INDIVIDUAZIONE
DEL LAVORO ARTISTICO
Il lavoro artistico nel campo dello spettacolo
Lavoro artistico e lavoro intellettuale
di Serena Fiorentini
Il
concetto di lavoro artistico ancora non trova una definizione univoca e
convincente: tale definizione, infatti, da un lato, presuppone il difficile
problema relativo al concetto di arte, mentre, dall’altro lato, la
tradizionale equiparazione del lavoro artistico con il lavoro intellettuale
appare inadeguata e insufficiente.
Il termine “artista”, in passato utilizzato per indicare chi esercitava una
delle c.d. “belle arti” (pittura,
scultura, architettura, musica e poesia), ora indica anche chi svolge
un’attività teatrale, cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale o
spettacolare in genere.
Pertanto, al di là della proliferazione contrattuale della categoria degli
artisti (che si è realizzata soprattutto nel settore radio-televisivo), è
necessario precisare che per artista si intende chi svolge un lavoro artistico e
non un lavoro meramente tecnico-professionale nel generico campo dello
spettacolo.
Tuttavia, proprio nel campo dello spettacolo, il lavoro artistico assume una
qualificazione particolare: mentre l’attività del pittore, dello scultore,
del poeta o del musicista compositore, non essendo, di regola, inserita in una
struttura aziendale o imprenditoriale, conserva i fondamentali caratteri
dell’autonomia e dell’originale creatività, l’attività del regista,
dell’attore, del cantante o del presentatore radiofonico o televisivo si
differenzia profondamente, perché si inserisce nell’ambito di un’impresa di
spettacolo a struttura industriale e, concorrendo ad un risultato collettivo ed
unitario, necessita dell’apporto di numerosi altri fattori economici o
finanziari, materiali ed umani.
Il rapporto di lavoro artistico, allora, come ogni altro rapporto di lavoro,
intercorre tra un datore di lavoro (imprenditore o non imprenditore) e un
lavoratore (artista).
Sul punto, però, occorre considerare che la legge riconosce e disciplina
fondamentalmente il lavoro svolto nell’impresa (artt. 2094 cod. civ. e segg.),
cioè la forma di lavoro socialmente più rilevante. Ai sensi dell’art. 2082
cod. civ. “è imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione
o dello scambio di beni o servizi”.
Ne deriva che la realizzazione di pubblici spettacoli rientra nella produzione
di servizi e le imprese di spettacolo sono considerate imprese industriali ai
sensi dell’art. 2195 cod. civ.
A seconda del diverso genere di spettacolo nel quale operano, si parla di
artisti cinematografici o teatrali, di artisti radiofonici o televisivi, di
artisti di varietà, di cantanti di musica leggera, etc...
L’attore, cioè colui che, recitando, interpreta i personaggi dell’opera, è
indubbiamente la figura più conosciuta ed importante: va sottolineato che la
prestazione di lavoro artistico, avente ad oggetto l’interpretazione e la
recitazione, richiede all’attore non la semplice riproduzione o ripetizione
mnemonica, ma la completa attivazione della propria capacità e sensibilità
emotiva.
L’attività dell’attore cinematografico è inconcepibile senza il supporto
di un’adeguata organizzazione industriale: anche l’interpretazione più
eccelsa sarebbe notevolmente sminuita senza una buona colonna sonora, una chiara
fotografia ed un preciso montaggio.
Lo spettacolo cinematografico, pertanto, risulta caratterizzato dalla necessaria
fusione dei due elementi che lo compongono: quello artistico e quello
industriale.
Inoltre, l’attività dell’attore cinematografico, a differenza di quanto
accade nel teatro lirico o di prosa, concorre alla realizzazione di una vera e
propria res, ossia il film, inteso nel
suo duplice aspetto di bene immateriale o intellettuale (c.d. corpus mysticum) e di bene materiale o pellicola (c.d. corpus
mechanicum).
Ai fini dell’individuazione del lavoro artistico, in primo luogo, occorre
considerare che la fattispecie del lavoro svolto nel campo dello spettacolo non
coincide sempre e comunque con la fattispecie del lavoro artistico in senso
proprio e stretto: il lavoro sportivo, per esempio, è caratterizzato da un
notevole grado di applicazione fisica ed intellettiva, al punto che se ne è
sostenuta la natura di “lavoro para-intellettuale”, ma, pur appartenendo al
settore dello spettacolo, si differenzia profondamente dal lavoro artistico per
non essere né di carattere creativo né di carattere interpretativo o esecutivo
di un’opera dell’ingegno
letteraria o artistica.
E’ stato affermato, inoltre, che all’interno dei circhi equestri le
prestazioni artistiche dei clowns si distinguono dalle esibizioni
ginnico-sportive degli acrobati, trapezisti o equilibristi, le quali richiedono
non tanto un’originale capacità interpretativa, quanto un’elevata tecnica
di esecuzione muscolare. L’attività degli artisti del circo è compresa tra
l’esecuzione artistica e l’esibizione ginnico-sportiva: il contratto di
circo sarebbe un contratto atipico o innominato, in quanto la causa non è
prestabilita dalla legge, ma è assegnata dall’autonomia contrattuale privata
(art. 1322 cod. civ.). Tuttavia, l’attività di attrazione artistica circense,
se svolta con i caratteri della collaborazione nell’impresa e della continuità,
può configurarsi come oggetto di un rapporto di lavoro subordinato.
Sulla base delle stesse considerazioni, non può essere considerato artistico il
lavoro svolto dagli annunciatori radiofonici e televisivi, in quanto richiede un
mero esercizio di tecnica vocale, senza alcuna necessità di interpretazione,
non opportuna per una corretta lettura. E’ stato anche detto che l’attività
degli annunciatori radiofonici e televisivi configura un rapporto di lavoro
subordinato, in quanto la lettura di testi approntati da altri, anche se estesa
alla correzione di errori materiali contenuti nei testi medesimi ed anche se
esige un diverso atteggiarsi della comunicazione verbale, non comporta la
caratteristica essenza creativa dell’attività giornalistica, la quale
necessita del lavoro di interpretazione e di rielaborazione delle notizie.
Il presentatore di spettacoli radiofonici e televisivi e il doppiatore
cinematografico, invece, svolgono un vero e proprio lavoro artistico: il primo,
infatti, deve possedere un’elevata capacità di improvvisazione, mentre il
secondo un’elevata capacità di immedesimazione nel personaggio.
In secondo luogo, occorre considerare che non sempre gli artisti possono essere
considerati lavoratori dello spettacolo: per esempio, i cantanti di musica
leggera sono qualificabili come lavoratori dello spettacolo soltanto se svolgono
la loro attività in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel corso di tournèe
o concerti, mentre se svolgono la loro attività in studi privati o sale di
incisione (c.d. “artisti fonografici”)
non si verte nell’ambito di uno spettacolo pubblico.
Analogamente non sono lavoratori dello spettacolo i pittori e gli scultori, in
quanto le loro opere, che rientrano tra le forme di espressione artistica delle
quali è indubbio il carattere creativo, non sono di regola finalizzate a
pubblici spettacoli. Il contratto tra pittore e galleria d’arte, avente ad
oggetto la fornitura e la vendita di quadri, è propriamente un contratto di
prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.) e non un contratto di
vendita di cose future (art. 1472 cod. civ.), in quanto nel primo tipo di
contratto viene negoziato il risultato dell’attività creativa di un artista,
mentre nel secondo tipo di contratto viene negoziata la “res
in fieri” come tale. Si può anche aggiungere che, nella vendita di cose
future, due possono essere gli atteggiamenti assunti dalle parti: il venditore,
cioè l’artista, può assumere l’obbligo di trasferire al compratore, cioè
al mercante d’arte, le opere dedotte in contratto per produrre le quali dovrà
esplicare una sua attività (c.d. “emptio
rei speratae”), oppure può assumere l’obbligo di trasferire le opere
che risulteranno dallo svolgimento della sua attività, in quanto vi siano e
quali e quante siano (c.d. “emptio spei”).
Infine, poiché per “spettacolo” si intende non qualsiasi manifestazione
artistica con coinvolgimento di pubblico, ma soltanto quella manifestazione
artistica diretta a rappresentare un testo drammatico, letterario o musicale,
con personale abilità degli artisti interpreti o esecutori e diretta a
provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli
spettatori, l’attività svolta dagli indossatori non appartiene al campo dello
spettacolo.
Gli indossatori, che nell’ambito della sfilata di moda si limitano ad
indossare gli abiti e gli accessori che lo stilista ha creato, effettuando un
certo numero di passaggi in passerella, non sono lavoratori dello spettacolo, in
quanto l’attività della sfilata di moda è sussidiaria dell’attività
commerciale ed industriale dell’abbigliamento ed è intesa unicamente alla
commercializzazione del prodotto presentato, anche se è inserita in contesti
rappresentativi spesso di evidente carattere spettacolare.
Per spettacolo, quindi, si intende soltanto una manifestazione artistica,
culturale o ricreativa che trova in se stessa la sua immediata ragion
d’essere.
La dottrina e la giurisprudenza affermano spesso che l’esercizio dell’arte e
dello sport sia da equiparare all’esercizio delle professioni intellettuali,
trascurando, tuttavia, sul piano fenomenologico, delle sostanziali differenze
rilevanti ai fini della determinazione del regime giuridico applicabile.
L’arte e lo sport hanno, dal punto di vista socio-culturale, una dimensione
ludica che manca alle professioni intellettuali: si può essere artisti o
sportivi per diletto, mentre affermare che un avvocato è un dilettante equivale
a dirgli eufemisticamente che non conosce il proprio mestiere. Inoltre, l’arte
e lo sport, sempre dal punto di vista socio-culturale, sono suscettibili di
godimento da parte di chi assiste alla loro pratica o di chi si appropria del
loro risultato e sono pensati ed apprezzati come materia di spettacolo (nel
senso etimologico del termine: spettacolo dal latino “spectare”),
al contrario di quanto si verifica nelle professioni intellettuali. Anche qui
l’analisi linguistica è istruttiva: un avvocato che dà spettacolo è un
incompetente, mentre se lo dà un cantante o un attore, fa bene il suo lavoro.
Il fatto è che l’attività del professionista intellettuale non ha
un’identità socio-culturale se non come servizio, mentre arte e sport sono,
anzitutto, attività ludica.
Non sempre e necessariamente l’attività artistica richiede lo svolgimento di
una vera e propria attività intellettuale: si tratta, infatti, di un’attività
spirituale con cui l’uomo esprime le proprie intuizioni e il proprio mondo
interiore in opere di bellezza estetica, qualunque sia il linguaggio di cui si
serve (la parola, la voce, il suono, il colore, il movimento armonico del
corpo), suscitando emozioni e sensazioni con l’aiuto della fantasia, più che
dell’intelligenza o dell’intelletto. Nessuno, infatti, ha mai pensato di
definire artista il grande matematico o il grande giurista, la cui opera
richiede elevate qualità razionali, analitiche e deduttive, cioè intellettive.
L’esercizio di un’arte dà vita ad una professione intellettuale “non
protetta”, nel senso che la legge non richiede l’iscrizione in appositi albi
o elenchi (art. 2229 cod. civ.), così le forme del contratto d’opera
intellettuale (art. 2230 cod. civ.) devono considerarsi meramente opzionali: non
esistono, quindi, controlli sull’idoneità a svolgere un’attività artistica
che, per sua natura, è tipicamente individuale e personale.
Sulla base delle differenze fenomenologiche riscontrabili tra esercizio
dell’arte e dello sport ed esercizio delle professioni intellettuali, risulta
impossibile operare un’equiparazione.
Per la dottrina dominante, lo statuto dell’imprenditore non è applicabile né
all’esercizio di professioni intellettuali né all’esercizio di attività
artistiche o sportive, salvo che siano organizzati in forma di impresa (art.
2238 cod. civ. 1° comma).
Ciò significa che per i professionisti intellettuali, per gli artisti e per gli
sportivi, l’integrazione del loro lavoro nella produzione di un servizio
imprenditoriale non dovrebbe affrancarli dalla disciplina dell’impresa nei
vantaggi e nei carichi che questa comporta: l’arte e lo sport non
“deimprenditorializzano” l’attività imprenditoriale, così se un grande
attore gestisce un teatro, resta un artista, ma diventa anche imprenditore.
L’arte e lo sport diventano paragonabili con l’impresa in quanto perdano la
propria dimensione ludica, la propria gratuità psicologica e culturale e siano
praticati per renderli accessibili alla fruizione del pubblico mediante
spettacoli di interpretazione, recitazione o esecuzione, cioè in quanto si
facciano servizi, in quanto la pratica dell’arte o dello sport, da diletto,
diventi lavoro a servizio di bisogni emotivi, più o meno nobili, del pubblico.
Per
le professioni intellettuali non sembra dimostrabile un’estraneità
all’impresa dal punto di vista della fattispecie (se così fosse, l’art.
2238 cod. civ. 1° comma sarebbe del tutto inutile): l’inapplicabilità dello
statuto dell’imprenditore è, invece, limitata alla persona del professionista
intellettuale. In particolare, non è vero che i servizi professionali o
intellettuali siano necessariamente prodotti secondo modalità non
imprenditoriali: alcuni, infatti, non potrebbero essere prestati affatto in
assenza di una rilevante organizzazione di mezzi.
Neppure
per arti e sports (da concepirsi come produzioni di servizi di spettacolo
artistico o sportivo o, più raramente, di beni artistici) sembra dimostrabile
un’incompatibilità con l’organizzazione di mezzi: vi sono arti che possono
essere organizzate (bottega del pittore o dello scultore) e altre che debbono
esserlo (si pensi al ruolo condizionante delle apparecchiature elettroniche
nella musica rock). Ancora più evidente è l’organizzazione di mezzi reali e
personali in certe attività sportive (alpinismo, automobilismo, vela).
La
qualificazione socio-culturale di arte o di sport non è, pertanto, contraddetta
dall’attività intermediaria dei fattori della produzione (capitale e lavoro).
Anche qui, l’immunità dallo statuto dell’imprenditore è personale e non
risale ad una estraneità reciproca delle fattispecie. Nel lavoro artistico,
tuttavia, può esserci un’intermediazione: quando l’iniziativa viene assunta
da altri rispetto a chi lavora, come un impresario teatrale o un produttore
cinematografico, si parla di “eterointermediazione” o intermediazione in
senso forte (in tal caso, l’intermediazione comporta necessariamente
l’esercizio di un’impresa di spettacoli pubblici, cioè di un’impresa
commerciale, nella quale il lavoro artistico o sportivo è fattore della
produzione); quando, invece, l’iniziativa viene assunta collettivamente dai
lavoratori, in modo che il prodotto artistico (bene o servizio) risalga ad un
lavoro più o meno fungibile (orchestra o coro), si parla di
“autointermediazione” o intermediazione in senso debole (in tal caso, non è
applicabile lo statuto dell’imprenditore commerciale, ma quello
dell’imprenditore in generale).
Non
si deve, però, confondere tra “autointermediazione” e “iniziativa
plurima”, cioè iniziativa e lavoro di più artisti (come gli artisti che
compongono un complesso musicale): in tal caso, il carattere plurimo
dell’iniziativa non dà vita all’esercizio di un’attività comune né
genera fungibilità delle prestazioni artistiche (ciascun artista agisce
giuridicamente per sé, anche se coordina la propria azione a quella degli
altri).
Riassumendo,
l’arte e lo sport, come produzioni di servizi immuni dallo statuto
dell’imprenditore, rifiutano ogni forma di intermediazione nel lavoro
artistico o sportivo; i servizi artistici o sportivi “spersonalizzati”, ma
risalenti ad un’iniziativa degli stessi artisti o sportivi (anche se
fungibili), che prestano un lavoro “autointermediato”, non godono
dell’immunità dell’art. 2238 cod. civ. 1° comma, ma restano attività
civile (orchestra o coro) e, quindi, non è loro applicabile lo statuto
dell’imprenditore commerciale; la produzione di spettacoli pubblici (lavoro
artistico o sportivo “eterointermediato”), invece, è attività commerciale
(ente lirico, casa discografica, squadra di calcio). L’arte e lo sport
“finiscono” quando diventano elementi di pubblici spettacoli o fattori
della produzione.
La
differenza tra lavoro artistico e lavoro intellettuale non deve essere
individuata nella “intellettualità” o “manualità” della prestazione
che ne costituisce l’oggetto, ma in un quid profondamente radicato nella personalità umana ed estraneo
alla partecipazione dell’intelligenza e dell’intelletto. Queste ultime
qualità non sono, infatti, essenziali, perché riferendosi agli artisti si
parla, piuttosto, di forza del sentimento, di grande sensibilità, di altezza
della fantasia,
di estro,
di ispirazione
e di
vocazione.
Se,
invece, si definisce intellettuale il lavoro che non sia prevalentemente manuale
o che, comunque, implichi un’attività dello spirito, tale è anche il lavoro
artistico.
Si
può, infatti, facilmente osservare che anche quando all’artista viene
richiesto un rilevante impiego di energie fisiche o manuali (si pensi allo
scultore che dà forma ad un blocco di marmo), il fine ultimo non è mai quello
di realizzare modificazioni nel mondo della materia o di fabbricare oggetti
utili, ma sempre quello di suscitare emozioni e sensazioni nei destinatari
dell’opera artistica.
Di
regola, i mestieri e le professioni intellettuali, con adeguata applicazione e
con costante impegno, possono essere appresi da chiunque; per l’attività
artistica è, invece, indispensabile un talento o una predisposizione naturale
che la volontà del soggetto, le scuole e le accademie non possono creare.
Il
lavoro artistico, per l’originalità e la particolarità della prestazione che
ne costituisce l’oggetto, rappresenta una categoria di lavoro “sui
generis”, anzi può essere configurato, al pari del lavoro sportivo, come
un “tertium genus” rispetto al
lavoro intellettuale e al lavoro manuale.