Il
giorno 8 Giugno 1995 in Roma presso
la sede della federazione Italiana Pubblici Esercizi
TRA
- La FEDERAZIONE ITALIANA
PUBBLICI ESERCIZI (FIPE) rappresentata
dal suo Presidente Sergio
Billè e
dai signori
Giancarlo Barisio,
Renato Giacchetto, Mario
Garivaghi, Ezio
Rizzoli, assistiti
dal Segretario Generale
della Fipe dott. Edi Sommariva e dal Dott. Silvio Moretti, con la partecipazione
del Sindacato Italiano Locali da Ballo (SILB) rappresentato dal suo Presidente
Bruno Cristofori
E
- la
FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI INFORMAZIONE
E SPETTACOLO (FILIS-CGIL)
rappresentata dai componenti della Segreteria Nazionale Sigg. Massimo Bordini,
Claudia Tempestini, Alberto Di Giovanni, Silvano Landoni, Lucio Muoio, dal
responsabile del settore Tempo libero Giorgio Caravaglia, dal
coordinatore nazionale
del settore
musica Francesco
Fracassi, assistiti dai sigg. Vinicio De Renzi e Sandro Piombo.
- la FEDERAZIONE
INFORMAZIONE SPETTACOLO
(FIS CISL)
rappresentata dal Segretario generale
Fulvio Giacomassi
e dei Segretari Nazionali Sergio Meomartini,
Romolo Barbona, Angelo Venturini, assistiti dalla delegazione dei
lavoratori e
dai Segretari Nazionali
Pierluigi Salvagni,
Carlo Rubbiani, Costantino Marconi e Bruno Zino, assistita da Aldo
Favilla.
Vista
l'Ipotesi di Accordo del 2 marzo 1995
SI
E' STIPULATO
il
presente Contratto Nazionale di
Lavoro da valere, limitatamente alle scritture a tempo determinato e alle
prestazioni saltuarie ed
alternate, per il personale artistico scritturato dalle aziende di pubblico
esercizio (con attività musicale,
di ballo, di arte varia, di recitazione, quali sale da ballo,
discoteche, night clubs, locali notturni, caffè
concerto, cabaret e similari, ecc.).
Sono
esclusi dall'ambito di applicazione del presente contratto:
- i cantanti, gli
orchestrali facenti parte di complessi società di fatto o legalmente costituiti
o alle dipendenze di
capi-orchestra, in possesso di permesso di agibilità di cui all'articolo
10 del D.L.C.P.S. n. 708/del 1947 e
scritturati come tali;
- i numeri di arte varia,
i ballerini e gli orchestrali facenti parte di complessi artistici muniti
del suddetto permesso di agibilità, scritturati come tali.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le
Parti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive
distinte responsabilità e funzioni, hanno inteso realizzare con il presente
Contratto non solamente una fase negoziale bensì un confronto globale teso
al consolidamento e allo
sviluppo del settore, aia sotto l'aspetto economico produttivo, sia sotto
l'aspetto occupazionale.
L'importanza
del CCNL, non è solo relativa alle
regole che stabiliscono i rapporti sindacali tra le parti,
oltre che i diritti e i doveri, sia
dei lavoratori che dei datori di lavoro.
In
questo contratto, infatti, le Parti
hanno altresì inteso seguire vie innovative affinchè all'interno di
corrette regole sindacali e nella
più limpida autonomia dei soggetti interessati, si ricerchino regole che siano
applicabili nel settore, con una
azione convergente che deve avere sempre come scopo quello di rendere più
chiari e semplici gli interventi in un settore caratterizzato da una eccessiva
burocratizzazione e da adempimenti complessi
e lunghi che non tengono sempre conto
delle esigenze delle imprese
e dei lavoratori.
E'
quindi basilare partire da chiare regole contrattuali per iniziare una
politica di riforma nel settore che consenta di raggiungere
gli obiettivi prefissati. Da questo punto
di vista riveste grande importanza l'Osservatorio come soggetto che deve
offrire notizie corrette sull'andamento del
settore e
proposte di
regole certe
che mettano finalmente in grado
gli operatori
e i lavoratori di conoscere
le prospettive future del settore. In particolare esso deve offrire una
base di discussione alle parti anche istituzionali
interessate alle questioni
relative al collocamento dello spettacolo,
ai problemi previdenziali e ai problemi dell'agibilità, per le figure
artistiche nei pubblici esercizi.
NOTA
A VERBALE
Le Parti datoriali, a seguito della avvenuta stesura del testo definitivo del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi assunti conattività di trattenimento e spettacolo, in data 8 giugno 1995, ed essendo intervenute aggiunte per quanto riguarda le tabelle e modifiche per la decorrenza del Contratto stesso, rispetto all'ipotesi d'accordo stipulato in data 2 marzo 1995, chiedono all'Ente di Previdenza e di assistenza per i lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) che vengano impartite opportune istituzioni alle proprie sedi territoriali circa le operazioni di conguaglio che dovranno essere effettuate dai datori di lavoro che abbiano proceduto al versamento dei contributi sulla base dei precedenti valori retributivi.
Resta
inteso che nessuna rivalsa può essere effettuata
nei confronti del personale artistico previsto nel presente Contratto.
PREMESSA
Il
protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche
del lavoro
e sul
sostegno al sistema
produttivo del 23 luglio 1993,
costituisce il quadro di riferimento sulle sui linee le parti, nel rispetto
della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte
responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle
Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle
relazioni sindacali, convengono di
realizzate un sistema di relazioni
sindacali e di informazioni
coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore.
A
tal fine,
le Organizzazioni firmatarie esprimono
l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti,
attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e
la pratica realizzazione di
un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione
degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle parti intese e quindi
prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti.
Tale
funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed
informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di
sviluppo, realizzare le condizioni per
favorirlo, individuare eventuali
punti di debolezza per verificare le possibilità di superamento.
Le
parti, tenuto conto delle imminenti scadenze
a livello comunitario, concordano sull'esigenza
di partecipare
attivamente allo
sviluppo del dialogo sociale, affinchè vengano analizzati ed
approfonditi i percorsi di armonizzazione delle
normative legislative e della contrattazione collettiva i tema di rapporto di
lavoro negli Stati membri.
Le
parti, infine, in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità
e stagionalità dell'attività, della
programmazione dell'offerta subordinata ad una domanda variabile in
tempi brevi,
convengono di elaborare interventi congiunti
nei confronti
degli organi governativi
interessati in materia di mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e
di problematiche contributive e
previdenziali al fine di realizzar un quadro di riferimento economico
ed istituzionale funzionale allo sviluppo
delle imprese
ed in
particolare per
porre in essere condizioni
normative omogenee rispetto agli altri settori.
A
tal fine verrà insediato
uno specifico
gruppo di
lavoro che dovrà terminare
i suoi lavori entro 12 mesi dalla
data di stipula del presente
accordo.
In
particolare la Parti, in coerenza
con quanto stabilito dal protocollo
del 23 luglio 1993, ed al
fine di garantire la
normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende,
richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo
finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.
Annualmente,
di norma entro
il primo
quadrimestre, la
FIPE e
le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al
fine di effettuare un
esame congiunto del quadro
economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle
prospettive di sviluppo.
Nel
corso dell'incontro
saranno oggetto
di informazioni
e di esame congiunto:
a)
lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione;
b)
la struttura del settore nonchè le prevedibili evoluzioni della stessa;
c)
lo stato di applicazione
delle principali
leggi sul
settore e la opportunità di
eventuali loro modifiche e le
politiche dirette a riforme di
settore.
ART,
2 - STRUMENTI NAZIONALI
Le
parti, per la realizzazione degli obiettivi
previsti nella Premessa
concordano sull'opportunità di istituire:
1)
L'Osservatorio Nazionale
2)
La Commissione Paritetica Nazionale
3)
Gruppo di Lavoro per il mercato del lavoro,
collocamento e problematiche
contributive L'Osservatorio Nazionale
e la
Commissione Paritetica
Nazionale sono composti
ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla FIPE e tre designati dalle
Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Per
ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le
parti concordano di
esaminare nel corso di un apposito incontro la possibilità di
individuare le risorse per il funzionamento degli strumenti previsti nel
presente articolo.
ART.
3 - PARI OPPORTUNITA'
Le
parti convengono sulla opportunità
di realizzare, in attuazione della
raccomandazione CEE del 13 dicembre
1984 n. 635 e delle
disposizioni legislative in
tema di
parità uomo donna,
interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche
attraverso attività di studio e di ricerca finalizzata
alla promozione ed attivazione
di azioni positive a livello nazionale.
Entro
il 1995 verrà costituito un gruppo di lavoro paritetico per le Pari Opportunità
con i seguenti compiti:
1)
svolgere attività di studio e di ricerca,
anche al fine di acquisire
elementi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori
utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso;
2)
studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale
e comunitario, con particolare riferimento
alle modalità di utilizzo
dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo.
Il
Gruppo di cui al presente articolo si riunirà
di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle
Organizzazioni stipulanti.
ART.
4 - OSSERVATORIO NAZIONALE
L'Osservatorio
Nazionale costituisce lo strumento
per lo
studio delle iniziative adottate
dalle parti in materia di occupazione,
mercato del lavoro.
A
tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a)
programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore
e sulle relative prospettive
di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche
coordinando indagini
e rilevazioni, elaborando
stime e proiezioni anche al fine
di fornire
alle parti il supporto tecnico necessario alla
realizzazione degli
incontri di cui all'art. 1;
b)
elabora proposte in materia di formazione
e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e
gli altri
Enti competenti;
c)
sviluppa l'esame della classificazione, al
fine di ricercare coerenza tre le attuali declaratorie e le relative
esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell'attuale
classificazione formulando osservazioni e proposte alle Organizzazioni
stipulanti.
ART.
5 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La
Commissione Paritetica
Nazionale costituisce
l'organo preposto
a garantire il
rispetto delle intese
intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del
contratto su quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 4.
A
tal fine la Commissione Paritetica nazionale,
con le modalità e le
procedure previste dall'art. 6 esamina ad esclusione della materia delle
sanzioni disciplinari tutte le controversie
di interpretazione e di
applicazione di interi istituti o
di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle
modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente contratto.
Inoltre
la Commissione Paritetica
Nazionale potrà
procedere alla
armonizzazione di accordi esistenti
alle scadenze naturali degli
stessi, con il presente CCNL secondo criteri di uniformità e
di omogeneizzazione rispetto alla disciplina contenuta nel presente
contratto.
Le
vertenze di carattere
generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente
Contratto Nazionale di lavoro riguardanti i rapporti di
lavoro nelle aziende
ricomprese nella sfera di
applicazione del presente Contratto,
dovranno essere demandate,
prima di qualsiasi azione, all'esame
della Commissione Nazionale
per il tentativo di amichevole componimento.
ART.
6 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE - PROCEDURE
Per
l'esplietamento di quanto
previsto dall'art.
5 si applicano le procedure
di seguito indicate.
La
segreteria della Commissione
Paritetica Nazionale ha
sede presso la FIPE e
provvede alla verbalizzazione delle riunioni e
delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai
componenti della Commissione stessa.
La
Commissione paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di
raccomandata R.R.,
dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
All'atto
della presentazione dell'istanza, di cui al
comma precedente la parte interessata rimetterà alla Commissione
Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le
riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la
sede della FIPE.
La
data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni
dalla presentazione dell'istanza
di cui
al precedente comma
e 'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La
Commissione, prima di deliberare, può
convocare le
parti in controversia per
acquistare ogni
informazione e
osservazione utile all'esame
della controversia stessa.
Le
deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alla parti
interessate.
In
pendenza di procedura presso la
Commissione Paritetica nazionale le
OO.SS. e le parti
interessate non
potranno prendere
alcuna altra iniziativa
sindacale nè legale.
Ove
la controversia
e relativa procedura
abbiano riguardato questioni
attinenti al sistema di relazioni
sindacali la parte, il cui diritto
di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti
leso sulla base della deliberazione della commissione
Paritetica, ovvero, in assenza di
detta deliberazione, sulla
base di
oggettivi riscontri, potrà decidere,
previo confronto
tra
le
organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10
giorni) di non ottemperare a
sua volta alle procedure e modalità previste a riguardo.
Per
quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà
provvedere la
Commissione stessa,
con propria deliberazione.
ART.
7 - CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI
Fermi
restando i diritti individuali in materia di controversie
di lavoro ex legge 533 del
18/8/73, le vertenze individuali relative
all'applicazione del
presente Contratto
Nazionale di lavoro potranno
essere demandate, prima dell'azione giudiziaria all'esame di una Commissione
composta da un rappresentante dell'Associazione della FIPE e da un
rappresentante dell'Associazione
dei lavoratori alla
quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.
Il
dipendente interessato alla definizione della controversia
è tenuto a richiedere
il tentativo
di conciliazione
mediante l'organizzazione
sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato. la quale deve a sua
volta denunciare la
controversia all'organizzazione locale della FIPE che rappresenta la controparte a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi essenziali
della controversia stessa.
Qualora
il tentativo di
conciliazione sia richiesto
da un
datore di lavoro, l'Associazione locale imprenditoriale ne darà
comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno
al prestatore
di lavoro invitandolo a
designare, entro cinque
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione
sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta
la richiesta o
la segnalazione,
l'Associazione locale
imprenditoriale provvederà
a convocare presso la
propria sede la Commissione per esperire il tentativo di amichevole componimento, che dovrà
esaurirsi entro il termine
di quindici giorni e
comunque senza pregiudicare
i termini di prescrizione previsti dal codice civile.
Dall'esame
di ogni vertenza dovrà essere redatto
verbale sia nel caso di
composizione della
stessa, sia
nel caso
di mancato
accordo facendo risultare gli estremi della conciliazione o del mancato
accordo.
I
verbali di
conciliazione o
di mancato
accordo, dovranno
essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle
rispettive associazioni ed inviate
alle Organizzazioni
Nazionali firmatarie
il presente CCNL.
I
tentativi di conciliazione potranno essere, su mandato della Commissione
Nazionale, affrontati
a livello locale. In questo caso
la Commissione Nazionale, indicherà i componenti della stessa.
ART.
8 -
GRUPPO DI
LAVORO PER IL MERCATO DEL
LAVORO, COLLOCAMENTO E
PROBLEMATICHE
CONTRIBUTIVE
le
parti convengono di
costituire un
apposito gruppo di lavoro cui è demandato il compito
di approfondire per le
specifiche esigenze del
settore, temi connessi:
-
alle politiche attive sul mercato di lavoro, anche con riferimento al
lavoro interinale ed a nuove tipologie di rapporto di
lavoro che potranno essere individuate dalla legislazione;
-
al collocamento della manodopera;
-
alle problematiche contributive-previdenziali gestite dall'ENPALS;
-
problematiche SIAE.
-
rapporti con
la Pubblica Amministrazione
e organismi territoriali
(Questure, Ufficio stranieri, Prefetture).
ART.
9 - MOLESTIE SESSUALI
Le
parti affermano che le molestie
sessuali nei luoghi
di lavoro sono un'offesa alla
dignità della persona
e insieme
una forma
di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per
molestie sessuali
si intende
ogni comportamento
indesiderato a connotazione sessuale
che offenda la dignità degli uomini e
delle donne nel mondo del lavoro, inclusi
atteggiamenti molesti di
tipo visivo o verbale.
I
datori di
lavoro adotteranno
tutte le
misure utili
ad evitare comportamenti
inoportuni, offensivi, o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali,
e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto
della dignità di donne e uomini.
Per
la scrittura
e l'avviamento al lavoro
valgono le
disposizioni legislative in
materia di
collocamento, nonchè quelle
previste dal presente
contratto.
La
scrittura dovrà risultare da apposito
atto scritto redatto in duplice
copia di cui una da consegnare allo scritturato (modulo tipo allegato).
La
scrittura potrà essere prorogata consensualmente e non più di una volta e per
un periodo non superiore alla durata della scrittura iniziale.
ART.
11 - PERIODO DI PROVA
La
scrittura potrà essere risolta anticipatamente se il lavoratore non
supera il periodo di prova che sarà pari alla metà
della durata della scrittura.
In
caso di non superamento del periodo di prova il lavoratore avrà diritto alla
retribuzione per le giornate di
lavoro svolte, e al rimborso delle spese per l'eventuale viaggio di ritorno.
ART.
12 - ORARIO DI LAVORO
L'orario
di lavoro viene così stabilito.
-
Prestazioni di Tipo A: sette
ore giornaliere con un massimo di
40 ore settimanali
L'orario
giornaliero sarà ripartito in due turni. la durata di uno dei due turni non
potrà superare le 4 ore.
In
caso di turno unico l'orario viene ridotto a 6 ore.
-
Prestazioni di tipo B:
quattro ore giornaliere con un massimo di 24 settimanali da effettuarsi in un
solo turno.
Per
il solo settore dei night-clubs sono previste inoltre:
-
Prestazioni di tipo C: cinque ore giornaliere con un massimo di 30 ore
settimanali da effettuarsi in un solo turno.
ART.
13 - RETRIBUZIONE ORARIA E MODALITA' DI PAGAMENTO
La
retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione giornaliera di cui
all'art. 30 colonna "A"
per sette per le prestazioni di tipo a, e per quattro per le prestazioni di tipo
B.
Per
le prestazioni di tipo C (night-clubs) la retribuzione oraria si ottiene
dividendo la retribuzione giornaliera di cui
all'art. 30 colonna "A"
per cinque.
Il
pagamento della retribuzione avverrà
mensilmente con
busta paga e comunque al
termine della scrittura per periodi inferiori al mese.
Il
personale scritturato ha diritto , in conformità delle vigenti norme di legge,
ad un riposo di ventiquattro ore non retribuite ogni
sei giornate consecutive di lavoro.
Il
godimento del riposo settimanale
avverrà nel corso
della settimana mediante turni stabiliti di comune accordo secondo le
esigenze aziendali.
Il
personale scritturato ha diritto ad un
periodo di ferie retribuito in
ragione di ventisei giorni
di calendario
per ogni anno
di servizio prestato presso la stessa azienda.
Pertanto
al personale scritturato a
tempo determinato spettano le quote
parti del periodo suddetto.
Agli
effetti del presente Contratto
sono considerati giorni festivi
le seguenti ricorrenze:
FESTIVITA'
NAZIONALI
-
Anniversario della Liberazione
25 aprile
-
Festa del lavoro
1 maggio
FESTIVITA'
INFRASETTIMANALI
-
Capodanno
1
gennaio
-
Epifania
6 gennaio
-
Lunedì di Pasqua
mobile
-
Assunzione
15 agosto
-
Ognissanti
1
novembre
-
Immacolata Concezione
8 dicembre
-
Natale
25 dicembre
-
S. Stefano
26 dicembre
-
Patrono della città dove si svolge il lavoro.
Qualora
il personale scritturato non
effettui alcuna
prestazione nelle giornate festive sopra elencate,
percepirà la retribuzione giornaliera di cui all'art. 30 colonna
"A".
Nel
caso presti attività nelle suddette giornate festiva ha diritto, oltre alla
normale retribuzione giornaliera, al pagamento delle ore
di lavoro effettivamente prestato, calcolato con le modalità di cui
all'art. 14 con la maggiorazione del 30 per cento.
Nel
caso di prestazione nelle giornate
del 2
giugno, festa della Repubblica e del 4
novembre, giorno dell'Unità nazionale, il personale ha diritto,
oltre alla normale retribuzione giornaliera,
al pagamento delle ore effettivamente lavorate calcolate con le modalità
di cui all'art. 15, senza alcuna
maggiorazione.
Fermo
restando quanto stabilito nei due precendenti commi, il compenso per il lavoro
prestato nelle festività di cui al primo comma
non potrà essere inferiore all'importo
della retribuzione contrattuale di quattro ore maggiorata del 30 per cento, ed all'importo della retribuzione
contrattuale di quattro ore senza maggiorazione per le ricorrenze del 2 giugno e
del 4 novembre.
ART.
18 - MALATTIA E INFORTUNIO
Nell'ambito
della legislazione del Servizio Sanitario Nazionale l'azienda ha l'obbligo di
rilasciare al personale,
all'atto della scrittura, la certificazione eventualmente
prescritta dalle
vigenti disposizioni di
legge o di regolamento ai
fini della iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
Il
lavoratore ammalato ha l'obbligo di dare notizia
al proprio datore di lavoro del suo
stato di salute all'atto del verificarsi della sua malattia ed anche al
fine della percezione dell'indennità
economiche di cui al
successivo articolo è tenuto, ai
sensi dell'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, a recapitare o a
trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
entro due giorni dal rilascio da parte
del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonchè
i successivi certificati in
caso di ricaduta o continuazione di
malattia.
In
mancanza di tali comunicazioni salvo giuste
ragioni di impedimento,
l'assenza si considera ingiustificata,
ferme le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella
trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della
malattia.
Il
lavoratore è tenuto
a riprendere servizio
alla data
indicata dal certificato medico, ove
ciò avvenga senza giustificato motivo,
il datore di lavoro resta esonerato dalla conservazione del posto, ed il lavoratore potrà
essere considerato dimissionario a
giudizio insindacabile
dell'azienda.
In
caso di malattia il lavoratore avrà diritto:
a)
all'indennità di malattia erogata dall'INPS;
b)
ad una integrazione da parte
del datore di lavoro dell'indennità
di malattia erogata dall'INPS pari a:
1)
alla retribuzione giornaliera per i primi tre giorni;
2)
al 40% della retribuzione giornaliera dal 4 al 20 giorno;
3)
al 20% della retribuzione giornaliera dal 21 giorno in poi.
Avrà
inoltre diritto alla conservazione
del posto per
un periodo non superiore
alla durata della scrittura.
ART.
20 - CLASSIFICAZIONE
Tutte
le figure artistiche alle quali si
applica il presente CCNL sono così classificate:
-
Disk-Jockey: intendendosi per tale colui a cui compete la programmazione
musicale, la preparazione ed l mixaggio
-
Orchestrale
-
Cantante
-
Ballerino
-
Spogliarellista
-
Attore
-
Mimo
-
Imitatore
-
Presentatore: intendendosi per tale colui che ha la responsabilità della
conduzione e della presentazione
-
Marionettista
-
Contorsionista
-
Acrobata
-
Illusionista
-
Ipnotizzatore
-
Prestigiatore
-
Fonico
-
Direttore delle luci
-
Costumista
-
Animatore: intendendosi per tale colui c cui compete la preparazione, la
conduzione e la presentazione dello spettacolo
attraverso iniziative di intrattenimento
-
Ballerina di fila di night club
-
Allievo attore
-
Corista
-
Vocalista
-
Attrezzista
-
Truccatore
-
Figurante di sala: intendendosi per tali le persone che, in possesso di
elementari nozioni artistiche svolgono attività di animazione in sala e di
ballo, nonchè di
intrattenimento con
i clienti,
senza particolare carattere
di
A
titolo di gratifica natalizia il personale scritturato ha
diritto ad un importo pari a tanti
dodicesimi della retribuzione
mensile (retribuzione giornaliera di cui alla colonna "A"
dell'art. 30 moltiplicato per 26) per quanti sono i mesi di lavoro
prestato nell'azienda.
A
titolo di gratifica di ferie il personale scritturato ha diritto ad un importo
pari a tanti dodicesimi della
retribuzione mensile (retribuzione
giornaliera di cui alla colonna "A"
dell'art. 30 moltiplicata per 26) per quanti sono i mesi di lavoro
prestato nell'azienda.
Le
parti convengono che i particolari compensi
connessi alle prestazioni
effettuate lontane dai luoghi di
residenza dei singoli scritturati (diaria, piè di lista) debbono essere
eventualmente specificate nel contratto di scrittura privata.
In
caso di brevi interruzioni o sospensioni
dell'attività aziendale per cause imputabili
alla volontà
del datore
di lavoro,
il lavoratore continuerà a
percepire la retribuzione giornaliera
di cui
all'art. 30 colonna "A".
Nel
caso, invece, di interruzioni o sospensioni dovute a cause di forza maggiore non imputabili al datore di
lavoro, al personale scritturato dovrà essere corrisposto il 50 per cento della
retribuzione giornaliera di cui all'art.
30 colonna "A" per un
periodo massimo di sette giorni,
trascorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto.
Il
personale scritturato deve essere scrupuloso
nell'adempimento dei suoi doveri e deve tenere una condotta corrente
nelle reciproche relazioni.
Dovrà
trovarsi in tempo utile presso l'azienda
per iniziare puntualmente la
propria attività
all'ora stabilita
e deve
presentarsi al lavoro
correttamente vestito.
Il
personale scritturato inoltre è
tenuto ad osservare tutte le
disposizioni emanate dall'azienda per regolare il servizio interno, purchè non
contrastino con le norme del presente contratto e con leggi in vigore e che rientrino nelle normali attribuzioni del
datore di lavoro.
Le
violazioni alle norme di cui all'articolo precedente saranno punite, a seconda della gravità con i seguenti
provvedimenti:
a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto;
c)
multa non superiore a 3 ore di retribuzione;
d)
sospensione dal lavoro e
dalla retribuzione per un periodo
fino a 5 giorni;
e)
risoluzione anticipata della scrittura.
La
sospensione di cui alla lettera d) può applicarsi a quelle mancanze, le quali,
anche in corrispondenza
delle circostanze speciali che
le hanno accompagnate, non siano
così gravi da rendere
applicabile una maggiore punizione,
ma abbiano tutte tale rilievo da non
trovare adeguata azione nel
disposto delle a), b) e c).
Il
provvedimento di cui alla lettera
e) si
applica nei confronti del
personale colpevole di mancanze
relative a doveri anche non
particolarmente richiamati nel presente contratto che siano
così gravi da non
consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Nessun
provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del personale
senza preventiva contestazione
dell'addebito all'interessato e
senza averlo sentito a sua difesa.
L'importo
della multa deve essere versato al Fondo di solidarietà Pensioni Lavoratori
dello spettacolo presso l'E.N.P.A.L.S.
Tenuto
conto delle particolari modalità di svolgimento del rapporto di lavoro del personale artistico e tecnico
scritturato a tempo determinato, il trattamento di fine rapporto verrà
calcolato nella misura
del 7,50% della retribuzione di cui all'art. 30 colonna "A" maggiorata dei ratei di tredicesima
e quattordicesima mensilità.
Per
quanto altro non espressamente previsto dalle parti vale la disciplina della
legge del 29 luglio 1982 n. 297.
Il
personale che venga licenziato prima del termine della scrittura senza giustificato motivo o comunque per
colpa o fatto imputabile all'azienda, avrà diritto ad un indennizzo pari
all'ammontare della retribuzione
che gli sarebbe
spettata dal
giorno del
licenziamento al
termine della scrittura.
Ove
la scrittura venga risolta per colpa o fatto
imputabile al personale
l'indennizzo suddetto spetterà all'azienda, che avrà diritto a trattenerlo
sulle competenze dovute al dipendente stesso.
Tenuto
conto delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro le
aziende liquideranno la
gratifica natalizia (art. 21)
la gratifica di ferie (art.
22) e le ferie (art. 16), contestualmente alla corresponsione della
retribuzione.
A
questo fine le retribuzioni giornaliere dovranno essere integrate
di un importo pari al 24,99%
della retribuzione giornaliera stessa, corrispondente al totale delle incidenze
percentuali sulla retribuzione dei suddetti istituti come appresso
specificati:
-
gratifica natalizia: 8,33%
-
gratifica di ferie: 8,33%
-
ferie:
8,33%
Analogamente
ed in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 28 le retribuzioni
giornaliere maggiorate dei ratei
delle gratifiche, dovranno essere integrate di un importo pari al 7,50%
delle stesse (incidenza TFR).
+-----------------------------------------------+--------------------+
¦
¦ A
¦ B
¦
C
¦
¦
¦ Retrib. giorn.¦ Retrib. giorn.¦ Retrib. giorn.
¦
¦
¦
¦+ forfett. 24,9¦+ forfett.+ TFR 7,50¦
+---------------+----------------------------------------------------¦
¦TIPO
A
¦
¦
+---------------+----------------------------------------------------¦
¦1
Livello ¦81.000
¦101.240
¦108.800
¦
+---------------+---------------+---------------+--------------------¦
¦2
Livello ¦75.000
¦93.740 ¦100.800
¦
+---------------+---------------+---------------+--------------------¦
¦3
Livello ¦69.000
¦86.250 ¦92.700
¦
+---------------+----------------------------------------------------¦
¦TIPO
B
¦
¦
+---------------+----------------------------------------------------¦
¦1
Livello ¦67.500
¦84.370 ¦90.700
¦
+---------------+---------------+---------------+--------------------¦
¦2
Livello ¦62.000
¦77.500 ¦83.300
¦
+---------------+---------------+---------------+--------------------¦
¦3
Livello ¦56.000
¦69.990 ¦75.240
¦
+---------------+----------------------------------------------------¦
¦TIPO
C (*) ¦
¦
+---------------+----------------------------------------------------¦
¦1
Livello ¦72,000
¦89.990 ¦96.740
¦
+---------------+---------------+---------------+--------------------¦
¦2
Livello ¦66.300
¦82.860 ¦89.080
¦
+---------------+---------------+---------------+--------------------¦
¦3
Livello ¦60.300
¦75.370 ¦81.030
¦
+--------------------------------------------------------------------+
(*)
Per il solo settore dei night-clubs
N.B.:
- Gli importi assoggettati a contrattazione obbligatoria sono quelli risultanti
dalla colonna "B".
-
La retribuzione oraria viene calcolata sulla colonna "A".
Nel
caso che lo spettacolo necessiti
di abiti
di scena, trucchi e
acconciature particolari per
specifica richiesta del
datore di lavoro, questi
saranno forniti gratuitamente dall'azienda.
Le
modalità di accesso al lavoro sono regolate
dalla circolare ministeriale
n. 81/88 allegata al CCNL.
Le
Associazioni sindacali dei lavoratori
hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario il contributo
sindacale fissato nella misura
dell'1% della retribuzione
giornaliera di cui all'Art. 30 colonna "B" al netto della ritenuta fiscale
e dei
contributi previdenziali ed assistenziali.
L'azienda
provvederà alla trattenuta
del contributo associativo ai
dipendenti che ne facciano richiesta mediante
consegna di una lettera di
delega debitamente sottoscritta
dal lavoratore
ovvero all'accettazione prevista nel
contratto tipo
allegato al presente
Contratto ed
al versamento alla Federazione Unitaria
Nazionale sul c/ n. 12161 Banca di Roma,
Agenzia 7, Via del Viminale
n. 26,
Roma, intestato Federazione
Lavoratori Spettacolo Italiana F.L.S.I.
Il
presente contratto decorre dal 1 luglio
1995 e sarà valido sino al 30 aprile 1997
per la parte economica e sino al 30
aprile 1999 per la parte normativa.
Si
intenderà tacitamente rinnovato quando non ne
sia stata data disdetta da
una delle parti stipulanti a
mezzo lettera
raccomandata almeno tre mesi
prima della scadenza.
Il
presente Contratto continuerà a produrre i
suoi effetti anche dopo la scadenza
di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Fra
(denominazione della Ditta)...........................................
Codice
Fiscale............................................................
e
la sign.a/il sign.......................................................
in
arte:..................................................................
residente
in .............................................................
a
via ....................................................................
telefono
.................................................................
posizione
ENPALS: ........................................................
posizione
INPS:...........................................................
Codice
Fiscale: ..........................................................
nato
a : .................................................................
provincia
di .............................................................
il
.......................................................................
si conviene e si stipula quanto segue
1)
La Ditta (denominazione, ragione sociale e giuridica) .................
legalmente
rappresentata dal sig. ........................................
scrittura
la sign.a/il sig. ..............................................
nome
in arte .............................................................
nella
sua qualifica professionale di .....................................
per
gli spettacoli di genere
(indicare il
genere: musicale, cabaret,
animazione,
ecc.).................................
a)
.......................................................................
b)
.......................................................................
c)
.......................................................................
d)
.......................................................................
2)
Il presente contratto ha inizio il
giorno ......................... e termina
il giorno
..............................................
con
il seguente orario
giornaliero ......................................
...
.......................................................................
...........................................................................
...
.......................................................................
...........................................................................
3)
il compenso
giornaliero viene
stabilito in Lit. .................(lorde)
4)
TRATTAMENTO ECONOMICO
FUORI SEDE E VIAGGI (cancellare ciò
che eventualmente non interessa)
a)
il trattamento di diaria dovuto allo scritturato per l'attività svolta
in sede diversa da quella della sede
legale della Ditta viene stabilito
in:
Lire....................................................(lorde
giornaliere);
b)
il trattamento di diaria dovuto allo scritturato per l'attività svolta
in sede diversa dalla sua abituale residenza viene stabilito in:
Lire....................................................(lorde
giornaliere);
c)
le spese di soggiorno sostenute in nome e per conto della Ditta dallo
scritturato per l'attività svolta in sede
diversa da quella legale della Ditta dovranno
essere documentate a piè di
lista e sarannop rimborsate allo
scritturato previa consegna
della documentazione stessa
e per un massimo di Lit......................................................di
spesa giornaliera
e)
sono a carico della ditta le seguenti spese di viaggio:
-
viaggi di trasferta dalla sede di residenza dello
scritturato al posto di lavoro,
-
viaggi di
trasferimento dalla sede di
residenza dello scritturato al posto di lavoro,
-
viaggi di trasferimento dal posto di lavoro abituale
di residenza dello scritturato,
-
viaggi di spostamento tra una sede di lavoro e un'altra.
...
.......................................................................
...........................................................................
le
suddette spese di viaggio sostenute in
nome e per conto
della Ditta dallo scritturato saranno
rimborsate allo
scritturato previa consegna
della documentazione stessa.
6)
La sede
legale
della Ditta
è in
.........................................
a
via..............................................................
Foro competente
è
quello
di
............................................
7) CONDIZIONI PARTICOLARI (non si possono stabilire trattamenti in contrasto con le