IL DIBATTITO ITALIANO SULL'ESISTENZA E SUL FONDAMENTO DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA PRIMA DEL SUO ESPRESSO RICONOSCIMENTO
SOMMARIO: 1. Orientamenti della dottrina - 2. Orientamenti della giurisprudenza.
1. Orientamenti della dottrina.
Il dibattito dottrinale italiano sull'esitenza e fondamento del diritto in esame
si sviluppa a causa della mancanza nell’ordinamento di una norma esplicita e
generale a tutela dell’interesse in questione, nonostante la vigenza di
disposizioni che ne tutelavano invece singoli aspetti.
Il punto di avvio della discussione è rappresentato dall’approccio di De
Cupis, il quale ha inizialmente individuato il fondamento positivo del diritto
alla riservatezza, intesa come "quel modo di essere della persona il quale
consiste nell’esclusione dell’altrui conoscenza di quanto ha riferimento
alla persona medesima" [1], nel diritto all’immagine sancito nell’art.
10 c.c., prospettandone l’estensione analogica a interessi della persona a cui
ritiene sia sottesa una eadem ratio.
Posta infatti tale omogeneità socio - giuridica tra l’interesse tutelato dal
diritto all’immagine e di "tutta una serie di altri fatti concernenti la
persona, può ritenersi, secondo questo autore, che la tutela ad esso
esplicitamente accordata costituisca manifestazione esplicita di una più ampia
tutela implicitamente accordata a tutto questo complesso di interessi" [2].
Ne deriva, nella concezione di De Cupis, una struttura pluralistica dei diritti
della personalità risultante da una molteplicità di aspetti e interessi della
persona ognuno con caratteristiche peculiari e dotato di una propria autonomia.
Entrambi questi punti cardine della tesi di De Cupis, la sua concezione
pluralistica e il ricorso al procedimento analogico, saranno oggetto di critiche
e tentativi di confutazione operati da parte della dottrina successiva.
Alla costruzione dei diritti della personalità come pluralità di diritti viene
contrapposta una concezione monistica, prospettata in particolare da
Giampiccolo, il quale, sull’esempio della dottrina tedesca allora, poi seguito
anche dalla giurisprudenza costituzionale [3], preferisce delineare un diritto
unico della personalità. Egli muove dalla considerazione della persona umana
come valore unitario, traendone come logica conseguenza che il complesso di
norme presenti nel diritto positivo "non costituiscono il fondamento di
tanti autonomi diritti della persona, ma piuttosto la disciplina specifica di
alcuni aspetti particolari della sua tutela" [4], ipotizzando quindi un
rapporto di genere a specie tra diritto unitario e singole disposizioni.
Il diritto della personalità è un diritto unico, "che non si identifica
con la somma delle molteplici sue esplicazioni singolarmente protette da norme
particolari" [5]. Il principale vantaggio di una costruzione siffatta è
sicuramente individuabile nella maggiore elasticità della norma e quindi nella
sua intrinseca capacità di adattamento a nuovi o imprevisti strumenti di
violazione dell’interesse da essa protetto [6].
Anche lo strumento analogico è stato criticato sotto molteplici punti di vista.
Innanzitutto si afferma che esso si dirige su norme, quali quelle poste a tutela
dell’immagine o del segreto epistolare, che hanno carattere eccezionale
poiché si atteggiano a limiti alla libertà di manifestazione del pensiero e
quindi insuscettibili di applicazione analogica stante il divieto espresso dall’art.
14 delle preleggi.
Inoltre, anche se si volesse ricorrere all’analogia, nonostante i rilievi
esposti, ne risulterebbe una tutela inadeguata e insufficiente perché parziale,
frammentaria e priva di una base omogenea [7].
Infine, in alcune norme spesso fatte oggetto del procedimento analogico
mancherebbe quella eadem ratio che si atteggia a presupposto ineludibile per l’uso
dell’analogia stessa [8].
L’attenzione si rivolge in particolare ad alcune tra le norme che interessano
determinati aspetti della persona cioè nome, onore e segreto.
Con riferimento al nome, la relativa norma del codice civile mira a tutelare
"l’esatta imputazione all’individuo delle vicende che riguardano lui o
la sua famiglia".
Essa garantisce quindi "l’interesse alla verità e non quello al riserbo
in quanto non pone limiti alla circolazione delle vicende".
Limiti alla circolazione sono invece riscontrabili nella norma, art. 595 c.p.,
posta a tutela dell’onore. Si tratta, tuttavia, di limiti parziali poiché non
si estendono a tutte le vicende intime, ma solo a quelle suscettibili di
danneggiare la reputazione, cioè ad un ambito più ristretto di quello coperto
dall’interesse alla riservatezza.
Neanche le disposizioni sul segreto sembrano apportare elementi a sostegno di
una tutela generalizzata della riservatezza. Esse, infatti, impongono vincoli
alla diffusione di notizie solo a soggetti che si trovano in particolari
condizioni o situazioni, ma non consentono l’imposizione di un obbligo
generalizzato [9].
L’ultimo orientamento che resta da esaminare è quello che si basa sul ricorso
ai principi generali dell’ordinamento giuridico. La tesi è stata esposta
facendo riferimento all’art. 12 II comma delle disposizioni sulla legge in
generale. Contemplato in esso, oltre allo strumento dell’analogia, «v’è
quella sui generis forma di interpretazione, costituita dal ricorso ai principi
generali dell’ordinamento giuridico dello Stato»
[10]. Tale forma di interpretazione consiste nel prendere in esame i «pilastri
sui quali l’ordinamento giuridico si poggia» [11];
una volta conclusasi positivamente l’indagine sull’esistenza di un dato
principio generale, esso potrà trovare applicazione in relazione alla
fattispecie che non riceve esplicita considerazione da parte del legislatore.
In quest’ottica l’attenzione si rivolge agli "attributi fondamentali
della personalità umana" per affermare l’indubbia considerazione di essi
da parte di ogni ordinamento giuridico come il presupposto per una libera
esplicazione della persona stessa.
Tali attributi, proprio per la loro stretta appartenenza all’essenza della
personalità, dovrebbero trovare sicura tutela al di là di ogni espressa
manifestazione di volontà del legislatore. Ad essi appartiene certamente anche
il diritto alla riservatezza, con conseguente affermazione dell’esistenza di
un principio generale di tutela della stessa. La previsione di norme che
tutelano espressamente alcuni attributi della personalità, nonostante l’esistenza
del principio generale, si spiega in base a considerazioni di tecnica
legislativa: a fronte della vigenza del principio generale, «il
legislatore ha voluto prendere in considerazione solo quegli attributi ai quali
ha inteso dare una disciplina particolare, che si discosta da quella del diritto
soggettivo nella sua accezione più elementare»
[12].
A conclusione di questa rassegna delle varie posizioni dottrinali e per dovere
di completezza, si deve citare, a fronte dei tre orientamenti aventi carattere
generale, perlomeno l’esistenza di tutto un ventaglio di opinioni positive o
negative di tipo intermedio e che prendono in esame problematiche più
circoscritte [13].
2. Orientamenti della giurisprudenza.
Alla sommaria panoramica delle diverse posizioni dottrinali, fa ora seguito l’indagine
nell’ambito della giurisprudenza. Ciò sia per dare conto della frequente
affermazione secondo la quale il diritto alla riservatezza è un istituto di
creazione (anche) giurisprudenziale, sia per verificare quanto delle indicazioni
della dottrina si è trasfuso nell’ambiente giudiziario, sia infine per l’autorevolezza
delle posizioni espresse dalle più alte magistrature.
Le prime pronunce della giurisprudenza di merito, risalenti agli anni ‘50,
furono occasionate, come detto in precedenza, da opere cinematografiche e
pubblicazioni relative a vicende personali di personaggi noti, che portarono gli
interessati ad invocare il diritto alla riservatezza dinanzi ai giudici.
Il primo caso riguarda due films sul tenore Enrico Caruso. Il relativo giudizio
fu promosso dai familiari del tenore defunto i quali chiedevano al giudice di
ordinare l’inibitoria circa la rappresentazione dei films in questione perché
ritenuti lesivi della riservatezza del congiunto.
Tra le altre questioni giudiziarie si possono menzionare quella di Claretta
Petacci, dell’attrice Lina Cavalieri e di Giacomo Puccini. Ma, al di là del
riferimento particolare, si può affermare che nel primo caso giudiziario, così
come in quelli immediatamente successivi [14], emerge l’esigenza di ponderare
i contrastanti interessi riconducibili per un verso al diritto di cronaca, alla
libertà dell’informazione e di espressione artistica e per l’altro al
diritto dell’individuo di conservare un potere di esclusione dei terzi circa
le vicende della sua vita privata.
L’operato dei giudici fu sostanzialmente orientato a ricercare un criterio di
bilanciamento tra interessi comunque in conflitto [15], valutando poi nella
contingenza del caso quale tra essi meritasse effettivamente di risultare
prevalente. Dalla valutazione complessiva delle prime sentenze di merito si può
desumere «il tentativo dei giudici di colmare una
lacuna, ritenuta esistente nel sistema, attraverso strumenti interpretativi
svariati e complessi» [16]. In sintesi la
giurisprudenza si dimostra favorevole al riconoscimento del diritto alla
riservatezza anche in mancanza di una norma espressa e ricorre spesso, seguendo
in ciò le indicazioni di una parte della dottrina, all’analogia, richiamando
soprattutto la disciplina del diritto all’immagine.
Il secondo filone da esaminare riguarda la giurisprudenza di legittimità, nei
cui orientamenti è dato rintracciare una linea evolutiva ben precisa.
La prima presa di posizione della Corte è espressa nella sentenza che conclude
la vicenda giudiziaria relativa ai films sul tenore Caruso [17]. In essa si
manifesta un atteggiamento rivolto alla decisa negazione del diritto alla
riservatezza affermando che «nessuna disposizione
di legge autorizza a ritenere che sia stato sancito come principio generale il
rispetto assoluto all’intimità della vita privata e tanto meno come limite
alla libertà dell’arte» , ricollegando la
tutelabilità dell’interesse in questione esclusivamente al fatto che «[…]
la conoscenza delle vicende della vita altrui non sia stata ottenuta con mezzi
di per sé illeciti o che impongano l’obbligo del segreto […]»
, attraverso cioè comportamenti che integrassero gli estremi del fatto
illecito. Secondo la Cassazione quindi «il tema ben
poteva trovare la sua soluzione, senza il bisogno di inventare istituti nuovi,
nel precetto generale del "neminem laedere", come specificato per l’appunto
nell’art. 2043 c.c.» [18]. La decisione fu
ovviamente salutata con favore da quella parte della dottrina che negava la tesi
dell’esistenza del diritto alla riservatezza e, per converso, avversata dalla
dottrina favorevole a tale tesi [19].
In un breve torno di anni la Corte si esprime in maniera fondamentalmente
conforme [20], anche se il precedente orientamento è temperato dall’affermazione
della «esistenza, nel nostro ordinamento, del
divieto di attribuire alla persona fatti non veri o pensieri mai espressi o
rispetto ai quali non sia stata comunque autorizzata la diffusione»
[21].
Dopo questo primo indirizzo, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla materia
nel 1963 [22]. La sentenza può considerarsi decisiva in quanto segna il
mutamento della rigida posizione iniziale.
Dalla suddetta pronuncia non scaturisce ancora il riconoscimento incondizionato
del diritto alla riservatezza, dato che la Corte ribadisce la mancanza di una
norma che espressamente la contempli, respingendo inoltre la praticabilità
dello strumento analogico [23]. Tuttavia essa afferma l’esistenza di un «diritto
erga omnes alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della
personalità dell’uomo come singolo» [24].
La formula richiama l’art. 2 Cost. che è posto quindi a fondamento del
diritto in questione, dimostrando di accogliere, sulla scorta di autorevole
dottrina [25], la configurazione monistica del diritto unico della personalità.
Da tale costruzione giuridica deriva il divieto di divulgare notizie attinenti
alla vita privata dell’individuo «a meno che non
sussista un consenso anche implicito della persona, desunto dall’attività in
concreto svolta, o, data la natura dell’attività medesima o del fatto
divulgato, non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza»
[26].
Le determinazioni contenute nella sentenza tradiscono forse la tendenza a
risolvere in modo salomonico le questioni nodali circa il diritto alla
riservatezza, evitando in sostanza di pronunciarsi su di esse in maniera
univoca.
Tale chiave di lettura trae conferma dal fatto che entrambi i filoni dottrinali
contrapposti si dichiarano in qualche modo insoddisfatti della posizione della
Cassazione. Da una parte si lamenta la mancanza di una puntuale determinazione
dei confini del diritto in questione e conseguentemente dell’ambito entro il
quale la riservatezza sarebbe tutelata, requisito necessario per l’esatta
individuazione dei comportamenti dei terzi gravati da un dovere di astensione
[27]; per contro, la parte favorevole all’affermazione
del diritto, si rende conto che comunque il mutamento di indirizzo della Corte
non è sufficiente proprio perché la via da essa seguita è quella di
ricondurre un’esigenza emergente e nuova nell’alveo dei tradizionali
strumenti di tutela, sorvolando sulla questione di un preciso riconoscimento
sostanziale ed operato in via autonoma.
La successiva tappa dell’iter evolutivo della giurisprudenza di Cassazione è
rappresentata da una sentenza del 1975 [28], nella quale la formula
compromissoria consacrata nella precedente decisione sembra cedere il passo alla
chiara affermazione del diritto in esame. La Corte porta in rilievo l’esistenza
di un duplice fondamento, implicito ed esplicito, del diritto alla riservatezza:
il primo viene individuato «in quel complesso di
norme ordinarie e costituzionali che, tutelando aspetti peculiari della persona,
nel sistema dell’ordinamento sostanziale, non possono non riferirsi anche alla
sfera privata di essa» [29].
Il fondamento definito esplicito è fissato « in
tutte quelle norme, contenute in modo particolare in leggi speciali, nelle quali
si richiama espressamente la "vita privata del soggetto" o addirittura
la riservatezza» [30].
La sentenza opera inoltre un espresso richiamo degli artt. 2, 3, 27, 29 e 41
Cost. quali norme da cui ricavare principi di «tutela
della sfera privata del soggetto con conseguenti limitazioni ad altre garanzie
costituzionali quali, per esempio, il diritto all’informazione»
[31].
Volgendo lo sguardo ai tempi recenti [32], la Cassazione oggi riconosce
pienamente l’esistenza di una giurisprudenza e dottrina consolidate in ordine
all’esistenza, nel nostro ordinamento, di un diritto alla riservatezza.
In conclusione si riscontra, tra la prima e l’ultima rilevante decisione in
materia, un vero e proprio capovolgimento di fronte dell’orientamento della
Suprema Corte sulla questione dell’esistenza di un autonomo diritto alla
riservatezza, risultante da una complessa attività ermeneutica delle norme
positive, attraverso le fasi che si è cercato di schematizzare, stimolata in
una certa misura anche dalle sempre crescenti esigenze di tutela avvertite nella
realtà sociale.
L’ultimo filone giurisprudenziale che rimane da considerare è quello relativo
alla Corte Costituzionale. Tuttavia il metodo d’indagine seguito per la
Cassazione non è qui applicabile per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto
perché non è possibile rintracciare un iter evolutivo che si presti ad una
ricostruzione puntuale data la sporadicità delle pronunce in argomento.
In secondo luogo perché la Corte non ha mai avuto occasione di affrontare il
problema dell’esistenza del diritto alla riservatezza come tema generale, ma
solo in relazione ad aspetti settoriali.
Dalle diverse pronunce della Corte in cui esistono riferimenti, alquanto
indiretti, alla riservatezza [33], si può dedurre un atteggiamento in qualche
modo neutro, (nel senso che non prospetta né impedimenti né argomenti a favore
di un riconoscimento del diritto in questione), semmai ispirato ad un criterio
generale di bilanciamento degli interessi contrapposti [34]. La sentenza che è
necessario considerare più nello specifico è quella del 12 aprile 1973, n. 38
relativa alla questione della legittimità delle misure cautelari ex art. 700
c.p.c. dirette alle immagini non ancora pubblicate ma destinate alla
pubblicazione, qualora sia in gioco la tutela dei diritti inviolabili della
persona.
Nel caso di specie il problema centrale era quello di tutelare i diritti
inviolabili dell’uomo, nel cui ambito la Corte riconduce il decoro, l’onore,
la rispettabilità, la riservatezza, l’intimità e la reputazione.
Innanzitutto bisogna premettere che il campo d’elezione dei provvedimenti d’urgenza
è proprio quello relativo alla tutela di diritti che, durante il tempo
occorrente per l’ordinaria cognizione, è facile che subiscano il pregiudizio
irreparabile richiesto dall’art. 700 c.p.c.
Il periculum in mora quindi sussiste pienamente per i diritti della personalità
per i quali, una volta avvenuta la lesione, è praticamente impossibile ottenere
un integrale ripristino della situazione esistente anteriormente all’offesa, a
differenza dei diritti a contenuto patrimoniale che non possono mai essere
pregiudicati dalle more del giudizio. Il fatto che si trattasse di immagini non
ancora pubblicate non è sufficiente ad escludere l’applicabilità della
misura data l’inequivocabile destinazione alla pubblicazione delle stesse, la
qual cosa giustifica un’ulteriore anticipazione di tutela.
Questi aspetti sono stati tenuti nel giusto conto dalla Corte la quale inoltre,
e questo è l’aspetto che più interessa in questa sede, in più passi della
sentenza istituisce il raccordo tra i diritti della personalità summenzionati e
i diritti inviolabili dell’uomo che la Costituzione salvaguarda.
Argomentando in tal modo la Corte mostra altresì di propendere per la tesi dell’art.
2 Cost. come norma aperta e non meramente riassuntiva dei soli diritti già
espressamente garantiti dalla Carta stessa a tutto vantaggio di un
riconoscimento costituzionale di questo diritto ipertestuale e successivo alla
entrata in vigore della stessa.
NOTE.
1. A. De Cupis, I diritti della
personalità, I, Milano, 1973, pp. 256-257.
2. A. Pizzorusso, Sul diritto alla riservatezza nella Costituzione italiana,
in Prassi e Teoria, 1976, p. 32.
3. Ci si riferisce alla sentenza di straordinaria importanza del Bundesverfassungsgericht
del 15 dicembre 1983 in Neue Juristische Wochenschrift, 1984, p. 419, in
cui essa, seppure in riferimento specifico al tema della protezione dei dati
personali, menziona la diretta discendenza del diritto in questione dal diritto
generale della personalità (Persönlichkeitsrecht), ricavabile dall’art.
2 I in combinato con l’art. 1 I GG, il quale viene dunque riconosciuto
come fondamento costituzionale del diritto in oggetto.
4. G. Giampiccolo, La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto
alla riservatezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, p.
465.
5. Ibidem, p. 466. Diverso è il punto di vista di P. Rescingno, Il
diritto alla intimità della vita privata, in AAVV, Il diritto alla
riservatezza e la sua tutela penale: Atti del terzo simposio di studi di
diritto e procedura penali, Varenna, Villa Monastero, 5-7 settembre 1967/
promosso dalla Fondazione "Avv. Angelo Luzzani" di Como - Milano,
Giuffrè, 1970, p. 54, che riconduce la considerazione unitaria del diritto alla
«constatata insufficienza dei diritti nominati della personalità, fermati
nella legge in un contesto storico ormai superato dal progresso tecnologico».
Attraverso la costruzione «di un diritto generale ed assoluto della
personalità, l’interprete si sente dispensato da un controllo dei singoli,
nuovi diritti che nella pratica emergano e vengano rivendicati».
6. S. Rodotà, Elaboratori elettronici e controllo sociale, Bologna, Il
Mulino, 1973, p. 129.
7. G. Pugliese, Il diritto alla "riservatezza" nel quadro dei
diritti della personalità, in Riv. dir. civ., 1963, I., pp. 615-616.
8. L’indagine
che segue è condotta da T.A. Auletta, Riservatezza e tutela della
personalità, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 92 ss.
9. Per una critica
ancora più radicale all’uso dell’analogia cfr.: F. Masci, Osservazioni
critiche circa l’ammissibilità del diritto alla riservatezza, in AAVV, Il
diritto alla riservatezza e la sua tutela penale, cit., pp. 368 ss. La sua
tesi si fonda sulla «indeterminabilità a priori del contenuto concreto
da attribuirsi al supposto diritto soggettivo alla riservatezza», il quale ha
come necessario referente concreto la «soggettività dell’apprezzamento
individuale», insuscettibile, per la sua relatività, di formare oggetto di
similitudine.
10. B.
Franceschelli, Il diritto alla riservatezza, Napoli, Jovene, 1960, p. 36.
11. Ibidem,
p. 37.
12. Ibidem,
p. 44. In senso contrario cfr.: F. Masci, Op. cit., pp. 371-372.
13. Cfr. A. De
Mattia, A. Palladino, G. Galli, Il diritto alla riservatezza, Milano,
Giuffrè, 1963, pp. 39 ss; G. Giacobbe, Il « diritto alla riservatezza» in
Italia, in Dir. soc., 1974, pp. 701 ss.
14. Un’esauriente
esposizione delle prime sentenze si trova in: Pugliese, Op cit., p. 611,
nota 15; A. Belvedere, Riservatezza e strumenti d’informazione, in Dizionario
del dir. priv., Milano 1980, pp. 757 ss.; A. De Mattia, A. Palladino, G.
Galli, Op. cit., pp. 73 ss.
15. E. Graziadei, Privatezza:
rimedi vecchi e offese nuove, in Giur. it., 1971, IV, p. 1.
16. G. Giacobbe, Il "diritto alla riservatezza" in Italia, , in
Dir. soc., 1974, p. 704.
17. Cass. 22
dicembre 1956 n. 4487, in Giur. it., 1957, I, l, p. 366.
18. E. Graziadei, Op.
cit., p. 4.
19. Cfr.: G.
Pugliese, Una messa a punto della Cassazione sul preteso diritto alla
riservatezza, in Giur. it., 1957, I, l, p. 365 e G. Pugliese, Il
diritto alla «riservatezza», cit., in cui l’autore fonda la sua
critica sulla distinzione tra ius conditum e ius condendum: la
Corte ha tenuto conto di questa distinzione resistendo alla tentazione di
modificare apertamente il diritto positivo, attuando in tal modo una forzatura
nell’interpretazione delle norme. La soluzione contraria avrebbe implicato «un indebito straripamento dei giudici dalla funzione giudiziaria in quella
legislativa». Contra: A. De Cupis, Sconfitta in Cassazione del
diritto alla riservatezza, in Foro it., 1957, I, p. 232.
20. Cass. 7
dicembre 1960, n. 3199, in Foro it., 1961, I, p. 43.
21. G. Giacobbe,
Op. cit., p. 705.
22. Cass. 20
aprile 1963 n. 990, in Foro it., 1963, I, p. 877.
23. P. Rescigno, Op,
cit., pp. 43-44.
24. Cass. cit.
25. G.
Giampiccolo, Op cit., pp. 465 ss.
26. Cass. cit.
27. G. Pugliese, Il
diritto alla «riservatezza», cit., p. 625.
28. Cass. 27
maggio 1975, n. 2129, in Dir. aut., 1975, p. 351.
29. G. Giacobbe, Il
diritto alla riservatezza nella prospettiva degli strumenti di tutela, in
AAVV, Il riserbo e la notizia, cit., p. 113.
30. G. Giacobbe, Op.
ult. cit., p. 114. Per l’analisi di tali norme v. infra, capitolo
secondo, nella parte dedicata all’analisi del diritto positivo.
31. Ibidem,
p. 114.
32. Cfr., ad esempio, Cass. 21
febbraio 1994, n. 1652, in Giur. it., 1995, I, 1, p. 298.
33. In tema di
pubblicità delle udienze penali si veda la sentenza del 27 luglio 1992, n.373,
in Arch. nuova proc. pen., 1992, p. 491, in cui la Corte dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 441 c.p.p.
che non prevede la pubblicità del giudizio abbreviato. Tale deroga è motivata
proprio dalla necessità, tra le altre, di garantire "una certa
riservatezza, per porre al riparo l’imputato da indiscrezioni, che possano
ledere la sua figura di uomo". In materia di segreto istruttorio cfr. la
sentenza dell’8 settembre 1995, n. 420, in Foro amm., 1996, p.
9; la sentenza 11 marzo 1993, n. 81, in Giur. it., 1995, I, p. 108 (nota
Di Filippo), è relativa alla materia delle intercettazioni: la Corte riconosce,
con espresso richiamo all’art. 15 Cost., una sfera giuridica protetta da
riservatezza che abbraccia non solo il contenuto della conversazione, ma anche l’identità
dei soggetti e i riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa. Da
ultimo, in materia di segreto professionale, v. Corte Cost. 28 gennaio 1981, n.
1, in Giur. cost., 1981, I, p. 3 (nota), che affronta il tema dell’esonero
dall’obbligo di rendere testimonianza, in seno al processo penale, di
determinate categorie di soggetti, il quale ha la sua ragion d’essere proprio
nella "comune esigenza di riservatezza attinente a sfere di interessi
costituzionalmente rilevanti che il legislatore ritiene prevalenti rispetto al
contrapposto interesse alla giustizia, che è alla base del dovere di
testimonianza".
34. G. Giacobbe, Il
«diritto alla riservatezza» in Italia, cit., p. 709. Il criterio di
bilanciamento concerne in particolare i rapporti con la libertà di
manifestazione del pensiero, nella prospettiva dei limiti ad essa opponibili.