Cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 28 gennaio 2004, n. 1585

(Presidente Mattone – relatore Lupi)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 maggio 2000 la Corte di appello di Roma, decidendo sull’appello proposto dalla Rosso di Sera Edizioni Musicali sas nei confronti dell’Enpals, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l’appello, confermando il rigetto dell’opposizione della società ad ordinanza ingiunzione dell’Ente per omesso versamento dei contributi previdenziali per 24 lavoratori, per omessa presentazione delle denunce mensili per altri 215 lavoratori e delle denunce trimestrali per il 1992.

Osservava la Corte che la natura autonoma o subordinata del rapporto dei lavoratori dello spettacolo è ininfluente ai fini dell’obbligo contributivo, che grava su chi corrisponda loro il compenso.
Rilevava poi che la prova documentale acquisita dagli ispettori escludeva che la società si fosse limitata ad attività di “manager”, in quanto dai contratti e dalle fatture acquisite risultava che il rapporto, con esclusiva, intercorreva tra la società appellante ed i lavoratori dello spettacolo e che la prima provvedeva ad erogare loro i compensi e doveva considerarsi il soggetto tenuto alla contribuzione.

Quanto alla contribuzione sulla utilizzazione dell’immagine e sulle percentuali degli introiti relativi alle registrazioni riteneva che i relativi compensi fossero strettamente connaturati all’attività artistica e, pertanto, soggetti a contribuzione.

Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi la Rosso di Sera, resiste con controricorso l’Enpals.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 5 e 6 del Dl Cps 708/47 e della legge 2388/52, la ricorrente esponeva di non avere svolto attività di spettacolo e di non essere l’utilizzatrice dell’attività degli artisti per i quali prestava opera di manager curando la loro preparazione artistica e successivamente cercando di collocare tra i richiedenti l’attività di spettacolo. Eccepiva che le fatture emesse dagli artisti non dimostravano che datore di lavoro fosse la società nei cui confronti erano state emesse, in quanto esse rappresentavano il mezzo attraverso il quale giungeva il compenso all’artista.

Datori di lavoro effettivi erano gli utilizzatori dell’attività di spettacolo che predisponevano i mezzi per la sua esecuzione.

Contestava infine che fossero dovuti contributi per le royalties su dischi o sulla vendita dell’immagine trattandosi di attività industriale e non di spettacolo.

Con il secondo motivo, deducendo il vizio di motivazione, censurava il mancato accertamento del fatto che la società ricorrente non dispone di mezzi per l’allestimento di spettacoli e non poteva essere tenuta alla contribuzione in favore dell’Enpals.

Con il terzo motivo, deducendo la falsa applicazione di norme di diritto e l’erroneo rilievo ai fini della prova dato alla documentazione raccolta, la ricorrente assume che tenuto alla contribuzione secondo la normativa dell’Enpals è il datore di lavoro o, nei casi di rapporto autonomo, chi ha utilizzato lo spettacolo. Assume che per provare il rapporto occorreva acquisire altra documentazione per accertare chi fosse l’utilizzatore e quindi tenuto alla contribuzione.

I tre motivi in quanto connessi si esaminano congiuntamente e sono solo in parte fondati.

L’articolo 4 del Dl Cps 708/47 individua l’obbligato alla contribuzione all’Enpals nelle imprese presso le quali gli iscritti prestano la propria opera; i contributi in percentuale sulla retribuzione giornaliera imponibile sono a carico del datore di lavoro; l’articolo 3 del Dpr 1420/71 conferma che obbligato alla contribuzione è il datore di lavoro. Va precisato che datore di lavoro nel settore dello spettacolo ai fini dell’assicurazione Enpals è sia il datore di lavoro nel rapporto di lavoro subordinato, quanto il soggetto in favore del quale è stata erogata la prestazione.

Non sono soggetti a contribuzione previdenziale i corrispettivi dovuti per contratto al lavoratore dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto d’autore per la qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovisive, non costituendo esse compensi differiti per l’attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo della cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli articoli 10 e 2579 Cc e disciplinati dagli articoli 73, 80-85 e 96 della legge 633/41 e successive modificazioni sul diritto d’autore».

Allo stesso giudice si demanda anche, ex articolo 385, terzo comma, Cpc, di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma il 17 giugno 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 gennaio 2004.