RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
Per i Professori d'Orchestra e gli Artisti del Coro
DELLA SOCIETA' RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

Roma, 9 maggio 1990

Il presente documento è stato redatto dal Supporto  del Personale  - Affari Sindacali -  d'intesa con l'Intersind e costituisce la base per  la stesura definitiva del Contratto Collettivo di lavoro per i  Professori d'Orchestra e gli Artisti del Coro, del 9 maggio 1990.

Esso, pertanto, viene fornito agli Uffici del Personale ed agli "addetti ai lavori"  esclusivamente  con  l'intento  di  consentire  una  più  agevole consultazione delle norme contrattuali.

Art. 1
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina il rapporto di lavoro intercorrente fra la Società RAI - Radiotelevisione Italiana e i professori d'orchestra e gli artisti del coro dipendenti dalla società stessa.

Art. 2
ASSUNZIONE

1.   Per l'assunzione dei professori  d'orchestra e degli artisti  del coro  la  Società  si atterrà alle  disposizioni  emanate  in  materia dagli organi competenti nonché a quelle previste dal presente contratto.

2.   Per i professori d'orchestra la Società nel  determinare la scelta, salvo sostituzioni  improvvise  per periodi non  superiori  ai cinque giorni, si avvarrà del parere degli  organi rappresentativi designati dall'orchestra.

3.   In caso di assunzione mediante concorso od esame la RAI chiamerà a far parte della  Commissione  giudicatrice  anche  due  rappresentanti dei  professori  d'orchestra  o  degli  artisti  del  coro  designati l'uno dall'organismo rappresentativo dell'orchestra o del coro e l'altro dai Sindacati di categoria competenti.

4.   L'assunzione  deve  risultare da  atto  scritto,  il  quel è trasmesso all'interessato a cura della RAI.

5.   In tale atto devono essere specificati:

     a)   data di assunzione;

     b)   categoria  alla quale  il professore d'orchestra o  l'artista del corso viene assegnato;

     c)   trattamento economico iniziale.

6.   Il professore d'orchestra o l'artista del coro  deve  esibire all'atto dell'assunzione:

     a)   libretto di lavoro;

     b)   tessera  per  le  assicurazioni  sociali   obbligatorie  (qualora  l'interessato debba esserne in possesso);

     c)   stato di famiglia.

7.   La RAI può richiedere:

     a)   il certificato di nascita e di cittadinanza;

     b)   il certificato penale generale in data non anteriore a 3 mesi;

     c)   il certificato di sana costituzione fisica;

     d)   gli eventuali attestati di lavoro.

8.   La RAI può inoltre richiedere ai professori d'orchestra:

     a)   il diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale pareggiato  o,  in  difetto, un titolo di studio equivalente conseguito presso un Istituto musicale estero e riconosciuto valido dalla Repubblica Italiana.

     b)   la documentazione relativa  all'iscrizione all'Albo professionale di categoria;

9.   Il professore d'orchestra o l'artista del coro  è tenuto  a dichiarare la sua residenza e l'indirizzo segnalando  per  iscritto  alla Società ogni successivo cambiamento.

10.  La RAI deve rilasciare al professore d'orchestra o all'artista del coro una tessera di riconoscimento.

11.  Nel quadro delle  vigenti disposizioni legislative in materia,  per la disciplina  dei  contratti  di  formazione  e  lavoro  si  rinvia alla regolamentazione di cui all'accordo interconfederale 5 gennaio 1990.

CHIARIMENTO A VERBALE

Nella assunzioni sarà tenuto particolarmente conto, a titolo preferenziale, delle domande presentate dal coniuge o dai figli dei lavoratori deceduti, o che siano cessati dal servizio per vecchiaia, invalidità o malattia.

NOTA A VERBALE

1. Alle audizioni organizzate per valutare le possibili utilizzazioni nei Complessi  artistici  di  personale   esterno   parteciperà  anche  un rappresentante del Complesso artistico stesso.

2. Nell'intento di facilitare  l'inserimento di  portatori  di handicaps nell'attività lavorativa, l'Azienda procederà, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, a rimuovere le barriere architettoniche esistenti ed a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle particolari esigenze degli interessati.

Art. 3
ASSUNZIONI FUORI PIAZZA

1. Ai professori d'orchestra ed agli artisti del coro  assunti  in Comuni diversi  da  quelli  ove devono prestare  la loro opera, la Società provvederà a rimborsare prima dell'inizio della prestazione d'opera, le spese di viaggio in seconda classe per via di terra o in classe  corrispondente per via di mare.

2. Inoltre,  la Società corrisponderà, a richiesta, prima della partenza, un anticipo corrispondente ad almeno tre giorni di retribuzione.

3. In caso di contratto a termine  o di risoluzione  del rapporto durante il  periodo  di  prova,   contemporaneamente  alla  corresponsione  dell'ultima paga saranno  rimborsate anche le spese di  viaggio per il ritorno in sede.

CHIARIMENTO A VERBALE

Nelle  ipotesi di  cui al  1° e 3° comma del presente  articolo  la Società rimborserà ai professori d'orchestra le spese di trasporto per i seguenti strumenti: contrabbasso, violoncello, arpa,  timpani, cassa, basso tuba, controfagotto,  e per gli altri strumenti  di pari volume, nei limiti delle

tariffe praticate dalle Ferrovie dello Stato.

Art. 4
QUALIFICA IMPIEGATIZIA

Ai professori d'orchestra e agli artisti del coro dipendenti  dalla Società spetta a  tutti gli effetti al  qualifica impiegatizia  e pertanto verranno applicate  tutte le norme emanate  o  da emanare con  leggi ed accordi collettivi per gli impiegati dell'industria, in quanto compatibili con il presente contratto e con la specialità del rapporto.

Art. 5
ASSUNZIONI TEMPORANEE

Il professore d'orchestra o l'artista del coro, assunto in sostituzione di altro elemento temporaneamente assente deve essere avvertito per iscritto, all'atto dell'assunzione, della provvisorietà della prestazione e, quando il  professore  d'orchestra o l'artista  del  coro  sostituito riprenderà servizio, lascerà il posto senza diritto a preavviso.

Art. 6
PERIODO DI PROVA

1. Il periodo di prova per il professore d'orchestra o l'artista del coro deve risultare da atto scritto e non può avere una durata superiore ai sei mesi.

2. Durante il  periodo di  prova è in  facoltà di entrambe le parti di risolvere in qualunque momento il rapporto di lavoro senza preavviso o indennità  sostitutiva né  previdenza aziendale,  salvo il diritto del professore   d'orchestra  o  l'artista del  coro di  percepire  la retribuzione per il periodo di servizio prestato.

3. Qualora la risoluzione del rapporto  di lavoro avvenga  per dimissioni in  qualunque tempo o per  licenziamento durante il primo  mese, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di lavoro prestato. Qualora il licenziamento avvenga dopo il primo mese verrà corrisposta al professore d'orchestra o all'artista del coro la  retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda  che  la risoluzione avvenga  entro la  prima  o  la  seconda  quindicina.  Saranno altresì corrisposti  i  compensi per  le  quote  di  ferie,   tredicesima  e quattordicesima mensilità e,  per le assunzioni a tempo indeterminato, anche la quota di  premio di  produzione in relazione al  periodo di servizio prestato.

4.   Qualora la scadenza del periodo  di prova la Società  non proceda alla disdetta del rapporto,  il professore d'orchestra o l'artista del coro si intende riconfermato in servizio e gli viene  riconosciuta l'anzianità a tutti  gli effetti dal giorno  di inizio del  periodo di prova.

CHIARIMENTO A VERBALE

Per la  risoluzione del rapporto  durante il  periodo di  prova  la Società sentirà il parere degli organi rappresentativi designati  dall'orchestra o dal coro. Del pari la  Commissione giudicatrice del  concorso o dell'esame può esonerare dal  periodo di  prova, in base ai risultati dell'esame, elementi che abbiano significativi precedenti lavorativi in Italia.

Art. 7
DEFINIZIONE DELLO STIPENDIO E DELLA RETRIBUZIONE

1.   A tutti gli effetti per stipendio si intende il complesso dei seguenti elementi:

     a)   minimo della categoria cui il  professore  d'orchestra  o artista del coro è assegnato;

     b)   aumenti di anzianità di cui al 1° comma dell'art. 9;

     c)   aumenti di merito.

2.   Gli aumenti di merito restano fino a concorrenza; assorbiti in caso di  passaggio di categoria dal minimo della  categoria superiore; non sono  invece assorbiti in caso di aumento dei minimi.

3.   Per  retribuzione  mensile  si  intende  l'importo  complessivo  dello stipendio come  sopra specificato  e  di  tutti  i  compensi,  premi e  provvigioni  che abbiano carattere continuativo,  compresa l'indennità di contingenza.

4.   l'indennità  di   contingenza   resta   regolata dalle disposizioni  legislative  e  dalle  norme  stabilite  e  da  stabilirsi  per questo istituto tra le Confederazioni competenti.

5.   I compensi per qualsiasi tipo  di  lavoro reso in  orario notturno, in prolungamento delle  prove,  in  lavoro  ordinario  nonché  i compensi corrisposti per il lavoro reso nelle cosiddette  "prove straordinarie" non sono utili ai fini del  computo del trattamento di  fine rapporto,  delle mensilità aggiuntive (tredicesima o quattordicesima) delle ferie e di ogni altro istituti legale e/o contrattuale salvo quanto appresso previsto:

     -    per  i soli  lavoratori  che abbiano effettuato  almeno 85 "prove  straordinarie"  mensili  i relativi  compensi saranno considerati  utili  esclusivamente  agli  effetti  del   trattamento  di  fine  rapporto.

NOTA A VERBALE

1.   L'ex  aumento per anzianità di  classe  di cui  alle norme transitorie dell'art.  9  rientra,  a tutti  gli effetti,  tra le voci retributive costitutive dello stipendio.

2.   In relazione a quanto previsto al 3° comma, le indennità  mensili e i compensi continuativi per i quali non sia stata espressamente prevista o  esclusa la  incidenza sugli istituti  legali  e/o  contrattuali, si intendono utili ai  soli  fini  del calcolo  del  trattamento  di fine rapporto.

3.   In riferimento a quanto previsto nell'ultimo capoverso del comma 5 del presente articolo,  le assenze per i singoli periodi di malattia  o di infortunio di durata superiore al mese, saranno considerate neutre.

CHIARIMENTO A VERBALE

L'Azienda si impegna  a riconoscere all'atto  dell'assunzione al professore d'orchestra proveniente da  altri Enti  o Istituzioni  musicali  un aumento retributivo equivalente  agli "scatti di  anzianità"  già maturati presso i predetti Enti.

Art. 8
MINIMI DI STIPENDIO

I minimi  mensili di  stipendio sono  quelli indicati nella tabella  di cui all'allegato A.

Art. 9
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

1.   Il professore d'orchestra o l'artista del coro allo  scadere di ogni  biennio  ha  diritto ad  un  aumento mensile nella  misura  di seguito indicata, con riferimento alla sua categoria di appartenenza.

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CATEGORIE         DAL 1.5.1990          DAL 1.5.1991        DAL 1.5.1992

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Extra primi violini                                        87.856                      94.431                101.005

Extra primi violoncelli                                  82.552                      88.628                94.734

1^A                                                            78.587                      84.347                90.107

2^A                                                            72.903                      78.164                83.425

1^B                                                            71.591                      76.737                81.883

2^B e 1° livello coro polifonico               67.656                      72.456                77.256

2° liv. coro polif. e 1° liv. coro                62.409                      66.748                 71.088

2° livello coro                                         56.725                      60.565                 64.405

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ed in  occasione del  compimento  del  25°  anno  di  servizio  ad uno speciale aumento supplementare in misura, pari a quello sopra previsto con riferimento alla  sua  categoria di  appartenenza  della  data di maturazione.

2.   I predetti aumenti decorrono dal primo giorno  del  mese  successivo a quello  in  cui si  compie  il biennio di anzianità o il  25°  anno di servizio.

3.   Nel  caso  di  successive  variazioni  dei  minimi  tabellari  mensili l'aumento  per  anzianità  verrà rivalutato  di un importo pari  al 5% dell'incremento dei minimi stessi.

4.   Il professore d'orchestra o l'artista del coro non potrà superare, per aumenti biennali,  il 65%  del  minimo di categoria di  appartenenza e della indennità di contingenza maturata alla data del 31 gennaio 1980 secondo le modalità previste dall'accordo aziendale 16.12.1980 e fermo  restando l'aumento maturato in occasione del compimento  del  25° anno di servizio.

CHIARIMENTO A VERBALE

Gli aumenti  periodici  di  anzianità maturati  anticipatamente al 1.2.1980 sono calcolati sulla base di quanto  previsto in calce all'allegato  b) del Contratto Collettivo di lavoro 6.10.1980.

NORME TRANSITORIE

1.   L'ammontare  degli aumenti  periodici  di  anzianità  maturati  per il servizio prestato fino al 31  maggio 1982 è aumentato del 10 per cento dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

2.   Per  i professori  d'orchestra  o  gli  artisti  del  coro  che godono dell'importo pari all'aumento per anzianità di  classe di cui al CCL  6.10.1980, l'importo stesso  sarà rivalutato del 6%  degli incrementi dei minimi e con la decorrenza prevista per gli incrementi stessi.

Art. 10
REGISTRAZIONI

1.   Le prestazioni dei complessi e quelle dei singoli lavoratori artistici contemporanee  e non contemporanee alle trasmissioni  possono essere registrate con qualunque mezzo tecnico a partire dal giorno precedente a quello dell'esecuzione.

2.   La RAI potrà usare dette registrazioni a tutti i fini  aziendali anche attraverso operazioni di montaggio.

3.   Sarà, invece,  pattuito  preventivamente tra  le  parti  uno speciale compenso  per  la  cessione,  a  tutti  i  fini commerciali,  delle registrazioni a terzi.

4.   Le   esecuzioni   che   vengono   effettuate   appositamente  per  la  sincronizzazione dei films (spettacolari e documentari),  con  la sola esclusione del telegiornale  o  dei  servizi  giornalistici televisivi filmati,   di  attualità  o  informativi, e  delle  sigle,  verranno retribuite ai sensi dell'art.

5.   Gli  eventuali  compensi  corrisposti,  in  applicazione  del presente articolo  non sono computabili  agli effetti di alcun  istituto legale e/o contrattuale.

CHIARIMENTI A VERBALE

1.   La RAI - a seguito delle richieste e delle preoccupazioni espresse dai professori d'orchestra o dagli  artisti del coro  che le registrazioni si possano risolvere  in  una  diminuzione  del  personale  di  cui si registrano  le  prestazioni,  o  in  un  danno  economico,  o  che  le  registrazioni   stesse  possano essere destinate ad usi diversi dall'esercizio della radiodiffusione - dichiara che le registrazioni saranno utilizzate ai fini tecnico-funzionali dell'Azienda  e che non hanno come  scopo -  e  quindi come risultato -  la diminuzione del proprio personale di cui si registrano le prestazioni.

2.   In  conseguenza nessun  pregiudizio ne  deriverà  ai  lavoratori anche sotto il profilo economico.

3.   In riferimento a quanto previsto dal presente articolo si conferma che  le prove registrate si intendono comunque finalizzate all'esecuzione e pertanto non realizzate con la tecnica della  ripresa discografica, salvo quanto  previsto  dall'allegato B) che fa parte integrante del  presente contratto.

Art. 11
SUDDIVISIONE ED UTILIZZAZIONE DEL COMPLESSO ORCHESTRALE

I complessi artistici,  in  relazione  a  particolari esigenze produttive, possono essere  suddivisi in  più formazioni  autonome,  onde consentire lo svolgimento parallelo di diverse attività artistiche.

NOTA A VERBALE

L'utilizzazione in orario ordinario  di lavoro dei complessi sinfonico-corali  nella loro  totalità  o in formazioni autonome  non potrà essere richiesta,  ai fini della partecipazione a produzioni  televisive di musica leggera, per più di quattro settimane nell'anno.

Art. 12
PREMIO GIORNALIERO

1.   Ai professori d'orchestra e agli artisti del coro sarà corrisposto per ciascuna giornata  di  prestazione rasa  un  premio  giornaliero nelle seguenti misure:

     -   per  i  professori d'orchestra i cui ruoli sono inseriti  contrattualmente nelle categorie extra e 1°A:

          Lire 27.000  (lire 30.000  dal 1.5.1991)  in  caso  di esecuzione pubblica;

          Lire 18.000 (lire 20.000 dal 1.5.1991) negli altri casi di prove;

     -    per  i professori d'orchestra i cui  ruoli  sono  inseriti contrattualmente nelle altre categorie:

          Lire 24.000  (lire 27.000  dal 1.5.1991)  in  caso  di esecuzione pubblica;

          Lire 16.000 (lire 18.000 dal 1.5.1991) negli altri casi di prove;

     - per gli artisti del coro:

          Lire  16.000  (lire 18.000  dal 1.5.1991)  in caso  di esecuzione pubblica;

          Lire 10.000 (lire 11.000 dal 1.5.1991) negli altri casi di prove;

2.   Gli stessi compensi verranno corrisposti qualora sia prestata attività  lavorativa  il  sesto  giorno  lavorativo  in  regime  di  prestazione ordinaria.

3.   Il  premio  viene  corrisposto  anche  al  professore  d'orchestra  o all'artista del coro  cui sia stata richiesta  la  "disponibilità", il che  sottintende  la  piena  capacità del professore  d'orchestra  o dell'artista del coro stesso ad intervenire, in caso di necessità, nel contesto produttivo.

4.   In ogni caso,  per ciascuna giornata, potrà essere corrisposto un solo compenso.

5.   Il premio giornaliero non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale.

NOTA A VERBALE

1.   Oltre  agli  assenti per qualsiasi titolo,  dal  premio giornaliero di presenza  sarà escluso  anche il personale che non ha "parte" nell'attività programmata; a quest'ultimo, fermo restando  il verificarsi della presenza in servizio, sarà in ogni caso garantito un premio pari a 12 giornate mensili.

2.   Il  premio  giornaliero viene  corrisposto  anche  al  personale  con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 2 mesi.

NORMA TRANSITORIA

La misura dell'indennità torva applicazione dal 1° maggio 1990.

Art. 13
RIPOSO SETTIMANALE

1.   I professori d'orchestra  e gli artisti del coro  hanno diritto  ad un giorno di riposo settimanale.

2.   Il giorno destinato a riposo settimanale  viene prefissato mensilmente ed indicato in apposita tabella.

3.   La giornata di riposo settimanale può essere  eccezionalmente spostata nel corso della settimana solo per speciali e constatate esigenze; in tal caso, al professore d'orchestra o all'artista del  coro spetta la maggiorazione  di  retribuzione  giornaliera  prevista  per  il lavoro     festivo, fermo restando il diritto ad un giorno di riposo compensativo da fissare entro i sette giorni successivi.

4.   Il giorno di riposo  può essere fissato  anche  dopo più di 6 giornate lavorative quando, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Azienda, si verifichi  tale  necessità  in  relazione  ad  attività particolari tipiche dell'Azienda.  In tal caso verrà corrisposta  la maggiorazione di cui al 3° comma del presente articolo.

5.   In ogni caso  i giorni di riposo  consecutivi,  fissati oltre la sesta giornata,  non possono essere più di due e vanno fruiti congiuntamente al termine della produzione.

6.   In nessun  caso,  a  norma di  legge,  al giorno di  riposo può essere rinunziato.

Art. 14
GIORNI FESTIVI

1.   Sono considerati giorni festivi:

     a)   le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni  e le  altre  che  eventualmente   in  aggiunta  venissero  in seguito stabilite da disposizioni di legge o da accordi sindacali;

     b)   le seguenti solennità:

          1)   1° gennaio - Capodanno

          2)   6 gennaio - Epifania

          3)   15 agosto - Assunzione

          4)   1° novembre - Ognissanti

          5)   8 dicembre - Immacolata Concezione

          6)   25 dicembre - Natale

          7)   26 dicembre - S.Stefano

          8)   Giorno di Pasqua

          9)   Lunedì di Pasqua

          10)  Festa del patrono locale

2.   Il professore  d'orchestra o l'artista del coro  che  sia  chiamato ad eseguire  una prestazione nei  giorni  sopra  elencati  percepisce, in aggiunta alla retribuzione mensile, un compenso pari alla retribuzione della  prestazione stessa maggiorata  dell'80%; ovvero, in luogo del compenso di cui sopra,  la Società può concedere un  giorno di vacanza compensativo.

3.   Nel  caso venga richiesta anche una seconda prestazione essa, viene retribuita con le  norme di cui al capoverso precedente e per tale seconda prestazione non può essere concessa vacanza compensativa.

4.   Per quanto riguarda le festività nazionali e il  trattamento relativo, resta in vigore quanto  stabilito dalle vigenti disposizioni  o quanto  potrà eventualmente venire stabilito da disposizioni successive.

5.   Nelle seguenti giornate:

     1)   24 dicembre

     2)   31 dicembre

     3)   Venerdì Santo

     4)   Commemorazione dei Defunti

può  essere  richiesta  una  sola  prestazione; l'eventuale seconda prestazione sarà considerata prestazione straordinaria.

6.   Il professore d'orchestra o l'artista del coro che  fruisce del riposo  non domenicale, qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in  giorno  festivo, ha diritto, pur godendo del  giorno festivo, ad altro giorno di riposo compensativo di quello settimanale che sarà fissato entro 10  giorni successivi. Tale norma viene applicata anche nel caso in cui il professore d'orchestra o l'artista del  coro abbia in  quella  settimana il  riposo  fissato alla  domenica. Qualora il professore d'orchestra o l'artista del coro presti la sua  opera in un giorno  di riposo settimanale coincidente   con una festività infrasettimanale  ha diritto ad un giorno di riposo compensativo che deve  essere  di  regola  fruito  entro  10 giorni  successivi  alla festività, salvo accordo fra le parti.

7.   Si ammette il mezzo riposo compensativo  per le mezze  giornate di cui sopra ove coincidano col giorno di riposo infrasettimanale (1).

NOTA A VERBALE

A norma del DPR 28.12.85 n. 792, la "Festa del Patrono locale" per la città di Roma è fissata il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).

Vedasi  anche  Accordo  Interconfederale  3  dicembre  1954  in  materia di festività coincidenti con la domenica.

Art. 15
PROLUNGAMENTO DELLE PROVE

1.   In caso  di  prolungamento delle prove vengono  corrisposti,  oltre la retribuzione normale, i seguenti maggiori compensi:

     -    per la prima mezz'ora di prolungamento o frazione di mezz'ora: la retribuzione  spettante per mezz'ora  di  prestazione, maggiorata del 40 per cento;

     -    per  ogni  mezz'ora  successiva  o sue frazioni:  la retribuzione spettante per ogni mezz'ora maggiorata dell'80 per cento.

2.   Si  intende  a  tali  effetti per retribuzione  oraria la retribuzione giornaliera divisa per 5  per i professori d'orchestra e per 3 per gli artisti del coro maggiorata dell'aliquota spettante per la tredicesima mensilità.

 Art. 16
PROVE STRAORDINARIE

1.   Qualora la Società richieda una o più prove  straordinarie fuori dall'orario normale   giornaliero   e  non  in   prolungamento  delle prestazioni ordinaria, viene corrisposto al professore d'orchestra o all'artista del coro  un compenso globale pari  al 70 per cento della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta. Qualora le prove siano effettuate dopo le ore 24 il compenso per ogni prestazione straordinaria sarà pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera.

2.   La  durata  massima delle  prove  straordinarie  non  può  superare il seguente orario:

     a)   professori d'orchestra

          -    due ore, ivi comprese dieci minuti di riposo

     b) artisti del coro

          -    prova al pianoforte o in palcoscenico: ore 1,30

          -    prova con orchestra o esecuzione: 2 ore

3.   Il compenso stabilito è dovuto  integralmente anche se la  prova non raggiunge il predetto orario massimo.

4.   La prestazione eventualmente effettuata nel 6° giorno (recupero) dal professore d'orchestra o dall'artista del coro  che osservi un orario settimanale ripartito su 5 giorni, saranno  considerata  prove straordinarie  e  compensata  ai  sensi  del    comma del  presente articolo.

NOTA A VERBALE

L'Azienda conferma l'impegno  al contenimento del lavoro  straordinario nei limiti comunque di tutela delle effettive necessità produttive.

Art. 17
LAVORO NOTTURNO

1.   Il lavoro notturno,  intendendosi per tale quello compiuto dopo le ore 24, in caso di concerto, e dopo le ore 0,30 in caso di opera lirica, è compensato con i criteri di cui all'art. 15, ma in misura raddoppiata.

2.   Tale compenso  assorbe  quello  dovuto  per  l'eventuale prolungamento della prestazione

CHIARIMENTO A VERBALE

Ai complessi di musica leggera e da ballo, in caso vengano effettuati cicli di esecuzioni  con termine di  orario  oltre  le  ore  24,  in  luogo della corresponsione dei compensi  di  straordinario notturno  di  cui dianzi, la Società può chiedere di stabilire compensi forfettari da trattarsi di volta in volta.

Art. 18
PRESTAZIONI TELEVISIVE

1.   Ai  componenti  dei complessi non  scritturati  esplicitamente  per la televisione, nel  caso  in  cui vengano chiamati ad effettuare trasmissioni  televisive,  è corrisposta la maggiorazione dell'80 per cento sulla quota di retribuzione giornaliera (stipendio individuale e indennità  di  contingenza)   afferente alle prestazioni  musicali effettuate in video per la trasmissione diretta o registrata.

2.   Detto compenso, viene corrisposto anche durante le prove, indipendentemente dalla loro utilizzazione.

3.   La maggiorazione di cui sopra,  che non è computabile agli  effetti di alcun istituto legale  e/o contrattuale, non si applica nel caso che l'esecuzione musicale sia effettuata in regime  di  prestazione straordinaria (art. 16) dai singoli lavoratori.

Art. 19
FERIE

1.   Al  professore  d'orchestra e all'artista del coro,  per  ogni anno di servizio prestato è concesso un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di 30 giorni lavorativi.

2.   In  caso di risoluzione  del  rapporto nel corso dell'annata  il professore d'orchestra o l'artista  del  coro  ha  diritto  alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3.   Le ferie non possono essere computate nel periodo di preavviso.

4.   Il riposo  annuale ha  normalmente carattere  continuativo  e  non può avere inizio nei giorni festivi o in giorni di riposo settimanale.

5.   Nel fissare il periodo di godimento delle ferie sarà tenuto conto da parte dell'Ente,  compatibilmente con le esigenze di  servizio, degli eventuali  desideri dei professori  d'orchestra  e  degli  artisti del coro.

6.   Qualora, durante il godimento delle ferie, il professore d'orchestra o l'artista del coro  si  ammali  per la  durata  di almeno 4  giorni la malattia interrompe  le  ferie,  purché  il  professore  d'orchestra o l'artista del coro dia immediatamente comunicazione  dell'inizio e del termine della malattia stessa.

7.   In  caso  di  malattia  o infortunio  che non  abbiano  reso possibile l'inizio o il  godimento integrale delle ferie, il godimento di esse potrà aver luogo a guarigione avvenuta, anche entro il primo semestre dell'anno successivo; in difetto, e per questa  sola  ipotesi, sarà corrisposto  al  professore  d'orchestra  o  all'artista  del  coro un indennizzo pari alla retribuzione dovuta per il periodo di ferie.

8.   Le giornate con orario dimezzato di cui al  5  comma all'art. 14, agli effetti delle ferie contano come giorni lavorativi.

CHIARIMENTI A VERBALE

1.   Le parti concordemente riconoscono che le ferie  nella misura prevista dal presente articolo sono state concesse  in vista dell'impossibilità di utilizzare il complesso, di cui i singoli professori d'orchestra o artisti  del coro  fanno parte,  senza la  presenza  di  tutti  i suoi membri.

2.   Per l'esatta  determinazione dei  giorni di ferie spettanti  al professore d'orchestra o all'artista del coro che osservi un orario settimanale ripartito su 5 giorni, il periodo di ferie previsto dal presente articolo dovrà essere diviso per 1,2.

Art. 20
PERMESSI E ASPETTATIVA

1.   Al professore d'orchestra o all'artista del coro che ne faccia domanda la Società può accordare,  a suo esclusivo giudizio  permessi di breve durata per giustificati motivi, con la facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.

2.   Al professore d'orchestra o all'artista del coro  può  essere concesso per giustificati motivi privati un periodo di aspettativa fino ad un anno, restando esclusa per tale periodo la  corresponsione della retribuzione ferma restando la decorrenza dell'anzianità.

Tale aspettativa sarà concessa, a richiesta del professore d'orchestra o  dell'artista del coro  anche nel caso  in  cui  alla  scadenza del periodo utile per la conservazione del posto (in caso di malattia di cui all'art.  24),  il professore d'orchestra o l'artista del coro non sia clinicamente guarito e abbia necessità di cure.

3.   Nel caso di aspettative se il  professore d'orchestra  o l'artista del coro  usa  dell'aspettativa   concessa in modo diverso da  quello dichiarato per ottenerla e,  nel caso di cui al secondo comma, presta, senza  autorizzazione della  Società, la propria  opera in altri complessi artistici il  rapporto  di  lavoro potrà  essere risolto per giusta causa.

4.   I professori  d'orchestra o gli artisti  del  coro studenti, compresi quelli  universitari,  che  devono  sostenere  prove  di  esame, hanno diritto  di  fruire di permessi  giornalieri retribuiti.  Il datore di lavoro  potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio di tale diritto.

5.   Nel corso di ciascun anno il professore d'orchestra o l'artista del coro potrà  fruire,  a  richiesta  in  sostituzione  delle  festività religiose soppresse di cui all'art.  1 della legge 5 marzo 1977 n. 54, di giorni 4 di permessi retribuiti.

Tali giornate di permesso, verranno godute dall'intero complesso in uno o più periodi compatibilmente con le  esigenze di servizio. Fermo restando che tali giornate di permesso debbono essere fruite  entro il  31 dicembre di  ciascun  anno,  qualora  non  sia  stato  possibile concederle  al  complesso entro tale  data,  le eventuali  giornate di permesso non fruite potranno essere godute,  in via eccezionale, entro il 31 maggio dell'anno successivo.