LA TUTELA DEL NOME E DELLO PSEUDONIMO DEI PERSONAGGI NOTI
di Massimo Prosperi

Il nome (che si intende composto dal prenome o nome di battesimo e dal cognome) è tutelato dagli artt. 6 e seguenti del Codice Civile.
Esso è considerato e protetto come un attributo della personalità umana, in quanto contribuisce con altri segni distintivi, quali onore, reputazione, immagine, riservatezza ed identità personale, a caratterizzare la complessiva immagine di un individuo agli occhi della collettività.
Per questo motivo ogni persona gode di un vero e proprio diritto soggettivo a che il suo nome non sia utilizzato, usurpato o contestato da altri.

La stessa tutela accordata al nome viene estesa anche allo pseudonimo (o nome d’arte), cioè all’appellativo che un soggetto utilizza per farsi identificare in un dato contesto professionale (artistico, cinematografico o letterario). Il nome d’arte è tutelato solo se ha raggiunto una capacità identificativa del soggetto pari al nome, cioè se il personaggio può essere agevolmente e diffusamente individuato anche solo attraverso il proprio pseudonimo (ad esempio Totò).

Le situazioni più ricorrenti di lesione del diritto al nome d’arte o anagrafico di persone note riguardano l’illecito sfruttamento commerciale realizzato mediante l’associazione ad un marchio, ad un prodotto o ad un servizio, in modo da ingenerare nel consumatore un falso legame con il personaggio e sfruttarne così indebitamente la notorietà.
Contro eventi di questo tipo e contro ogni altra lesione del diritto al nome l’ordinamento offre tre tipi di azioni:

1) azione di reclamo: esperibile dalla persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome;

2) azione di usurpazione: esercitabile da chi possa ricevere pregiudizio dall’uso indebito del proprio nome da parte di terzi (come nei casi sopra detti di indebito sfruttamento commerciale). Il pregiudizio è inteso sia in termini di danno morale (all’onore, alla reputazione personale o artistica, ecc.), sia nel senso di danno patrimoniale;

3) azione di risarcimento del danno sofferto, ad esempio sotto forma di perdita della possibilità di sfruttamento commerciale del nome o di perdita di occasioni di lavoro.

Infine, l’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza attraverso la quale si realizza la tutela del diritto al nome sia pubblicata in uno o più giornali al fine di renderla nota il più possibile.