DIRITTI E DOVERI DEL SOSIA DI PERSONAGGIO FAMOSO
di Massimo Prosperi

 In un altro articolo pubblicato sul sito si è chiarito che l'ordinamento giuridico intende per immagine le sembianze, le fattezze e l’aspetto fisico di una persona e protegge il diritto all’immagine quale attributo della personalità umana.
Si è detto, inoltre, che per l'uso dell'immagine di una persona è necessario il suo consenso espresso o tacito e che il consenso non serve quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà della persona, purché la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
In ogni caso, l'immagine non può essere esposta o messa in commercio, quando ciò rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro nella persona ritrattata.
Un particolare uso dell'immagine di una persona nota è quello attuato dal sosia il quale, come spesso avviene, sfrutta la propria somiglianza con il personaggio per conseguire vantaggi personali e/o patrimoniali o per farli ottenere a terzi (ad esempio presenziando alla inaugurazione di locali o manifestazioni di vario genere).
In linea teorica il sosia è nel suo diritto poiché utilizza la propria immagine, ma ciò non toglie che "l’alter ego" celebre riceva un danno da tale situazione.
Nel caso di specie, però, non è invocabile la tutela propria dell’immagine (intesa appunto come le sembianze, le fattezze e l’aspetto fisico di una persona), poiché questa è, per così dire, bene comune ad entrambi.
In casi del genere il personaggio noto è tutelabile piuttosto col ricorso alle norme in tema di reputazione, identità personale e sfruttamento patrimoniale della propria immagine.
Oltre alla tutela del soggetto a cui l'immagine si riferisce, sorge anche la necessità di proteggere le persone che possono essere tratte in inganno e confuse dall'attività del sosia (quindi problemi di tutela della buona fede dei terzi in generale e dei consumatori anche per aspetti di pubblicità ingannevole quando il sosia viene utilizzato per operazioni pubblicitarie di beni e servizi).
Il danno per la persona celebre può essere sia di natura morale (alla reputazione, al nome, alla identità personale, ecc.), sia patrimoniale, particolarmente per ciò che riguarda la perdita della possibilità di sfruttare la propria immagine o il realizzarsi del c.d. "effetto inflazione".
Quanto al danno morale, ad esempio, il Tribunale di Roma ha stabilito che la pubblicazione dell'immagine del sosia in atteggiamenti provocanti, determina nei confronti del personaggio celebre danni non patrimoniali, liquidando il risarcimento in sessanta milioni di lire.
Nel caso di mancato rispetto dei principi sopra esposti, è possibile tutelarsi con strumenti di vario tipo, tra cui azione inibitoria (volta a far cessare il comportamento lesivo e a proibirlo per il futuro) e risarcimento del danno.
Una serie di nuovi mezzi di tutela sono poi stati introdotti dalla più recente legge sulla privacy.