GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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FOTO,
DIDASCALIE E PRIVACY
Non
viola la privacy e non contravviene al codice deontologico dei giornalisti chi
pubblica le fotografie di un personaggio famoso o riproduce fatti che si sono
svolti in un luogo pubblico. Va posta, però, attenzione alle didascalie che
possono ledere il decoro, l'onore o la reputazione delle persone.
Lo ha precisato il Garante che non ha dato ulteriore corso alla segnalazione di un calciatore presentata nei confronti dell'editore di un settimanale, per la pubblicazione di un servizio nel quale comparivano foto che lo riprendevano in un luogo pubblico in compagnia di alcuni amici. L'interessato contestava la liceità e la correttezza del trattamento dei dati, in relazione agli artt. 9 e 25 della L. 675/1996, anche perché le foto erano accompagnate da didascalie, espressioni e commenti ritenuti, a suo avviso, allusivi e riferibili alla sua vita sessuale. Lamentava inoltre che non fossero stati rispettati i limiti al diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, e che non fosse stato considerato che l'altra persona ripresa nelle immagini e a lui accostato nei commenti che si ritenevano maliziosi, era, in realtà, un prossimo congiunto.
Il
Garante, pur riconoscendo che le foto pubblicate contenevano dati di carattere
personale, ha ritenuto che si trattasse di immagini riferite a ordinari
comportamenti di persone in un luogo pubblico. Risulta quindi operante il
principio secondo il quale il giornalista può trattare dati " relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi
comportamenti in pubblico". Non è quindi necessario verificare, se in
questo caso particolare, esista il presupposto dell'essenzialità
dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, previsto dalle norme
sulla privacy.
Il
Garante ha inoltre precisato che la circostanza che non risulti violata la L.
675/1996, non significa, tuttavia, riconoscere di per sé la liceità del
complessivo articolo giornalistico.
La
legge sulla privacy, infatti, tutela la dignità delle persone e presuppone la
correttezza del trattamento dei dati. Nel caso esaminato la lesione ipotizzata
dall'interessato poteva derivare non tanto dalle immagini o dalle informazioni
personali divulgate in modo illecito o non corretto, quanto piuttosto da
manifestazioni del pensiero ritenute dall'interessato gravemente allusive e
suscettibili di valutazione sul piano della diffamazione, contenute nelle
didascalie. E di queste affermazioni potrà essere verificata la liceità nella
competente sede giudiziaria, in relazione all'azione di risarcimento danni che
il calciatore si è riservato di esperire.