INDIVIDUAZIONE DEL LAVORO ARTISTICO
Il lavoro artistico nel campo dello spettacolo
Lavoro artistico e lavoro intellettuale

di Serena Fiorentini 

Il concetto di lavoro artistico ancora non trova una definizione univoca e convincente: tale definizione, infatti, da un lato, presuppone il difficile problema relativo al concetto di arte, mentre, dall’altro lato, la tradizionale equiparazione del lavoro artistico con il lavoro intellettuale appare inadeguata e insufficiente.
Il termine “artista”, in passato utilizzato per indicare chi esercitava una delle c.d. “belle arti” (pittura, scultura, architettura, musica e poesia), ora indica anche chi svolge un’attività teatrale, cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale o spettacolare in genere.
Pertanto, al di là della proliferazione contrattuale della categoria degli artisti (che si è realizzata soprattutto nel settore radio-televisivo), è necessario precisare che per artista si intende chi svolge un lavoro artistico e non un lavoro meramente tecnico-professionale nel generico campo dello spettacolo.
Tuttavia, proprio nel campo dello spettacolo, il lavoro artistico assume una qualificazione particolare: mentre l’attività del pittore, dello scultore, del poeta o del musicista compositore, non essendo, di regola, inserita in una struttura aziendale o imprenditoriale, conserva i fondamentali caratteri dell’autonomia e dell’originale creatività, l’attività del regista, dell’attore, del cantante o del presentatore radiofonico o televisivo si differenzia profondamente, perché si inserisce nell’ambito di un’impresa di spettacolo a struttura industriale e, concorrendo ad un risultato collettivo ed unitario, necessita dell’apporto di numerosi altri fattori economici o finanziari, materiali ed umani.
Il rapporto di lavoro artistico, allora, come ogni altro rapporto di lavoro, intercorre tra un datore di lavoro (imprenditore o non imprenditore) e un lavoratore (artista).
Sul punto, però, occorre considerare che la legge riconosce e disciplina fondamentalmente il lavoro svolto nell’impresa (artt. 2094 cod. civ. e segg.), cioè la forma di lavoro socialmente più rilevante. Ai sensi dell’art. 2082 cod. civ. “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.
Ne deriva che la realizzazione di pubblici spettacoli rientra nella produzione di servizi e le imprese di spettacolo sono considerate imprese industriali ai sensi dell’art. 2195 cod. civ.
A seconda del diverso genere di spettacolo nel quale operano, si parla di artisti cinematografici o teatrali, di artisti radiofonici o televisivi, di artisti di varietà, di cantanti di musica leggera, etc...
L’attore, cioè colui che, recitando, interpreta i personaggi dell’opera, è indubbiamente la figura più conosciuta ed importante: va sottolineato che la prestazione di lavoro artistico, avente ad oggetto l’interpretazione e la recitazione, richiede all’attore non la semplice riproduzione o ripetizione mnemonica, ma la completa attivazione della propria capacità e sensibilità emotiva.
L’attività dell’attore cinematografico è inconcepibile senza il supporto di un’adeguata organizzazione industriale: anche l’interpretazione più eccelsa sarebbe notevolmente sminuita senza una buona colonna sonora, una chiara fotografia ed un preciso montaggio.
Lo spettacolo cinematografico, pertanto, risulta caratterizzato dalla necessaria fusione dei due elementi che lo compongono: quello artistico e quello industriale.
Inoltre, l’attività dell’attore cinematografico, a differenza di quanto accade nel teatro lirico o di prosa, concorre alla realizzazione di una vera e propria res, ossia il film, inteso nel suo duplice aspetto di bene immateriale o intellettuale (c.d. corpus mysticum) e di bene materiale o pellicola (c.d. corpus mechanicum).
Ai fini dell’individuazione del lavoro artistico, in primo luogo, occorre considerare che la fattispecie del lavoro svolto nel campo dello spettacolo non coincide sempre e comunque con la fattispecie del lavoro artistico in senso proprio e stretto: il lavoro sportivo, per esempio, è caratterizzato da un notevole grado di applicazione fisica ed intellettiva, al punto che se ne è sostenuta la natura di “lavoro para-intellettuale”, ma, pur appartenendo al settore dello spettacolo, si differenzia profondamente dal lavoro artistico per non essere né di carattere creativo né di carattere interpretativo o esecutivo di  un’opera dell’ingegno letteraria o artistica.
E’ stato affermato, inoltre, che all’interno dei circhi equestri le prestazioni artistiche dei clowns si distinguono dalle esibizioni ginnico-sportive degli acrobati, trapezisti o equilibristi, le quali richiedono non tanto un’originale capacità interpretativa, quanto un’elevata tecnica di esecuzione muscolare. L’attività degli artisti del circo è compresa tra l’esecuzione artistica e l’esibizione ginnico-sportiva: il contratto di circo sarebbe un contratto atipico o innominato, in quanto la causa non è prestabilita dalla legge, ma è assegnata dall’autonomia contrattuale privata (art. 1322 cod. civ.). Tuttavia, l’attività di attrazione artistica circense, se svolta con i caratteri della collaborazione nell’impresa e della continuità, può configurarsi come oggetto di un rapporto di lavoro subordinato.
Sulla base delle stesse considerazioni, non può essere considerato artistico il lavoro svolto dagli annunciatori radiofonici e televisivi, in quanto richiede un mero esercizio di tecnica vocale, senza alcuna necessità di interpretazione, non opportuna per una corretta lettura. E’ stato anche detto che l’attività degli annunciatori radiofonici e televisivi configura un rapporto di lavoro subordinato, in quanto la lettura di testi approntati da altri, anche se estesa alla correzione di errori materiali contenuti nei testi medesimi ed anche se esige un diverso atteggiarsi della comunicazione verbale, non comporta la caratteristica essenza creativa dell’attività giornalistica, la quale necessita del lavoro di interpretazione e di rielaborazione delle notizie.
Il presentatore di spettacoli radiofonici e televisivi e il doppiatore cinematografico, invece, svolgono un vero e proprio lavoro artistico: il primo, infatti, deve possedere un’elevata capacità di improvvisazione, mentre il secondo un’elevata capacità di immedesimazione nel personaggio.
In secondo luogo, occorre considerare che non sempre gli artisti possono essere considerati lavoratori dello spettacolo: per esempio, i cantanti di musica leggera sono qualificabili come lavoratori dello spettacolo soltanto se svolgono la loro attività in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel corso di tournèe o concerti, mentre se svolgono la loro attività in studi privati o sale di incisione (c.d. “artisti fonografici”) non si verte nell’ambito di uno spettacolo pubblico.
Analogamente non sono lavoratori dello spettacolo i pittori e gli scultori, in quanto le loro opere, che rientrano tra le forme di espressione artistica delle quali è indubbio il carattere creativo, non sono di regola finalizzate a pubblici spettacoli. Il contratto tra pittore e galleria d’arte, avente ad oggetto la fornitura e la vendita di quadri, è propriamente un contratto di prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.) e non un contratto di vendita di cose future (art. 1472 cod. civ.), in quanto nel primo tipo di contratto viene negoziato il risultato dell’attività creativa di un artista, mentre nel secondo tipo di contratto viene negoziata la “res in fieri” come tale. Si può anche aggiungere che, nella vendita di cose future, due possono essere gli atteggiamenti assunti dalle parti: il venditore, cioè l’artista, può assumere l’obbligo di trasferire al compratore, cioè al mercante d’arte, le opere dedotte in contratto per produrre le quali dovrà esplicare una sua attività (c.d. “emptio rei speratae”), oppure può assumere l’obbligo di trasferire le opere che risulteranno dallo svolgimento della sua attività, in quanto vi siano e quali e quante siano (c.d. “emptio spei”).
Infine, poiché per “spettacolo” si intende non qualsiasi manifestazione artistica con coinvolgimento di pubblico, ma soltanto quella manifestazione artistica diretta a rappresentare un testo drammatico, letterario o musicale, con personale abilità degli artisti interpreti o esecutori e diretta a provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori, l’attività svolta dagli indossatori non appartiene al campo dello spettacolo.
Gli indossatori, che nell’ambito della sfilata di moda si limitano ad indossare gli abiti e gli accessori che lo stilista ha creato, effettuando un certo numero di passaggi in passerella, non sono lavoratori dello spettacolo, in quanto l’attività della sfilata di moda è sussidiaria dell’attività commerciale ed industriale dell’abbigliamento ed è intesa unicamente alla commercializzazione del prodotto presentato, anche se è inserita in contesti rappresentativi spesso di evidente carattere spettacolare.
Per spettacolo, quindi, si intende soltanto una manifestazione artistica, culturale o ricreativa che trova in se stessa la sua immediata ragion d’essere.
La dottrina e la giurisprudenza affermano spesso che l’esercizio dell’arte e dello sport sia da equiparare all’esercizio delle professioni intellettuali, trascurando, tuttavia, sul piano fenomenologico, delle sostanziali differenze rilevanti ai fini della determinazione del regime giuridico applicabile.
L’arte e lo sport hanno, dal punto di vista socio-culturale, una dimensione ludica che manca alle professioni intellettuali: si può essere artisti o sportivi per diletto, mentre affermare che un avvocato è un dilettante equivale a dirgli eufemisticamente che non conosce il proprio mestiere. Inoltre, l’arte e lo sport, sempre dal punto di vista socio-culturale, sono suscettibili di godimento da parte di chi assiste alla loro pratica o di chi si appropria del loro risultato e sono pensati ed apprezzati come materia di spettacolo (nel senso etimologico del termine: spettacolo dal latino “spectare”), al contrario di quanto si verifica nelle professioni intellettuali. Anche qui l’analisi linguistica è istruttiva: un avvocato che dà spettacolo è un incompetente, mentre se lo dà un cantante o un attore, fa bene il suo lavoro.
Il fatto è che l’attività del professionista intellettuale non ha un’identità socio-culturale se non come servizio, mentre arte e sport sono, anzitutto, attività ludica.
Non sempre e necessariamente l’attività artistica richiede lo svolgimento di una vera e propria attività intellettuale: si tratta, infatti, di un’attività spirituale con cui l’uomo esprime le proprie intuizioni e il proprio mondo interiore in opere di bellezza estetica, qualunque sia il linguaggio di cui si serve (la parola, la voce, il suono, il colore, il movimento armonico del corpo), suscitando emozioni e sensazioni con l’aiuto della fantasia, più che dell’intelligenza o dell’intelletto. Nessuno, infatti, ha mai pensato di definire artista il grande matematico o il grande giurista, la cui opera richiede elevate qualità razionali, analitiche e deduttive, cioè intellettive.
L’esercizio di un’arte dà vita ad una professione intellettuale “non protetta”, nel senso che la legge non richiede l’iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 cod. civ.), così le forme del contratto d’opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.) devono considerarsi meramente opzionali: non esistono, quindi, controlli sull’idoneità a svolgere un’attività artistica che, per sua natura, è tipicamente individuale e personale.
Sulla base delle differenze fenomenologiche riscontrabili tra esercizio dell’arte e dello sport ed esercizio delle professioni intellettuali, risulta impossibile operare un’equiparazione.
Per la dottrina dominante, lo statuto dell’imprenditore non è applicabile né all’esercizio di professioni intellettuali né all’esercizio di attività artistiche o sportive, salvo che siano organizzati in forma di impresa (art. 2238 cod. civ. 1° comma).
Ciò significa che per i professionisti intellettuali, per gli artisti e per gli sportivi, l’integrazione del loro lavoro nella produzione di un servizio imprenditoriale non dovrebbe affrancarli dalla disciplina dell’impresa nei vantaggi e nei carichi che questa comporta: l’arte e lo sport non “deimprenditorializzano” l’attività imprenditoriale, così se un grande attore gestisce un teatro, resta un artista, ma diventa anche imprenditore.
L’arte e lo sport diventano paragonabili con l’impresa in quanto perdano la propria dimensione ludica, la propria gratuità psicologica e culturale e siano praticati per renderli accessibili alla fruizione del pubblico mediante spettacoli di interpretazione, recitazione o esecuzione, cioè in quanto si facciano servizi, in quanto la pratica dell’arte o dello sport, da diletto, diventi lavoro a servizio di bisogni emotivi, più o meno nobili, del pubblico.
Per le professioni intellettuali non sembra dimostrabile un’estraneità all’impresa dal punto di vista della fattispecie (se così fosse, l’art. 2238 cod. civ. 1° comma sarebbe del tutto inutile): l’inapplicabilità dello statuto dell’imprenditore è, invece, limitata alla persona del professionista intellettuale. In particolare, non è vero che i servizi professionali o intellettuali siano necessariamente prodotti secondo modalità non imprenditoriali: alcuni, infatti, non potrebbero essere prestati affatto in assenza di una rilevante organizzazione di mezzi.
Neppure per arti e sports (da concepirsi come produzioni di servizi di spettacolo artistico o sportivo o, più raramente, di beni artistici) sembra dimostrabile un’incompatibilità con l’organizzazione di mezzi: vi sono arti che possono essere organizzate (bottega del pittore o dello scultore) e altre che debbono esserlo (si pensi al ruolo condizionante delle apparecchiature elettroniche nella musica rock). Ancora più evidente è l’organizzazione di mezzi reali e personali in certe attività sportive (alpinismo, automobilismo, vela).
La qualificazione socio-culturale di arte o di sport non è, pertanto, contraddetta dall’attività intermediaria dei fattori della produzione (capitale e lavoro). Anche qui, l’immunità dallo statuto dell’imprenditore è personale e non risale ad una estraneità reciproca delle fattispecie. Nel lavoro artistico, tuttavia, può esserci un’intermediazione: quando l’iniziativa viene assunta da altri rispetto a chi lavora, come un impresario teatrale o un produttore cinematografico, si parla di “eterointermediazione” o intermediazione in senso forte (in tal caso, l’intermediazione comporta necessariamente l’esercizio di un’impresa di spettacoli pubblici, cioè di un’impresa commerciale, nella quale il lavoro artistico o sportivo è fattore della produzione); quando, invece, l’iniziativa viene assunta collettivamente dai lavoratori, in modo che il prodotto artistico (bene o servizio) risalga ad un lavoro più o meno fungibile (orchestra o coro), si parla di “autointermediazione” o intermediazione in senso debole (in tal caso, non è applicabile lo statuto dell’imprenditore commerciale, ma quello dell’imprenditore in generale).
Non si deve, però, confondere tra “autointermediazione” e “iniziativa plurima”, cioè iniziativa e lavoro di più artisti (come gli artisti che compongono un complesso musicale): in tal caso, il carattere plurimo dell’iniziativa non dà vita all’esercizio di un’attività comune né genera fungibilità delle prestazioni artistiche (ciascun artista agisce giuridicamente per sé, anche se coordina la propria azione a quella degli altri).
Riassumendo, l’arte e lo sport, come produzioni di servizi immuni dallo statuto dell’imprenditore, rifiutano ogni forma di intermediazione nel lavoro artistico o sportivo; i servizi artistici o sportivi “spersonalizzati”, ma risalenti ad un’iniziativa degli stessi artisti o sportivi (anche se fungibili), che prestano un lavoro “autointermediato”, non godono dell’immunità dell’art. 2238 cod. civ. 1° comma, ma restano attività civile (orchestra o coro) e, quindi, non è loro applicabile lo statuto dell’imprenditore commerciale; la produzione di spettacoli pubblici (lavoro artistico o sportivo “eterointermediato”), invece, è attività commerciale (ente lirico, casa discografica, squadra di calcio). L’arte e lo sport “finiscono” quando diventano elementi di pubblici spettacoli o fattori  della produzione.
La differenza tra lavoro artistico e lavoro intellettuale non deve essere individuata nella “intellettualità” o “manualità” della prestazione che ne costituisce l’oggetto, ma in un quid profondamente radicato nella personalità umana ed estraneo alla partecipazione dell’intelligenza e dell’intelletto. Queste ultime qualità non sono, infatti, essenziali, perché riferendosi agli artisti si parla, piuttosto, di forza del sentimento, di grande sensibilità, di altezza  della  fantasia,  di  estro,  di  ispirazione  e  di  vocazione.
Se, invece, si definisce intellettuale il lavoro che non sia prevalentemente manuale o che, comunque, implichi un’attività dello spirito, tale è anche il lavoro artistico.
Si può, infatti, facilmente osservare che anche quando all’artista viene richiesto un rilevante impiego di energie fisiche o manuali (si pensi allo scultore che dà forma ad un blocco di marmo), il fine ultimo non è mai quello di realizzare modificazioni nel mondo della materia o di fabbricare oggetti utili, ma sempre quello di suscitare emozioni e sensazioni nei destinatari dell’opera artistica.
Di regola, i mestieri e le professioni intellettuali, con adeguata applicazione e con costante impegno, possono essere appresi da chiunque; per l’attività artistica è, invece, indispensabile un talento o una predisposizione naturale che la volontà del soggetto, le scuole e le accademie non possono creare.
Il lavoro artistico, per l’originalità e la particolarità della prestazione che ne costituisce l’oggetto, rappresenta una categoria di lavoro “sui generis”, anzi può essere configurato, al pari del lavoro sportivo, come un “tertium genus” rispetto al lavoro intellettuale e al lavoro manuale.