RAI
- RADIOTELEVISIONE ITALIANA
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
Per i Professori d'Orchestra e gli Artisti del Coro
DELLA SOCIETA' RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Roma,
9 maggio 1990
Il
presente documento è stato redatto dal Supporto
del Personale - Affari Sindacali - d'intesa
con l'Intersind e costituisce la base per la
stesura definitiva del Contratto Collettivo di lavoro per i
Professori d'Orchestra e gli Artisti del Coro, del 9 maggio 1990.
Esso,
pertanto, viene fornito agli Uffici del Personale ed agli "addetti ai
lavori" esclusivamente
con l'intento
di consentire
una più
agevole consultazione delle norme contrattuali.
Art.
1
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il
presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina il rapporto di lavoro
intercorrente fra la Società RAI - Radiotelevisione Italiana e i professori
d'orchestra e gli artisti del coro dipendenti dalla società stessa.
Art.
2
ASSUNZIONE
1.
Per l'assunzione dei professori d'orchestra
e degli artisti del coro
la Società
si atterrà alle disposizioni
emanate in
materia dagli organi competenti nonché a quelle previste dal presente
contratto.
2.
Per i professori d'orchestra la Società nel
determinare la scelta, salvo sostituzioni
improvvise per periodi non
superiori ai cinque giorni,
si avvarrà del parere degli organi rappresentativi designati dall'orchestra.
3.
In caso di assunzione mediante concorso od esame la RAI chiamerà a far
parte della Commissione
giudicatrice anche
due rappresentanti dei
professori d'orchestra
o degli
artisti del
coro designati l'uno
dall'organismo rappresentativo dell'orchestra o del coro e l'altro dai Sindacati
di categoria competenti.
4.
L'assunzione deve
risultare da atto
scritto, il
quel è trasmesso all'interessato a cura della RAI.
5.
In tale atto devono essere specificati:
a)
data di assunzione;
b)
categoria alla quale
il professore d'orchestra o l'artista
del corso viene assegnato;
c)
trattamento economico iniziale.
6.
Il professore d'orchestra o l'artista del coro
deve esibire all'atto
dell'assunzione:
a)
libretto di lavoro;
b)
tessera per
le assicurazioni sociali
obbligatorie (qualora
l'interessato debba esserne in possesso);
c)
stato di famiglia.
7.
La RAI può richiedere:
a)
il certificato di nascita e di cittadinanza;
b)
il certificato penale generale in data non anteriore a 3 mesi;
c)
il certificato di sana costituzione fisica;
d)
gli eventuali attestati di lavoro.
8.
La RAI può inoltre richiedere ai professori d'orchestra:
a)
il diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale
pareggiato o,
in difetto, un titolo di studio equivalente conseguito presso un
Istituto musicale estero e riconosciuto valido dalla Repubblica Italiana.
b)
la documentazione relativa all'iscrizione
all'Albo professionale di categoria;
9.
Il professore d'orchestra o l'artista del coro
è tenuto a dichiarare la
sua residenza e l'indirizzo segnalando per
iscritto alla Società ogni
successivo cambiamento.
10.
La RAI deve rilasciare al professore d'orchestra o all'artista del coro
una tessera di riconoscimento.
11.
Nel quadro delle vigenti
disposizioni legislative in materia, per
la disciplina dei
contratti di
formazione e
lavoro si
rinvia alla regolamentazione di cui all'accordo interconfederale 5
gennaio 1990.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Nella
assunzioni sarà tenuto particolarmente conto, a titolo preferenziale, delle
domande presentate dal coniuge o dai figli dei lavoratori deceduti, o che siano
cessati dal servizio per vecchiaia, invalidità o malattia.
NOTA
A VERBALE
1.
Alle audizioni organizzate per valutare le possibili utilizzazioni nei Complessi
artistici di
personale esterno
parteciperà anche
un rappresentante del Complesso artistico stesso.
2.
Nell'intento di facilitare l'inserimento
di portatori
di handicaps nell'attività lavorativa, l'Azienda procederà, nella
misura consentita dalle condizioni oggettive, a rimuovere le barriere
architettoniche esistenti ed a rendere compatibili i posti di lavoro individuali
alle particolari esigenze degli interessati.
Art.
3
ASSUNZIONI FUORI PIAZZA
1.
Ai professori d'orchestra ed agli artisti del coro
assunti in Comuni diversi
da quelli
ove devono prestare la loro
opera, la Società provvederà a rimborsare prima dell'inizio della prestazione
d'opera, le spese di viaggio in seconda classe per via di terra o in classe
corrispondente per via di mare.
2.
Inoltre, la Società corrisponderà,
a richiesta, prima della partenza, un anticipo corrispondente ad almeno tre
giorni di retribuzione.
3.
In caso di contratto a termine o di risoluzione del
rapporto durante il periodo
di prova,
contemporaneamente alla
corresponsione dell'ultima
paga saranno rimborsate anche le
spese di viaggio per il ritorno in
sede.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Nelle
ipotesi di cui al
1° e 3° comma del presente articolo
la Società rimborserà ai professori d'orchestra le spese di trasporto
per i seguenti strumenti: contrabbasso, violoncello, arpa,
timpani, cassa, basso tuba, controfagotto, e per gli altri strumenti
di pari volume, nei limiti delle
tariffe
praticate dalle Ferrovie dello Stato.
Art.
4
QUALIFICA IMPIEGATIZIA
Ai
professori d'orchestra e agli artisti del coro dipendenti
dalla Società spetta a tutti
gli effetti al qualifica
impiegatizia e pertanto verranno
applicate tutte le norme emanate
o da
emanare con
leggi ed accordi collettivi per gli impiegati dell'industria, in quanto
compatibili con il presente contratto e con la specialità del rapporto.
Art.
5
ASSUNZIONI TEMPORANEE
Il
professore d'orchestra o l'artista del coro, assunto in sostituzione di altro
elemento temporaneamente assente deve essere avvertito per iscritto, all'atto
dell'assunzione, della provvisorietà
della prestazione e, quando il
professore d'orchestra o
l'artista del coro sostituito
riprenderà servizio, lascerà il posto senza diritto a preavviso.
Art.
6
PERIODO DI PROVA
1.
Il periodo di prova per il professore d'orchestra o l'artista del coro deve
risultare da atto scritto e non può avere una durata superiore ai sei mesi.
2.
Durante il periodo di
prova è in facoltà di entrambe le parti di risolvere in qualunque
momento il rapporto di lavoro senza preavviso o indennità
sostitutiva né previdenza
aziendale, salvo il diritto del
professore d'orchestra o l'artista
del coro
di percepire
la retribuzione per il periodo di servizio prestato.
3.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per
dimissioni in qualunque tempo o per
licenziamento durante il primo mese,
la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di lavoro prestato.
Qualora il licenziamento avvenga dopo il primo mese verrà corrisposta al
professore d'orchestra o all'artista del coro la
retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda
che la risoluzione avvenga
entro la prima
o la
seconda quindicina.
Saranno altresì corrisposti i
compensi per
le quote
di ferie,
tredicesima e
quattordicesima mensilità e, per
le assunzioni a tempo indeterminato, anche la quota
di premio
di produzione in relazione
al periodo di servizio prestato.
4.
Qualora la scadenza del periodo di
prova la Società non proceda alla
disdetta del rapporto, il
professore d'orchestra o l'artista del coro si intende riconfermato in servizio
e gli viene riconosciuta l'anzianità a tutti
gli effetti dal giorno di
inizio del periodo di prova.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Per
la risoluzione del rapporto
durante il periodo di
prova la Società sentirà
il parere degli organi rappresentativi
designati dall'orchestra o dal
coro. Del pari la Commissione
giudicatrice del concorso o
dell'esame può esonerare dal periodo di prova,
in base
ai risultati dell'esame, elementi
che abbiano significativi precedenti lavorativi in Italia.
Art.
7
DEFINIZIONE DELLO STIPENDIO E DELLA RETRIBUZIONE
1.
A tutti gli effetti per stipendio si intende il complesso dei seguenti
elementi:
a)
minimo della categoria cui il professore
d'orchestra o artista del
coro è assegnato;
b)
aumenti di anzianità di cui al 1° comma dell'art. 9;
c)
aumenti di merito.
2.
Gli aumenti di merito restano fino a concorrenza; assorbiti in caso di
passaggio di categoria dal minimo della
categoria superiore; non sono invece
assorbiti in caso di aumento dei minimi.
3.
Per retribuzione mensile si
intende l'importo
complessivo dello stipendio
come sopra specificato e di
tutti i
compensi, premi e
provvigioni che abbiano
carattere continuativo, compresa
l'indennità di contingenza.
4.
l'indennità di
contingenza resta
regolata dalle
disposizioni legislative
e dalle
norme stabilite
e da
stabilirsi per questo
istituto tra le Confederazioni competenti.
5.
I compensi per qualsiasi tipo di
lavoro reso in orario notturno, in prolungamento delle prove, in
lavoro ordinario
nonché i compensi
corrisposti per il lavoro reso nelle cosiddette
"prove straordinarie" non sono utili ai fini del
computo del trattamento di fine
rapporto, delle mensilità
aggiuntive (tredicesima o quattordicesima) delle ferie e di ogni altro istituti
legale e/o contrattuale salvo quanto appresso previsto:
-
per i soli
lavoratori che abbiano
effettuato almeno 85 "prove
straordinarie" mensili
i relativi compensi saranno
considerati utili
esclusivamente agli effetti
del trattamento
di fine rapporto.
NOTA
A VERBALE
1.
L'ex aumento per anzianità
di classe
di cui alle norme
transitorie dell'art. 9 rientra, a tutti
gli effetti, tra le voci retributive costitutive dello stipendio.
2.
In relazione a quanto previsto al 3° comma,
le indennità mensili e i
compensi continuativi per i quali non sia stata espressamente prevista o
esclusa la incidenza sugli
istituti legali
e/o contrattuali, si
intendono utili ai soli
fini del calcolo
del trattamento
di fine rapporto.
3.
In riferimento a quanto previsto nell'ultimo capoverso del comma 5 del
presente articolo, le assenze per i
singoli periodi di malattia o di
infortunio di durata superiore al mese, saranno considerate neutre.
CHIARIMENTO
A VERBALE
L'Azienda
si impegna a riconoscere all'atto
dell'assunzione al professore d'orchestra proveniente da
altri Enti o Istituzioni
musicali un aumento
retributivo equivalente agli "scatti di anzianità"
già maturati presso i predetti Enti.
Art.
8
MINIMI DI STIPENDIO
I
minimi mensili di
stipendio sono quelli indicati nella tabella
di cui all'allegato A.
Art.
9
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
1.
Il professore d'orchestra o l'artista del coro
allo scadere
di ogni biennio
ha diritto ad
un aumento mensile nella
misura di seguito indicata,
con riferimento alla sua categoria di appartenenza.
--------------------------------------------------------------------------
CATEGORIE DAL 1.5.1990
DAL 1.5.1991
DAL 1.5.1992
--------------------------------------------------------------------------
Extra
primi violini
87.856
94.431
101.005
Extra
primi violoncelli
82.552
88.628
94.734
1^A
78.587
84.347
90.107
2^A
72.903
78.164
83.425
1^B
71.591
76.737
81.883
2^B
e 1° livello coro polifonico
67.656
72.456
77.256
2°
liv. coro polif. e 1° liv. coro
62.409
66.748
71.088
2°
livello coro
56.725
60.565
64.405
--------------------------------------------------------------------------
ed
in occasione del compimento del
25° anno
di servizio
ad uno speciale aumento supplementare in misura, pari a quello sopra
previsto con riferimento alla sua
categoria di
appartenenza della
data di maturazione.
2.
I predetti aumenti decorrono dal primo giorno
del mese
successivo a quello in
cui si compie
il biennio di anzianità o il 25°
anno di servizio.
3.
Nel caso
di successive
variazioni dei
minimi tabellari
mensili l'aumento per
anzianità verrà rivalutato
di un importo pari al 5%
dell'incremento dei minimi stessi.
4.
Il professore d'orchestra o l'artista del coro non potrà superare, per
aumenti biennali, il 65%
del minimo di categoria di
appartenenza e della indennità di contingenza maturata alla data del 31
gennaio 1980 secondo le modalità previste dall'accordo aziendale 16.12.1980 e
fermo restando l'aumento maturato
in occasione del compimento del
25° anno di servizio.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Gli
aumenti periodici
di anzianità maturati anticipatamente al 1.2.1980 sono calcolati sulla base di
quanto previsto in calce
all'allegato b) del Contratto
Collettivo di lavoro 6.10.1980.
NORME
TRANSITORIE
1.
L'ammontare degli aumenti periodici di
anzianità maturati
per il servizio prestato fino al 31
maggio 1982 è aumentato del 10 per cento dalla data di entrata in vigore
del presente contratto.
2.
Per i professori d'orchestra o
gli artisti
del coro
che godono dell'importo pari all'aumento per anzianità di
classe di cui al CCL 6.10.1980,
l'importo stesso sarà
rivalutato del 6% degli incrementi
dei minimi e con la decorrenza prevista per gli incrementi stessi.
Art.
10
REGISTRAZIONI
1.
Le prestazioni dei complessi e quelle dei singoli lavoratori artistici
contemporanee e non contemporanee
alle trasmissioni possono essere
registrate con qualunque mezzo tecnico a partire dal giorno precedente a quello
dell'esecuzione.
2.
La RAI potrà usare dette registrazioni a tutti i fini
aziendali anche attraverso operazioni di montaggio.
3.
Sarà, invece,
pattuito preventivamente tra
le parti
uno speciale compenso per
la cessione,
a tutti
i fini
commerciali, delle
registrazioni a terzi.
4.
Le esecuzioni che vengono
effettuate appositamente per
la sincronizzazione dei
films (spettacolari e documentari), con
la sola esclusione del telegiornale
o dei servizi giornalistici
televisivi filmati, di
attualità o
informativi, e
delle sigle,
verranno retribuite ai sensi dell'art.
5.
Gli eventuali
compensi corrisposti,
in applicazione
del presente articolo non
sono computabili agli effetti di
alcun istituto legale e/o
contrattuale.
CHIARIMENTI
A VERBALE
1.
La RAI - a seguito delle richieste e delle preoccupazioni espresse dai
professori d'orchestra o dagli artisti
del coro che le registrazioni si
possano risolvere in una diminuzione
del personale
di cui si registrano le prestazioni,
o in
un danno
economico, o
che le
registrazioni stesse
possano essere destinate ad usi diversi dall'esercizio della
radiodiffusione - dichiara che le registrazioni saranno utilizzate ai fini
tecnico-funzionali dell'Azienda e che non hanno come scopo
- e
quindi come risultato - la
diminuzione del proprio personale di cui si registrano le prestazioni.
2.
In conseguenza nessun pregiudizio ne deriverà
ai lavoratori anche sotto il
profilo economico.
3.
In riferimento a quanto previsto dal presente articolo si conferma che le prove registrate si intendono comunque finalizzate
all'esecuzione e pertanto non realizzate con la tecnica della
ripresa discografica, salvo quanto previsto
dall'allegato B) che fa parte integrante del presente contratto.
Art.
11
SUDDIVISIONE ED UTILIZZAZIONE DEL COMPLESSO ORCHESTRALE
I
complessi artistici, in
relazione a
particolari esigenze produttive,
possono essere suddivisi in
più formazioni autonome, onde
consentire lo svolgimento parallelo di diverse attività artistiche.
NOTA
A VERBALE
L'utilizzazione
in orario ordinario di lavoro dei
complessi sinfonico-corali nella
loro totalità
o in formazioni autonome non
potrà essere richiesta, ai fini
della partecipazione a produzioni televisive
di musica leggera, per più di quattro settimane nell'anno.
Art.
12
PREMIO GIORNALIERO
1.
Ai professori d'orchestra e agli artisti del coro sarà corrisposto per
ciascuna giornata di
prestazione rasa un
premio giornaliero nelle
seguenti misure:
-
per i
professori d'orchestra i cui ruoli sono inseriti
contrattualmente nelle categorie extra e 1°A:
Lire 27.000
(lire 30.000 dal 1.5.1991) in caso
di esecuzione pubblica;
Lire 18.000 (lire 20.000 dal
1.5.1991) negli altri casi di prove;
-
per i professori d'orchestra
i cui ruoli
sono inseriti
contrattualmente nelle altre categorie:
Lire 24.000
(lire 27.000 dal 1.5.1991) in caso
di esecuzione pubblica;
Lire 16.000 (lire 18.000 dal
1.5.1991) negli altri casi di prove;
- per gli artisti del coro:
Lire
16.000 (lire 18.000
dal 1.5.1991) in caso
di esecuzione pubblica;
Lire 10.000 (lire 11.000 dal
1.5.1991) negli altri casi di prove;
2.
Gli stessi compensi verranno corrisposti qualora sia prestata attività lavorativa il
sesto giorno
lavorativo in
regime di
prestazione ordinaria.
3.
Il premio
viene corrisposto
anche al
professore d'orchestra
o all'artista del coro cui
sia stata richiesta la
"disponibilità", il che sottintende
la piena
capacità del professore d'orchestra
o dell'artista del coro stesso ad intervenire, in caso di necessità, nel
contesto produttivo.
4.
In ogni caso, per ciascuna
giornata, potrà essere corrisposto un solo compenso.
5.
Il premio giornaliero non è computabile agli effetti di alcun istituto
legale e/o contrattuale.
NOTA
A VERBALE
1.
Oltre agli
assenti per qualsiasi titolo, dal
premio giornaliero di presenza sarà
escluso anche il personale che non
ha "parte" nell'attività programmata; a quest'ultimo, fermo restando
il verificarsi della presenza in servizio, sarà in ogni caso garantito
un premio pari a 12 giornate mensili.
2.
Il premio
giornaliero viene corrisposto
anche al
personale con contratto di
lavoro a tempo determinato di durata superiore a 2 mesi.
NORMA
TRANSITORIA
La
misura dell'indennità torva applicazione dal 1° maggio 1990.
Art.
13
RIPOSO SETTIMANALE
1.
I professori d'orchestra e
gli artisti del coro hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.
2.
Il giorno destinato a riposo settimanale
viene prefissato mensilmente ed indicato in apposita tabella.
3.
La giornata di riposo settimanale può essere
eccezionalmente spostata nel corso della settimana solo per speciali e
constatate esigenze; in tal caso, al professore d'orchestra o all'artista del
coro spetta la maggiorazione di
retribuzione giornaliera
prevista per
il lavoro festivo,
fermo restando il diritto ad un giorno di riposo compensativo da fissare entro i
sette giorni successivi.
4.
Il giorno di riposo può
essere fissato anche
dopo più di 6 giornate lavorative quando, per motivi indipendenti dalla
volontà dell'Azienda, si verifichi tale
necessità in
relazione ad
attività particolari tipiche dell'Azienda.
In tal caso verrà corrisposta la
maggiorazione di cui al 3° comma del presente articolo.
5.
In ogni caso i giorni di
riposo consecutivi, fissati
oltre la sesta giornata, non
possono essere più di due e vanno fruiti congiuntamente al termine della
produzione.
6.
In nessun caso,
a norma di
legge, al giorno di
riposo può essere rinunziato.
Art.
14
GIORNI FESTIVI
1.
Sono considerati giorni festivi:
a)
le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni
e le altre
che eventualmente
in aggiunta
venissero in seguito
stabilite da disposizioni di legge o da accordi sindacali;
b)
le seguenti solennità:
1)
1° gennaio - Capodanno
2)
6 gennaio - Epifania
3)
15 agosto - Assunzione
4)
1° novembre - Ognissanti
5)
8 dicembre - Immacolata Concezione
6)
25 dicembre - Natale
7)
26 dicembre - S.Stefano
8)
Giorno di Pasqua
9)
Lunedì di Pasqua
10)
Festa del patrono locale
2.
Il professore d'orchestra o
l'artista del coro che
sia chiamato ad eseguire
una prestazione nei giorni
sopra elencati
percepisce, in aggiunta alla retribuzione mensile, un compenso pari alla
retribuzione della prestazione stessa maggiorata
dell'80%; ovvero, in luogo del compenso di cui sopra,
la Società può concedere un giorno
di vacanza compensativo.
3.
Nel caso venga richiesta
anche una seconda prestazione essa, viene retribuita con le
norme di cui al capoverso precedente e per tale seconda prestazione non
può essere concessa vacanza compensativa.
4.
Per quanto riguarda le festività nazionali e il
trattamento relativo, resta in vigore quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni
o quanto potrà
eventualmente venire stabilito da disposizioni successive.
5.
Nelle seguenti giornate:
1)
24 dicembre
2)
31 dicembre
3)
Venerdì Santo
4)
Commemorazione dei Defunti
può
essere richiesta
una sola
prestazione; l'eventuale seconda prestazione sarà considerata
prestazione straordinaria.
6.
Il professore d'orchestra o l'artista del coro che
fruisce del riposo non
domenicale, qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in
giorno festivo, ha diritto,
pur godendo del giorno festivo, ad
altro giorno di riposo compensativo di quello settimanale che sarà fissato
entro 10 giorni successivi. Tale
norma viene applicata anche nel caso in cui il professore d'orchestra o
l'artista del coro abbia in
quella settimana il riposo fissato
alla domenica. Qualora il
professore d'orchestra o l'artista del coro presti la sua
opera in un giorno di riposo
settimanale coincidente con
una festività infrasettimanale ha
diritto ad un giorno di riposo compensativo che deve
essere di
regola fruito
entro 10 giorni
successivi alla festività,
salvo accordo fra le parti.
7.
Si ammette il mezzo riposo compensativo
per le mezze giornate di cui
sopra ove coincidano col giorno di riposo infrasettimanale (1).
NOTA
A VERBALE
A
norma del DPR 28.12.85 n. 792, la "Festa del Patrono locale" per la
città di Roma è fissata il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).
Vedasi
anche Accordo
Interconfederale 3
dicembre 1954
in materia di festività
coincidenti con la domenica.
Art.
15
PROLUNGAMENTO DELLE PROVE
1.
In caso di
prolungamento delle prove vengono corrisposti,
oltre la retribuzione normale, i seguenti maggiori compensi:
-
per la prima mezz'ora di prolungamento o frazione di mezz'ora: la
retribuzione spettante per mezz'ora
di prestazione, maggiorata
del 40 per cento;
-
per ogni
mezz'ora successiva
o sue frazioni: la
retribuzione spettante per ogni mezz'ora maggiorata dell'80 per cento.
2.
Si intende
a tali effetti per retribuzione
oraria la retribuzione giornaliera divisa per 5
per i professori d'orchestra e per 3 per gli artisti del coro maggiorata
dell'aliquota spettante per la tredicesima mensilità.
Art.
16
PROVE STRAORDINARIE
1. Qualora la Società richieda una o più prove straordinarie fuori dall'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinaria, viene corrisposto al professore d'orchestra o all'artista del coro un compenso globale pari al 70 per cento della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta. Qualora le prove siano effettuate dopo le ore 24 il compenso per ogni prestazione straordinaria sarà pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera.
2.
La durata
massima delle prove
straordinarie non può
superare il seguente orario:
a)
professori d'orchestra
-
due ore, ivi comprese dieci minuti di riposo
b) artisti del coro
-
prova al pianoforte o in palcoscenico: ore 1,30
-
prova con orchestra o esecuzione: 2 ore
3.
Il compenso stabilito è dovuto integralmente
anche se la prova non
raggiunge il predetto orario massimo.
4.
La prestazione eventualmente effettuata nel
6° giorno (recupero) dal professore
d'orchestra o dall'artista del coro che
osservi un orario settimanale ripartito su 5 giorni, saranno considerata prove
straordinarie e
compensata ai
sensi del
1° comma
del presente articolo.
NOTA
A VERBALE
L'Azienda
conferma l'impegno al contenimento
del lavoro straordinario nei limiti
comunque di tutela delle effettive necessità produttive.
Art.
17
LAVORO NOTTURNO
1. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello compiuto dopo le ore 24, in caso di concerto, e dopo le ore 0,30 in caso di opera lirica, è compensato con i criteri di cui all'art. 15, ma in misura raddoppiata.
2.
Tale compenso assorbe quello dovuto
per l'eventuale
prolungamento della prestazione
CHIARIMENTO
A VERBALE
Ai
complessi di musica leggera e da ballo, in caso vengano effettuati cicli di
esecuzioni con termine di
orario oltre
le ore 24, in
luogo della corresponsione dei compensi
di straordinario notturno
di cui dianzi, la Società
può chiedere di stabilire compensi forfettari da trattarsi di volta in volta.
Art.
18
PRESTAZIONI TELEVISIVE
1. Ai componenti dei complessi non scritturati esplicitamente per la televisione, nel caso in cui vengano chiamati ad effettuare trasmissioni televisive, è corrisposta la maggiorazione dell'80 per cento sulla quota di retribuzione giornaliera (stipendio individuale e indennità di contingenza) afferente alle prestazioni musicali effettuate in video per la trasmissione diretta o registrata.
2.
Detto compenso, viene corrisposto anche durante le prove,
indipendentemente dalla loro utilizzazione.
3.
La maggiorazione di cui sopra, che
non è computabile agli effetti di
alcun istituto legale e/o
contrattuale, non si applica nel caso che l'esecuzione musicale sia effettuata
in regime di
prestazione straordinaria (art. 16) dai singoli lavoratori.
Art.
19
FERIE
1. Al professore d'orchestra e all'artista del coro, per ogni anno di servizio prestato è concesso un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di 30 giorni lavorativi.
2.
In caso
di risoluzione
del rapporto
nel corso
dell'annata il professore
d'orchestra o l'artista del
coro ha
diritto alle ferie stesse in
proporzione ai mesi di servizio prestato.
3.
Le ferie non possono essere computate nel periodo di preavviso.
4.
Il riposo annuale ha
normalmente carattere continuativo
e non può avere inizio nei
giorni festivi o in giorni di riposo settimanale.
5.
Nel fissare il periodo di godimento delle ferie sarà tenuto conto da
parte dell'Ente, compatibilmente
con le esigenze di servizio, degli
eventuali desideri dei professori
d'orchestra e
degli artisti del coro.
6.
Qualora, durante il godimento delle ferie, il professore d'orchestra o
l'artista del coro si
ammali per la
durata di almeno 4
giorni la malattia interrompe le ferie, purché
il professore
d'orchestra o l'artista del coro dia immediatamente comunicazione dell'inizio e del termine della malattia stessa.
7.
In caso
di malattia
o infortunio che non abbiano
reso possibile l'inizio o il godimento
integrale delle ferie, il godimento di esse potrà aver luogo a guarigione
avvenuta, anche entro il primo semestre dell'anno successivo; in difetto, e per
questa sola
ipotesi, sarà corrisposto al
professore d'orchestra
o all'artista
del coro un indennizzo pari
alla retribuzione dovuta per il periodo di ferie.
8.
Le giornate con orario dimezzato di cui al
5 comma all'art. 14, agli
effetti delle ferie contano come giorni lavorativi.
CHIARIMENTI
A VERBALE
1.
Le parti concordemente riconoscono che le ferie
nella misura prevista dal presente articolo sono state concesse
in vista dell'impossibilità di utilizzare il complesso, di cui i singoli
professori d'orchestra o artisti del
coro fanno parte,
senza la presenza
di tutti
i suoi membri.
2.
Per l'esatta determinazione
dei giorni di ferie spettanti
al professore d'orchestra o all'artista del coro che osservi un orario
settimanale ripartito su 5 giorni, il periodo di ferie previsto dal presente
articolo dovrà essere diviso per 1,2.
Art.
20
PERMESSI E ASPETTATIVA
1.
Al professore d'orchestra o all'artista del coro che ne faccia domanda la
Società può accordare, a suo
esclusivo giudizio permessi di
breve durata per giustificati motivi, con la facoltà di non corrispondere la
retribuzione. Tali permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di
ferie.
2.
Al professore d'orchestra o all'artista del coro
può essere concesso per
giustificati motivi privati un periodo di aspettativa fino ad un anno, restando
esclusa per tale periodo la corresponsione
della retribuzione ferma restando la decorrenza dell'anzianità.
Tale
aspettativa sarà concessa, a richiesta del professore d'orchestra o
dell'artista del coro anche
nel caso in
cui alla
scadenza del periodo utile per la conservazione del posto (in caso di
malattia di cui all'art. 24),
il professore d'orchestra o l'artista del coro non sia clinicamente
guarito e abbia necessità di cure.
3.
Nel caso di aspettative se il professore
d'orchestra o l'artista del coro
usa dell'aspettativa
concessa in modo diverso da quello
dichiarato per ottenerla e, nel
caso di cui al secondo comma, presta, senza
autorizzazione della Società,
la propria opera in altri complessi
artistici il rapporto
di lavoro potrà
essere risolto per giusta causa.
4.
I professori d'orchestra o
gli artisti del
coro studenti, compresi quelli universitari,
che devono
sostenere prove
di esame, hanno diritto
di fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà
richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio di tale
diritto.
5.
Nel corso di ciascun anno il professore d'orchestra o l'artista del coro
potrà fruire,
a richiesta
in sostituzione
delle festività religiose
soppresse di cui all'art. 1 della
legge 5 marzo 1977 n. 54, di giorni 4 di permessi retribuiti.
Tali
giornate di permesso, verranno godute dall'intero complesso in uno o più
periodi compatibilmente con le esigenze
di servizio. Fermo restando che tali giornate di permesso debbono essere fruite
entro il 31
dicembre di
ciascun anno,
qualora non
sia stato
possibile concederle al
complesso entro tale data,
le eventuali giornate di permesso non fruite potranno essere godute,
in via eccezionale, entro il 31 maggio dell'anno successivo.