Cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 28 gennaio 2004, n. 1585
(Presidente Mattone – relatore Lupi)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
sentenza del 29 maggio 2000 la Corte di appello di Roma, decidendo
sull’appello proposto dalla Rosso di Sera Edizioni Musicali sas nei confronti
dell’Enpals, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava
l’appello, confermando il rigetto dell’opposizione della società ad
ordinanza ingiunzione dell’Ente per omesso versamento dei contributi
previdenziali per 24 lavoratori, per omessa presentazione delle denunce mensili
per altri 215 lavoratori e delle denunce trimestrali per il 1992.
Osservava
la Corte che la natura autonoma o subordinata del rapporto dei lavoratori dello
spettacolo è ininfluente ai fini dell’obbligo contributivo, che grava su chi
corrisponda loro il compenso.
Rilevava poi che la prova documentale acquisita dagli ispettori escludeva che la
società si fosse limitata ad attività di “manager”, in quanto dai
contratti e dalle fatture acquisite risultava che il rapporto, con esclusiva,
intercorreva tra la società appellante ed i lavoratori dello spettacolo e che
la prima provvedeva ad erogare loro i compensi e doveva considerarsi il soggetto
tenuto alla contribuzione.
Quanto
alla contribuzione sulla utilizzazione dell’immagine e sulle percentuali degli
introiti relativi alle registrazioni riteneva che i relativi compensi fossero
strettamente connaturati all’attività artistica e, pertanto, soggetti a
contribuzione.
Propone
ricorso per cassazione affidato a tre motivi la Rosso di Sera, resiste con
controricorso l’Enpals.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli
articoli 4, 5 e 6 del Dl Cps 708/47 e della legge 2388/52, la ricorrente
esponeva di non avere svolto attività di spettacolo e di non essere
l’utilizzatrice dell’attività degli artisti per i quali prestava opera di
manager curando la loro preparazione artistica e successivamente cercando di
collocare tra i richiedenti l’attività di spettacolo. Eccepiva che le fatture
emesse dagli artisti non dimostravano che datore di lavoro fosse la società nei
cui confronti erano state emesse, in quanto esse rappresentavano il mezzo
attraverso il quale giungeva il compenso all’artista.
Datori
di lavoro effettivi erano gli utilizzatori dell’attività di spettacolo che
predisponevano i mezzi per la sua esecuzione.
Contestava
infine che fossero dovuti contributi per le royalties su dischi o sulla vendita
dell’immagine trattandosi di attività industriale e non di spettacolo.
Con
il secondo motivo, deducendo il vizio di motivazione, censurava il mancato
accertamento del fatto che la società ricorrente non dispone di mezzi per
l’allestimento di spettacoli e non poteva essere tenuta alla contribuzione in
favore dell’Enpals.
Con
il terzo motivo, deducendo la falsa applicazione di norme di diritto e
l’erroneo rilievo ai fini della prova dato alla documentazione raccolta, la
ricorrente assume che tenuto alla contribuzione secondo la normativa dell’Enpals
è il datore di lavoro o, nei casi di rapporto autonomo, chi ha utilizzato lo
spettacolo. Assume che per provare il rapporto occorreva acquisire altra
documentazione per accertare chi fosse l’utilizzatore e quindi tenuto alla
contribuzione.
I tre motivi in quanto connessi si esaminano congiuntamente e sono solo in parte
fondati.
L’articolo
4 del Dl Cps 708/47 individua l’obbligato alla contribuzione all’Enpals
nelle imprese presso le quali gli iscritti prestano la propria opera; i
contributi in percentuale sulla retribuzione giornaliera imponibile sono a
carico del datore di lavoro; l’articolo 3 del Dpr 1420/71 conferma che
obbligato alla contribuzione è il datore di lavoro. Va precisato che datore di
lavoro nel settore dello spettacolo ai fini dell’assicurazione Enpals è sia
il datore di lavoro nel rapporto di lavoro subordinato, quanto il soggetto in
favore del quale è stata erogata la prestazione.
Non
sono soggetti a contribuzione previdenziale i corrispettivi dovuti per contratto
al lavoratore dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o
connessi al diritto d’autore per la qualità di esecutore o interprete in
registrazioni audiovisive, non costituendo esse compensi differiti per
l’attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo della
cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli articoli 10 e 2579 Cc e
disciplinati dagli articoli 73, 80-85 e 96 della legge 633/41 e successive
modificazioni sul diritto d’autore».
Allo
stesso giudice si demanda anche, ex articolo 385, terzo comma, Cpc, di
provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione al motivo
accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio
di cassazione, alla Corte di appello di Perugia.
Così
deciso in Roma il 17 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 gennaio 2004.