L’immagine dell’artista, qualunque
sia lo strumento attraverso il quale è riprodotta (rappresentazione
fotografica, cinematografica o informatica), è tutelata dal Codice
Civile e da specifiche norme della legge sul diritto d’autore.
Tali atti normativi proteggono
l’artista dalla utilizzazione abusiva della sua immagine, laddove per abusività
si intende violazione delle suindicate norme.
Negli ultimi tempi si è
diffusa la prassi di pubblicare su siti Internet le immagini di artiste
più o meno note raffigurate senza veli.
A volte tali immagini risultano
contraffatte, in altri casi sono estrapolate da altri contesti ed utilizzate
all’insaputa della persona interessata.
Tralasciando in questa sede la
questione del c.d. fotomontaggio, la seconda condotta è nuova solo
rispetto al mezzo utilizzato, ma rappresenta una consolidata prassi nell’ambito
della stampa periodica, che spesso faceva leva sull’elemento del "consenso
implicito" dell’artista interessato ovvero della sua notorietà,
che renderebbe non più necessario il prescritto consenso.
In realtà la giurisprudenza
si è ripetutamente espressa su situazioni del tipo sopra descritto
precisando:
1) quanto al consenso implicito: che tale consenso deve essere comunque specifico, nel senso che non può coprire qualsiasi uso delle immagini, ma solo quello omogeneo al contesto in cui è stato prestato (seppure implicitamente). Ad esempio, è stato escluso che il consenso prestato da un’attrice per la diffusione dei suoi lavori cinematografici possa ricomprendere anche la riproduzione e pubblicazione dei fotogrammi su riviste, proprio perché si giunge ad un uso del tutto estraneo al contesto cui il consenso espresso o tacito si riferiva;
2) quanto all’aspetto della notorietà dell’artista come mezzo per renderne superfluo il consenso, è stato chiarito che l’elemento della notorietà deve sempre collegarsi a situazioni svoltesi in pubblico, ovvero a prevalenti esigenze culturali di informazione pubblica, che mancano chiaramente nel caso di periodici o siti che perseguono fini di lucro attraverso la pubblicazione di fotografie di nudo.
Infine, si tenga presente che l’immagine non può comunque essere esposta o messa in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
Alla luce di quanto premesso,
risulta evidentemente illegittima la prassi sempre più diffusa di
inserire immagini di nudo in siti pornografici e assimilati senza il necessario
consenso dell’artista ritratta, non potendosi invocare né la sua
notorietà, né il suo consenso implicito per tutto quanto
sopra detto.
Il danno provocato da tali comportamenti
è ovviamente di natura patrimoniale sotto il profilo della appropriazione
non autorizzata di una prestazione artistica, sia riguardo all’illecito
vantaggio perseguito dalla rivista telematica, sia rispetto alla mancata
erogazione del compenso che poteva essere richiesto dalla persona ritratta.
Altro tipo di danno è
quello alla vita di relazione dell’artista e alla sua reputazione. Si pensi
al caso di un’attrice la cui immagine sia indebitamente inserita in un
database in Internet di artisti di pellicole pornografiche, provocandone
il discredito nel suo ambiente professionale.
Molteplici sono gli strumenti
per tutelarsi dall’illegittimo inserimento della propria immagine in un
sito soft o hardcore.
Essi vanno dalla possibilità
di ottenere una inibitoria giudiziaria del comportamento in questione,
al sequestro, al risarcimento del danno sia economico, che alla reputazione
che alla vita di relazione.
Anche le nome poste a tutela
del nome (azione di reclamo e di usurpazione) possono costituire una efficace
mezzo di tutela.
Un particolare strumento di protezione recentemente introdotto dalla c.d. legge sulla privacy si identifica nel diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali (tra cui rientrano anche le fotografie) trattati in violazione di legge. In caso di rifiuto o omesso riscontro entro il brevissimo termine di cinque giorni dal ricevimento di tale istanza è possibile rivolgersi in via alternativa al giudice ordinario o al Garante per la protezione dei dati personali per ottenere l'attuazione in via coattiva del diritto alla cancellazione.