CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO
PER I PRODUTTORI ABBONAMENTI
DELLA SOCIETA' RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Il
giorno 18 giugno 1990 in Roma
tra
l'Associazione
Sindacale INTERSIND rappresentata dal Direttore Generale dr. Ettore
Attolini assistito
dal dr.
Cesare Stumpo
e dall'avv.
Carlo Costantini
con
la partecipazione della Rai-Radiotelevisione Italiana rappresentata dal
Direttore Generale Dr. Gianni Pasquarelli, assistito dal Prof. Francesco De
Domenico, dal Dr. Roberto
Di Russo,
dal Dr.
Aldo Monina,
dal Rag. Alessandro Dauri e dal Dr. Aldo Materia e dal Dr. Lucio Di
Lazzaro.
e
la
Federazione Lavoratori dello Spettacolo rappresentata da:
-
per la FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI INFORMAZIONE E
SPETTACOLO dal Segretario Generale
Guglielmo Epifani, dal
Segretario Generale aggiunto
Giuseppe Trulli, dai Segretari
Nazionali Francesca Santoro e Bruno Cosenz assistiti
dai Sigg.ri Marcello
Cannizzo, Antonio D'Amore, Carmelo Evola, Michele Garifo, Giuseppe
Gioia, Walter Mastropaolo, Annibale Musio, Massimo Olla, Alfredo Posabella, Attilio
Proietti, Mauro Sansone, Ermanno
Tenca, Walter Tenca, Roberto Tortorici e Claudio Veri;
-
per la FEDERAZIONE
INFORMAZIONE E
SPETTACOLO dal Segretario Generale Fulvio
Giacomassi, dai Segretari
Nazionali Daniele Mattaccini
e Roberto Mazzoni assistiti dai Sigg.ri
Angelo Armento, Gaetano
Balzano, Giovanni Bandini, Giuseppe
Bertolotto, Melchiorre
Bray, Nino
Bruno, Edoardo Flaccomio,
Paolo Morlacchi e Michele Ribaudo;
-
per l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI STAMPA
SPETTACOLO SPORT INFORMAZIONE
COMUNICAZIONE CULTURA CARTAI dal
Segretario Generale Francesco Cisco, dal Segretario
Generale aggiunto Natalino
Palombo, dai
Segretari Nazionali Paolo Raddusa,
Patrizia Baratto, Antonio Moccia e Bruno Di Cola, assistiti dai Sigg.ri
Ferruccio Fiorentino e Pietro Gallo;
premesso
che
il carattere dell'attività di produzione
degli abbonamenti determina tra l'Azienda ed i produttori di abbonamenti
rapporti di particolare natura che richiedono una autonoma disciplina
si
è stipulato
il
presente contratto collettivo da valere
per la regolamentazione del
rapporto di
lavoro subordinato a tempo
indeterminato tra la
RAI-Radiotelevisione Italiana ed i
produttori di abbonamenti intendendosi per
tali coloro che hanno
il compito di
promuovere, nelle
zone loro assegnate dalla
Sede, l'acquisizione
di nuovi
abbonamenti alle
radioaudizioni ed alla televisione,
reperendo potenziali abbonati al fine di ottenere la regolarizzazione
dell'abbonamento attraverso le informazioni che
forniscono sulla legislazione
e sulle modalità
relative agli abbonamenti
stessi. Il produttore attraverso la
sua opera pone altresì in grado l'utente
di evitare possibili infrazioni alle norme che regolano gli abbonamenti
radiotelevisivi.
Il
presente contratto disciplina nella loro interezza i rapporti di lavoro
sopra indicati; per le
materie non regolate dal
presente contratto si fa riferimento alle norme di legge.
ART.
1 - ASSUNZIONE
1.
Per l'assunzione
dei produttori si
provvederà -
in relazione alla peculiarità
dei loro
compiti -
mediante richiesta
nominativa di avviamento al
lavoro.
2.
L'assunzione ha luogo normalmente a tempo indeterminato salva la facoltà dell'
Azienda di stipulare contratti a
termine nei casi previsti dalla legge.
3.
Al momento dell'assunzione il
produttore dovrà
fornire i seguenti
documenti:
a) certificato di nascita e di cittadinanza;
b) certificato penale e generale
in data non
anteriore a 3
mesi e certificato dei carichi pendenti;
c) eventuale documento che certifichi la posizione militare;
d) stato di famiglia;
e) libretto di lavoro;
f) tessera per le
assicurazioni sociali obbligatorie
(qualora l'interessato debba esserne in possesso);
g) titoli di studio;
h) documenti richiesti da particolari
disposizioni di legge nonché gli eventuali certificati di lavoro.
4.
Il produttore all'atto
dell'assunzione, può essere
sottoposto a visita medica da parte di un sanitario di fiducia della Società.
5.
La RAI, al momento dell'assunzione, consegnerà al produttore una tessera di
riconoscimento che
all'atto della cessazione
del rapporto dovrà essere
restituita unitamente a tutto il materiale ricevuto.
6.
L'assunzione del produttore potrà
essere subordinata al superamento del periodo
di prova di durata non
superiore a mesi 3 che dovrà
risultare dalla lettera di assunzione.
7.
Il produttore è inquadrato nel settore Commerciale della Sede ed esplica la
sua attività nella circoscrizione
di competenza della stessa Sede, ove è tenuto ad operare
nelle zone che di volta
in volta gli vengono attribuite.
ART.
2 - ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
1.
I compiti
del produttore sono quelli
indicati nella premessa del presente contratto.
2.
Inoltre il
produttore, nel
corso della
sua normale
attività di acquisizione di nuovi
abbonamenti, dovrà segnalare
alla Sede
di appartenenza:
a) i nominativi dei nuclei familiari non in possesso di televisore;
b) le variazioni di indirizzo degli abbonati TV;
c) le duplicazioni di partite per abbonamenti TV;
d) le richieste di duplicato
del libretto personale di iscrizione alla televisione.
3.
Il produttore, nell'espletamento dei suoi compiti e sulla base delle istruzioni
e degli itinerari fissati dalla Sede, può scegliere:
-
l'ordine di precedenza dei
Comuni da visitare
dandone preventiva comunicazione alla
Sede; tuttavia, per il regolare svolgimento del lavoro, non dovranno essere iniziate
le visite in una zona o Comune prima che siano ultimate quelle della zona
o Comune precedente;
-
il tempo nel quale effettuare le
visite che peraltro dovranno essere mantenute
entro l'arco giornaliero
indicato dalle usanze
e dalle abitudini locali (normalmente inibito
al produttore di effettuare
visite presso
abitazioni private
nelle ore
serali; particolari circostanze, quali la stagione, il lavoro agricolo della
popolazione, ecc., possono giustificare la deroga a questa disposizione).
4.
Nell'espletamento
del suo
incarico il
produttore è
libero di scegliere, nell'ambito
delle zone assegnategli, i tempi di svolgimento della propria attività.
5.
Le parti si
danno atto, in relazione anche all'art.1 del
R.D.L. 15 marzo 1923, n.692,
che le prestazioni,
per la loro natura, per le modalità di
esecuzione e per l'assenza dei
controlli circa i tempi di svolgimento, non
rientrano nella
disciplina legale
dell'orario di lavoro e non consentono una determinazione contrattuale dello
stesso.
6.
Le visite del produttore
dovranno essere effettuate in tutti
i giorni della settimana con esclusione della domenica (che è considerato
giorno di riposo settimanale) e delle seguenti festività:
1° gennaio Capodanno
6 gennaio Epifania
25 aprile Liberazione
1° maggio Festa del Lavoro
15 agosto Assunzione
1° novembre Ognissanti
8 dicembre Immacolata Concezione
25 dicembre Natale
26 dicembre S.Stefano
Lunedì di Pasqua
Patrono locale della città sede RAI cui il produttore è assegnato.
7.
Per ciascuna delle predette
festività al produttore verrà corrisposto un
ventiseiesimo della media
mensile dei premi
percepiti nell'anno solare precedente.
Nel caso la festività coincida
con la domenica al lavoratore sarà
corrisposto, ai sensi dell'accordo
interconfederale 3 dicembre
1954, un
ventiseiesimo della
retribuzione minima mensile (minimo mensile,
indennità di contingenza,
aumenti di anzianità) in
aggiunta alle competenze spettanti.
8.
Il produttore
potrà richiedere di usufruire di
quattro giorni di permesso
all'anno in sostituzione delle festività soppresse di cui alla legge
5 marzo 1977
n.54. Nei
predetti giorni al produttore
verrà garantito il trattamento di cui al comma precedente.
9.
Il produttore può svolgere, per conto proprio o di terzi, qualsiasi
altra attività
- esclusa
l'attività commerciale
nel campo
degli apparecchi e materiale radio
e televisivo, sia come rappresentante, piazzista,
agente di
commercio, procacciatore di
affari, sia come
venditore - a condizione
che ciò non avvenga
contemporaneamente alle visite per la produzione di nuovi abbonamenti.
10.
E' peraltro inibito al produttore.
a) introitare a qualsiasi titolo somme di denaro;
b) prendere accordi di qualsiasi natura con gli uffici postali o con i
rivenditori di apparecchi radio e televisivi;
c) avvalersi di altre persone per l'espletamento dell'incarico;
d) utilizzare per le
segnalazioni fonti o informazioni
diverse da quelle conseguenti alla propria
attività o fornite
dalle Sedi di appartenenza; nel
caso vengano forniti
dall'Azienda gli elenchi degli abbonati
effettuare segnalazioni desunte
da detti elenchi senza
aver espletato
preventivamente i
compiti in
premessa al presente contratto.
11.
Le zone nelle quali i singoli produttori devono operare sono assegnate periodicamente;
l'individuazione e la
classificazione delle zone da censire vengono effettuate in collaborazione fra i
responsabili del settore Commerciale della Sede ed i rappresentanti dei
produttori.
12.
L'attribuzione delle zone così
ottenute viene effettuata - in modo
da ripartirle equamente nel corso
dell'anno solare tra tutti i produttori della
Sede - dai responsabili
del settore Commerciale
della stessa Sede.
13.
Il produttore è tenuto ad
esibire, preliminarmente in occasione di ogni visita, la tessera di
riconoscimento dichiarando il proprio nome e cognome
e deve
astenersi dall'accedere nell'abitazione se non espressamente invitato.
14.
Nell'espletamento dell'incarico il
produttore deve
mantenere un contegno
corretto e irreprensibile,
usare modi gentili,
evitando in ogni caso il sorgere di diverbi
con le persone visitate e deve curare il proprio abbigliamento personale.
15.
La Sede può disporre in
qualsiasi momento l'immediata sospensione dell'attività
dei produttori
nei Comuni che
venissero colpiti da calamità
naturali provvedendo ad
assegnare altra zona ai
produttori interessati; altre
sospensioni ritenute opportune
dalla Società
ART.
3 - RETRIBUZIONE,INDENNITA' E RIMBORSI SPESE
A) Premi
1.
Il compenso
dei produttori,
salvo il
minimo mensile
di cui
al successivo punto B, è stabilito in relazione agli abbonamenti
acquisiti secondo i seguenti valori.
Abbonamenti
ordinari
2.
Per ciascun abbonamento alle
radioaudizioni sarà corrisposto un premio base di lire 2.300.
3.
Per ciascun
abbonamento televisivo
assoluto (B/N
o Colore)
sarà corrisposto un premio secondo il seguente criterio:
- per i primi 300 abbonamenti acquisiti nell'anno solare di riferimento
lire 12.000;
- per i primi 400 abbonamenti acquisiti nell'anno solare di riferimento
lire 14.000; qualora gli abbonamenti acquisiti siano superiori a 300, ma
inferiori a 400 detto importo sarà corrisposto
solo per ciascun abbonamento eccedente i 300; - per i primi 500 abbonamenti
acquisiti nell'anno solare di riferimento lire 15.500; qualora gli abbonamenti
acquisiti siano superiori a 400, ma inferiori a 500 detto
importo sarà corrisposto solo per
ciascun abbonamento
eccedente i 400.
4.
Per ciascun
abbonamento acquisito nell'anno
solare di riferimento,
eccedente i primi 500, verrà corrisposto il seguente premio:
- lire 17.500
per le
acquisizioni comprese
fra i
501 e i
600 abbonamenti;
- lire 20.000
per le
acquisizioni comprese
fra i
601 e i
900 abbonamenti;
- lire 25.000
per le
acquisizioni comprese fra
i 901
e i 1.100 abbonamenti;
- lire 27.000 per le acquisizioni eccedenti i 1.100 abbonamenti.
5.
Abbonamenti speciali
Radio lire 3.600 per ciascun abbonamento;
Televisione lire 40.000 per ciascun abbonamento;
Visione multipla lire 1.000 per ogni apparecchio televisivo.
6.
I predetti
premi base
vengono maggiorati
di lire
4.000 qualora l'abbonamento
venga acquisito in una città sede RAI (cinta urbana).
7.
Verrà inoltre corrisposto
un importo di lire 1.500 per ciascun mese di retrodatazione
recuperata per gli abbonamenti
assoluti (B/N o Colore) con un
massimo di sei mensilità;
detto importo viene elevato a lire 3.000 per gli abbonamenti televisivi
speciali.
8.
Tali compensi vengono
mensilmente liquidati in
base al numero degli abbonamenti
accreditati alla
RAI ed
in precedenza
acquisiti dal produttore.
9.
Trascorso un anno
e mezzo dalla data
di segnalazione del produttore senza
che sia stato contratto
l'abbonamento da parte del nominativo segnalato,
la segnalazione
stessa viene annullata. Il
premio sarà peraltro corrisposto
qualora risulti che l'abbonamento contratto dopo 18
mesi dalla segnalazione venga
stipulato almeno con decorrenza dal
mese della segnalazione.
B) Minimo Mensile
10.
Il minimo di stipendio del produttore
è pari a lire
250.000 (lire 260.000 a
decorrere dal 1°
gennaio 1991), riferito a n.26 giornate. Detto
minimo, che è comprensivo
dell'indennità di contingenza di lire 178.869,
viene corrisposto
per tredici mensilità
in aggiunta alla
liquidazione mensile dei premi.
11.
Inoltre indipendentemente dall'ammontare della liquidazione mensile dei premi,
al produttore verrà corrisposto
mensilmente e per 13 mensilità sia l'indennità
di contingenza di cui al successivo punto C sia quanto dovuto
a titolo di aumenti periodici di anzianità di cui al successivo punto D.
C) Indennità di Contingenza
12.
Al produttore viene corrisposta
mensilmente e per
13 mensilità l'indennità
di contingenza.
13.
In seguito al conglobamento dell'indennità
di contingenza nel minimo mensile, effettuato
con accordo 10 febbraio 1988, l'indennità stessa è stata determinata a
decorrere dal 1° gennaio 1988 in lire 700.306.
14.
Tale indennità resta
regolata dalle norme e modalità
stabilite e da stabilirsi per questo istituto dalle Confederazioni competenti.
D) Aumenti Periodici di Anzianità
15.
Il produttore allo scadere di ogni
biennio ha diritto ad un aumento di lire 36.500 (lire 37.000 dal 10 gennaio
1991).
16.
Il numero massimo degli aumenti periodici di anzianità resta fissato in 13.
17.
In caso di successive variazioni del
minimo di cui alla precedente lettera
B, l'aumento di anzianità verrà
rivalutato di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del minimo stesso.
18.
Un ulteriore aumento
di pari importo verrà
inoltre corrisposto alla maturazione
del 25°
anno di
servizio ricomprendendo nel computo l'eventuale anzianità convenzionale
riconosciuta ai fini degli aumenti periodici di anzianità.
19.
I predetti aumenti
decorrono dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui
si compie il biennio
di anzianità o
il 25° anno di servizio.
E) Tredicesima Mensilità
20.
Con la liquidazione del mese di dicembre ed in aggiunta a questa, verrà
corrisposta al produttore una
tredicesima mensilità pari
all'importo corrispondente al
minimo mensile, all' indennità di contingenza e agli aumenti
periodici di anzianità. Verrà inoltre corrisposto un dodicesimo della
media dei premi percepiti nei dodici mesi precedenti.
21.
Nel caso di inizio o
cessazione del rapporto di
lavoro nel corso dell'anno
solare saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per
quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno stesso.
F) Premio Aggiuntivo e per Produzione Indotta
22.
Con la liquidazione del
mese di giugno e in aggiunta a questa, verrà corrisposto al produttore:
1) un premio aggiuntivo
determinato sull'ammontare dei premi percepiti nei 12 mesi precedenti, secondo
le percentuali appresso indicate:
- 13% se nei 12 mesi precedenti sono state annullate ai produttori non più
del 20% delle presentazioni definite;
- 10% se nei 12
mesi precedenti gli sono
state annullate non più del 30% delle presentazioni definite;
- 6% se nei 12 mesi precedenti gli sono state annullate non più del 35%
delle presentazioni
definite; (per
"presentazioni definite"
si intende la somma delle
presentazioni liquidate e di quelle annullate nel
corso dei 12 mesi
precedenti; nel computo delle "presentazioni" annullate non si terrà
conto del 50% di quelle presentazioni che sono state annullate per decorrenza
dei termini di 18 mesi);
23.
Un premio per
produzione indotta determinato
annualmente suddividendo tra
i produttori
l'importo complessivo
calcolato in ragione
di lire 400 per ogni nuovo abbonamento televisivo (bianco/nero o
colore) non
contratto ad opera
dei produttori
nell'anno solare precedente su tutto il territorio nazionale.
24.
Il 50% dell'importo complessivo
come sopra determinato sarà liquidato dividendo
l'importo stesso
per il numero dei
produttori e corrispondendo
a ciascun lavoratore
il risultante quoziente;
per i produttori assunti o cessati
nel corso dell'anno
solare il relativo importo sarà
determinato sulla base di tanti dodicesimi di quanti sono stati i mesi di
servizio prestati nell'anno solare.
25.
Il restante 50% sarà
suddiviso per
il numero degli
abbonamenti televisivi contratti
ad opera dei produttori
sempre nell'anno solare precedente ed il quoziente risultante
moltiplicato per il numero di abbonamenti
contratti da
ciascun produttore
costituirà per
il produttore stesso -
unitamente al quoziente di cui al precedente comma - l'importo complessivo del
premio.
G) Contributo Spese Aggiuntive
26.
Al produttore per ogni
giornata di effettiva
presenza in
zona è corrisposto un
contributo spese aggiuntivo nella misura forfettaria di lire 14.000.
27.
Inoltre per le giornate trascorse
fuori Sede gli verrà corrisposto un rimborso
spese viaggio equivalente al
costo del biglietto ferroviario di 1a
classe, maggiorato del 70% anche in
considerazione dei percorsi urbani, per le distanze percorse tra le varie
località visitate.
28.
Al produttore cui sia affidato il
compito di istruire un aspirante produttore
verrà corrisposto
un importo
di L.10.000 per
ciascuna giornata di istruzione svolta.
29.
Per i compiti di cui alla lettera
a) b) e c) del secondo comma del punto 1
dell'art.2 verrà corrisposto al produttore un compenso di lire 300 per ciascuna
segnalazione utile.
L) Indennità di Trasferta
30.
L'indennità di trasferta viene
determinata in lire 24.000 nel caso
di trasferta non comprendente il
pernottamento e in lire 40.000 nel
caso di trasferta giornaliera
con pernottamento. Qualora
venga richiesto dall'Azienda di pernottare fuori sede, oltre all'indennità
giornaliera di lire 24.000 verranno
rimborsate al produttore, dietro presentazione
NORME
TRANSITORIE
1.
Per il personale in servizio
alla data di sottoscrizione del presente contratto,
l'ulteriore aumento di cui
al 18° comma verrà corrisposto
all'atto della maturazione del 15° anno.
2.
I criteri
di cui
al punto
F) troveranno
applicazione con
la liquidazione del premio del mese di giugno 1991.
1.
Obblighi del produttore: in
caso di assenza per malattia il produttore è
tenuto a darne immediata comunicazione alla Sede e ad inviare, entro due
giorni dall'inizio dell'assenza,
alla Sede stessa il certificato medico.
2.
Ove lo
stato di malattia, anche se
inizialmente giustificato, si protragga oltre il termine inizialmente o
successivamente previsto, il produttore è tenuto a giustificare
la protrazione
dell'assenza (mediante invio
di un nuovo certificato medico)
entro un giorno dalla scadenza del precedente certificato.
3.
Controlli: la Rai
ha facoltà di
disporre visite di controllo
e di accertare l'idoneità
fisica del produttore, a norma
dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300
4.
Il produttore assente
per malattia è tenuto sin dal primo giorno di assenza
dal lavoro a trovarsi
nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo:
- dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
5.
Il produttore che
non possa osservare tali
fasce orarie, è tenuto a dare
preventiva comunicazione all'Azienda
della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
6.
Conservazione del posto
di lavoro
e indennità
di malattia:
il produttore ha, in caso di
malattia, diritto alla
conservazione del posto per 16 mesi.
7.
In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto suindicato
si intende riferito ad un arco temporale di 25 mesi.
8.
Superato il termine di
conservazione del posto l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro; ove ciò
non avvenga il rapporto di lavoro rimane sospeso salva la decorrenza
dell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.
9.
Durante il periodo di
conservazione del posto la Rai
corrisponderà al produttore l'intero trattamento economico per i primi 8 mesi e
metà del trattamento stesso per i residui 8 mesi.
10.
Il trattamento economico di cui sopra è costituito per ogni giornata di assenza
dovuta a malattia, da un
importo pari a un ventiseiesimo del minimo mensile, dell'indennità
di contingenza e degli aumenti periodici di
anzianità nonché da un ventiseiesimo
della media mensile dei premi percepiti nei dodici mesi precedenti.
11.
Fatti salvi i criteri di corresponsione di cui al nono comma, l'importo come
sopra determinato sarà corrisposto dal primo giorno di malattia e
costituirà la somma base da
liquidarsi per l'intero periodo di assenza dal lavoro.
12.
In caso di infortunio
sul lavoro l'indennità, determinata con criteri di cui sopra, sarà
corrisposta per intero fino a guarigione clinica.
1.
Per ogni anno intero di
servizio prestato il produttore effettuerà un periodo di ferie
retribuite nella misura di 28 giorni lavorativi.
2.
E' ammesso il frazionamento delle ferie tanto per esigenze di servizio,
quanto per
necessità del
lavoratore, in
non più
di due periodi nell'anno, salvo casi eccezionali.
3.
Le ferie saranno stabilite
dalla Società di norma nei mesi da giugno a settembre
inclusi ed opportunamente distribuite
allo scopo di evitare interruzioni nell'opera di reperimento degli abbonamenti.
4.
Qualora durante il godimento delle ferie il produttore si ammali per la
durata di almeno quattro giorni, la malattia interrompe le ferie purché il
lavoratore dia immediata comunicazione dell'inizio
e del termine della malattia stessa.
5.
In caso di
inizio e di cessazione del rapporto di
lavoro nel corso dell'anno il produttore ha diritto alle ferie in proporzione ai
mesi di servizio prestato.
6.
Tenuto conto dei tempi per
la liquidazione dei premi, il compenso del periodo di ferie riferito
ai premi stessi verrà corrisposto insieme alle competenze del mese di
ottobre e sarà determinato sulla base della media mensile dei premi percepiti
nei dodici mesi precedenti.
7.
Non è consentita la
rinuncia alle ferie né la sostituzione di esse con compenso alcuno.
8.
Al produttore colpito da grave lutto familiare sarà concesso un periodo
di permesso fino a 10 giorni di calendario.
9.
In caso di matrimonio al produttore compete un congedo straordinario di
15 giorni consecutivi di calendario.
10.
Per ciascun giorno lavorativo di permesso retribuito in caso di lutto o per
congedo matrimoniale
al produttore verrà corrisposto un
ventiseiesimo della media mensile dei premi percepiti nell'anno solare
precedente.
1.
Le mancanze
del produttore, a seconda della
loro gravità, possono
essere punite come segue:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a mezza giornata di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e
dalla retribuzione per
un periodo non superiore a
10 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
2.
Licenziamento con preavviso:
esemplificativamente e
salvo quanto previsto
al successivo art.7 (risoluzione
del rapporto di lavoro), incorre nel licenziamento con preavviso il
produttore che:
- non esegue
con diligenza il
lavoro affidatogli malgrado
sia già incorso in ripetute sanzioni disciplinari;
- commette violazione dell'art.2, punto 6;
- non raggiunge, in due anni
solari consecutivi o comunque in due anni solari nell'ambito di un quinquennio,
il minimo di produzione di cui al
successivo art.8.
3.
Licenziamento senza preavviso: esemplificativamente vi incorre chi:
- commetta una violazione dell'art.2 punto 4 lettere a), b) e c);
- tragga comunque partito a
proprio vantaggio da quanto forma oggetto di disimpegno delle sue
mansioni;
- compia qualsiasi atto od operazione
che comunque possa nuocere agli interessi della
Società ed eserciti una attività in concorrenza con la stessa;
- si avvalga, anche al di
fuori dell'espletamento dell'incarico, della propria
condizione di dipendente
della RAI per svolgere
a fini di lucro atti che siano
comunque in
contrasto con
gli interessi dell'Azienda;
- ometta o ritardi reiteratamente le previste comunicazioni in caso di
assenza per
malattia ovvero
le comunicazioni giornaliere
che dimostrano la sua presenza nella zona assegnata nonché l'invio delle
segnalazioni, oppure invii comunicazioni non veritiere.
4.
Tenuto conto delle modalità di espletamento delle prestazioni dei
produttori la distribuzione del presente contratto
a ciascuno degli interessati
terrà luogo dell'affissione delle
mancanze e sanzioni
disciplinari di cui all'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
5.
I principi di cui al secondo, terzo e quinto capoverso dell'art.7 della
Legge 20 maggio
1970 n. 300 dovranno essere
applicati in
caso di irrogazione di
qualsiasi sanzione
disciplinare, fatta
naturalmente eccezione per il rimprovero verbale.
6.
In caso di licenziamento con
o senza preavviso troveranno applicazione le
procedure di cui alla Legge
15 luglio 1966 n. 604, fermo rimanendo l'obbligo della preventiva contestazione.
7.
Agli effetti dei
provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti punti c)
e d) per retribuzione giornaliera si
intende il ventiseiesimo del minimo mensile, dell'indennità di
contingenza e degli aumenti periodici di anzianità.
Preavviso.
1.
Il rapporto di
lavoro a tempo
indeterminato, superato il periodo
di prova e salvo
il caso di licenziamento
o dimissioni in tronco, può essere risolto
ad iniziativa di una delle
parti purché questa ne dia all'altra
regolare preavviso; tanto il licenziamento che le dimissioni debbono
essere comunicati per iscritto.
2.
I termini di preavviso,
decorrenti dalla metà o dalla fine
di ciascun mese, sono stabiliti come segue:
- 2 mesi per i produttori con anzianità fino a 4 anni;
- 4 mesi per i produttori con anzianità oltre i 4 anni.
3.
Nel caso di dimissioni i predetti termini sono ridotti alla metà.
4.
La parte
che risolve il
rapporto senza
l'osservanza dei predetti termini deve
corrispondere all'altra
un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato
preavviso.
5.
L'indennità sostitutiva del
preavviso, in relazione al
secondo comma dell'art. 2121
Codice Civile,
è calcolata
sulla media
dei premi percepiti negli
ultimi tre anni di servizio (o del minor tempo qualora il
servizio sia inferiore ad un
triennio) nonché sul minimo
mensile, sull'indennità di contingenza, sugli
aumenti periodici di anzianità,
sulla tredicesima mensilità e
sul premio aggiuntivo e per
produzione indotta.
6.
Il rapporto di lavoro del
produttore abbonamenti cessa automaticamente il
giorno del compimento del 60°anno
di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne.
7.
Per le donne
che, ai sensi dell'art.4 della legge 9.12.1977
n.903, optino -
previa comunicazione
almeno 3 mesi
prima della
data di perfezionamento del
diritto alla pensione
di vecchiaia
- per la prosecuzione
del rapporto
di lavoro,
il rapporto
stesso cesserà
automaticamente il giorno del compimento del 60° anno di età.
Trattamento
di fine rapporto
8.
La risoluzione del rapporto
dà diritto al produttore di
percepire il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982
n.297.
9.
Ai fini della determinazione del predetto trattamento fanno parte della
retribuzione le somme di
cui all'art. 3 lettere A, B, C, D, E, F, G (limitatamente al contributo spese aggiuntivo
forfettario), I.
10.
Le presentazioni non
ancora liquidate alla data di
risoluzione del rapporto di
lavoro saranno calcolate forfettariamente con i criteri in atto.
Il
produttore è tenuto ad acquisire
non meno di 300 abbonamenti nell'anno solare,
salvo i periodi di assenza
(per malattia, permessi straordinari e sospensione
dell'attività, disposta dall'Azienda,
ai sensi del
punto 7 dell'art.2) di durata superiore a 30 giorni.
1.
La RAI,
in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie,
assicurerà i produttori contro
il rischio di
infortuni sul lavoro per i
seguenti importi: lire 50.000.000
in caso di morte; lire 60.000.000 per il caso di invalidità permanente totale.
2.
In caso di invalidità permanente parziale l'indennizzo sarà corrisposto
in misura proporzionale al predetto massimale di lire 60.000.000.
1.
I produttori
saranno iscritti
all'Ente Nazionale
Previdenza e Assistenza
Lavoratori dello Spettacolo
(ENPALS) e fruiranno pertanto
dell'assicurazione per
invalidità, vecchiaia
e superstiti,
nonché dell'assicurazione contro la malattia erogate dall'ente medesimo.
2.
Agli effetti del versamento
dei contributi assicurativi il numero dei contributi da computare mensilmente sarà pari al numero delle giornate
considerate come lavorative.
1.
Il presente contratto ha
decorrenza dal 1° gennaio 1990 e scadrà il 30 aprile 1993.
2.
Esso si intenderà rinnovato
tacitamente di anno in anno
se non verrà disdetto da
una delle parti, con lettera
raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza.
1.
Le norme di cui
all'articolo 3 troveranno applicazione
dal 1° giugno 1990.
2.
Gli abbonamenti
contratti dal 1°
giugno 1990,
anche se segnalati
antecedentemente a tale data,
verranno liquidati sulla base dei nuovi premi
e con i nuovi criteri fissati con il presente contratto; ai fini degli
scaglioni concordati i
relativi limiti verranno
dimezzati per l'anno 1990 in considerazione della loro applicabilità a decorrere
dal 1° giugno.
3.
A decorrere
dal 1° giugno
1990 troveranno
altresì applicazione i criteri di pagamento delle giornate festive,
delle giornate di permesso per grave
lutto familiare o
per congedo matrimoniale,
nonché delle giornate di sospensione attività disposte dall'Azienda.
4. Nel caso di norme del presente contratto che prevedano la corresponsione di importi la cui determinazione è riferita alla liquidazione dei premi avvenuta in periodi antecedenti al 1° giugno 1990, i relativi conteggi andranno effettuati computando il 65% dei premi liquidati prima della citata data.