La privacy è definita come
il diritto di ciascuno al controllo esclusivo sulle proprie informazioni
personali, cioè di decidere quali notizie mantenere private e quali
offrire alla pubblica circolazione.
Si tratta di un diritto del quale
è ormai pacificamente riconosciuta l’appartenenza ai diritti inviolabili
della persona protetti dall'art. 2 della Costituzione.
Il problema della tutela della
sfera privata è particolarmente avvertito dai personaggi famosi
che, proprio a causa della loro notorietà che comporta la drastica
perdita dell’anonimato nei contesti pubblici, attribuiscono alla loro vita
privata un’importanza ancora maggiore considerando di inestimabile valore
i rari momenti di intimità.
Prima di entrare nel vivo del
tema, è bene chiarire che anche i personaggi pubblici hanno il sacrosanto
diritto ad una sfera intima: in nessun luogo del diritto trova fondamento
l’affermazione che per le persone note la sfera del pubblico e del privato
sono irrimediabilmente confuse e che questo è il prezzo da pagare
per la notorietà.
Ciò detto, è necessario
chiarire che il diritto al rispetto della vita privata confligge storicamente
con un’altra libertà costituzionale: quella di manifestazione del
pensiero cui appartiene anche il diritto di cronaca, inteso come libertà
di informare e di essere informati.
Il problema è nel fatto
che la divulgazione di fatti privati di persone note da parte dei mass
media (stampa, televisione, Internet) viene fatta rientrare, appunto, nell’esercizio
del diritto di cronaca.
La giurisprudenza ha tentato di
risolvere il conflitto tra privacy e cronaca elaborando dei criteri in
presenza dei quali la cronaca merita di prevalere sulla sfera privata.
Essi sono:
1) l’utilità sociale della
notizia, cioè il prevalente e socialmente apprezzabile interesse
pubblico alla sua conoscenza;
2) la verità dei fatti
narrati. Questa può essere oggettiva o anche soltanto putativa,
purché in questo caso frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca
e controllo dell’attendibilità delle fonti;
3) la continenza, cioè
la correttezza della forma espositiva dei fatti, nonché della loro
valutazione;
4) la pertinenza, cioè
l’uso delle notizie strettamente necessarie a realizzare lo scopo di informare
la collettività.
In difetto anche di una sola di
queste condizioni il diritto al rispetto della vita privata deve prevalere
su quello di cronaca.
Tale situazione è stata
confermata e rafforzata dalla recente legge n. 675/96 (c.d. legge sulla
privacy) che ha provveduto a giuridicizzare il principio di pertinenza
e non eccedenza delle notizie utilizzate nell’ottica della essenzialità
dell’informazione.
Inoltre, in ottemperanza a tale
legge il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha predisposto
un codice deontologico approvato dal Garante per la protezione dei dati
personali che rafforza e specifica i principi in essa contenuti.
Infine, la stessa legge ha introdotto
anche per i giornalisti l’obbligo di fornire al soggetto interessato una
serie di informazioni analiticamente specificate dall'art. 10.
L'omessa informativa espone il
trasgressore al pagamento di una sanzione amministrativa che oscilla
tra un minimo di L. 500.000 ed un massimo L. 3.000.000.
In conclusione: il diritto di
cronaca prevale su quello alla vita privata solo se ricorrono contemporaneamente
le quattro condizioni sopradette.
In ogni caso il giornalista deve
rispettare il codice deontologico e fornire sempre l’informativa all’interessato
prima di raccogliere e utilizzare notizie che lo riguardano.