L’OPERA CINEMATOGRAFICA COME
OPERA DELL'INGEGNO DI CARATTERE CREATIVO
La figura del regista (o direttore artistico): lavoratore autonomo o subordinato
?
di Serena Fiorentini
Nella qualificazione dell’opera
cinematografica, intesa come opera dell’ingegno di carattere creativo, non
può non tenersi conto del fatto che essa rappresenta, ad un tempo, prodotto
artistico e prodotto industriale, oggetto di attività imprenditoriale.
L’opera cinematografica è il risultato della collaborazione di più persone,
attuata in funzione di un’opera unitaria, mediante la prestazione di attività
eterogenee, cioè rappresenta il risultato della combinazione di forme diverse
di attività creativa (drammatica, coreografica, pantomimica, musicale), le
quali, pur potendo conservare una propria autonomia ontologica e funzionale che
le renda suscettibili di utilizzazione separata, concorrono a formare le parti
costitutive essenziali di una nuova opera e ne determinano il fondamentale
carattere di individualità.
La collaborazione tra i coautori deve consistere in un’attività di carattere
creativo, essendo questo il requisito perché l’opera possa formare oggetto di
diritto di autore. Non può essere considerata di carattere creativo l’attività
di colui che appresta i mezzi tecnici per la creazione dell’opera o l’attività
di colui che effettua una propria interpretazione o esecuzione dell’opera.
Poiché queste attività non costituiscono collaborazione creativa, deve
escludersi, per coloro che le esplicano, il riconoscimento della qualifica di
coautori dell’opera.
Con particolare riferimento alla prestazione interpretativa o esecutiva dell’artista,
in passato si era ritenuto di attribuirle valore creativo, configurandosi l’artista
come elaboratore o collaboratore, in quanto completerebbe l’opera scritta sul
copione o sul pentagramma, in modo da renderla percepibile al pubblico. In
realtà, anche se il concorso dell’artista è necessario nel processo di
realizzazione delle opere di pubblico spettacolo, al fine di suscitare nel
pubblico le emozioni e le sensazioni corrispondenti, tale concorso non mette in
vita alcunché di nuovo rispetto agli elementi costitutivi essenziali dell’opera
dell’ingegno.
Dunque, alla realizzazione dell’opera cinematografica concorrono molteplici
attività tecniche ed artistiche, oltre ad una complessità di investimenti
finanziari facenti capo ad un’impresa industriale, occasionale o
professionale, la quale assume i costi e i rischi economici del processo
produttivo del film.
L’art. 44 della legge 633/1941 attribuisce, senza distinzione né graduazione
di ruoli, la qualifica di coautori dell’opera cinematografica all’autore del
soggetto, all’autore della sceneggiatura, all’autore della musica e al
direttore artistico (o regista), cioè a tutti i soggetti che concorrono alla
realizzazione dell’opera stessa.
Sull’interpretazione di questa norma, però, non poteva non esercitare una
decisiva influenza l’evoluzione che, nella realtà concreta, ha assunto l’opera
cinematografica: come è noto, infatti, la posizione del regista si è sempre
più qualificata come espressiva della preminenza del suo apporto nella
creazione dell’opera, tanto che, anche nel linguaggio corrente, l’opera
cinematografica viene ricondotta al regista come al suo unico autore.
Ciò ha comportato non semplici problemi interpretativi nella definizione
giuridica del rapporto intercorrente tra il regista e gli altri coautori. L’orientamento
che si è andato definendo come prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza
è stato nel senso di dare al regista, pur nell’ambito della qualificazione
dell’opera cinematografica come espressiva del contributo creativo di più
autori, una posizione preminente e, quindi, una tutela giuridica più ampia e
rafforzata.
Se è vero, infatti, che la legge considera coautori dell’opera
cinematografica, con pari dignità artistica, l’autore del soggetto, l’autore
della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico (o
regista), è altrettanto vero che il regista può essere considerato come l’unico
"deus ex machina" del film, in quanto, nella delicata fase di
preparazione dell’opera, assume un ruolo assolutamente preponderante su quello
degli altri autori, imprimendo all’opera stessa, attraverso un incisivo lavoro
di rielaborazione, di coordinazione e di direzione, il timbro, talora
prepotente, ma sempre inconfondibile, della sua personalità e del suo
particolare ingegno creativo.
Dunque, all’opera cinematografica come opera dell’ingegno concorre
soprattutto l’attività del regista: questi sovrintende, con ampia
discrezionalità e libertà di criteri, a tutte le fasi del processo produttivo
del film, dalla prima progettazione al definitivo montaggio, adattando e
coordinando tutti i contributi creativi, le interpretazioni degli attori e le
operazioni tecniche, intervenendo nella trama, nella sceneggiatura e, talvolta,
anche nella musica, non per invadere campi altrui, ma per le necessità proprie
della regia.
La posizione di assoluta preminenza del regista ha fatto prospettare la
possibilità di configurare l’opera cinematografica come opera collettiva,
della quale il regista sarebbe l’unico autore, in quanto organizza e dirige la
creazione dell’opera stessa (art. 7 della legge 633/1941).
Individuati i titolari, a titolo originario, dei diritti morali di autore sul
film, occorre esaminare come sono disciplinati dalla legge i relativi diritti
patrimoniali o diritti di utilizzazione economica.
L’attuale sistema normativo è caratterizzato dalla netta scomposizione, nell’opera
cinematografica, tra titolarità dei diritti morali di autore, che spetta ai
soggetti considerati coautori, pur con la successiva riqualificazione del ruolo
del regista, ed esercizio dei diritti di utilizzazione economica, che, invece,
spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa (art. 45 della
legge 633/1941). Il produttore, però, non diviene coautore, in quanto la sua
attività è industriale e non creativa: tuttavia, poiché l’attività
creativa degli autori (soggettista, sceneggiatore, musicista e direttore
artistico) si attua in funzione dell’attività industriale del produttore, l’esercizio
dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta, in
via esclusiva, a colui nel cui interesse l’attività creativa è svolta. Si
verifica, insomma, una situazione parallela a quella prevista dal 1° c dell’art.
23 della c.d. legge invenzioni.
L’art. 46 della legge speciale del 1941 attribuisce al produttore un ampio
potere dispositivo dell’opera cinematografica che, di fatto, finisce per
limitare, se non per escludere, la titolarità dei diritti dei coautori: "l’esercizio
dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto
lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta. Salvo patto contrario, il
produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o
traduzioni dell’opera prodotta, senza il consenso degli autori indicati nell’art.
44."
L’art. 46 bis, introdotto dal D.lgs. n. 685 del 1994, invece, dispone che in
caso di cessione al produttore del diritto di diffusione, agli autori dell’opera
cinematografica spetta un equo compenso a carico degli organismi di emissione
per ciascuna utilizzazione dell’opera stessa a mezzo della comunicazione al
pubblico via etere, via cavo e via satellite.
Un equo compenso spetta agli autori dell’opera cinematografica a carico di
coloro che esercitano i diritti di sfruttamento anche per ogni altra
utilizzazione economica dell’opera stessa diversa da quella prevista dal 5° c
dell’art. 18 bis (cessione del diritto di noleggio).
Infine, l’art. 47 della legge speciale del 1941 dispone che "il
produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell’opera
cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento
cinematografico."
Questa norma, dettata al fine di contemperare la tutela dell’attività
creativa con le esigenze della produzione, soprattutto allo scopo di consentire
la circolazione dell’opera cinematografica, ha determinato, nella sua concreta
attuazione, non pochi problemi di ordine interpretativo, con rilevanti riflessi
di carattere pratico.
Si sono, infatti, verificati numerosi conflitti, soprattutto tra produttore e
regista, nei casi in cui il primo abbia inteso apportare delle modifiche al film
così come è stato realizzato mediante i singoli contributi creativi, ritenendo
che senza quelle modifiche si sarebbe determinata un’obiettiva situazione di
difficoltà per la circolazione del film stesso.
Anche sotto questo profilo riemerge la problematica relativa alla posizione del
regista come autore principale dell’opera cinematografica, il quale finisce,
così, per diventare il protagonista unico del rapporto con il produttore:
risulta particolarmente difficile stabilire il giusto equilibrio tra l’interesse
del regista all’integrità della propria opera, così come è stata creata, e
l’interesse del produttore alla realizzazione di un’opera idonea alla
circolazione e, quindi, idonea a dare profitto remunerativo degli ingenti
capitali investiti.
La qualificazione del rapporto tra regista e produttore cinematografico ha, in
più occasioni, formato oggetto di attenzione da parte della dottrina e della
giurisprudenza.
La duplice veste del regista, prima come prestatore d’opera intellettuale ai
fini della realizzazione del film e, poi, come coautore del film stesso, porta a
configurare il rapporto giuridico con l’impresa di produzione cinematografica
sotto diverse prospettive.
L’aspetto più controverso è quello attinente alla posizione di lavoratore
autonomo o subordinato nella quale il regista viene a trovarsi.
Tale problema, del resto, non può essere risolto con la considerazione che il
regista è coautore del film e, quindi, contitolare originario del diritto
morale di autore.
E’ noto che un’attività creativa diretta alla produzione di opere dell’ingegno
può essere svolta anche sotto forma di una prestazione di lavoro subordinato,
sebbene la conciliazione dei termini creazione-subordinazione richiede qualche
sforzo interpretativo.
La particolarità della figura del regista, rispetto agli autori che creano
altri tipi di opere dell’ingegno, consiste nel fatto che il regista opera nell’ambito
di un’organizzazione imprenditoriale servendosi dei mezzi materiali, tecnici
ed umani che questa gli mette a disposizione. Al tempo stesso il regista piega
questi elementi alle esigenze della sua attività creativa, diretta alla
realizzazione dell’unico bene cui è finalizzata la stessa ragion d’essere
dell’impresa: l’opera cinematografica. Il regista, quindi, si differenzia
notevolmente dagli altri coautori (soggettista, sceneggiatore, musicista), in
quanto questi prestano i loro contributi creativi, letterari e musicali, nella
fase preparatoria dell’attività di produzione.
La giurisprudenza prevalente afferma che sebbene non si possa escludere a
priori, nell’opera del regista, l’elemento della subordinazione, in
relazione alle particolari modalità di svolgimento del rapporto di lavoro,
perché è possibile che anche il regista sia assoggettato al programma
industriale predisposto dal produttore ed alle sue direttive ed istruzioni
tecniche, nella normalità dei casi, il regista, specie se di fama e di
riconosciuta personalità artistica, è vincolato al produttore da un contratto
d’opera intellettuale, in quanto svolge un’attività creativa, direttiva e
coordinatrice delle altrui attività lavorative, senza altra ingerenza del
produttore che non sia quella genericamente attribuita dalla legge a qualsiasi
committente in relazione all’opus pattuito.
L’ipotesi normale del rapporto di lavoro intercorrente tra il produttore e il
regista, dunque, è quella del contratto d’opera intellettuale: quando il
contratto di scrittura artistica ha per oggetto un unico opus, autonomamente
caratterizzato (un film d’autore), il regista non si impegna a prestare
generiche energie lavorative, ma si impegna a realizzare, con ampia autonomia
tecnica ed artistica, un risultato globale ed unitario.
Risulta alquanto difficile ipotizzare l’esistenza di un vincolo di
subordinazione nel caso di registi che operano del tutto in libertà e con la
più piena discrezionalità nella realizzazione del film, secondo il proprio
talento e la propria genialità artistica.
La previsione di un orario giornaliero per le riprese, l’essere la scelta
della troupe tecnica del film riservata alla produzione, la facoltà di questa
di apportare tagli e modifiche al film, anche se terminato, e anche dopo la
proiezione al pubblico, sono tutti elementi agevolmente riferibili al fatto che
l’opera cinematografica è il frutto di un lavoro di èquipe che, da un lato,
richiede uno specifico coordinamento organizzativo e, dall’altro, comporta
notevoli costi e rischi finanziari a copertura dei quali il produttore fa
affidamento su un’adeguata possibilità di sfruttamento economico del film e,
quindi, si riserva un controllo, a volte incisivo, sulle sue caratteristiche di
commerciabilità.
Questi elementi, praticamente immancabili, cioè insiti nella natura stessa del
rapporto intercorrente tra il regista e il produttore cinematografico, non sono
di per sé sufficienti a far sorgere un vincolo di subordinazione.
Tale conclusione non è ostacolata dal fatto che nel contratto di regia sia
eventualmente inserita una clausola di esclusiva: al riguardo, infatti, la
dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono che "la clausola in base
alla quale il regista si impegna a non svolgere altri lavori durante il periodo
di realizzazione del film non è caratteristica essenziale di un rapporto di
lavoro subordinato, ma è perfettamente compatibile anche con un rapporto di
lavoro autonomo."
In conclusione, è difficile enunciare un principio generale valido per ogni
caso: per la determinazione della natura autonoma o subordinata del rapporto di
lavoro del regista occorre effettuare, di volta in volta, un’indagine sulle
particolari e concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo.
Il rapporto produttore-regista, infatti, può variare in relazione a vari
fattori, tra i quali, soprattutto, la personalità e la notorietà del regista
stesso.
Ciò che bisogna considerare non è tanto il fatto che il regista sia annoverato
tra i coautori del film e come tale sia tutelato: tale disciplina, infatti, è
esclusivamente diretta a proteggere la paternità dell’opera dell’ingegno ed
il suo sfruttamento economico, ma la sua condizione contrattuale, al fine di
accertare se sussista o meno un inserimento del regista in posizione subordinata
nell’organizzazione dell’impresa che, in ogni caso, sopporta i costi e i
rischi economici della produzione globale del film.