Il giorno 8  Giugno 1995 in Roma presso la sede della federazione Italiana Pubblici Esercizi

TRA

  -  La FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE)  rappresentata dal suo Presidente   Sergio  Billè   e  dai  signori   Giancarlo  Barisio,  Renato Giacchetto,  Mario  Garivaghi,  Ezio  Rizzoli,  assistiti  dal  Segretario Generale della Fipe dott. Edi Sommariva e dal Dott. Silvio Moretti, con la partecipazione del Sindacato Italiano Locali da Ballo (SILB) rappresentato dal suo Presidente Bruno Cristofori

E

  -   la   FEDERAZIONE   ITALIANA  LAVORATORI   INFORMAZIONE   E  SPETTACOLO (FILIS-CGIL) rappresentata dai componenti della Segreteria Nazionale Sigg. Massimo Bordini, Claudia Tempestini, Alberto Di Giovanni, Silvano Landoni, Lucio Muoio, dal responsabile del settore Tempo libero Giorgio Caravaglia, dal  coordinatore  nazionale   del  settore  musica   Francesco  Fracassi, assistiti dai sigg. Vinicio De Renzi e Sandro Piombo.

  -  la FEDERAZIONE INFORMAZIONE  SPETTACOLO  (FIS  CISL)  rappresentata dal Segretario generale  Fulvio  Giacomassi  e dei Segretari  Nazionali Sergio Meomartini,  Romolo Barbona, Angelo Venturini, assistiti dalla delegazione dei  lavoratori  e  dai  Segretari  Nazionali  Pierluigi  Salvagni,  Carlo Rubbiani, Costantino Marconi e Bruno Zino, assistita da Aldo Favilla.

 Vista l'Ipotesi di Accordo del 2 marzo 1995

SI E' STIPULATO

il presente  Contratto Nazionale di  Lavoro da valere,  limitatamente alle scritture a tempo determinato e alle  prestazioni saltuarie  ed alternate, per il personale artistico scritturato dalle aziende di pubblico esercizio (con  attività  musicale, di ballo, di arte varia, di recitazione, quali sale da ballo,  discoteche, night clubs, locali notturni, caffè  concerto, cabaret e similari, ecc.).

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente contratto:

  -  i cantanti, gli orchestrali facenti parte di complessi società di fatto o legalmente costituiti o  alle dipendenze di  capi-orchestra, in possesso di permesso di agibilità di cui all'articolo 10  del D.L.C.P.S. n. 708/del 1947 e scritturati come tali;

  -  i numeri di arte varia,  i ballerini e gli orchestrali facenti parte di complessi artistici muniti del suddetto permesso di agibilità, scritturati come tali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni, hanno inteso realizzare con il presente Contratto non solamente una fase negoziale bensì  un confronto globale teso  al consolidamento  e allo  sviluppo del  settore, aia sotto l'aspetto economico produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.

L'importanza del CCNL,  non è solo relativa alle regole che stabiliscono i rapporti sindacali tra le parti,  oltre che i diritti e i doveri,  sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.

In questo  contratto, infatti, le Parti hanno altresì inteso seguire vie innovative affinchè all'interno di  corrette regole sindacali e  nella più limpida autonomia dei soggetti interessati, si ricerchino regole che siano applicabili nel settore,  con una azione convergente che deve avere sempre come scopo quello di rendere più chiari e semplici gli interventi in un settore caratterizzato da una eccessiva burocratizzazione e da adempimenti complessi  e lunghi  che non tengono  sempre  conto  delle  esigenze delle imprese e dei lavoratori.

E'  quindi basilare partire da chiare regole contrattuali per iniziare una politica di riforma nel settore che consenta di raggiungere  gli obiettivi prefissati. Da questo punto  di  vista riveste   grande importanza l'Osservatorio come soggetto che deve offrire notizie corrette sull'andamento  del  settore  e  proposte  di  regole  certe  che  mettano finalmente  in  grado  gli  operatori  e  i lavoratori  di  conoscere  le prospettive future del settore. In particolare esso deve offrire una base di discussione alle parti anche istituzionali  interessate  alle questioni relative al collocamento dello spettacolo,  ai problemi previdenziali e ai problemi dell'agibilità, per le figure artistiche nei pubblici esercizi.

NOTA A VERBALE

Le Parti datoriali,  a seguito della avvenuta stesura del testo definitivo del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi  assunti conattività di trattenimento e spettacolo, in data 8 giugno 1995, ed essendo intervenute aggiunte per quanto riguarda le tabelle e modifiche per la decorrenza del Contratto stesso, rispetto all'ipotesi d'accordo stipulato in data 2 marzo 1995, chiedono all'Ente  di Previdenza e di  assistenza  per i lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) che vengano impartite  opportune istituzioni alle proprie  sedi  territoriali  circa  le operazioni  di conguaglio che dovranno essere effettuate dai datori di lavoro che abbiano proceduto al  versamento dei  contributi sulla base dei  precedenti valori retributivi.

Resta inteso che nessuna rivalsa può essere  effettuata  nei confronti del personale artistico previsto nel presente Contratto.

PREMESSA

Il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle  politiche  del  lavoro  e  sul  sostegno  al sistema produttivo del 23  luglio 1993, costituisce il quadro di riferimento sulle sui linee le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle    Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono  di realizzate un sistema di  relazioni sindacali e di  informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore.

A  tal  fine,  le  Organizzazioni  firmatarie  esprimono  l'intenzione  di favorire corretti e proficui rapporti,  attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e  la pratica realizzazione  di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di  strumenti di  gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle parti intese e quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti.

Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le  occasioni  di sviluppo, realizzare  le  condizioni  per favorirlo,  individuare eventuali punti di debolezza per verificare le possibilità di superamento.

Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze  a livello comunitario, concordano sull'esigenza  di  partecipare  attivamente  allo  sviluppo del dialogo sociale, affinchè vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione  delle normative legislative e della contrattazione collettiva i tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.

Le parti, infine, in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell'attività,  della programmazione dell'offerta subordinata ad una domanda variabile in  tempi  brevi,  convengono di elaborare interventi  congiunti  nei  confronti  degli  organi governativi interessati in materia di mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e di  problematiche contributive e previdenziali al fine di realizzar un quadro di riferimento economico  ed istituzionale funzionale allo  sviluppo  delle  imprese  ed  in  particolare  per  porre  in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.

A  tal fine  verrà insediato uno  specifico  gruppo  di  lavoro  che dovrà terminare i suoi lavori entro 12  mesi dalla data di  stipula del presente accordo.

In particolare la Parti,  in coerenza con quanto stabilito  dal protocollo del 23  luglio  1993,  ed al  fine  di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende,  richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.

ART. 1 - DIRITTI DI INFORMAZIONE

Annualmente,  di norma  entro  il  primo  quadrimestre,  la  FIPE  e  le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di  effettuare  un esame congiunto  del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo.

Nel  corso  dell'incontro  saranno  oggetto  di  informazioni  e  di esame congiunto:

a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione;

b) la struttura del settore nonchè le prevedibili evoluzioni della stessa;

c) lo stato di  applicazione  delle  principali  leggi  sul  settore  e la opportunità di eventuali loro modifiche  e le politiche  dirette a riforme di settore.

ART, 2 - STRUMENTI NAZIONALI

Le parti,  per la  realizzazione degli obiettivi  previsti  nella Premessa concordano sull'opportunità di istituire:

1) L'Osservatorio Nazionale

2) La Commissione Paritetica Nazionale

3) Gruppo di Lavoro per il mercato del lavoro,  collocamento  e problematiche contributive L'Osservatorio  Nazionale  e  la  Commissione  Paritetica  Nazionale  sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla FIPE e tre designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti concordano  di  esaminare nel corso di un apposito incontro la possibilità di individuare le risorse per il funzionamento degli strumenti previsti nel presente articolo.

ART. 3 - PARI OPPORTUNITA'

Le parti convengono sulla  opportunità di realizzare,  in attuazione della raccomandazione CEE del 13  dicembre  1984  n. 635 e delle disposizioni legislative  in  tema  di  parità  uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche  attraverso attività di studio e di ricerca finalizzata  alla promozione ed  attivazione di azioni positive a livello nazionale.

Entro il 1995 verrà costituito un gruppo di lavoro paritetico per le Pari Opportunità con i seguenti compiti:

1) svolgere attività di studio e di ricerca,  anche al  fine di acquisire elementi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso;

2) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario,  con particolare  riferimento  alle  modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo.

Il Gruppo di cui al presente articolo si riunirà  di norma trimestralmente ed  annualmente riferirà sull'attività svolta alle  Organizzazioni stipulanti.

ART. 4 - OSSERVATORIO NAZIONALE

L'Osservatorio Nazionale costituisce  lo strumento per  lo  studio delle iniziative  adottate  dalle parti in  materia di  occupazione, mercato del lavoro.

A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore  e sulle relative  prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche  coordinando  indagini  e  rilevazioni, elaborando stime e proiezioni  anche al  fine  di  fornire  alle  parti il supporto  tecnico necessario  alla  realizzazione  degli  incontri  di cui all'art. 1;

b) elabora proposte in materia di  formazione  e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni  legislative nazionali e comunitarie  e in collaborazione  con le  Regioni  e  gli  altri  Enti competenti;

c) sviluppa l'esame della classificazione,  al fine di ricercare coerenza tre le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell'attuale  classificazione formulando osservazioni e proposte alle Organizzazioni stipulanti.

ART. 5 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

La  Commissione  Paritetica  Nazionale  costituisce  l'organo  preposto  a garantire  il  rispetto  delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 4.

A tal fine la Commissione Paritetica nazionale,  con le modalità  e le procedure previste dall'art. 6 esamina ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari tutte le controversie  di  interpretazione e di applicazione di  interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente contratto.

Inoltre la Commissione  Paritetica  Nazionale   potrà   procedere  alla armonizzazione di accordi  esistenti alle scadenze naturali  degli stessi, con il presente CCNL secondo criteri di uniformità e  di omogeneizzazione rispetto alla disciplina contenuta nel presente contratto.

Le  vertenze   di carattere   generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Contratto Nazionale di lavoro riguardanti i rapporti di  lavoro nelle  aziende ricomprese nella  sfera di applicazione del presente  Contratto,  dovranno  essere demandate,  prima di qualsiasi azione, all'esame  della  Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.

ART. 6 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE - PROCEDURE

Per  l'esplietamento  di  quanto  previsto  dall'art.  5  si applicano le procedure di seguito indicate.

La segreteria  della Commissione Paritetica  Nazionale ha  sede  presso la FIPE e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e  delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di  raccomandata  R.R.,  dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.

All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al  comma precedente la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.

Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della FIPE.

La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione  dell'istanza  di  cui  al  precedente  comma e 'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.

La   Commissione, prima di deliberare, può  convocare  le  parti  in controversia per  acquistare  ogni  informazione  e  osservazione  utile all'esame della controversia stessa.

Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alla parti interessate.

In pendenza  di  procedura presso  la Commissione  Paritetica nazionale le OO.SS.   e  le  parti  interessate  non  potranno  prendere  alcuna  altra iniziativa sindacale nè legale.

Ove la  controversia  e relativa  procedura  abbiano  riguardato questioni attinenti al sistema di  relazioni sindacali la  parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso sulla base della deliberazione della  commissione Paritetica, ovvero, in  assenza di  detta deliberazione,  sulla base  di  oggettivi riscontri, potrà decidere,   previo  confronto  tra  le  organizzazioni  stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10  giorni)  di non ottemperare a  sua volta alle procedure e modalità previste a riguardo.

Per quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà   provvedere  la   Commissione   stessa,   con  propria deliberazione.

ART. 7 - CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI

Fermi restando i diritti individuali in materia di controversie  di lavoro ex legge  533  del   18/8/73, le vertenze individuali  relative all'applicazione  del  presente  Contratto  Nazionale  di lavoro potranno essere demandate, prima dell'azione giudiziaria all'esame di una Commissione composta da un rappresentante dell'Associazione della FIPE e da un rappresentante  dell'Associazione dei lavoratori  alla  quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.

Il dipendente interessato alla definizione della controversia  è  tenuto a richiedere  il  tentativo  di   conciliazione  mediante  l'organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato. la quale deve a sua volta denunciare  la  controversia  all'organizzazione  locale della FIPE che rappresenta la  controparte a mezzo di lettera  raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi essenziali  della controversia stessa.

Qualora il  tentativo di  conciliazione  sia  richiesto  da  un  datore di lavoro,  l'Associazione  locale imprenditoriale ne darà  comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta  di  ritorno  al  prestatore  di lavoro invitandolo  a designare,  entro cinque  giorni dalla  data di ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.

Ricevuta la richiesta  o  la  segnalazione, l'Associazione  locale imprenditoriale  provvederà  a  convocare presso la propria sede la Commissione per esperire il tentativo di amichevole  componimento, che dovrà  esaurirsi entro il  termine di  quindici  giorni  e  comunque senza pregiudicare i termini di prescrizione previsti dal codice civile.

Dall'esame di ogni vertenza dovrà essere  redatto verbale sia nel  caso di composizione  della  stessa,  sia  nel  caso  di  mancato  accordo facendo risultare gli estremi della conciliazione o del mancato accordo.

I  verbali  di  conciliazione  o  di  mancato  accordo,   dovranno  essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni  ed  inviate  alle  Organizzazioni  Nazionali  firmatarie  il presente CCNL.

I tentativi di conciliazione potranno essere, su mandato della Commissione Nazionale,  affrontati  a livello locale.  In questo  caso  la Commissione Nazionale, indicherà i componenti della stessa.

ART.  8  -  GRUPPO  DI  LAVORO PER  IL MERCATO DEL  LAVORO, COLLOCAMENTO E

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE

le parti convengono  di  costituire  un  apposito  gruppo di lavoro  cui è demandato il  compito  di  approfondire  per  le  specifiche  esigenze del settore, temi connessi:

-  alle politiche attive sul mercato di lavoro, anche con riferimento al lavoro interinale ed a nuove tipologie di rapporto di  lavoro che potranno essere individuate dalla legislazione;

- al collocamento della manodopera;

- alle problematiche contributive-previdenziali gestite dall'ENPALS;

- problematiche SIAE.

-  rapporti  con  la  Pubblica  Amministrazione  e  organismi territoriali (Questure, Ufficio stranieri, Prefetture).

ART. 9 - MOLESTIE SESSUALI

Le  parti affermano che le  molestie  sessuali  nei luoghi  di lavoro sono un'offesa   alla  dignità   della persona e  insieme  una  forma  di discriminazione e di ricatto sul lavoro.

Per  molestie  sessuali  si  intende  ogni  comportamento  indesiderato a connotazione sessuale  che offenda la  dignità degli uomini  e delle donne nel mondo del lavoro,  inclusi  atteggiamenti  molesti  di  tipo  visivo o verbale.

I  datori  di  lavoro  adotteranno  tutte  le  misure   utili  ad  evitare comportamenti inoportuni, offensivi, o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali,  e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.

ART. 10 - SCRITTURA INDIVIDUALE

Per  la  scrittura  e  l'avviamento  al  lavoro  valgono  le  disposizioni legislative  in  materia  di  collocamento,  nonchè  quelle  previste  dal presente contratto.

La scrittura dovrà risultare da  apposito atto scritto redatto  in duplice copia di cui una da consegnare allo scritturato (modulo tipo allegato).

La scrittura potrà essere prorogata consensualmente e non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata della scrittura iniziale.

ART. 11 - PERIODO DI PROVA

La  scrittura potrà essere risolta anticipatamente se il lavoratore non supera il periodo di  prova che sarà  pari  alla metà della  durata della scrittura.

In caso di non superamento del periodo di prova il lavoratore avrà diritto alla retribuzione per  le giornate di  lavoro svolte,  e al rimborso delle spese per l'eventuale viaggio di ritorno.

ART. 12 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro viene così stabilito.

-  Prestazioni di Tipo A:  sette ore giornaliere con un massimo  di 40 ore settimanali

L'orario giornaliero sarà ripartito in due turni. la durata di uno dei due turni non potrà superare le 4 ore.

In caso di turno unico l'orario viene ridotto a 6 ore.

-  Prestazioni  di tipo B: quattro ore giornaliere con un massimo di 24 settimanali da effettuarsi in un solo turno.

Per il solo settore dei night-clubs sono previste inoltre:

-  Prestazioni di tipo C: cinque ore giornaliere con un massimo di 30 ore settimanali da effettuarsi in un solo turno.

ART. 13 - RETRIBUZIONE ORARIA E MODALITA' DI PAGAMENTO

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione giornaliera di cui all'art.  30 colonna "A" per sette per le prestazioni di tipo a, e per quattro per le prestazioni di tipo B.

Per le prestazioni di tipo C (night-clubs) la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione giornaliera di  cui all'art.  30 colonna "A" per cinque.

Il  pagamento della retribuzione  avverrà  mensilmente  con  busta  paga e comunque al termine della scrittura per periodi inferiori al mese.

ART. 15 - RIPOSO SETTIMANALE

Il personale scritturato ha diritto , in conformità delle vigenti norme di legge,  ad un riposo di ventiquattro ore non retribuite ogni  sei giornate consecutive di lavoro.

Il godimento del riposo  settimanale  avverrà nel  corso  della settimana mediante turni stabiliti di comune accordo secondo le esigenze aziendali.

ART. 16 - FERIE

Il personale scritturato ha diritto ad  un periodo di ferie  retribuito in ragione di ventisei  giorni  di  calendario  per ogni  anno  di servizio prestato presso la stessa azienda.

Pertanto  al personale scritturato  a tempo determinato spettano  le quote parti del periodo suddetto.

ART. 17 - FESTIVITA'

Agli  effetti del presente  Contratto sono  considerati giorni  festivi le seguenti ricorrenze:

FESTIVITA' NAZIONALI

- Anniversario della Liberazione                     25 aprile

 - Festa del lavoro                                     1 maggio

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

- Capodanno                                            1 gennaio

 - Epifania                                                6 gennaio

 - Lunedì di Pasqua                                   mobile

 - Assunzione                                          15 agosto

 - Ognissanti                                           1 novembre

 - Immacolata Concezione                         8 dicembre

 - Natale                                                 25 dicembre

 - S. Stefano                                            26 dicembre

 - Patrono della città dove si svolge il lavoro.

Qualora  il  personale scritturato non effettui  alcuna  prestazione nelle giornate festive sopra elencate,  percepirà la retribuzione giornaliera di cui all'art. 30 colonna "A".

Nel caso presti attività nelle suddette giornate festiva ha diritto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, al pagamento delle ore  di lavoro effettivamente prestato, calcolato con le modalità di cui all'art. 14 con la maggiorazione del 30 per cento.

Nel caso di prestazione nelle  giornate del  2  giugno, festa della Repubblica e del 4  novembre, giorno dell'Unità nazionale, il personale ha diritto,  oltre alla normale retribuzione giornaliera,  al pagamento delle ore effettivamente lavorate calcolate con le modalità di cui  all'art. 15, senza alcuna maggiorazione.

Fermo restando quanto stabilito nei due precendenti commi, il compenso per il lavoro prestato nelle festività di cui al primo comma  non potrà essere inferiore  all'importo  della  retribuzione  contrattuale di quattro ore maggiorata  del 30 per cento, ed all'importo della retribuzione contrattuale di quattro ore senza maggiorazione per le ricorrenze del 2 giugno e del 4 novembre.

ART. 18 - MALATTIA E INFORTUNIO

Nell'ambito della legislazione del Servizio Sanitario Nazionale l'azienda ha l'obbligo di  rilasciare  al  personale,  all'atto della scrittura, la certificazione eventualmente  prescritta  dalle  vigenti  disposizioni di legge o di  regolamento ai  fini della iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di dare  notizia al  proprio datore di lavoro del suo stato di salute all'atto del verificarsi della sua malattia ed anche al  fine  della percezione  dell'indennità  economiche  di cui al successivo articolo è tenuto, ai sensi dell'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, a recapitare o a trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,  entro due giorni dal rilascio da  parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta  della malattia, nonchè  i successivi  certificati in caso di ricaduta  o continuazione di malattia.

In mancanza di tali comunicazioni salvo giuste  ragioni  di impedimento, l'assenza si considera  ingiustificata, ferme le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella  trasmissione  della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.

Il  lavoratore  è tenuto  a riprendere  servizio  alla  data  indicata dal certificato medico,  ove ciò avvenga senza giustificato  motivo, il datore di lavoro resta esonerato dalla conservazione del posto, ed il lavoratore potrà  essere  considerato  dimissionario  a  giudizio  insindacabile dell'azienda.

ART. 19 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA

In caso di malattia il lavoratore avrà diritto:

a) all'indennità di malattia erogata dall'INPS;

b)  ad una integrazione  da parte  del datore di lavoro  dell'indennità di malattia erogata dall'INPS pari a:

1) alla retribuzione giornaliera per i primi tre giorni;

2) al 40% della retribuzione giornaliera dal 4 al 20 giorno;

3) al 20% della retribuzione giornaliera dal 21 giorno in poi.

Avrà  inoltre diritto alla  conservazione del  posto  per  un  periodo non superiore alla durata della scrittura.

ART. 20 - CLASSIFICAZIONE

Tutte le  figure  artistiche alle quali si  applica il presente CCNL sono così classificate:

I° LIVELLO

- Disk-Jockey: intendendosi per tale colui a cui compete la programmazione musicale, la preparazione ed l mixaggio

 - Orchestrale

 - Cantante

 - Ballerino

 - Spogliarellista

 - Attore

 - Mimo

 - Imitatore

 - Presentatore: intendendosi per tale colui che ha la responsabilità della conduzione e della presentazione

 - Marionettista

 - Contorsionista

 - Acrobata

 - Illusionista

 - Ipnotizzatore

 - Prestigiatore

 - Fonico

 - Direttore delle luci

 - Costumista

 - Animatore: intendendosi per tale colui c cui compete la preparazione, la conduzione e la presentazione dello spettacolo  attraverso iniziative di intrattenimento

II° LIVELLO

- Ballerina di fila di night club

 - Allievo attore

 - Corista

 - Vocalista

 - Attrezzista

 - Truccatore

III° LIVELLO

-  Figurante di sala: intendendosi per tali le persone che, in possesso di elementari nozioni artistiche svolgono attività di animazione in sala e di ballo, nonchè  di  intrattenimento  con  i  clienti,  senza  particolare carattere di

ART. 21 - GRATIFICA NATALIZIA

A titolo di gratifica natalizia il personale scritturato ha  diritto ad un importo pari a  tanti dodicesimi della  retribuzione mensile (retribuzione giornaliera di cui alla colonna "A"  dell'art. 30 moltiplicato per 26) per quanti sono i mesi di lavoro prestato nell'azienda.

ART. 22 GRATIFICA DI FERIE

A titolo di gratifica di ferie il personale scritturato ha diritto ad un importo pari a tanti dodicesimi  della retribuzione  mensile (retribuzione giornaliera di cui alla colonna "A"  dell'art. 30 moltiplicata per 26) per quanti sono i mesi di lavoro prestato nell'azienda.

ART. 23 - SCRITTURE FUORI SEDE

Le parti convengono che i particolari compensi  connessi  alle prestazioni effettuate lontane  dai luoghi di residenza dei singoli scritturati (diaria, piè di lista) debbono essere  eventualmente  specificate nel contratto di scrittura privata.

ART. 24 - INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

In caso  di brevi  interruzioni o sospensioni  dell'attività aziendale per cause  imputabili  alla  volontà  del  datore  di  lavoro,  il  lavoratore continuerà a percepire la retribuzione  giornaliera  di  cui  all'art. 30 colonna "A".

Nel caso, invece, di interruzioni o sospensioni dovute a  cause di forza maggiore non imputabili  al  datore di lavoro, al personale scritturato dovrà essere corrisposto il 50 per cento della retribuzione giornaliera di cui  all'art. 30 colonna "A"  per un periodo massimo di  sette giorni, trascorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto.

ART. 25  - NORME DISCIPLINARI

Il personale scritturato deve essere scrupuloso  nell'adempimento dei suoi doveri e deve tenere una condotta corrente nelle reciproche relazioni.

Dovrà trovarsi in tempo utile presso  l'azienda per  iniziare puntualmente la  propria  attività  all'ora  stabilita  e  deve  presentarsi  al lavoro correttamente vestito.

Il personale scritturato inoltre  è tenuto ad  osservare tutte le disposizioni emanate dall'azienda per regolare il servizio interno, purchè non contrastino con le norme del presente contratto e con leggi  in vigore e che rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

ART. 26 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le violazioni alle norme di cui all'articolo precedente  saranno punite, a seconda della gravità con i seguenti provvedimenti:

 a) rimprovero verbale;

 b) rimprovero scritto;

 c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione;

 d)  sospensione dal lavoro  e dalla retribuzione  per un periodo  fino a 5 giorni;

 e) risoluzione anticipata della scrittura.

La sospensione di cui alla lettera d) può applicarsi a quelle mancanze, le quali, anche in  corrispondenza  delle circostanze speciali  che le hanno accompagnate,  non siano così  gravi da  rendere applicabile  una maggiore punizione,  ma abbiano tutte tale rilievo da  non trovare  adeguata azione nel disposto delle a), b) e c).

Il  provvedimento di  cui alla  lettera e)  si  applica nei  confronti del personale colpevole di   mancanze  relative a doveri  anche  non particolarmente richiamati nel presente contratto che siano  così  gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del personale senza preventiva  contestazione dell'addebito  all'interessato e senza averlo sentito a sua difesa.

L'importo della multa deve essere versato al Fondo di solidarietà Pensioni Lavoratori dello spettacolo presso l'E.N.P.A.L.S.

ART. 27 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento del  rapporto di lavoro del personale artistico e tecnico scritturato a tempo determinato, il trattamento di fine rapporto verrà calcolato nella  misura  del 7,50% della retribuzione di cui all'art.  30 colonna "A" maggiorata dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.

Per quanto altro non espressamente previsto dalle parti vale la disciplina della legge del 29 luglio 1982 n. 297.

ART. 28 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA SCRITTURA

Il personale che venga licenziato prima del termine  della scrittura senza giustificato motivo o comunque per colpa o fatto imputabile all'azienda, avrà diritto ad un indennizzo pari all'ammontare della  retribuzione che gli  sarebbe  spettata  dal  giorno  del  licenziamento  al  termine della scrittura.

Ove la scrittura venga risolta per colpa o fatto  imputabile  al personale l'indennizzo suddetto spetterà all'azienda, che avrà diritto a trattenerlo sulle competenze dovute al dipendente stesso.

ART. 29 - TABELLE PAGA E FORFETTIZZAZIONI

Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto  di  lavoro le aziende liquideranno  la  gratifica natalizia (art.  21)  la  gratifica di ferie (art.  22) e le ferie (art. 16), contestualmente alla corresponsione della retribuzione.

A questo fine le retribuzioni giornaliere dovranno essere integrate  di un importo  pari al   24,99% della retribuzione giornaliera stessa, corrispondente al totale delle incidenze  percentuali sulla retribuzione dei suddetti istituti come appresso specificati:

- gratifica natalizia: 8,33%

- gratifica di ferie:  8,33%

- ferie:                  8,33%

Analogamente ed in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 28 le retribuzioni giornaliere  maggiorate dei ratei  delle gratifiche, dovranno essere integrate di un importo pari al 7,50% delle stesse (incidenza TFR).

+-----------------------------------------------+--------------------+

¦               ¦     A         ¦       B       ¦         C          ¦

¦               ¦ Retrib. giorn.¦ Retrib. giorn.¦ Retrib. giorn.     ¦

¦               ¦               ¦+ forfett. 24,9¦+ forfett.+ TFR 7,50¦

+---------------+----------------------------------------------------¦

¦TIPO A         ¦                                                    ¦

+---------------+----------------------------------------------------¦

¦1 Livello      ¦81.000         ¦101.240        ¦108.800             ¦

+---------------+---------------+---------------+--------------------¦

¦2 Livello      ¦75.000         ¦93.740         ¦100.800             ¦

+---------------+---------------+---------------+--------------------¦

¦3 Livello      ¦69.000         ¦86.250         ¦92.700              ¦

+---------------+----------------------------------------------------¦

¦TIPO B         ¦                                                    ¦

+---------------+----------------------------------------------------¦

¦1 Livello      ¦67.500         ¦84.370         ¦90.700              ¦

+---------------+---------------+---------------+--------------------¦

¦2 Livello      ¦62.000         ¦77.500         ¦83.300              ¦

+---------------+---------------+---------------+--------------------¦

¦3 Livello      ¦56.000         ¦69.990         ¦75.240              ¦

+---------------+----------------------------------------------------¦

¦TIPO C (*)     ¦                                                    ¦

+---------------+----------------------------------------------------¦

¦1 Livello      ¦72,000         ¦89.990         ¦96.740              ¦

+---------------+---------------+---------------+--------------------¦

¦2 Livello      ¦66.300         ¦82.860         ¦89.080              ¦

+---------------+---------------+---------------+--------------------¦

¦3 Livello      ¦60.300         ¦75.370         ¦81.030              ¦

+--------------------------------------------------------------------+

(*) Per il solo settore dei night-clubs

N.B.: - Gli importi assoggettati a contrattazione obbligatoria sono quelli risultanti dalla colonna "B".

 - La retribuzione oraria viene calcolata sulla colonna "A".

ART. 30 - VESTIARIO DI SCENA

Nel caso che lo  spettacolo necessiti  di  abiti  di  scena, trucchi e acconciature  particolari per specifica richiesta  del  datore  di lavoro, questi saranno forniti gratuitamente dall'azienda.

ART. 31 - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Le modalità di accesso al lavoro sono regolate  dalla  circolare ministeriale n. 81/88 allegata al CCNL.

ART. 32 - CONTRIBUTI SOCIALI

Le  Associazioni  sindacali dei  lavoratori hanno  diritto  di percepire, tramite ritenuta sul salario il contributo sindacale fissato  nella misura dell'1% della retribuzione giornaliera di cui all'Art. 30 colonna "B" al netto della  ritenuta  fiscale e  dei  contributi previdenziali ed assistenziali.

L'azienda  provvederà  alla trattenuta  del contributo associativo  ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante  consegna di una  lettera di delega  debitamente sottoscritta  dal  lavoratore  ovvero all'accettazione prevista  nel  contratto  tipo  allegato  al presente  Contratto  ed  al versamento alla Federazione Unitaria  Nazionale sul c/  n. 12161 Banca di Roma,  Agenzia 7,  Via del Viminale  n.  26,  Roma,  intestato Federazione Lavoratori Spettacolo Italiana F.L.S.I.

ART. 33 - DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1  luglio 1995 e sarà valido sino al 30 aprile 1997  per la parte economica e sino al 30  aprile 1999 per la parte normativa.

Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne  sia stata  data disdetta da una delle parti stipulanti  a  mezzo  lettera  raccomandata  almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente Contratto continuerà a produrre  i suoi effetti  anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Fra (denominazione della Ditta)...........................................

 Codice Fiscale............................................................

 e la sign.a/il sign.......................................................

 in arte:..................................................................

 residente in .............................................................

 a via ....................................................................

 telefono .................................................................

 posizione ENPALS: ........................................................

 posizione INPS:...........................................................

 Codice Fiscale: ..........................................................

 nato a : .................................................................

 provincia di .............................................................

 il .......................................................................

                       si conviene e si stipula quanto segue

1) La Ditta (denominazione, ragione sociale e giuridica) .................

 legalmente rappresentata dal sig. ........................................

 scrittura la sign.a/il sig. ..............................................

 nome in arte .............................................................

 nella sua qualifica professionale di .....................................

 per gli spettacoli  di  genere  (indicare  il  genere:  musicale, cabaret,

 animazione,                                                          ecc.).................................

 a)

 .......................................................................

 b)

 .......................................................................

 c)

 .......................................................................

 d)

 .......................................................................

 

 2) Il  presente contratto ha inizio il giorno ......................... e  termina  il  giorno ..............................................

 con il  seguente orario  giornaliero ......................................

 ...

 .......................................................................

 ...........................................................................

 ...

 .......................................................................

 ...........................................................................

3)  il   compenso giornaliero  viene  stabilito in Lit. .................(lorde)

4)  TRATTAMENTO  ECONOMICO  FUORI  SEDE E VIAGGI  (cancellare  ciò  che eventualmente non interessa)

a)  il trattamento di diaria dovuto allo scritturato per l'attività svolta in sede diversa da  quella della  sede legale della Ditta  viene stabilito in:

 Lire....................................................(lorde giornaliere);

b)  il trattamento di diaria dovuto allo scritturato per l'attività svolta in sede diversa dalla sua abituale residenza viene stabilito in:

 Lire....................................................(lorde giornaliere);

c)  le spese di soggiorno sostenute in nome e per conto della Ditta dallo scritturato per l'attività svolta in  sede diversa da quella legale della Ditta  dovranno  essere documentate a  piè di lista  e sarannop rimborsate allo  scritturato previa  consegna della documentazione  stessa  e per un massimo di  Lit......................................................di  spesa giornaliera

 e) sono a carico della ditta le seguenti spese di viaggio:

 -  viaggi di trasferta dalla sede di residenza dello  scritturato al posto di lavoro,

 - viaggi  di  trasferimento dalla sede  di residenza  dello scritturato al posto di lavoro,

 - viaggi di trasferimento dal posto di lavoro abituale  di residenza dello scritturato,

 - viaggi di spostamento tra una sede di lavoro e un'altra.

 ...

 .......................................................................

 ...........................................................................

le  suddette spese di viaggio sostenute in  nome  e per conto  della Ditta dallo scritturato saranno  rimborsate  allo  scritturato  previa consegna della documentazione stessa.

6)       La      sede       legale       della       Ditta       è    in .........................................

 a  via..............................................................

 Foro             competente             è             quello            di ............................................

7)  CONDIZIONI PARTICOLARI  (non si possono  stabilire  trattamenti in contrasto con le