RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
Per i Professori d'Orchestra e gli Artisti del Coro
DELLA SOCIETA' RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

Roma, 9 maggio 1990

Il presente documento è stato redatto dal Supporto  del Personale  - Affari Sindacali -  d'intesa con l'Intersind e costituisce la base per  la stesura definitiva del Contratto Collettivo di lavoro per i  Professori d'Orchestra e gli Artisti del Coro, del 9 maggio 1990.

Esso, pertanto, viene fornito agli Uffici del Personale ed agli "addetti ai lavori"  esclusivamente  con  l'intento  di  consentire  una  più  agevole consultazione delle norme contrattuali.

Art. 1
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina il rapporto di lavoro intercorrente fra la Società RAI - Radiotelevisione Italiana e i professori d'orchestra e gli artisti del coro dipendenti dalla società stessa.

Art. 2
ASSUNZIONE

1.   Per l'assunzione dei professori  d'orchestra e degli artisti  del coro  la  Società  si atterrà alle  disposizioni  emanate  in  materia dagli organi competenti nonché a quelle previste dal presente contratto.

2.   Per i professori d'orchestra la Società nel  determinare la scelta, salvo sostituzioni  improvvise  per periodi non  superiori  ai cinque giorni, si avvarrà del parere degli  organi rappresentativi designati dall'orchestra.

3.   In caso di assunzione mediante concorso od esame la RAI chiamerà a far parte della  Commissione  giudicatrice  anche  due  rappresentanti dei  professori  d'orchestra  o  degli  artisti  del  coro  designati l'uno dall'organismo rappresentativo dell'orchestra o del coro e l'altro dai Sindacati di categoria competenti.

4.   L'assunzione  deve  risultare da  atto  scritto,  il  quel è trasmesso all'interessato a cura della RAI.

5.   In tale atto devono essere specificati:

     a)   data di assunzione;

     b)   categoria  alla quale  il professore d'orchestra o  l'artista del corso viene assegnato;

     c)   trattamento economico iniziale.

6.   Il professore d'orchestra o l'artista del coro  deve  esibire all'atto dell'assunzione:

     a)   libretto di lavoro;

     b)   tessera  per  le  assicurazioni  sociali   obbligatorie  (qualora  l'interessato debba esserne in possesso);

     c)   stato di famiglia.

7.   La RAI può richiedere:

     a)   il certificato di nascita e di cittadinanza;

     b)   il certificato penale generale in data non anteriore a 3 mesi;

     c)   il certificato di sana costituzione fisica;

     d)   gli eventuali attestati di lavoro.

8.   La RAI può inoltre richiedere ai professori d'orchestra:

     a)   il diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale pareggiato  o,  in  difetto, un titolo di studio equivalente conseguito presso un Istituto musicale estero e riconosciuto valido dalla Repubblica Italiana.

     b)   la documentazione relativa  all'iscrizione all'Albo professionale di categoria;

9.   Il professore d'orchestra o l'artista del coro  è tenuto  a dichiarare la sua residenza e l'indirizzo segnalando  per  iscritto  alla Società ogni successivo cambiamento.

10.  La RAI deve rilasciare al professore d'orchestra o all'artista del coro una tessera di riconoscimento.

11.  Nel quadro delle  vigenti disposizioni legislative in materia,  per la disciplina  dei  contratti  di  formazione  e  lavoro  si  rinvia alla regolamentazione di cui all'accordo interconfederale 5 gennaio 1990.

CHIARIMENTO A VERBALE

Nella assunzioni sarà tenuto particolarmente conto, a titolo preferenziale, delle domande presentate dal coniuge o dai figli dei lavoratori deceduti, o che siano cessati dal servizio per vecchiaia, invalidità o malattia.

NOTA A VERBALE

1. Alle audizioni organizzate per valutare le possibili utilizzazioni nei Complessi  artistici  di  personale   esterno   parteciperà  anche  un rappresentante del Complesso artistico stesso.

2. Nell'intento di facilitare  l'inserimento di  portatori  di handicaps nell'attività lavorativa, l'Azienda procederà, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, a rimuovere le barriere architettoniche esistenti ed a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle particolari esigenze degli interessati.

Art. 3
ASSUNZIONI FUORI PIAZZA

1. Ai professori d'orchestra ed agli artisti del coro  assunti  in Comuni diversi  da  quelli  ove devono prestare  la loro opera, la Società provvederà a rimborsare prima dell'inizio della prestazione d'opera, le spese di viaggio in seconda classe per via di terra o in classe  corrispondente per via di mare.

2. Inoltre,  la Società corrisponderà, a richiesta, prima della partenza, un anticipo corrispondente ad almeno tre giorni di retribuzione.

3. In caso di contratto a termine  o di risoluzione  del rapporto durante il  periodo  di  prova,   contemporaneamente  alla  corresponsione  dell'ultima paga saranno  rimborsate anche le spese di  viaggio per il ritorno in sede.

CHIARIMENTO A VERBALE

Nelle  ipotesi di  cui al  1° e 3° comma del presente  articolo  la Società rimborserà ai professori d'orchestra le spese di trasporto per i seguenti strumenti: contrabbasso, violoncello, arpa,  timpani, cassa, basso tuba, controfagotto,  e per gli altri strumenti  di pari volume, nei limiti delle

tariffe praticate dalle Ferrovie dello Stato.

Art. 4
QUALIFICA IMPIEGATIZIA

Ai professori d'orchestra e agli artisti del coro dipendenti  dalla Società spetta a  tutti gli effetti al  qualifica impiegatizia  e pertanto verranno applicate  tutte le norme emanate  o  da emanare con  leggi ed accordi collettivi per gli impiegati dell'industria, in quanto compatibili con il presente contratto e con la specialità del rapporto.

Art. 5
ASSUNZIONI TEMPORANEE

Il professore d'orchestra o l'artista del coro, assunto in sostituzione di altro elemento temporaneamente assente deve essere avvertito per iscritto, all'atto dell'assunzione, della provvisorietà della prestazione e, quando il  professore  d'orchestra o l'artista  del  coro  sostituito riprenderà servizio, lascerà il posto senza diritto a preavviso.

Art. 6
PERIODO DI PROVA

1. Il periodo di prova per il professore d'orchestra o l'artista del coro deve risultare da atto scritto e non può avere una durata superiore ai sei mesi.

2. Durante il  periodo di  prova è in  facoltà di entrambe le parti di risolvere in qualunque momento il rapporto di lavoro senza preavviso o indennità  sostitutiva né  previdenza aziendale,  salvo il diritto del professore   d'orchestra  o  l'artista del  coro di  percepire  la retribuzione per il periodo di servizio prestato.

3. Qualora la risoluzione del rapporto  di lavoro avvenga  per dimissioni in  qualunque tempo o per  licenziamento durante il primo  mese, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di lavoro prestato. Qualora il licenziamento avvenga dopo il primo mese verrà corrisposta al professore d'orchestra o all'artista del coro la  retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda  che  la risoluzione avvenga  entro la  prima  o  la  seconda  quindicina.  Saranno altresì corrisposti  i  compensi per  le  quote  di  ferie,   tredicesima  e quattordicesima mensilità e,  per le assunzioni a tempo indeterminato, anche la quota di  premio di  produzione in relazione al  periodo di servizio prestato.

4.   Qualora la scadenza del periodo  di prova la Società  non proceda alla disdetta del rapporto,  il professore d'orchestra o l'artista del coro si intende riconfermato in servizio e gli viene  riconosciuta l'anzianità a tutti  gli effetti dal giorno  di inizio del  periodo di prova.

CHIARIMENTO A VERBALE

Per la  risoluzione del rapporto  durante il  periodo di  prova  la Società sentirà il parere degli organi rappresentativi designati  dall'orchestra o dal coro. Del pari la  Commissione giudicatrice del  concorso o dell'esame può esonerare dal  periodo di  prova, in base ai risultati dell'esame, elementi che abbiano significativi precedenti lavorativi in Italia.

Art. 7
DEFINIZIONE DELLO STIPENDIO E DELLA RETRIBUZIONE

1.   A tutti gli effetti per stipendio si intende il complesso dei seguenti elementi:

     a)   minimo della categoria cui il  professore  d'orchestra  o artista del coro è assegnato;

     b)   aumenti di anzianità di cui al 1° comma dell'art. 9;

     c)   aumenti di merito.

2.   Gli aumenti di merito restano fino a concorrenza; assorbiti in caso di  passaggio di categoria dal minimo della  categoria superiore; non sono  invece assorbiti in caso di aumento dei minimi.

3.   Per  retribuzione  mensile  si  intende  l'importo  complessivo  dello stipendio come  sopra specificato  e  di  tutti  i  compensi,  premi e  provvigioni  che abbiano carattere continuativo,  compresa l'indennità di contingenza.

4.   l'indennità  di   contingenza   resta   regolata dalle disposizioni  legislative  e  dalle  norme  stabilite  e  da  stabilirsi  per questo istituto tra le Confederazioni competenti.

5.   I compensi per qualsiasi tipo  di  lavoro reso in  orario notturno, in prolungamento delle  prove,  in  lavoro  ordinario  nonché  i compensi corrisposti per il lavoro reso nelle cosiddette  "prove straordinarie" non sono utili ai fini del  computo del trattamento di  fine rapporto,  delle mensilità aggiuntive (tredicesima o quattordicesima) delle ferie e di ogni altro istituti legale e/o contrattuale salvo quanto appresso previsto:

     -    per  i soli  lavoratori  che abbiano effettuato  almeno 85 "prove  straordinarie"  mensili  i relativi  compensi saranno considerati  utili  esclusivamente  agli  effetti  del   trattamento  di  fine  rapporto.

NOTA A VERBALE

1.   L'ex  aumento per anzianità di  classe  di cui  alle norme transitorie dell'art.  9  rientra,  a tutti  gli effetti,  tra le voci retributive costitutive dello stipendio.

2.   In relazione a quanto previsto al 3° comma, le indennità  mensili e i compensi continuativi per i quali non sia stata espressamente prevista o  esclusa la  incidenza sugli istituti  legali  e/o  contrattuali, si intendono utili ai  soli  fini  del calcolo  del  trattamento  di fine rapporto.

3.   In riferimento a quanto previsto nell'ultimo capoverso del comma 5 del presente articolo,  le assenze per i singoli periodi di malattia  o di infortunio di durata superiore al mese, saranno considerate neutre.

CHIARIMENTO A VERBALE

L'Azienda si impegna  a riconoscere all'atto  dell'assunzione al professore d'orchestra proveniente da  altri Enti  o Istituzioni  musicali  un aumento retributivo equivalente  agli "scatti di  anzianità"  già maturati presso i predetti Enti.

Art. 8
MINIMI DI STIPENDIO

I minimi  mensili di  stipendio sono  quelli indicati nella tabella  di cui all'allegato A.

Art. 9
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

1.   Il professore d'orchestra o l'artista del coro allo  scadere di ogni  biennio  ha  diritto ad  un  aumento mensile nella  misura  di seguito indicata, con riferimento alla sua categoria di appartenenza.

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CATEGORIE         DAL 1.5.1990          DAL 1.5.1991        DAL 1.5.1992

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Extra primi violini                                        87.856                      94.431                101.005

Extra primi violoncelli                                  82.552                      88.628                94.734

1^A                                                            78.587                      84.347                90.107

2^A                                                            72.903                      78.164                83.425

1^B                                                            71.591                      76.737                81.883

2^B e 1° livello coro polifonico               67.656                      72.456                77.256

2° liv. coro polif. e 1° liv. coro                62.409                      66.748                 71.088

2° livello coro                                         56.725                      60.565                 64.405

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ed in  occasione del  compimento  del  25°  anno  di  servizio  ad uno speciale aumento supplementare in misura, pari a quello sopra previsto con riferimento alla  sua  categoria di  appartenenza  della  data di maturazione.

2.   I predetti aumenti decorrono dal primo giorno  del  mese  successivo a quello  in  cui si  compie  il biennio di anzianità o il  25°  anno di servizio.

3.   Nel  caso  di  successive  variazioni  dei  minimi  tabellari  mensili l'aumento  per  anzianità  verrà rivalutato  di un importo pari  al 5% dell'incremento dei minimi stessi.

4.   Il professore d'orchestra o l'artista del coro non potrà superare, per aumenti biennali,  il 65%  del  minimo di categoria di  appartenenza e della indennità di contingenza maturata alla data del 31 gennaio 1980 secondo le modalità previste dall'accordo aziendale 16.12.1980 e fermo  restando l'aumento maturato in occasione del compimento  del  25° anno di servizio.

CHIARIMENTO A VERBALE

Gli aumenti  periodici  di  anzianità maturati  anticipatamente al 1.2.1980 sono calcolati sulla base di quanto  previsto in calce all'allegato  b) del Contratto Collettivo di lavoro 6.10.1980.

NORME TRANSITORIE

1.   L'ammontare  degli aumenti  periodici  di  anzianità  maturati  per il servizio prestato fino al 31  maggio 1982 è aumentato del 10 per cento dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

2.   Per  i professori  d'orchestra  o  gli  artisti  del  coro  che godono dell'importo pari all'aumento per anzianità di  classe di cui al CCL  6.10.1980, l'importo stesso  sarà rivalutato del 6%  degli incrementi dei minimi e con la decorrenza prevista per gli incrementi stessi.

Art. 10
REGISTRAZIONI

1.   Le prestazioni dei complessi e quelle dei singoli lavoratori artistici contemporanee  e non contemporanee alle trasmissioni  possono essere registrate con qualunque mezzo tecnico a partire dal giorno precedente a quello dell'esecuzione.

2.   La RAI potrà usare dette registrazioni a tutti i fini  aziendali anche attraverso operazioni di montaggio.

3.   Sarà, invece,  pattuito  preventivamente tra  le  parti  uno speciale compenso  per  la  cessione,  a  tutti  i  fini commerciali,  delle registrazioni a terzi.

4.   Le   esecuzioni   che   vengono   effettuate   appositamente  per  la  sincronizzazione dei films (spettacolari e documentari),  con  la sola esclusione del telegiornale  o  dei  servizi  giornalistici televisivi filmati,   di  attualità  o  informativi, e  delle  sigle,  verranno retribuite ai sensi dell'art.

5.   Gli  eventuali  compensi  corrisposti,  in  applicazione  del presente articolo  non sono computabili  agli effetti di alcun  istituto legale e/o contrattuale.

CHIARIMENTI A VERBALE

1.   La RAI - a seguito delle richieste e delle preoccupazioni espresse dai professori d'orchestra o dagli  artisti del coro  che le registrazioni si possano risolvere  in  una  diminuzione  del  personale  di  cui si registrano  le  prestazioni,  o  in  un  danno  economico,  o  che  le  registrazioni   stesse  possano essere destinate ad usi diversi dall'esercizio della radiodiffusione - dichiara che le registrazioni saranno utilizzate ai fini tecnico-funzionali dell'Azienda  e che non hanno come  scopo -  e  quindi come risultato -  la diminuzione del proprio personale di cui si registrano le prestazioni.

2.   In  conseguenza nessun  pregiudizio ne  deriverà  ai  lavoratori anche sotto il profilo economico.

3.   In riferimento a quanto previsto dal presente articolo si conferma che  le prove registrate si intendono comunque finalizzate all'esecuzione e pertanto non realizzate con la tecnica della  ripresa discografica, salvo quanto  previsto  dall'allegato B) che fa parte integrante del  presente contratto.

Art. 11
SUDDIVISIONE ED UTILIZZAZIONE DEL COMPLESSO ORCHESTRALE

I complessi artistici,  in  relazione  a  particolari esigenze produttive, possono essere  suddivisi in  più formazioni  autonome,  onde consentire lo svolgimento parallelo di diverse attività artistiche.

NOTA A VERBALE

L'utilizzazione in orario ordinario  di lavoro dei complessi sinfonico-corali  nella loro  totalità  o in formazioni autonome  non potrà essere richiesta,  ai fini della partecipazione a produzioni  televisive di musica leggera, per più di quattro settimane nell'anno.

Art. 12
PREMIO GIORNALIERO

1.   Ai professori d'orchestra e agli artisti del coro sarà corrisposto per ciascuna giornata  di  prestazione rasa  un  premio  giornaliero nelle seguenti misure:

     -   per  i  professori d'orchestra i cui ruoli sono inseriti  contrattualmente nelle categorie extra e 1°A:

          Lire 27.000  (lire 30.000  dal 1.5.1991)  in  caso  di esecuzione pubblica;

          Lire 18.000 (lire 20.000 dal 1.5.1991) negli altri casi di prove;

     -    per  i professori d'orchestra i cui  ruoli  sono  inseriti contrattualmente nelle altre categorie:

          Lire 24.000  (lire 27.000  dal 1.5.1991)  in  caso  di esecuzione pubblica;

          Lire 16.000 (lire 18.000 dal 1.5.1991) negli altri casi di prove;

     - per gli artisti del coro:

          Lire  16.000  (lire 18.000  dal 1.5.1991)  in caso  di esecuzione pubblica;

          Lire 10.000 (lire 11.000 dal 1.5.1991) negli altri casi di prove;

2.   Gli stessi compensi verranno corrisposti qualora sia prestata attività  lavorativa  il  sesto  giorno  lavorativo  in  regime  di  prestazione ordinaria.

3.   Il  premio  viene  corrisposto  anche  al  professore  d'orchestra  o all'artista del coro  cui sia stata richiesta  la  "disponibilità", il che  sottintende  la  piena  capacità del professore  d'orchestra  o dell'artista del coro stesso ad intervenire, in caso di necessità, nel contesto produttivo.

4.   In ogni caso,  per ciascuna giornata, potrà essere corrisposto un solo compenso.

5.   Il premio giornaliero non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale.

NOTA A VERBALE

1.   Oltre  agli  assenti per qualsiasi titolo,  dal  premio giornaliero di presenza  sarà escluso  anche il personale che non ha "parte" nell'attività programmata; a quest'ultimo, fermo restando  il verificarsi della presenza in servizio, sarà in ogni caso garantito un premio pari a 12 giornate mensili.

2.   Il  premio  giornaliero viene  corrisposto  anche  al  personale  con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 2 mesi.

NORMA TRANSITORIA

La misura dell'indennità torva applicazione dal 1° maggio 1990.

Art. 13
RIPOSO SETTIMANALE

1.   I professori d'orchestra  e gli artisti del coro  hanno diritto  ad un giorno di riposo settimanale.

2.   Il giorno destinato a riposo settimanale  viene prefissato mensilmente ed indicato in apposita tabella.

3.   La giornata di riposo settimanale può essere  eccezionalmente spostata nel corso della settimana solo per speciali e constatate esigenze; in tal caso, al professore d'orchestra o all'artista del  coro spetta la maggiorazione  di  retribuzione  giornaliera  prevista  per  il lavoro     festivo, fermo restando il diritto ad un giorno di riposo compensativo da fissare entro i sette giorni successivi.

4.   Il giorno di riposo  può essere fissato  anche  dopo più di 6 giornate lavorative quando, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Azienda, si verifichi  tale  necessità  in  relazione  ad  attività particolari tipiche dell'Azienda.  In tal caso verrà corrisposta  la maggiorazione di cui al 3° comma del presente articolo.

5.   In ogni caso  i giorni di riposo  consecutivi,  fissati oltre la sesta giornata,  non possono essere più di due e vanno fruiti congiuntamente al termine della produzione.

6.   In nessun  caso,  a  norma di  legge,  al giorno di  riposo può essere rinunziato.

Art. 14
GIORNI FESTIVI

1.   Sono considerati giorni festivi:

     a)   le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni  e le  altre  che  eventualmente   in  aggiunta  venissero  in seguito stabilite da disposizioni di legge o da accordi sindacali;

     b)   le seguenti solennità:

          1)   1° gennaio - Capodanno

          2)   6 gennaio - Epifania

          3)   15 agosto - Assunzione

          4)   1° novembre - Ognissanti

          5)   8 dicembre - Immacolata Concezione

          6)   25 dicembre - Natale

          7)   26 dicembre - S.Stefano

          8)   Giorno di Pasqua

          9)   Lunedì di Pasqua

          10)  Festa del patrono locale

2.   Il professore  d'orchestra o l'artista del coro  che  sia  chiamato ad eseguire  una prestazione nei  giorni  sopra  elencati  percepisce, in aggiunta alla retribuzione mensile, un compenso pari alla retribuzione della  prestazione stessa maggiorata  dell'80%; ovvero, in luogo del compenso di cui sopra,  la Società può concedere un  giorno di vacanza compensativo.

3.   Nel  caso venga richiesta anche una seconda prestazione essa, viene retribuita con le  norme di cui al capoverso precedente e per tale seconda prestazione non può essere concessa vacanza compensativa.

4.   Per quanto riguarda le festività nazionali e il  trattamento relativo, resta in vigore quanto  stabilito dalle vigenti disposizioni  o quanto  potrà eventualmente venire stabilito da disposizioni successive.

5.   Nelle seguenti giornate:

     1)   24 dicembre

     2)   31 dicembre

     3)   Venerdì Santo

     4)   Commemorazione dei Defunti

può  essere  richiesta  una  sola  prestazione; l'eventuale seconda prestazione sarà considerata prestazione straordinaria.

6.   Il professore d'orchestra o l'artista del coro che  fruisce del riposo  non domenicale, qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in  giorno  festivo, ha diritto, pur godendo del  giorno festivo, ad altro giorno di riposo compensativo di quello settimanale che sarà fissato entro 10  giorni successivi. Tale norma viene applicata anche nel caso in cui il professore d'orchestra o l'artista del  coro abbia in  quella  settimana il  riposo  fissato alla  domenica. Qualora il professore d'orchestra o l'artista del coro presti la sua  opera in un giorno  di riposo settimanale coincidente   con una festività infrasettimanale  ha diritto ad un giorno di riposo compensativo che deve  essere  di  regola  fruito  entro  10 giorni  successivi  alla festività, salvo accordo fra le parti.

7.   Si ammette il mezzo riposo compensativo  per le mezze  giornate di cui sopra ove coincidano col giorno di riposo infrasettimanale (1).

NOTA A VERBALE

A norma del DPR 28.12.85 n. 792, la "Festa del Patrono locale" per la città di Roma è fissata il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).

Vedasi  anche  Accordo  Interconfederale  3  dicembre  1954  in  materia di festività coincidenti con la domenica.

Art. 15
PROLUNGAMENTO DELLE PROVE

1.   In caso  di  prolungamento delle prove vengono  corrisposti,  oltre la retribuzione normale, i seguenti maggiori compensi:

     -    per la prima mezz'ora di prolungamento o frazione di mezz'ora: la retribuzione  spettante per mezz'ora  di  prestazione, maggiorata del 40 per cento;

     -    per  ogni  mezz'ora  successiva  o sue frazioni:  la retribuzione spettante per ogni mezz'ora maggiorata dell'80 per cento.

2.   Si  intende  a  tali  effetti per retribuzione  oraria la retribuzione giornaliera divisa per 5  per i professori d'orchestra e per 3 per gli artisti del coro maggiorata dell'aliquota spettante per la tredicesima mensilità.

 Art. 16
PROVE STRAORDINARIE

1.   Qualora la Società richieda una o più prove  straordinarie fuori dall'orario normale   giornaliero   e  non  in   prolungamento  delle prestazioni ordinaria, viene corrisposto al professore d'orchestra o all'artista del coro  un compenso globale pari  al 70 per cento della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta. Qualora le prove siano effettuate dopo le ore 24 il compenso per ogni prestazione straordinaria sarà pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera.

2.   La  durata  massima delle  prove  straordinarie  non  può  superare il seguente orario:

     a)   professori d'orchestra

          -    due ore, ivi comprese dieci minuti di riposo

     b) artisti del coro

          -    prova al pianoforte o in palcoscenico: ore 1,30

          -    prova con orchestra o esecuzione: 2 ore

3.   Il compenso stabilito è dovuto  integralmente anche se la  prova non raggiunge il predetto orario massimo.

4.   La prestazione eventualmente effettuata nel 6° giorno (recupero) dal professore d'orchestra o dall'artista del coro  che osservi un orario settimanale ripartito su 5 giorni, saranno  considerata  prove straordinarie  e  compensata  ai  sensi  del    comma del  presente articolo.

NOTA A VERBALE

L'Azienda conferma l'impegno  al contenimento del lavoro  straordinario nei limiti comunque di tutela delle effettive necessità produttive.

Art. 17
LAVORO NOTTURNO

1.   Il lavoro notturno,  intendendosi per tale quello compiuto dopo le ore 24, in caso di concerto, e dopo le ore 0,30 in caso di opera lirica, è compensato con i criteri di cui all'art. 15, ma in misura raddoppiata.

2.   Tale compenso  assorbe  quello  dovuto  per  l'eventuale prolungamento della prestazione

CHIARIMENTO A VERBALE

Ai complessi di musica leggera e da ballo, in caso vengano effettuati cicli di esecuzioni  con termine di  orario  oltre  le  ore  24,  in  luogo della corresponsione dei compensi  di  straordinario notturno  di  cui dianzi, la Società può chiedere di stabilire compensi forfettari da trattarsi di volta in volta.

Art. 18
PRESTAZIONI TELEVISIVE

1.   Ai  componenti  dei complessi non  scritturati  esplicitamente  per la televisione, nel  caso  in  cui vengano chiamati ad effettuare trasmissioni  televisive,  è corrisposta la maggiorazione dell'80 per cento sulla quota di retribuzione giornaliera (stipendio individuale e indennità  di  contingenza)   afferente alle prestazioni  musicali effettuate in video per la trasmissione diretta o registrata.

2.   Detto compenso, viene corrisposto anche durante le prove, indipendentemente dalla loro utilizzazione.

3.   La maggiorazione di cui sopra,  che non è computabile agli  effetti di alcun istituto legale  e/o contrattuale, non si applica nel caso che l'esecuzione musicale sia effettuata in regime  di  prestazione straordinaria (art. 16) dai singoli lavoratori.

Art. 19
FERIE

1.   Al  professore  d'orchestra e all'artista del coro,  per  ogni anno di servizio prestato è concesso un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di 30 giorni lavorativi.

2.   In  caso di risoluzione  del  rapporto nel corso dell'annata  il professore d'orchestra o l'artista  del  coro  ha  diritto  alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3.   Le ferie non possono essere computate nel periodo di preavviso.

4.   Il riposo  annuale ha  normalmente carattere  continuativo  e  non può avere inizio nei giorni festivi o in giorni di riposo settimanale.

5.   Nel fissare il periodo di godimento delle ferie sarà tenuto conto da parte dell'Ente,  compatibilmente con le esigenze di  servizio, degli eventuali  desideri dei professori  d'orchestra  e  degli  artisti del coro.

6.   Qualora, durante il godimento delle ferie, il professore d'orchestra o l'artista del coro  si  ammali  per la  durata  di almeno 4  giorni la malattia interrompe  le  ferie,  purché  il  professore  d'orchestra o l'artista del coro dia immediatamente comunicazione  dell'inizio e del termine della malattia stessa.

7.   In  caso  di  malattia  o infortunio  che non  abbiano  reso possibile l'inizio o il  godimento integrale delle ferie, il godimento di esse potrà aver luogo a guarigione avvenuta, anche entro il primo semestre dell'anno successivo; in difetto, e per questa  sola  ipotesi, sarà corrisposto  al  professore  d'orchestra  o  all'artista  del  coro un indennizzo pari alla retribuzione dovuta per il periodo di ferie.

8.   Le giornate con orario dimezzato di cui al  5  comma all'art. 14, agli effetti delle ferie contano come giorni lavorativi.

CHIARIMENTI A VERBALE

1.   Le parti concordemente riconoscono che le ferie  nella misura prevista dal presente articolo sono state concesse  in vista dell'impossibilità di utilizzare il complesso, di cui i singoli professori d'orchestra o artisti  del coro  fanno parte,  senza la  presenza  di  tutti  i suoi membri.

2.   Per l'esatta  determinazione dei  giorni di ferie spettanti  al professore d'orchestra o all'artista del coro che osservi un orario settimanale ripartito su 5 giorni, il periodo di ferie previsto dal presente articolo dovrà essere diviso per 1,2.

Art. 20
PERMESSI E ASPETTATIVA

1.   Al professore d'orchestra o all'artista del coro che ne faccia domanda la Società può accordare,  a suo esclusivo giudizio  permessi di breve durata per giustificati motivi, con la facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.

2.   Al professore d'orchestra o all'artista del coro  può  essere concesso per giustificati motivi privati un periodo di aspettativa fino ad un anno, restando esclusa per tale periodo la  corresponsione della retribuzione ferma restando la decorrenza dell'anzianità.

Tale aspettativa sarà concessa, a richiesta del professore d'orchestra o  dell'artista del coro  anche nel caso  in  cui  alla  scadenza del periodo utile per la conservazione del posto (in caso di malattia di cui all'art.  24),  il professore d'orchestra o l'artista del coro non sia clinicamente guarito e abbia necessità di cure.

3.   Nel caso di aspettative se il  professore d'orchestra  o l'artista del coro  usa  dell'aspettativa   concessa in modo diverso da  quello dichiarato per ottenerla e,  nel caso di cui al secondo comma, presta, senza  autorizzazione della  Società, la propria  opera in altri complessi artistici il  rapporto  di  lavoro potrà  essere risolto per giusta causa.

4.   I professori  d'orchestra o gli artisti  del  coro studenti, compresi quelli  universitari,  che  devono  sostenere  prove  di  esame, hanno diritto  di  fruire di permessi  giornalieri retribuiti.  Il datore di lavoro  potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio di tale diritto.

5.   Nel corso di ciascun anno il professore d'orchestra o l'artista del coro potrà  fruire,  a  richiesta  in  sostituzione  delle  festività religiose soppresse di cui all'art.  1 della legge 5 marzo 1977 n. 54, di giorni 4 di permessi retribuiti.

Tali giornate di permesso, verranno godute dall'intero complesso in uno o più periodi compatibilmente con le  esigenze di servizio. Fermo restando che tali giornate di permesso debbono essere fruite  entro il  31 dicembre di  ciascun  anno,  qualora  non  sia  stato  possibile concederle  al  complesso entro tale  data,  le eventuali  giornate di permesso non fruite potranno essere godute,  in via eccezionale, entro il 31 maggio dell'anno successivo.

CHIARIMENTO A VERBALE

In considerazione dell'impossibilità di utilizzare il complesso senza la presenza di tutti i suoi componenti, i quattro giorni di cui al comma 5, del presente articolo, vengono concessi    nell'intera misura indipendentemente dall'effettivo servizio prestato dai lavoratori nel corso dell'anno solare.

Art. 21
LICENZE STRAORDINARIE

1.   In  caso  di matrimonio saranno connessi  al  professore d'orchestra o all'artista  del corso 20  giorni lavorativi di  licenza straordinaria con decorrenza della retribuzione.

2.   Al professore  d'orchestra o all'artista  del coro  colpito  da grave lutto familiare sarà  concesso  un periodo minimo  di  licenza  di 10 giorni lavorativi con decorrenza della retribuzione,.

3.   Ai professori d'orchestra o agli artisti del coro che si assentino dal  servizio per visita di leva seguita dalla ripresa  del  servizio viene conservata la retribuzione  per il  periodo dell'assenza  fino  ad un massimo di 10 giorni.

4.   Al  professore  d'orchestra o all'artista del  coro  che  in occasione della nascita di figli chieda  di essere lasciato  libero dal servizio sarà accordato un permesso  con assegni di  due giorni. Ai fini della corresponsione degli assegni il professore d'orchestra o l'artista del coro dovrà esibire il certificato di nascita.

CHIARIMENTO A VERBALE

La norma relativa  alla  licenza matrimoniale non si applica  ai professori d'orchestra  ed  agli  artisti del coro  scritturati a termine  per periodi inferiori a cinque mesi.

Art. 22
SERVIZIO MILITARE

1.   La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva  sospende, a termini di  legge,  il  rapporto  di  lavoro per tutto  il periodo del servizio militare di leva e il professore d'orchestra  o l'artista del coro ha diritto alla conservazione del posto.

2.   Il tempo trascorso in servizio  militare di leva  viene computato agli effetti dell'anzianità.

3.   Al termine del servizio  militare di leva  per congedo o per  invio in licenza illimitata in attesa di congedo o dall'invio in  licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro  per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

4.   In caso di richiamo alle armi, al professore d'orchestra o all'artista del coro  compete il  trattamento  economico  previsto  dalle leggi in vigore all'atto di tale richiamo. Peraltro per quei richiami che siano contenuti entro un  massimo di  tre mesi, l'Azienda  corrisponderà al professore d'orchestra o all'artista del coro, la retribuzione per il periodo  di  assenza   fino  al  massimo   anzidetto, provvedendo  al conguaglio con le competenze militari spettantigli.

CHIARIMENTO A VERBALE

Il  professore  d'orchestra o l'artista del coro  che rientra  dal servizio militare e viene  assegnato a sede  diversa da quella di  provenienza, deve considerarsi trasferito.

Art. 23
ASSENZE

Salvo giustificati motivi di  impedimento,  tutte le assenze debbono essere comunicate e motivate possibilmente prima dell'inizio del  turno  di lavoro del giorno di assenza,  e comunque, entro la prima ora del turno stesso; le relative giustificazioni debbono pervenire alla Direzione entro  il mattino successivo al primo giorno di assenza.

Art. 24
MALATTIA E INFORTUNIO SUL LAVORO

1.   Salvo  quanto  espressamente previsto  per il  caso  di infortunio sul lavoro,  in  caso  di  malattia  la  Società  conserverà  il  posto al professore  d'orchestra o all'artista del coro  per un  periodo  di 24 mesi durante  il quale gli corrisponderà l'intera  retribuzione  per i primi  8  mesi e metà della retribuzione per i successivi  8  mesi. Il trattamento come sopra  previsto è frazionabile cumulandosi  i singoli periodi di malattia intervenuti nel corso dei 24 mesi.

2.   Scaduto il periodo di conservazione del posto la Società può risolvere il  rapporto  di  lavoro  corrispondendo  al  professore d'orchestra o all'artista  del coro  il  trattamento di fine rapporto  e l'indennità sostitutiva del preavviso.

3.   Qualora la Società non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro il rapporto stesso rimane sospeso.

4.   Quando l'assenza è  dovuta  ad  incapacità  temporanea  conseguente ad infortunio sul  lavoro   o  a  malattia   professionale  la  Società corrisponderà  al  professore  d'orchestra o all'artista  del  coro la retribuzione intera fino alla guarigione clinica.

5.   Il professore d'orchestra o l'artista del coro  assente per malattia deve notificare la sua assenza secondo quanto previsto all'art. 23.

6.   La Società ha diritto di far constatare  secondo le norme  di legge la malattia del professore d'orchestra o dell'artista  del coro  tanto al principio  che nel decorso,  anche agli  effetti  di  impedire  che il dipendente non perfettamente guarito  riprenda eventualmente servizio. Il professore d'orchestra o l'artista  del coro non  può rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti predetti sotto pena di perdere i benefici del trattamento.

7.   Il professore d'orchestra o  l'artista del coro  assente per malattia non  può lasciare  il  suo domicilio senza essere  stato espressamente autorizzato dal medico di cui al 2° comma dell'art.  5  della legge 20 maggio 1970  n. 300. In caso contrario la sua assenza  dal lavoro si considera ingiustificata. Potrà derogarsi a tale norma soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come ad esempio, il ricovero immediato in un luogo di cura) o, previa comunicazione   dell'Azienda. In caso di  espressa autorizzazione, per  fini curativi, del  medico  di fiducia  del professore d'orchestra o dell'artista del coro.

8.   Il professore d'orchestra o l'artista del coro assente  per malattia è tenuto sin dal primo giorno  di  assenza  dal  lavoro  a  trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro  in ciascun  giorno, anche se domenicale o festivo:

     -    dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

il  professore  d'orchestra o l'artista del  Coro  che,  ricorrendo le condizioni di  cui al  precedente  comma 7° non possa  osservare tali fasce orarie,  è  tenuto  a dare  preventiva comunicazione all'Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. Resta inteso che qualora in materia dovesse intervenire il legislatore  con diverse indicazioni di legge, queste saranno  immediatamente  recepite con un'apposita modifica del disposto contrattuale.

9.   Nei casi di invalidità permanente parziale a seguito di infortunio sul lavoro o malattia  professionale,  la Società esaminerà la possibilità di mantenere in servizio il professore d'orchestra o  l'artista del Coro adibendolo  a mansioni  confacenti  con la  sua  ridotta capacità lavorativa.

NOTA A VERBALE

Le parti convengono che in  caso  di malattia del professore  d'orchestra o dell'artista del Coro in missione in paesi extra CEE, l'Azienda provvederà, dietro  presentazione di  idonea  certificazione,  al rimborso  delle spese mediche sostenute.

Art. 25
GRAVIDANZA E PUERPERIO

1.   Salvo quanto disposto dal presente articolo, alle lavoratrici, durante il periodo di  gravidanza  e puerperio,  si  applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

2.   In sostituzione  di quanto  previsto  dalla lett. c) dell'articolo 4 della precitata legge, la Società consentirà l'astensione dal lavoro della lavoratrice per un periodo di quattro mesi  successivi alla data del parto. Tale maggior periodo assorbe quello eventualmente concesso a norma dell'art. 4, 2° comma, e dell'art. 5 della legge sopra citata.

3.   La  Società  corrisponderà  alla  lavoratrice,  durante  i  periodi di astensione dal lavoro fissati dalle lettere a) e b) del detto art. 4 e durante il periodo previsto dal secondo comma  del  presente articolo, un'indennità  pari  al  90  per  cento della  retribuzione mensile, integrando  fino  a  tale  misura  complessiva  l'indennità  liquidata dall'istituto assicuratore.

Art. 26
TRASFERIMENTI

1.   La Società  ha  facoltà  di  trasferire  il  professore  d'orchestra o l'artista del Coro in altra Sede  diversa da  quella in cui  presta la sua opera.

2.   Il  professore  d'orchestra o l'artista del Coro  che  non  accetti il trasferimento e per il quale si proceda alla risoluzione  del rapporto di lavoro,  mantiene il diritto al trattamento di fine  rapporto ed al preavviso.

3.   I trasferimenti di residenza danno luogo al pagamento  delle indennità qui di seguito specificate:

     a)   rimborso delle spese effettive di viaggio, percorrendo la via più breve,  con  i mezzi di  trasporto ammessi per il  trattamento di missione.  Il rimborso delle spese di viaggio compete anche per i congiunti o conviventi a carico;

     b)   rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e dei bagagli, preventivamente concordata con la Società;

     c)   rimborso dell'eventuale perdita di pigione,  quando non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo  a  subaffitto, con una misura massima di sei mesi;

     d)   diaria  nella misura  minima  di 20  giorni. Ai capifamiglia sarà inoltre corrisposta la  diaria intera per il  coniuge e  per ogni altro congiunto o convivente o a carico.

4.   Quando il trasferimento avvenga a domanda del professore d'orchestra o dell'artista  del Coro la Società è tenuta  a corrispondere solamente l'importo  delle  spese  di  viaggio per il  professore  d'orchestra o l'artista del Coro e  per i congiunti o conviventi  a carico ai sensi del  punto a)  sopra indicato ed il  rimborso delle  spese di bagaglio preventivamente concordate con la Società.

5.   In  caso di licenziamento o di  dimissioni  entro 10 anni dal trasferimento, il  professore  d'orchestra  o  l'artista   del  Coro trasferito avrà diritto  al rimborso delle spese di  viaggio per  sé e per i congiunti a carico per  il ritorno nella  precedente località di residenza  e al  rimborso  delle spese  per  il  trasporto  di mobilio preventivamente concordate.

6.   Lo  stesso  trattamento sarà  applicato  ai congiunti  o  conviventi a carico in caso di morte del professore d'orchestra o  dell'artista del Coro.

7.   Tuttavia,  in caso di dimissioni oltre i 10 anni o di licenziamento in tronco,  il rimborso delle spese di trasporto dei  mobili potrà essere limitato soltanto ad un concorso nelle spese, graduato a seconda della gravità  della  causa  che  ha  dato  luogo   alle   dimissioni  o  al licenziamento in tronco.

8.   Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato al professore d'orchestra o all'artista del coro con un preavviso di almeno un mese.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le ragioni addotte dal professore d'orchestra o dall'artista  del  coro che rifiuti il  trasferimento saranno esaminate d'accordo tra la Società ed i competenti Organismi rappresentativi del personale.

NORME TRANSITORIE

Per i  professori d'orchestra o  gli artisti del coro  trasferiti d'ufficio alla data  di  entrata in  vigore della legge  27  luglio 1978 n. 392 (c.d. "equo  canone") restano  salve  le  condizioni  previste  dal 1°  comma dell'articolo "trasferimenti" del C.C.L. 20 maggio 1978 con la precisazione che il calcolo di cui al punto 1 delle note a verbale del medesimo articolo verrà  effettuato detraendo dallo stipendio anche i 34 punti di contingenza conglobati nello stesso con l'accordo 6 ottobre 1980.

Art. 27
TRASFERTE

1.   Al professore d'orchestra o all'artista del coro,  inviato in missione temporanea compete la indennità di trasferta nella misura  fissata nei relativi accordi integrativi.

2.   Qualora si  tratti  di  missioni  a lunga durata  con  residenza ininterrotta presso una stessa  località,  al professore d'orchestra o all'artista  del coro compete  per i primi  45 giorni  di missione l'indennità di  trasferta prevista  per i viaggi occasionali e  per i successivi l'indennità  stessa  nella misura prevista per  coloro che compiono professionalmente viaggi.

3.   Gli  importi  stabiliti  dai  predetti  accordi  integrativi  non sono comunque  computabili  agli  effetti  di  alcun  istituto  legale  e/o contrattuale.

Art. 28
INDENNITA' DI MENSA

1.   L'indennità di mensa è fissata nella misura di lire 180 giornaliere.

2.   L'indennità di mensa è regolata  inoltre dall'Accordo Interconfederale 20 aprile 1956.

Art. 29
TREDICESIMA MENSILITA'

1.   Con le  competenze del mese di dicembre di ciascun anno la Società corrisponde  al  professore  d'orchestra o all'artista del coro una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.

2.   Nel caso di  inizio  o cessazione  del rapporto  di  lavoro nel corso dell'anno,  saranno  corrisposti  tanti  dodicesimi  della tredicesima mensilità  per quanti  sono  i mesi  di  servizio  prestati  presso la Società.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Entro il 12  dicembre la Società corrisponderà al professore  d'orchestra o all'artista del coro un anticipo della tredicesima mensilità,  pari  ad una mensilità  dello  stipendio   individuale,   che  sarà  conguagliato  sulle competenze dello stesso mese.

Art. 30
QUATTORDICESIMA MENSILITA'

(Premio chiusura abbonamenti)

1.   Entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno la  Società  corrisponde  al professore d'orchestra  o  all'artista  del  coro  una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.

2.   Nel caso di  inizio  o cessazione  del rapporto di lavoro  nel corso dell'anno,  saranno corrisposti tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità per quanti  sono  i  mesi  di  servizio  prestati  presso la Società.

CHIARIMENTO A VERBALE

Agli effetti della quattordicesima mensilità l'anno va dal 1°  luglio al 30 giugno.

Art. 31

1.   Con le competenze del mese di  aprile verrà  corrisposto ai professori d'orchestra ed agli artisti del coro in servizio a tempo indeterminato un "premio di produzione"  annuo, articolato in una parte fissa ed una parte variabile, nelle misure di seguito indicate.

a) parte fissa

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CATEGORIE                                      APRILE 1991    APRILE 1992

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Extra primi violini                               994.400      1.155.800

Extra primi violoncelli                           952.100      1.102.000

1^A                                               920.800      1.062.200

2^A                                               875.600      1.004.800

1^B                                               865.300        991.600

2^B e 1° livello coro polifonico          834.000        951.900

2° liv. coro polif. e 1° liv. coro lirico    792.300        898.900

2° livello coro lirico                            747.200        841.500

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b) parte variabile

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CATEGORIE                                      APRILE 1991

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Extra primi violini                                    990.400

Extra primi violoncelli                             919.900

1^A                                                      867.800

2^A                                                       792.600

1^B                                                       775.200

2^B e 1° livello coro polifonico                  723.200

2° liv. coro polif. e 1° liv. coro lirico          653.800

2° livello coro lirico                                578.500

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2.   La parte variabile del premio  di produzione è determinata  sulla base di parametri oggettivi che tengano conto:

     -    della presenza;

     -   del  conseguimento  dei  risultati  di  produttività  del lavoro, rispetto  ai quali dovranno  risultare neutrali i fattori non correlabili all'attività del professore d'orchestra o dell'artista del coro;

3.   La corresponsione  della parte variabile del  premio di  produzione è legata  al  conseguimento  di  un  incremento  annuo  di produttività aziendale dell'1,50% rispetto all'anno solare precedente.

4.   Nel  caso  si  registri  detto incremento, sarà  corrisposto l'intero importo di  cui al  precedente  punto b) al professore d'orchestra o all'artista del coro  che non abbia effettuato, nel corso dell'anno solare di riferimento, assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni lavorativi. Qualora dette essenze siano  superiori a detto limite,  la misura  individuale della parte  variabile  del premio di produzione  sarà determinata valutando mensilmente le assenze effettuate   nell'anno  solare  di  riferimento  secondo  il  seguente criterio:

     -    assenze di  2  giorni:  riduzione del 25%  di  un  dodicesimo del premio annuo;

     -    assenze di 3 giorni: riduzione del 50% di un dodicesimo;

     -    assenze  superiori  ai  3  giorni:  riduzione  del  premio  di un dodicesimo.

5.   Non sono computate come assenze i giorni  di ferie,  i permessi di cui al 1°  comma dell'art.  20, le  giornate di permesso  in sostituzione delle ex festività soppresse, i giorni festivi e il periodo di assenza obbligatorio per maternità.

6.   La  parte variabile del  premio  di  produzione  non  computabile agli effetti  di  alcun  istituto  legale  e/o  contrattuale,  ivi compresa l'incidenza sul trattamento di fine rapporto.

7.   Gli importi di cui ai precedenti punti  a)  e b) saranno computati per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell'anno.

CHIARIMENTO A VERBALE

Agli effetti del premio di produzione l'anno va dal 1 maggio al 30 aprile.

NORMA TRANSITORIA

1.   Le parti convengono di incontrarsi entro  il mese di  gennaio 1991 per determinare la misura della parte variabile del  premio  di produzione da valere per il 1991 e il 1992.

2.   Costituirà punto di riferimento per la  determinazione  della predetta misura l'aumento  della  parte  fissa  del  premio  di  produzione già concordato per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Art. 32
ASSEGNO DI NUZIALITA'

1.   Ai  professori d'orchestra ed  agli artisti del coro che contraggono matrimonio, su  presentazione  di domanda e dei  documenti probatori, viene concesso un  assegno di nuzialità  pari all'80 per cento di una mensilità dello stipendio individuale per coloro che  hanno un'anzianità  di  servizio fino a 5  anni ed  al 160  per cento di una mensilità  dello  stipendio  individuale  per  coloro  che  hanno una anzianità di servizio superiore a 5 anni.

2.   In  caso  di  matrimonio  tra due dipendenti  della  Società l'assegno intero è corrisposto al  coniuge che percepisce  lo stipendio maggiore mentre è corrisposto metà dell'assegno all'altro coniuge.

NOTA A VERBALE

Il calcolo  dell'80  e  del  160 per  cento  dello  stipendio individuale, previsto dal presente articolo,  sarà effettuato detraendo dallo stipendio stesso l'importo corrispondente ai 137 punti di contingenza conglobati ai sensi  dell'accordo  interconfederale  4  febbraio  1975  e  dell'accordo 6 ottobre 1980.

Art. 33
ASSICURAZIONE PER INFORTUNI

La  Società  in  aggiunta  alle  assicurazioni  obbligatorie,  assicurerà i professori d'orchestra e gli artisti del coro per il rischio di infortunio professionale ed extra professionale in modo che sia garantito: a) per il rischio  professionale,  un indennizzo di lire  50.000.000 per il caso di morte e di lire 60.000.000 per il caso di invalidità permanente totale;

b) per il rischio extra professionale, un indennizzo pari a  L. 5.000.000 per il caso di morte di L.  6.000.000  per il caso di invalidità permanente totale;

fermo restando per il caso di invalidità permanente parziale un indennizzo proporzionale ai massimali di cui sopra.

NOTA A VERBALE

Il massimale di cui al punto a)  del presente articolo viene elevato a lire 70.000.000  per il  rischio di invalidità permanente totale derivante ai professori d'orchestra di musica leggera dall'uso delle "cuffie".

Art. 34
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1.   Le mancanze  dei  professori  d'orchestra  e  degli  artisti  del coro possono essere punite, a seconda delle loro gravità, come segue:

     1)   rimprovero verbale;

     2)   rimprovero scritto;

     3)   multa non superiore a quattro ore di retribuzione;

     4)   sospensione  dal  lavoro  e  dalla  retribuzione  globale  per un periodo fino a 5 giorni;

     5)   sospensione  dal  lavoro  e  dalla  retribuzione  globale  per un periodo da 5 a 10 giorni;

     6)   licenziamento senza preavviso.

2.   La sospensione di cui al punto 5) si può applicare a quelle mancanze le  quali anche in  considerazione  delle circostanze speciali che le abbiano  provocate, non siano così  gravi da  rendere applicabile una maggiore  punizione, ma abbiano tale rilievo da  non trovare adeguata sanzione in quelle di cui ai punti 1),  2),  3) e 4). Il provvedimento di cui al punto 6) si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente  richiamati nel presente  contratto che siano così gravi  da non  consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di  lavoro.  In  particolare si applicherà  nei casi  nei quali nei fatti  che abbiano determinato il licenziamento sia configurabile l'ipotesi  del delitto così come inteso dalle vigenti leggi.

3.   Il licenziamento non  pregiudica  eventuali  responsabilità  per danni nelle quali sia incorso  il  professore  d'orchestra  o  l'artista del coro.

4.   le mancanze,  salvo quelle per le quali è previsto il provvedimento di cui al punto 1), devono essere tempestivamente contestate per iscritto al professore d'orchestra o all'artista del coro, il  quale, entro 5 giorni,  potrà  apportare  le  sue  ragioni avvalendosi eventualmente dell'assistenza di  un rappresentante dell'associazione  sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

5.   Esaurita   tale  fase,  l'Azienda  ove intenda  adottare  uno  dei provvedimenti di cui ai punti 4)  e 5) ne darà preavviso al professore d'orchestra  o  all'artista  del  coro il  quale, entro  5  giorni, eventualmente assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce  o conferisce  mandato,  potrà  produrre nuovi elementi.

6.   Esperita tale procedura, l'Azienda ove ritenga sussisterne i presupposti, procederà all'adozione del provvedimento.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le  parti si  danno  atto  che  dalla  contestazione non può derivare un aggravamento della mancanza contestata.

Art. 35
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

1    Salvo  il  caso  di  licenziamento di  cui  all'art. 34  del presente contratto, il rapporto di lavoro può essere risolto da una  delle due parti con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

     mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni

     mesi 2 per i lavoratori con anzianità da 2 anni a 4 anni

     mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 4 anni a 7 anni

     mesi 4 per i lavoratori con anzianità da 7 anni a 10 anni

     mesi 5 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni

2    Per i professori d'orchestra o gli artisti del coro con  oltre 20 anni di servizio il preavviso è di 7 mesi.

3    I  termini   di  preavviso   dovuti  dal   professore   d'orchestra  o dall'artista del coro sono ridotti alla metà.

4    I termini della  disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

5    La  parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini deve  corrispondere  all'altra  una  indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

6    La Società ha il diritto  di ritenere su  quanto sia da lei  dovuto al professore   d'orchestra   o   all'artista   del   coro   un   importo  corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

7    E'  in facoltà del professore d'orchestra o dell'artista del  coro che riceve la disdetta di troncare  il rapporto di  lavoro, sia all'inizio che  nel corso del preavviso,  senza che da  ciò derivi  alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

8    Il periodo di  preavviso, anche  se  sostituito  dalla corrispondente indennità, è utile agli effetti dell'anzianità.

9    Durante la  decorrenza  del  periodo  di  preavviso,  la  Società deve concedere  al  professore  d'orchestra  o  all'artista  del coro dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La durata e l'orario di  tali  permessi  saranno  stabiliti  d'accordo con  la  Società in rapporto alle esigenze di servizio.

10   Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono  essere comunicate per iscritto.

11   In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte  del professore d'orchestra  o  dell'artista  del  Coro  per  cause  attribuibili alla Società  e  così  gravi  da  non consentire  la  prosecuzione,  anche provvisoria, del rapporto stesso, spetta al professore d'orchestra o all'artista del Coro anche la indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 36
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  il  professore  d'orchestra o l'artista del Coro ha diritto di percepire il trattamento di  fine rapporto di cui alla legge 29.5.1982 n. 297.

NOTA A VERBALE

1    Per i professori  d'orchestra  o  gli artisti del coro in forza all'Azienda alla  data  di  stipulazione del contratto 6.10.1990 il trattamento di fine rapporto sarà costituito da quanto di loro competenza  sulla base  delle norme previste  dal presente  articolo e dall'importo eventualmente già corrisposto a  titolo  di anticipazione ai sensi dell'accordo 6 ottobre 1980.

2    Alle indennità,  di fine rapporto liquidate dopo 60  giorni dalla data di cessazione del  rapporto di lavoro  ovvero,  in caso di decesso del professore  d'orchestra  o  dell'artista  del  Coro,  dalla  data dei presentazione da parte degli aventi diritto della idonea documentazione, verranno riconosciuti gli interessi  legali a partire dal primo giorno di decorrenza dei termini sopra indicati.

DICHIARAZIONE A VERBALE

L'Azienda annualmente comunicherà al professore d'orchestra o l'artista del Coro l'ammontare dell'importo del trattamento di fine rapporto maturato.

Art. 37
ANZIANITA' CONVENZIONALE

Le maggiorazioni di anzianità convenzionale individualmente riconosciute ai professori  d'orchestra ed  agli artisti del coro  vengono  conservate. Ai combattenti della seconda guerra  mondiale vengono estese le maggiorazioni di anzianità  convenzionale individualmente già riconosciute  ai professori d'orchestra ed agli artisti del coro per la guerra 1915-1918, sempreché tali maggiorazioni essi non abbiano beneficiato presso altre aziende.

Art. 38
CERTIFICATO DI SERVIZIO

In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, la Società  è tenuta a  rilasciare al professore  d'orchestra o all'artista del coro, all'atto della cessazione  del servizio e  nonostante qualsiasi contestazione  relativa  alla liquidazione  dei reciproci  rapporti, un certificato di servizio contenente l'indicazione del tempo durante il quale questi  è stato occupato  presso  la  Società  stessa,  della  natura delle attribuzioni disimpegnate e della categoria di appartenenza.

Art. 39
PREVIDENZA AZIENDALE

1.   A  favore  del  professore  d'orchestra  o  dell'artista  del  coro  è istituito  un  trattamento  di  previdenza mediante accreditamenti e versamenti  mensili, rispettivamente a carico della  Società  e del professore d'orchestra o dell'artista del coro, nella misura seguente:

     1)   accreditamenti (a carico della Società):

          il 6,70 per cento dello stipendio individuale mensile;

     2)   versamenti (a  carico  del professore  d'orchestra o dell'artista del coro):

          il 2,60 per cento dello stipendio individuale mensile.

2.   La  liquidazione  per  intero  del  conto  nominativo  individuale  di previdenza spetta:

     a)   al professore  d'orchestra o all'artista del  coro  che  lasci il servizio per qualsiasi causa, salvo che questi, avendone diritto, opti per il trattamento pensionario integrativo;

     b)   al professore d'orchestra o all'artista del coro che,  a seguito di  novazione del rapporto  di lavoro per mutamento  di mansioni, perda il diritto all'applicazione  del presente contratto di lavoro e, conseguentemente, all'incremento del fondo di previdenza previsto dal presente  articolo. Ciò sempre che, a seguito della novazione del rapporto, al professore d'orchestra o all'artista del coro competa un diverso e particolare trattamento previdenziale obbligatorio.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti si  sono  date atto che  la Società conserverà "ad personam" gli importi di accreditamento mensile risultanti alla data del 31 dicembre 1968 qualora risultassero superiori a quelli  derivante  dal riproporzionamento, avvenuto in pari data, delle precedenti aliquote;  l'impegno in parola ha valore fin tanto che non saranno mutate  le  aliquote  del 6,70  e 2,60 per cento.

NOTE A VERBALE

a)   Il calcolo del 6,70 (accreditamenti) e del 2,60 (versamenti) per cento previsti  ai  punti  1  e  2 del  comma  del  presente  articolo sarà effettuato detraendo dallo stipendio individuale  mensile l'importo corrispondente a 137 punti di contingenza conglobati ai sensi dell'accordo interconfederale 4 febbraio 1975 e dell'accordo 6 ottobre 1980.

L'accreditamento del 6,70  di cui al  1° comma non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale.

b)   In applicazione dell'accordo 18  dicembre 1989  di cui all'allegato c) che  è parte  integrante  del presente  contratto, l'Azienda verserà mensilmente alla Cassa di Previdenza Integrativa  dei Dipendenti della RAI  -  Radiotelevisione Italiana (CRAIPI)  i contributi di  cui al 1° comma del presente articolo.

c)   Al  fine  di  prefissare uno strumento di  intervento  a  carattere collettivo,  finalizzato  ad  una forma di tutela  assistenziale, per l'anno 1991 l'Azienda concorrerà con lire 350.000 erogabile entro il 1/9/1991  per ciascun professore  d'orchestra o artista  del coro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio a tale  data. Per il  periodo precedente verrà  corrisposta una ulteriore cifra  di lire 350.000 pro capite.

A  partire dal 1/9/1992  la  quota sarà  aumentata a lire 500.000 pro capite erogabili il 1° settembre di ciascun anno.

In relazione a tale  finalità,  premesso che in ogni  caso il predetto stanziamento  non  potrà  considerarsi  ad  alcun  titolo  ed  effetto retribuzione,    essere  preso in  considerazione ai fini  del conto nominativo individuale di previdenza, resta inteso dalle parti che per lo stanziamento verrà utilizzato l'apposito conto a bilancio intestato alla previdenza aziendale di cui al presente articolo.

Fermo restando il diritto del professore  d'orchestra o  l'artista del coro a percepire all'atto  della risoluzione del  rapporto l'ammontare del  conto  individuale  di  previdenza  accantonato  in  suo  favore, l'importo sopra richiamato verrà prelevato dal conto di previdenza e devoluto alla  copertura assistenziale  secondo gli obiettivi e le modalità  che verranno  stabiliti da una   apposita  Commissione paritetica.

Con riferimento alla forma di intervento  prescelta, al cui finanziamento i lavoratori  concorreranno  nella  misura  che  verrà determinata d'intesa con le  Organizzazioni  Sindacali, la Commissione studierà gli opportuni strumenti di controlla da  parte dell'Azienda e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti  il  contratto collettivo di lavoro.

Art. 40
CONTRATTO A TERMINE

1    La Società può assumere il professore d'orchestra o l'artista del coro a  tempo  determinato;  l'assunzione  stessa deve  risultate  da atto scritto. La forma del contratto a termine può essere adottata solo in caso di sostituzioni temporanee e di assunzioni  di elementi aggiunti, nonché  per l'eventuale formazione  di  complessi  di  musica  varia o complessi  corali  destinati ad  integrare,  con particolari  cicli di programmazioni, l'attività dei complessi stabili.

2    Si considera contratto a  tempo determinato la  rinnovazione o proroga di un contratto a termine nel caso che si  tratti  di una rinnovazione stabilita  per  portare  a  compimento  cicli  di   programmazioni  in riferimento ad una protratta attività delle programmazioni stesse.

3    Tuttavia le rinnovazioni  di cui sopra non possono  essere superiori a due  e  la  seconda  deve  avvenire  con  l'assenso  dell'Associazione sindacale che rappresenta i professori  d'orchestra o gli  artisti del coro.

4    Ai professori d'orchestra ed agli  artisti del coro con contratto del tipo di cui sopra,  in relazione  alla durata del periodo  di servizio prestato, viene corrisposta una speciale indennità  commisurata al 40 per cento della retribuzione minima mensile derivante dall'art.  8 del presente contratto, in sostituzione forfettizzata delle  ferie, 13a e 14a mensilità, trattamento di fine rapporto e previdenza.

5    Nelle assunzioni con contratto a termine  l'anticipata rescissione del rapporto di lavoro non dovuta a ragioni disciplinari obbliga  la parte inadempiente al pagamento, a favore dell'altra parte, della somma che il professore d'orchestra o  l'artista del coro  avrebbe percepito dal giorno della interruzione del rapporto fino al termine di scadenza del contratto.

6    Al professore d'orchestra o all'artista del coro assunto a termine si applica il presente  contratto ad eccezione dei seguenti articoli: permessi e aspettativa (escluso il comma 4), preavviso di licenziamento e dimissioni, anzianità convenzionale, assicurazione per infortuni  limitatamente  al  punto b)  dell'art. 33,  premio di produzione.

7    Gli articoli che riguardano le licenze straordinaria,  la malattia, la gravidanza e il puerperio e il servizio militare si applicano anche in caso di contratto a termine, fino alla scadenza del termine.

CHIARIMENTO A VERBALE

Si  chiarisce  che  i  lavoratori  assunti  a  termine  non  possono essere trasferiti.

Art. 41
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'

1.   Il rapporto di lavoro  cessa automaticamente il  giorno del compimento del 60° anno di età.

2.   Il rapporto di lavoro cessa automaticamente il giorno  del compimento del 55° anno di età per le donne che intendono avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

3.   Si applicano altresì le norme di cui all'art.  6 della legge 26.2.1982 n. 54.

NOTA A VERBALE

In relazione alle esigenze tecnico-organizzative, la facoltà di cui al 2° comma, di risolvere  il rapporto di lavoro va esercitata almeno due mesi prima del compimento del 55° anno di età, fatto salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 42
CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI

1    Il  presente  contratto  uniforma,   assorbe  e  sostituisce  tutti  i precedenti contratti collettivi vigenti in materia.

2    Nei confronti dei singoli rimangono in vigore le  eventuali condizioni più favorevoli in atto.

3    Ai professori  d'orchestra o agli  artisti  del  coro  saranno altresì applicate le eventuali nuove norme di legge e di accordi sindacali per la generalità  dell'industria  determinanti condizioni più favorevoli, salvo quanto previsto alla successiva clausola transitoria.

Art. 43
TRAPASSO E CESSIONE DELL'AZIENDA

Il trapasso, la cessione e la trasformazione dell'Azienda in qualsiasi modo non  risolvono di  per sé  il contratto di impiego e il  personale  ad essa adibito conserva i suoi diritti nei confronti dei nuovi titolari.

Art. 44
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1.   Il presente contratto fatte salve le diverse decorrenze  stabilite per i singoli istituti decorre dal 1° gennaio 1990  e scadrà  il 30 aprile 1993.

2.   Esso si intenderà rinnovato tacitamente di anno  in anno se  non verrà disdettato dalle parti,  con lettera raccomandata almeno  6 mesi prima della scadenza.

3.   Copia del presente contratto deve essere consegnata ad ogni professore d'orchestra o artista del coro.

CLAUSOLA TRANSITORIA

I benefici economici derivanti  dall'applicazione dei nuovi minimi  e delle nuove norme concordate  in  sede di stipulazione del presente contratto, saranno assorbiti,  fino a concorrenza del rispettivo importo, da eventuali ed analoghe corresponsioni che dovessero, in seguito  intervenire in forma di accordi sindacali di carattere generale, di disposizioni legislative e di qualunque altro provvedimento estensibile al personale della RAI.

NORME PARTICOLARI PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA

Art. 45
CATEGORIE

1.   Le  categorie   di  inquadramento  dei  professori   d'orchestra  sono stabilite come segue:

     -    Complessi sinfonici, lirici e da camera:

          Categoria extra:  1° violino -  1° violoncello - altro 1° violino altro 1° violoncello;

          Categoria  1a  A:  1a viola -  concertino dei  primi violini - 1° violino dei secondi -  1° contrabbasso - 1a arpa - 1° flauto - 1° oboe -  1° clarinetto -  1° fagotto -  1° corno -  1a tromba - 1° trombone pianoforte solista - timpani;

          Categoria 2a  A:  corno inglese -  3° corno -  clarinetto basso -  ottavino -  2° pianoforte - 2° violoncello - clarinetto piccolo - basso tuba -  controfagotto - percussionista di strumenti a suono determinato;

          Categoria  1a B:  professore d'orchestra dopo 5 anni di effettivo servizio con inquadramento in categoria 2a.

          Categoria 2a:  viola di fila -  violino di fila - contrabbasso di fila -  violoncello di fila -  flauto di  fila -  oboe di fila - clarinetto  di  fila  -  fagotto  di fila -  tromba di  fila - 2°  trombone -  arpa di fila  -  2° e 4° corno - 3° trombone (tenore basso) - trombone - percussionista a suono indeterminato;

     -    Complessi di musica leggera

          Categoria  1a A:  1a tromba -  1° trombone -  trombone basso e 3° trombone -  saxofono alto e clarinetto -  1 clarinetto e saxofono alto -  1° saxofono  tenore  e clarinetto  -  saxofono baritono e clarinetto -  1° violino -  1° violoncello -  1° pianoforte  - 1° viola  -  1° violino dei secondi -  arpa -    contrabbasso - 1a  batteria - vibrafono - chitarra e chitarra elettrica - flauto.

          Categoria 2a A: 2a tromba - 3a tromba - 2° trombone - 2° saxofono alto  e  clarinetto  -    saxofono  tenore  e  clarinetto  - 2° pianoforte - concertino di violini primi;

          Categoria  1a B:  professore d'orchestra dopo 5 anni di effettivo servizio con inquadramento in categoria 2a.

          Categoria   2a:   tutti   gli   altri   strumenti   non  indicati precedentemente.

2.   L'Azienda,  all'atto  della maturazione del  previsto  comporto, potrà rifiutare  il  passaggio alla  categoria  1a  B  quando il professore d'orchestra sia incorso in rilievi tecnici o professionali, comunicati all'interessato, tali da  incidere  sostanzialmente  sulla favorevole valutazione della sua capacità.

In tal caso la questione sarà rimessa ad una apposita  Commissione (la cui composizione  sarà  definita  successivamente)  la quale - sentito l'interessato che,   eventualmente,   potrà richiedere una audizione - deciderà in merito.

3.   Il  professore  d'orchestra  che,  trascorsi  otto  mesi  di servizio, ritenga di  possedere le  capacità  professionali  per l'inquadramento nella categoria 1B potrà richiedere,  al fine di ottenere il passaggio di  categoria prima dei  previsti  5  anni,  di  essere  sottoposto ad audizione.

4.   L'esito negativo  della prova  non  pregiudica    il  suo  diritto a richiedere,  trascorsi  sei mesi  di  tempo,  una nuova  prova,  né il passaggio di categoria al compimento del quinto anno di anzianità.

5.   Ai professori d'orchestra dei complessi sinfonici,  lirici e da camera titolari del ruolo di 2° flauto,  2° oboe,  2° clarinetto, 2° fagotto, 2° e 4°  corno,    e 3°  trombone,  2a e 3a  tromba,  2° dei secondi violini,  2a viola e 2°  contrabbasso sarà assegnata la categoria 2a A dopo tre anni di effettivo  svolgimento del ruolo stesso  in categoria 1a B.

6.   Ai  professori   d'orchestra  che  hanno l'obbligo  contrattuale  di sostituire le prime parti viene corrisposta una maggiorazione del 6,60 per cento dello stipendio minimo  della categoria computabile  ad ogni effetto nella retribuzione individuale.

7.   Il  trattamento  di  cui  al  comma  precedente  non  si  applica alla categoria 1 A.

8.   Ai professori d'orchestra dei complessi di musica leggera che, oltre i normali abbinamenti, hanno in continuità l'obbligo di altri strumenti, viene  corrisposta una maggiorazione  pari  al  3,70  per  cento dello stipendio minimo di categoria.

9.   Ai professori d'orchestra dei complessi sinfonici, lirici e da camera che, oltre i normali abbinamenti, hanno contrattualmente l'obbligo di altri strumenti, sarà corrisposto un  ventiseiesimo  della suddetta maggiorazione per ogni  giornata di prestazione  con  uno strumento d'obbligo.

NOTA A VERBALE

Il calcolo delle percentuali del 6,60 per cento e del 3,70 per cento di cui al quartultimo e penultimo  comma  del  presente  articolo  sarà effettuato detraendo dal  minimo stipendiale della  categoria l'importo corrispondente ai   137 punti  di contingenza conglobati  ai sensi  dell'accordo

interconfederale 4 febbraio 1975 e dell'accordo 6 ottobre 1980.

CHIARIMENTI A VERBALE

I  normali abbinamenti di  cui ai  due ultimi  comma  dell'articolo  sono i seguenti:

-    Orchestra sinfonica:

     prime  parti con obbligo di  fila  (archi    posto)  -  ottavino con obbligo di flauto di fila -  flauto di fila con obbligo di  ottavino - corno inglese con obbligo di oboe di fila  -  oboe di fila con obbligo di corno inglese -  clarinetto basso con obbligo di clarinetto di fila -  clarinetto di fila con  obbligo di clarinetto piccolo  - clarinetto piccolo con obbligo di clarinetto di fila -  controfagotto con obbligo di fatto di  fila -  fatto di fila con obbligo di  controfagotto  - 2° corno con obbligo di fila - 3° corno con obbligo della fila - 4° corno con obbligo della fila -  3° corno con obbligo della fila  -  4° corno con obbligo della fila  -  2° e 4°  corno  con  obbligo  del    o 2°  trombone con obbligo della  fila  (tenore  basso)  -    trombone con  obbligo della fila  (tenore basso)  -  tuba bassa  e  contrabbasso con obbligo del trombone contrabbasso di  tutte le tube, esclusa la cuba wagneriana  -  percussionista di  strumenti  a  suono  determinato con obbligo  di  ogni  altra percussione  a  suono  indeterminato (escluso timpani  e  strumenti  a  tastiera)   -  pianoforte  con  obbligo  del glockenspiel a  tastiera,  celeste  e  clavicembalo  -  archi di fila (esclusi i primi violini e violoncelli)  con obbligo del  2° posto - percussionista di strumenti a suono  indeterminato  con  obbligo di percussioni a suono determinato.

     -    Orchestra leggera:

     1.   Flauto e ottavino -  ottavino e flauto  -  oboe e corno inglese -  corno inglese e oboe  -  sax alto e clarinetto  -  sax baritono e clarinetto  basso -  sax  tenore  e clarinetto  -    trombone e           trombone  basso -  timpani  e percussioni (escluse  tastiere) - pianoforte  e tastiere (escluso organo)  -  organo con obbligo di  pianoforte  -  vibrafono  con obbligo  di marimba  -  xilofono e percussioni - chitarra elettrica con obbligo di chitarra acustica -  salvo  la  prima,  tutte le trombe intercambiabili -  salvo il  primo  ed il trombone basso,  tutti i tromboni intercambiabili. I professori  d'orchestra inquadrati  in  cat.  2a  che  hanno come normale  abbinamento  l'obbligo  di  uno  strumento  che comporta l'inquadramento in una delle categoria superiori conseguiranno il passaggio in categoria 1a B dopo un anno di effettivo servizio.

     2.   Con l'attribuzione degli obblighi non si intende sopperire a carenze permanenti di   organico dell'orchestra, bensì a particolari esigenze di partitura ed alla sostituzione dei  titolari temporaneamente assenti.

Art. 46
PASSAGGIO DI CATEGORIA E MUTAMENTO DI MANSIONI

1.   Il professore d'orchestra può essere assegnato temporaneamente a ruolo diverso da quello per il quale è  stato scritturato,  purché di pari o superiore  categoria  e  sempre  che  ciò  non  comporti peggioramento economico o menomazione morale, oppure mutamento sostanziale della sua posizione.

2.   Al  professore d'orchestra  che sia chiamato  a sostituire temporaneamente  altro elemento  di  categoria superiore,  deve essere corrisposto per tutta la durata della sostituzione,  in aggiunta alla sua  retribuzione  globale,  un  assegno pari  alla  differenza fra il minimo di  paga  giornaliera della categoria superiore alla quale è temporaneamente assegnato e il minimo della propria categoria.

3.  Dopo tre mesi  di  ininterrotto disimpegno delle  mansioni di categoria superiore,  la Società è tenuta  ad  assegnare il professore a questa categoria, salvo che egli abbia sostituito per i  periodi determinati dagli  articoli  relativi un  elemento  assente  con  diritto  alla conservazione del posto.

4.   In caso di passaggio definitivo alla categoria superiore il professore ha  il  diritto al  minimo  della nuova categoria più  gli  aumenti di anzianità,  già conseguiti a calcolati ai sensi dell'art. 9 sui minimi delle precedenti categoria in cui sono maturati.

5.   Qualora percepisca, esclusi gli scatti di cui al comma precedente, uno stipendio di  fatto superiore,  manterrà  la  differenza  quale merito della nuova categoria.

6.   Quando  il  ruolo  di prima parte non  è assegnato  a  due professori d'orchestra  il  professore  d'orchestra o l'artista del  coro  che ha l'obbligo  contrattuale  di sostituire la prima parte  acquista il diritto al passaggio alla categoria per la quale ha l'obbligo dopo 5 anni dall'assegnazione dell'obbligo stesso.

7.   Il passaggio di categoria può non comportare  l'attribuzione del ruolo superiore  e pertanto  il  professore  d'orchestra  mantiene  il ruolo orchestrale attribuitogli anteriormente al passaggio di categoria.

CHIARIMENTI A VERBALE

1.   La clausola di cui al 1° comma  non ostacola l'eventuale passaggio del professore d'orchestra dalla sua categoria ad altra  inferiore, purché ciò avvenga a sua richiesta.

2.   In tal caso però il professore d'orchestra conserverà lo stipendio di fatto  già percepito,  considerandosi  quale aumento  di  merito della nuova categoria la differenza tra il  nuovo minimo più  gli scatti già maturati nella precedente categoria e il suddetto stipendio di fatto.

Art. 47
ORARIO DI LAVORO

1.   Il professore d'orchestra è tenuto giornalmente a due prestazioni che, in considerazione   della speciale natura del   servizio   di radiodiffusione, possono essere indifferentemente utilizzate per prove  e/o esecuzioni.

2.   L'orario normale di lavoro è fissato in 5 ore giornaliere ripartite in due prestazioni,  salvo il  caso  di  prova generali  di  opera lirica previsto nel successivo comma.

3.   L'orario ordinario giornaliero e settimanale potrà essere ripartito in non più di due prestazioni giornaliere,  che in ogni caso non potranno avere una durata inferiore a due ore o superiore a tre ore e mezzo. In questo caso l'orario complessivo giornaliero non potrà essere comunque superiore a sei ore.

4.   Le prestazioni antimeridiane non possono avere inizio  prima delle ore 10, quelle serali non possono protrarsi oltre le ore 24, salvo il caso di opera lirica, che può durare sino alle ore 0,30.

5.   Fra le due prestazioni devono intercorrere almeno 4 ore di intervallo.

6.   Fermo restando l'orario normale sopra stabilito, la durata delle prove diurne non può oltrepassare  le  due ore  e  mezzo  con  10  minuti di intervallo tra ogni atto. La prova generale di opera lirica può durare fino ad un massimo di tre ore e mezzo con almeno 20 minuti complessivi     di  riposo;  in caso  di  prova  generale,  l'altra  prestazione della giornata non può superare le due ore con 10 minuti di riposo.

8.   Qualora le prove siano disposte  a sezioni,  l'orario  di lavoro viene ridotto ad ore 4, suddiviso in due prestazioni. In caso di prova unica la durata di essa non può superare le 4 ore o, se a sezioni, le 3 ore.

9.   L'orario  di  lavoro  viene comunicato  dalla Società agli interessati ogni sette giorni.

10.  Le ore trascorse in viaggio dal professore d'orchestra  per ragioni di  servizio,  che -  da sole o  in aggiunta alla  eventuale prestazioni - eccedono  la  durata  dell'orario normale di  lavoro giornaliero, sono compensate  con  una quota orario pari alla retribuzione mensile dell'interessato divisa per 173.

NOTE A VERBALE

1.   L'orario massimo di lavoro può essere modificato e ripartito in cinque giorni settimanali   d'accordo tra l'Azienda  e  l'organismo rappresentativo del personale.

2.   Nel  caso  di adozione di  tale ripartizione dell'orario di  lavoro la durata della prova unica non potrà superare le quattro ore.

3.   Eventuali deroghe a quanto  previsto  dal 4°  e 5°  comma del presente articolo  (orario  d'inizio  ed  intervallo  tra  le  due prestazioni) potranno  essere  di  volta  in  colta   concordate  in   relazione  a particolari ipotesi.

4.   Preso atto  che la  c.d.  "settimana  corta"  è già stata applicata ai complessi artistici,  le parti precisano che in relazione a specifiche necessità produttive particolarmente collegate  e/o  determinate da commesse  esterne  o  da  coproduzioni  (registrazioni  discografiche,  concerti  in sede e fuori sede,  tournees, ecc.) l'orario settimanale potrà essere ripartito su sei giorni lavorativi in regime ordinario.

Tale  ripartizione,  connessa  a  necessità  produttive  derivanti  da impegni aziendali con  altri  enti,  non potrà avvenire per più di sei settimane nell'anno.

Art. 48
PRESTAZIONI SPECIALI

1.   Il  professore  d'orchestra,  nel caso  in cui esegua parti  di banda, orchestrine  e qualunque altra parte  che  normalmente  venga eseguita fuori orchestra,  ha diritto alla maggiorazione del 15 per cento sullo stipendio individuale.

2.   Per le  prestazioni solistiche  importanti  i  professori d'orchestra percepiranno   per  le   prove  ed  esecuzioni i  seguenti  compensi supplementari complessivi:

     1)   prestazioni evidentemente eccedenti il normale carattere di parte di orchestra dove  l'impegno solistico, pur di  non eccezionale peso  tecnico ed  interpretativo  non sia limitato  ad  una  o ad alcune  sortite (la  cui  esecuzione  compete  comunque  a  chi è investito del ruolo di "prima parte"), ma nasca dalla particolare struttura del pezzo dove il solo o i soli si contrappongano organicamente al  "tutti"  o  comunque si stacchino  nettamente e sovrastino il contesto orchestrale:

               L. 15.000 - L. 30.000;

          2)   prestazioni  analoghe  a  quelle   esemplificate  nel  precedente paragrafo 1) ma di rilevanza eccezionale:

               L. 75.000;

          3)   prestazioni  equivalenti  al  "solo"   di   un  normale  concerto solistico:

               L. 150.000.

3.   La classificazione delle prestazioni spetta ai Centri  interessati che allo scopo riuniscono una Commissione formata dal responsabile delle Strutture Orchestra e Coro, dal Direttore Artistico, dal 1° violino e da un rappresentante designato dall'orchestra.

4.   Per le prove ed esecuzioni di brani di durata complessiva di almeno 15 minuti, eseguite in regime di  lavoro  ordinario o straordinario, nei casi sottoindicati ai professori d'orchestra  saranno  corrisposti i seguenti compensi supplementari complessivi:

     -    complessi da 10 a 16 esecutori: L. 30.000

     -    complessi da 17 a 24 esecutori: L. 12.000.

6.   I  professori delle Orchestre leggere  percepiranno un  compenso supplementare   complessivo   di  lire  150.000   per  le  prestazioni solistiche  "testacoda",  nelle quali il  solista  è  protagonista del brano dall'inizio alla fine.

NOTE A VERBALE

1.   Il calcolo della  maggiorazione del 15 per cento prevista dal 1° comma del  presente  articolo,  sarà  effettuato  detraendo  dallo stipendio individuale  l'importo  corrispondente  ai  137  punti  di contingenza conglobati  ai sensi  dell'accordo interconfederale 4  febbraio 1975 e dell'accordo 6 ottobre 1980.

2.   In caso di replica i compensi in cifra previsti dal  presente articolo saranno ridotti  del 50  per cento per la  prima replica e del  70 per cento per quelle successive.

3.   I compensi corrisposti in applicazione del presente  articolo non sono computabili agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale.

DICHIARAZIONE

Prestazioni in sede diversa:

Qualora il complesso orchestrale o anche il  singolo professore d'orchestra vengono ceduti ad altri Enti o Imprese, sia pure per singole prestazioni, è riservato  loro  il  diritto  di  accettare  o  meno  la  suddetta  diversa prestazioni.

In caso di accettazione, qualora la Società percepisca  un utile diretto particolare per  tale  diversa utilizzazione,  corrisponderà  loro una maggiorazione da concordarsi di volta in volta.

Art. 49
INDENNITA' PER RIMBORSO SPESE PROFESSIONALI

1.   Tenuto conto delle spese che gravano sul professore d'orchestra per la manutenzione  degli strumenti  e  per  la  necessità  del mantenimento dell'abito particolare  che  in  determinati  casi  la  prestazione in pubblico  comporta,  al professore  d'orchestra viene  corrisposta una indennità  mensile di  Lire 97.500  dato il suo  carattere di rimborso spese,  non è computabile agli  effetti di  alcun istituto  legale e/o contrattuale.

2.   Per  le  arpe  ed  i timpani e  per  coloro  che  hanno  in continuità l'obbligo di altri strumenti l'indennità suddetta è di L. 117.000

NOTE A VERBALE

1.   Per quanto riguarda  la manutenzione straordinaria degli  strumenti sirinvia agli accordi aziendali.

2.   Fermi  restando i  criteri di corresponsione in  atto le spese  per la manutenzione ordinaria per gli strumenti,  oltre a quanto previsto dal 1° comma del presente accordo, saranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione fino ad un importo massimo di lire 520.000.

3.   L'Azienda  provvederà  all'acquisto  dell'abito  di scena rinnovandolo ogni cinque anni.

NORMA TRANSITORIA

La misura  dell'indennità  e quanto  previsto dal 2° comma delle  note a verbale trova applicazione dal 1° maggio 1990.

NORME PARTICOLARI PER GLI ARTISTI DEL CORO

Art. 50
PRESTAZIONI SPECIALI

1.   Qualora  vengano  richieste  prestazioni  per  l'esecuzione  di  opere liriche con truccatura e costumi,  viene corrisposta una maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione,

2.   Le  prestazioni solistiche  o in  gruppetti  di  due  elementi saranno compensate in  misura  da pattuirsi direttamente dagli  interessati di volta in volta.

3.   Agli artisti del Coro che vengano chiamati a prestare la propria opera in formazioni  di  non  più  di  24  elementi,  comprendenti  tutte le sezioni,  sarà corrisposto, per ciascun giorno di prove ed esecuzioni, una indennità di L. 2.600. Nelle giornate anzidette l'artista del Coro osserverà lo stesso orario previsto per il Coro da Camera.

NOTA A VERBALE

I  compensi  corrisposti in  applicazione  del presente  articolo  non sono computabili agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale.

Art. 51
ASSEGNAZIONE DI CATEGORIA

1.   Dopo 5  anni di  effettivo servizio  all'artista del  Coro  compete il  minimo  di  stipendio del 1°  livello previsto  dalla  tabella  di cui all'allegato A).

2.   L'Azienda all'atto della maturazione dei 5  anni di effettivo servizio potrà rifiutare  il  passaggio  al    livello  stipendiale,  quando l'artista del Coro sia incorso in  rilievi  tecnici  o professionali, comunicati all'interessato, tali da incidere sostanzialmente sulla favorevole valutazione della sua capacità. In tal caso  la questione sarà rimessa ad una apposita Commissione (la cui composizione sarà definita successivamente) la quale - sentito l'interessato che, eventualmente, potrà richiedere una audizione - deciderà in merito.

3.   L'artista del Coro che, trascorsi otto mesi di servizio, ritenga di possedere le capacità  professionali per il passaggio al 1° livello stipendiale, potrà richiedere, al fine di ottenere il passaggio stesso prima dei previsti 5 anni, di essere sottoposto ad audizione.

4.   L'esito negativo  della prova  non pregiudica    il  suo  diritto a richiedere,  trascorsi sei mesi di tempo, una nuova, né il passaggio alla categoria stipendiale superiore al compimento del  quinto anno di anzianità.

5.   Agli effetti dell'applicazione del contratto di lavoro il passaggio al primo livello stipendiale si considera passaggio di categoria.

Art. 52
ORARIO DI LAVORO

1.   L'artista del Coro è tenuto giornalmente a due prestazioni.

2.   Le prestazioni non possono avere inizio prima delle ore 10.

3.   Ciascuna prestazione può essere costituita come segue:

     una prova al piano della durata di un'ora e mezzo;

     una prova al piano a due sezioni della durata di 1 ora e 10';

     una prova al piano a sezione della durata di 45';

     una prova con orchestra della durata di due ore e mezza.

4.   Le prove con orchestra con orario di due ore e mezzo possono essere al massimo quattro per ciascuna settimana: eventuali prove con orchestra in eccedenza alle quattro saranno effettuate con orario limitato a due ore. Avranno altresì orario limitato a due ore le prove con formazioni orchestrali composte da un numero di elementi non superiore a 9.

5.   Nei casi sopra previsti, a richiesta del Direttore d'Orchestra il Coro potrà, nell'ambito del previsto orario,  tornare in sala Coro per una prosecuzione della prova. In tale  ipotesi va  peraltro rispettata, proporzionalmente, la durata prevista per ciascun tipo di prova.

In  caso  di prova con orchestra  l'orario ordinario giornaliero e settimanale  potrà essere  ripartito in non più di due prestazioni giornaliere, che in ogni caso non potranno avere una durata inferiore  a due ore o superiore a tre ore  e mezzo. In questo caso l'orario complessivo giornaliero non potrà essere comunque superiore a sei ore.

6.   Nel caso di  prova generale che non superi  la durata di due ore può essere richiesta all'artista del Coro un'altra prestazione giornaliera della stessa durata di due ore se  si  tratta di prova  con orchestra, purché la prova generale non superi la durata di due ore; diversamente la prestazione giornaliera dell'artista del Coro  deve  consistere in una sola prova generale della  durata massima di  tre ore e mezzo, oppure il tempo impiegato in  prova generale oltre le due ore viene considerato prolungamento e compensato a norma dell'art. 15.

7.   In caso  di  esecuzione  ove si  tratti  di  opera lirica l'esecuzione assorbe l'intera  prestazione  giornaliera  dell'artista  del Coro. Lo stesso avviene in  caso di esecuzione  di oratorio che superi  l'ora e mezza.

8.   Ove  invece  si  tratti  di concerto,  l'esecuzione è considerata alla stregua di una prova con orchestra e la durata massima di essa non può superare le due ore.

9.   Normalmente,   quando  si  effettuano  due   prestazioni  giornaliere, l'intervallo tra le due prestazioni è di quattro ore.

10.  In caso  di prova al pianoforte,  le due prestazioni,  salvo contrarie esigenze di natura artistica, saranno riunite in una unica prestazione di durata effettiva di tre ore.

11.  Durante  le prove al pianoforte  o in  orchestra -  escluse le prova a sezione della durata di 45 minuti - è concesso un riposo di 10 minuti.

12.  Per  le prove generali e le  esecuzioni  il Coro si  attiene ai riposi dell'orchestra.

13.  Le  ore trascorse in  viaggio dall'artista  del  Coro  per  ragioni di  servizio che -  da sole  o  in  aggiunta all'eventuale  prestazione - eccedano la durata  dell'orario normale di  lavoro  giornaliero sono compensate con una  quota oraria  pari  alla  retribuzione  mensile dell'interessato divisa per 173.

14.  In caso  di  prove o esecuzioni  con  orchestra  le  ore  trascorse in viaggio dall'artista del Coro per ragioni di servizio che -  da sole o in aggiunta all'eventuale prestazione -  eccedano le 5 ore giornaliere sono compensate con una quota oraria pari alla retribuzione mensile dell'interessato divisa per 173.

NOTA A VERBALE

Eventuali deroghe a quanto previsto dal 2° e 9° comma del presente articolo (orario d'inizio ed intervallo tra  le due prestazioni) potranno essere di volta in volta concordate in relazione a particolari ipotesi.

Ai  fini  della  determinazione dell'orario  giornaliero,  non costituisce "prova a due sezioni",  quella resa in presenza  di una  partitura per soli uomini o solo donne.

Art. 53
INDENNITA' VESTIARIO

1.   Gli  artisti del Coro  dovranno essere muniti  dell'abito da cerimonia prescritto dalla RAI.

2.   A  rimborso  forfettario   delle   spese   da   essi   affrontate  per l'adempimento  del predetto  obbligo è loro  corrisposta una indennità mensile di L. 26.000.

3.   L'indennità non è computabile agli  effetti di  alcun  istituto legale e/o contrattuale.

NOTA A VERBALE

L'Azienda  provvederà  all'acquisto  dell'abito di scena  rinnovandolo ogni cinque anni.

NORMA TRANSITORIA

La misura della indennità trova applicazione dal 1° maggio 1990.

Art. 54
PRESTAZIONI IN LINGUA STRANIERA

1.   In caso di prestazioni in lingua straniera -  escluse quelle in lingua latina - particolarmente impegnative relativa a:

     -    oratori e brani sinfonico-corali di durata superiore a 10 (dieci) minuti;

     -    opere liriche nelle  quali il Coro intervenga in  almeno due atti secondo la partitura;

     ai  singoli partecipanti sarà corrisposto  un compenso  di lire 50.000 per ciascuna esecuzione.

2.   Il predetto compenso  viene elevato a lire  60.000  per le prestazioni rese dal coro polifonico.

3.   Nei  compensi  di cui  sopra  sono  ricomprese anche  le  eventuali esecuzioni rese a memoria.

NOTA A VERBALE

I compensi previsti dal presente articolo non sono computabili agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale.

Art. 55
NORME PARTICOLARI PER IL CORO POLIFONICO

1.  L'orario di  lavoro  è di  3  ore  giornaliere  divisibili  in due prestazioni  di 1  ora e mezza ciascuna.  Il predetto orario di lavoro sarà interrotto da due intervalli di 10 minuti ciascuno.

2.   L'orario   di  lavoro  potrà essere  utilizzato, congiuntamente o separatamente, per prove, esecuzioni o registrazioni.

3.  Nel caso di prove a sezioni (soli tenori, soli baritoni, soli bassi, sole soprano, sole mezzosoprano, sole contralto) l'orario di lavoro sarà ridotto di  1  ora e mezza,  divisibile in due  prestazioni di 45 minuti ciascuna.

4.   Nel  caso  di prove od esecuzioni  con l'orchestra l'orario  di lavoro sarà quello dell'orchestra.

5.  Per le prestazioni solistiche importanti il cantore percepirà, per le prove e l'esecuzione,  un compenso a parte da pattuirsi di volta in volta fra le parti interessate.

6.  Per prestazioni solistiche si intendono quelle nelle  quali il cantore esegue da  solo, con  l'accompagnamento del Coro, una frase musicale compiuta dove l'impegno solistico non sia limitato  ad  una  od alcune sortite, ma nasca dalla particolare struttura del pezzo dove il "solo"  si contrapponga organicamente al "tutti".

7.  Ai cantori del  Coro da Camera  non si applicano il secondo comma dell'art.  50  del presente contratto e, salvo per le prestazioni con l'orchestra l'articolo 52. Di  detto articolo tuttavia  troverà applicazione il  penultimo e l'ultimo  comma e,  nel caso di prove, l'orario di inizio delle prestazioni (ore 10).

ALLEGATO A

MINIMI MENSILI DI STIPENDIO                                           

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CATEGORIE                  DAL 1.5.1990   DAL 1.5.1991   DAL 1.5.1992

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Extra primi violini           1.497.120      1.628.610      1.760.090

Extra primi violoncelli       1.390.440      1.512.550      1.634.670

1^A                           1.311.740      1.426.940      1.542.140

2^A                           1.198.050      1.303.270      1.408.490

1^B                           1.171.820      1.274.730      1.377.650

2^B e 1° livello coro     1.093.110      1.189.110      1.285.120

polifonico                                                           

2° livello coro                 988.170      1.074.960      1.161.750

polifonico e 1° liv. coro                                            

2° livello coro                 874.490        951.290      1.028.090

----------------------------------------------------------------------

Detti minimi sono comprensivi degli  importi corrispondenti ai 34  punti di contingenza maturati dal 1° febbraio 1975 al 31 gennaio 1977 e dell'assegno mensile di cui alla lettera e),  1° comma dell'art. 11 del c.c.l. 20 maggio 1978;  detti minimi  sono comprensivi altresì dell'elemento distinto dalla retribuzione di cui all'art. 6 dell'accordo interconfederale 4 febbraio 1975 previo riproporzionamento su 14 mensilità e senza ricalcolazione degli scatti di anzianità.

ALLEGATO B

VERBALE DI ACCORDO

In adempimento di quanto previsto dalla Dichiarazione a verbale  all'art. 7 del  contratto  collettivo  di  lavoro  per  i  professori  d'orchestra del 20.5.1978  e dal 3° comma dell'art.  10  del Contratto Collettivo di lavoro 9.5.1990 si conviene quanto segue:

1)   Ai professori  d'orchestra ed  artisti  del  coro  che  presteranno la  propria  attività,  nel  corso  del  normale  orario  di  lavoro,  per  incisioni discografiche  verrà corrisposto un  compenso nelle seguenti misure:

     a)   lire 1.855 per i professori d'orchestra i cui ruoli sono inseriti contrattualmente  nelle categorie extra,    A, 1° B, e per gliartisti del coro polifonico o comunque  per gli artisti  del coro in  formazione non superiore ai 24 elementi e lire  1.560 per i restanti professori d'orchestra e  per gli artisti del  coro per ogni "minuto disco" per pezzi di durata superiore ai 25 minuti;

     b)   lire  2.340  e  lire 1.855  per ogni "minuto disco"  per pezzi di durata fino a 25 minuti;

     c)  lire 2.860 e lire  2.340  per ogni "minuto disco" per pezzi di musica contemporanea (intendendosi per tale  quella  scritta dopo  il 1950)  di durata  fino  a 15  minuti;

     d)   lire  1.560  e lire  1.300  per  ogni "minuto disco" in caso di cessione di registrazioni effettuate fino al 30 settembre 1980.

2)   Il  predetto compenso sarà  corrisposto in  proporzione alle effettiva partecipazione ai turni di incisione discografica;

3)   i turni per incisione  discografica  saranno  inseriti  nella consueta programmazione e non dovranno  essere  in  numero  superiore a quattro restando intesi che potrà essere utilizzata a fini  discografici anche l'esecuzione.

I pezzi di durata inferiore ai 15  minuti non possono essere  registrati in più di  due turni ed  in  ogni  caso,  per non più di quattro  ore comunque distribuite. I pezzi di durata compresa tra i 15 e i 25 minuti non possono essere registrati in più di tre turni ed in ogni caso  per non più di sei ore comunque distribuite;

4)   il limite dei quattro turni a produzione  di  cui al  punto precedente potrà essere superato per un periodo non superiore  a tre settimane di lavoro  all'anno.  In tal caso  ciascun turno non  potrà  avere durata superiore alle due ore e mezza;

5)   Qualora,  dopo un primo turno di cui al punto 3), la casa discografica manifesti la sua intenzione di non proseguire nella realizzazione del disco, sarà comunque corrisposto agli interessati un compenso pari al 10 per cento di quanto avrebbero percepito in caso di realizzazione del disco;

6)   qualora la casa discografica  proceda alla  registrazione in occasione della  sola  esecuzione,  in caso di mancata realizzazione del disco, verrà corrisposto agli interessati  comunque un  compenso  del 10 per cento calcolato con le modalità di cui al precedente punto 5);

7)   qualora la casa discografica  proceda alla  registrazione del concerto dal  vivo,  gli importo  dei compensi per "minuto  disco" saranno corrisposti facendo riferimento all'intera  durata  del  concerto a prescindere dalla durata dei singoli pezzi in programma.

Il presente accordo non si applica alle orchestre leggere.

DICHIARAZIONE A VERBALE

L'Azienda si impegna a far sì che nell'ambito della consueta programmazione possa trovare spazio anche l'attività di incisioni discografiche in modo che questa  risulti, nei tempi  consentiti,  prevalente  rispetto  alle prestazioni di cui al punto 4) del presente accordo.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Nel  quadro del vigente  sistema  di  informazione, l'Azienda  esporrà annualmente alle OO.SS.  Nazionali, e per la parte di specifico interesse a quelle locali, gli orientamenti relativi  all'utilizzazione dei Complessi Artistici anche per quanto riguarda la loro partecipazione alla programmazione radiofonica e/o televisiva.

L'Azienda, nel ribadire la propria volontà di una piena utilizzazione dei complessi artistici,  conferma che il ricorso agli  appalti sarà effettuato dopo  aver  verificato  il  completo  impiego dei  complessi stessi, salvo specifiche esigenze artistico-produttive che non sono diversamentesoddisfacibili;  in tal caso sarà data preventiva comunicazione alle OO.SS. del ricorso a risorse produttive esterne.

L'Azienda inoltre provvederà a comunicare trimestralmente:

-    a  livello  nazionale  i  dati  consuntivi  del  lavoro  straordinario effettuato da tutti i complessi artistici;

-    a livello locale i dati consuntivi del lavoro straordinario effettuato dai singoli complessi.

Le parti convengono inoltre di incontrarsi entro il mese di  settembre 1990 per discutere e definire  per le  orchestre di musica leggera  una diversa normativa  contrattuale  che sia più aderente  alle  modalità di esecuzione della particolare prestazione richiesta.

Le parti infine convengono di incontrarsi entro il mese di novembre 1990 per un esame complessivo della situazione dei complessi artistici esistenti con particolare riferimento agli  organici per  una  loro  più completa utilizzazione  e  valorizzazione  anche  sul  piano  tecnico-artistico  dei complessi stessi.