REPUTAZIONE
ARTISTICA E DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
di Massimo Prosperi
SOMMARIO:
1. Il reato di diffamazione. 2. Le circostanze che escludono la punibilità
dell'offesa alla reputazione. 3. I presupposti per un corretto esercizio del
diritto di cronaca. 4. Gli strumenti di tutela della reputazione.
1.
Il reato di diffamazione.
Con
il termine reputazione si intende comunemente la stima, l'opinione e la
considerazione di cui ciascuno gode nel contesto sociale e dei rapporti
personali o professionali.
L'onore e la reputazione sono protetti dall'art. 595 del codice penale a norma
del quale commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più
persone, offende la reputazione altrui, prevedendo per il colpevole la pena
della reclusione fino a un anno o la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (cioè attraverso
il riferimento ad un episodio preciso e specifico), la pena è della reclusione
fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni. Tale aggravio
di pena si spiega con il fatto che l'attribuzione ad un soggetto di
un fatto determinato e specifico ha l'effetto di ingenerare nel
destinatario una maggiore impressione di attendibilità delle circostanze
narrate rispetto a quelle raccontate in modo vago, ipotetico o allusivo. Da ciò
deriva un maggior pregiudizio per la vittima e la conseguente sanzione più
aspra per l'autore dell'illecito.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa (giornali, televisione, altri mezzi
di informazione) o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (tipo la rete
Internet), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non
inferiore a lire un milione.
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, televisivo o
radiofonico, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica
la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a
lire 500.000.
Sempre nel caso di diffamazione a mezzo stampa è prevista anche una
responsabilità, a certe condizioni, di direttore o vice-direttore responsabile,
editore e stampatore della pubblicazione.
Le
notizie diffamatorie possono essere diffuse sia con il mezzo dello scritto
(articolo di giornale o altro tipo di pubblicazione), sia attraverso la
pubblicazione di fotografie e, in tale ultimo caso, alla tutela della
reputazione si aggiunge quella relativa all’immagine della persona
interessata.
L'aspetto
più importante da sottolineare in materia di diffamazione è che, salvo casi
estremamente particolari, il colpevole del reato non è ammesso a provare, a sua
discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
Ciò significa che non vale ad escludere il reato in questione la circostanza
che il fatto offensivo sia vero o già noto per altra via.
2.
Le circostanze che escludono la punibilità dell'offesa alla reputazione.
Per
inquadrare correttamente la situazione normativa bisogna dire che la
divulgazione di fatti e notizie diffamatori non è punibile nel caso in cui chi
commette il fatto esercita un proprio diritto o agisce con il consenso della
persona interessata.
Quanto
alla prima ipotesi precisiamo che, astrattamente, la pubblicazione di fatti e
notizie di ogni tipo è riconducibile all'esercizio del diritto di cronaca quale
specie della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto - dovere di
informare da parte dei giornalisti.
A
tale proposito l'art. 51 del codice penale stabilisce che «l'esercizio di un
diritto [……] esclude la punibilità». La logica della norma è evidente e
riposa su un principio di non contraddizione: se l’ordinamento riconosce ai
cittadini un certo diritto non può poi punirli perché tale diritto è stato
(correttamente) esercitato.
Il
diritto in questione è, appunto, quello di manifestazione del pensiero, inteso
anche come diritto di cronaca giornalistica, di critica e di satira.
Se
questo è vero, altrettanto innegabile è che l'esercizio della libertà di
espressione esclude la punibilità della offesa alla reputazione solo quando
questo diritto è correttamente esercitato, cioè non travalica i limiti imposti
dal rispetto dei diritti altrui, altrimenti si ricade in un abuso del diritto
che rende comunque punibile l’autore del fatto.
Ancora
in materia di esercizio del diritto di cronaca occorre richiamare anche l'art.
59 del codice penale secondo il quale se chi commette il fatto ritiene per
errore che esistano circostanze di esclusione della pena (quale è l'esercizio
del diritto di cronaca), queste sono sempre valutate a favore di lui. Si tratta
della situazione che in termini giuridici va sotto il nome di “esercizio
putativo del diritto di cronaca”. In altre parole, chi commette il fatto
diffamatorio non è punibile anche se credeva per errore di esercitare un
diritto. Per chiarire, si pensi al caso in cui il cronista ritiene vero un fatto
per avere effettivamente compiuto serie verifiche in merito, ma pur avendo
diligentemente adempiuto il dovere di controllo della fonte della notizia, abbia
una percezione erronea della realtà e racconti fatti effettivamente non
rispondenti al vero. In questo caso il giornalista crede in buona fede di
esercitare nei giusti limiti il proprio diritto di cronaca e, pertanto, risulterà
non punibile.
La
seconda causa di non punibilità riguarda il consenso del soggetto titolare del
diritto alla reputazione, cioè della persona a cui i fatti si riferiscono.
A
tale proposito occorre citare l'art. 50 del codice penale, a norma del quale «non
è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona
che può validamente disporne».
Questo
significa che se la divulgazione di fatti o foto lesive della reputazione
avviene con il benestare della persona interessata, l'autore dell'illecito non
è punibile.
Tale
norma è stata spesso invocata da fotografi che dopo aver palesemente ritratto
un personaggio noto e venduto per la pubblicazione le fotografie offensive si
sono difesi eccependo la circostanza che, essendo nota la qualità di fotografo
(e quindi il futuro uso delle foto) ed avendo la persona (implicitamente)
acconsentito, il reato così commesso non era punibile.
In
realtà la giurisprudenza ha chiarito che la causa di non punibilità
rappresentata dal consenso del titolare del diritto presuppone che
quest’ultimo abbia prestato un consenso valido e definitivo quanto all'oggetto
della condotta illecita, alle sue modalità di estrinsecazione, alla
collocazione storico - temporale della lesione del diritto.
Quindi,
secondo l'orientamento sopra citato, il consenso alla divulgazione dei fatti
offensivi, per escludere la punibilità dell’agente, deve essere specifico e
relativo ad un ambito di utilizzazione ben definito.
Stessa
efficacia è data dal consenso putativo che ricorre nel caso in cui, in
base alle circostanze, sussista una
ragionevole persuasione per l'agente di operare con il consenso
della persona che può validamente disporre del diritto. Sulla rilevanza
del putativo vale quanto detto sopra circa l’esercizio del diritto di cronaca.
3.
I presupposti per un corretto esercizio del diritto di cronaca.
Si
è detto che il diritto di cronaca deve essere esercitato correttamente e cioè
senza travalicare i limiti imposti dall’ordinamento e dal rispetto dei diritti
altrui.
Entrando
nello specifico di tali limiti, la giurisprudenza ha affermato che, in tema di
diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca può essere esercitato
(quando possa derivarne la lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro)
soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni:
a)
che la notizia pubblicata sia vera (con l'obbligo del giornalista di accertare
la verità della notizia e di controllare la attendibilità della fonte. Il
giornalista quindi non può fidarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti
informative tipo altri giornali o agenzie, ma deve verificare personalmente e
direttamente);
b)
che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione
alla loro attualità ed utilità sociale secondo il principio della pertinenza;
c)
che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più
serena obbiettività;
d)
che l'esposizione sia corretta, in modo che siano evitate gratuite aggressioni
all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza, anche con
riferimento alle modalità espressive e al tenore sintattico.
Il
principio fondamentale messo a punto dalla Corte di Cassazione è dunque quello
che il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell'altrui
reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni (anche lesive) nella
sfera privata dei cittadini solo quando esse possano contribuire
alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente
rilevanti per la collettività.
Solo
se sussistono gli elementi di cui sopra (verità dei fatti, interesse pubblico
prevalente, correttezza e continenza della forma espositiva) il diritto di
cronaca è correttamente esercitato ed il giornalista che offende la reputazione
altrui non è punibile per il reato di diffamazione.
4.
Gli strumenti di tutela della reputazione.
E'
intuitivo che le offese alla reputazione personale o artistica attuate mediante
la diffusione di notizie o foto diffamatorie possono comportare rilevanti danni
tanto alla vita di relazione e ai rapporti personali, quanto a quella
professionale per quanto riguarda la perdita di occasioni di lavoro. Per fare un
esempio, si pensi al caso di estrema attualità di un’attrice la cui immagine
sia indebitamente inserita in un sito Internet a carattere pornografico,
provocandone il discredito nel suo ambiente professionale.
A
tutela degli interessi personali e professionali delle persone l'ordinamento ha
previsto una serie di strumenti di protezione della reputazione di seguito
passati in rassegna.
A)
Il diritto di rettifica.
Quando la notizia diffusa con il mezzo della stampa risulta essere non
rispondente al vero o lesiva della sua dignità, la persona interessata può
esercitare il diritto di rettifica riconosciutogli da diverse leggi.
A
norma dell'art. 8 L. n. 47/1948, «il direttore o, comunque, il responsabile
è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o
nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui
siano state pubblicate immagini od
ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti
lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le
rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per
i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono
pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in
testa di pagina e collocate nella stessa pagina
del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per
i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre il
secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella
stessa pagina che ha riportato la notizia
cui si riferisce.
Le
rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha
determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute
entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche,
per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate».
Nel
caso in cui non sia pubblicata la rettifica o la dichiarazione nei termini sopra
indicati, ovvero lo sia stata in violazione delle modalità sopra descritte,
l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale con procedura
di urgenza che sia ordinata la pubblicazione richiesta.
La
mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica è punita con la
sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.
Infine,
la stessa legge in esame stabilisce che nel caso di diffamazione commessa col
mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei
danni patrimoniali e morali, una somma a titolo di riparazione che è
determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello
stampato.
Per
la rettifica di notizie diffuse attraverso il mezzo televisivo o radiofonico
occorre esaminare la legge n. 223/1990 che ha introdotto la disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
Secondo
l’art. 10 di tale legge, chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o
materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al
concessionario privato o alla concessionaria pubblica che sia trasmessa apposita
rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a
responsabilità penali.
La
rettifica è effettuata entro 48 ore dalla ricezione della relativa richiesta,
in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che
ha dato origine alla lesione degli interessi.
Trascorso
detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può
trasmettere la richiesta al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che
provvede come segue.
Fatta
salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti
soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria
pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della
rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione
al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni.
Se
il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta
dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro
le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
Infine,
il diritto di rettifica dei dati personali è previsto in generale anche dalla
legge n. 675/96 (c.d. legge sulla privacy), secondo la quale ogni soggetto può
esercitare il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei propri dati personali. In caso di
rifiuto espresso o tacito, ovvero di risposta non soddisfacente, ci si può
rivolgere alternativamente all’autorità giudiziaria o al Garante per la
protezione dei dati personali per ottenere l’attuazione in via coattiva di
tali diritti.
B)
La denuncia penale.
Come detto, la lesione di onore e reputazione rappresenta un reato punito dal
codice penale. La persona offesa da atti diffamatori può pertanto inoltrare
alla competente autorità giudiziaria una denuncia – querela al fine di dare
impulso ad un processo penale a carico del colpevole. La querela è atto
necessario in quanto il reato di diffamazione non è procedibile di ufficio ma
necessita della istanza punitiva della persona offesa.
Nel
caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la querela presentata
contro il direttore o vice – direttore responsabile, l'editore o lo
stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per
il reato da questo commesso.
Se
la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la
querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre
querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato.
Nel
corso del processo penale la persona offesa può anche costituirsi parte civile
ai fini del risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti.
C)
La tutela cautelare civile.
I rimedi preventivi o cautelari sono quelli che intervengono prima che la
lesione al diritto alla reputazione si sia verificata. La
tutela cautelare della reputazione personale e artistica si identifica con la
c.d. azione inibitoria che serve
ad ottenere una pronuncia giudiziale che ordini ad un soggetto di astenersi da
un comportamento illecito,
ovvero di interromperlo se è già in atto. La sua funzione è di impedire che
il fatto lesivo della reputazione abbia inizio o di interrompere l’esecuzione
dell’attività già in atto con rimozione degli effetti già prodotti e
l’impedimento di essi per il futuro, per esempio, attraverso il
sequestro del mezzo materialmente utilizzato per recare offesa alla reputazione
e all'onore (salvi
i limiti posti dall'art. 21 Cost. al sequestro preventivo della stampa
periodica. Peraltro, è necessario precisare che tale limitazione riguarda solo
il materiale stampato e non anche quello strumentale alla stampa, come
fotografie e nastri).
Nel
nostro ordinamento esistono singole norme che specificamente prevedono il
ricorso all’inibitoria per la tutela del relativo diritto (si vedano le
disposizioni poste a difesa di nome, pseudonimo, immagine, diritto d’autore,
concorrenza sleale, condotta antisindacale del datore di lavoro, uso da parte
della moglie del cognome maritale durante la separazione, contratti del
consumatore).
Si
tratta di uno strumento di tutela preventiva molto importante poiché spesso per
i diritti della personalità (tra cui rientrano anche reputazione ed onore) la
tutela attuabile prima del verificarsi del danno rappresenta l’unica forma di
protezione veramente efficace rispetto al risarcimento di natura pecuniaria che
può rivestire solo una funzione di ristoro per equivalente del torto subito, a
causa del carattere spesso irreversibile della lesione e della frequente non
patrimonialità del danno.
La
tutela di natura cautelare proveniente dall'azione inibitoria non può ottenersi
al di fuori di un procedimento giurisdizionale ed è disciplinata dagli artt.
669 bis e seguenti del codice di procedura civile, con particolare riferimento
all’art. 700, il quale richiede due requisiti:
-
il c.d. periculum in mora, cioè l’impossibilità di ottenere un
integrale ripristino della situazione esistente anteriormente all’offesa.
Questo requisito si riscontra in pieno per la reputazione che, come tutti i
diritti della personalità, è facilmente
esposta al pregiudizio irreparabile (cioè irreversibile) richiesto dall’art.
700 c.p.c., durante
il tempo occorrente per lo svolgimento e la conclusione di un processo
ordinario. Infatti, una volta avvenuta la lesione (ad esempio la pubblicazione
di notizie diffamatorie), è praticamente impossibile ottenere un integrale
ripristino della situazione esistente anteriormente all’offesa, a differenza
dei diritti a contenuto patrimoniale che non possono mai essere pregiudicati
dalle more del giudizio;
-
l'altro requisito è il c.d. fumus boni iuris, cioè la parvenza del buon
diritto accertata attraverso una valutazione meramente probabilistica della sua
esistenza.
La
tutela di natura cautelare, secondo la disciplina generale posta dagli artt. 669
bis ss., può essere invocata sia ante
causam, sia in corso di causa in seno al processo a cognizione piena.
L’azione
è dunque esperibile anche quando il fatto lesivo non ha nemmeno avuto inizio in
tutti i casi in cui il titolare del diritto sia in grado di assolvere l’onere
della prova nella misura richiesta dall’art. 700 c.p.c., cioè fornendo la
dimostrazione che sono stati approntati mezzi idonei volti in modo univoco a
causare un danno alla reputazione.
Come
esempi di tutela cautelare si possono citare la richiesta di impedire la
trasmissione da parte di
un'emittente televisiva delle immagini
offensive della reputazione della persona interessata, oppure di sequestrare e
ritirare dal commercio le copie di riviste contenenti foto o notizie
diffamatorie.
D)
Il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
Il risarcimento del danno c.d. "per equivalente" consiste nella
attribuzione alla persona offesa una somma di danaro che vada a compensare il
pregiudizio sofferto ed è la via percorribile quando non è possibile ottenere
un risarcimento in forma specifica per l'impossibilità di fare regredire la
situazione al momento precedente il danno attraverso gli strumenti cautelari
sopra descritti.
Per
quanto riguarda questa forma di risarcimento, il danno viene tradizionalmente
distinto in patrimoniale se comporta una perdita o un mancato incremento del
patrimonio in termini di valutazione economica (ad
esempio, perdita di occasioni di lavoro),
oppure non patrimoniale o morale (es. sofferenze, risentimento, compressioni o
turbamenti della personalità, dolore, stress, imbarazzo, preoccupazione,
menomazione delle potenzialità relazionali e così via). E'
evidente che l'offesa della reputazione personale e artistica comporta danni di
entrambe le specie.
Bisogna
inoltre tenere presente che i comportamenti diffamatori a mezzo stampa
configurano un "trattamento di dati personali" ai sensi della legge n.
675/96 (c.d. legge sulla privacy). Tale legge introduce una particolare ipotesi
di risarcimento danni stabilendo all'art. 18 che «chiunque
cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto
al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile».
L'art. 2050 c.c., a sua volta, prevede che «chiunque cagiona danno ad altri
nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei
mezzi adoperati , è tenuto al risarcimento, se non
prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».
In
altre parole, l'attività di trattamento di dati personali (come è anche la
diffusione di notizie mediante pubblicazione) è equiparata all'esercizio di una
attività pericolosa. La norma è importante perché determina un'inversione
dell'onere della prova tra danneggiante e danneggiato: il danneggiato dovrà
solo provare l'esistenza del danno, mentre la colpa del danneggiante si presume,
a meno che quest'ultimo non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno stesso.
Per
fare un esempio concreto, si pensi al giornalista che pubblica notizie
diffamatorie su un personaggio che non erano rispondenti a verità in quanto il
giornalista stesso non aveva diligentemente verificato la fonte della notizia.
In questo caso sussiste pienamente una responsabilità ai sensi delle norme
sopra indicate e quindi spetterà al giornalista (e non alla persona offesa)
provare di avere compiuto tutte le verifiche necessarie.