GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AVVOCATI, GIORNALISTI E
VIDEOCAMERE NASCOSTE
I colloqui tra avvocati non
possono essere registrati a loro insaputa da uno dei presenti. Qualora uno di
essi, in casi eccezionali, effettui una registrazione a fini di difesa in sede
giudiziaria, questa non può essere comunque diffusa per scopi di tipo politico
o giornalistico.
Lo ha stabilito il Garante
accogliendo il ricorso di un avvocato. Il professionista si era lamentato del
fatto che un suo colloquio, avvenuto nello studio di un altro legale, era stato
videoregistrato a sua insaputa mediante una telecamera nascosta e che la
registrazione era in procinto di essere diffusa su videocassetta allegata ad una
testata giornalistica locale. Appresa l'intenzione della testata giornalistica,
l'interessato aveva chiesto l'intervento del Garante.
L'Autorità aveva, in prima
istanza, bloccato in via temporanea l'utilizzo, da parte della testata
giornalistica, dei dati personali dell'interessato e, di conseguenza, imposto
l'obbligo di non diffondere la videocassetta.
Nel corso dell'istruttoria, il
direttore della testata giornalistica aveva richiamato l'interesse giornalistico
a far conoscere all'opinione pubblica la registrazione e il fatto che essa era
stata effettuata da uno dei presenti al colloquio allo scopo di costituire
elementi di prova da utilizzare in relazione ad un procedimento penale avviato
nei suoi confronti dopo una denuncia dell'avvocato.
Nel confermare il provvedimento
interlocutorio e dichiarare quindi fondato il ricorso dell'avvocato, l'Autorità
ha messo in luce alcuni principi fondamentali. In generale, la registrazione da
parte di una persona impegnata in una conversazione, non richiede il necessario
consenso del proprio interlocutore. Tuttavia, il codice di deontologia degli
avvocati vieta la registrazione delle riunioni tra avvocati senza il consenso
dei presenti. Anche ove questo divieto possa essere superato dalla legge n.675
del 1996, che prevede il caso eccezionale della raccolta e comunicazione di dati
personali che occorrano per una reale esigenza di tutela di un diritto in sede
giudiziaria, non è comunque lecito utilizzare questi dati in altro modo, e
tanto più realizzando una loro diffusione indiscriminata.
Nel caso di cui si è occupato il
Garante, le parti hanno fornito divergenti versioni circa le finalità della
registrazione per la quale è stato chiesto l'intervento anche dell'autorità
giudiziaria e del competente consiglio dell'Ordine degli avvocati. Dinanzi al
Garante, però, a prescindere da quanto potrà risultare in sede di pieno
accertamento dei fatti, è emerso, in base alle modalità con cui la
registrazione era stata effettuata, che essa poteva essere utilizzata semmai
solo dandone comunicazione a terzi per finalità di difesa, in particolare
all'autorità giudiziaria. Essa non poteva, però, assolutamente essere messa a
conoscenza del pubblico per scopi del tutto diversi, come appunto quelli di
ordine politico o giornalistico emersi nella vicenda.
Il Garante ha quindi sottolineato
che la mancata chiarezza sui reali obiettivi della registrazione (sul fatto, cioè,
che essa fosse finalizzata a perseguire illecitamente e con l'inganno un intento
denigratorio, costruendo cioè artificiosi elementi di prova o se, al contrario,
con essa si fosse perseguita correttamente una finalità di difesa in sede
giudiziaria), non incide sull'accoglimento del ricorso. Quando anche fosse
dimostrata, infatti, la liceità della registrazione, la diffusione dei dati
acquisiti per finalità di difesa non è ammessa dalla legge sulla privacy senza
il consenso degli interessati (art.20, comma 1, lett.g).
L'Autorità ha, quindi, confermato
il provvedimento di blocco già adottato e ha disposto il divieto di utilizzare
i dati personali del ricorrente contenuti nella registrazione, sottolineando che
il mancato rispetto di tale divieto comporta le sanzioni penali previste dalla
legge sulla privacy.
Il Garante ha, infine, comunicato la propria decisione al competente ordine dei giornalisti per quanto di eventuale competenza in riferimento alla possibile diffusione della videocassetta da parte di altri organi di informazione.