GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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IL
FOTOGRAFO CHE SI TIENE I NEGATIVI NON VIOLA LA PRIVACY
Non viola la privacy il fotografo
che non restituisce i negativi delle fotografie. Lo ha ribadito il Garante
rispondendo ad un cittadino che aveva chiesto se fosse legittimo il
comportamento di un fotografo che si era rifiutato di restituire i negativi di
alcune fotografie che gli erano state commissionate.
Il Garante ha spiegato che la
legge sulla privacy non ha modificato le norme in materia di diritto d'autore,
ed in particolare la legge 22 aprile 1941, n.633, che prevede un'apposita
disciplina relativa ai diritti del fotografo sulle fotografie effettuate
(articoli 87, 88, 89). Il fotografo può, quindi, detenere questi particolari
dati personali. La persona interessata ha, comunque, la facoltà di esercitare i
diritti di accesso, previsti dalla legge sulla privacy, ai dati che lo
riguardano.
Restano ovviamente fermi gli obblighi da parte del fotografo di utilizzare i
negativi in conformità alle prescrizioni di legge e di non farne un uso
improprio (articolo 96 della legge 633/1941).