IL DIRITTO DI CRONACA E IL DIRITTO ALLA VITA PRIVATA DEI PERSONAGGI NOTI
di Massimo Prosperi

La privacy è definita come il diritto di ciascuno al controllo esclusivo sulle proprie informazioni personali, cioè di decidere quali notizie mantenere private e quali offrire alla pubblica circolazione.
Si tratta di un diritto del quale è ormai pacificamente riconosciuta l’appartenenza ai diritti inviolabili della persona protetti dall'art. 2 della Costituzione.
Il problema della tutela della sfera privata è particolarmente avvertito dai personaggi famosi che, proprio a causa della loro notorietà che comporta la drastica perdita dell’anonimato nei contesti pubblici, attribuiscono alla loro vita privata un’importanza ancora maggiore considerando di inestimabile valore i rari momenti di intimità.
Prima di entrare nel vivo del tema, è bene chiarire che anche i personaggi pubblici hanno il sacrosanto diritto ad una sfera intima: in nessun luogo del diritto trova fondamento l’affermazione che per le persone note la sfera del pubblico e del privato sono irrimediabilmente confuse e che questo è il prezzo da pagare per la notorietà.
Ciò detto, è necessario chiarire che il diritto al rispetto della vita privata confligge storicamente con un’altra libertà costituzionale: quella di manifestazione del pensiero cui appartiene anche il diritto di cronaca, inteso come libertà di informare e di essere informati.
Il problema è nel fatto che la divulgazione di fatti privati di persone note da parte dei mass media (stampa, televisione, Internet) viene fatta rientrare, appunto, nell’esercizio del diritto di cronaca.
La giurisprudenza ha tentato di risolvere il conflitto tra privacy e cronaca elaborando dei criteri in presenza dei quali la cronaca merita di prevalere sulla sfera privata. Essi sono:
1) l’utilità sociale della notizia, cioè il prevalente e socialmente apprezzabile interesse pubblico alla sua conoscenza;
2) la verità dei fatti narrati. Questa può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purché in questo caso frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo dell’attendibilità delle fonti;
3) la continenza, cioè la correttezza della forma espositiva dei fatti, nonché della loro valutazione;
4) la pertinenza, cioè l’uso delle notizie strettamente necessarie a realizzare lo scopo di informare la collettività.
In difetto anche di una sola di queste condizioni il diritto al rispetto della vita privata deve prevalere su quello di cronaca.
Tale situazione è stata confermata e rafforzata dalla recente legge n. 675/96 (c.d. legge sulla privacy) che ha provveduto a giuridicizzare il principio di pertinenza e non eccedenza delle notizie utilizzate nell’ottica della essenzialità dell’informazione.
Inoltre, in ottemperanza a tale legge il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha predisposto un codice deontologico approvato dal Garante per la protezione dei dati personali che rafforza e specifica i principi in essa contenuti.
Infine, la stessa legge ha introdotto anche per i giornalisti l’obbligo di fornire al soggetto interessato una serie di informazioni analiticamente specificate dall'art. 10.
L
'omessa informativa espone il trasgressore al pagamento di una sanzione amministrativa che oscilla tra un minimo di L. 500.000 ed un massimo L. 3.000.000.
In conclusione: il diritto di cronaca prevale su quello alla vita privata solo se ricorrono contemporaneamente le quattro condizioni sopradette.

In ogni caso il giornalista deve rispettare il codice deontologico e fornire sempre l’informativa all’interessato prima di raccogliere e utilizzare notizie che lo riguardano.