DIRITTI
E DOVERI DEL SOSIA DI PERSONAGGIO FAMOSO
di Massimo Prosperi
In
un altro articolo pubblicato sul sito si è chiarito che l'ordinamento giuridico
intende per immagine le sembianze, le fattezze e l’aspetto fisico di una
persona e protegge il diritto all’immagine quale attributo della personalità
umana.
Si è detto, inoltre, che per l'uso dell'immagine di una persona è necessario
il suo consenso espresso o tacito e che il consenso non serve quando la
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà della persona, purché
la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico.
In ogni caso, l'immagine non può essere esposta o messa in commercio, quando ciò
rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro nella persona
ritrattata.
Un particolare uso dell'immagine di una persona nota è quello attuato dal sosia
il quale, come spesso avviene, sfrutta la propria somiglianza con il personaggio
per conseguire vantaggi personali e/o patrimoniali o per farli ottenere a terzi
(ad esempio presenziando alla inaugurazione di locali o manifestazioni di vario
genere).
In linea teorica il sosia è nel suo diritto poiché utilizza la propria
immagine, ma ciò non toglie che "l’alter ego" celebre riceva un
danno da tale situazione.
Nel caso di specie, però, non è invocabile la tutela propria dell’immagine
(intesa appunto come le sembianze, le fattezze e l’aspetto fisico di una
persona), poiché questa è, per così dire, bene comune ad entrambi.
In casi del genere il personaggio noto è tutelabile piuttosto col ricorso alle
norme in tema di reputazione, identità personale e sfruttamento patrimoniale
della propria immagine.
Oltre alla tutela del soggetto a cui l'immagine si riferisce, sorge anche la
necessità di proteggere le persone che possono essere tratte in inganno e
confuse dall'attività del sosia (quindi problemi di tutela della buona fede dei
terzi in generale e dei consumatori anche per aspetti di pubblicità ingannevole
quando il sosia viene utilizzato per operazioni pubblicitarie di beni e
servizi).
Il danno per la persona celebre può essere sia di natura morale (alla
reputazione, al nome, alla identità personale, ecc.), sia patrimoniale,
particolarmente per ciò che riguarda la perdita della possibilità di sfruttare
la propria immagine o il realizzarsi del c.d. "effetto inflazione".
Quanto al danno morale, ad esempio, il Tribunale di Roma ha stabilito che la
pubblicazione dell'immagine del sosia in atteggiamenti provocanti, determina nei
confronti del personaggio celebre danni non patrimoniali, liquidando il
risarcimento in sessanta milioni di lire.
Nel caso di mancato rispetto dei principi sopra esposti, è possibile tutelarsi
con strumenti di vario tipo, tra cui azione inibitoria (volta a far cessare il
comportamento lesivo e a proibirlo per il futuro) e risarcimento del danno.
Una serie di nuovi mezzi di tutela sono poi stati introdotti dalla più recente
legge sulla privacy.