LA TUTELA ACCORDATA ALLE OPERE
CINEMATOGRAFICHE ED AGLI AUDIOVISIVI
di Alessia M. Michela Giurdanella
Il settore della cinematografia
e degli audiovisivi si presenta quale campo di indagine molto complesso e
variegato: è sufficiente sottolineare che non esistono definizioni univoche di
"audiovisivo".
E’ necessario riqualificare l’oggetto della tutela del diritto d’autore
alla luce del concetto di "multimedialità". Si tratta infatti di
ridefinire forme e contenuti, i quali assumono altre connotazioni grazie all’incontro
della creazione dell’ingegno con le innegabili ed infinite potenzialità delle
nuove tecnologie finalizzate alla diffusione comunicazionale pubblica (che resta
mezzo e scopo principale dell’opera d’arte).
Allo stato attuale, molte sono le teorie su tali concetti, ma nessuna
prevalente.
Sono nati parallelamente alcuni prodotti similari finalizzati alla diffusione
televisiva o mediante videoregistratore che vengono definiti come "opere
audiovisive".
Entrambe le categorie sono pressoché identiche per ciò che concerne la tutela
dei diritti patrimoniali attribuiti al produttore, ma non vi è analoga tutela
dei diritti dell’autore dell’audiovisivo, il quale non è pertanto
equiparato all’autore dell’opera cinematografica.
Nella categoria degli audiovisivi (che restano parzialmente fuori dalla tutela
appena analizzata) rientrano:
Fra le diverse creazioni di
audiovisivi, il videoclip è l’unico a godere della medesima disciplina
approntata per il film.
La disciplina del diritto d’autore è regolata da alcuni accordi
internazionali: primo fra tutti, la Convenzione di Berna del 1886 (attualmente
in vigore nel testo approvato a Parigi nel 1971); seguono la Convenzione
universale del diritto d’autore di Ginevra del 1952, la Convenzione di Roma
del 1961 e l’Accordo adottato a Stoccolma nel 1967 (come in seguito
modificate, integrate e poi ratificate all’interno di ogni singolo Stato
aderente).
Inoltre, l’Unione Europea, con la Decisione 2000/278/CE, si è adeguata ai due
trattati OMPI sul diritto d’autore, varati a Ginevra nel 1996. Ai fini dell’armonizzazione
delle tematiche relative, nel maggio 2001 è stata altresì emanata la Direttiva
2001/29/CE, cui l’Italia dovrà uniformarsi entro il 22 dicembre 2002.
Le opere cinematografiche sono tutelate in Italia ulteriormente sotto il profilo
penale dalla legge n. 400 del 20 luglio 1985 che, con la conversione nella legge
n. 121 del 27 marzo 1987, estende alle videocassette ed alle musicassette non
contrassegnate dal bollino SIAE la medesima tutela accordata alle produzioni
cartacee.
Per individuare la nozione di opera cinematografica, si fa riferimento alla
qualificazione enunciata dal legislatore italiano con il comma II dell’art. 2,
L.D.A.: per opera d’arte cinematografica si intende quella creazione
intellettuale (consistente in immagini in movimento) destinata, in via
prioritaria, alla proiezione nelle sale cinematografiche.
1.1 Gli autori: il regista e il produttore
Nella creazione di un’opera,
concorrono, in prima istanza, due figure centrali, quali l’autore ed il
produttore.
All’autore spetta sempre il diritto esclusivo di rendere l’opera accessibile
al pubblico e di utilizzarla economicamente. Egli può cedere questi diritti ad
altri, ma anche in questo caso, può in ogni momento rivendicarne la paternità.
L’autore può altresì opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modifica
dell’opera che siano lesive del suo onore o della sua reputazione; può
inoltre rivendicare il cosiddetto diritto di pentimento, vale a dire il diritto
di ritirare dal commercio l’opera per gravi motivi di carattere etico,
religioso, politico, scientifico o artistico. I diritti di natura morale non si
estinguono mai e sono inalienabili ed irrinunciabili.
Diversamente, nel diritto di natura patrimoniale rientrano tutte quelle facoltà
relative all’opera come bene economico: tale diritto è trasmissibile e si
estingue dopo 50 anni dalla morte dell’autore (per quanto concerne le opere
cinematografiche, tale termine decorre non dalla data di morte dell’autore, ma
dalla prima proiezione in pubblico dell’opera).
Le facoltà inerenti il diritto patrimoniale includono la riproduzione, la
diffusione, la rappresentazione e la commercializzazione dell’opera.
Il produttore è proprietario dei diritti di utilizzazione economica, e l’autore
(o più autori) dispone dei diritti morali sulla stessa, nel solo caso dell’opera
cinematografica e non anche in quello dell’audiovisivo.
Ma chi è, in realtà, il principale autore dell’opera filmica?
L’art. 44 L.D.A. così recita: "Si considerano coautori dell’opera
cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore
della musica ed il direttore artistico".
In realtà, chi gioca un ruolo centrale è soltanto colui che dirige e
organizza, ovvero il regista o direttore artistico, non certo chi ne scrive il
soggetto, o chi ne imposta la sceneggiatura. Egli viene infatti indicato dalla
nostra giurisprudenza quale autore principale dell’opera cinematografica.
Per giungere a quest’affermazione non è sufficiente cercare una definizione
chiara nelle leggi a nostra disposizione, ma è imprescindibile fare una
premessa: la creazione filmica si colloca nel nostro ordinamento con una
disciplina a se stante, poiché spesso l’opera nasce grazie all’apporto di
svariate persone e, pertanto, parte della dottrina giurisprudenziale ne
sottolinea un parallelismo sostanziale con la disciplina delle opere collettive.
Ed è secondo la normativa dedicata a queste ultime che è possibile riconoscere
nel regista il vero autore: infatti, l’art. 7 L.D.A. ci insegna che chi dirige
la creazione, ne è anche l’autore.
Questa impostazione non è quella adottata dal film copyright system
americano, per il quale l’unico vero autore resta sempre il produttore, mentre
al regista resta il diritto di final cut, cioè il diritto di determinare
il compimento vero e proprio dell’opera, mediante il ‘taglio’ della
pellicola. In realtà il diritto di final cut testimonierebbe ampiamente
la paternità dell’opera in capo al regista, ma per ovvi motivi di interesse
economico, in diversi paesi si ha una presunzione (con gradazioni differenti, a
seconda del paese) a favore del produttore quale unico autore del film.
In genere, per realizzare un lungometraggio, si utilizza uno schema contrattuale
atipico: la joint venture, cioè una associazione temporanea di imprese
in vista dell’esecuzione congiunta di una particolare realizzazione.
1.2 Il contratto di regia
Nel contratto di regia si
ravvisa un contratto di lavoro autonomo, oppure un contratto di lavoro
subordinato.
In ogni caso, il produttore ha l’obbligo di portare a compimento l’opera
entro tre anni dalla stipula del contratto ed ha un ulteriore termine di tre
anni (dalla conclusione delle riprese) entro i quali deve far proiettare l’opera
in pubblico. Se questo non accade, automaticamente gli autori delle parti
letterarie riacquistano i loro diritti economici sulle parti dell’opera a loro
spettanti.
2.1 L’autore della colonna sonora
Altra figura centrale tutelata
riconosciuto dalla legge è colui che compone la colonna sonora.
Si tenga presente che la parte relativa all’audio è composta da tre colonne:
la colonna degli effetti sonori, la colonna dei dialoghi ed infine la colonna
sonora:
Si può presentare la
circostanza in cui la musica non viene realizzata appositamente per quella
specifica produzione: in questo caso, il produttore è tenuto a rivolgersi agli
autori e chiedere loro il diritto di poter utilizzare le loro composizioni.
Il diritto di sincronizzazione si riferisce alle autorizzazioni necessarie per
effettuare il montaggio della colonna sonora su immagini o filmati supportati da
VHS, DVD, cd-rom e così via.
Il compenso spettante all’autore delle musiche non viene corrisposto dal
produttore, ma è la SIAE a svolgere questa funzione mediante un sistema di
riscossione presso le sale cinematografiche. Il medesimo ente si occupa altresì
di rilasciare la relativa licenza su pagamento dei diritti di duplicazione e
registrazione. Tale licenza viene rilasciata soltanto nel caso in cui le case
discografiche, gli autori e gli editori titolari dei diritti abbiano
preventivamente concesso l’autorizzazione all’impiego dei brani scelti.
Pertanto è necessario allegare alla domanda la relativa documentazione
comprovante l’autorizzazione degli aventi diritto.
2.2 La "Production Music"
Spesso la richiesta di
autorizzazione a proprietari e autori dei diritti d’autore si rivela
particolarmente onerosa sotto il profilo economico e necessita di molto tempo
per essere evasa.
E’ sorta pertanto la necessità di snellire tale procedimento: un gruppo di
editori ha predisposto una serie di cataloghi comprendenti una varietà di
realizzazioni musicali atte ad essere impiegate per la sincronizzazione. L’attività
connessa ai cataloghi musicali viene chiamata "Production Music". E’
possibile accedere alla "library" direttamente presso gli editori
aderenti all’iniziativa oppure rivolgersi alla SIAE che funge da
intermediario.
I vantaggi sono molteplici: tempi ristretti per l’autorizzazione, prezzi molto
più bassi rispetto a quelli delle major e possibilità di versare in un’unica
cifra i compensi per i diritti di riproduzione, di sincronizzazione, di
segreteria SIAE e per i bollini di contrassegno.
Da sottolineare che esiste, nella library a disposizione, una serie di cataloghi
comprendenti le opere di pubblico dominio per le quali non è necessario versare
alcun corrispettivo per i diritti d’autore.
3. I finanziamenti pubblici
Dal 1985 lo Stato Italiano
finanzia i progetti artistici, vagliati secondo alcuni criteri di assegnazione,
prelevando danaro dal cosiddetto Fondo Unico dello Spettacolo. I suoi organi si
avvalgono fondamentalmente della disciplina dettata dalle leggi n. 1213/65, n.
153/94, le quali distinguono, per ciò che riguarda il settore cinematografico,
le erogazioni a favore del cinema imprenditoriale e i finanziamenti per la
promozione cinematografica.
In particolare, per il cinema è presente una ulteriore normativa secondo il
dettato della l. n. 202/93 e solo recentemente sono stati emanati alcuni Decreti
Ministeriali abbastanza innovativi: il D.M. n. 126/99 consente l’ammissione ai
mutui ex l. 1213/65 anche ai cortometraggi; il D.M. n. 457/99 regola il
riconoscimento della nazionalità italiana ad alcune categorie di audiovisivi
prodotti in coproduzione internazionale all’interno dell’Unione Europea,
affinché possano essere estesi anche a questi ultimi i benefici concessi ai
lungometraggi.
In sostanza, l’intera normativa adottata nel corso del 1999 ha semplificato e
snellito le procedure burocratiche ed ha, nel contempo, rafforzato il raggio di
azione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Il Fondo Unico dello Spettacolo stanzia ogni anno una cifra che si aggira
intorno ai 180 miliardi delle nostre vecchie lire italiane. Una percentuale
molto consistente (poco meno del 50%) fino al 2001 era destinata agli enti
lirici.
Con il nuovo Governo, vi sono stati tagli solo nel settore lirico, mentre nulla
è cambiato per le attività cinematografiche, la danza, la prosa, le attività
circensi, gli spettacoli viaggianti e le attività musicali non liriche.
Il piano di ripartizione 2002 del Fondo Unico è stato approvato il 22 febbraio
scorso; vi è stato altresì un taglio di circa trenta miliardi di lire, dovuto
ad un "buco" di 63 miliardi delle passate gestioni.
Per accedere a tali assegnazioni monetarie è bene fare guardare al decreto
ministeriale specifico per settore. In particolare, per quanto concerne le
imprese nazionali di produzione cinematografica, si fa riferimento al D.M. n.
531/99. Doveroso precisare che i contributi vengono erogati soltanto a favore di
film con una asserita realizzazione di incassi lordi nell’arco di un biennio
superiore a cento milioni di lire.
A seguito del d. lgs. N. 492/98 ad alcuni enti è stato negato il trattamento
speciale di cui godevano in precedenza: questi sono la Cineteca italiana di
Milano, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, l’Enpals ed il Consiglio
Nazionale del cinema e della televisione.
Alcuni organismi godono ancora di tale status e pertanto risultano ancora essere
veri e propri enti pubblici privilegiati per legge. Essi sono: Cinecittà
Holding S.p.A., la Scuola Nazionale di Cinema e la Società di Cultura La
Biennale di Venezia.
4. Il Pubblico Registro Cinematografico
Le opere filmiche possono
venire iscritte nel Pubblico Registro Cinematografico, istituito nel 1938 con
R.D.L. n. 1061, tenuto presso la Sezione Cinema della SIAE e consente l‘iscrizione
di lungometraggi, cortometraggi e documentari di attualità. E’ possibile
altresì trascrivere presso di esso le eventuali annotazioni relative a cessioni
di diritti a favore di terzi.
La negoziazione privata resta comunque legittima, come desumibile dall’art.
180 LDA.
I costi relativi sono molto contenuti e l’effettuata registrazione ha valenza
probatoria ai fini della richiesta volta ad ottenere i finanziamenti erogati dal
Fondo Unico dello Spettacolo (tenuto conto del limite dell’incasso lordo
minimo di cento milioni di lire).
La legge n. 153 del 1994 impone che tutte le opere destinate allo sfruttamento
economico e circolanti in Italia vengano iscritte nel detto Registro. In
particolare, l’obbligo ricade in capo ai produttori di pellicole italiane ed
agli importatori e distributori di film stranieri destinati al mercato. Per
queste categorie, anche la trascrizione degli atti di disposizione dei diritti
è sempre obbligatoria.
All’occorrenza, vengono rilasciate copie conformi del certificato di
iscrizione, oppure copie semplici per l’uso privato. E’ altresì possibile
richiedere la visura dei film iscritti. La registrazione presso il PRC vale
quale pubblicità-notizia ed ha altresì effetto probatorio.
Il Registro raccoglie tutte le iscrizioni e trascrizioni effettuate dal 1938
sino ad oggi ed è aperto alla libera consultazione.
A livello internazionale, è operativo a Vienna il Registro delle Opere
Audiovisive, istituito con il Trattato di Ginevra del 1989.
Anche l’iscrizione al Registro austriaco dà certezza legale agli atti in tema
di trasferimento dei diritti. Al fine di ottenere tale iscrizione, non è
necessario allegare alla domanda un supporto materiale, essendo sufficiente una
descrizione dell’opera, purché identificativa.
A tale trattato aderiscono soltanto alcuni Paesi, fra i quali non rientra l’Italia:
Argentina, Australia, Austria, Brasile, Burkina Faso, Cile, Colombia, Messico,
Perù, Repubblica Ceca e Slovenia.
Pertanto, solo chi svolge attività in uno dei detti Paesi può inviare la
domanda di Registrazione al seguente indirizzo: Holzgasse 66 – 3400
Klosterneuburg – Austria.
5. Antitrust
Dal 1999 è in discussione un
disegno di legge per l’antitrust nel settore cinematografico che limiterebbe
le posizioni dominanti, vietando il superamento di alcune quote di mercato
acquisite mediante il controllo delle sale cinematografiche.
Tale disegno di legge si propone altresì di regolarizzare i rapporti verticali
tra distributori ed esercenti. Ma resta tuttora lettera morta.
NOTE.
1. Per ‘format’ si intende uno
schema ideativo non tutelato.
2. Con il termine ‘ipertesto’ si indica
il testo o il commento ad immagini, che rientra nella tutela delle opere
multimediali o informatiche, cui si rinvia.