REPUTAZIONE ARTISTICA E DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
di Massimo Prosperi

SOMMARIO: 1. Il reato di diffamazione. 2. Le circostanze che escludono la punibilità dell'offesa alla reputazione. 3. I presupposti per un corretto esercizio del diritto di cronaca. 4. Gli strumenti di tutela della reputazione.

1. Il reato di diffamazione.
Con il termine reputazione si intende comunemente la stima, l'opinione e la considerazione di cui ciascuno gode nel contesto sociale e dei rapporti personali o professionali.
L'onore e la reputazione sono protetti dall'art. 595 del codice penale a norma del quale commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui, prevedendo per il colpevole la pena della reclusione fino a un anno o la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (cioè attraverso il riferimento ad un episodio preciso e specifico), la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni. Tale aggravio di pena si spiega con il fatto che l'attribuzione ad un soggetto di  un fatto determinato e specifico ha l'effetto di ingenerare nel destinatario una maggiore impressione di attendibilità delle circostanze narrate rispetto a quelle raccontate in modo vago, ipotetico o allusivo. Da ciò deriva un maggior pregiudizio per la vittima e la conseguente sanzione più aspra per l'autore dell'illecito.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa (giornali, televisione, altri mezzi di informazione) o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (tipo la rete Internet), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, televisivo o radiofonico, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.
Sempre nel caso di diffamazione a mezzo stampa è prevista anche una responsabilità, a certe condizioni, di direttore o vice-direttore responsabile, editore e stampatore della pubblicazione.

Le notizie diffamatorie possono essere diffuse sia con il mezzo dello scritto (articolo di giornale o altro tipo di pubblicazione), sia attraverso la pubblicazione di fotografie e, in tale ultimo caso, alla tutela della reputazione si aggiunge quella relativa all’immagine della persona interessata.
L'aspetto più importante da sottolineare in materia di diffamazione è che, salvo casi estremamente particolari, il colpevole del reato non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Ciò significa che non vale ad escludere il reato in questione la circostanza che il fatto offensivo sia vero o già noto per altra via.

2. Le circostanze che escludono la punibilità dell'offesa alla reputazione.
Per inquadrare correttamente la situazione normativa bisogna dire che la divulgazione di fatti e notizie diffamatori non è punibile nel caso in cui chi commette il fatto esercita un proprio diritto o agisce con il consenso della persona interessata.
Quanto alla prima ipotesi precisiamo che, astrattamente, la pubblicazione di fatti e notizie di ogni tipo è riconducibile all'esercizio del diritto di cronaca quale specie della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto - dovere di informare da parte dei giornalisti.
A tale proposito l'art. 51 del codice penale stabilisce che «l'esercizio di un diritto [……] esclude la punibilità». La logica della norma è evidente e riposa su un principio di non contraddizione: se l’ordinamento riconosce ai cittadini un certo diritto non può poi punirli perché tale diritto è stato (correttamente) esercitato.
Il diritto in questione è, appunto, quello di manifestazione del pensiero, inteso anche come diritto di cronaca giornalistica, di critica e di satira.

Se questo è vero, altrettanto innegabile è che l'esercizio della libertà di espressione esclude la punibilità della offesa alla reputazione solo quando questo diritto è correttamente esercitato, cioè non travalica i limiti imposti dal rispetto dei diritti altrui, altrimenti si ricade in un abuso del diritto che rende comunque punibile l’autore del fatto.

Ancora in materia di esercizio del diritto di cronaca occorre richiamare anche l'art. 59 del codice penale secondo il quale se chi commette il fatto ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena (quale è l'esercizio del diritto di cronaca), queste sono sempre valutate a favore di lui. Si tratta della situazione che in termini giuridici va sotto il nome di “esercizio putativo del diritto di cronaca”. In altre parole, chi commette il fatto diffamatorio non è punibile anche se credeva per errore di esercitare un diritto. Per chiarire, si pensi al caso in cui il cronista ritiene vero un fatto per avere effettivamente compiuto serie verifiche in merito, ma pur avendo diligentemente adempiuto il dovere di controllo della fonte della notizia, abbia una percezione erronea della realtà e racconti fatti effettivamente non rispondenti al vero. In questo caso il giornalista crede in buona fede di esercitare nei giusti limiti il proprio diritto di cronaca e, pertanto, risulterà non punibile.

La seconda causa di non punibilità riguarda il consenso del soggetto titolare del diritto alla reputazione, cioè della persona a cui i fatti si riferiscono.
A tale proposito occorre citare l'art. 50 del codice penale, a norma del quale «non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che  può validamente disporne».
Questo significa che se la divulgazione di fatti o foto lesive della reputazione avviene con il benestare della persona interessata, l'autore dell'illecito non è punibile.
Tale norma è stata spesso invocata da fotografi che dopo aver palesemente ritratto un personaggio noto e venduto per la pubblicazione le fotografie offensive si sono difesi eccependo la circostanza che, essendo nota la qualità di fotografo (e quindi il futuro uso delle foto) ed avendo la persona (implicitamente) acconsentito, il reato così commesso non era punibile.

In realtà la giurisprudenza ha chiarito che la causa di non punibilità rappresentata dal consenso del titolare del diritto presuppone che quest’ultimo abbia prestato un consenso valido e definitivo quanto all'oggetto della condotta illecita, alle sue modalità di estrinsecazione, alla collocazione storico - temporale della lesione del diritto.
Quindi, secondo l'orientamento sopra citato, il consenso alla divulgazione dei fatti offensivi, per escludere la punibilità dell’agente, deve essere specifico e relativo ad un ambito di utilizzazione ben definito.
Stessa efficacia è data dal consenso putativo che ricorre nel caso in cui, in  base alle circostanze, sussista una  ragionevole persuasione per l'agente di operare con il consenso  della persona che può validamente disporre del diritto. Sulla rilevanza del putativo vale quanto detto sopra circa l’esercizio del diritto di cronaca.

3. I presupposti per un corretto esercizio del diritto di cronaca.
Si è detto che il diritto di cronaca deve essere esercitato correttamente e cioè senza travalicare i limiti imposti dall’ordinamento e dal rispetto dei diritti altrui.
Entrando nello specifico di tali limiti, la giurisprudenza ha affermato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca può essere esercitato (quando possa derivarne la lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro) soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni:

a) che la notizia pubblicata sia vera (con l'obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e di controllare la attendibilità della fonte. Il giornalista quindi non può fidarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative tipo altri giornali o agenzie, ma deve verificare personalmente e direttamente);

b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale secondo il principio della pertinenza;

c) che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più  serena obbiettività;

d) che l'esposizione sia corretta, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza, anche con riferimento alle modalità espressive e al tenore sintattico.

Il principio fondamentale messo a punto dalla Corte di Cassazione è dunque quello che il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni (anche lesive) nella sfera privata dei cittadini solo quando esse possano contribuire  alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività.
Solo se sussistono gli elementi di cui sopra (verità dei fatti, interesse pubblico prevalente, correttezza e continenza della forma espositiva) il diritto di cronaca è correttamente esercitato ed il giornalista che offende la reputazione altrui non è punibile per il reato di diffamazione.

4. Gli strumenti di tutela della reputazione.
E' intuitivo che le offese alla reputazione personale o artistica attuate mediante la diffusione di notizie o foto diffamatorie possono comportare rilevanti danni tanto alla vita di relazione e ai rapporti personali, quanto a quella professionale per quanto riguarda la perdita di occasioni di lavoro. Per fare un esempio, si pensi al caso di estrema attualità di un’attrice la cui immagine sia indebitamente inserita in un sito Internet a carattere pornografico, provocandone il discredito nel suo ambiente professionale.
A tutela degli interessi personali e professionali delle persone l'ordinamento ha previsto una serie di strumenti di protezione della reputazione di seguito passati in rassegna.

A) Il diritto di rettifica.
Quando la notizia diffusa con il mezzo della stampa risulta essere non rispondente al vero o lesiva della sua dignità, la persona interessata può esercitare il diritto di rettifica riconosciutogli da diverse leggi.
A norma dell'art. 8 L. n. 47/1948, «il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state  pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa  pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la  notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate».

Nel caso in cui non sia pubblicata la rettifica o la dichiarazione nei termini sopra indicati, ovvero lo sia stata in violazione delle modalità sopra descritte, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale con procedura di urgenza che sia ordinata la pubblicazione richiesta.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.

Infine, la stessa legge in esame stabilisce che nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, una somma a titolo di riparazione che è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

Per la rettifica di notizie diffuse attraverso il mezzo televisivo o radiofonico occorre esaminare la legge n. 223/1990 che ha introdotto la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

Secondo l’art. 10 di tale legge, chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

La rettifica è effettuata entro 48 ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi.

Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che provvede come segue.

Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni.

Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

Infine, il diritto di rettifica dei dati personali è previsto in generale anche dalla legge n. 675/96 (c.d. legge sulla privacy), secondo la quale ogni soggetto può esercitare il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei propri dati personali. In caso di rifiuto espresso o tacito, ovvero di risposta non soddisfacente, ci si può rivolgere alternativamente all’autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali per ottenere l’attuazione in via coattiva di tali diritti.

B) La denuncia penale.
Come detto, la lesione di onore e reputazione rappresenta un reato punito dal codice penale. La persona offesa da atti diffamatori può pertanto inoltrare alla competente autorità giudiziaria una denuncia – querela al fine di dare impulso ad un processo penale a carico del colpevole. La querela è atto necessario in quanto il reato di diffamazione non è procedibile di ufficio ma necessita della istanza punitiva della persona offesa.
Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la querela presentata contro il direttore o vice – direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato.
Nel corso del processo penale la persona offesa può anche costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti.

C) La tutela cautelare civile.
I rimedi preventivi o cautelari sono quelli che intervengono prima che la lesione al diritto alla reputazione si sia verificata.
La tutela cautelare della reputazione personale e artistica si identifica con la c.d. azione inibitoria che serve ad ottenere una pronuncia giudiziale che ordini ad un soggetto di astenersi da un comportamento illecito, ovvero di interromperlo se è già in atto. La sua funzione è di impedire che il fatto lesivo della reputazione abbia inizio o di interrompere l’esecuzione dell’attività già in atto con rimozione degli effetti già prodotti e  l’impedimento di essi per il futuro, per esempio, attraverso il sequestro del mezzo materialmente utilizzato per recare offesa alla reputazione e all'onore (salvi i limiti posti dall'art. 21 Cost. al sequestro preventivo della stampa periodica. Peraltro, è necessario precisare che tale limitazione riguarda solo il materiale stampato e non anche quello strumentale alla stampa, come fotografie e nastri).

Nel nostro ordinamento esistono singole norme che specificamente prevedono il ricorso all’inibitoria per la tutela del relativo diritto (si vedano le disposizioni poste a difesa di nome, pseudonimo, immagine, diritto d’autore, concorrenza sleale, condotta antisindacale del datore di lavoro, uso da parte della moglie del cognome maritale durante la separazione, contratti del consumatore).
Si tratta di uno strumento di tutela preventiva molto importante poiché spesso per i diritti della personalità (tra cui rientrano anche reputazione ed onore) la tutela attuabile prima del verificarsi del danno rappresenta l’unica forma di protezione veramente efficace rispetto al risarcimento di natura pecuniaria che può rivestire solo una funzione di ristoro per equivalente del torto subito, a causa del carattere spesso irreversibile della lesione e della frequente non patrimonialità del danno.
La tutela di natura cautelare proveniente dall'azione inibitoria non può ottenersi al di fuori di un procedimento giurisdizionale ed è disciplinata dagli artt. 669 bis e seguenti del codice di procedura civile, con particolare riferimento all’art. 700, il quale richiede due requisiti:

- il c.d. periculum in mora, cioè l’impossibilità di ottenere un integrale ripristino della situazione esistente anteriormente all’offesa. Questo requisito si riscontra in pieno per la reputazione che, come tutti i diritti della personalità, è facilmente esposta al pregiudizio irreparabile (cioè irreversibile) richiesto dall’art. 700 c.p.c., durante il tempo occorrente per lo svolgimento e la conclusione di un processo ordinario. Infatti, una volta avvenuta la lesione (ad esempio la pubblicazione di notizie diffamatorie), è praticamente impossibile ottenere un integrale ripristino della situazione esistente anteriormente all’offesa, a differenza dei diritti a contenuto patrimoniale che non possono mai essere pregiudicati dalle more del giudizio;

- l'altro requisito è il c.d. fumus boni iuris, cioè la parvenza del buon diritto accertata attraverso una valutazione meramente probabilistica della sua esistenza.

La tutela di natura cautelare, secondo la disciplina generale posta dagli artt. 669 bis ss., può essere invocata sia ante causam, sia in corso di causa in seno al processo a cognizione piena.

L’azione è dunque esperibile anche quando il fatto lesivo non ha nemmeno avuto inizio in tutti i casi in cui il titolare del diritto sia in grado di assolvere l’onere della prova nella misura richiesta dall’art. 700 c.p.c., cioè fornendo la dimostrazione che sono stati approntati mezzi idonei volti in modo univoco a causare un danno alla reputazione.

Come esempi di tutela cautelare si possono citare la richiesta di impedire la trasmissione da parte  di  un'emittente  televisiva delle  immagini offensive della reputazione della persona interessata, oppure di sequestrare e ritirare dal commercio le copie di riviste contenenti foto o notizie diffamatorie.

D) Il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
Il risarcimento del danno c.d. "per equivalente" consiste nella attribuzione alla persona offesa una somma di danaro che vada a compensare il pregiudizio sofferto ed è la via percorribile quando non è possibile ottenere un risarcimento in forma specifica per l'impossibilità di fare regredire la situazione al momento precedente il danno attraverso gli strumenti cautelari sopra descritti.
Per quanto riguarda questa forma di risarcimento, il danno viene tradizionalmente distinto in patrimoniale se comporta una perdita o un mancato incremento del patrimonio in termini di valutazione economica
(ad esempio, perdita di occasioni di lavoro), oppure non patrimoniale o morale (es. sofferenze, risentimento, compressioni o turbamenti della personalità, dolore, stress, imbarazzo, preoccupazione, menomazione delle potenzialità relazionali e così via). E' evidente che l'offesa della reputazione personale e artistica comporta danni di entrambe le specie.
Bisogna inoltre tenere presente che i comportamenti diffamatori a mezzo stampa configurano un "trattamento di dati personali" ai sensi della legge n. 675/96 (c.d. legge sulla privacy). Tale legge introduce una particolare ipotesi di risarcimento danni stabilendo all'art. 18 che «c
hiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile». L'art. 2050 c.c., a sua volta, prevede che «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati , è tenuto al risarcimento, se non  prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».

In altre parole, l'attività di trattamento di dati personali (come è anche la diffusione di notizie mediante pubblicazione) è equiparata all'esercizio di una attività pericolosa. La norma è importante perché determina un'inversione dell'onere della prova tra danneggiante e danneggiato: il danneggiato dovrà solo provare l'esistenza del danno, mentre la colpa del danneggiante si presume, a meno che quest'ultimo non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso.
Per fare un esempio concreto, si pensi al giornalista che pubblica notizie diffamatorie su un personaggio che non erano rispondenti a verità in quanto il giornalista stesso non aveva diligentemente verificato la fonte della notizia. In questo caso sussiste pienamente una responsabilità ai sensi delle norme sopra indicate e quindi spetterà al giornalista (e non alla persona offesa) provare di avere compiuto tutte le verifiche necessarie.