L’OPERA CINEMATOGRAFICA COME OPERA DELL'INGEGNO DI CARATTERE CREATIVO
La figura del regista (o direttore artistico): lavoratore autonomo o subordinato ?
di Serena Fiorentini

Nella qualificazione dell’opera cinematografica, intesa come opera dell’ingegno di carattere creativo, non può non tenersi conto del fatto che essa rappresenta, ad un tempo, prodotto artistico e prodotto industriale, oggetto di attività imprenditoriale.
L’opera cinematografica è il risultato della collaborazione di più persone, attuata in funzione di un’opera unitaria, mediante la prestazione di attività eterogenee, cioè rappresenta il risultato della combinazione di forme diverse di attività creativa (drammatica, coreografica, pantomimica, musicale), le quali, pur potendo conservare una propria autonomia ontologica e funzionale che le renda suscettibili di utilizzazione separata, concorrono a formare le parti costitutive essenziali di una nuova opera e ne determinano il fondamentale carattere di individualità.
La collaborazione tra i coautori deve consistere in un’attività di carattere creativo, essendo questo il requisito perché l’opera possa formare oggetto di diritto di autore. Non può essere considerata di carattere creativo l’attività di colui che appresta i mezzi tecnici per la creazione dell’opera o l’attività di colui che effettua una propria interpretazione o esecuzione dell’opera. Poiché queste attività non costituiscono collaborazione creativa, deve escludersi, per coloro che le esplicano, il riconoscimento della qualifica di coautori dell’opera.
Con particolare riferimento alla prestazione interpretativa o esecutiva dell’artista, in passato si era ritenuto di attribuirle valore creativo, configurandosi l’artista come elaboratore o collaboratore, in quanto completerebbe l’opera scritta sul copione o sul pentagramma, in modo da renderla percepibile al pubblico. In realtà, anche se il concorso dell’artista è necessario nel processo di realizzazione delle opere di pubblico spettacolo, al fine di suscitare nel pubblico le emozioni e le sensazioni corrispondenti, tale concorso non mette in vita alcunché di nuovo rispetto agli elementi costitutivi essenziali dell’opera dell’ingegno.
Dunque, alla realizzazione dell’opera cinematografica concorrono molteplici attività tecniche ed artistiche, oltre ad una complessità di investimenti finanziari facenti capo ad un’impresa industriale, occasionale o professionale, la quale assume i costi e i rischi economici del processo produttivo del film.
L’art. 44 della legge 633/1941 attribuisce, senza distinzione né graduazione di ruoli, la qualifica di coautori dell’opera cinematografica all’autore del soggetto, all’autore della sceneggiatura, all’autore della musica e al direttore artistico (o regista), cioè a tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione dell’opera stessa.
Sull’interpretazione di questa norma, però, non poteva non esercitare una decisiva influenza l’evoluzione che, nella realtà concreta, ha assunto l’opera cinematografica: come è noto, infatti, la posizione del regista si è sempre più qualificata come espressiva della preminenza del suo apporto nella creazione dell’opera, tanto che, anche nel linguaggio corrente, l’opera cinematografica viene ricondotta al regista come al suo unico autore.
Ciò ha comportato non semplici problemi interpretativi nella definizione giuridica del rapporto intercorrente tra il regista e gli altri coautori. L’orientamento che si è andato definendo come prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza è stato nel senso di dare al regista, pur nell’ambito della qualificazione dell’opera cinematografica come espressiva del contributo creativo di più autori, una posizione preminente e, quindi, una tutela giuridica più ampia e rafforzata.
Se è vero, infatti, che la legge considera coautori dell’opera cinematografica, con pari dignità artistica, l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico (o regista), è altrettanto vero che il regista può essere considerato come l’unico "deus ex machina" del film, in quanto, nella delicata fase di preparazione dell’opera, assume un ruolo assolutamente preponderante su quello degli altri autori, imprimendo all’opera stessa, attraverso un incisivo lavoro di rielaborazione, di coordinazione e di direzione, il timbro, talora prepotente, ma sempre inconfondibile, della sua personalità e del suo particolare ingegno creativo.
Dunque, all’opera cinematografica come opera dell’ingegno concorre soprattutto l’attività del regista: questi sovrintende, con ampia discrezionalità e libertà di criteri, a tutte le fasi del processo produttivo del film, dalla prima progettazione al definitivo montaggio, adattando e coordinando tutti i contributi creativi, le interpretazioni degli attori e le operazioni tecniche, intervenendo nella trama, nella sceneggiatura e, talvolta, anche nella musica, non per invadere campi altrui, ma per le necessità proprie della regia.
La posizione di assoluta preminenza del regista ha fatto prospettare la possibilità di configurare l’opera cinematografica come opera collettiva, della quale il regista sarebbe l’unico autore, in quanto organizza e dirige la creazione dell’opera stessa (art. 7 della legge 633/1941).
Individuati i titolari, a titolo originario, dei diritti morali di autore sul film, occorre esaminare come sono disciplinati dalla legge i relativi diritti patrimoniali o diritti di utilizzazione economica.
L’attuale sistema normativo è caratterizzato dalla netta scomposizione, nell’opera cinematografica, tra titolarità dei diritti morali di autore, che spetta ai soggetti considerati coautori, pur con la successiva riqualificazione del ruolo del regista, ed esercizio dei diritti di utilizzazione economica, che, invece, spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa (art. 45 della legge 633/1941). Il produttore, però, non diviene coautore, in quanto la sua attività è industriale e non creativa: tuttavia, poiché l’attività creativa degli autori (soggettista, sceneggiatore, musicista e direttore artistico) si attua in funzione dell’attività industriale del produttore, l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta, in via esclusiva, a colui nel cui interesse l’attività creativa è svolta. Si verifica, insomma, una situazione parallela a quella prevista dal 1° c dell’art. 23 della c.d. legge invenzioni.
L’art. 46 della legge speciale del 1941 attribuisce al produttore un ampio potere dispositivo dell’opera cinematografica che, di fatto, finisce per limitare, se non per escludere, la titolarità dei diritti dei coautori: "l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta, senza il consenso degli autori indicati nell’art. 44."
L’art. 46 bis, introdotto dal D.lgs. n. 685 del 1994, invece, dispone che in caso di cessione al produttore del diritto di diffusione, agli autori dell’opera cinematografica spetta un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione dell’opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
Un equo compenso spetta agli autori dell’opera cinematografica a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento anche per ogni altra utilizzazione economica dell’opera stessa diversa da quella prevista dal 5° c dell’art. 18 bis (cessione del diritto di noleggio).
Infine, l’art. 47 della legge speciale del 1941 dispone che "il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell’opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico."
Questa norma, dettata al fine di contemperare la tutela dell’attività creativa con le esigenze della produzione, soprattutto allo scopo di consentire la circolazione dell’opera cinematografica, ha determinato, nella sua concreta attuazione, non pochi problemi di ordine interpretativo, con rilevanti riflessi di carattere pratico.
Si sono, infatti, verificati numerosi conflitti, soprattutto tra produttore e regista, nei casi in cui il primo abbia inteso apportare delle modifiche al film così come è stato realizzato mediante i singoli contributi creativi, ritenendo che senza quelle modifiche si sarebbe determinata un’obiettiva situazione di difficoltà per la circolazione del film stesso.
Anche sotto questo profilo riemerge la problematica relativa alla posizione del regista come autore principale dell’opera cinematografica, il quale finisce, così, per diventare il protagonista unico del rapporto con il produttore: risulta particolarmente difficile stabilire il giusto equilibrio tra l’interesse del regista all’integrità della propria opera, così come è stata creata, e l’interesse del produttore alla realizzazione di un’opera idonea alla circolazione e, quindi, idonea a dare profitto remunerativo degli ingenti capitali investiti.
La qualificazione del rapporto tra regista e produttore cinematografico ha, in più occasioni, formato oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza.
La duplice veste del regista, prima come prestatore d’opera intellettuale ai fini della realizzazione del film e, poi, come coautore del film stesso, porta a configurare il rapporto giuridico con l’impresa di produzione cinematografica sotto diverse prospettive.
L’aspetto più controverso è quello attinente alla posizione di lavoratore autonomo o subordinato nella quale il regista viene a trovarsi.
Tale problema, del resto, non può essere risolto con la considerazione che il regista è coautore del film e, quindi, contitolare originario del diritto morale di autore.
E’ noto che un’attività creativa diretta alla produzione di opere dell’ingegno può essere svolta anche sotto forma di una prestazione di lavoro subordinato, sebbene la conciliazione dei termini creazione-subordinazione richiede qualche sforzo interpretativo.
La particolarità della figura del regista, rispetto agli autori che creano altri tipi di opere dell’ingegno, consiste nel fatto che il regista opera nell’ambito di un’organizzazione imprenditoriale servendosi dei mezzi materiali, tecnici ed umani che questa gli mette a disposizione. Al tempo stesso il regista piega questi elementi alle esigenze della sua attività creativa, diretta alla realizzazione dell’unico bene cui è finalizzata la stessa ragion d’essere dell’impresa: l’opera cinematografica. Il regista, quindi, si differenzia notevolmente dagli altri coautori (soggettista, sceneggiatore, musicista), in quanto questi prestano i loro contributi creativi, letterari e musicali, nella fase preparatoria dell’attività di produzione.
La giurisprudenza prevalente afferma che sebbene non si possa escludere a priori, nell’opera del regista, l’elemento della subordinazione, in relazione alle particolari modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, perché è possibile che anche il regista sia assoggettato al programma industriale predisposto dal produttore ed alle sue direttive ed istruzioni tecniche, nella normalità dei casi, il regista, specie se di fama e di riconosciuta personalità artistica, è vincolato al produttore da un contratto d’opera intellettuale, in quanto svolge un’attività creativa, direttiva e coordinatrice delle altrui attività lavorative, senza altra ingerenza del produttore che non sia quella genericamente attribuita dalla legge a qualsiasi committente in relazione all’opus pattuito.
L’ipotesi normale del rapporto di lavoro intercorrente tra il produttore e il regista, dunque, è quella del contratto d’opera intellettuale: quando il contratto di scrittura artistica ha per oggetto un unico opus, autonomamente caratterizzato (un film d’autore), il regista non si impegna a prestare generiche energie lavorative, ma si impegna a realizzare, con ampia autonomia tecnica ed artistica, un risultato globale ed unitario.
Risulta alquanto difficile ipotizzare l’esistenza di un vincolo di subordinazione nel caso di registi che operano del tutto in libertà e con la più piena discrezionalità nella realizzazione del film, secondo il proprio talento e la propria genialità artistica.
La previsione di un orario giornaliero per le riprese, l’essere la scelta della troupe tecnica del film riservata alla produzione, la facoltà di questa di apportare tagli e modifiche al film, anche se terminato, e anche dopo la proiezione al pubblico, sono tutti elementi agevolmente riferibili al fatto che l’opera cinematografica è il frutto di un lavoro di èquipe che, da un lato, richiede uno specifico coordinamento organizzativo e, dall’altro, comporta notevoli costi e rischi finanziari a copertura dei quali il produttore fa affidamento su un’adeguata possibilità di sfruttamento economico del film e, quindi, si riserva un controllo, a volte incisivo, sulle sue caratteristiche di commerciabilità.
Questi elementi, praticamente immancabili, cioè insiti nella natura stessa del rapporto intercorrente tra il regista e il produttore cinematografico, non sono di per sé sufficienti a far sorgere un vincolo di subordinazione.
Tale conclusione non è ostacolata dal fatto che nel contratto di regia sia eventualmente inserita una clausola di esclusiva: al riguardo, infatti, la dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono che "la clausola in base alla quale il regista si impegna a non svolgere altri lavori durante il periodo di realizzazione del film non è caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro subordinato, ma è perfettamente compatibile anche con un rapporto di lavoro autonomo."
In conclusione, è difficile enunciare un principio generale valido per ogni caso: per la determinazione della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro del regista occorre effettuare, di volta in volta, un’indagine sulle particolari e concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo.
Il rapporto produttore-regista, infatti, può variare in relazione a vari fattori, tra i quali, soprattutto, la personalità e la notorietà del regista stesso.
Ciò che bisogna considerare non è tanto il fatto che il regista sia annoverato tra i coautori del film e come tale sia tutelato: tale disciplina, infatti, è esclusivamente diretta a proteggere la paternità dell’opera dell’ingegno ed il suo sfruttamento economico, ma la sua condizione contrattuale, al fine di accertare se sussista o meno un inserimento del regista in posizione subordinata nell’organizzazione dell’impresa che, in ogni caso, sopporta i costi e i rischi economici della produzione globale del film.