RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

Rinnovo contratti collettivi di lavoro per le categorie artistiche

Arrangiatori

I compensi  fissati per gli arrangiatori  -  sia nel  caso di arrangiamenti musicali per l'orchestra e il canto sia nel caso di arrangiamenti  per sola orchestra sono i seguenti:

a)   brani da un minimo di 25 battute a un massimo di 100 battute:

Complessi                                                   dal 1.1.1989

fino a 15 elementi       lire 250.000                 lire 310.000

oltre 15 elementi        lire 338.000                  lire 416.000

per ogni battuta in più (battute reali)

fino a 15 elementi       lire   3.500                    lire   4.500

oltre 15 elementi        lire   4.620                    lire   5.700

b)   brani inferiori a 25 battute

per ogni battuta

fino a 15 elementi       lire   4.800                    lire   6.000

oltre 15 elementi        lire   6.100                     lire   7.800

E'  stato inoltre concordato che nel caso l'Azienda  richieda espressamente di ricostruire  brani musicali attraverso l'ascolto in  cuffia  per il loro successivo arrangiamento, i predetti compensi vengono maggiorati del 30%. A tal fine  vi  preghiamo di  voler porre in  essere  ogni utile accorgimento affinché  tale  forma  di  utilizzazione  degli  arrangiatori   sia  sempre comprovata  da  necessità  aziendali  che  non  possono  essere soddisfatte diversamente.

Si è infine precisato che i c.d. "stacchi" musicali vanno considerati brani a sé stanti e pertanto gli stessi vanno liquidati sulla  base delle tariffe sopra riportate a seconda del numero delle "battute" di ciascuno "stacco".

Da parte delle OO.SS.  ci  è  stato  richiesto,  ai  fini  di  una maggiore occupazione,  di ripartire gli  arrangiamenti  fra  un  numero  maggiore di addetti  considerato,  anche,  le sempre crescenti necessità produttive. Da parte nostra,  pur comprendendo le argomentazioni sindacali che ci sentiamo di condividere,  abbiamo precisato che in  ogni caso l'utilizzazione  di un maggior  numero  di  arrangiatori non  può che derivare  da reali necessità produttive fermo restando,  in ogni caso,  che la scelta degli  addetti cui affidare gli arrangiamenti compete all'Azienda  sulla  base  di valutazioni tecnico-professionali.

Cantanti

I compensi minimi giornalieri stabiliti per i cantanti sono i seguenti:

1)   Produzioni televisive

Compenso base di lire 130.000

Ulteriore compenso  di  lire  60.000  per ogni giornata di prestazione eccedente la prima.

2)   Produzioni radiofoniche

Compenso giornaliero di lire 65.000

Nel caso  i cantanti scritturati  per la televisione  possiedano almeno due dei requisiti di  cui appresso  andrà loro  corrisposto un  compenso minimo giornaliero di lire 450.000  ed un  ulteriore compenso di lire  250.000 per ogni giornata di prestazione eccedente la prima.

I requisiti citati sono i seguenti:

a)   aver  effettuato  almeno  10  prestazioni in  programmi televisivi del genere "spettacolo"  direttamente  realizzati  dalla  RAI. Ai fini del calcolo  delle predette  prestazioni non  si  considerano  pertanto: i programmi  per  ragazzi,   i  programmi   culturali,  le  trasmissioni     giornalistiche,  le  riprese  esterne,  i  programmi  pubblicitari, le  trasmissioni  di  categoria.   Non  si  considereranno,   inoltre,  le prestazioni per le  sigle  di  programmi,  le  presenze  in spettacoli     promozionali,  i ritorni nello stesso programma anche  se realizzato a  puntate e trasmesso in più giornate;

b)   aver partecipato come protagonista fisso ad una serie  di trasmissioni televisive di almeno 3 puntate;

c)   aver effettuato uno show personale trasmesso in prima serata;

d)   aver  esercitato con continuità la  professione di  cantante di musica leggera, raggiungendo una posizione di notorietà a carattere nazionale  o internazionale in un periodo di almeno 5 anni.

Nei compensi di cui sopra sono ricomprese le seguenti prestazioni:

1)   la registrazione della base,  qualunque  sia  il  tempo  impiegato per effettuarla;

2)   l'attività di studio che non potrà eccedere le  6  ore di prova e/o di registrazione;

3)   il  tempo impiegato per  il  trucco,  la  vestizione,  lo  strucco, la svestizione ecc.

In  caso  le  prestazioni  eccedano  i  limiti  orari  di  cui  sopra  sarà corrisposto il 10  per cento del compenso base per ogni ora di eccedenza o, nel caso di durata inferiore, la corrispondente frazione.

In caso  di  prestazione  notturna dopo  le  24  e fino alle 6  il relativo compenso è aumentato del 25 per cento.

In caso di prestazioni festive il relativo compenso è aumentato  del 25 per cento,  se domenicali,  o  del  50  per  cento  se  effettuate  nelle altre festività previste dalla legge.

E'  stato infine concordato che ai cantanti che hanno la residenza abituale in luogo diverso da quello nel quale sono convocati verranno  rimborsate le spese di viaggio sostenute per raggiungere il luogo della  convocazione nei limiti  delle tariffe  ferroviarie  previste  per  la  prima  classe. Detto rimborso  spese  sarà  riconosciuto  esclusivamente  per   le  convocazioni necessarie per rendere la prestazione contrattualmente dovuta escludendo in ogni  caso,   altre   eventuali   spese  connesse   al  viaggio  effettuato (supplemento rapido,  vagone letto, prenotazione obbligatoria, ecc.) nonché le spese sostenute per il rientro nella residenza abituale.

Direttori d'orchestra RF a cachet

Il compenso minimo giornaliero è stato elevato a lire 170.000.

Coretti di musica leggera e vocalisti di musica leggera

Fermo restando  la  normativa e i compensi  di  cui  alla  nostra circolare SP/AS/5579  del 24  febbraio 1984  relativi ai coretti di musica leggera, è stata introdotta una diversa regolamentazione per quei  vocalisti di musica leggera che vengono  direttamente  contattati  dall'Azienda  senza, quindi, essere preventivamente individuati da un "capo coro".

In altre parole la  nuova normativa è applicabile a quei  vocalisti  che di volta in volta sono utilizzati dall'Azienda anche per costituire un coretto sotto la  direzione di  un  istruttore  di  cantanti  anch'esso individuato dall'Azienda,  senza che intercorra  un rapporto stabile fra  i vocalisti e l'istruttore stesso.

Ai vocalisti di musica leggera andrà corrisposto un compenso giornaliero di lire 100.000 che viene elevato del 30% solo nel caso le prestazioni vengano rese in video e cioè quando si effettuano registrazioni  e/o esecuzioni con riprese televisive.

La  durata  complessiva  delle  prestazioni  è  stata  fissata  in   6  ore giornaliere suddivisibili  in due turni  la cui durata è  determinata dalle esigenze della produzione.

Qualora  la  prestazione si  protragga oltre le  6  ore  e 15  minuti andrà corrisposto un ulteriore compenso di lire 25.000 giornaliere.

Suggeritori

Precisato  che per poter svolgere  la  propria attività  i suggeritori sono tenuti ad utilizzare tutti gli idonei strumenti tecnici, anche elettronici, messi  a disposizione  dall'Azienda,  il nuovo minimo  giornaliero  è stato fissato  in  lire  63.000  fermo restando gli  incrementi annuali derivanti dalla variazione dell'indennità  di contingenza.  Considerate le variazioni di detta indennità verificatesi nel 1987, vi informiamo che a decorrere dal 1.1.1988 il minimo giornaliero del suggeritore è fissato in lire 64.595.

Significative  modifiche  ha  subito  l'art.   4  relativo  al  trattamento economico e normativo in caso di malattia o infortunio. La nuova normativa, del tutto analoga a quella stabilita per i figuranti e i ballerini, prevede la conservazione del posto entro i limiti della durata della  scrittura nel caso di infortunio sul lavoro  e per un  periodo non superiore ad  un terzo dell'intera   scrittura   nel   caso  di   malattia   o   infortunio  extra professionale.

Nel periodo  di malattia il  suggeritore è tenuto  a giustificare l'assenza tramite certificazione medica e l'Azienda,  attraverso un proprio medico di fiducia,  può  effettuare  i  necessari  accertamenti  nelle  fasce  orarie espressamente indicate nell'accordo.

Per quanto riguarda il trattamento economico,  il testo dell'accordo indica chiaramente i limiti di detto trattamento. Precisiamo soltanto che nel caso in favore dell'interessato non siano stati effettuati  dalla nostra Azienda versamenti contributivi tali da consentire l'erogazione  da parte dell'INPS del trattamento di malattia,  l'indennità di cui ai punti b) e c) dell'art. 4, sarà pari al 100% del minimo contrattuale e dell'eventuale superminimo - entro  il massimale di lire 130.000  -  anziché, rispettivamente, del 40% e del 20%.

L'accordo ha infine stabilito che in caso il suggeritore debba  svolgere la propria   attività  "fuori  sede"   allo  stesso   andrà   corrisposta  una maggiorazione del compenso giornaliero di lire 61.000.

Figuranti

Numerose  e significative sono  state le  variazioni  apportate all'accordo relativo ai figuranti.  Premesso che per quanto riguarda  il trattamento di malattia  e  infortunio  è  stata  introdotta  la  stessa  normativa  sopra illustrata per i suggeritori,  il nuovo accordo ha  ridotto da 11  a 10 ore

l'impegno giornaliero dei figuranti stabilendo un compenso  più elevato per le prestazioni eccedenti le 10 ore. I compensi giornalieri che hanno subito notevoli incrementi, sono stati fissati nelle seguenti misure:

a)   figuranti:

giorni non festivi                                                   dal 1.1.1989

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 30.000          lire 38.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 35.000           lire 41.800

festività

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 45.000           lire 57.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 49.500            lire 62.700

b)   figuranti speciali:

giorni non festivi                                                   dal 1.1.1989

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 34.000           lire 48.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 37.400            lire 52.800

festività

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 51.000           lire 70.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 56.100            lire 76.500

Ai fini  della durata  della prestazione  andrà  considerato  l'arco orario intercorrente   dall'ora  di  convocazione  al   termine   effettivo  della prestazione  lavorativa  escludendo,  da tale computo,  il periodo di tempo necessario per il trucco.

L'indennità da  corrispondersi  nel caso  sia  richiesto  il  trucco totale (tutto  il  corpo)  è stata elevata a lire  10.000  giornaliere ed  è stata istituita un'indennità  giornaliera per  il  trucco  speciale  pari  a lire 5.000.

E'  stata inoltre elevata a  lire  5.000  l'indennità  giornaliera relativa all'abito da sera richiesto al figurante ed andrà corrisposta una indennità di lire 2.000  giornaliere qualora per  l'uso in scena  al lavoratore venga richiesto di usare un proprio abito.

Per quanto  riguarda  il  rimborso spese  di trasporto si è  concordato che saranno rimborsate  le  spese  documentate  sostenute  per  l'uso  del taxi qualora il  lavoro  termini oltre le  ore 24  oppure nel  caso il figurante venga convocato prima delle ore 6.  Pertanto,  a  decorrere  dalla  data di sottoscrizione dell'accordo,  il rimborso spese del taxi  andrà corrisposto solo su presentazione di idonea documentazione  escludendosi la possibilità di rimborsare forfettariamente dette spese.

Si è infine  stabilito di  corrispondere un  rimborso  spese forfettario di lire 8.000 giornaliere nel caso l'Azienda non provveda a fornire un cestino nell'arco  orario di normale consumazione  del pasto.  Premesso che in ogni caso al  figurante può essere  fornito  il  cestino,  o  in  alternativa il predetto rimborso spese,  solo per una sola volta nel  corso della giornata anche  nel  caso  la  prestazione  ricomprenda  l'arco  orario  di  normale consumazione sia del pranzo  che della  cena,  precisiamo  che  il rimborso spese  o il  cestino andranno  riconosciuti  anche in  caso di convocazione nell'arco orario previsto per i turni mensa del restante personale.

Ballerini

I  nuovi minimi  di  retribuzione giornaliera fissata  per questa categoria sono stati i seguenti

                                                                        dal 1.1.1989

1° ballerino                  lire 71.500                         lire 73.600

solista                          lire 64.440                         lire 66.250

ballerino                       lire 60.000                        lire 61.600

Detti  minimi,  come per  il  passato,  saranno  rivalutati  annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di un importo pari all'incremento verificatosi per l'indennità di contingenza nell'anno solare precedente. Per effetto di tale rivalutazione  vi  comunichiamo  che a decorrere dal  1.1.1988  la predetta retribuzione giornaliera viene fissata come segue:

1° ballerino                  lire 73.240

solista                          lire 66.105

ballerino                      lire 61.620

Il nuovo contratto regolamenta,  inoltre, anche il rapporto di lavoro degli assistenti coreografi.

L'assunzione  dei predetti  lavoratori  avverrà,  come per  il passato, per chiamata  diretta.  L'unico requisito professionale  richiesto  è quello di aver  già maturato  un'esperienza  analoga  o,  se  si  tratta  della prima utilizzazione in tale ruolo,  di aver almeno svolto l'attività di ballerino con una certa continuità.  Agli  assistenti-coreografi  andrà  applicata la stessa  normativa prevista  dall'accordo  dei ballerini (orario  di lavoro, scrittura fuori piazza, ecc.).

La retribuzione giornaliera degli assistenti coreografi è  stata fissata in lire 78.650  e,  a decorrere dal 1°  gennaio 1989,  in  lire  80.960. Detta retribuzione,  come  per gli altri  lavoratori,  subirà  incrementi annuali derivanti dall'aumento dell'indennità di contingenza verificatasi nell'anno solare precedente e pertanto  per effetto di  tale  incremento, a decorrere dal 1.1.1988 andrà corrisposta una retribuzione giornaliera di lire 80.470. Nel caso l'assistente-coreografo debba seguire un corpo di ballo costituito da  ballerini che godono  della  maggiorazione  del  20%  o  del  30% della retribuzione (c.d.  attrazioni), la retribuzione dell'assistente-coreografo sarà maggiorata:

a)   dallo  stesso importo riconosciuto ai  primi ballerini che  sono stati assunti come "attrazioni"

oppure

b)   dello stesso  importo riconosciuto ai solisti o ai  ballerini  di fila quando nel corpo di ballo  sono presenti solo  dette categorie assunte anch'esse come "attrazioni".

Per  le  scritture fuori piazza,  è  stata confermata  la corresponsione di un'indennità giornaliera pari a quella fissata per il restante personale in caso di trasferta a forfait,  indennità che,  come già a voi noto,  è stata fissata  in  sede  di  rinnovo del contratto collettivo  di  lavoro per gli impiegati  ed operai,  in lire 61.000 giornaliere. In sede di trattativa il sindacato ci ha richiesto di estendere la c.d. "indennità fuori sede" anche ad alcuni casi di residenti nella stessa regione nella quale  è  situata la sede  aziendale  che  scrittura  il  ballerino.  Da  parte  nostra  abbiamo confermato il  criterio  in  atto dando peraltro assicurazione  che saremmo intervenuti  sul piano gestionale  per casi  del tutto particolari e  a tal fine vi  preghiamo di  volerceli segnalare,  per le necessarie valutazioni, qualora in futuro si dovessero presentare.

Considerate  inoltre,   le  sempre  maggiori  difficoltà  incontrate  dalla categoria  per ottenere  dalle  Ferrovie  dello  Stato  le  tariffe ridotte previste per i viaggi degli artisti teatrali, si è convenuto di rimborsare, su presentazione di  idonea  documentazione,  le spese di  viaggio in prima classe sostenute dal lavoratore  per raggiungere  la  Sede  Aziendale nella quale lo  stesso  è stato assunto,  con esclusione di ogni  eventuale altra spesa (supplemento rapido, vagone letto, ecc.).

In  merito all'orario di  lavoro è  stato precisato che viene  assorbito in detto orario il tempo necessario per lo spostamento fra un set e l'altro di lavoro.  Ovviamente  detto assorbimento  sarà  possibile solo  nel  caso lo spostamento stesso  avvenga nell'ambito di  un turno  orario già prefissato essendo sempre possibile senza operare "assorbimenti" di orari, effettuare convocazioni  in  luoghi  diversi anche nell'ambito  della  stessa giornata quando siano stati stabiliti due turni di lavoro.

Per  quanto  riguarda  la retribuzione  e le  modalità  di pagamento della stessa,   nel   confermare  le  maggiorazioni   di   retribuzione  previste dall'accordo  sottoscritto  nel   dicembre  del   1985  relativamente  alle "attrazioni",   considerato  che  l'attuale  sistema  di   pagamento  degli interessati è del tutto analogo a  quello degli altri  lavoratori assunti a tempo  determinato,  sono  state abolite  le  clausole  che  prevedevano la corresponsione di  anticipi  per  prestazioni  superiori  ai  sette giorni. Ovviamente andranno  concessi  anticipi  sulle competenze  maturate  ma non ancora a  "ruolo",  con  la  stessa  modalità  e  criteri  in  atto  per la generalità del personale e su richiesta degli interessati.

Relativamente all'indennità scarpine, nel confermarvi la normativa in atto, vi comunichiamo  che  l'indennità  stessa  è  stata  elevata  a  lire 1.500 giornaliere.

In merito  al  trattamento di  malattia  ed infortunio vi  informiamo che è stata introdotta  la  stessa  regolamentazione  già   illustrata   per  i suggeritori.  In particolare ribadiamo che in ogni caso ai ballerini e agli assistenti  coreografi  andrà  corrisposto,   in  caso  di  malattia  o  di infortunio extra professionale, il seguente trattamento economico:

a)   il minimo contrattuale,  compreso l'eventuale superminimo, per i primi  tre giorni di malattia;

b)   il 40%  del minimo contrattuale  e dell'eventuale  supermimino, con un massimale  di  lire  52.000  giornaliere,  dal    al  20°  giorno di malattia;

c)   il 20%  del minimo contrattuale  e dell'eventuale  supermimino, con un massimale di lire 26.000, dal 21° giorno di malattia.

Nel  caso  il  lavoratore  non  sia  in  possesso  dei  previsti  requisiti contributivi  necessari  per ottenere  dall'INPS l'indennità di  malattia - requisiti che andranno verificati sulla base dei versamenti effettuati solo dalla  RAI  -   andrà  garantito,   entro  il  massimale  di  lire  130.000 giornaliere,   un  importo  giornaliero  pari  al  minimo   contrattuale  e all'eventuale superminimo.

Ricordiamo che il trattamento di cui sopra andrà corrisposto per un periodo non  superiore   ad  un  terzo   dell'intera   scrittura  essendo  previsto dall'accordo  la risoluzione  del rapporto di lavoro  nel caso  lo stato di malattia  e/o di  infortunio  si  protragga oltre tali  limiti. Ricordiamo, inoltre,  che è facoltà dell'Azienda  far accertare  lo  stato  di malattia seguendo la stessa procedura in atto per la generalità del personale.

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Gli accordi sottoscritti il 28 dicembre 1987 scadranno il 31 dicembre 1989.

La parte economica di detti accordi va  applicata  ai contratti individuali in atto al 28  dicembre scorso anche se  stipulati in data anteriore  e per l'intero periodo di  durata  del contratto  stesso.  Gli  aumenti economici assorbiranno,   fino  a   concorrenza  dei  nuovi   minimi,  gli  eventuali superminimi che fossero stati concessi all'atto della stipula dei contratti individuali.

Restiamo ad disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse occorrere e porgiamo distinti saluti.

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
ACCORDO FIGURANTI
 

ART. 1

Ai fini del presente accordo si intende:

-    per figurante colui che sostiene  sulla scena,  isolato  o  in gruppo, un'azione scenica semplice, senza prendere la parola;

-    per  figurante speciale  colui che sostiene  sulla  scena, normalmente  isolato ed in primo piano, azioni sceniche di una certa complessità.

Il figurante speciale può prendere la parola per voci di fondo.

ART. 2

I compensi per le prestazioni dei  figuranti e dei figuranti  speciali sono fissati come segue:

a)   figuranti:

giorni non festivi                                                      dal 1.1.1989

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 30.000              lire 38.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 35.000               lire 41.800

festività infrasettimanali:

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 45.000                 lire 57.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 49.500                  lire 62.700

b)   figuranti speciali:

giorni non festivi                                                         dal 1.1.1989

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 34.000                 lire 48.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 37.400                   lire 52.800

festività infrasettimanali:

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 51.000                  lire 70.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 56.100                   lire 76.500

Chiarimento a verbale

Ai fini dell'applicazione dei compensi di cui al presente  articolo, l'arco di  impegno  della  prestazione  ha  inizio  dall'ora  di  convocazione del figurante ed ha termine alla fine della prestazione lavorativa.

ART. 3

Ai figuranti ai quali sia richiesto il trucco totale (tutto il corpo), sarà corrisposta,  nelle giornate in cui  il trucco stesso  venga richiesto, una indennità giornaliera  di lire 10.000;  nel caso venga richiesto  il trucco speciale verrà corrisposta una indennità giornaliera di lire 5.000.

ART. 4

Nel caso  in  cui ai  figuranti sia richiesto  l'abito  da  sera verrà loro corrisposta una indennità di lire 5.000.  Detta indennità sarà pari  a lire 2.000 giornaliere qualora al figurante venga richiesto il proprio abito.

ART. 5 - MALATTIA E INFORTUNIO

Nel  caso  di  infortunio  sul  lavoro  dello  scritturato,  l'Azienda  gli conserverà il posto per l'intero periodo di scrittura. Nel caso di malattia o infortunio  extra professionale la  conservazione  del  posto  è fissata, entro il limiti  di durata della scrittura,  in  un periodo pari ad  1/3 di quello dell'intera scrittura.

Trascorsi  i suddetti  periodi di  conservazione del posto  la scrittura si risolverà di diritto.

L'assicurazione  obbligatoria per  le  malattie,  effettuata  presso l'INPS comprenderà il pagamento da parte di questo dell'indennità di malattia.

Durante i periodi  di  conservazione  del  posto  sopra  indicati l'Azienda corrisponderà   ai   figuranti   un   assegno   integrativo  dell'indennità giornaliera liquidata ai figuranti medesimi dall'INPS.

Nel caso di malattia, di infortunio extra professionale o di infortunio sul lavoro la misura di detto assegno sarà pari:

a)   per  i primi 3  giorni di  malattia  al  minimo contrattuale, compreso l'eventuale superminimo;

b)   dal 4°  al  20° giorno  di  malattia  al  40%  del minimo contrattuale giornaliero,  compreso l'eventuale supermimino, con un massimo di lire 52.000;

c)   dal 21° giorno di malattia al 20% del minimo contrattuale giornaliero, compreso l'eventuale supermimino, con un massimo di lire 26.000.

La Società ha il diritto di far constatare la malattia  del figurante tanto al  principio che nel  decorso,  anche  agli  effetti  di  impedire  che il lavoratore non perfettamente guarito  riprenda  eventualmente  servizio. Il figurante non può rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti predetti sotto pena di perdere i benefici del trattamento.

Il figurante assente per malattia non  può lasciare il suo  domicilio senza essere stato espressamente autorizzato dal medico. In caso contrario la sua assenza dal lavoro  si  considera ingiustificata.  Potrà  derogarsi  a tale norma soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come ad esempio, il  ricovero  immediato  in  un  luogo  di  cura)  o,  previa comunicazione all'Azienda,  in  caso di espressa  autorizzazione,  per fini curativi, del medico di fiducia del figurante.

Il figurante assente per malattia è tenuto sin dal primo  giorno di assenza dal lavoro  a trovarsi  nel domicilio comunicato  al  datore  di  lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo:

-    dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Il figurante che -  ricorrendo le  condizioni  di cui  al precedente ottavo comma -  non possa osservare tale fascia oraria, è tenuto a dare preventiva comunicazione  all'Azienda della diversa fascia  oraria  di reperibilità da osservare.

Chiarimento a verbale

Nel   caso  il  figurante   non   in  possesso  dei   prescritti  requisiti contributivi,  non percepisca l'indennità giornaliera da parte dell'INPS il trattamento  economico di  cui al  quinto  comma sarà  interamente a carico dell'Azienda.

ART. 6

Nel caso  il  figurante venga convocato alle  ore 6  o prima delle  ore 6 e quando la prestazione lavorativa termina oltre le ore 24 saranno rimborsate le spese documentate sostenute per il taxi.

ART. 7

Nel caso il figurante venga impegnato nel periodo  di  normale consumazione del pasto,  qualora l'Azienda  non  provveda  a  fornire  un  cestino, sarà corrisposto un rimborso spese forfettario di lire 8.000 giornaliere.

ART. 8

Il presente accordo scadrà il 31.12.1989.

ACCORDO BALLERINI

  ART. 1 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto sarà costituito a tempo determinato e risulterà da atto scritto nel quale saranno indicati:

1)   la data di inizio e di termine del rapporto medesimo;

2)   la categoria assegnata al ballerino ai sensi dell'art. 4;

3)   il titolo della produzione;

4)   il trattamento economico.

E'  data facoltà all'Azienda - qualora il ballerino non sia già vincolato a terzi da altri impegni di lavoro - di prorogare, con un preavviso di almeno 48  ore,  la  scrittura alle  medesime  condizioni,  quando la  proroga sia richiesta da  esigenze  contingenti ed  imprevedibili  e  si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale la scrittura è stata stipulata.

All'atto della scrittura il ballerino dovrà presentare:

a)   il  libretto  di  lavoro  o il  documento  sostitutivo  previsto dalle vigenti disposizioni;

b)   i  libretti  delle  assicurazioni  sociali  obbligatorie  o  documenti validamente sostitutivi;

c)   lo stato di famiglia;

d)   gli altri documenti eventualmente richiesti dall'Azienda.

L'Azienda  può far accertare da  un  sanitario di  sua fiducia lo  stato di salute  del  ballerino e condizionare  la scrittura  all'esito della visita medica.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro la ballerina è  tenuta a dichiarare   l'eventuale   stato   di  gravidanza.   In  mancanza  di  tale dichiarazione,  qualora in  costanza  di  rapporto  venga accertato  che la ballerina si  trovava in  stato di  gravidanza  sin dalla  costituzione del rapporto medesimo, questo si risolverà di diritto, con decorrenza immediata per colpa e fatto dell'interessata.

Il  ballerino scritturato dall'Azienda  non può prestare  la  propria opera contemporaneamente presso terzi.

ART. 2 - SCRITTURA FUORI PIAZZA

  Si  ha  scrittura "fuori  piazza"  quando il  ballerino  debba  eseguire le prestazioni convenute in una sede RAI sita in capoluogo di  Regione diverso da quello in cui egli, ai sensi del comma seguente, si considera risiedere.

  Il ballerino si ritiene  residente nel capoluogo della  Regione nell'ambito della quale o  ha residenza anagrafica o ha  stabile abitazione  o esercita normalmente la propria attività professionale.

Il ballerino deve  dichiarare  e,  se  richiesto,  provare alla  RAI la sua residenza.  La dichiarazione di residenza conserva validità per sei mesi e, se non revocata  o modificata  prima dello  scadere  di  detto  termine, si intende tacitamente rinnovata per eguali periodi successivi.

Le  modificazioni  di  residenza  non  hanno  effetto  sulle  scritture già perfezionate.

Nel caso  di  scrittura "fuori  piazza"  al ballerino  sarà  corrisposto un rimborso  spese giornaliero forfettario pari  a quello  giornaliero fissato per la generalità del personale in caso di trasferta (lire 61.000).

L'Azienda,  inoltre, rimborserà al ballerino le spese di viaggio sulla base delle  tariffe  ferroviarie  per  la  prima  classe  su  presentazione  dei giustificativi di spesa.

Nota a verbale

L'importo  del  rimborso  spese  giornaliero  sarà  rivisto  ove  dovessero intervenire  accordi  integrativi  aziendali   che  dovessero  disciplinare diversamente la materia.

ART. 3 - PROTESTA

L'Azienda  potrà risolvere anticipatamente il  rapporto  di  lavoro  con il ballerino,  che,  per dichiarazione scritta dai competenti organi artistici aziendali, risulti insufficiente.

La protesta,  che dovrà essere comunicata all'interessato per  iscritto con la indicazione sommaria dei motivi  che la hanno  determinata, potrà essere effettuata  dopo  la  fine  delle  prestazioni   della  terza  giornata  di scrittura.

In caso di risoluzione della scrittura per protesta, al ballerino competerà esclusivamente  la  retribuzione delle giornate effettivamente  lavorate, e nell'ipotesi e nei limiti dell'art.  2,  il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

  ART. 4 - CATEGORIE E FORMAZIONE DEL BALLETTO

Ai fini retributivi i ballerini si suddividono nelle seguenti categorie:

-    1° ballerino

-    solista

-    ballerino

E'  classificato "1° ballerino! il ballerino cui l'Azienda affida, all'atto dell'assunzione, tale ruolo.

E'  classificato "solista" il ballerino come tale scritturato dall'Azienda.

Rientra nelle mansioni  del "solista"  l'esecuzione  delle  azioni mimiche, delle caratterizzazioni,  delle figurazioni solistiche  e  degli interventi vocali che gli saranno richiesti.

Il  ballerino  è  altresì  tenuto