SOMMARIO: 1. La nozione giuridica di immagine. 2. I presupposti per il lecito utilizzo dell’immagine altrui. 3. Gli strumenti di tutela contro l’abuso dell’immagine.
1. La nozione giuridica di immagine.
La nozione giuridica di immagine
differisce da ciò che per essa si intende secondo il senso comune.
Secondo quest’ultimo il termine
immagine fa riferimento alla globale rappresentazione di un individuo agli
occhi della collettività. In questo senso l’immagine coincide con
quell’insieme di attributi della persona che la caratterizzano nei rapporti
sociali o professionali ed è sinonimo soprattutto di reputazione
e identità personale.
Nel linguaggio giuridico, ed
in un senso restrittivo, per immagine si intendono invece solo le sembianze,
le fattezze e l’aspetto fisico di una persona.
Questa preliminare precisazione
terminologica era necessaria poiché l’ordinamento giuridico protegge
l’immagine in una maniera particolare e parzialmente distinta dagli altri
attributi della personalità.
2. I presupposti per il lecito
utilizzo dell’immagine altrui.
La tutela riservata al ritratto
emerge dal combinato disposto di una norma del Codice Civile con la legge
sul diritto d’autore.
Il primo stabilisce che qualora
l’immagine sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi consentiti dalla
legge (cioè artt. 96 e 67 L. 633/41), ovvero con pregiudizio al
decoro o alla reputazione della persona interessata, l’autorità
giudiziaria può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento
dei danni. Si tratta di una norma importante soprattutto per quanto riguarda
gli strumenti di tutela contro l’abuso dell’immagine, ma per la disciplina
sostanziale occorre esaminare la legge sul diritto d’autore, la quale dispone
innanzitutto che il ritratto di una persona non può essere esposto,
riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salvi alcuni casi
(che saranno esaminati in seguito) in cui il consenso non è necessario.
Il consenso della persona cui
l’immagine si riferisce è di norma manifestato espressamente (ad
esempio inserito in un contratto). Per la legge, tuttavia, è egualmente
sufficiente un consenso tacito (cioè ricavato da comportamenti incompatibili
con la volontà di non prestare il consenso) oppure presunto da circostanze
di vario genere. Ad esempio, la spontanea sottoposizione all'esecuzione
di un servizio fotografico presso un'agenzia fotografica fa presumere il
consenso tacito alla diffusione del proprio ritratto.
Una volta prestato il consenso
può essere sempre revocato.
Un principio importante ormai
consolidato in giurisprudenza è che il consenso (sia espresso che
tacito) deve essere considerato specifico, nel senso che l’immagine non
può essere utilizzata in contesti o per fini diversi da quelli al
quale il consenso si riferiva. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha stabilito
che la riproduzione dell'immagine di persona notoria, effettuata a fini
pubblicitari senza il suo consenso, costituisce lesione del diritto esclusivo
sul proprio ritratto (Cassazione civile Sez. I, 2 maggio 1991 n. 4785).
Un’altra sentenza motiva molto
efficacemente le ragioni della necessità che il consenso sia considerato
circoscritto e specifico, spiegando che la situazione soggettiva di una
persona può mutare anche rapidamente e la pubblicazione diffusa
dell'immagine, che in un certo periodo della vita poteva essere sembrata
consona a sé stessi, può, in seguito, non trovare più
rispondenza nelle mutate esigenze e connotazioni della personalità
dell’individuo. Anche per questo, continua il Tribunale di Roma, l'efficacia
del consenso, idoneo a far venire meno l'illiceità della divulgazione
del ritratto di una persona, deve essere contenuta entro il rigoroso ambito
della prestazione, nei limiti in cui il consenso stesso fu dato (limite
oggettivo della diffusione) e con riguardo esclusivo al soggetto o ai soggetti
nei cui confronti fu prestato (limite soggettivo).
Da tutto ciò consegue
che è da considerarsi illecito un uso dell’immagine per fini o in
contesti diversi da quelli per i quali fu prestato il consenso della persona
ritratta.
E’ chiaro che l’incertezza dei
confini oggettivi e soggettivi del consenso è maggiore quando questo
è tacito o presunto e quindi nulla dispone al riguardo. In questi
casi spetterà al giudice condurre l’indagine sull’accertamento di
tali limiti. Una sentenza del Pretore di Roma resa in data 16 giugno 1990
ha stabilito: "In assenza di consenso espresso del soggetto ritratto alla
divulgazione della propria immagine, ovvero se il limite del consenso non
risulta esplicitamente, l'autorizzazione prestata dall'interessato alla
divulgazione della propria immagine, ove non sia in concreto limitata nel
tempo o comunque sottoposta a vincoli, deve intendersi prestata illimitatamente
e subordinata solo al criterio del c.d. uso prevedibile, con esclusione
delle utilizzazioni che ne ledono il decoro, onore o reputazione". (Nella
specie, è stata ritenuta lecita la pubblicazione di una foto di
modella sulla copertina di un rotocalco, senza il consenso dell'interessata).
Una volta chiariti i limiti del
consenso, bisogna aggiungere che esso non sempre è necessario. La
stessa legge sul diritto d’autore prevede una serie di ipotesi in cui la
riproduzione, esposizione o messa in commercio dell’immagine altrui può
realizzarsi a prescindere dall’autorizzazione dell’interessato.
L’art. 97 della legge prevede
che non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi
scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata
a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio,
quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore,
alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
Per lo specifico tema che interessa
in questa sede andremo ad esaminare soltanto il caso della notorietà
della persona ritratta, chiarendo la portata e i limiti di tale disposizione.
In questo caso, affinché
si possa prescindere dal consenso della persona ritratta, devono ricorrere
due condizioni: che la persona sia celebre e che la riproduzione della
sua immagine sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico.
In altre parole deve sussistere
una finalità informativa con cui la notorietà della persona
deve coniugarsi, ovvero il fatto in oggetto deve essersi svolto in pubblico.
Inoltre, la prevalenza dell’interesse
pubblico non è assoluta ma deve arrestarsi, secondo una sentenza
del Tribunale di Milano, alla soglia della non desiderata indiscrezione
sulle più gelose vicende personali di un soggetto, anche se celebre.
Si tratta, in sostanza, del complicatissimo bilanciamento del diritto di
cronaca con quello alla riservatezza.
3. Gli strumenti di tutela contro
l’abuso dell’immagine.
L’uso della immagine di persone
note senza il loro consenso ovvero al di fuori dei casi sopra descritti
rappresenta un vero e proprio atto illecito. Il danno che può derivarne
è sia di natura morale che di natura patrimoniale.
In particolare il danno patrimoniale
riguarda la lesione del diritto allo sfruttamento economico della propria
immagine e la riduzione del suo valore commerciale, nonché e la
lesione del diritto di sfruttare la propria notorietà.
Il criterio spesso utilizzato
dai giudici per valutare il danno derivante dallo sfruttamento pubblicitario
non autorizzato dell'altrui immagine è stato quello del prezzo che
l'interessato avrebbe richiesto per acconsentire a tale uso.
I mezzi di tutela contro l’abuso
dell’immagine altrui sono previsti dalla sopra citata norma del codice
civile e si distinguono in azione inibitoria e risarcimento del danno.
La persona lesa può richiedere
al giudice che ordini la cessazione dell’abuso che può essere realizzata,
a seconda dei casi, con il ritiro dal commercio o il sequestro dell’opera
utilizzata (ad esempio del periodico in cui le foto sono pubblicate), con
la sua distruzione o con la sua modificazione (ad esempio asportando le
parti che contengono l’immagine della persona lesa). Il rimedio della inibitoria
mira a tutelare soprattutto gli aspetti non patrimoniali della persona
(come nome e reputazione) e può essere richiesto anche con una procedura
d’urgenza disciplinata dall'art. 700 del codice di procedura civile.
Per quanto riguarda il danno
squisitamente patrimoniale, si può richiedere il risarcimento, si
è detto, per lesione del diritto allo sfruttamento commerciale della
propria immagine. Ciò determina una perdita economica sia per il
fatto di non potere più offrire l'uso del ritratto per lo stesso
scopo, sia per la procurata difficoltà alla migliore commercializzazione
della immagine per usi diversi, anche a causa di un effetto "inflazionistico".
Per effetto dell’entrata in vigore
della c.d. legge sulla privacy si sono aperti spiragli anche per la risarcibilità
di danni meramente morali.