CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER I PRODUTTORI ABBONAMENTI
DELLA SOCIETA' RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

Il giorno 18 giugno 1990 in Roma

tra

l'Associazione Sindacale INTERSIND rappresentata dal Direttore Generale dr. Ettore  Attolini  assistito  dal  dr.  Cesare  Stumpo  e  dall'avv.  Carlo Costantini

con la partecipazione della Rai-Radiotelevisione Italiana rappresentata dal Direttore Generale Dr. Gianni Pasquarelli, assistito dal Prof. Francesco De Domenico,  dal  Dr.  Roberto  Di  Russo,  dal  Dr.  Aldo  Monina,  dal Rag. Alessandro Dauri e dal Dr. Aldo Materia e dal Dr. Lucio Di Lazzaro.

e

la Federazione Lavoratori dello Spettacolo rappresentata da:

-  per la  FEDERAZIONE ITALIANA  LAVORATORI  INFORMAZIONE E  SPETTACOLO dal Segretario  Generale Guglielmo  Epifani,  dal Segretario  Generale aggiunto Giuseppe  Trulli, dai Segretari  Nazionali Francesca Santoro e Bruno Cosenz assistiti  dai Sigg.ri  Marcello Cannizzo,  Antonio D'Amore, Carmelo Evola, Michele Garifo, Giuseppe Gioia, Walter Mastropaolo, Annibale Musio, Massimo Olla,  Alfredo Posabella,  Attilio Proietti,  Mauro Sansone, Ermanno Tenca, Walter Tenca, Roberto Tortorici e Claudio Veri;

-  per la  FEDERAZIONE INFORMAZIONE  E  SPETTACOLO dal  Segretario Generale Fulvio  Giacomassi, dai  Segretari Nazionali  Daniele Mattaccini  e Roberto Mazzoni  assistiti dai  Sigg.ri Angelo  Armento, Gaetano  Balzano, Giovanni Bandini,  Giuseppe   Bertolotto,  Melchiorre  Bray,   Nino  Bruno,  Edoardo Flaccomio, Paolo Morlacchi e Michele Ribaudo;

-  per l'UNIONE  ITALIANA LAVORATORI  STAMPA SPETTACOLO  SPORT INFORMAZIONE COMUNICAZIONE  CULTURA CARTAI dal  Segretario Generale Francesco Cisco, dal Segretario  Generale  aggiunto Natalino  Palombo,  dai  Segretari Nazionali Paolo  Raddusa, Patrizia Baratto, Antonio Moccia e Bruno Di Cola, assistiti dai Sigg.ri Ferruccio Fiorentino e Pietro Gallo;

premesso

che  il carattere  dell'attività di  produzione degli abbonamenti determina tra l'Azienda ed i produttori di abbonamenti rapporti di particolare natura che richiedono una autonoma disciplina

si è stipulato

il  presente contratto  collettivo da  valere  per la  regolamentazione del rapporto   di   lavoro   subordinato   a   tempo   indeterminato   tra   la RAI-Radiotelevisione  Italiana ed i  produttori di abbonamenti intendendosi per  tali  coloro che  hanno  il  compito di  promuovere,  nelle  zone loro assegnate   dalla   Sede,   l'acquisizione   di   nuovi  abbonamenti  alle radioaudizioni  ed alla televisione,  reperendo potenziali abbonati al fine di ottenere la regolarizzazione dell'abbonamento attraverso le informazioni che  forniscono sulla  legislazione e sulle   modalità  relative  agli abbonamenti  stessi. Il produttore attraverso  la sua opera pone altresì in grado  l'utente di evitare possibili infrazioni alle norme che regolano gli abbonamenti radiotelevisivi.

Il  presente contratto disciplina nella loro interezza i rapporti di lavoro sopra  indicati; per le  materie non regolate  dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge.

ART. 1 - ASSUNZIONE

1. Per  l'assunzione  dei  produttori si  provvederà  -  in  relazione alla peculiarità  dei  loro  compiti   -  mediante  richiesta  nominativa  di avviamento al lavoro.

2. L'assunzione ha luogo normalmente a tempo indeterminato salva la facoltà dell'  Azienda di stipulare contratti  a termine nei casi previsti dalla legge.

3. Al  momento  dell'assunzione  il  produttore  dovrà  fornire  i seguenti documenti:

   a) certificato di nascita e di cittadinanza;

   b) certificato  penale e  generale  in data  non  anteriore a  3  mesi e certificato dei carichi pendenti;

   c) eventuale documento che certifichi la posizione militare;

   d) stato di famiglia;

   e) libretto di lavoro;

   f) tessera   per   le   assicurazioni   sociali   obbligatorie  (qualora l'interessato debba esserne in possesso);

   g) titoli di studio;

   h) documenti  richiesti da particolari  disposizioni di legge nonché gli eventuali certificati di lavoro.

4. Il  produttore all'atto dell'assunzione,  può essere sottoposto a visita medica da parte di un sanitario di fiducia della Società.

5. La RAI, al momento dell'assunzione, consegnerà al produttore una tessera di  riconoscimento  che  all'atto della  cessazione  del  rapporto dovrà essere restituita unitamente a tutto il materiale ricevuto.

6. L'assunzione  del produttore potrà essere subordinata al superamento del periodo  di prova di  durata non superiore  a mesi 3 che dovrà risultare dalla lettera di assunzione.

7. Il produttore è inquadrato nel settore Commerciale della Sede ed esplica la  sua attività nella  circoscrizione di  competenza della stessa Sede, ove  è tenuto ad  operare nelle zone  che di volta  in volta gli vengono attribuite.

ART. 2 - ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1.  I compiti  del produttore  sono quelli  indicati nella premessa del presente contratto.

2.  Inoltre  il  produttore,  nel  corso  della  sua  normale  attività  di acquisizione  di  nuovi  abbonamenti,  dovrà  segnalare  alla  Sede  di appartenenza:

    a) i nominativi dei nuclei familiari non in possesso di televisore;

    b) le variazioni di indirizzo degli abbonati TV;

    c) le duplicazioni di partite per abbonamenti TV;

    d) le  richieste di duplicato del libretto personale di iscrizione alla televisione.

3.  Il produttore, nell'espletamento dei suoi compiti e sulla base delle istruzioni e degli itinerari fissati dalla Sede, può scegliere:

- l'ordine  di precedenza  dei  Comuni da  visitare  dandone preventiva comunicazione  alla Sede;  tuttavia, per  il regolare svolgimento del lavoro,  non dovranno essere iniziate  le visite in una zona o Comune prima che siano ultimate quelle della zona o Comune precedente;

- il  tempo nel quale effettuare le visite che peraltro dovranno essere mantenute  entro l'arco  giornaliero  indicato dalle  usanze  e dalle abitudini  locali (normalmente  inibito  al produttore  di effettuare visite  presso  abitazioni  private  nelle  ore  serali;  particolari  circostanze, quali la stagione, il lavoro agricolo della popolazione, ecc., possono giustificare la deroga a questa disposizione).

4.   Nell'espletamento  del  suo  incarico  il  produttore  è  libero di scegliere,  nell'ambito delle zone assegnategli, i tempi di svolgimento della propria attività.

5.  Le  parti si  danno atto,  in relazione  anche all'art.1  del R.D.L. 15 marzo  1923, n.692,  che le  prestazioni,  per la  loro natura,  per le modalità  di esecuzione e per  l'assenza dei controlli circa i tempi di svolgimento,  non  rientrano  nella  disciplina  legale  dell'orario di  lavoro e non consentono una determinazione contrattuale dello stesso.

6.  Le  visite del produttore dovranno  essere effettuate in tutti i giorni della settimana con esclusione della domenica (che è considerato giorno di riposo settimanale) e delle seguenti festività:

    1° gennaio       Capodanno

    6 gennaio        Epifania

    25 aprile        Liberazione

    1° maggio        Festa del Lavoro

    15 agosto        Assunzione

    1° novembre      Ognissanti

    8 dicembre       Immacolata Concezione

    25 dicembre      Natale

    26 dicembre      S.Stefano

    Lunedì di Pasqua

    Patrono locale della città sede RAI cui il produttore è assegnato.

7.  Per  ciascuna delle predette  festività al produttore verrà corrisposto un  ventiseiesimo della  media  mensile dei  premi  percepiti nell'anno solare  precedente. Nel caso  la festività coincida  con la domenica al lavoratore  sarà corrisposto, ai  sensi dell'accordo interconfederale 3  dicembre  1954,  un  ventiseiesimo  della  retribuzione  minima mensile (minimo  mensile, indennità  di contingenza,  aumenti di  anzianità) in aggiunta alle competenze spettanti.

8.  Il  produttore  potrà  richiedere di  usufruire  di  quattro  giorni di permesso all'anno in sostituzione delle festività soppresse di cui alla legge  5  marzo 1977  n.54.  Nei  predetti giorni  al  produttore verrà garantito il trattamento di cui al comma precedente.

9.  Il produttore può svolgere, per conto proprio o di terzi, qualsiasi altra  attività  -  esclusa  l'attività  commerciale  nel  campo  degli apparecchi  e materiale  radio e  televisivo, sia  come rappresentante, piazzista,  agente  di  commercio, procacciatore  di  affari,  sia come    venditore  - a condizione  che ciò  non avvenga contemporaneamente alle visite per la produzione di nuovi abbonamenti.

10. E' peraltro inibito al produttore.

    a) introitare a qualsiasi titolo somme di denaro;

    b) prendere accordi di qualsiasi natura con gli uffici postali o con i rivenditori di apparecchi radio e televisivi;

    c) avvalersi di altre persone per l'espletamento dell'incarico;

    d) utilizzare  per  le  segnalazioni fonti  o  informazioni  diverse da quelle  conseguenti alla  propria attività  o fornite  dalle Sedi di appartenenza;  nel  caso vengano  forniti  dall'Azienda  gli elenchi degli  abbonati  effettuare segnalazioni  desunte  da  detti elenchi senza  aver  espletato  preventivamente  i  compiti  in  premessa al presente contratto.

11. Le zone nelle quali i singoli produttori devono  operare sono assegnate  periodicamente; l'individuazione  e la classificazione delle zone da censire vengono effettuate in collaborazione fra i responsabili del settore Commerciale della Sede ed i rappresentanti dei produttori.

12. L'attribuzione  delle zone così ottenute  viene effettuata - in modo da ripartirle  equamente nel corso dell'anno solare tra tutti i produttori della  Sede -  dai responsabili  del  settore Commerciale  della stessa Sede.

13.  Il produttore è tenuto  ad esibire, preliminarmente in occasione di ogni visita, la tessera di riconoscimento dichiarando il proprio nome e cognome  e  deve  astenersi   dall'accedere  nell'abitazione se non espressamente invitato.

14. Nell'espletamento  dell'incarico il  produttore   deve  mantenere  un contegno  corretto e  irreprensibile, usare  modi gentili,  evitando in ogni  caso il sorgere di  diverbi con le persone visitate e deve curare il proprio abbigliamento personale.

15. La Sede può  disporre in  qualsiasi momento l'immediata sospensione dell'attività  dei   produttori  nei Comuni  che  venissero  colpiti da calamità  naturali provvedendo  ad assegnare  altra zona  ai produttori interessati;  altre   sospensioni  ritenute   opportune  dalla  Società potranno  essere disposte fino ad un massimo di 10 giornate di attività all'anno  (ivi compresi seguenti  giorni: Vigilia di Pasqua, 14 agosto, 24  e 31 dicembre) durante le quali verrà corrisposto ai produttori per ogni  giorno di sospensione  dell'attività un ventiseiesimo della media mensile dei premi percepiti nell'anno solare precedente.

ART. 3 - RETRIBUZIONE,INDENNITA' E RIMBORSI SPESE

     A) Premi

1.  Il  compenso  dei  produttori,  salvo  il  minimo  mensile  di  cui  al successivo punto B, è stabilito in relazione agli abbonamenti acquisiti secondo i seguenti valori.

 Abbonamenti ordinari

2.  Per  ciascun abbonamento alle radioaudizioni sarà corrisposto un premio base di lire 2.300.

3.  Per  ciascun  abbonamento  televisivo  assoluto  (B/N  o  Colore)  sarà corrisposto un premio secondo il seguente criterio:

    - per i primi 300 abbonamenti acquisiti nell'anno solare di riferimento lire 12.000;

    - per i primi 400 abbonamenti acquisiti nell'anno solare di riferimento  lire 14.000; qualora gli abbonamenti acquisiti siano superiori a 300, ma  inferiori a 400  detto importo sarà  corrisposto solo per ciascun abbonamento eccedente i 300; - per i primi 500 abbonamenti acquisiti nell'anno solare di riferimento lire 15.500; qualora gli abbonamenti acquisiti siano superiori a 400, ma  inferiori a 500  detto importo sarà  corrisposto solo per ciascun     abbonamento eccedente i 400.

4.  Per  ciascun  abbonamento acquisito  nell'anno  solare  di riferimento, eccedente i primi 500, verrà corrisposto il seguente premio:

     - lire  17.500  per  le  acquisizioni  comprese  fra  i  501  e  i  600 abbonamenti;

    - lire  20.000  per  le  acquisizioni  comprese  fra  i  601  e  i  900 abbonamenti;

    - lire  25.000  per  le  acquisizioni comprese  fra  i  901  e  i 1.100 abbonamenti;

    - lire 27.000 per le acquisizioni eccedenti i 1.100 abbonamenti.

 

5.  Abbonamenti speciali

    Radio lire 3.600 per ciascun abbonamento;

    Televisione lire 40.000 per ciascun abbonamento;

    Visione multipla lire 1.000 per ogni apparecchio televisivo.

6.  I  predetti  premi  base  vengono  maggiorati  di  lire  4.000  qualora l'abbonamento venga acquisito in una città sede RAI (cinta urbana).

7.  Verrà  inoltre corrisposto un importo di lire 1.500 per ciascun mese di retrodatazione  recuperata per gli  abbonamenti assoluti (B/N o Colore) con  un massimo  di sei mensilità;  detto importo viene elevato a lire 3.000 per gli abbonamenti televisivi speciali.

8.  Tali  compensi vengono  mensilmente liquidati  in base  al numero degli abbonamenti  accreditati  alla  RAI  ed  in  precedenza  acquisiti  dal produttore.

9.  Trascorso  un anno  e mezzo  dalla data  di segnalazione del produttore senza  che sia  stato contratto  l'abbonamento da  parte del nominativo segnalato,  la  segnalazione  stessa viene  annullata.  Il  premio sarà peraltro  corrisposto qualora risulti che l'abbonamento contratto dopo 18  mesi dalla segnalazione  venga stipulato  almeno con decorrenza dal mese della segnalazione.

    B) Minimo Mensile

10. Il  minimo di  stipendio del  produttore  è pari  a lire  250.000 (lire 260.000  a decorrere  dal 1°  gennaio 1991),  riferito a n.26 giornate. Detto  minimo, che è  comprensivo dell'indennità di contingenza di lire 178.869,  viene  corrisposto  per tredici  mensilità  in  aggiunta alla liquidazione mensile dei premi.

11. Inoltre indipendentemente dall'ammontare della liquidazione mensile dei premi,  al produttore verrà  corrisposto mensilmente e per 13 mensilità sia  l'indennità di contingenza di cui al successivo punto C sia quanto dovuto  a titolo di aumenti periodici di anzianità di cui al successivo punto D.

    C) Indennità di Contingenza

12. Al  produttore  viene  corrisposta   mensilmente  e  per  13  mensilità l'indennità di contingenza.

13. In  seguito al  conglobamento dell'indennità  di contingenza nel minimo mensile,  effettuato con accordo 10 febbraio 1988, l'indennità stessa è stata determinata a decorrere dal 1° gennaio 1988 in lire 700.306.

14. Tale  indennità resta  regolata dalle  norme e  modalità stabilite e da stabilirsi per questo istituto dalle Confederazioni competenti.

    D) Aumenti Periodici di Anzianità

15. Il  produttore allo scadere di ogni biennio ha diritto ad un aumento di lire 36.500 (lire 37.000 dal 10 gennaio 1991).

16. Il numero massimo degli aumenti periodici di anzianità resta fissato in 13.

17. In  caso di  successive variazioni  del minimo  di cui  alla precedente lettera  B, l'aumento di anzianità  verrà rivalutato di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del minimo stesso.

18. Un  ulteriore aumento  di pari  importo verrà  inoltre corrisposto alla maturazione  del  25°  anno  di  servizio ricomprendendo nel computo l'eventuale anzianità convenzionale riconosciuta ai fini degli aumenti periodici di anzianità.

19. I  predetti aumenti  decorrono dal  primo giorno  del mese successivo a quello  in cui  si compie  il biennio  di  anzianità o  il 25°  anno di servizio.

    E) Tredicesima Mensilità

20. Con la liquidazione del mese di dicembre ed in aggiunta a questa, verrà corrisposta al produttore  una tredicesima  mensilità pari all'importo corrispondente  al minimo mensile, all' indennità di contingenza e agli aumenti  periodici di anzianità. Verrà inoltre corrisposto un dodicesimo della media dei premi percepiti nei dodici mesi precedenti.

21. Nel  caso di  inizio  o cessazione del  rapporto di  lavoro  nel corso dell'anno solare saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno stesso.

    F) Premio Aggiuntivo e per Produzione Indotta

22. Con  la liquidazione del  mese di giugno  e in aggiunta a questa, verrà corrisposto al produttore:

    1)  un premio aggiuntivo determinato sull'ammontare dei premi percepiti nei 12 mesi precedenti, secondo le percentuali appresso indicate:

    - 13% se nei 12 mesi precedenti sono state annullate ai produttori non più del 20% delle presentazioni definite;

    - 10%  se nei 12  mesi precedenti gli  sono state annullate non più del 30% delle presentazioni definite;

    - 6% se nei 12 mesi precedenti gli sono state annullate non più del 35% delle  presentazioni  definite;   (per  "presentazioni  definite"  si intende  la somma delle presentazioni liquidate e di quelle annullate nel  corso dei 12  mesi precedenti; nel computo delle "presentazioni" annullate non si terrà conto del 50% di quelle presentazioni che sono state annullate per decorrenza dei termini di 18 mesi);

23. Un   premio  per   produzione   indotta   determinato  annualmente suddividendo  tra  i  produttori  l'importo  complessivo  calcolato  in ragione  di lire 400 per ogni nuovo abbonamento televisivo (bianco/nero o  colore)  non  contratto ad  opera  dei  produttori  nell'anno solare precedente su tutto il territorio nazionale.

24. Il  50% dell'importo complessivo  come sopra determinato sarà liquidato dividendo   l'importo   stesso   per  il   numero   dei   produttori  e corrispondendo  a ciascun  lavoratore  il risultante  quoziente;  per i produttori  assunti o  cessati nel  corso dell'anno  solare il relativo    importo  sarà determinato sulla base di tanti dodicesimi di quanti sono stati i mesi di servizio prestati nell'anno solare.

25. Il  restante  50%  sarà  suddiviso  per  il  numero  degli  abbonamenti televisivi  contratti ad  opera dei  produttori sempre nell'anno solare precedente ed il quoziente risultante  moltiplicato per  il numero di abbonamenti  contratti   da  ciascun   produttore  costituirà   per  il produttore  stesso - unitamente al quoziente di cui al precedente comma - l'importo complessivo del premio.

     G) Contributo Spese Aggiuntive

26. Al  produttore  per  ogni  giornata di  effettiva  presenza  in  zona è corrisposto  un contributo spese aggiuntivo nella misura forfettaria di lire 14.000.

27. Inoltre  per le giornate trascorse  fuori Sede gli verrà corrisposto un rimborso  spese viaggio equivalente  al costo del biglietto ferroviario di  1a classe, maggiorato del  70% anche in considerazione dei percorsi urbani, per le distanze percorse tra le varie località visitate.

28. Al produttore cui sia  affidato il compito di istruire un aspirante produttore  verrà  corrisposto  un  importo  di L.10.000  per  ciascuna giornata di istruzione svolta.

29. Per i compiti di cui  alla lettera a) b) e c) del secondo comma del punto  1 dell'art.2 verrà corrisposto al produttore un compenso di lire 300 per ciascuna segnalazione utile.

    L) Indennità di Trasferta

30. L'indennità  di trasferta viene determinata  in lire 24.000 nel caso di trasferta  non comprendente il pernottamento  e in lire 40.000 nel caso di  trasferta giornaliera  con  pernottamento. Qualora  venga richiesto dall'Azienda di pernottare fuori sede, oltre all'indennità giornaliera di  lire 24.000 verranno rimborsate al produttore, dietro presentazione della  ricevuta fiscale,  le spese  sostenute  per il  pernottamento in alberghi  non superiori  alla 2a  categoria; in  tale ultima ipotesi al produttore,  in luogo  del rimborso  forfettario di  lire 24.000, potrà essere  riconosciuto il rimborso di  un pasto a p.d.l. con il massimale di  lire  18.000  e l'altro  pasto  sarà  forfettariamente riconosciuto nell'importo di lire 12.000.

NORME TRANSITORIE

1.  Per  il personale in servizio  alla data di sottoscrizione del presente contratto,  l'ulteriore aumento di  cui al  18° comma verrà corrisposto all'atto della maturazione del 15° anno.

2.  I  criteri  di   cui  al  punto  F)   troveranno  applicazione  con  la liquidazione del premio del mese di giugno 1991.

ART. 4 - MALATTIA

1.  Obblighi  del produttore: in caso di assenza per malattia il produttore è  tenuto a darne immediata comunicazione alla Sede e ad inviare, entro due  giorni dall'inizio  dell'assenza, alla  Sede stessa il certificato medico.

2.  Ove  lo  stato  di malattia,  anche  se  inizialmente  giustificato, si protragga oltre il termine inizialmente o successivamente previsto, il produttore è tenuto  a  giustificare   la  protrazione  dell'assenza (mediante  invio di un nuovo  certificato medico) entro un giorno dalla scadenza del precedente certificato.

3.  Controlli:  la Rai  ha facoltà  di  disporre visite  di controllo  e di accertare  l'idoneità fisica del  produttore, a norma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300

4.  Il  produttore assente  per malattia è  tenuto sin  dal primo giorno di assenza  dal lavoro  a trovarsi  nel domicilio  comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo:

    - dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

5.  Il  produttore che  non possa osservare  tali fasce  orarie, è tenuto a dare  preventiva comunicazione all'Azienda  della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

6.  Conservazione  del  posto  di  lavoro   e  indennità  di  malattia:  il produttore  ha, in  caso di  malattia,  diritto alla  conservazione del posto per 16 mesi.

7.  In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto suindicato si intende riferito ad un arco temporale di 25 mesi.

8.  Superato  il termine di conservazione del posto l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro; ove ciò non avvenga il rapporto di lavoro rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.

9.  Durante  il periodo di conservazione  del posto la Rai corrisponderà al produttore l'intero trattamento economico per i primi 8 mesi e metà del trattamento stesso per i residui 8 mesi.

10. Il trattamento economico di cui sopra è costituito per ogni giornata di assenza  dovuta a malattia,  da un importo  pari a un ventiseiesimo del minimo mensile, dell'indennità di contingenza e degli aumenti periodici di  anzianità nonché da un  ventiseiesimo della media mensile dei premi percepiti nei dodici mesi precedenti.

11. Fatti salvi i criteri di corresponsione di cui al nono comma, l'importo come  sopra determinato sarà corrisposto dal primo giorno di malattia e costituirà  la somma base da liquidarsi per l'intero periodo di assenza dal lavoro.

12. In  caso di infortunio  sul lavoro l'indennità, determinata con criteri di cui sopra, sarà corrisposta per intero fino a guarigione clinica.

ART. 5 - FERIE, PERMESSI E CONGEDO MATRIMONIALE

1.  Per  ogni anno intero di  servizio prestato il produttore effettuerà un periodo di ferie retribuite nella misura di 28 giorni lavorativi.

2.  E' ammesso il frazionamento delle ferie tanto per esigenze di servizio, quanto  per  necessità  del  lavoratore,  in  non  più  di  due periodi nell'anno, salvo casi eccezionali.

3.  Le  ferie saranno stabilite dalla Società di norma nei mesi da giugno a settembre  inclusi ed opportunamente  distribuite allo scopo di evitare interruzioni nell'opera di reperimento degli abbonamenti.

4.  Qualora durante il godimento delle ferie il produttore si ammali per la durata di almeno quattro giorni, la malattia interrompe le ferie purché il lavoratore dia immediata comunicazione  dell'inizio e  del termine della malattia stessa.

5.  In  caso di  inizio e  di cessazione  del rapporto  di lavoro nel corso dell'anno il produttore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestato.

6.  Tenuto  conto dei tempi per  la liquidazione dei premi, il compenso del periodo  di ferie  riferito ai  premi stessi  verrà corrisposto insieme alle competenze del mese di ottobre e sarà determinato sulla base della media mensile dei premi percepiti nei dodici mesi precedenti.

7.  Non  è consentita la rinuncia alle ferie né la sostituzione di esse con compenso alcuno.

8.  Al produttore colpito da grave lutto familiare sarà concesso un periodo di permesso fino a 10 giorni di calendario.

9.  In caso di matrimonio al produttore compete un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi di calendario.

10. Per ciascun giorno lavorativo di permesso retribuito in caso di lutto o per congedo   matrimoniale  al produttore verrà corrisposto  un ventiseiesimo  della media mensile dei premi percepiti nell'anno solare precedente.

ART. 6 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1.  Le  mancanze  del produttore,  a  seconda della  loro  gravità, possono essere punite come segue:

    a) rimprovero verbale;

    b) rimprovero scritto;

    c) multa non superiore a mezza giornata di retribuzione;

    d) sospensione  dal  lavoro e  dalla  retribuzione per  un  periodo non superiore a 10 giorni;

    e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;

    f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

2.  Licenziamento  con  preavviso: esemplificativamente  e  salvo  quanto previsto  al successivo  art.7  (risoluzione del  rapporto  di lavoro), incorre nel licenziamento con preavviso il produttore che:

     - non  esegue  con diligenza  il  lavoro affidatogli  malgrado  sia già incorso in ripetute sanzioni disciplinari;

     - commette violazione dell'art.2, punto 6;

     - non  raggiunge, in due anni solari consecutivi o comunque in due anni solari nell'ambito di un quinquennio, il minimo di  produzione di cui al successivo art.8.

3.  Licenziamento senza preavviso: esemplificativamente vi incorre chi:

    - commetta una violazione dell'art.2 punto 4 lettere a), b) e c);

    - tragga  comunque partito a  proprio vantaggio da quanto forma oggetto di disimpegno delle sue mansioni;

    - compia  qualsiasi atto od  operazione che comunque possa nuocere agli interessi  della Società ed  eserciti una attività in concorrenza con la stessa;

    - si  avvalga, anche al di fuori dell'espletamento dell'incarico, della propria  condizione di  dipendente della  RAI per  svolgere a fini di lucro  atti  che  siano  comunque  in  contrasto  con  gli  interessi dell'Azienda;

    - ometta o ritardi reiteratamente le previste comunicazioni in caso di assenza  per  malattia  ovvero  le comunicazioni  giornaliere  che dimostrano  la sua presenza nella zona assegnata nonché l'invio delle segnalazioni, oppure invii comunicazioni non veritiere.

4.  Tenuto conto delle modalità di espletamento delle prestazioni dei produttori la distribuzione  del presente  contratto a  ciascuno degli interessati  terrà luogo dell'affissione  delle  mancanze  e sanzioni disciplinari di cui all'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

5.  I principi di cui al secondo, terzo e quinto capoverso dell'art.7 della Legge  20 maggio  1970  n. 300 dovranno  essere  applicati  in  caso di irrogazione  di  qualsiasi  sanzione  disciplinare,  fatta naturalmente eccezione per il rimprovero verbale.

6.  In  caso di licenziamento con o senza preavviso troveranno applicazione le  procedure di cui alla  Legge 15 luglio 1966 n. 604, fermo rimanendo l'obbligo della preventiva contestazione.

7.  Agli  effetti dei provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti punti c)  e d) per  retribuzione giornaliera si  intende il ventiseiesimo del minimo mensile, dell'indennità di contingenza e degli aumenti periodici di anzianità.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Preavviso.

1.  Il  rapporto di  lavoro a  tempo indeterminato,  superato il periodo di prova  e salvo  il caso  di licenziamento  o dimissioni  in tronco, può essere  risolto ad iniziativa  di una delle  parti purché questa ne dia all'altra  regolare preavviso; tanto il licenziamento che le dimissioni debbono essere comunicati per iscritto.

2.  I  termini di preavviso, decorrenti  dalla metà o dalla fine di ciascun mese, sono stabiliti come segue:

    - 2 mesi per i produttori con anzianità fino a 4 anni;

    - 4 mesi per i produttori con anzianità oltre i 4 anni.

3.  Nel caso di dimissioni i predetti termini sono ridotti alla metà.

4.  La  parte  che  risolve il  rapporto  senza  l'osservanza  dei predetti termini deve  corrispondere  all'altra  un'indennità  pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

5.  L'indennità  sostitutiva del  preavviso, in  relazione al secondo comma dell'art.  2121  Codice  Civile,  è  calcolata  sulla  media  dei premi percepiti  negli ultimi tre anni di servizio (o del minor tempo qualora il  servizio sia inferiore  ad un triennio)  nonché sul minimo mensile,    sull'indennità  di contingenza,  sugli aumenti  periodici di anzianità, sulla  tredicesima mensilità e  sul premio  aggiuntivo e per produzione indotta.

6.  Il  rapporto di lavoro del produttore abbonamenti cessa automaticamente il  giorno del compimento del  60°anno di età  per gli uomini e del 55° anno di età per le donne.

7.  Per  le donne  che, ai  sensi dell'art.4  della legge  9.12.1977 n.903, optino  -  previa  comunicazione  almeno 3  mesi  prima  della  data di perfezionamento  del  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia  -  per la prosecuzione  del  rapporto  di  lavoro,  il  rapporto  stesso  cesserà automaticamente il giorno del compimento del 60° anno di età.

Trattamento di fine rapporto

8.  La  risoluzione del rapporto  dà diritto al  produttore di percepire il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982 n.297.

9.  Ai fini della determinazione del predetto trattamento fanno parte della retribuzione  le somme di  cui all'art. 3  lettere A, B,  C, D, E, F, G (limitatamente al contributo spese aggiuntivo forfettario), I.

10. Le  presentazioni non  ancora liquidate  alla  data di  risoluzione del rapporto  di lavoro saranno calcolate forfettariamente con i criteri in atto.

ART. 8 - MINIMO DI PRODUZIONE

Il  produttore è tenuto ad  acquisire non meno di 300 abbonamenti nell'anno solare,  salvo i periodi di  assenza (per malattia, permessi straordinari e sospensione  dell'attività, disposta  dall'Azienda,  ai sensi  del  punto 7 dell'art.2) di durata superiore a 30 giorni.

ART. 9 - ASSICURAZIONE INFORTUNI

1.  La  RAI,  in  aggiunta alle  assicurazioni  obbligatorie,  assicurerà i produttori  contro il  rischio di  infortuni sul  lavoro per i seguenti importi:  lire 50.000.000 in caso di morte; lire 60.000.000 per il caso di invalidità permanente totale.

2.  In caso di invalidità permanente parziale l'indennizzo sarà corrisposto in misura proporzionale al predetto massimale di lire 60.000.000.

ART. 10 - ASSICURAZIONI SOCIALI

1.  I  produttori   saranno  iscritti   all'Ente  Nazionale   Previdenza  e Assistenza  Lavoratori dello  Spettacolo (ENPALS)  e fruiranno pertanto dell'assicurazione  per  invalidità,  vecchiaia  e  superstiti,  nonché dell'assicurazione contro la malattia erogate dall'ente medesimo.

2.  Agli  effetti del versamento  dei contributi assicurativi il numero dei contributi  da computare mensilmente sarà pari al numero delle giornate considerate come lavorative.

ART. 11 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1.  Il  presente contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 1990 e scadrà il 30 aprile 1993.

2.  Esso  si intenderà rinnovato  tacitamente di anno  in anno se non verrà disdetto  da  una  delle parti, con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza.

CLAUSOLE TRANSITORIE

1.  Le  norme di cui  all'articolo 3 troveranno  applicazione dal 1° giugno 1990.

2.  Gli  abbonamenti  contratti  dal 1°  giugno  1990,  anche  se segnalati antecedentemente  a tale data,  verranno liquidati sulla base dei nuovi premi  e con i nuovi criteri fissati con il presente contratto; ai fini degli  scaglioni concordati  i relativi  limiti verranno  dimezzati per l'anno  1990 in considerazione della loro applicabilità a decorrere dal 1° giugno.

3.  A  decorrere  dal  1° giugno  1990  troveranno  altresì  applicazione i criteri di pagamento delle giornate festive, delle giornate di permesso per  grave lutto  familiare o  per  congedo matrimoniale,  nonché delle giornate di sospensione attività disposte dall'Azienda.

4.  Nel   caso  di   norme  del   presente   contratto  che   prevedano  la corresponsione  di  importi  la  cui  determinazione  è  riferita  alla liquidazione  dei premi  avvenuta in  periodi antecedenti  al 1° giugno 1990,  i relativi  conteggi andranno  effettuati computando  il 65% dei premi liquidati prima della citata data.