LA TUTELA DELL'IMMAGINE
di Massimo Prosperi

SOMMARIO: 1. La nozione giuridica di immagine. 2. I presupposti per il lecito utilizzo dell’immagine altrui. 3. Gli strumenti di tutela contro l’abuso dell’immagine.

1. La nozione giuridica di immagine.
La nozione giuridica di immagine differisce da ciò che per essa si intende secondo il senso comune.
Secondo quest’ultimo il termine immagine fa riferimento alla globale rappresentazione di un individuo agli occhi della collettività. In questo senso l’immagine coincide con quell’insieme di attributi della persona che la caratterizzano nei rapporti sociali o professionali ed è sinonimo soprattutto di reputazione e identità personale.
Nel linguaggio giuridico, ed in un senso restrittivo, per immagine si intendono invece solo le sembianze, le fattezze e l’aspetto fisico di una persona.
Questa preliminare precisazione terminologica era necessaria poiché l’ordinamento giuridico protegge l’immagine in una maniera particolare e parzialmente distinta dagli altri attributi della personalità.

2. I presupposti per il lecito utilizzo dell’immagine altrui.
La tutela riservata al ritratto emerge dal combinato disposto di una norma del Codice Civile con la legge sul diritto d’autore.
Il primo stabilisce che qualora l’immagine sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi consentiti dalla legge (cioè artt. 96 e 67 L. 633/41), ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona interessata, l’autorità giudiziaria può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni. Si tratta di una norma importante soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di tutela contro l’abuso dell’immagine, ma per la disciplina sostanziale occorre esaminare la legge sul diritto d’autore, la quale dispone innanzitutto che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salvi alcuni casi (che saranno esaminati in seguito) in cui il consenso non è necessario.
Il consenso della persona cui l’immagine si riferisce è di norma manifestato espressamente (ad esempio inserito in un contratto). Per la legge, tuttavia, è egualmente sufficiente un consenso tacito (cioè ricavato da comportamenti incompatibili con la volontà di non prestare il consenso) oppure presunto da circostanze di vario genere. Ad esempio, la spontanea sottoposizione all'esecuzione di un servizio fotografico presso un'agenzia fotografica fa presumere il consenso tacito alla diffusione del proprio ritratto.
Una volta prestato il consenso può essere sempre revocato.
Un principio importante ormai consolidato in giurisprudenza è che il consenso (sia espresso che tacito) deve essere considerato specifico, nel senso che l’immagine non può essere utilizzata in contesti o per fini diversi da quelli al quale il consenso si riferiva. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha stabilito che la riproduzione dell'immagine di persona notoria, effettuata a fini pubblicitari senza il suo consenso, costituisce lesione del diritto esclusivo sul proprio ritratto (Cassazione civile Sez. I, 2 maggio 1991 n. 4785).
Un’altra sentenza motiva molto efficacemente le ragioni della necessità che il consenso sia considerato circoscritto e specifico, spiegando che la situazione soggettiva di una persona può mutare anche rapidamente e la pubblicazione diffusa dell'immagine, che in un certo periodo della vita poteva essere sembrata consona a sé stessi, può, in seguito, non trovare più rispondenza nelle mutate esigenze e connotazioni della personalità dell’individuo. Anche per questo, continua il Tribunale di Roma, l'efficacia del consenso, idoneo a far venire meno l'illiceità della divulgazione del ritratto di una persona, deve essere contenuta entro il rigoroso ambito della prestazione, nei limiti in cui il consenso stesso fu dato (limite oggettivo della diffusione) e con riguardo esclusivo al soggetto o ai soggetti nei cui confronti fu prestato (limite soggettivo).
Da tutto ciò consegue che è da considerarsi illecito un uso dell’immagine per fini o in contesti diversi da quelli per i quali fu prestato il consenso della persona ritratta.
E’ chiaro che l’incertezza dei confini oggettivi e soggettivi del consenso è maggiore quando questo è tacito o presunto e quindi nulla dispone al riguardo. In questi casi spetterà al giudice condurre l’indagine sull’accertamento di tali limiti. Una sentenza del Pretore di Roma resa in data 16 giugno 1990 ha stabilito: "In assenza di consenso espresso del soggetto ritratto alla divulgazione della propria immagine, ovvero se il limite del consenso non risulta esplicitamente, l'autorizzazione prestata dall'interessato alla divulgazione della propria immagine, ove non sia in concreto limitata nel tempo o comunque sottoposta a vincoli, deve intendersi prestata illimitatamente e subordinata solo al criterio del c.d. uso prevedibile, con esclusione delle utilizzazioni che ne ledono il decoro, onore o reputazione". (Nella specie, è stata ritenuta lecita la pubblicazione di una foto di modella sulla copertina di un rotocalco, senza il consenso dell'interessata).
Una volta chiariti i limiti del consenso, bisogna aggiungere che esso non sempre è necessario. La stessa legge sul diritto d’autore prevede una serie di ipotesi in cui la riproduzione, esposizione o messa in commercio dell’immagine altrui può realizzarsi a prescindere dall’autorizzazione dell’interessato.
L’art. 97 della legge prevede che non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
Per lo specifico tema che interessa in questa sede andremo ad esaminare soltanto il caso della notorietà della persona ritratta, chiarendo la portata e i limiti di tale disposizione.
In questo caso, affinché si possa prescindere dal consenso della persona ritratta, devono ricorrere due condizioni: che la persona sia celebre e che la riproduzione della sua immagine sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
In altre parole deve sussistere una finalità informativa con cui la notorietà della persona deve coniugarsi, ovvero il fatto in oggetto deve essersi svolto in pubblico.
Inoltre, la prevalenza dell’interesse pubblico non è assoluta ma deve arrestarsi, secondo una sentenza del Tribunale di Milano, alla soglia della non desiderata indiscrezione sulle più gelose vicende personali di un soggetto, anche se celebre. Si tratta, in sostanza, del complicatissimo bilanciamento del diritto di cronaca con quello alla riservatezza.

3. Gli strumenti di tutela contro l’abuso dell’immagine.
L’uso della immagine di persone note senza il loro consenso ovvero al di fuori dei casi sopra descritti rappresenta un vero e proprio atto illecito. Il danno che può derivarne è sia di natura morale che di natura patrimoniale.
In particolare il danno patrimoniale riguarda la lesione del diritto allo sfruttamento economico della propria immagine e la riduzione del suo valore commerciale, nonché e la lesione del diritto di sfruttare la propria notorietà.
Il criterio spesso utilizzato dai giudici per valutare il danno derivante dallo sfruttamento pubblicitario non autorizzato dell'altrui immagine è stato quello del prezzo che l'interessato avrebbe richiesto per acconsentire a tale uso.
I mezzi di tutela contro l’abuso dell’immagine altrui sono previsti dalla sopra citata norma del codice civile e si distinguono in azione inibitoria e risarcimento del danno.
La persona lesa può richiedere al giudice che ordini la cessazione dell’abuso che può essere realizzata, a seconda dei casi, con il ritiro dal commercio o il sequestro dell’opera utilizzata (ad esempio del periodico in cui le foto sono pubblicate), con la sua distruzione o con la sua modificazione (ad esempio asportando le parti che contengono l’immagine della persona lesa). Il rimedio della inibitoria mira a tutelare soprattutto gli aspetti non patrimoniali della persona (come nome e reputazione) e può essere richiesto anche con una procedura d’urgenza disciplinata dall'art. 700 del codice di procedura civile.
Per quanto riguarda il danno squisitamente patrimoniale, si può richiedere il risarcimento, si è detto, per lesione del diritto allo sfruttamento commerciale della propria immagine. Ciò determina una perdita economica sia per il fatto di non potere più offrire l'uso del ritratto per lo stesso scopo, sia per la procurata difficoltà alla migliore commercializzazione della immagine per usi diversi, anche a causa di un effetto "inflazionistico".
Per effetto dell’entrata in vigore della c.d. legge sulla privacy si sono aperti spiragli anche per la risarcibilità di danni meramente morali.