TUTELA DEL NOME E DIRITTO ALLA
NOTORIETA': L'ART. 83 DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE
di Serena Fiorentini
I principali segni distintivi
degli artisti, in quanto persone fisiche, sono il nome (al quale è equiparato
lo pseudonimo ai sensi dell’art. 9 cod. civ.) e l’immagine: questi segni
identificano la persona e, quindi, la distinguono.
Il diritto al nome è previsto e tutelato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. come
diritto della personalità e come diritto alla distinzione: consiste, infatti,
nel potere di uso esclusivo del nome da parte del titolare e nel potere di
esigere l’uso del nome da parte dei terzi per designare la persona del
titolare.
Il contenuto del diritto al nome è stato oggetto di un progressivo ampliamento
da parte della dottrina e della giurisprudenza.
Secondo l’opinione tradizionale, si ha lesione del diritto al nome soltanto
quando un nome viene usato per designare una persona diversa dal titolare,
poiché soltanto in questo caso è possibile una confusione personale; secondo l’opinione
ormai prevalente, invece, la lesione sussiste anche quando un
nome viene usato per designare un’entità extrapersonale, quando dall’uso
indebito possa derivare una confusione di persone e quando l’uso indebito
possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della
persona del titolare.
In particolare, si è osservato che una possibilità di confusione si verifica
anche nei casi in cui il nome venga usato per attribuire al titolare alcune
attività, prestazioni o opere che egli non ha compiuto o nei casi in cui l’uso
del nome sia comunque idoneo a far credere ai terzi che dietro una determinata
opera o attività vi sia la persona del titolare.
Poiché soltanto il titolare può firmare con il suo nome le sue produzioni
materiali o intellettuali, ne consegue che chi appone il nome altrui su un’opera
propria o di terzi, viola il diritto al nome.
Nel divieto di uso confusorio del nome previsto dall’art. 7 cod. civ.
ricadono, pertanto, le false attribuzioni di paternità di opere dell’ingegno
(frequenti soprattutto nel campo delle opere dell’arte figurativa) e le false
attribuzioni di paternità di interpretazioni o esecuzioni artistiche.
Per esempio, costituisce violazione del diritto al nome indicare falsamente un
cantante come artista esecutore di una composizione musicale.
Poiché al diritto al nome è riconducibile non soltanto il potere di uso
esclusivo del nome da parte del titolare, ma anche il potere di esigere l’uso
del nome da parte dei terzi per designare la persona del titolare, in relazione
all’attività di creazione di opere dell’ingegno e a quella di
interpretazione o esecuzione artistica di tali opere, questo potere riceve un
particolare e specifico riconoscimento.
Gli artt. 20-23 della legge n. 633 del 1941 attribuiscono, infatti, all’autore
di un’opera dell’ingegno il diritto morale di paternità, che comprende la
facoltà di identificazione (in forza della quale l’autore può scegliere di
firmare l’opera con il suo nome o con uno pseudonimo), la facoltà di
anonimato (in forza della quale l’autore può scegliere di non rivelarsi) e la
facoltà di rivendicazione della paternità (in forza della quale l’autore
può impedire che altri assuma la paternità della sua opera). Analogamente, l’art.
83 della legge n. 633 del 1941 dispone che "gli artisti interpreti e gli
artisti esecutori che sostengono le prime parti dell’opera o composizione
drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato
nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o
rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla
pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente."
Al riguardo si deve considerare che se il diritto previsto dall’art. 81 della
legge sul diritto di autore, cioè il diritto di opporsi alla diffusione,
trasmissione o riproduzione della prestazione artistica che possa essere di
pregiudizio all’onore o alla reputazione, spetta ad un limitato numero di
artisti interpreti o esecutori (cioè, ai sensi del successivo art. 82, spetta
oltre che ai direttori dell’orchestra o del coro e ai complessi orchestrali o
corali, la cui parte non sia di semplice accompagnamento, soltanto agli artisti
che nell’opera sostengono "una parte di notevole importanza artistica,
anche se di artista esecutore comprimario"), ancora più limitato è il
numero degli artisti ai quali è riconosciuto il diritto all’indicazione del
nome: quest’ultimo, infatti, spetta soltanto agli artisti interpreti e agli
artisti esecutori "che sostengono le prime parti dell’opera."
Ciò significa che non è sufficiente una "parte di notevole importanza
artistica", occorrendo, invece, una "prima parte".
Dunque, l’art. 83 della legge sul diritto di autore, riferendosi ai soli
artisti che sostengono le prime parti dell’opera o composizione drammatica,
letteraria o musicale, esclude gli artisti esecutori comprimari, i quali, se
desiderano avere il loro nome "in cartellone", devono ottenere il
riconoscimento del diritto per via negoziale.
Nell’ambito della già limitata categoria degli artisti interpreti o esecutori
definita dall’art. 82, l’art. 83 individua la più ristretta categoria di
coloro che sostengono le prime parti dell’opera: soltanto a questi artisti
spetta il diritto all’indicazione del nome, mentre tale diritto non spetta
agli artisti esecutori comprimari.
Sul punto, occorre chiedersi se le diverse espressioni utilizzate dagli artt. 82
e 83 sopra citati siano equivalenti. Secondo la dottrina più autorevole le
formule "parte di notevole importanza artistica" e "prima
parte" hanno un contenuto diverso e, precisamente, la seconda formula ha
una portata più limitata. Anche la giurisprudenza più recente concorda con
questa tesi ed ha precisato che utili parametri per accertare se una parte è
una "prima parte" sono la personalità dell’artista e il risalto
contenutistico del personaggio da lui interpretato. Per esempio, è senz’altro
una prima parte quella di chi ricopre il ruolo di protagonista (poiché per
individuare una prima parte occorre riferirsi all’importanza del personaggio
interpretato dall’artista, è indubbio che quello del protagonista sia il
personaggio più importante dell’opera messa in scena. Ancora, il diritto al
nome viene riconosciuto al direttore d’orchestra, considerato il ruolo
preminente da lui assunto nella direzione del complesso orchestrale. Non è,
invece, una prima parte quella di un artista esecutore comprimario, anche
intendendosi per tale colui che ha una prima parte dopo quella del protagonista
(è evidente, infatti, che la prestazione del comprimario non può essere
tutelata con la stessa ampiezza di quella del protagonista, non essendo i due
artisti sullo stesso livello).
Tuttavia, anche se il diritto al riconoscimento pubblico della paternità della
recitazione, esecuzione o rappresentazione non spetta agli artisti che non
sostengono una prima parte, a questi artisti spetta comunque, in forza dell’art.
7 cod. civ., il diritto di impedire che ad altri venga falsamente attribuito il
ruolo svolto nell’ambito della manifestazione artistica. Così, per esempio, l’attore
che ha sostenuto una parte in un film, anche quando non ha diritto di comparire
nei titoli di testa, ha pur sempre diritto di impedire che sia indicato che la
parte è stata sostenuta da altri.
Si può, pertanto, concludere che il diritto al nome consente all’artista di
impedire sia che una prestazione artistica altrui gli venga falsamente
attribuita, sia che una sua prestazione artistica venga falsamente attribuita ad
altri.
I poteri attribuiti all’artista e, in particolare, all’autore, sulla base
del diritto al nome, presentano una singolare coincidenza con quelli attribuiti
al titolare del marchio. Anche il titolare del marchio, infatti, può impedire l’uso
del marchio sui prodotti altrui e la soppressione del marchio dai propri
prodotti. Il nome e il marchio sono entrambi segni distintivi, ma caratterizzati
da una funzione profondamente diversa. Così, mentre, da un lato, vige per
entrambi il principio di relatività della tutela, in forza del quale il segno
è protetto nei limiti della possibilità di confusione (ma per entrambi è
prevista anche la tutela di interessi diversi da quello della distinzione, con
la conseguenza che l’uso confusorio non è l’unica forma di lesione del
diritto: l’art. 7 cod. civ. vieta qualsiasi uso indebito del nome che possa
arrecare un pregiudizio al titolare, parallelamente l’art. 1, 1°c, lett. b),
della c.d. legge marchi, vieta l’uso di un segno distintivo identico o simile
al marchio registrato, anche per prodotti o servizi non affini, se l’uso del
segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli
stessi), dall’altro lato, esistono profonde differenze di disciplina proprio
per effetto del diverso oggetto e della diversa natura dei due segni: si pensi,
per esempio, alla possibilità di trasferimento del diritto, che è esclusa per
il nome, in quanto segno distintivo della persona fisica ed è, invece,
liberamente ammessa per il marchio dal nuovo testo dell’art. 15 della c.d.
legge marchi.
Il nome è protetto contro qualsiasi pregiudizio derivante dall’uso che altri
indebitamente ne faccia: certamente si verifica un pregiudizio quando l’uso
del nome altrui è lesivo dell’onore, della reputazione o del decoro della
persona del titolare.
Tale pregiudizio è indebito quando non è giustificato dall’esistenza di un
diritto che protegga l’attività dell’autore dell’uso: per esempio, pur
essendo lesivo dell’onore, della reputazione o del decoro, non è illecito il
comportamento di un giornalista che descriva in un articolo il coinvolgimento di
un artista in una rissa, perché tale comportamento è giustificato dal diritto
di cronaca.
Più delicato è stabilire se il pregiudizio al quale si riferisce l’art. 7
cod. civ. sia realizzato anche dall’uso a fini economici o commerciali del
nome altrui.
In proposito occorre anzitutto precisare che, perché l’uso del nome di una
persona in una pubblicità di un prodotto possa essere percepito dal pubblico
come uso del nome di quella determinata persona, è necessario che la persona
stessa goda di una certa notorietà.
Soltanto il nome di una persona famosa, per esempio il nome di un attore, di un
cantante o di un calciatore, "ha la capacità di identificare un
individuo specifico al di fuori delle sue relazioni personali e professionali."
Infatti, a differenza dei nomi "Mina", "Sting" o "Robert
Smith", che identificano un determinato cantante, il nome "Mario
Rossi" può indicare decine di persone: il suo uso nella pubblicità di un
prodotto non identifica nessuna di esse e, quindi, è uso di un nome di
fantasia.
Lo sfruttamento non autorizzato a fini pubblicitari del nome di una persona
famosa è illecito, in quanto l’art. 21, 3° c, della c.d. legge marchi,
dispone che i nomi di persona, se notori, possono essere registrati come marchio
soltanto dall’avente diritto o con il suo consenso.
Il diritto alla indicazione del nome previsto dall’art. 83 della legge n. 633
del 1941 è un aspetto del più generale "diritto alla notorietà".
La personalità dell’artista è inscindibile dal diritto alla notorietà che,
così, entra automaticamente nella struttura del contratto di scrittura
artistica, comportando il diritto dell’artista all’esecuzione e all’utilizzazione
economica della prestazione artistica, ma soprattutto il diritto di paternità
della stessa, attraverso il diritto alla indicazione del proprio nome sul disco
fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.
Il riconoscimento pubblico della paternità della prestazione artistica è di
fondamentale importanza per gli artisti interpreti o esecutori, perché ne
derivano effetti di carattere morale, ma anche di carattere economico che
incidono sull’apprezzamento del lavoro artistico.
Mentre il diritto alla tutela del nome contro l’uso indebito o illecito da
parte di terzi o, comunque, lesivo dell’onore, della reputazione o del decoro,
è attribuito indistintamente a tutti gli artisti, il diritto alla indicazione
del nome è limitato agli artisti primari.
Gli artisti c.d. minori, infatti, pur avendo diritto alla difesa della propria
personalità umana, non possono vantare una forte personalità
artistico-professionale.
Problematica al riguardo è la posizione del doppiatore cinematografico che se
di per sé non è un artista, in quanto si limita a rendere intelligibile al
pubblico una prestazione altrimenti incomprensibile per motivi linguistici, può
astrattamente assurgere alla dignità di artista interprete o esecutore "in
quanto riviva l’opera dell’autore con un autonomo processo interpretativo e
recitativo, trasfondendovi la propria personalità e riuscendo a dare al dialogo
una caratterizzazione personale con un contributo creativo o quasi creativo."
E’ opportuno ricordare che le prestazioni rese dai doppiatori si
distinguono a seconda della peculiarità e della diversa entità del contributo
di ciascuno. I "dicitori di parole" sono quei doppiatori che
pronunciano semplici parole che, in quanto non collegate in un vero e proprio
dialogo, costituiscono più emissione di suoni vocali che discorso. I
"lettori di dialoghi" sono quei doppiatori che si limitano a ripetere
un discorso, come un trasmettitore. I "doppiatori", invece, assumono
una qualificazione professionale più elevata e non meramente tecnica che
assurge a dignità di artista interprete o esecutore.
Poiché quella del doppiatore è una prestazione artistica secondaria, ai fini
del riconoscimento del diritto alla indicazione del nome ai sensi dell’art. 83
della legge sul diritto di autore, è necessario che egli doppi una parte
qualificabile come "prima parte": non sembra, infatti, ragionevole
riconoscere al doppiatore ciò che viene negato all’artista doppiato. Non ha,
pertanto, diritto alla menzione del proprio nome nei titoli di testa del film il
doppiatore che si limiti a pronunciare alcune parole o frasi, sia pure con
inflessioni, tonalità o accenti fonici particolari.