SOMMARIO: 1. Aspetti generali. 2. I diritti sulle fotografie pure e semplici. 3. Analisi comparativa delle due fattispecie.
1. Aspetti generali.
I diritti del fotografo sulle
proprie opere si differenziano a seconda delle caratteristiche dell’opera
stessa.
La legislazione in materia, infatti,
distingue l’opera fotografica come vera e propria opera dell’ingegno e
la fotografia come atto meramente riproduttivo di una realtà già
esistente. L’opera del primo tipo è quella che possiede un valore
artistico e connotati di creatività tali da far riconoscere predominante
l'intervento creativo e compositivo del fotografo.
In altre parole, deve trattarsi
di un qualcosa non meramente riproduttivo della realtà esteriore,
ma di un’opera generata dall’apporto creativo e originale dell’artista.
Se l’opera fotografica possiede
i suddetti requisiti gode della tutela accordata alle opere dell’ingegno
in generale, con particolare riferimento a quella di contenuto morale (diritto
di inedito, di paternità e integrità dell’opera, diritto
al ritiro dell’opera dal commercio).
Invece, se la fotografia è
considerabile come un atto meramente riproduttivo di una realtà
già esistente, al fotografo sono riconosciuti soltanto i diritti
connessi al diritto d’autore.
In realtà, il criterio
di distinzione fissato dalla legge è forse troppo netto e drastico
poiché, anche al di là del momento creativo della scelta
del soggetto da ritrarre, l’apporto creativo del fotografo può esprimersi
anche nella fase "esecutiva" dell’opera, in una serie di scelte, non meramente
tecniche, circa la posa, il tipo di luce naturale o artificiale da impiegare,
l’uso e la regolazione degli strumenti (obiettivo, diaframma, ecc.).
In altri termini, anche se il
risultato appare meramente riproduttivo dell’esistente, è comunque
richiesto un certo apporto creativo nella fase esecutiva dell’opera.
I criteri della creatività
e della novità, dunque, sono di difficilissima definizione e discernimento
(salvo alcuni casi limite, come quello delle foto formato tessera stampate
dalle macchine automatiche), e ciò può generare anche ingiuste
disparità di trattamento degli autori.
2. I diritti sulle fotografie
pure e semplici.
Tuttavia, anche sulle fotografie
pure e semplici l’autore ha il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione
e spaccio, salvi i limiti derivanti dalla tutela dell’immagine della persona
ritratta in caso di soggetto umano.
Il fotografo ha inoltre il diritto
che gli esemplari della fotografia rechino le indicazioni circa:
a) il nome del fotografo o della
ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
b) la data dell'anno di produzione
della fotografia;
c) il nome dell'autore dell'opera
d'arte fotografata.
Se gli esemplari non portano
le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata
abusiva e non è dovuto l’equo compenso nei casi indicati agli artt.
91 e 98 della legge, a meno che il fotografo non provi la mala fede del
riproduttore.
I diritti di natura economica
vengono meno per quanto riguarda le fotografie di scritti, documenti, carte
di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili che la
legge esclude dalla nozione giuridica di fotografia e che non possono usufruire
di tutela per il solo fatto di essere inserite in un'opera letteraria come
elemento descrittivo o illustrativo della medesima (ad esempio, un volume
sulla storia della carta moneta italiana con illustrazioni fotografiche
di esemplari di biglietti di banca).
Gli stessi diritti, tranne un
equo compenso, non spettano al fotografo nel caso di riproduzione di fotografie
nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche
o didattiche, ovvero di riproduzione di fotografie pubblicate su giornali
od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od
aventi, comunque, pubblico interesse.
Lo stesso vale per il ritratto
fotografico eseguito su commissione, il quale può essere pubblicato,
riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo dalla persona
fotografata o dai suoi successori o aventi causa, salvo pagamento a favore
di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione,
di un equo corrispettivo.
Due aspetti particolari riguardano
le fotografie su commissione e la cessione del negativo.
Quanto alle prime, se l'opera
è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di
impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità
del contratto, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio
compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo
patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia
di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore
del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione,
di un equo corrispettivo.
La cessione del negativo o di
analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario,
la cessione dei diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio
della fotografia, sempreché tali diritti spettino al cedente.
3. Analisi comparativa delle due
fattispecie.
Dall’esame complessivo delle
norme applicabili al "fotografo artista" e al "fotografo esecutore" si
evince che, sul piano pratico e dei diritti patrimoniali, le due posizioni
non si discostano molto.
Il vero punto di distinzione
riguarda il diritto morale dell’autore, cioè quello di inedito (facoltà
di decidere quando pubblicare la sua opera), alla paternità dell’opera
(cioè ad essere pubblicamente indicato e riconosciuto come l’artefice
dell’opera e, all’inverso, che non gli venga attribuita un’opera non sua
o diversa da quella da lui creata), alla sua integrità (di opporsi
a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni
atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo
onore o alla sua reputazione) e al suo ritiro dal commercio.
Come si vede si tratta di diritti
molto importanti per la tutela della personalità artistica del fotografo,
specie se si riflette sulla circostanza che normalmente i diritti di sfruttamento
economico dell’opera fotografica sono ceduti al cliente e quindi l’unico
legame con essa è rappresentato dalle sopra dette articolazioni
del diritto morale di autore che tutelano la personalità artistica
dell’autore.
Ebbene, la legge riconosce tali
diritti soltanto all’opera fotografica dell’ingegno, cioè a quella
che presenta caratteri di valore artistico, novità e creatività,
mentre all’autore della fotografia pura e semplice spettano solo i diritti
relativi alla paternità (indicazione negli esemplari di nome e data).