Garante per la protezione dei dati personali
LABORATORI FOTOGRAFICI. FOTO SU INTERNET SOLO SE LO SCEGLIE IL CLIENTE
I fotografi e i laboratori fotografici che offrono servizi ai
clienti riportando su un sito Internet le fotografie sviluppate, a disposizione
del solo cliente, devono informare sin dall’inizio il cliente e adottare
adeguate misure di sicurezza.
Questa in sintesi la pronuncia del Garante, in risposta alle segnalazioni di
consumatori che lamentavano la violazione della normativa sulla privacy da parte
di una società che, dopo aver sviluppato fotografie, le pubblicava, come
ulteriore servizio, su un sito web, dove, attraverso un codice personale, erano
accessibili ai clienti che potevano così stamparle, raccoglierle in album
virtuali o spedirle via e -mail. Nelle segnalazioni oltre a sottolineare la
mancanza di una idonea informazione tempestiva sul tipo di servizio che veniva
offerto, si evidenziava che il codice personale fornito dalla società era
collocato all’esterno della busta che contiene le foto ritirate dal cliente,
visibile anche da terzi non autorizzati a visionare il materiale fotografico.
Dagli accertamenti effettuati dal Garante è risultato che la società riceve
ordinazioni da parte di numerosi esercizi commerciali di sviluppo e stampa
situati sul territorio nazionale ed offre ai clienti diversi prodotti tra i
quali c’è anche un servizio che consente di poter visionare ed utilizzare le
foto sia su carta , sia sul sito web della società, in un’area che la
società dichiara essere accessibile alla persona che ne ha chiesto lo sviluppo.
Per questo motivo il negoziante, quando riceve il rullino, rilascia un tagliando
sul quale è annotato il tipo di lavorazione effettuata e un "codice
busta" che consente di individuare le foto del cliente durante la
lavorazione. Questo codice associato al codice, contenuto all’interno della
busta al momento del ritiro, permette al cliente di avere accesso al sito dove
il file con le foto è conservato per dieci giorni, dopodiché viene
automaticamente cancellato.
Nella pronuncia il Garante ha ritenuto infondate alcune obiezioni della
società, che sosteneva l’inapplicabilità della normativa sulla privacy in
quanto il personale incaricato non sarebbe stato in grado di visionare le foto.
L’autorità ha constatato che le immagini e i dati sono comunque oggetto di
trattamento, a prescindere dal fatto che siano o meno visionabili. Ed in ogni
caso le foto sono comunque accessibili nella fase di sviluppo su carta ed in
quella di caricamento del file sul server.
Insufficienti e, soprattutto, non tempestive— sempre secondo quanto rilevato
dal Garante — anche le informazioni fornite alla clientela dalla società
attraverso la distribuzione di materiale pubblicitario presso i negozianti, che
non risulta essere stato usato nei casi segnalati e che ha comunque un contenuto
informativo inadeguato sul piano della protezione dei dati personali.
Il fotografo che riceve un rullino per lo sviluppo ha l’obbligo di informare
il cliente, anche oralmente ma sin dal momento della consegna, dei diritti che
la legge sulla privacy gli riconosce, nonché delle operazioni —specie se
particolari come nel caso di specie - che saranno effettuate sulle sue foto. Se
le immagini poi contengono informazioni che possano rivelare stato di salute,
abitudini sessuali, informazioni politiche, il fotografo deve anche — come nel
caso di pubblicazioni su giornali o su riviste - acquisire il consenso scritto
del cliente.
Per quanto riguarda, poi, le misure di sicurezza, il Garante ha disposto
affinché la società si uniformi alla normativa vigente e adotti idonei
accorgimenti in grado di prevenire alcuni rischi, tra i quali la distruzione o
la perdita dei dati personali trattati o di accesso non autorizzato.
Il Garante ha, infine, avviato le procedure per la contestazione della sanzione
amministrativa prevista dalla legge sulla privacy poiché la società aveva
provveduto alla notificazione solo dopo la richiesta di informazioni del
Garante, e comunque successivamente alle attività di sviluppo e stampa delle
foto.