IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Gli artt. 2 e 3 della Costituzione - 3. Gli artt. 13, 14 e 15 - 4. L’art 21 - 5. L’art. 27 II comma.
1. Premessa.
Il sistema costituzionale, al pari della legislazione ordinaria prima dell’approvazione
della legge n. 657/96, difetta di una norma espressa che appresti tutela
generale alla riservatezza.
Anche nella Carta costituzionale sono state individuate norme che difendono
particolari aspetti della personalità, riproducendo grosso modo la passata
situazione delle fonti di grado inferiore. Per contro la Costituzione riconosce
espressamente alcune libertà che possono atteggiarsi a limite alla
riservatezza, in caso di conflitto con quest’ultimo interesse.
La ricerca del suo fondamento costituzionale si pone quindi come un prius
logico - giuridico senza il quale qualsiasi riconoscimento, anche esplicito, ma
di livello gerarchicamente inferiore, sarebbe destinato a ritrarsi
incondizionatamente davanti al contrasto con libertà aventi invece rango
costituzionale, senza possibilità di attuare eventuali bilanciamenti.
Le maggiori resistenze ad ammettere l’inclusione nel sistema costituzionale
del diritto alla riservatezza discendono forse dalla preoccupazione circa gli
effetti che ne possono derivare.
Una volta compiuto questo passo, infatti, è logica conseguenza ritenere che il
rapporto tra la riservatezza e le altre libertà costituzionali (in particolare
quella di manifestare il proprio pensiero) si svolga su un piede di parità; il
che apre la strada a reciproche limitazioni.
2. Gli artt. 2 e 3 della
Costituzione.
Tra le molteplici norme costituzionali addotte come indici a sostegno del
riconoscimento del diritto in esame, gli artt. 2 e 3 si prestano ad un discorso
di respiro più generale rispetto alle norme successive che hanno invece un
contenuto più definito e circoscritto a singoli aspetti della personalità
umana.
La possibilità di fondare il rango costituzionale della riservatezza sull’art.
2 è stata in vario modo avversata, anche da parte di alcuni tra gli stessi suoi
sostenitori.
Il problema generale all’interno del quale si può a grandi linee
circoscrivere l’intero dibattito è quello che ruota intorno alla natura e
funzione dell’art. 2. La spaccatura dottrinale si concentra sull’interrogativo
se esso vada considerato come una sorta di clausola generale aperta [1], tale da
permettere di non considerare l’elenco dei diritti di libertà
costituzionalmente tutelati come un numero chiuso, oppure come una norma che
riassume in sé le caratteristiche comuni alle libertà stesse, che però nella
Costituzione risulterebbero tassativamente indicate. Se si accoglie quest’ultima
interpretazione, cade tuttavia la possibilità di ampliare in via interpretativa
tale elenco, dal quale resterebbe pertanto esclusa in radice la riservatezza
stessa.
Per contro, l’art. 2 come norma aperta ha il sicuro pregio di conferire un
certo grado di elasticità al testo costituzionale che, al pari della
generalità delle norme scritte, soffre inevitabilmente dello scarto temporale
che corre tra la sua entrata in vigore e i mutamenti storico – sociali
sopravvenuti.
D’altro canto, si sente l’esigenza, di matrice garantista, di non permettere
che la norma in esame possa fungere da varco incontrollato per l’ingresso nel
sistema costituzionale di interessi e situazioni non contemplati in esso ab
origine, con tutte le conseguenze che tale operazione porta con sé.
All’interno di questo scenario d’insieme si muovono le diverse opinioni
sulla costituzionalizzazione del diritto alla riservatezza operato per il
tramite dell’art. 2.
La sua natura di clausola generale è stata criticata da diversi punti di vista,
ad esempio invocando una sentenza della Corte costituzionale, la n. 98 del 1979,
"dove in tre righe è stato detto che l’elenco dei diritti di libertà
contenuto nella Costituzione non può essere ampliato in via di
interpretazione"[2].
Da parte di altri ci si è riferiti all’argomento testuale, indagando il
significato e la storia dell’espressione "diritti inviolabili"
contenuta nell’art. 2. In tale prospettiva si afferma che la scelta della
parola "inviolabili" in luogo di "naturali", pur prospettata
in seno alla Costituente, testimonia il rifiuto di impostazioni di tipo
giusnaturalistico da cui deriverebbe la preclusione ad accordare tutela
costituzionale a diritti che in essa non ricevono esplicita menzione e
riconoscimento.
Su un piano diverso si svolge la critica di Fois [3]. Egli concentra l’attenzione
sull’attributo dell’inviolabilità che l’art. 2 conferisce ai diritti cui
è indirizzato, qualità che "implica il riferimento a diritti che siano,
per così dire, situati alla sommità della scala gerarchica dei valori
costituzionali"[4].
L’attributo dell’inviolabilità sancisce l’appartenenza dei diritti che di
tale carattere partecipano all’essenza stessa della Costituzione, "un
nucleo che si ritiene sia in ogni caso intangibile ed immodificabile:
immodificabile cioè anche di fronte allo stesso potere di revisione
costituzionale"[5], con riferimento all’essenza dei diritti stessi.
Facendo così attenzione soprattutto alle conseguenze dell’inclusione del
diritto alla riservatezza nell’ordine costituzionale, l’autore lo condiziona
all’accertamento positivo sull’inviolabilità, concludendo che la
riservatezza sembra non possedere tale attributo.
Il sicuro sostegno alla tesi positiva sulla utilizzabilità dell’art. 2 si
può trovare allontanandosi dalle concezioni troppo formalistiche o da quelle
che concentrano l’analisi sul momento degli effetti, piuttosto che sul nucleo
effettivo del problema.
Innanzi tutto non si possono non evocare le sentenze delle Corti di Cassazione e
Costituzionale, che mostrano chiaramente di accogliere la tesi favorevole
all’art. 2 Cost.
In ogni caso, al di là di seppur illustri referenti giurisprudenziali, sembra
opportuno evidenziare il carattere fondamentalmente "personalistico"
della Costituzione italiana [6] che si risolve in una maggiore considerazione e
dignità dei diritti della personalità umana, rispetto ad altri interessi che
pur ricevono tutela costituzionale.
Partendo da questa impostazione di fondo sui valori di base cui la Costituzione
è intimamente informata, si apre la prospettiva di una valutazione del ruolo
dell’art. 2 da un punto di vista sostanziale, teleologico e non astratto dal
divenire storico – sociale, mantenendo in subordine i criteri formalistici e
di rigida analisi testuale.
In questo contesto "l’art. 2 avrebbe quindi il compito di garantire
costituzionalmente tutti quegli aspetti che, in un determinato momento storico,
in base ad un’interpretazione evolutiva della Costituzione, il diritto
inviolabile può assumere, in vista di una sua completa tutela.
In tal modo si realizza il fine dell’ordinamento, di proteggere in maniera
efficace la persona umana"[7].
La natura di "norma aperta" dell’art. 2 risponde alla precisa e
fondamentale funzione di conferire al testo costituzionale quel necessario grado
di elasticità che permette l’adeguamento del diritto alle modificazioni
sociali e culturali cui il consorzio umano fatalmente è soggetto e quindi di
garantire dignità e rango costituzionale, in una prospettiva realistica della
"costituzione vivente", ad interessi che il contesto sociale ha reso
meritevoli non di una tutela semplice, ma di una tutela rafforzata tanto da
limitare in questo modo lo stesso potere del legislatore ordinario (salva sempre
la facoltà di servirsi dell’iter legis aggravato ex art. 138 Cost.), anche se
prima tale protezione non si prospettava come necessaria.
Chiaramente trattasi di interessi non completamente nuovi o estranei al tessuto
costituzionale (giacché altrimenti sarebbe necessario innescare i suddetti
rituali meccanismi di revisione costituzionale con lo scopo opposto di
introdurre piuttosto che espungere), ma che invece trovano precisi addentellati
in principi frutto di sussunzione e astrazione e costituiscono dunque il
risultato finale di un processo di specificazione e articolazione pienamente
legittimo e necessario.
Ecco che, in base a tali considerazioni, il riconoscimento costituzionale della
riservatezza perde quel sospetto di forzatura del testo costituzionale nel
momento stesso in cui soddisfa il fine superiore di apprestare effettiva tutela
alla persona umana e alle sue esigenze fondamentali.
Tra queste ultime la dottrina più sensibile e attenta pone a pieno titolo
quella del riserbo, che "costituisce una necessità addirittura biologica
dell’uomo, è aspetto inalienabile della persona umana"[8].
La riservatezza inoltre, pur rivestendo rilevanza autonoma, svolge un non meno
basilare ruolo strumentale: la garanzia di una sfera sottratta alle intrusioni
di terzi e la sicurezza che determinate informazioni resteranno private
rappresentano la condizione "per assicurare alla persona il pieno godimento
dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione" [9] e cioè: la
dignità, il pieno e libero sviluppo della persona e l’effettivo esercizio di
altre libertà fondamentali, quali, esemplificando, la libertà (negativa) di
manifestazione del pensiero, l’inviolabilità di domicilio e corrispondenza [10].
L’altra norma che consente un approccio generale al tema della rilevanza
costituzionale della riservatezza è l’art. 3 [11].
Tale disposizione è stata analizzata sia in riferimento al I comma, laddove si
parla di "pari dignità sociale", sia al II comma, il quale contiene
la garanzia del "pieno sviluppo della persona umana".
Le posizioni critiche circa il possibile uso di tali formule come indici di
tutela costituzionale della vita privata, che invero sembrano prevalere sulle
opinioni positive, si fondano su molteplici argomentazioni.
Alcune di queste sono di carattere formale e indagano la natura e la funzione
dell’art. 3 nel generale contesto costituzionale: si afferma che sarebbe
erroneo ritenere che il principio di eguaglianza possa, in assenza di una
specifica relatio ad altre norme costituzionali, valere a fondare diritti
soggettivi: "tale principio, invece, è produttivo solo di "effetti
riflessi" sul contenuto dei singoli diritti ma solo se ed in quanto essi
risultino già specificamente riconosciuti".
La disposizione in esame non potrebbe quindi essere invocata per attribuire
cittadinanza costituzionale al diritto alla riservatezza, essendo la sua
operatività relegata ad un ambito per così dire di secondo grado, una volta
risolta positivamente, ma per altra via, la questione dell’esistenza
costituzionale del diritto in oggetto.
Le altre critiche, varie ed eterogenee, sono di tipo sostanziale.
Da parte di alcuni si lamenta l’eccessiva genericità della disposizione [12].
Altri si interrogano sulla reale natura di ostacolo allo sviluppo della persona
rappresentato dalla conoscenza di notizie private e dall’"attacco alla
sfera privata da parte soprattutto dei grandi mezzi di comunicazione di
massa" [13].
Altri ancora fanno appello alla marcata dimensione sociale cui l’art. 3
sarebbe ispirato: gli interessi da esso tutelati, dignità e sviluppo della
persona, andrebbero visti in un’ottica eminentemente sociale, che non può non
contrapporsi alla dimensione individuale in cui si esplicano la vita privata e
la riservatezza [14].
L’esattezza di tali affermazioni deve tuttavia essere ridiscussa alla luce
delle mutate caratteristiche del problema in relazione all’avvento della c.d.
"società dei computers" e, nello specifico, alle conseguenti
modificazioni a cui il concetto di privacy è andato incontro [15], per cui non
è più possibile, né opportuna, una precisa separazione tra individualità e
collettività, se non si vuole incorrere in una falsa e incompleta
rappresentazione del problema.
Infine, il riferimento alla dignità sociale contenuto nel I comma dell’art. 3
è giudicato improprio da parte di chi evidenzia come il concetto di dignità
miri a tutelare in via diretta interessi diversi dalla riservatezza, che sono
identificabili nel decoro e nella reputazione della persona [16].
La dottrina favorevole all’utilizzo dell’art. 3 come suggello costituzionale
del diritto alla riservatezza ha accentuato la necessità della garanzia di una
sfera privata inviolabile affinché la dignità [17], ma soprattutto lo sviluppo
della persona, siano effettivamente assicurati e non restino invece pura
affermazione di principio o addirittura lettera morta. In realtà, su tutti gli
spunti critici appena esposti, sembrano prevalere le impostazioni che reclamano
la diretta operatività dell’art. 3 quale garanzia del libero sviluppo della
persona.
A sostegno di questa impostazione si vedano le considerazioni esposte nella
famosa sentenza della Corte Costituzionale tedesca relative al diritto all’autodeterminazione
individuale (Individuelle Selbstbestimmung) e informativa (Informationelle
Selbstbestimmung) quali presupposti per l’esercizio effettivo di libertà
democratiche, anche di natura collettiva (salvaguardando la dimensione sociale
dell’art. 3) e quindi direttamente funzionali proprio al pieno sviluppo della
persona umana.
Quello che emergerà come principio trasversale alle varie problematiche
trattate in questa tesi, soprattutto nella seconda parte, è proprio il ricorso
all’art. 3 Cost. come dato normativo chiave nella soluzione di tutte le
questioni relative non solo al riconoscimento del diritto di privacy, ma anche
alla sua effettiva tutela.
3. Gli artt. 13, 14 e 15.
Concluso l’esame delle norme ad approccio generale, ci si può ora rivolgere
alle disposizioni costituzionali di ambito circoscritto a ben definiti diritti.
Anche queste norme, che sanciscono l’inviolabilità della libertà personale,
del domicilio, della libertà e segretezza della corrispondenza e ogni altra
forma di comunicazione, sono state esaminate al fine di attribuire rango
costituzionale al diritto alla riservatezza. In questa prospettiva la libertà
personale viene intesa non tanto e non solo in senso fisico, ma con riguardo
alla persona nella sua interezza, ivi compresa la sua sfera spirituale e la sua
personalità.
Parimenti, domicilio e corrispondenza sono interpretati come proiezione spaziale
e spirituale dell’individuo [18].
Invero, la posizione dominante in dottrina afferma che le disposizioni in esame
si riferiscono in via primaria a diritti distinti da quello alla riservatezza [19], oppure ad aspetti settoriali e manifestazioni parziali di essa
[20], o
ancora a diritti qualificati "affini", con particolare riferimento al
diritto al segreto [21].
L’atteggiamento piuttosto diffuso che sembra emergere dalle posizioni
esaminate è di pressoché generalizzato sfavore verso l’utilizzo delle tre
norme in esame come esclusiva ancora costituzionale del diritto alla
riservatezza, forse per il timore di indulgere ad operazioni ermeneutiche non
sufficientemente supportate da adeguati indicatori di diritto positivo [22].
4. L'art. 21.
Questa norma è stata utilizzata dagli interpreti per due operazioni tra loro
perfettamente antitetiche volte l’una a negare la rilevanza costituzionale del
diritto alla riservatezza perché ritenuto incompatibile con la libertà di
espressione; l’altra a fondare il suo rango costituzionale proprio su questa
disposizione.
Punto di avvio della prima tesi è l’art. 21 considerato in positivo, il quale
tutela la libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione, potendosi esprimere attraverso la cronaca, l’arte,
la scienza, la storiografia.
E’ assai probabile che l’esercizio di questa libertà possa entrare in
conflitto con l’interesse alla riservatezza. La manifestazione del pensiero si
realizza, infatti, mediante l’apprendimento delle notizie, la comunicazione e
il libero scambio delle idee. In altre parole essa ha il necessario presupposto
nella libertà di informarsi e di informare, di modo che ogni limite alla
circolazione delle informazioni si traduce, ipso facto, in un limite alla
manifestazione del pensiero.
Queste premesse possono senz’altro essere condivise. Tuttavia, è necessario
precisare che, già dall’applicazione dei principi giuridici generali, e al di
là di riferimenti specifici, si ricava che nessuna libertà ha carattere
assoluto, ma, nel momento in cui ci si muove dall’enunciazione astratta di
principio al suo inserimento in un contesto ordinamentale, essa e le altre
libertà soggiacciono a reciproci condizionamenti.
In altri termini, entrano a far parte di un sistema dal quale traggono gli
strumenti essenziali alla loro realizzazione, ma anche, necessariamente, le
correlative limitazioni [23].
Ciò si traduce, in concreto, nella conseguenza che le attività strumentali
alla manifestazione del pensiero, quelle di ricerca e divulgazione delle
informazioni, non possono essere illimitate, ma debbono misurarsi con altre
libertà parimenti garantite, a condizione che se ne ammetta il rango
costituzionale [24].
Da quest’ultima considerazione discende poi l’importante corollario che l’informazione
non rappresenta un valore assoluto, ma può essere reputata tale solo se
funzionale allo sviluppo della persona che, in taluni casi, è maggiormente
assicurato dalla non informazione, in ossequio al diritto di non sapere quale
presupposto per la libera autodeterminazione personale.
L’art. 21 è stato anche considerato in chiave completamente opposta a quella
ora descritta, cioè come norma su cui basare il fondamento costituzionale del
diritto alla riservatezza, conducendo al singolare risultato che l’art. 21
sarebbe limite di sé stesso, poiché la manifestazione del pensiero troverebbe
i suoi limiti nella stessa norma che la riconosce.
La particolare interpretazione in esame [25] muove dal rilievo che l’art. 21,
così come riconosce il diritto, esercitabile in positivo, di manifestare il
proprio pensiero, parimenti ed intrinsecamente prevede la possibilità che un
individuo abbia anche la libertà di tacere, di manifestare parzialmente il
proprio pensiero o di rivelarlo soltanto ad alcuni soggetti, giacché, e ciò è
evidente, la norma in questione non stabilisce un dovere di esprimere il
pensiero.
Da queste premesse discende che tutte le attività di terzi finalizzate a
carpire, apprendere e diffondere un pensiero che l’individuo non vorrebbe
manifestare, ledono la sua libertà negativa garantita dall’art. 21. Il
"diritto al silenzio", proprio in quanto partecipe degli stessi valori
e presupposti per i quali è stato ritenuto meritevole di riconoscimento
costituzionale il diritto di parlare, ha una dignità ed un’estensione pari a
quest’ultimo, senza possibilità di creare una sorta di gerarchia interna tra
le due libertà, trattandosi, invece, di situazioni pariordinate e parallele [26].
Anche la giurisprudenza, ormai consolidata, si è mossa lungo queste linee
guida. Nelle svariate sentenze di merito che hanno affrontato il problema del
conflitto tra i due interessi in esame, si ravvisa la tendenza a risolvere i
reciproci rapporti attraverso l’applicazione di un criterio di bilanciamento,
relativo e non assoluto, ispirato ai tre parametri dell’interesse sociale
della notizia, della verità dei fatti narrati e della continenza [27].
5. L'art. 27 II comma.
Alquanto scarsi sono gli appigli cui far riferimento per attribuire garanzia
costituzionale alla riservatezza per il tramite dell’art. 27 II comma. Come è
noto, questa disposizione sancisce il principio della presunzione di non
colpevolezza, cioè l’esigenza e il dovere che l’imputato sia considerato
innocente, sia in seno al processo, sia nel contesto sociale, sino alla condanna
definitiva.
Le perplessità discendono dal fatto che non esiste accordo su quale sia l’interesse
che la norma mira a proteggere (reputazione e onore o riservatezza in senso
stretto), e, in seconda battuta, se essa abbracci solo garanzie di natura
squisitamente processuale (divieto di applicare misure e trattamenti
incompatibili con lo stato di presunta innocenza), oppure si possa estenderne il
raggio d’azione, in via mediata, a beni quali reputazione e riservatezza che
acquistano importanza nell’ambito dei rapporti extraprocessuali e sociali [28].
Tuttavia, anche ammettendo che la norma in esame, tesi non pacifica in dottrina,
copra specificamente la riservatezza, c’è da dire che essa interesserebbe
comunque un ambito troppo settoriale e particolare, da cui sarebbe
metodologicamente non corretto o quantomeno azzardato astrarre una tutela di
carattere generale.
Ciò perché la norma si riferisce ad un soggetto che versa in uno status ben
preciso, la cui condizione non può evidentemente essere estesa alla generalità
dei consociati. L’art. 27 II comma conserva pur sempre la valenza, da tenere
presente in chiave sistematica, di indice di natura culturale (considerazione
comune alle altre norme costituzionali a carattere settoriale), atta a
testimoniare che l’esigenza del riserbo ha trovato considerazione all’interno
della Carta.
L’indagine appena compiuta permette di affermare che dalla mancanza di una
norma costituzionale espressa a tutela della riservatezza non può certo
dedursi, sic et simpliciter, il corrispondente disinteresse del Costituente. Gli
argomenti che si oppongono a tale tesi scaturiscono sia dalle numerose
disposizioni dettate a tutela di aspetti particolari del diritto unitario, sia
dalle norme a carattere generale, secondo la lettura che se ne è data.
La considerazione unitaria di tutti questi dati, insieme alla interpretazione
del microsistema risultante dalle reciproche relazioni tra clausole generali e
norme specifiche, porta ad asserire, in base ad un’interpretazione evolutiva
del testo costituzionale, la sicura ed innegabile rilevanza, in seno ad esso,
del diritto alla riservatezza [29].
NOTE.
1. Per la decisa affermazione di
questa posizione e sul contenuto immediatamente precettivo dell’art. 2 v., tra
gli altri, P. Zatti, Il diritto alla identità e l’"applicazione
diretta" dell’art. 2 Cost., in AAVV, Il diritto alla identità
personale, a cura di G. Alpa e M. Bessone, Padova, Cedam, 1981, pp. 55 ss.
2. A. Pizzorusso, I profili costituzionali di un nuovo diritto della persona,
in AAVV, Il diritto alla identità personale, cit., p. 30. Ad ogni modo,
l’autore stesso tempera l’importanza del riferimento giurisprudenziale: «Poiché tuttavia mi sembra che la Corte costituzionale non possa cancellare con
tre righe di motivazione un’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ormai
cospicua, penso che a questo precedente non si possa dare gran peso».
3. S. Fois, Questioni sul fondamento costituzionale del diritto alla «identità personale» , in AAVV, L’informazione e i diritti della
persona, Jovene, Napoli, 1983, pp. 159 ss.
4. Ibidem,
p. 161.
5. Ibidem, p.
161.
6. Cfr. F. Mantovani, Diritto
alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla
pubblicità dei fatti criminosi, in AAVV, Il diritto alla riservatezza e
la sua tutela penale, Atti del terzo simposio di studi di diritto e
procedura penali, Varenna, Villa Monastero, 5-7 settembre 1967/ promosso dalla
Fondazione "Avv. Angelo Luzzani" di Como - Milano, Giuffrè, 1970, p.
391 ss., in cui è presente anche un’analisi delle diverse
correnti di pensiero in seno alla Costituente e della loro influenza sui valori
di fondo recepiti nel testo costituzionale.
7. T. A. Auletta, Riservatezza e tutela
della personalità, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 42-43.
8. A. Cataudella, Scritti giuridici, Padova,
Cedam, 1991, p. 545.
9. A. Belvedere, Riservatezza e
strumenti d’informazione, in Dizionario del dir. priv., Milano,
1980, p. 750. L’autore si dice contrario, tuttavia, ad una rilevanza
costituzionale di tipo autonomo del diritto alla riservatezza, esaltandone solo
il citato ruolo strumentale.
10. F. Mantovani, Op.
cit., pp. 399 – 400. Il profilo strumentale del diritto alla riservatezza
trova un completo riconoscimento nella sentenza della Corte Costituzionale
tedesca, Op. cit., p. 422: "Mit dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende
Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was
wann und bei welcher Gelegenheit uber sie weiß. Wer unsicher ist , ob
abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft
gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wirdversuchen, nicht durch
solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, daß etwa die Teilnahme
an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird
und daß ihm dadurch Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf eine
Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte (Art. 8, 9 GG) verzichten. Dies
wurde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des einzelnen
beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine
elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungs – und Mitwirkungsfähigkeit
seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist".
Nel passo citato la Corte sviluppa il concetto di autodeterminazione individuale
quale presupposto per l’esercizio delle libertà democratiche. Esso risulta
gravemente inibito dalla non conoscenza della sorte delle informazioni personali
cedute dagli individui. Chi ignora cosa verrà raccolto e da chi non sa quali
comportamenti può legittimamente tenere e, temendo che alcuni fatti siano
schedati, rinuncia ad esempio a partecipare ad assemblee, manifestazioni,
riunioni sindacali, cioè all’esercizio di diritti costituzionali. Ciò
avrebbe conseguenze non solo sul suo sviluppo personale, ma anche su quello
collettivo, poiché l’autodeterminazione è una condizione elementare che si
basa sulla possibilità di agire e coagire dei cittadini e quindi sulla
democrazia. Il libero sviluppo della personalità presuppone la protezione del
singolo dalla memorizzazione, utilizzazione e trasferimento incontrollato di
dati personali.
11. Cfr. F. Bricola, Prospettive e limiti della tutela penale della
riservatezza, in AAVV, Il diritto alla riservatezza e la sua tutela
penale, Atti del terzo simposio di studi di diritto e procedura penali,
Varenna, Villa Monastero, 5 – 7 settembre 1967/ promosso dalla Fondazione
"Avv. Angelo Luzzani" di Como – Milano, Giuffrè, 1970, p. 84, il quale evidenzia il parallelismo tra l’art. 3 Cost. e gli
artt. 1 e 2 della Costituzione tedesca che impiegano formule analoghe a tutela
della dignità e dello sviluppo della personalità. Sono queste le disposizioni
in cui "la dottrina tedesca ravvisa l’affermazione costituzionale del
diritto alla vita privata".
12. V., ad esempio, S.
Fois, Questioni sul fondamento costituzionale del diritto all’«identità
personale» , in AAVV, L’informazione e i diritti della persona,
Jovene, Napoli, 1983, p. 167. L’autore si dimostra contrario all’utilizzazione
delle clausole generali dell’art. 3: "il richiamo al valore della persona
umana rischia di diventare l’invocazione ad una specie di formula magica per
dar forma a fantasmi normativi tali da implicare le conclusioni più diverse e
più opposte".
13. F. Bricola, Op.
cit., p. 84. In particolare, secondo l’autore, «non è provata la
correlazione fra violazioni della sfera privata e impedimento al pieno sviluppo
della persona umana», ed anzi giunge ad affermare che « una migliore
conoscenza della vita privata può giovare ad un migliore inserimento sociale
dell’individuo» . Da parte di altri, v., per tutti, T. A. Auletta, Op.
cit., pp. 2 ss., è stato giustamente evidenziato come gli individui spesso
coltivino l’interesse opposto a mantenere divisi i diversi ambienti in cui,
per piacere o necessità, si trovano a vivere le proprie esperienze, con un
minimo di continuità. Capita facilmente che il soggetto dia di sé una
rappresentazione diversa a seconda del contesto in cui si trova, avendo cura che
gli ambienti tra loro eterogenei e separati (ad esempio luogo di lavoro e
cerchia di amici) non abbiano a partecipare di tali diverse rappresentazioni.
14. F. Mantovani, Op.
cit., pp. 388 ss. L’autore riferisce tale opinione per poi criticarla
sotto il profilo della contrapposizione troppo decisa tra civis e
singolo, evidenziando invece l’opportunità di riferirsi alla persona umana
integralmente intesa. Nello stesso senso v. R. Tommasini, L’interesse alla
riservatezza ed i valori della persona di fronte alla libertà di manifestare il
pensiero, in AAVV, L’informazione e i diritti della persona, cit.,
p. 40.
15. Cfr., per tale
tema, S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 29 ss.
16. In tal senso v. A. Cataudella, Op.
cit., p. 546.
17. Anche l’elemento
della dignità, spesso passato in secondo piano dalla dottrina, offre importati
appigli al tema della rilevanza costituzionale della riservatezza. Il punto più
spinoso è quello di fornire un concetto di dignità umana che si armonizzi con
le esigenze definitorie e di rigore concettuale proprie del diritto. Per un
inquadramento giuridico del valore della dignità umana v. A.M. Valenti, La
dignità umana quale diritto inviolabile dell’uomo, Perugia, 1995, pp. 9
ss.
18. G. Morsillo, La
tutela penale del diritto alla riservatezza, Milano, Giuffrè, 1966, p. 274.
19. Tra le rare voci
contrarie cfr.: A.M. Sandulli - A. Baldassarre, Profili costituzionali della
statistica in Italia, in Dir. soc., 1973, pp. 382-383, nota 87: « a
livello costituzionale, tale diritto è riconosciuto e garantito dagli artt. 13
(che, occorre ripeterlo, si riferisce pure alla libertà personale morale, ossia
anche ai beni immateriali inerenti o attinenti alla persona fisica), 14, 15
Cost.» . Inoltre anche la giurisprudenza di merito, oltre a quella
costituzionale già citata, ha, in alcune sentenze, posto a rapporto diretto
corrispondenza epistolare e riservatezza. Si vedano, in questa prospettiva, le
seguenti sentenze: Pretura di Verona 30 ottobre 1990 (in Giur. merito,
1992, p. 852); Tribunale di Milano 30 giugno 1994 (in Foro it., 1995, I,
p. 1667) e 15 settembre 1994 (in Dir. Informatica, 1995, p. 626, nota
(Ricciuto). Nelle suddette decisioni si trova ribadito, indipendentemente dal
caso di specie, il diritto alla riservatezza epistolare. In particolare la
seconda sentenza lo definisce come la legittima aspettativa che l’autore
ripone nel destinatario circa il mantenimento del più rigoroso riserbo in
merito al contenuto della corrispondenza. Anche la Corte di Giustizia delle
Comunità europee (sentenza del 18 maggio 1982, in Riv. dir. internaz.,
1983, p. 893) ha ravvisato l’esistenza, tanto nell’ordinamento comunitario,
quanto in quelli degli Stati membri, di norme a tutela della riservatezza della
corrispondenza (nella fattispecie tra avvocato e cliente).
20. V., tra gli altri,
F. Bricola, Op. cit., pp. 80-81; F. Mantovani, Op. cit., pp.
387-388; A. Belvedere, Op. cit., p. 750: la Costituzione presenta «varie disposizioni che regolano aspetti parziali del problema (talora insieme ad
altri interessi), ma che non offrono alcun criterio per formulare una norma
generale».
21. Sull’argomento
v. A. Cataudella, Segreto, privato e cronaca, in AAVV, Il riserbo e la
notizia, cit., pp. 89 ss., il quale, nel precisare i caratteri distintivi
del segreto rispetto al privato, rileva che, in relazione agli artt. 14 e 15
Cost., sicuramente c’è coincidenza tra ambito del segreto e ambito del
privato, ma ciò ha indotto « una parte della dottrina a spiegare tale
normativa esclusivamente in chiave di difesa del segreto: "segreto
domestico" e "segreto della corrispondenza"». Tuttavia, contro
l’assolutezza di tali affermazioni, si deve notare che « non vi è, peraltro,
un interesse del soggetto a tenere segreti tutti gli eventi che si verifichino
nell’ambito spaziale del domicilio o siano affidati a mezzi riservati di
comunicazione». Quindi, a seconda della natura delle notizie, il soggetto
avrà interesse a limitarne, in misura variabile, la circolazione ( notizie
riservate), ovvero ad escluderla del tutto (notizie segrete), oppure ancora non
si opporrà a consentirne la diffusione. L’autore, tuttavia, esclude che le
norme in esame siano pertinenti al tema della riservatezza, poiché direttamente
finalizzate ad impedire non l’indebita divulgazione di notizie riservate ma,
più precisamente, il loro apprendimento: v. A. Cataudella, La tutela civile
della vita privata, Milano, Giuffrè, 1972, p. 27.
22. In sintesi, e per
tutti, v. A. Pizzorusso, Sul diritto alla riservatezza nella Costituzione
italiana, in Prassi e Teoria, 1976, p. 37: «pur contribuendo indubbiamente alla tutela della
riservatezza, le norme di questo tipo non possono dunque essere considerate come
il fondamento di un corrispondente diritto costituzionale, ma soltanto essere
utilizzate per operazioni interpretative dirette a combinare insieme gli effetti
di precetti diversi».
23. I limiti all’art.
21 sono soliti essere classificati in interni ed esterni: tra gli altri v.
Mantovani, Op. cit., pp. 415 ss: «i primi, ricavabili dalla sola
considerazione degli interessi e dei valori che sottostanno al riconoscimento
del diritto in questione nel nostro ordinamento, nonché dalla formulazione
letterale del medesimo, al di fuori dell’esigenza di tutelare altri interessi
diversi. I secondi, desumibili dalla esigenza di salvaguardare altri interessi,
individuali, collettivi, pubblici, coi quali il diritto di manifestazione del
pensiero può entrare in collisione». Tra i limiti interni alcuni sono
desumibili dalla stessa formulazione letterale dell’art. 21, la quale, « col
parlare di "pensiero proprio", porta, a rigore, ad escludere dalla
fattispecie ivi prevista, sia il "non pensiero" sia "il pensiero
non proprio"» . Sulla problematica dei limiti esterni al diritto d’informare
v., inoltre, C. Chiola, L’informazione nella Costituzione, Padova,
Cedam, 1973, pp. 92 ss.
24. Per la questione
si rinvia alle considerazioni esposte circa gli artt. 2 e 3 Cost. e alla
bibliografia ivi richiamata, nonché al prosieguo dell’esposizione.
25. A. Cataudella, Op. ult. cit.,
pp. 32 ss.
26. Sull’affermazione
della pari dignità della libertà di parlare e di tacere v. A Cerri, Libertà
negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione - diritto alla
riservatezza: fondamento e limiti, in Giur. Cost., 1974, I, p. 611
ss. Contra: A. Pizzorusso, Op. ult. cit., p. 38: secondo l’autore
il difetto di questa tesi sta «nel fatto che essa non tiene conto della
circostanza che la tutela spettante alla libertà "negativa" di
manifestazione del pensiero non può essere identica a quella propria della
corrispondente libertà "positiva" giacché, mentre può ammettersi
che, almeno di regola, sia rimesso all’insindacabile volontà del singolo il
potere esclusivo di decidere se manifestare o meno un’opinione oppure una
notizia, è invece evidente che al singolo come tale normalmente non è rimesso
un corrispondente potere di tenere segreta qualunque opinione o qualunque
notizia», pena l’annullamento del diritto di cronaca.
27. V., a titolo di
esempio, la sentenza della Corte d’appello di Roma dell’11 febbraio 1991, in
Dir. aut., 1992, p. 377, nella quale, inoltre, la libertà di
manifestazione del pensiero e la riservatezza vengono entrambe considerate
dotate di riconoscimento costituzionale.
28. Così: F. Mantovani, Op. cit.,
p. 388, nota n. 9.
29. In questo senso v.
A. Pizzorusso, Op. ult. cit., pp. 39 – 40, il quale ritiene che «il
riconoscimento, anche a livello costituzionale, del diritto alla riservatezza
abbia a fondarsi, più che su una od un’altra norma scritta, su un complesso
di argomenti interpretativi che consentono di dimostrarne l’esistenza come
principio non scritto della Costituzione vigente in Italia».