RAI
- RADIOTELEVISIONE ITALIANA
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
Per i Professori d'Orchestra e gli Artisti del Coro
DELLA SOCIETA' RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Roma,
9 maggio 1990
Il
presente documento è stato redatto dal Supporto
del Personale - Affari Sindacali - d'intesa
con l'Intersind e costituisce la base per la
stesura definitiva del Contratto Collettivo di lavoro per i
Professori d'Orchestra e gli Artisti del Coro, del 9 maggio 1990.
Esso,
pertanto, viene fornito agli Uffici del Personale ed agli "addetti ai
lavori" esclusivamente
con l'intento
di consentire
una più
agevole consultazione delle norme contrattuali.
Art.
1
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il
presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina il rapporto di lavoro
intercorrente fra la Società RAI - Radiotelevisione Italiana e i professori
d'orchestra e gli artisti del coro dipendenti dalla società stessa.
Art.
2
ASSUNZIONE
1.
Per l'assunzione dei professori d'orchestra
e degli artisti del coro
la Società
si atterrà alle disposizioni
emanate in
materia dagli organi competenti nonché a quelle previste dal presente
contratto.
2.
Per i professori d'orchestra la Società nel
determinare la scelta, salvo sostituzioni
improvvise per periodi non
superiori ai cinque giorni,
si avvarrà del parere degli organi rappresentativi designati dall'orchestra.
3.
In caso di assunzione mediante concorso od esame la RAI chiamerà a far
parte della Commissione
giudicatrice anche
due rappresentanti dei
professori d'orchestra
o degli
artisti del
coro designati l'uno
dall'organismo rappresentativo dell'orchestra o del coro e l'altro dai Sindacati
di categoria competenti.
4.
L'assunzione deve
risultare da atto
scritto, il
quel è trasmesso all'interessato a cura della RAI.
5.
In tale atto devono essere specificati:
a)
data di assunzione;
b)
categoria alla quale
il professore d'orchestra o l'artista
del corso viene assegnato;
c)
trattamento economico iniziale.
6.
Il professore d'orchestra o l'artista del coro
deve esibire all'atto
dell'assunzione:
a)
libretto di lavoro;
b)
tessera per
le assicurazioni sociali
obbligatorie (qualora
l'interessato debba esserne in possesso);
c)
stato di famiglia.
7.
La RAI può richiedere:
a)
il certificato di nascita e di cittadinanza;
b)
il certificato penale generale in data non anteriore a 3 mesi;
c)
il certificato di sana costituzione fisica;
d)
gli eventuali attestati di lavoro.
8.
La RAI può inoltre richiedere ai professori d'orchestra:
a)
il diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale
pareggiato o,
in difetto, un titolo di studio equivalente conseguito presso un
Istituto musicale estero e riconosciuto valido dalla Repubblica Italiana.
b)
la documentazione relativa all'iscrizione
all'Albo professionale di categoria;
9.
Il professore d'orchestra o l'artista del coro
è tenuto a dichiarare la
sua residenza e l'indirizzo segnalando per
iscritto alla Società ogni
successivo cambiamento.
10.
La RAI deve rilasciare al professore d'orchestra o all'artista del coro
una tessera di riconoscimento.
11.
Nel quadro delle vigenti
disposizioni legislative in materia, per
la disciplina dei
contratti di
formazione e
lavoro si
rinvia alla regolamentazione di cui all'accordo interconfederale 5
gennaio 1990.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Nella
assunzioni sarà tenuto particolarmente conto, a titolo preferenziale, delle
domande presentate dal coniuge o dai figli dei lavoratori deceduti, o che siano
cessati dal servizio per vecchiaia, invalidità o malattia.
NOTA
A VERBALE
1.
Alle audizioni organizzate per valutare le possibili utilizzazioni nei Complessi
artistici di
personale esterno
parteciperà anche
un rappresentante del Complesso artistico stesso.
2.
Nell'intento di facilitare l'inserimento
di portatori
di handicaps nell'attività lavorativa, l'Azienda procederà, nella
misura consentita dalle condizioni oggettive, a rimuovere le barriere
architettoniche esistenti ed a rendere compatibili i posti di lavoro individuali
alle particolari esigenze degli interessati.
Art.
3
ASSUNZIONI FUORI PIAZZA
1.
Ai professori d'orchestra ed agli artisti del coro
assunti in Comuni diversi
da quelli
ove devono prestare la loro
opera, la Società provvederà a rimborsare prima dell'inizio della prestazione
d'opera, le spese di viaggio in seconda classe per via di terra o in classe
corrispondente per via di mare.
2.
Inoltre, la Società corrisponderà,
a richiesta, prima della partenza, un anticipo corrispondente ad almeno tre
giorni di retribuzione.
3.
In caso di contratto a termine o di risoluzione del
rapporto durante il periodo
di prova,
contemporaneamente alla
corresponsione dell'ultima
paga saranno rimborsate anche le
spese di viaggio per il ritorno in
sede.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Nelle
ipotesi di cui al
1° e 3° comma del presente articolo
la Società rimborserà ai professori d'orchestra le spese di trasporto
per i seguenti strumenti: contrabbasso, violoncello, arpa,
timpani, cassa, basso tuba, controfagotto, e per gli altri strumenti
di pari volume, nei limiti delle
tariffe
praticate dalle Ferrovie dello Stato.
Art.
4
QUALIFICA IMPIEGATIZIA
Ai
professori d'orchestra e agli artisti del coro dipendenti
dalla Società spetta a tutti
gli effetti al qualifica
impiegatizia e pertanto verranno
applicate tutte le norme emanate
o da
emanare con
leggi ed accordi collettivi per gli impiegati dell'industria, in quanto
compatibili con il presente contratto e con la specialità del rapporto.
Art.
5
ASSUNZIONI TEMPORANEE
Il
professore d'orchestra o l'artista del coro, assunto in sostituzione di altro
elemento temporaneamente assente deve essere avvertito per iscritto, all'atto
dell'assunzione, della provvisorietà
della prestazione e, quando il
professore d'orchestra o
l'artista del coro sostituito
riprenderà servizio, lascerà il posto senza diritto a preavviso.
Art.
6
PERIODO DI PROVA
1.
Il periodo di prova per il professore d'orchestra o l'artista del coro deve
risultare da atto scritto e non può avere una durata superiore ai sei mesi.
2.
Durante il periodo di
prova è in facoltà di entrambe le parti di risolvere in qualunque
momento il rapporto di lavoro senza preavviso o indennità
sostitutiva né previdenza
aziendale, salvo il diritto del
professore d'orchestra o l'artista
del coro
di percepire
la retribuzione per il periodo di servizio prestato.
3.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per
dimissioni in qualunque tempo o per
licenziamento durante il primo mese,
la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di lavoro prestato.
Qualora il licenziamento avvenga dopo il primo mese verrà corrisposta al
professore d'orchestra o all'artista del coro la
retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda
che la risoluzione avvenga
entro la prima
o la
seconda quindicina.
Saranno altresì corrisposti i
compensi per
le quote
di ferie,
tredicesima e
quattordicesima mensilità e, per
le assunzioni a tempo indeterminato, anche la quota
di premio
di produzione in relazione
al periodo di servizio prestato.
4.
Qualora la scadenza del periodo di
prova la Società non proceda alla
disdetta del rapporto, il
professore d'orchestra o l'artista del coro si intende riconfermato in servizio
e gli viene riconosciuta l'anzianità a tutti
gli effetti dal giorno di
inizio del periodo di prova.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Per
la risoluzione del rapporto
durante il periodo di
prova la Società sentirà
il parere degli organi rappresentativi
designati dall'orchestra o dal
coro. Del pari la Commissione
giudicatrice del concorso o
dell'esame può esonerare dal periodo di prova,
in base
ai risultati dell'esame, elementi
che abbiano significativi precedenti lavorativi in Italia.
Art.
7
DEFINIZIONE DELLO STIPENDIO E DELLA RETRIBUZIONE
1.
A tutti gli effetti per stipendio si intende il complesso dei seguenti
elementi:
a)
minimo della categoria cui il professore
d'orchestra o artista del
coro è assegnato;
b)
aumenti di anzianità di cui al 1° comma dell'art. 9;
c)
aumenti di merito.
2.
Gli aumenti di merito restano fino a concorrenza; assorbiti in caso di
passaggio di categoria dal minimo della
categoria superiore; non sono invece
assorbiti in caso di aumento dei minimi.
3.
Per retribuzione mensile si
intende l'importo
complessivo dello stipendio
come sopra specificato e di
tutti i
compensi, premi e
provvigioni che abbiano
carattere continuativo, compresa
l'indennità di contingenza.
4.
l'indennità di
contingenza resta
regolata dalle
disposizioni legislative
e dalle
norme stabilite
e da
stabilirsi per questo
istituto tra le Confederazioni competenti.
5.
I compensi per qualsiasi tipo di
lavoro reso in orario notturno, in prolungamento delle prove, in
lavoro ordinario
nonché i compensi
corrisposti per il lavoro reso nelle cosiddette
"prove straordinarie" non sono utili ai fini del
computo del trattamento di fine
rapporto, delle mensilità
aggiuntive (tredicesima o quattordicesima) delle ferie e di ogni altro istituti
legale e/o contrattuale salvo quanto appresso previsto:
-
per i soli
lavoratori che abbiano
effettuato almeno 85 "prove
straordinarie" mensili
i relativi compensi saranno
considerati utili
esclusivamente agli effetti
del trattamento
di fine rapporto.
NOTA
A VERBALE
1.
L'ex aumento per anzianità
di classe
di cui alle norme
transitorie dell'art. 9 rientra, a tutti
gli effetti, tra le voci retributive costitutive dello stipendio.
2.
In relazione a quanto previsto al 3° comma,
le indennità mensili e i
compensi continuativi per i quali non sia stata espressamente prevista o
esclusa la incidenza sugli
istituti legali
e/o contrattuali, si
intendono utili ai soli
fini del calcolo
del trattamento
di fine rapporto.
3.
In riferimento a quanto previsto nell'ultimo capoverso del comma 5 del
presente articolo, le assenze per i
singoli periodi di malattia o di
infortunio di durata superiore al mese, saranno considerate neutre.
CHIARIMENTO
A VERBALE
L'Azienda
si impegna a riconoscere all'atto
dell'assunzione al professore d'orchestra proveniente da
altri Enti o Istituzioni
musicali un aumento
retributivo equivalente agli "scatti di anzianità"
già maturati presso i predetti Enti.
Art.
8
MINIMI DI STIPENDIO
I
minimi mensili di
stipendio sono quelli indicati nella tabella
di cui all'allegato A.
Art.
9
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
1.
Il professore d'orchestra o l'artista del coro
allo scadere
di ogni biennio
ha diritto ad
un aumento mensile nella
misura di seguito indicata,
con riferimento alla sua categoria di appartenenza.
--------------------------------------------------------------------------
CATEGORIE DAL 1.5.1990
DAL 1.5.1991
DAL 1.5.1992
--------------------------------------------------------------------------
Extra
primi violini
87.856
94.431
101.005
Extra
primi violoncelli
82.552
88.628
94.734
1^A
78.587
84.347
90.107
2^A
72.903
78.164
83.425
1^B
71.591
76.737
81.883
2^B
e 1° livello coro polifonico
67.656
72.456
77.256
2°
liv. coro polif. e 1° liv. coro
62.409
66.748
71.088
2°
livello coro
56.725
60.565
64.405
--------------------------------------------------------------------------
ed
in occasione del compimento del
25° anno
di servizio
ad uno speciale aumento supplementare in misura, pari a quello sopra
previsto con riferimento alla sua
categoria di
appartenenza della
data di maturazione.
2.
I predetti aumenti decorrono dal primo giorno
del mese
successivo a quello in
cui si compie
il biennio di anzianità o il 25°
anno di servizio.
3.
Nel caso
di successive
variazioni dei
minimi tabellari
mensili l'aumento per
anzianità verrà rivalutato
di un importo pari al 5%
dell'incremento dei minimi stessi.
4.
Il professore d'orchestra o l'artista del coro non potrà superare, per
aumenti biennali, il 65%
del minimo di categoria di
appartenenza e della indennità di contingenza maturata alla data del 31
gennaio 1980 secondo le modalità previste dall'accordo aziendale 16.12.1980 e
fermo restando l'aumento maturato
in occasione del compimento del
25° anno di servizio.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Gli
aumenti periodici
di anzianità maturati anticipatamente al 1.2.1980 sono calcolati sulla base di
quanto previsto in calce
all'allegato b) del Contratto
Collettivo di lavoro 6.10.1980.
NORME
TRANSITORIE
1.
L'ammontare degli aumenti periodici di
anzianità maturati
per il servizio prestato fino al 31
maggio 1982 è aumentato del 10 per cento dalla data di entrata in vigore
del presente contratto.
2.
Per i professori d'orchestra o
gli artisti
del coro
che godono dell'importo pari all'aumento per anzianità di
classe di cui al CCL 6.10.1980,
l'importo stesso sarà
rivalutato del 6% degli incrementi
dei minimi e con la decorrenza prevista per gli incrementi stessi.
Art.
10
REGISTRAZIONI
1.
Le prestazioni dei complessi e quelle dei singoli lavoratori artistici
contemporanee e non contemporanee
alle trasmissioni possono essere
registrate con qualunque mezzo tecnico a partire dal giorno precedente a quello
dell'esecuzione.
2.
La RAI potrà usare dette registrazioni a tutti i fini
aziendali anche attraverso operazioni di montaggio.
3.
Sarà, invece,
pattuito preventivamente tra
le parti
uno speciale compenso per
la cessione,
a tutti
i fini
commerciali, delle
registrazioni a terzi.
4.
Le esecuzioni che vengono
effettuate appositamente per
la sincronizzazione dei
films (spettacolari e documentari), con
la sola esclusione del telegiornale
o dei servizi giornalistici
televisivi filmati, di
attualità o
informativi, e
delle sigle,
verranno retribuite ai sensi dell'art.
5.
Gli eventuali
compensi corrisposti,
in applicazione
del presente articolo non
sono computabili agli effetti di
alcun istituto legale e/o
contrattuale.
CHIARIMENTI
A VERBALE
1.
La RAI - a seguito delle richieste e delle preoccupazioni espresse dai
professori d'orchestra o dagli artisti
del coro che le registrazioni si
possano risolvere in una diminuzione
del personale
di cui si registrano le prestazioni,
o in
un danno
economico, o
che le
registrazioni stesse
possano essere destinate ad usi diversi dall'esercizio della
radiodiffusione - dichiara che le registrazioni saranno utilizzate ai fini
tecnico-funzionali dell'Azienda e che non hanno come scopo
- e
quindi come risultato - la
diminuzione del proprio personale di cui si registrano le prestazioni.
2.
In conseguenza nessun pregiudizio ne deriverà
ai lavoratori anche sotto il
profilo economico.
3.
In riferimento a quanto previsto dal presente articolo si conferma che le prove registrate si intendono comunque finalizzate
all'esecuzione e pertanto non realizzate con la tecnica della
ripresa discografica, salvo quanto previsto
dall'allegato B) che fa parte integrante del presente contratto.
Art.
11
SUDDIVISIONE ED UTILIZZAZIONE DEL COMPLESSO ORCHESTRALE
I
complessi artistici, in
relazione a
particolari esigenze produttive,
possono essere suddivisi in
più formazioni autonome, onde
consentire lo svolgimento parallelo di diverse attività artistiche.
NOTA
A VERBALE
L'utilizzazione
in orario ordinario di lavoro dei
complessi sinfonico-corali nella
loro totalità
o in formazioni autonome non
potrà essere richiesta, ai fini
della partecipazione a produzioni televisive
di musica leggera, per più di quattro settimane nell'anno.
Art.
12
PREMIO GIORNALIERO
1.
Ai professori d'orchestra e agli artisti del coro sarà corrisposto per
ciascuna giornata di
prestazione rasa un
premio giornaliero nelle
seguenti misure:
-
per i
professori d'orchestra i cui ruoli sono inseriti
contrattualmente nelle categorie extra e 1°A:
Lire 27.000
(lire 30.000 dal 1.5.1991) in caso
di esecuzione pubblica;
Lire 18.000 (lire 20.000 dal
1.5.1991) negli altri casi di prove;
-
per i professori d'orchestra
i cui ruoli
sono inseriti
contrattualmente nelle altre categorie:
Lire 24.000
(lire 27.000 dal 1.5.1991) in caso
di esecuzione pubblica;
Lire 16.000 (lire 18.000 dal
1.5.1991) negli altri casi di prove;
- per gli artisti del coro:
Lire
16.000 (lire 18.000
dal 1.5.1991) in caso
di esecuzione pubblica;
Lire 10.000 (lire 11.000 dal
1.5.1991) negli altri casi di prove;
2.
Gli stessi compensi verranno corrisposti qualora sia prestata attività lavorativa il
sesto giorno
lavorativo in
regime di
prestazione ordinaria.
3.
Il premio
viene corrisposto
anche al
professore d'orchestra
o all'artista del coro cui
sia stata richiesta la
"disponibilità", il che sottintende
la piena
capacità del professore d'orchestra
o dell'artista del coro stesso ad intervenire, in caso di necessità, nel
contesto produttivo.
4.
In ogni caso, per ciascuna
giornata, potrà essere corrisposto un solo compenso.
5.
Il premio giornaliero non è computabile agli effetti di alcun istituto
legale e/o contrattuale.
NOTA
A VERBALE
1.
Oltre agli
assenti per qualsiasi titolo, dal
premio giornaliero di presenza sarà
escluso anche il personale che non
ha "parte" nell'attività programmata; a quest'ultimo, fermo restando
il verificarsi della presenza in servizio, sarà in ogni caso garantito
un premio pari a 12 giornate mensili.
2.
Il premio
giornaliero viene corrisposto
anche al
personale con contratto di
lavoro a tempo determinato di durata superiore a 2 mesi.
NORMA
TRANSITORIA
La
misura dell'indennità torva applicazione dal 1° maggio 1990.
Art.
13
RIPOSO SETTIMANALE
1.
I professori d'orchestra e
gli artisti del coro hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.
2.
Il giorno destinato a riposo settimanale
viene prefissato mensilmente ed indicato in apposita tabella.
3.
La giornata di riposo settimanale può essere
eccezionalmente spostata nel corso della settimana solo per speciali e
constatate esigenze; in tal caso, al professore d'orchestra o all'artista del
coro spetta la maggiorazione di
retribuzione giornaliera
prevista per
il lavoro festivo,
fermo restando il diritto ad un giorno di riposo compensativo da fissare entro i
sette giorni successivi.
4.
Il giorno di riposo può
essere fissato anche
dopo più di 6 giornate lavorative quando, per motivi indipendenti dalla
volontà dell'Azienda, si verifichi tale
necessità in
relazione ad
attività particolari tipiche dell'Azienda.
In tal caso verrà corrisposta la
maggiorazione di cui al 3° comma del presente articolo.
5.
In ogni caso i giorni di
riposo consecutivi, fissati
oltre la sesta giornata, non
possono essere più di due e vanno fruiti congiuntamente al termine della
produzione.
6.
In nessun caso,
a norma di
legge, al giorno di
riposo può essere rinunziato.
Art.
14
GIORNI FESTIVI
1.
Sono considerati giorni festivi:
a)
le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni
e le altre
che eventualmente
in aggiunta
venissero in seguito
stabilite da disposizioni di legge o da accordi sindacali;
b)
le seguenti solennità:
1)
1° gennaio - Capodanno
2)
6 gennaio - Epifania
3)
15 agosto - Assunzione
4)
1° novembre - Ognissanti
5)
8 dicembre - Immacolata Concezione
6)
25 dicembre - Natale
7)
26 dicembre - S.Stefano
8)
Giorno di Pasqua
9)
Lunedì di Pasqua
10)
Festa del patrono locale
2.
Il professore d'orchestra o
l'artista del coro che
sia chiamato ad eseguire
una prestazione nei giorni
sopra elencati
percepisce, in aggiunta alla retribuzione mensile, un compenso pari alla
retribuzione della prestazione stessa maggiorata
dell'80%; ovvero, in luogo del compenso di cui sopra,
la Società può concedere un giorno
di vacanza compensativo.
3.
Nel caso venga richiesta
anche una seconda prestazione essa, viene retribuita con le
norme di cui al capoverso precedente e per tale seconda prestazione non
può essere concessa vacanza compensativa.
4.
Per quanto riguarda le festività nazionali e il
trattamento relativo, resta in vigore quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni
o quanto potrà
eventualmente venire stabilito da disposizioni successive.
5.
Nelle seguenti giornate:
1)
24 dicembre
2)
31 dicembre
3)
Venerdì Santo
4)
Commemorazione dei Defunti
può
essere richiesta
una sola
prestazione; l'eventuale seconda prestazione sarà considerata
prestazione straordinaria.
6.
Il professore d'orchestra o l'artista del coro che
fruisce del riposo non
domenicale, qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in
giorno festivo, ha diritto,
pur godendo del giorno festivo, ad
altro giorno di riposo compensativo di quello settimanale che sarà fissato
entro 10 giorni successivi. Tale
norma viene applicata anche nel caso in cui il professore d'orchestra o
l'artista del coro abbia in
quella settimana il riposo fissato
alla domenica. Qualora il
professore d'orchestra o l'artista del coro presti la sua
opera in un giorno di riposo
settimanale coincidente con
una festività infrasettimanale ha
diritto ad un giorno di riposo compensativo che deve
essere di
regola fruito
entro 10 giorni
successivi alla festività,
salvo accordo fra le parti.
7.
Si ammette il mezzo riposo compensativo
per le mezze giornate di cui
sopra ove coincidano col giorno di riposo infrasettimanale (1).
NOTA
A VERBALE
A
norma del DPR 28.12.85 n. 792, la "Festa del Patrono locale" per la
città di Roma è fissata il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).
Vedasi
anche Accordo
Interconfederale 3
dicembre 1954
in materia di festività
coincidenti con la domenica.
Art.
15
PROLUNGAMENTO DELLE PROVE
1.
In caso di
prolungamento delle prove vengono corrisposti,
oltre la retribuzione normale, i seguenti maggiori compensi:
-
per la prima mezz'ora di prolungamento o frazione di mezz'ora: la
retribuzione spettante per mezz'ora
di prestazione, maggiorata
del 40 per cento;
-
per ogni
mezz'ora successiva
o sue frazioni: la
retribuzione spettante per ogni mezz'ora maggiorata dell'80 per cento.
2.
Si intende
a tali effetti per retribuzione
oraria la retribuzione giornaliera divisa per 5
per i professori d'orchestra e per 3 per gli artisti del coro maggiorata
dell'aliquota spettante per la tredicesima mensilità.
Art.
16
PROVE STRAORDINARIE
1. Qualora la Società richieda una o più prove straordinarie fuori dall'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinaria, viene corrisposto al professore d'orchestra o all'artista del coro un compenso globale pari al 70 per cento della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta. Qualora le prove siano effettuate dopo le ore 24 il compenso per ogni prestazione straordinaria sarà pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera.
2.
La durata
massima delle prove
straordinarie non può
superare il seguente orario:
a)
professori d'orchestra
-
due ore, ivi comprese dieci minuti di riposo
b) artisti del coro
-
prova al pianoforte o in palcoscenico: ore 1,30
-
prova con orchestra o esecuzione: 2 ore
3.
Il compenso stabilito è dovuto integralmente
anche se la prova non
raggiunge il predetto orario massimo.
4.
La prestazione eventualmente effettuata nel
6° giorno (recupero) dal professore
d'orchestra o dall'artista del coro che
osservi un orario settimanale ripartito su 5 giorni, saranno considerata prove
straordinarie e
compensata ai
sensi del
1° comma
del presente articolo.
NOTA
A VERBALE
L'Azienda
conferma l'impegno al contenimento
del lavoro straordinario nei limiti
comunque di tutela delle effettive necessità produttive.
Art.
17
LAVORO NOTTURNO
1. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello compiuto dopo le ore 24, in caso di concerto, e dopo le ore 0,30 in caso di opera lirica, è compensato con i criteri di cui all'art. 15, ma in misura raddoppiata.
2.
Tale compenso assorbe quello dovuto
per l'eventuale
prolungamento della prestazione
CHIARIMENTO
A VERBALE
Ai
complessi di musica leggera e da ballo, in caso vengano effettuati cicli di
esecuzioni con termine di
orario oltre
le ore 24, in
luogo della corresponsione dei compensi
di straordinario notturno
di cui dianzi, la Società
può chiedere di stabilire compensi forfettari da trattarsi di volta in volta.
Art.
18
PRESTAZIONI TELEVISIVE
1. Ai componenti dei complessi non scritturati esplicitamente per la televisione, nel caso in cui vengano chiamati ad effettuare trasmissioni televisive, è corrisposta la maggiorazione dell'80 per cento sulla quota di retribuzione giornaliera (stipendio individuale e indennità di contingenza) afferente alle prestazioni musicali effettuate in video per la trasmissione diretta o registrata.
2.
Detto compenso, viene corrisposto anche durante le prove,
indipendentemente dalla loro utilizzazione.
3.
La maggiorazione di cui sopra, che
non è computabile agli effetti di
alcun istituto legale e/o
contrattuale, non si applica nel caso che l'esecuzione musicale sia effettuata
in regime di
prestazione straordinaria (art. 16) dai singoli lavoratori.
Art.
19
FERIE
1. Al professore d'orchestra e all'artista del coro, per ogni anno di servizio prestato è concesso un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di 30 giorni lavorativi.
2.
In caso
di risoluzione
del rapporto
nel corso
dell'annata il professore
d'orchestra o l'artista del
coro ha
diritto alle ferie stesse in
proporzione ai mesi di servizio prestato.
3.
Le ferie non possono essere computate nel periodo di preavviso.
4.
Il riposo annuale ha
normalmente carattere continuativo
e non può avere inizio nei
giorni festivi o in giorni di riposo settimanale.
5.
Nel fissare il periodo di godimento delle ferie sarà tenuto conto da
parte dell'Ente, compatibilmente
con le esigenze di servizio, degli
eventuali desideri dei professori
d'orchestra e
degli artisti del coro.
6.
Qualora, durante il godimento delle ferie, il professore d'orchestra o
l'artista del coro si
ammali per la
durata di almeno 4
giorni la malattia interrompe le ferie, purché
il professore
d'orchestra o l'artista del coro dia immediatamente comunicazione dell'inizio e del termine della malattia stessa.
7.
In caso
di malattia
o infortunio che non abbiano
reso possibile l'inizio o il godimento
integrale delle ferie, il godimento di esse potrà aver luogo a guarigione
avvenuta, anche entro il primo semestre dell'anno successivo; in difetto, e per
questa sola
ipotesi, sarà corrisposto al
professore d'orchestra
o all'artista
del coro un indennizzo pari
alla retribuzione dovuta per il periodo di ferie.
8.
Le giornate con orario dimezzato di cui al
5 comma all'art. 14, agli
effetti delle ferie contano come giorni lavorativi.
CHIARIMENTI
A VERBALE
1.
Le parti concordemente riconoscono che le ferie
nella misura prevista dal presente articolo sono state concesse
in vista dell'impossibilità di utilizzare il complesso, di cui i singoli
professori d'orchestra o artisti del
coro fanno parte,
senza la presenza
di tutti
i suoi membri.
2.
Per l'esatta determinazione
dei giorni di ferie spettanti
al professore d'orchestra o all'artista del coro che osservi un orario
settimanale ripartito su 5 giorni, il periodo di ferie previsto dal presente
articolo dovrà essere diviso per 1,2.
Art.
20
PERMESSI E ASPETTATIVA
1.
Al professore d'orchestra o all'artista del coro che ne faccia domanda la
Società può accordare, a suo
esclusivo giudizio permessi di
breve durata per giustificati motivi, con la facoltà di non corrispondere la
retribuzione. Tali permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di
ferie.
2.
Al professore d'orchestra o all'artista del coro
può essere concesso per
giustificati motivi privati un periodo di aspettativa fino ad un anno, restando
esclusa per tale periodo la corresponsione
della retribuzione ferma restando la decorrenza dell'anzianità.
Tale
aspettativa sarà concessa, a richiesta del professore d'orchestra o
dell'artista del coro anche
nel caso in
cui alla
scadenza del periodo utile per la conservazione del posto (in caso di
malattia di cui all'art. 24),
il professore d'orchestra o l'artista del coro non sia clinicamente
guarito e abbia necessità di cure.
3.
Nel caso di aspettative se il professore
d'orchestra o l'artista del coro
usa dell'aspettativa
concessa in modo diverso da quello
dichiarato per ottenerla e, nel
caso di cui al secondo comma, presta, senza
autorizzazione della Società,
la propria opera in altri complessi
artistici il rapporto
di lavoro potrà
essere risolto per giusta causa.
4.
I professori d'orchestra o
gli artisti del
coro studenti, compresi quelli universitari,
che devono
sostenere prove
di esame, hanno diritto
di fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà
richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio di tale
diritto.
5.
Nel corso di ciascun anno il professore d'orchestra o l'artista del coro
potrà fruire,
a richiesta
in sostituzione
delle festività religiose
soppresse di cui all'art. 1 della
legge 5 marzo 1977 n. 54, di giorni 4 di permessi retribuiti.
Tali
giornate di permesso, verranno godute dall'intero complesso in uno o più
periodi compatibilmente con le esigenze
di servizio. Fermo restando che tali giornate di permesso debbono essere fruite
entro il 31
dicembre di
ciascun anno,
qualora non
sia stato
possibile concederle al
complesso entro tale data,
le eventuali giornate di permesso non fruite potranno essere godute,
in via eccezionale, entro il 31 maggio dell'anno successivo.
CHIARIMENTO
A VERBALE
In
considerazione dell'impossibilità di utilizzare il complesso senza la presenza
di tutti i suoi componenti, i quattro giorni di cui al comma 5, del presente
articolo, vengono concessi nell'intera
misura indipendentemente dall'effettivo servizio prestato dai lavoratori nel
corso dell'anno solare.
Art.
21
LICENZE STRAORDINARIE
1. In caso di matrimonio saranno connessi al professore d'orchestra o all'artista del corso 20 giorni lavorativi di licenza straordinaria con decorrenza della retribuzione.
2.
Al professore d'orchestra o
all'artista del coro
colpito da grave lutto
familiare sarà concesso un periodo minimo di
licenza di 10 giorni
lavorativi con decorrenza della retribuzione,.
3.
Ai professori d'orchestra o agli artisti del coro che si assentino dal
servizio per visita di leva seguita dalla ripresa
del servizio viene conservata la retribuzione
per il periodo dell'assenza
fino ad un massimo di 10
giorni.
4.
Al professore
d'orchestra o all'artista del coro
che in occasione della
nascita di figli chieda di essere
lasciato libero dal servizio sarà
accordato un permesso con assegni
di due giorni. Ai fini della
corresponsione degli assegni il professore d'orchestra o l'artista del coro dovrà
esibire il certificato di nascita.
CHIARIMENTO
A VERBALE
La
norma relativa alla
licenza matrimoniale non si applica
ai professori d'orchestra ed
agli artisti del coro
scritturati a termine per
periodi inferiori a cinque mesi.
Art.
22
SERVIZIO MILITARE
1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende, a termini di legge, il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva e il professore d'orchestra o l'artista del coro ha diritto alla conservazione del posto.
2.
Il tempo trascorso in servizio militare
di leva viene computato agli
effetti dell'anzianità.
3.
Al termine del servizio militare
di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo o dall'invio
in licenza, deve porsi a
disposizione del datore di lavoro per
riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.
4.
In caso di richiamo alle armi, al professore d'orchestra o all'artista
del coro compete il
trattamento economico
previsto dalle leggi in
vigore all'atto di tale richiamo. Peraltro per quei richiami che siano contenuti
entro un massimo di
tre mesi, l'Azienda corrisponderà
al professore d'orchestra o all'artista del coro,
la retribuzione per il periodo di
assenza fino
al massimo
anzidetto, provvedendo
al conguaglio con le competenze militari spettantigli.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Il
professore d'orchestra o
l'artista del coro che rientra
dal servizio militare e viene assegnato
a sede diversa da quella di
provenienza, deve considerarsi trasferito.
Art.
23
ASSENZE
Salvo giustificati motivi di impedimento, tutte le assenze debbono essere comunicate e motivate possibilmente prima dell'inizio del turno di lavoro del giorno di assenza, e comunque, entro la prima ora del turno stesso; le relative giustificazioni debbono pervenire alla Direzione entro il mattino successivo al primo giorno di assenza.
Art.
24
MALATTIA E INFORTUNIO SUL LAVORO
1. Salvo quanto espressamente previsto per il caso di infortunio sul lavoro, in caso di malattia la Società conserverà il posto al professore d'orchestra o all'artista del coro per un periodo di 24 mesi durante il quale gli corrisponderà l'intera retribuzione per i primi 8 mesi e metà della retribuzione per i successivi 8 mesi. Il trattamento come sopra previsto è frazionabile cumulandosi i singoli periodi di malattia intervenuti nel corso dei 24 mesi.
2.
Scaduto il periodo di conservazione del posto la Società può risolvere
il rapporto
di lavoro
corrispondendo al professore
d'orchestra o all'artista del coro
il trattamento di fine
rapporto e l'indennità sostitutiva
del preavviso.
3.
Qualora la Società non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro
il rapporto stesso rimane sospeso.
4.
Quando l'assenza è dovuta ad incapacità
temporanea conseguente ad
infortunio sul lavoro o
a malattia
professionale la
Società corrisponderà al
professore d'orchestra o
all'artista del
coro la retribuzione intera fino alla guarigione clinica.
5.
Il professore d'orchestra o l'artista del coro
assente per malattia deve notificare la sua assenza secondo quanto
previsto all'art. 23.
6.
La Società ha diritto di far constatare
secondo le norme di legge la
malattia del professore d'orchestra o dell'artista
del coro tanto al principio
che nel decorso, anche agli effetti
di impedire
che il dipendente non perfettamente guarito
riprenda eventualmente servizio. Il professore d'orchestra o l'artista
del coro non può rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti predetti
sotto pena di perdere i benefici del trattamento.
7.
Il professore d'orchestra o l'artista
del coro assente per malattia non
può lasciare il suo domicilio
senza essere stato espressamente
autorizzato dal medico di cui al 2° comma dell'art.
5 della legge 20 maggio 1970
n. 300. In caso contrario la sua assenza
dal lavoro si considera ingiustificata. Potrà derogarsi a tale norma
soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come ad esempio, il
ricovero immediato in un luogo di cura) o, previa comunicazione
dell'Azienda. In caso di espressa
autorizzazione, per fini curativi,
del medico
di fiducia del professore
d'orchestra o dell'artista del coro.
8.
Il professore d'orchestra o l'artista del coro assente
per malattia è tenuto sin dal primo giorno di assenza
dal lavoro
a trovarsi nel domicilio
comunicato al datore di lavoro in
ciascun giorno, anche se domenicale
o festivo:
- dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
il
professore d'orchestra o
l'artista del Coro
che, ricorrendo le
condizioni di cui al precedente comma
7° non possa osservare tali fasce
orarie, è
tenuto a dare
preventiva comunicazione all'Azienda della diversa fascia oraria di
reperibilità da osservare. Resta inteso che qualora in materia dovesse
intervenire il legislatore con
diverse indicazioni di legge, queste saranno
immediatamente recepite con un'apposita modifica del disposto contrattuale.
9.
Nei casi di invalidità permanente parziale a seguito di infortunio sul
lavoro o malattia professionale,
la Società esaminerà la possibilità di mantenere in servizio il
professore d'orchestra o l'artista del Coro adibendolo
a mansioni confacenti
con la sua
ridotta capacità lavorativa.
NOTA
A VERBALE
Le
parti convengono che in caso
di malattia del professore d'orchestra
o dell'artista del Coro in missione in paesi extra CEE, l'Azienda provvederà,
dietro presentazione di idonea certificazione,
al rimborso delle spese
mediche sostenute.
Art.
25
GRAVIDANZA E PUERPERIO
1.
Salvo quanto disposto dal presente articolo, alle lavoratrici, durante il
periodo di gravidanza
e puerperio, si
applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
2.
In sostituzione di quanto
previsto dalla lett. c)
dell'articolo 4 della precitata legge, la Società consentirà l'astensione dal
lavoro della lavoratrice per un periodo di quattro mesi
successivi alla data del parto. Tale maggior periodo assorbe quello
eventualmente concesso a norma dell'art. 4, 2° comma, e dell'art. 5 della legge
sopra citata.
3.
La Società
corrisponderà alla
lavoratrice, durante i
periodi di astensione dal lavoro fissati dalle lettere a) e b) del detto
art. 4 e durante il periodo previsto dal secondo comma
del presente articolo,
un'indennità pari
al 90 per cento della
retribuzione mensile, integrando fino
a tale misura complessiva
l'indennità liquidata
dall'istituto assicuratore.
Art.
26
TRASFERIMENTI
1. La Società ha facoltà di trasferire il professore d'orchestra o l'artista del Coro in altra Sede diversa da quella in cui presta la sua opera.
2.
Il professore
d'orchestra o l'artista del Coro che
non accetti il trasferimento
e per il quale si proceda alla risoluzione
del rapporto di lavoro, mantiene
il diritto al trattamento di fine rapporto
ed al preavviso.
3.
I trasferimenti di residenza danno luogo al pagamento
delle indennità qui di seguito specificate:
a) rimborso delle
spese effettive di viaggio, percorrendo la via più breve,
con i mezzi di
trasporto ammessi per il trattamento
di missione. Il rimborso delle
spese di viaggio compete anche per i congiunti o conviventi a carico;
b) rimborso della
spesa effettiva per il trasporto del mobilio e dei bagagli, preventivamente
concordata con la Società;
c) rimborso
dell'eventuale perdita di pigione, quando
non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo
a subaffitto, con una misura
massima di sei mesi;
d) diaria
nella misura minima
di 20 giorni. Ai
capifamiglia sarà inoltre corrisposta la diaria
intera per il coniuge e
per ogni altro congiunto o convivente o a carico.
4.
Quando il trasferimento avvenga a domanda del professore d'orchestra o
dell'artista del Coro la Società
è tenuta a corrispondere solamente
l'importo delle
spese di
viaggio per il professore d'orchestra
o l'artista del Coro e per i
congiunti o conviventi a carico ai
sensi del punto a)
sopra indicato ed il rimborso
delle spese di bagaglio
preventivamente concordate con la Società.
5.
In caso di licenziamento o
di dimissioni
entro 10 anni dal trasferimento, il
professore d'orchestra
o l'artista
del Coro trasferito avrà
diritto al rimborso delle spese di
viaggio per sé e per i
congiunti a carico per il ritorno
nella precedente località di
residenza e al
rimborso delle spese per
il trasporto
di mobilio preventivamente concordate.
6.
Lo stesso
trattamento sarà applicato
ai congiunti o conviventi a
carico in caso di morte del professore d'orchestra o
dell'artista del Coro.
7.
Tuttavia, in caso di
dimissioni oltre i 10 anni o di licenziamento in tronco,
il rimborso delle spese di trasporto dei
mobili potrà essere limitato soltanto ad un concorso nelle spese,
graduato a seconda della gravità della
causa che
ha dato luogo
alle dimissioni
o al licenziamento in
tronco.
8.
Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato al professore
d'orchestra o all'artista del coro con un preavviso di almeno un mese.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le
ragioni addotte dal professore d'orchestra o dall'artista
del coro che rifiuti il
trasferimento saranno esaminate d'accordo tra la Società ed i competenti
Organismi rappresentativi del personale.
NORME
TRANSITORIE
Per
i professori d'orchestra o
gli artisti del coro trasferiti
d'ufficio alla data di
entrata in vigore della
legge 27 luglio 1978 n. 392 (c.d. "equo canone") restano salve
le condizioni
previste dal 1°
comma dell'articolo "trasferimenti" del C.C.L. 20 maggio 1978
con la precisazione che il calcolo di cui al punto 1 delle note a verbale del
medesimo articolo verrà effettuato detraendo dallo stipendio anche i 34 punti di
contingenza conglobati nello stesso con l'accordo 6 ottobre 1980.
Art.
27
TRASFERTE
1. Al professore d'orchestra o all'artista del coro, inviato in missione temporanea compete la indennità di trasferta nella misura fissata nei relativi accordi integrativi.
2.
Qualora si tratti
di missioni
a lunga durata con residenza
ininterrotta presso una stessa località,
al professore d'orchestra o all'artista
del coro compete per i primi
45 giorni di missione
l'indennità di trasferta prevista
per i viaggi occasionali e per
i successivi l'indennità stessa
nella misura prevista per coloro
che compiono professionalmente viaggi.
3.
Gli importi
stabiliti dai
predetti accordi
integrativi non sono
comunque computabili agli
effetti di
alcun istituto
legale e/o contrattuale.
Art.
28
INDENNITA' DI MENSA
1.
L'indennità di mensa è fissata nella misura di lire 180 giornaliere.
2. L'indennità di mensa è regolata inoltre dall'Accordo Interconfederale 20 aprile 1956.
Art.
29
TREDICESIMA MENSILITA'
1. Con le competenze del mese di dicembre di ciascun anno la Società corrisponde al professore d'orchestra o all'artista del coro una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.
2.
Nel caso di inizio
o cessazione del rapporto
di lavoro nel corso
dell'anno, saranno
corrisposti tanti
dodicesimi della tredicesima
mensilità per quanti
sono i mesi
di servizio
prestati presso la Società.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Entro
il 12 dicembre la Società
corrisponderà al professore d'orchestra
o all'artista del coro un anticipo della tredicesima mensilità,
pari ad una mensilità dello stipendio
individuale, che sarà
conguagliato sulle competenze dello stesso mese.
Art.
30
QUATTORDICESIMA MENSILITA'
(Premio
chiusura abbonamenti)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Società corrisponde al professore d'orchestra o all'artista del coro una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.
2.
Nel caso di inizio
o cessazione del rapporto di
lavoro nel corso dell'anno,
saranno corrisposti tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità per
quanti sono
i mesi di
servizio prestati
presso la Società.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Agli
effetti della quattordicesima mensilità l'anno va dal 1°
luglio al 30 giugno.
1.
Con le competenze del mese di aprile
verrà corrisposto ai professori
d'orchestra ed agli artisti del coro in servizio a tempo indeterminato un
"premio di produzione" annuo,
articolato in una parte fissa ed una parte variabile, nelle misure di seguito
indicate.
a)
parte fissa
--------------------------------------------------------------------------
CATEGORIE
APRILE
1991 APRILE 1992
--------------------------------------------------------------------------
Extra
primi violini
994.400 1.155.800
Extra
primi violoncelli
952.100
1.102.000
1^A
920.800 1.062.200
2^A
875.600 1.004.800
1^B
865.300
991.600
2^B
e 1° livello coro polifonico 834.000
951.900
2°
liv. coro polif. e 1° liv. coro lirico
792.300 898.900
2°
livello coro lirico
747.200 841.500
--------------------------------------------------------------------------
b)
parte variabile
--------------------------------------------------------------------------
CATEGORIE
APRILE 1991
--------------------------------------------------------------------------
Extra
primi violini
990.400
Extra
primi violoncelli
919.900
1^A
867.800
2^A
792.600
1^B
775.200
2^B
e 1° livello coro polifonico
723.200
2°
liv. coro polif. e 1° liv. coro lirico
653.800
2°
livello coro lirico
578.500
--------------------------------------------------------------------------
2.
La parte variabile del premio di
produzione è determinata sulla
base di parametri oggettivi che tengano conto:
- della
presenza;
- del
conseguimento dei
risultati di
produttività del lavoro,
rispetto ai quali dovranno risultare neutrali i fattori non correlabili all'attività
del professore d'orchestra o dell'artista del coro;
3.
La corresponsione della
parte variabile del premio di produzione è legata al
conseguimento di
un incremento
annuo di produttività
aziendale dell'1,50% rispetto all'anno solare precedente.
4.
Nel caso
si registri
detto incremento, sarà corrisposto
l'intero importo di cui al precedente punto
b) al professore d'orchestra o all'artista del coro
che non abbia effettuato, nel corso dell'anno solare di riferimento,
assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni lavorativi. Qualora
dette essenze siano superiori a
detto limite, la misura
individuale della parte variabile
del premio di produzione sarà
determinata valutando mensilmente le assenze effettuate
nell'anno solare
di riferimento
secondo il
seguente criterio:
- assenze di 2 giorni:
riduzione del 25% di un
dodicesimo del premio annuo;
- assenze di 3
giorni: riduzione del 50% di un dodicesimo;
- assenze
superiori ai
3 giorni:
riduzione del
premio di un dodicesimo.
5.
Non sono computate come assenze i giorni
di ferie, i permessi di cui
al 1° comma dell'art. 20, le giornate
di permesso in sostituzione delle
ex festività soppresse, i giorni festivi e il periodo di assenza obbligatorio
per maternità.
6.
La parte variabile del
premio di
produzione non
computabile agli effetti di
alcun istituto
legale e/o
contrattuale, ivi compresa
l'incidenza sul trattamento di fine rapporto.
7.
Gli importi di cui ai precedenti punti
a) e b) saranno computati
per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati nel corso
dell'anno.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Agli
effetti del premio di produzione l'anno va dal 1 maggio al 30 aprile.
NORMA
TRANSITORIA
1.
Le parti convengono di incontrarsi entro
il mese di gennaio 1991 per
determinare la misura della parte variabile del
premio di produzione da
valere per il 1991 e il 1992.
2.
Costituirà punto di riferimento per la
determinazione della
predetta misura l'aumento della
parte fissa
del premio
di produzione già
concordato per gli anni 1990, 1991 e 1992.
Art.
32
ASSEGNO DI NUZIALITA'
1. Ai professori d'orchestra ed agli artisti del coro che contraggono matrimonio, su presentazione di domanda e dei documenti probatori, viene concesso un assegno di nuzialità pari all'80 per cento di una mensilità dello stipendio individuale per coloro che hanno un'anzianità di servizio fino a 5 anni ed al 160 per cento di una mensilità dello stipendio individuale per coloro che hanno una anzianità di servizio superiore a 5 anni.
2.
In caso
di matrimonio
tra due dipendenti della Società
l'assegno intero è corrisposto al coniuge
che percepisce lo stipendio
maggiore mentre è corrisposto metà dell'assegno all'altro coniuge.
NOTA
A VERBALE
Il
calcolo dell'80
e del
160 per cento
dello stipendio individuale,
previsto dal presente articolo, sarà
effettuato detraendo dallo stipendio stesso l'importo corrispondente ai 137
punti di contingenza conglobati ai sensi dell'accordo
interconfederale 4
febbraio 1975
e dell'accordo 6 ottobre 1980.
Art.
33
ASSICURAZIONE PER INFORTUNI
La Società in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, assicurerà i professori d'orchestra e gli artisti del coro per il rischio di infortunio professionale ed extra professionale in modo che sia garantito: a) per il rischio professionale, un indennizzo di lire 50.000.000 per il caso di morte e di lire 60.000.000 per il caso di invalidità permanente totale;
b)
per il rischio extra professionale, un indennizzo pari a
L. 5.000.000 per il caso di morte di L.
6.000.000 per il caso di
invalidità permanente totale;
fermo
restando per il caso di invalidità permanente parziale un indennizzo
proporzionale ai massimali di cui sopra.
NOTA
A VERBALE
Il
massimale di cui al punto a) del
presente articolo viene elevato a lire 70.000.000
per il rischio di invalidità
permanente totale derivante ai professori d'orchestra di musica leggera dall'uso
delle "cuffie".
Art.
34
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Le mancanze dei professori d'orchestra e degli artisti del coro possono essere punite, a seconda delle loro gravità, come segue:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore
a quattro ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro
e dalla
retribuzione globale
per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro
e dalla
retribuzione globale
per un periodo da 5 a 10 giorni;
6) licenziamento senza
preavviso.
2.
La sospensione di cui al punto 5) si può applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione
delle circostanze speciali che le abbiano
provocate, non siano così gravi
da rendere applicabile una maggiore
punizione, ma abbiano tale rilievo da
non trovare adeguata sanzione in quelle di cui ai punti 1),
2), 3) e 4). Il
provvedimento di cui al punto 6) si applica nei confronti del personale
colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente
richiamati nel presente contratto
che siano così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto
di lavoro. In particolare
si applicherà nei casi
nei quali nei fatti che
abbiano determinato il licenziamento sia configurabile l'ipotesi
del delitto così come inteso dalle vigenti leggi.
3.
Il licenziamento non pregiudica
eventuali responsabilità
per danni nelle quali sia incorso il
professore d'orchestra
o l'artista del coro.
4.
le mancanze, salvo quelle
per le quali è previsto il provvedimento di cui al punto 1), devono essere
tempestivamente contestate per iscritto al professore d'orchestra o all'artista
del coro, il quale, entro 5 giorni,
potrà apportare
le sue
ragioni avvalendosi eventualmente dell'assistenza di
un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
5.
Esaurita tale
fase, l'Azienda
ove intenda adottare
uno dei provvedimenti di cui
ai punti 4) e 5) ne darà preavviso
al professore d'orchestra o all'artista del
coro il quale, entro
5 giorni, eventualmente
assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato, potrà
produrre nuovi elementi.
6.
Esperita tale procedura, l'Azienda ove ritenga sussisterne i presupposti,
procederà all'adozione del provvedimento.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Le
parti si danno
atto che
dalla contestazione non può
derivare un aggravamento della mancanza contestata.
Art.
35
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
1 Salvo il caso di licenziamento di cui all'art. 34 del presente contratto, il rapporto di lavoro può essere risolto da una delle due parti con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni
mesi 2 per i lavoratori con anzianità da 2 anni a 4 anni
mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 4 anni a 7 anni
mesi 4 per i lavoratori con anzianità da 7 anni a 10 anni
mesi 5 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni
2
Per i professori d'orchestra o gli artisti del coro con
oltre 20 anni di servizio il preavviso è di 7 mesi.
3
I termini
di preavviso
dovuti dal
professore d'orchestra o dall'artista del coro sono ridotti alla metà.
4
I termini della disdetta
decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
5
La parte che risolve il
rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini deve
corrispondere all'altra
una indennità pari
all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
6
La Società ha il diritto di
ritenere su quanto sia da lei dovuto al professore
d'orchestra o
all'artista del coro
un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi
eventualmente non dato.
7
E' in facoltà del
professore d'orchestra o dell'artista del coro
che riceve la disdetta di troncare il
rapporto di lavoro, sia all'inizio
che nel corso del preavviso,
senza che da ciò derivi alcun
obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
8
Il periodo di preavviso,
anche se sostituito
dalla corrispondente indennità, è utile agli effetti dell'anzianità.
9
Durante la decorrenza
del periodo
di preavviso,
la Società deve concedere
al professore
d'orchestra o
all'artista del coro dei
permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La durata e l'orario di
tali permessi
saranno stabiliti
d'accordo con la
Società in rapporto alle esigenze di servizio.
10
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono
essere comunicate per iscritto.
11
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte
del professore d'orchestra o
dell'artista del
Coro per
cause attribuibili alla
Società e
così gravi
da non consentire la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto stesso, spetta al professore d'orchestra
o all'artista del Coro anche la indennità sostitutiva del preavviso.
Art.
36
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Alla
risoluzione del
rapporto di
lavoro il
professore d'orchestra o
l'artista del Coro ha diritto di percepire il trattamento di
fine rapporto di cui alla legge 29.5.1982 n. 297.
NOTA
A VERBALE
1
Per i professori d'orchestra o
gli artisti del coro in forza all'Azienda alla
data di stipulazione
del contratto 6.10.1990 il trattamento di fine rapporto sarà costituito da
quanto di loro competenza sulla
base delle norme previste
dal presente articolo e dall'importo eventualmente già corrisposto a
titolo di anticipazione ai
sensi dell'accordo 6 ottobre 1980.
2
Alle indennità, di fine
rapporto liquidate dopo 60 giorni
dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro ovvero, in caso
di decesso del professore d'orchestra
o dell'artista
del Coro,
dalla data dei presentazione
da parte degli aventi diritto della idonea documentazione, verranno riconosciuti
gli interessi legali a partire dal
primo giorno di decorrenza dei termini sopra indicati.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
L'Azienda
annualmente comunicherà al professore d'orchestra o l'artista del Coro
l'ammontare dell'importo del trattamento di fine rapporto maturato.
Art.
37
ANZIANITA' CONVENZIONALE
Le maggiorazioni di anzianità convenzionale individualmente riconosciute ai professori d'orchestra ed agli artisti del coro vengono conservate. Ai combattenti della seconda guerra mondiale vengono estese le maggiorazioni di anzianità convenzionale individualmente già riconosciute ai professori d'orchestra ed agli artisti del coro per la guerra 1915-1918, sempreché tali maggiorazioni essi non abbiano beneficiato presso altre aziende.
Art.
38
CERTIFICATO DI SERVIZIO
In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, la Società è tenuta a rilasciare al professore d'orchestra o all'artista del coro, all'atto della cessazione del servizio e nonostante qualsiasi contestazione relativa alla liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato di servizio contenente l'indicazione del tempo durante il quale questi è stato occupato presso la Società stessa, della natura delle attribuzioni disimpegnate e della categoria di appartenenza.
Art.
39
PREVIDENZA AZIENDALE
1.
A favore
del professore
d'orchestra o
dell'artista del
coro è istituito
un trattamento
di previdenza mediante
accreditamenti e versamenti mensili,
rispettivamente a carico della Società
e del professore d'orchestra o dell'artista del coro, nella misura
seguente:
1) accreditamenti (a
carico della Società):
il 6,70 per cento dello stipendio individuale mensile;
2) versamenti (a carico del
professore d'orchestra o
dell'artista del coro):
il 2,60 per cento dello stipendio individuale mensile.
2.
La liquidazione per intero
del conto
nominativo individuale
di previdenza spetta:
a) al professore d'orchestra o all'artista del
coro che
lasci il servizio per qualsiasi causa, salvo che questi, avendone
diritto, opti per il trattamento pensionario integrativo;
b) al professore
d'orchestra o all'artista del coro che, a
seguito di novazione del rapporto
di lavoro per mutamento di
mansioni, perda il diritto all'applicazione
del presente contratto di lavoro e, conseguentemente, all'incremento del
fondo di previdenza previsto dal presente articolo.
Ciò sempre che, a seguito della novazione del rapporto, al professore
d'orchestra o all'artista del coro competa un diverso e particolare trattamento
previdenziale obbligatorio.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Le
parti si sono
date atto che la Società conserverà "ad personam" gli importi
di accreditamento mensile risultanti alla data del 31 dicembre 1968 qualora
risultassero superiori a quelli derivante
dal riproporzionamento, avvenuto in pari data, delle precedenti aliquote;
l'impegno in parola ha valore fin tanto che non saranno mutate
le aliquote
del 6,70 e 2,60 per cento.
NOTE
A VERBALE
a)
Il calcolo del 6,70 (accreditamenti) e del 2,60 (versamenti) per cento
previsti ai
punti 1
e 2 del
comma del presente
articolo sarà effettuato detraendo dallo stipendio individuale
mensile l'importo corrispondente a 137 punti di contingenza conglobati ai
sensi dell'accordo interconfederale 4 febbraio 1975 e dell'accordo 6 ottobre
1980.
L'accreditamento
del 6,70 di cui al
1° comma non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o
contrattuale.
b)
In applicazione dell'accordo 18 dicembre
1989 di cui all'allegato c) che
è parte integrante
del presente contratto,
l'Azienda verserà mensilmente alla Cassa di Previdenza Integrativa
dei Dipendenti della RAI -
Radiotelevisione Italiana (CRAIPI) i
contributi di cui al 1° comma del presente articolo.
c)
Al fine
di prefissare uno strumento
di intervento a carattere
collettivo, finalizzato
ad una forma di tutela
assistenziale, per l'anno 1991 l'Azienda concorrerà con lire 350.000
erogabile entro il 1/9/1991 per
ciascun professore d'orchestra o
artista del coro con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato in servizio a tale
data. Per il periodo
precedente verrà corrisposta una
ulteriore cifra di lire 350.000 pro
capite.
A
partire dal 1/9/1992 la quota sarà aumentata
a lire 500.000 pro capite erogabili il 1° settembre di ciascun anno.
In
relazione a tale finalità,
premesso che in ogni caso il
predetto stanziamento non
potrà considerarsi
ad alcun
titolo ed
effetto retribuzione, né
essere preso in
considerazione ai fini del
conto nominativo individuale di previdenza, resta inteso dalle parti che per lo
stanziamento verrà utilizzato l'apposito conto a bilancio intestato alla
previdenza aziendale di cui al presente articolo.
Fermo
restando il diritto del professore d'orchestra
o l'artista del coro a percepire all'atto della risoluzione del rapporto
l'ammontare del conto
individuale di
previdenza accantonato
in suo
favore, l'importo sopra richiamato verrà prelevato dal conto di
previdenza e devoluto alla copertura
assistenziale secondo gli obiettivi
e le modalità che verranno stabiliti da una apposita
Commissione paritetica.
Con
riferimento alla forma di intervento prescelta,
al cui finanziamento i lavoratori concorreranno
nella misura
che verrà determinata
d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la Commissione studierà gli opportuni strumenti
di controlla da parte dell'Azienda
e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti
il contratto collettivo di
lavoro.
Art.
40
CONTRATTO A TERMINE
1 La Società può assumere il professore d'orchestra o l'artista del coro a tempo determinato; l'assunzione stessa deve risultate da atto scritto. La forma del contratto a termine può essere adottata solo in caso di sostituzioni temporanee e di assunzioni di elementi aggiunti, nonché per l'eventuale formazione di complessi di musica varia o complessi corali destinati ad integrare, con particolari cicli di programmazioni, l'attività dei complessi stabili.
2
Si considera contratto a tempo
determinato la rinnovazione o
proroga di un contratto a termine nel caso che si
tratti di una rinnovazione
stabilita per
portare a
compimento cicli
di programmazioni in riferimento ad una protratta attività delle
programmazioni stesse.
3
Tuttavia le rinnovazioni di
cui sopra non possono essere
superiori a due e
la seconda
deve avvenire
con l'assenso
dell'Associazione sindacale che rappresenta i professori
d'orchestra o gli artisti del coro.
4
Ai professori d'orchestra ed agli artisti
del coro con contratto del tipo di cui sopra,
in relazione alla durata del
periodo di servizio prestato, viene
corrisposta una speciale indennità commisurata
al 40 per cento della retribuzione minima mensile derivante dall'art.
8 del presente contratto, in sostituzione forfettizzata delle
ferie, 13a e 14a mensilità, trattamento di fine rapporto e previdenza.
5
Nelle assunzioni con contratto a termine
l'anticipata rescissione del rapporto di lavoro non dovuta a ragioni
disciplinari obbliga la parte
inadempiente al pagamento, a favore dell'altra parte, della somma che il
professore d'orchestra o l'artista
del coro avrebbe percepito dal
giorno della interruzione del rapporto fino al termine di scadenza del
contratto.
6
Al professore d'orchestra o all'artista del coro assunto a termine si
applica il presente contratto ad
eccezione dei seguenti articoli: permessi e aspettativa (escluso il comma 4),
preavviso di licenziamento e dimissioni, anzianità convenzionale,
assicurazione per infortuni limitatamente al
punto b)
dell'art. 33,
premio di produzione.
7
Gli articoli che riguardano le licenze straordinaria,
la malattia, la gravidanza e il puerperio e il servizio militare si
applicano anche in caso di contratto a termine, fino alla scadenza del termine.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Si
chiarisce che
i lavoratori
assunti a
termine non
possono essere trasferiti.
Art.
41
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'
1. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente il giorno del compimento del 60° anno di età.
2.
Il rapporto di lavoro cessa automaticamente il giorno
del compimento del 55° anno di età per le donne che intendono avvalersi
della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro alla data di maturazione del
diritto alla pensione di vecchiaia.
3.
Si applicano altresì le norme di cui all'art.
6 della legge 26.2.1982 n. 54.
NOTA
A VERBALE
In
relazione alle esigenze tecnico-organizzative, la facoltà di cui al 2° comma,
di risolvere il rapporto di lavoro
va esercitata almeno due mesi prima del compimento del 55° anno di età, fatto
salvo quanto previsto dalla legge.
Art.
42
CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI
1 Il presente contratto uniforma, assorbe e sostituisce tutti i precedenti contratti collettivi vigenti in materia.
2
Nei confronti dei singoli rimangono in vigore le
eventuali condizioni più favorevoli in atto.
3
Ai professori d'orchestra o
agli artisti del
coro saranno altresì
applicate le eventuali nuove norme di legge e di accordi sindacali per la
generalità dell'industria
determinanti condizioni più favorevoli, salvo quanto previsto alla
successiva clausola transitoria.
Art.
43
TRAPASSO E CESSIONE DELL'AZIENDA
Il trapasso, la cessione e la trasformazione dell'Azienda in qualsiasi modo non risolvono di per sé il contratto di impiego e il personale ad essa adibito conserva i suoi diritti nei confronti dei nuovi titolari.
Art.
44
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto fatte salve le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti decorre dal 1° gennaio 1990 e scadrà il 30 aprile 1993.
2.
Esso si intenderà rinnovato tacitamente di anno
in anno se non verrà
disdettato dalle parti, con lettera
raccomandata almeno 6 mesi prima
della scadenza.
3.
Copia del presente contratto deve essere consegnata ad ogni professore
d'orchestra o artista del coro.
CLAUSOLA
TRANSITORIA
I
benefici economici derivanti dall'applicazione
dei nuovi minimi e delle nuove
norme concordate in
sede di stipulazione del presente contratto, saranno assorbiti,
fino a concorrenza del rispettivo importo, da eventuali ed analoghe
corresponsioni che dovessero, in seguito intervenire
in forma di accordi sindacali di carattere generale, di disposizioni legislative
e di qualunque altro provvedimento estensibile al personale della RAI.
NORME
PARTICOLARI PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA
Art.
45
CATEGORIE
1. Le categorie di inquadramento dei professori d'orchestra sono stabilite come segue:
- Complessi
sinfonici, lirici e da camera:
Categoria extra: 1° violino
- 1° violoncello - altro 1°
violino altro 1° violoncello;
Categoria 1a
A: 1a viola -
concertino dei primi violini - 1° violino dei secondi -
1° contrabbasso - 1a arpa - 1° flauto - 1° oboe -
1° clarinetto - 1° fagotto
- 1° corno - 1a
tromba - 1° trombone pianoforte solista - timpani;
Categoria 2a A:
corno inglese - 3° corno -
clarinetto basso - ottavino - 2°
pianoforte - 2° violoncello - clarinetto piccolo - basso tuba - controfagotto - percussionista di strumenti a suono
determinato;
Categoria 1a B:
professore d'orchestra dopo 5 anni di effettivo servizio con
inquadramento in categoria 2a.
Categoria 2a: viola di fila
- violino di fila - contrabbasso di
fila - violoncello di fila -
flauto di fila -
oboe di fila - clarinetto di fila -
fagotto di fila -
tromba di fila - 2°
trombone - arpa di fila
- 2° e 4° corno - 3°
trombone (tenore basso) - trombone - percussionista a suono indeterminato;
- Complessi di
musica leggera
Categoria 1a A:
1a tromba - 1° trombone -
trombone basso e 3° trombone - saxofono
alto e clarinetto - 1 clarinetto e
saxofono alto - 1° saxofono
tenore e clarinetto
- saxofono baritono e
clarinetto - 1° violino -
1° violoncello - 1°
pianoforte - 1° viola
- 1° violino dei secondi -
arpa - 1°
contrabbasso - 1a batteria -
vibrafono - chitarra e chitarra elettrica - flauto.
Categoria 2a A: 2a tromba - 3a tromba - 2° trombone - 2° saxofono alto
e clarinetto
- 2°
saxofono tenore
e clarinetto
- 2° pianoforte - concertino di violini primi;
Categoria 1a B:
professore d'orchestra dopo 5 anni di effettivo servizio con
inquadramento in categoria 2a.
Categoria 2a:
tutti gli
altri strumenti
non indicati
precedentemente.
2.
L'Azienda, all'atto
della maturazione del previsto
comporto, potrà rifiutare il passaggio alla categoria
1a B
quando il professore d'orchestra sia incorso in rilievi tecnici o
professionali, comunicati all'interessato, tali da incidere sostanzialmente
sulla favorevole valutazione della sua capacità.
In
tal caso la questione sarà rimessa ad una apposita
Commissione (la cui composizione sarà
definita successivamente)
la quale - sentito l'interessato che,
eventualmente, potrà richiedere una audizione - deciderà in merito.
3.
Il professore
d'orchestra che,
trascorsi otto
mesi di servizio, ritenga di
possedere le capacità professionali
per l'inquadramento nella categoria 1B potrà richiedere, al fine di ottenere il passaggio di categoria prima dei previsti
5 anni,
di essere
sottoposto ad audizione.
4.
L'esito negativo della prova
non pregiudica
né il
suo diritto a richiedere,
trascorsi sei mesi
di tempo,
una nuova prova,
né il passaggio di categoria al compimento del quinto anno di anzianità.
5.
Ai professori d'orchestra dei complessi sinfonici,
lirici e da camera titolari del ruolo di 2° flauto,
2° oboe, 2° clarinetto, 2°
fagotto, 2° e 4° corno,
2° e 3°
trombone, 2a e 3a
tromba, 2° dei secondi
violini, 2a viola e 2°
contrabbasso sarà assegnata la categoria 2a A dopo tre anni di effettivo
svolgimento del ruolo stesso in
categoria 1a B.
6.
Ai professori
d'orchestra che
hanno l'obbligo contrattuale di
sostituire le prime parti viene corrisposta una maggiorazione del 6,60 per cento
dello stipendio minimo della
categoria computabile ad ogni
effetto nella retribuzione individuale.
7.
Il trattamento
di cui al comma
precedente non
si applica alla categoria 1 A.
8.
Ai professori d'orchestra dei complessi di musica leggera che, oltre i
normali abbinamenti, hanno in continuità l'obbligo di altri strumenti, viene
corrisposta una maggiorazione pari
al 3,70
per cento dello stipendio
minimo di categoria.
9.
Ai professori d'orchestra dei complessi sinfonici, lirici e da camera
che, oltre i normali abbinamenti, hanno contrattualmente l'obbligo di altri
strumenti, sarà corrisposto un ventiseiesimo
della suddetta maggiorazione per ogni
giornata di prestazione con
uno strumento d'obbligo.
NOTA
A VERBALE
Il
calcolo delle percentuali del 6,60 per cento e del 3,70 per cento di cui al
quartultimo e penultimo comma
del presente
articolo sarà effettuato
detraendo dal minimo stipendiale
della categoria l'importo
corrispondente ai 137 punti di contingenza conglobati
ai sensi dell'accordo
interconfederale
4 febbraio 1975 e dell'accordo 6 ottobre 1980.
CHIARIMENTI
A VERBALE
I
normali abbinamenti di cui
ai due ultimi comma
dell'articolo sono i seguenti:
-
Orchestra sinfonica:
prime parti con
obbligo di fila
(archi 3°
posto) -
ottavino con obbligo di flauto di fila - flauto di fila con obbligo di
ottavino - corno inglese con obbligo di oboe di fila
- oboe di fila con obbligo
di corno inglese - clarinetto basso con obbligo di clarinetto di fila -
clarinetto di fila con obbligo
di clarinetto piccolo - clarinetto
piccolo con obbligo di clarinetto di fila -
controfagotto con obbligo di fatto di
fila - fatto di fila con
obbligo di controfagotto - 2° corno con obbligo di fila - 3° corno con obbligo della
fila - 4° corno con obbligo della fila - 3°
corno con obbligo della fila -
4° corno con obbligo della fila -
2° e 4° corno con obbligo
del 3°
o 2° trombone con obbligo
della fila
(tenore basso)
- 3°
trombone con obbligo della fila (tenore
basso) -
tuba bassa e
contrabbasso con obbligo del trombone contrabbasso di
tutte le tube, esclusa la cuba wagneriana
- percussionista di strumenti a
suono determinato con
obbligo di
ogni altra percussione
a suono
indeterminato (escluso timpani e
strumenti a
tastiera) -
pianoforte con
obbligo del glockenspiel a tastiera, celeste
e clavicembalo
- archi di fila (esclusi i
primi violini e violoncelli) con
obbligo del 2° posto -
percussionista di strumenti a suono indeterminato
con obbligo di percussioni a
suono determinato.
- Orchestra
leggera:
1. Flauto e ottavino -
ottavino e flauto - oboe e corno
inglese - corno inglese e oboe
- sax alto e clarinetto
- sax baritono e clarinetto
basso - sax
tenore e clarinetto - 3°
trombone e trombone
basso - timpani e percussioni (escluse tastiere)
- pianoforte e tastiere (escluso
organo) -
organo con obbligo di pianoforte
- vibrafono
con obbligo di marimba
- xilofono e percussioni -
chitarra elettrica con obbligo di chitarra acustica -
salvo la
prima, tutte le trombe
intercambiabili - salvo il
primo ed il trombone basso,
tutti i tromboni intercambiabili. I professori
d'orchestra inquadrati in
cat. 2a
che hanno come normale abbinamento
l'obbligo di
uno strumento
che comporta l'inquadramento in una delle categoria superiori
conseguiranno il passaggio in categoria 1a B dopo un anno di effettivo servizio.
2. Con l'attribuzione
degli obblighi non si intende sopperire a carenze permanenti di
organico dell'orchestra, bensì a particolari esigenze di partitura ed
alla sostituzione dei titolari
temporaneamente assenti.
Art.
46
PASSAGGIO DI CATEGORIA E MUTAMENTO DI MANSIONI
1. Il professore d'orchestra può essere assegnato temporaneamente a ruolo diverso da quello per il quale è stato scritturato, purché di pari o superiore categoria e sempre che ciò non comporti peggioramento economico o menomazione morale, oppure mutamento sostanziale della sua posizione.
2.
Al professore d'orchestra
che sia chiamato a sostituire temporaneamente
altro elemento di
categoria superiore, deve
essere corrisposto per tutta la durata della sostituzione,
in aggiunta alla sua retribuzione globale, un
assegno pari alla differenza
fra il minimo di paga
giornaliera della categoria superiore alla quale è temporaneamente
assegnato e il minimo della propria categoria.
3.
Dopo tre mesi di
ininterrotto disimpegno delle mansioni
di categoria superiore, la Società
è tenuta ad assegnare il professore a questa categoria, salvo che egli
abbia sostituito per i periodi
determinati dagli articoli
relativi un elemento
assente con
diritto alla conservazione
del posto.
4.
In caso di passaggio definitivo alla categoria superiore il professore ha il diritto al
minimo della nuova categoria
più gli
aumenti di anzianità, già
conseguiti a calcolati ai sensi dell'art. 9 sui minimi delle precedenti
categoria in cui sono maturati.
5.
Qualora percepisca, esclusi gli scatti di cui al comma precedente, uno
stipendio di fatto superiore, manterrà la
differenza quale merito
della nuova categoria.
6.
Quando il
ruolo di prima parte non
è assegnato a
due professori d'orchestra il
professore d'orchestra o
l'artista del coro
che ha l'obbligo contrattuale di
sostituire la prima parte acquista
il diritto al passaggio alla categoria per la quale ha l'obbligo dopo 5 anni
dall'assegnazione dell'obbligo stesso.
7.
Il passaggio di categoria può non comportare
l'attribuzione del ruolo superiore e
pertanto il
professore d'orchestra
mantiene il ruolo
orchestrale attribuitogli anteriormente al passaggio di categoria.
CHIARIMENTI
A VERBALE
1.
La clausola di cui al 1° comma non
ostacola l'eventuale passaggio del professore d'orchestra dalla sua categoria ad
altra inferiore, purché ciò
avvenga a sua richiesta.
2.
In tal caso però il professore d'orchestra conserverà lo stipendio di
fatto già percepito, considerandosi quale
aumento di merito della nuova categoria la differenza tra il
nuovo minimo più gli scatti già maturati nella precedente categoria e il
suddetto stipendio di fatto.
Art.
47
ORARIO DI LAVORO
1. Il professore d'orchestra è tenuto giornalmente a due prestazioni che, in considerazione della speciale natura del servizio di radiodiffusione, possono essere indifferentemente utilizzate per prove e/o esecuzioni.
2.
L'orario normale di lavoro è fissato in 5 ore giornaliere ripartite in
due prestazioni, salvo il
caso di
prova generali di opera lirica
previsto nel successivo comma.
3.
L'orario ordinario giornaliero e settimanale potrà essere ripartito in
non più di due prestazioni giornaliere, che
in ogni caso non potranno avere una durata inferiore a due ore o superiore a tre
ore e mezzo. In questo caso l'orario complessivo giornaliero non potrà essere
comunque superiore a sei ore.
4.
Le prestazioni antimeridiane non possono avere inizio
prima delle ore 10, quelle serali non possono protrarsi oltre le ore 24,
salvo il caso di opera lirica, che può durare sino alle ore 0,30.
5.
Fra le due prestazioni devono intercorrere almeno 4 ore di intervallo.
6.
Fermo restando l'orario normale sopra stabilito, la durata delle prove
diurne non può oltrepassare le
due ore e
mezzo con
10 minuti di intervallo tra
ogni atto. La prova generale di opera lirica può durare fino ad un massimo di
tre ore e mezzo con almeno 20 minuti complessivi di riposo;
in caso di
prova generale,
l'altra prestazione della
giornata non può superare le due ore con 10 minuti di riposo.
8.
Qualora le prove siano disposte a
sezioni, l'orario
di lavoro viene ridotto ad ore 4, suddiviso in due prestazioni. In caso
di prova unica la durata di essa non può superare le 4 ore o, se a sezioni, le
3 ore.
9.
L'orario di
lavoro viene comunicato
dalla Società agli interessati ogni sette giorni.
10.
Le ore trascorse in viaggio dal professore d'orchestra
per ragioni di servizio,
che - da sole o
in aggiunta alla eventuale
prestazioni - eccedono la
durata dell'orario normale
di lavoro giornaliero, sono
compensate con
una quota orario pari alla retribuzione mensile dell'interessato divisa
per 173.
NOTE
A VERBALE
1.
L'orario massimo di lavoro può essere modificato e ripartito in cinque
giorni settimanali d'accordo
tra l'Azienda e
l'organismo rappresentativo del personale.
2.
Nel caso
di adozione di tale
ripartizione dell'orario di lavoro
la durata della prova unica non potrà superare le quattro ore.
3.
Eventuali deroghe a quanto previsto
dal 4° e 5°
comma del presente articolo (orario
d'inizio ed
intervallo tra
le due prestazioni) potranno
essere di
volta in
colta concordate
in relazione
a particolari ipotesi.
4.
Preso atto che la
c.d. "settimana
corta" è già stata
applicata ai complessi artistici, le parti precisano che in relazione a specifiche necessità
produttive particolarmente collegate e/o
determinate da commesse esterne
o da coproduzioni (registrazioni
discografiche, concerti in sede
e fuori sede, tournees, ecc.)
l'orario settimanale potrà essere ripartito su sei giorni lavorativi in regime
ordinario.
Tale
ripartizione, connessa
a necessità
produttive derivanti
da impegni aziendali con altri enti, non potrà
avvenire per più di sei settimane nell'anno.
Art.
48
PRESTAZIONI SPECIALI
1. Il professore d'orchestra, nel caso in cui esegua parti di banda, orchestrine e qualunque altra parte che normalmente venga eseguita fuori orchestra, ha diritto alla maggiorazione del 15 per cento sullo stipendio individuale.
2.
Per le prestazioni
solistiche importanti
i professori d'orchestra
percepiranno per
le prove
ed esecuzioni i seguenti compensi
supplementari complessivi:
1) prestazioni
evidentemente eccedenti il normale carattere di parte di orchestra dove
l'impegno solistico, pur di non
eccezionale peso tecnico ed
interpretativo non sia limitato ad
una o ad alcune
sortite (la cui
esecuzione compete
comunque a
chi è investito del ruolo di "prima parte"), ma nasca dalla
particolare struttura del pezzo dove il solo o i soli si contrappongano
organicamente al "tutti" o
comunque si stacchino nettamente
e sovrastino il contesto orchestrale:
L. 15.000 - L. 30.000;
2) prestazioni analoghe a
quelle esemplificate
nel precedente paragrafo 1)
ma di rilevanza eccezionale:
L. 75.000;
3) prestazioni equivalenti al
"solo" di un
normale concerto solistico:
L. 150.000.
3.
La classificazione delle prestazioni spetta ai Centri
interessati che allo scopo riuniscono una Commissione formata dal
responsabile delle Strutture Orchestra e Coro, dal Direttore Artistico, dal 1°
violino e da un rappresentante designato dall'orchestra.
4.
Per le prove ed esecuzioni di brani di durata complessiva di almeno 15
minuti, eseguite in regime di lavoro
ordinario o straordinario, nei casi sottoindicati ai professori
d'orchestra saranno
corrisposti i seguenti compensi supplementari complessivi:
- complessi da
10 a 16 esecutori: L. 30.000
- complessi da
17 a 24 esecutori: L. 12.000.
6.
I professori delle Orchestre
leggere percepiranno un compenso supplementare
complessivo di lire
150.000 per
le prestazioni solistiche
"testacoda", nelle
quali il solista
è protagonista del brano
dall'inizio alla fine.
NOTE
A VERBALE
1.
Il calcolo della maggiorazione
del 15 per cento prevista dal 1° comma del
presente articolo,
sarà effettuato
detraendo dallo stipendio
individuale l'importo
corrispondente ai
137 punti
di contingenza conglobati ai
sensi dell'accordo interconfederale
4 febbraio 1975 e dell'accordo 6
ottobre 1980.
2.
In caso di replica i compensi in cifra previsti dal
presente articolo saranno ridotti del
50 per cento per la prima replica e del 70
per cento per quelle successive.
3.
I compensi corrisposti in applicazione del presente
articolo non sono computabili agli effetti di alcun istituto legale e/o
contrattuale.
DICHIARAZIONE
Prestazioni
in sede diversa:
Qualora
il complesso orchestrale o anche il singolo
professore d'orchestra vengono ceduti ad altri Enti o Imprese, sia pure per
singole prestazioni, è riservato loro
il diritto
di accettare
o meno la suddetta
diversa prestazioni.
In
caso di accettazione, qualora la Società percepisca
un utile diretto particolare per tale
diversa utilizzazione, corrisponderà
loro una maggiorazione da concordarsi di volta in volta.
Art.
49
INDENNITA' PER RIMBORSO SPESE PROFESSIONALI
1.
Tenuto conto delle spese che gravano sul professore d'orchestra per la
manutenzione degli strumenti e per
la necessità
del mantenimento dell'abito particolare
che in
determinati casi
la prestazione in pubblico
comporta, al professore
d'orchestra viene corrisposta una indennità
mensile di Lire 97.500
dato il suo carattere di
rimborso spese, non è computabile
agli effetti di
alcun istituto legale e/o contrattuale.
2.
Per le
arpe ed
i timpani e per
coloro che
hanno in continuità
l'obbligo di altri strumenti l'indennità suddetta è di L. 117.000
NOTE
A VERBALE
1.
Per quanto riguarda la
manutenzione straordinaria degli strumenti
sirinvia agli accordi aziendali.
2.
Fermi restando i
criteri di corresponsione in atto
le spese per la manutenzione
ordinaria per gli strumenti, oltre
a quanto previsto dal 1° comma del presente accordo, saranno rimborsate dietro
presentazione di idonea documentazione fino ad un importo massimo di lire
520.000.
3.
L'Azienda provvederà
all'acquisto dell'abito
di scena rinnovandolo ogni cinque anni.
NORMA
TRANSITORIA
La
misura dell'indennità
e quanto previsto dal 2°
comma delle note a verbale trova
applicazione dal 1° maggio 1990.
Art.
50
PRESTAZIONI SPECIALI
1. Qualora vengano richieste prestazioni per l'esecuzione di opere liriche con truccatura e costumi, viene corrisposta una maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione,
2.
Le prestazioni solistiche
o in gruppetti
di due
elementi saranno compensate in misura
da pattuirsi direttamente dagli interessati
di volta in volta.
3.
Agli artisti del Coro che vengano chiamati a prestare la propria opera in
formazioni di
non più
di 24
elementi, comprendenti tutte le sezioni, sarà
corrisposto, per ciascun giorno di prove ed esecuzioni, una indennità di L.
2.600. Nelle giornate anzidette l'artista del Coro osserverà lo stesso orario
previsto per il Coro da Camera.
NOTA
A VERBALE
I
compensi corrisposti in applicazione del
presente articolo
non sono computabili agli effetti di alcun istituto legale e/o
contrattuale.
Art.
51
ASSEGNAZIONE DI CATEGORIA
1.
Dopo 5 anni di
effettivo servizio all'artista
del Coro compete il minimo
di stipendio del 1°
livello previsto dalla
tabella di cui all'allegato
A).
2.
L'Azienda all'atto della maturazione dei 5
anni di effettivo servizio potrà rifiutare
il passaggio
al 1°
livello stipendiale, quando l'artista del Coro sia incorso in
rilievi tecnici
o professionali, comunicati all'interessato, tali da incidere
sostanzialmente sulla favorevole valutazione della sua capacità. In tal caso
la questione sarà rimessa ad una apposita Commissione (la cui
composizione sarà definita successivamente) la quale - sentito l'interessato
che, eventualmente, potrà richiedere una audizione - deciderà in merito.
3.
L'artista del Coro che, trascorsi otto mesi di servizio, ritenga di
possedere le capacità professionali
per il passaggio al 1° livello stipendiale, potrà richiedere, al fine di
ottenere il passaggio stesso prima dei previsti 5 anni, di essere sottoposto ad
audizione.
4.
L'esito negativo della prova
non pregiudica né il
suo diritto a richiedere,
trascorsi sei mesi di tempo, una nuova, né il passaggio alla categoria
stipendiale superiore al compimento del quinto
anno di anzianità.
5.
Agli effetti dell'applicazione del contratto di lavoro il passaggio al
primo livello stipendiale si considera passaggio di categoria.
Art.
52
ORARIO DI LAVORO
1.
L'artista del Coro è tenuto giornalmente a due prestazioni.
2.
Le prestazioni non possono avere inizio prima delle ore 10.
3.
Ciascuna prestazione può essere costituita come segue:
una prova al piano della durata di un'ora e mezzo;
una prova al piano a due sezioni della durata di 1 ora e 10';
una prova al piano a sezione della durata di 45';
una prova con orchestra della durata di due ore e mezza.
4. Le prove con orchestra con orario di due ore e mezzo possono essere al massimo quattro per ciascuna settimana: eventuali prove con orchestra in eccedenza alle quattro saranno effettuate con orario limitato a due ore. Avranno altresì orario limitato a due ore le prove con formazioni orchestrali composte da un numero di elementi non superiore a 9.
5.
Nei casi sopra previsti, a richiesta del Direttore d'Orchestra il Coro
potrà, nell'ambito del previsto orario, tornare
in sala Coro per una prosecuzione della prova. In tale
ipotesi va peraltro
rispettata, proporzionalmente, la durata prevista per ciascun tipo di prova.
In
caso di prova con orchestra
l'orario ordinario giornaliero e settimanale
potrà essere ripartito in
non più di due prestazioni giornaliere, che in ogni caso non potranno avere una
durata inferiore a due ore o
superiore a tre ore e mezzo. In
questo caso l'orario complessivo giornaliero non potrà essere comunque
superiore a sei ore.
6.
Nel caso di prova generale
che non superi la durata di due ore
può essere richiesta all'artista del Coro un'altra prestazione giornaliera
della stessa durata di due ore se si tratta di prova con
orchestra, purché la prova generale non superi la durata di due ore;
diversamente la prestazione giornaliera dell'artista del Coro
deve consistere in una sola
prova generale della durata massima di tre
ore e mezzo, oppure il tempo impiegato in prova
generale oltre le due ore viene considerato prolungamento e compensato a norma
dell'art. 15.
7.
In caso di
esecuzione ove si
tratti di
opera lirica l'esecuzione assorbe l'intera
prestazione giornaliera
dell'artista del Coro. Lo
stesso avviene in caso di
esecuzione di oratorio che superi
l'ora e mezza.
8.
Ove invece
si tratti
di concerto, l'esecuzione è considerata alla stregua di una prova con
orchestra e la durata massima di essa non può superare le due ore.
9.
Normalmente, quando
si effettuano
due prestazioni
giornaliere, l'intervallo tra le due prestazioni è di quattro ore.
10.
In caso di prova al
pianoforte, le due prestazioni,
salvo contrarie esigenze di natura artistica, saranno riunite in una
unica prestazione di durata effettiva di tre ore.
11.
Durante le prove al
pianoforte o in
orchestra - escluse le prova
a sezione della durata di 45 minuti - è concesso un riposo di 10 minuti.
12.
Per le prove generali e le
esecuzioni il Coro si
attiene ai riposi dell'orchestra.
13.
Le ore trascorse in viaggio dall'artista del
Coro per
ragioni di servizio che -
da sole o
in aggiunta all'eventuale prestazione
- eccedano la durata dell'orario
normale di lavoro
giornaliero sono compensate con una
quota oraria pari
alla retribuzione
mensile dell'interessato divisa per 173.
14.
In caso di
prove o esecuzioni con
orchestra le
ore trascorse in viaggio dall'artista del Coro per ragioni di
servizio che - da sole o in
aggiunta all'eventuale prestazione - eccedano
le 5 ore giornaliere sono compensate con una quota oraria pari alla retribuzione
mensile dell'interessato divisa per 173.
NOTA
A VERBALE
Eventuali
deroghe a quanto previsto dal 2° e 9° comma del presente articolo (orario
d'inizio ed intervallo tra le due prestazioni) potranno essere di volta in volta
concordate in relazione a particolari ipotesi.
Ai
fini della
determinazione dell'orario giornaliero,
non costituisce "prova a due sezioni",
quella resa in presenza di
una partitura per soli uomini o
solo donne.
Art.
53
INDENNITA' VESTIARIO
1. Gli artisti del Coro dovranno essere muniti dell'abito da cerimonia prescritto dalla RAI.
2.
A rimborso
forfettario delle
spese da
essi affrontate
per l'adempimento del
predetto obbligo è loro
corrisposta una indennità mensile di L. 26.000.
3.
L'indennità non è computabile agli
effetti di alcun
istituto legale e/o contrattuale.
NOTA
A VERBALE
L'Azienda
provvederà all'acquisto
dell'abito di scena rinnovandolo
ogni cinque anni.
NORMA
TRANSITORIA
La
misura della indennità trova applicazione dal 1° maggio 1990.
Art.
54
PRESTAZIONI IN LINGUA STRANIERA
1. In caso di prestazioni in lingua straniera - escluse quelle in lingua latina - particolarmente impegnative relativa a:
- oratori e
brani sinfonico-corali di durata superiore a 10 (dieci) minuti;
- opere liriche
nelle quali il Coro intervenga in
almeno due atti secondo la partitura;
ai singoli partecipanti sarà
corrisposto un compenso
di lire 50.000 per ciascuna esecuzione.
2.
Il predetto compenso viene
elevato a lire 60.000
per le prestazioni rese dal coro polifonico.
3.
Nei compensi
di cui sopra
sono ricomprese anche
le eventuali esecuzioni rese
a memoria.
NOTA
A VERBALE
I
compensi previsti dal presente articolo non sono computabili agli effetti di
alcun istituto legale e/o contrattuale.
Art.
55
NORME PARTICOLARI PER IL CORO POLIFONICO
1. L'orario di lavoro è di 3 ore giornaliere divisibili in due prestazioni di 1 ora e mezza ciascuna. Il predetto orario di lavoro sarà interrotto da due intervalli di 10 minuti ciascuno.
2.
L'orario di
lavoro potrà essere
utilizzato, congiuntamente o separatamente, per prove, esecuzioni o
registrazioni.
3.
Nel caso di prove a sezioni (soli tenori, soli baritoni, soli bassi, sole
soprano, sole mezzosoprano, sole contralto) l'orario di lavoro sarà ridotto di
1 ora e mezza,
divisibile in due prestazioni
di 45 minuti ciascuna.
4.
Nel caso
di prove od esecuzioni con
l'orchestra l'orario di lavoro sarà
quello dell'orchestra.
5.
Per le prestazioni solistiche importanti il cantore percepirà, per le
prove e l'esecuzione, un compenso a
parte da pattuirsi di volta in volta fra le parti interessate.
6.
Per prestazioni solistiche si intendono quelle nelle
quali il cantore esegue da solo,
con l'accompagnamento del Coro, una
frase musicale compiuta dove l'impegno solistico non sia limitato
ad una
od alcune sortite, ma nasca dalla particolare struttura del pezzo dove il
"solo" si contrapponga
organicamente al "tutti".
7.
Ai cantori del Coro da
Camera non si applicano il secondo comma dell'art.
50 del presente contratto e,
salvo per le prestazioni con l'orchestra l'articolo 52. Di
detto articolo tuttavia troverà
applicazione il penultimo e
l'ultimo comma e,
nel caso di prove, l'orario di inizio delle prestazioni (ore 10).
ALLEGATO
A
MINIMI
MENSILI DI STIPENDIO
----------------------------------------------------------------------
CATEGORIE
DAL 1.5.1990 DAL
1.5.1991 DAL 1.5.1992
----------------------------------------------------------------------
Extra
primi violini
1.497.120
1.628.610 1.760.090
Extra
primi violoncelli
1.390.440 1.512.550
1.634.670
1^A
1.311.740 1.426.940
1.542.140
2^A
1.198.050 1.303.270
1.408.490
1^B
1.171.820 1.274.730
1.377.650
2^B
e 1° livello coro 1.093.110
1.189.110 1.285.120
polifonico
2°
livello coro
988.170 1.074.960
1.161.750
polifonico
e 1° liv. coro
2°
livello coro
874.490
951.290 1.028.090
----------------------------------------------------------------------
Detti
minimi sono comprensivi degli importi corrispondenti ai 34
punti di contingenza maturati dal 1° febbraio 1975 al 31 gennaio 1977 e
dell'assegno mensile di cui alla lettera e),
1° comma dell'art. 11 del c.c.l. 20 maggio 1978;
detti minimi sono comprensivi altresì dell'elemento distinto dalla
retribuzione di cui all'art. 6 dell'accordo interconfederale 4 febbraio 1975
previo riproporzionamento su 14 mensilità e senza ricalcolazione degli scatti
di anzianità.
ALLEGATO
B
VERBALE
DI ACCORDO
In
adempimento di quanto previsto dalla Dichiarazione a verbale
all'art. 7 del contratto
collettivo di
lavoro per
i professori d'orchestra
del 20.5.1978 e dal 3° comma
dell'art. 10 del Contratto Collettivo di lavoro 9.5.1990 si conviene
quanto segue:
1)
Ai professori d'orchestra ed artisti del
coro che
presteranno la propria
attività, nel
corso del
normale orario
di lavoro,
per incisioni discografiche
verrà corrisposto un compenso
nelle seguenti misure:
a) lire 1.855 per i
professori d'orchestra i cui ruoli sono inseriti contrattualmente
nelle categorie extra, 1°
A, 1° B, e per gliartisti del coro polifonico o comunque
per gli artisti del coro in
formazione non superiore ai 24 elementi e lire
1.560 per i restanti professori d'orchestra e
per gli artisti del coro per
ogni "minuto disco" per pezzi di durata superiore ai 25 minuti;
b) lire
2.340 e
lire 1.855 per ogni
"minuto disco" per pezzi
di durata fino a 25 minuti;
c) lire 2.860 e lire 2.340 per ogni
"minuto disco" per pezzi di musica contemporanea (intendendosi per
tale quella scritta dopo il
1950) di durata
fino a 15
minuti;
d) lire
1.560 e lire
1.300 per
ogni "minuto disco" in caso di cessione di registrazioni
effettuate fino al 30 settembre 1980.
2)
Il predetto compenso sarà
corrisposto in proporzione alle effettiva partecipazione ai turni di
incisione discografica;
3)
i turni per incisione discografica
saranno inseriti
nella consueta programmazione e non dovranno
essere in
numero superiore a quattro
restando intesi che potrà essere utilizzata a fini
discografici anche l'esecuzione.
I
pezzi di durata inferiore ai 15 minuti non possono essere
registrati in più di due
turni ed in
ogni caso,
per non più di quattro ore
comunque distribuite. I pezzi di durata compresa tra i 15 e i 25 minuti non
possono essere registrati in più di tre turni ed in ogni caso
per non più di sei ore comunque distribuite;
4)
il limite dei quattro turni a produzione
di cui al
punto precedente potrà essere superato per un periodo non superiore
a tre settimane di lavoro all'anno.
In tal caso ciascun turno
non potrà avere durata superiore alle due ore e mezza;
5)
Qualora, dopo un primo turno
di cui al punto 3), la casa discografica manifesti la sua intenzione di non
proseguire nella realizzazione del disco, sarà comunque corrisposto agli
interessati un compenso pari al 10 per cento di quanto avrebbero percepito in
caso di realizzazione del disco;
6)
qualora la casa discografica proceda
alla registrazione in occasione
della sola
esecuzione, in caso di
mancata realizzazione del disco, verrà corrisposto agli interessati
comunque un compenso
del 10 per cento calcolato con le modalità di cui al precedente punto
5);
7)
qualora la casa discografica proceda
alla registrazione del concerto dal
vivo, gli importo
dei compensi per "minuto disco"
saranno corrisposti facendo riferimento all'intera
durata del
concerto a prescindere dalla durata dei singoli pezzi in programma.
Il
presente accordo non si applica alle orchestre leggere.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
L'Azienda
si impegna a far sì che nell'ambito della consueta programmazione possa trovare
spazio anche l'attività di incisioni discografiche in modo che questa
risulti, nei tempi consentiti,
prevalente rispetto
alle prestazioni di cui al punto 4) del presente accordo.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO
Nel
quadro del vigente sistema
di informazione, l'Azienda
esporrà annualmente alle OO.SS. Nazionali,
e per la parte di specifico interesse a quelle locali, gli orientamenti relativi
all'utilizzazione dei Complessi Artistici anche per quanto riguarda la
loro partecipazione alla programmazione radiofonica e/o televisiva.
L'Azienda,
nel ribadire la propria volontà di una piena utilizzazione dei complessi
artistici, conferma che il ricorso
agli appalti sarà effettuato dopo
aver verificato
il completo
impiego dei complessi
stessi, salvo specifiche esigenze artistico-produttive che non sono
diversamentesoddisfacibili; in tal
caso sarà data preventiva comunicazione alle OO.SS. del ricorso a risorse
produttive esterne.
L'Azienda
inoltre provvederà a comunicare trimestralmente:
-
a livello
nazionale i
dati consuntivi
del lavoro
straordinario effettuato da tutti i complessi artistici;
-
a livello locale i dati consuntivi del lavoro straordinario effettuato
dai singoli complessi.
Le
parti convengono inoltre di incontrarsi entro il mese di
settembre 1990 per discutere e definire
per le orchestre di musica
leggera una diversa normativa
contrattuale che sia più
aderente alle
modalità di esecuzione della particolare prestazione richiesta.
Le parti infine convengono di incontrarsi entro il mese di novembre 1990 per un esame complessivo della situazione dei complessi artistici esistenti con particolare riferimento agli organici per una loro più completa utilizzazione e valorizzazione anche sul piano tecnico-artistico dei complessi stessi.