RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Rinnovo contratti collettivi di lavoro per le categorie
artistiche
Arrangiatori
I compensi fissati per gli arrangiatori - sia nel caso di arrangiamenti musicali per l'orchestra e il canto sia nel caso di arrangiamenti per sola orchestra sono i seguenti:
a) brani
da un minimo di 25 battute a un massimo di 100 battute:
Complessi
dal 1.1.1989
fino a 15 elementi
lire 250.000
lire 310.000
oltre 15 elementi
lire 338.000
lire 416.000
per ogni battuta in più (battute reali)
fino a 15 elementi
lire 3.500
lire 4.500
oltre 15 elementi
lire 4.620
lire 5.700
b) brani
inferiori a 25 battute
per ogni battuta
fino a 15 elementi
lire 4.800
lire 6.000
oltre 15 elementi
lire 6.100
lire
7.800
E' stato
inoltre concordato che nel caso l'Azienda richieda
espressamente di ricostruire brani
musicali attraverso l'ascolto in cuffia
per il loro successivo arrangiamento, i predetti compensi vengono
maggiorati del 30%. A tal fine vi
preghiamo di voler porre in
essere ogni utile
accorgimento affinché tale
forma di
utilizzazione degli
arrangiatori sia sempre
comprovata da necessità aziendali
che non
possono essere soddisfatte
diversamente.
Si è infine precisato che i c.d. "stacchi"
musicali vanno considerati brani a sé stanti e pertanto gli stessi vanno
liquidati sulla base delle tariffe
sopra riportate a seconda del numero delle "battute" di ciascuno
"stacco".
Da parte delle OO.SS.
ci è stato richiesto,
ai fini
di una maggiore occupazione,
di ripartire gli arrangiamenti fra
un numero
maggiore di addetti considerato, anche, le sempre
crescenti necessità produttive. Da parte nostra, pur comprendendo le argomentazioni sindacali che ci sentiamo
di condividere, abbiamo precisato
che in ogni caso l'utilizzazione
di un maggior numero di
arrangiatori non può che derivare da
reali necessità produttive fermo restando,
in ogni caso, che la scelta
degli addetti cui affidare gli
arrangiamenti compete all'Azienda sulla
base di valutazioni
tecnico-professionali.
Cantanti
I compensi minimi giornalieri stabiliti per i cantanti
sono i seguenti:
1) Produzioni
televisive
Compenso base di lire 130.000
Ulteriore compenso di
lire 60.000
per ogni giornata di prestazione eccedente la prima.
2) Produzioni
radiofoniche
Compenso giornaliero di lire 65.000
Nel caso i
cantanti scritturati per la
televisione possiedano almeno due
dei requisiti di cui appresso andrà loro corrisposto
un compenso minimo giornaliero di
lire 450.000 ed un ulteriore compenso di lire
250.000 per ogni giornata di prestazione eccedente la prima.
I requisiti citati sono i seguenti:
a) aver
effettuato almeno
10 prestazioni in programmi televisivi del genere "spettacolo"
direttamente realizzati dalla
RAI. Ai fini del calcolo delle
predette prestazioni non si
considerano pertanto: i
programmi per
ragazzi, i
programmi culturali,
le trasmissioni
giornalistiche, le
riprese esterne,
i programmi
pubblicitari, le trasmissioni
di categoria.
Non si considereranno, inoltre,
le prestazioni per le sigle
di programmi,
le presenze
in spettacoli promozionali, i ritorni nello stesso programma anche se realizzato a puntate
e trasmesso in più giornate;
b) aver
partecipato come protagonista fisso ad una serie
di trasmissioni televisive di almeno 3 puntate;
c) aver
effettuato uno show personale trasmesso in prima serata;
d) aver
esercitato con continuità la professione
di cantante di musica leggera, raggiungendo una posizione di
notorietà a carattere nazionale o
internazionale in un periodo di almeno 5 anni.
Nei compensi di cui sopra sono ricomprese le seguenti
prestazioni:
1) la
registrazione della base, qualunque
sia il
tempo impiegato per
effettuarla;
2) l'attività
di studio che non potrà eccedere le 6
ore di prova e/o di registrazione;
3) il
tempo impiegato per il
trucco, la
vestizione, lo
strucco, la svestizione ecc.
In caso
le prestazioni
eccedano i
limiti orari
di cui
sopra sarà corrisposto il
10 per cento del compenso base per
ogni ora di eccedenza o, nel caso di durata inferiore, la corrispondente
frazione.
In caso di
prestazione notturna dopo
le 24
e fino alle 6 il relativo
compenso è aumentato del 25 per cento.
In caso di prestazioni festive il relativo compenso è
aumentato del 25 per cento,
se domenicali, o del
50 per
cento se
effettuate nelle altre
festività previste dalla legge.
E' stato
infine concordato che ai cantanti che hanno la residenza abituale in luogo
diverso da quello nel quale sono convocati verranno
rimborsate le spese di viaggio sostenute per raggiungere il luogo della
convocazione nei limiti delle
tariffe ferroviarie previste
per la
prima classe. Detto rimborso
spese sarà
riconosciuto esclusivamente per le
convocazioni necessarie per rendere la prestazione contrattualmente
dovuta escludendo in ogni caso,
altre eventuali
spese connesse
al viaggio
effettuato (supplemento rapido, vagone
letto, prenotazione obbligatoria, ecc.) nonché le spese sostenute per il
rientro nella residenza abituale.
Direttori d'orchestra RF a cachet
Il compenso minimo giornaliero è stato elevato a lire
170.000.
Coretti di musica leggera e vocalisti di musica leggera
Fermo restando la
normativa e i compensi di
cui alla
nostra circolare SP/AS/5579 del
24 febbraio 1984
relativi ai coretti di musica leggera, è stata introdotta una diversa
regolamentazione per quei vocalisti
di musica leggera che vengono direttamente
contattati dall'Azienda
senza, quindi, essere preventivamente individuati da un "capo
coro".
In altre parole la
nuova normativa è applicabile a quei
vocalisti che di volta in
volta sono utilizzati dall'Azienda anche per costituire un coretto sotto la
direzione di un istruttore
di cantanti
anch'esso individuato dall'Azienda,
senza che intercorra un
rapporto stabile fra i vocalisti e
l'istruttore stesso.
Ai vocalisti di musica leggera andrà corrisposto un
compenso giornaliero di lire 100.000 che viene elevato del 30% solo nel caso le
prestazioni vengano rese in video e cioè quando si effettuano registrazioni
e/o esecuzioni con riprese televisive.
La durata
complessiva delle
prestazioni è
stata fissata
in 6
ore giornaliere suddivisibili in
due turni la cui durata è determinata dalle esigenze della produzione.
Qualora la
prestazione si protragga oltre le 6
ore e 15
minuti andrà corrisposto un ulteriore compenso di lire 25.000
giornaliere.
Suggeritori
Precisato che
per poter svolgere la propria attività i
suggeritori sono tenuti ad utilizzare tutti gli idonei strumenti tecnici, anche
elettronici, messi a disposizione
dall'Azienda, il nuovo minimo giornaliero
è stato fissato in
lire 63.000
fermo restando gli incrementi annuali derivanti dalla variazione dell'indennità
di contingenza. Considerate le variazioni di detta indennità verificatesi
nel 1987, vi informiamo che a decorrere dal 1.1.1988 il minimo giornaliero del
suggeritore è fissato in lire 64.595.
Significative modifiche
ha subito
l'art. 4
relativo al
trattamento economico e normativo in caso di malattia o infortunio. La
nuova normativa, del tutto analoga a quella stabilita per i figuranti e i
ballerini, prevede la conservazione del posto entro i limiti della durata della
scrittura nel caso di infortunio sul lavoro e per un periodo
non superiore ad un terzo
dell'intera scrittura
nel caso
di malattia
o infortunio
extra professionale.
Nel periodo di
malattia il suggeritore è tenuto
a giustificare l'assenza tramite certificazione medica e l'Azienda,
attraverso un proprio medico di fiducia, può effettuare
i necessari
accertamenti nelle
fasce orarie espressamente
indicate nell'accordo.
Per quanto riguarda il trattamento economico,
il testo dell'accordo indica chiaramente i limiti di detto trattamento.
Precisiamo soltanto che nel caso in favore dell'interessato non siano stati
effettuati dalla nostra Azienda
versamenti contributivi tali da consentire l'erogazione
da parte dell'INPS del trattamento di malattia,
l'indennità di cui ai punti b) e c) dell'art. 4, sarà pari al 100% del
minimo contrattuale e dell'eventuale superminimo - entro
il massimale di lire 130.000 -
anziché, rispettivamente, del 40% e del 20%.
L'accordo ha infine stabilito che in caso il
suggeritore debba svolgere la
propria attività
"fuori sede"
allo stesso
andrà corrisposta una maggiorazione del compenso giornaliero di lire 61.000.
Figuranti
Numerose e
significative sono state le variazioni apportate
all'accordo relativo ai figuranti. Premesso
che per quanto riguarda il
trattamento di malattia e
infortunio è
stata introdotta
la stessa
normativa sopra illustrata
per i suggeritori, il nuovo accordo
ha ridotto da 11
a 10 ore
l'impegno giornaliero dei figuranti stabilendo un
compenso più elevato per le
prestazioni eccedenti le 10 ore. I compensi giornalieri che hanno subito
notevoli incrementi, sono stati fissati nelle seguenti misure:
a) figuranti:
giorni non festivi
dal 1.1.1989
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 30.000
lire 38.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 35.000
lire 41.800
festività
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 45.000
lire 57.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 49.500 lire 62.700
b) figuranti
speciali:
giorni non festivi
dal 1.1.1989
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 34.000
lire 48.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 37.400
lire 52.800
festività
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 51.000
lire 70.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 56.100
lire 76.500
Ai fini della
durata della prestazione
andrà considerato
l'arco orario intercorrente dall'ora
di convocazione
al termine
effettivo della prestazione
lavorativa escludendo,
da tale computo, il periodo
di tempo necessario per il trucco.
L'indennità da corrispondersi
nel caso sia
richiesto il
trucco totale (tutto il
corpo) è stata elevata a
lire 10.000 giornaliere ed è
stata istituita un'indennità giornaliera
per il
trucco speciale
pari a lire 5.000.
E' stata
inoltre elevata a lire
5.000 l'indennità
giornaliera relativa all'abito da sera richiesto al figurante ed andrà
corrisposta una indennità di lire 2.000 giornaliere
qualora per l'uso in scena al lavoratore venga richiesto di usare un proprio abito.
Per quanto riguarda
il rimborso spese
di trasporto si è concordato
che saranno rimborsate le spese documentate
sostenute per
l'uso del taxi qualora il
lavoro termini oltre le
ore 24 oppure nel
caso il figurante venga convocato prima delle ore 6.
Pertanto, a
decorrere dalla
data di sottoscrizione dell'accordo,
il rimborso spese del taxi andrà
corrisposto solo su presentazione di idonea documentazione
escludendosi la possibilità di rimborsare forfettariamente dette spese.
Si è infine stabilito
di corrispondere un
rimborso spese forfettario
di lire 8.000 giornaliere nel caso l'Azienda non provveda a fornire un cestino
nell'arco orario di normale
consumazione del pasto.
Premesso che in ogni caso al figurante
può essere fornito
il cestino,
o in
alternativa il
Ballerini
I nuovi
minimi di
retribuzione giornaliera fissata per
questa categoria sono stati i seguenti
dal
1.1.1989
1° ballerino
lire 71.500
lire 73.600
solista
lire 64.440
lire 66.250
ballerino
lire 60.000
lire 61.600
Detti minimi,
come per il
passato, saranno
rivalutati annualmente, a
decorrere dal 1° gennaio di un importo pari all'incremento verificatosi per
l'indennità di contingenza nell'anno solare precedente. Per effetto di tale
rivalutazione vi
comunichiamo che a decorrere dal 1.1.1988
la predetta retribuzione giornaliera viene fissata come segue:
1° ballerino
lire 73.240
solista
lire 66.105
ballerino
lire 61.620
Il nuovo contratto regolamenta,
inoltre, anche il rapporto di lavoro degli assistenti coreografi.
L'assunzione dei
predetti lavoratori
avverrà, come per
il passato, per chiamata diretta.
L'unico requisito professionale richiesto
è quello di aver già
maturato un'esperienza
analoga o,
se si tratta
della prima utilizzazione in tale ruolo,
di aver almeno svolto l'attività di ballerino
La retribuzione giornaliera degli assistenti coreografi
è stata fissata in lire 78.650
e, a decorrere dal 1°
gennaio 1989, in
lire 80.960. Detta
retribuzione, come
per gli altri lavoratori, subirà
incrementi annuali derivanti dall'aumento dell'indennità di contingenza
verificatasi nell'anno solare precedente e pertanto
per effetto di tale
incremento, a decorrere dal 1.1.1988 andrà corrisposta una retribuzione
giornaliera di lire 80.470. Nel caso l'assistente-coreografo debba seguire un
corpo di ballo costituito da ballerini
che godono della
maggiorazione del 20%
o del
30% della
a) dallo
stesso importo riconosciuto ai primi
ballerini che sono stati assunti
come "attrazioni"
oppure
b) dello
stesso importo riconosciuto ai
solisti o ai ballerini
di fila quando nel corpo di ballo sono
presenti solo dette categorie
assunte anch'esse come "attrazioni".
Per le
scritture fuori piazza, è
stata confermata la
corresponsione di un'indennità giornaliera pari a quella fissata per il
restante personale in caso di trasferta a forfait,
indennità che, come già a
voi noto, è stata fissata in sede
di rinnovo del contratto
collettivo di
lavoro per gli impiegati ed
operai, in lire 61.000 giornaliere.
In sede di trattativa il sindacato ci ha richiesto di estendere la c.d.
"indennità fuori sede" anche ad alcuni casi di residenti nella stessa
regione nella quale è situata la
sede aziendale
che scrittura
il ballerino.
Da parte
nostra abbiamo confermato il
criterio in atto dando
peraltro assicurazione che saremmo
intervenuti sul piano gestionale
per casi del tutto
particolari e a tal fine vi
preghiamo di volerceli
segnalare, per le necessarie
valutazioni, qualora in futuro si dovessero presentare.
Considerate inoltre,
le sempre
maggiori difficoltà
incontrate dalla categoria
per ottenere dalle
Ferrovie dello
Stato le
tariffe ridotte previste per i viaggi degli artisti teatrali, si è
convenuto di rimborsare, su presentazione di
idonea documentazione,
le spese di viaggio in prima
classe sostenute dal lavoratore per
raggiungere la Sede
Aziendale nella quale lo stesso
è stato assunto, con
esclusione di ogni eventuale altra
spesa (supplemento rapido, vagone letto, ecc.).
In merito
all'orario di lavoro è stato precisato che viene
assorbito in detto orario il tempo necessario per lo spostamento fra un
set e l'altro di lavoro. Ovviamente
detto assorbimento sarà
possibile solo nel
caso lo spostamento stesso avvenga
nell'ambito di un turno
orario già prefissato essendo sempre possibile senza operare
"assorbimenti" di orari, effettuare convocazioni
in luoghi
diversi anche nell'ambito della
stessa giornata quando siano stati stabiliti due turni di lavoro.
Per quanto
riguarda la retribuzione
e le modalità
di pagamento della stessa, nel
confermare le
maggiorazioni di
retribuzione previste dall'accordo sottoscritto
nel dicembre
del 1985
relativamente alle "attrazioni",
considerato che
l'attuale sistema
di pagamento
degli interessati è del tutto analogo a
quello degli altri lavoratori
assunti a tempo determinato,
sono state abolite
le clausole
che prevedevano la
corresponsione di anticipi per prestazioni
superiori ai
sette giorni. Ovviamente andranno concessi
anticipi sulle competenze
maturate ma non ancora a "ruolo", con
la stessa modalità
e criteri
in atto
per la generalità del personale e su richiesta degli interessati.
Relativamente all'indennità scarpine, nel confermarvi
la normativa in atto, vi comunichiamo che
l'indennità stessa
è stata
elevata a
lire 1.500 giornaliere.
In merito al
trattamento di malattia ed
infortunio vi informiamo che è
stata introdotta la stessa regolamentazione
già illustrata per i
suggeritori. In particolare
ribadiamo che in ogni caso ai ballerini e agli assistenti
coreografi andrà
corrisposto, in caso
di malattia
o di infortunio extra
professionale, il seguente trattamento economico:
a) il
minimo contrattuale, compreso
l'eventuale superminimo, per i primi tre
giorni di malattia;
b) il
40% del minimo contrattuale
e dell'eventuale supermimino, con un massimale
di lire
52.000 giornaliere,
dal 4°
al 20° giorno di malattia;
c) il
20% del minimo contrattuale
e dell'eventuale supermimino, con un massimale di lire 26.000, dal 21° giorno
di malattia.
Nel caso
il lavoratore
non sia
in possesso
dei previsti
requisiti contributivi necessari
per ottenere dall'INPS
l'indennità di malattia -
requisiti che andranno verificati sulla base dei versamenti effettuati solo
dalla RAI
- andrà
garantito, entro
il massimale
di lire
130.000
Ricordiamo che il trattamento di cui sopra andrà
corrisposto per un periodo non superiore
ad un
terzo dell'intera scrittura essendo
previsto dall'accordo la
risoluzione del rapporto di lavoro nel
caso lo stato di malattia
e/o di infortunio
si protragga oltre tali
limiti. Ricordiamo, inoltre, che
è facoltà dell'Azienda far
accertare lo stato
di malattia seguendo la stessa procedura in atto per la generalità del
personale.
****
Gli accordi sottoscritti il 28 dicembre 1987 scadranno
il 31 dicembre 1989.
La parte economica di detti accordi va applicata ai
contratti individuali in atto al 28 dicembre
scorso anche se stipulati in data
anteriore e per l'intero periodo di
durata del contratto stesso.
Gli aumenti economici
assorbiranno, fino
a concorrenza dei
nuovi minimi,
gli eventuali
Restiamo ad disposizione per ogni eventuale chiarimento
dovesse occorrere e porgiamo distinti saluti.
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
ACCORDO FIGURANTI
ART. 1
Ai fini del presente accordo si intende:
- per
figurante colui che sostiene sulla
scena, isolato
o in gruppo, un'azione
scenica semplice, senza prendere la parola;
- per
figurante speciale colui che sostiene sulla
scena, normalmente isolato
ed in primo piano, azioni sceniche di una certa complessità.
Il figurante speciale può prendere la parola per voci
di fondo.
ART. 2
I compensi per le prestazioni dei figuranti e dei figuranti
speciali sono fissati come segue:
a) figuranti:
giorni non festivi
dal 1.1.1989
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 30.000
lire 38.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 35.000
lire 41.800
festività infrasettimanali:
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 45.000
lire 57.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 49.500
lire 62.700
b) figuranti
speciali:
giorni non festivi
dal 1.1.1989
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 34.000
lire 48.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 37.400
lire 52.800
festività infrasettimanali:
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 51.000
lire 70.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 56.100
lire 76.500
Chiarimento a verbale
Ai fini dell'applicazione dei compensi di cui al
presente articolo, l'arco di
impegno della
prestazione ha
inizio dall'ora
di convocazione del
figurante ed ha termine alla fine della prestazione lavorativa.
ART. 3
Ai figuranti ai quali sia richiesto il trucco totale
(tutto il corpo), sarà corrisposta, nelle
giornate in cui il trucco stesso
venga richiesto, una indennità giornaliera
di lire 10.000; nel caso
venga richiesto il trucco speciale
verrà corrisposta una indennità giornaliera di lire 5.000.
ART. 4
Nel caso in
cui ai figuranti sia
richiesto l'abito
da sera verrà loro
corrisposta una indennità di lire 5.000. Detta
indennità sarà pari a lire 2.000
giornaliere qualora al figurante venga richiesto il proprio abito.
ART. 5 - MALATTIA E INFORTUNIO
Nel caso
di infortunio
sul lavoro
dello scritturato,
l'Azienda gli conserverà il
posto per l'intero periodo di scrittura. Nel caso di malattia o infortunio
extra professionale la conservazione
del posto
è fissata, entro il limiti di
durata della scrittura, in
un periodo pari ad 1/3 di
quello dell'intera scrittura.
Trascorsi i
suddetti periodi di
conservazione del posto la
scrittura si risolverà di diritto.
L'assicurazione obbligatoria
per le
malattie, effettuata
presso l'INPS comprenderà il pagamento da parte di questo dell'indennità
di malattia.
Durante i periodi
di conservazione
del posto
sopra indicati l'Azienda
corrisponderà ai
figuranti un
assegno integrativo
dell'indennità giornaliera liquidata ai figuranti medesimi dall'INPS.
Nel caso di malattia, di infortunio extra professionale
o di infortunio sul lavoro la misura di detto assegno sarà pari:
a) per
i primi 3 giorni di
malattia al
minimo contrattuale, compreso l'eventuale superminimo;
b) dal
4° al
20° giorno di
malattia al
40% del minimo contrattuale giornaliero, compreso l'eventuale supermimino, con un massimo di lire
52.000;
c) dal
21° giorno di malattia al 20% del minimo contrattuale giornaliero, compreso
l'eventuale supermimino, con un massimo di lire 26.000.
La Società ha il diritto di far constatare la malattia
del figurante tanto al principio
che nel decorso, anche agli
effetti di
impedire che il lavoratore
non perfettamente guarito riprenda eventualmente
servizio. Il figurante non può rifiutarsi di sottoporsi agli
accertamenti predetti sotto pena di perdere i benefici del trattamento.
Il figurante assente per malattia non può lasciare il suo domicilio
senza essere stato espressamente autorizzato dal medico. In caso contrario la
sua assenza dal lavoro si
considera ingiustificata. Potrà
derogarsi a tale norma
soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come ad esempio, il
ricovero immediato
in un luogo di
cura) o,
previa comunicazione all'Azienda, in
caso di espressa autorizzazione, per
fini curativi, del medico di fiducia del figurante.
Il figurante assente per malattia è tenuto sin dal
primo giorno di assenza dal lavoro
a trovarsi nel domicilio
comunicato al
datore di
lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo:
- dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Il figurante che -
ricorrendo le condizioni
di cui al precedente ottavo
comma - non possa osservare tale
fascia oraria, è tenuto a dare preventiva comunicazione
all'Azienda della diversa fascia oraria
di reperibilità da osservare.
Chiarimento a verbale
Nel caso
il figurante
non in possesso
dei prescritti
requisiti contributivi, non
percepisca l'indennità giornaliera da parte dell'INPS il trattamento
economico di cui al quinto
comma sarà interamente a
carico dell'Azienda.
ART. 6
Nel caso il
figurante venga convocato alle ore
6 o prima delle
ore 6 e quando la prestazione lavorativa termina oltre le ore 24 saranno
rimborsate le spese documentate sostenute per il taxi.
ART. 7
Nel caso il figurante venga impegnato nel periodo
di normale consumazione del
pasto, qualora l'Azienda non
provveda a
fornire un
cestino, sarà corrisposto un rimborso spese forfettario di lire 8.000
giornaliere.
ART. 8
Il presente accordo scadrà il 31.12.1989.
ACCORDO BALLERINI
Il rapporto sarà costituito a tempo determinato e
risulterà da atto scritto nel quale saranno indicati:
1) la
data di inizio e di termine del rapporto medesimo;
2) la
categoria assegnata al ballerino ai sensi dell'art. 4;
3) il
titolo della produzione;
4) il
trattamento economico.
E' data
facoltà all'Azienda - qualora il ballerino non sia già vincolato a terzi da
altri impegni di lavoro - di prorogare, con un preavviso di almeno 48
ore, la
scrittura alle medesime
condizioni, quando la
proroga sia richiesta da esigenze
contingenti ed imprevedibili
e si riferisca alla stessa
attività lavorativa per la quale la scrittura è stata stipulata.
All'atto della scrittura il ballerino dovrà
presentare:
a) il
libretto di
lavoro o il
documento sostitutivo
previsto dalle vigenti disposizioni;
b) i
libretti delle
assicurazioni sociali
obbligatorie o
documenti validamente sostitutivi;
c) lo
stato di famiglia;
d) gli
altri documenti eventualmente richiesti dall'Azienda.
L'Azienda può
far accertare da un
sanitario di sua fiducia lo stato
di salute del ballerino e condizionare
la scrittura all'esito della
visita medica.
All'atto della costituzione del rapporto di lavoro la
ballerina è tenuta a dichiarare
l'eventuale stato di
gravidanza. In mancanza
di tale dichiarazione,
qualora in costanza di rapporto
venga accertato che la ballerina si trovava
in stato di
gravidanza sin dalla
costituzione del
Il ballerino
scritturato dall'Azienda non può
prestare la
propria opera contemporaneamente presso terzi.
ART. 2 - SCRITTURA FUORI PIAZZA
Il ballerino deve
dichiarare e,
se richiesto,
provare alla RAI la sua
residenza. La dichiarazione di
residenza conserva validità per sei mesi e, se non revocata
o modificata prima dello
scadere di
detto termine, si intende
tacitamente rinnovata per eguali periodi successivi.
Le modificazioni
di residenza
non hanno
effetto sulle
scritture già perfezionate.
Nel caso di
scrittura "fuori piazza" al ballerino sarà
corrisposto un rimborso spese
giornaliero forfettario pari a
quello giornaliero fissato per la
generalità del personale in caso di trasferta (lire 61.000).
L'Azienda, inoltre,
rimborserà al ballerino le spese di viaggio sulla base delle
tariffe ferroviarie
per la
prima classe
su presentazione
dei giustificativi di spesa.
Nota a verbale
L'importo del
rimborso spese
giornaliero sarà
rivisto ove
dovessero intervenire accordi
integrativi aziendali
che dovessero
disciplinare
ART. 3 - PROTESTA
L'Azienda potrà
risolvere anticipatamente il rapporto
di lavoro
con il ballerino, che,
per dichiarazione scritta dai competenti organi artistici aziendali,
risulti insufficiente.
La protesta, che
dovrà essere comunicata all'interessato per
iscritto con la indicazione sommaria dei motivi
che la hanno determinata, potrà essere effettuata dopo la
fine delle
prestazioni della
terza giornata
di scrittura.
In caso di risoluzione della scrittura per protesta, al
ballerino competerà esclusivamente la
retribuzione delle giornate effettivamente
lavorate, e nell'ipotesi e nei limiti dell'art.
2, il rimborso delle spese
di viaggio per il rientro in sede.
Ai fini retributivi i ballerini si suddividono nelle
seguenti categorie:
- 1°
ballerino
- solista
- ballerino
E' classificato
"1° ballerino! il ballerino cui l'Azienda affida, all'atto
dell'assunzione, tale ruolo.
E' classificato
"solista" il ballerino come tale scritturato dall'Azienda.
Rientra nelle mansioni
del "solista" l'esecuzione
delle azioni mimiche, delle
caratterizzazioni, delle
figurazioni solistiche e
degli interventi vocali che gli saranno richiesti.
Il ballerino
è altresì
tenuto ad
eseguire le
azioni mimiche
e gli interventi vocali che gli saranno richiesti.
Salvo il
caso in
cui le particolari
esigenze dello
spettacolo o le
caratteristiche tecnico-artistiche
richieste al
balletto comportino
esclusivamente o prevalentemente il ruolo di "1° ballerino" e di
"solista", il balletto comprenderà:
- nel
caso di formazione da 12 a 15 elementi: almeno 10 ballerini;
- nel
caso di formazione da 16 a 19 elementi: almeno 12 ballerini;
- nel
caso di formazione di 20 elementi: almeno 14 ballerini.
Chiarimento a verbale
Nel caso un
corpo di ballo sia
costituito da un numero
di elementi con qualifica di "ballerino" inferiore a dieci, al
ballerino stesso è garantito il trattamento economico del "solista".
ART. 5 - PASSAGGIO TEMPORANEO DI CATEGORIA
Al ballerino e al solista che sostituisca
temporaneamente il 1° ballerino o che comunque sia chiamato a svolgere mansioni
di 1° ballerino spetterà, per tutta la
durata della sostituzione,
in aggiunta alla sua retribuzione giornaliera
un assegno pari alla differenza
tra lo stipendio individuale
effettivamente percepito ed il minimo del 1° ballerino.
Il passaggio
temporaneo di categoria è
ammesso soltanto
nel caso di malattia,
infortunio o impossibilità di sostituzione del 1° ballerino.
ART. 6 - ORARIO DI LAVORO
Per la retribuzione stabilita il ballerino sarà tenuto
a prestare la sua opera,
complessivamente tra sala
e studio,
per 36
ore di lavoro
settimanale, da suddividersi in 6 giorni.
Le prove di sala saranno suddivise in due prestazioni
di 3 ore ciascuna con un intervallo di un'ora.
In caso di orario unico di sala prova,
sarà di 4 ore e 30'. Nel
caso di spettacoli di soli
balletti, le prove di sala non
potranno superare le 4 ore e 30'.
Le prove
in studio
avranno la
durata di
6 ore
continuative oltre
l'intervallo per la mensa, con la possibilità di passaggio in sala nel caso di
necessità di ulteriori prove relative al balletto o ai balletti in corso di
esecuzione nel turno di lavoro.
In caso di orario misto
(in sala e in studio)
l'intervallo minimo tra un turno e l'altro sarà di un'ora.
In tali prestazioni non è computabile il tempo
impiegato per la struccatura e la svestizione e l'intervallo fra le due
prestazioni.
I riposi
del balletto saranno di 10
minuti ogni ora e mezza
precisa di lavoro per la sala prove.
Il tempo di spostamento fra un set e l'altro di lavoro
assorbe l'orario di lavoro
ordinario.
ART. 7 - MINIMI DI RETRIBUZIONE E MODALITA' DI
PAGAMENTO
La retribuzione giornaliera del ballerino
sarà quella fissata nell'accordo economico allegato al presente accordo.
Nota a verbale
Le parti convengono che al ballerino e al solista cui
vengano richieste con continuità l'esecuzione
di azioni
mimiche, di
caratterizzazioni, di figurazioni solistiche,
di azioni sceniche,
di interventi di recitazione e/o di canto e di acrobazia,
la retribuzione giornaliera
viene maggiorata
del 20%;
ai primi ballerini,
ai quali
vengano richieste
le medesime prestazioni, la predetta maggiorazione viene fissata nel 30%.
ART. 8 - INDENNITA' SPECIALE
In considerazione della particolari caratteristiche del
rapporto di lavoro dei ballerini
che comporta scritture di durata limitata sarà corrisposta ai medesimi una
speciale indennità pari al 40% della
retribuzione giornaliera prevista dalla
tabella allegata al
presente accordo
in sostituzione e
Tale indennità, dato
il suo carattere, non è
computabile a nessun effetto nella retribuzione.
ART. 9 - TRUCCO E VESTIZIONE
Qualora sia richiesto ai
ballerini il trucco
totale (tutto
il corpo) o parziale (busto,
arti superiori
e capo,
trasfigurazione del viso
e parrucche pesanti) verrà
loro corrisposta, nelle giornate in cui il trucco stesso sia richiesto,
una indennità giornaliera pari
al 15 per cento dei
Il ballerino, quando
richiesto, dovrà
presentarsi al lavoro
truccato e vestito.
Se l'Azienda
vuol procedere direttamente alla
truccatura può invitare il
ballerino a presentarsi per il
trucco, nonché per la vestizione, fino ad un'ora e mezza prima dell'inizio
di un
turno di
lavoro. Qualora sia
richiesto un tempo maggiore, al
ballerino sarà riconosciuto, per
tutta la
Le prove dei costumi saranno di norma fissate
nell'intervallo fra due turni di lavoro, intervallo
che nel caso di turni misti è di due ore e mezzo. Le eventuali
prove dei
costumi effettuate
presso ditte
esterne saranno retribuite
con un compenso
pari a due ore di
lavoro calcolate
a paga
ART. 10 - INDENNITA' SCARPINE
La Società
fornirà ai
ballerini gli
scarpini per
l'esecuzione dello spettacolo.
Al ballerino sarà corrisposta inoltre una speciale
indennità giornaliera di lire 1.500 a
titolo di rimborso forfettario spese per gli scarpini
per le prove, ginocchiere, gomitiere
ed indumenti, in genere, per
l'esecuzione delle prove stesse. Tale indennità non è computabile a nessun
effetto nella retribuzione.
ART. 11 - LAVORO STRAORDINARIO NORMALE E NOTTURNO,
LAVORO FESTIVO
Il ballerino non potrà
rifiutarsi di
compiere a
richiesta dell'Azienda lavoro straordinario diurno e notturno e lavoro
festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. La
durata complessiva
giornaliera non potrà di regola
superare le 7 ore in sala prove e le 10 ore in studio.
Sono considerate
ore di lavoro straordinario quelle
eccedenti l'orario normale di cui
all'art. 6. Qualora si
renda necessario
il ricorso ad ulteriori
prestazioni oltre la
seconda prestazione
giornaliera, lo
straordinario decorrerà dalla fine della seconda prestazione stessa.
Sono considerate ore
di lavoro
straordinario notturno quelle
eccedenti l'orario normale di cui all'art. 6 e comprese fra le ore 24 e le ore
8.
E' considerato
lavoro festivo quello effettuato nei giorni festivi
di cui all'art. 13.
Il lavoro straordinario è retribuito:
a) per
la prima mezz'ora o frazione di
mezz'ora: con la
retribuzione spettante per mezz'ora, maggiorata del 40 per cento;
b) per
ogni mezz'ora
successiva o
frazione di
mezz'ora: con
la retribuzione spettante per mezz'ora, maggiorata dell'80 per
cento.
Il lavoro
straordinario notturno verrà
compensato con
la retribuzione relativa al lavoro eseguito maggiorata del 100 per cento.
Il lavoro festivo
verrà compensato con la
retribuzione oraria maggiorata del 40 per cento.
La maggiorazione maggiore assorbirà la minore.
Per retribuzione oraria si intenderà la retribuzione
giornaliera divisa per sei.
ART. 12 - TRASFERTE
Ai ballerini inviati in missione competerà,
oltre al rimborso delle spese di viaggio,
l'indennità di trasferta
nella misura stabilita
di relativi
ART. 13 - GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
- il
giorno di riposo settimanale, il quale è dovuto per le scritture di almeno
sette giorni
e deve
essere comunicato
al ballerino
con preavviso
di 48 ore; in caso di
preavviso inferiore o di spostamento del giorno
di riposo già fissato senza un preavviso
di 48
ore, al ballerino spetterà la
maggiorazione di retribuzione prevista
per il lavoro festivo nonché un giorno di riposo compensativo;
- il
1° gennaio;
- il
6 gennaio;
- il
25 aprile;
- il
1° maggio;
- il
15 agosto;
- il
1° novembre;
- l'8
dicembre;
- il
25 dicembre;
- il
26 dicembre;
- il
giorno di Pasqua;
- il
lunedì di Pasqua;
- la
festa del Patrono locale (per Roma il 29 giugno).
Il ballerino non chiamato a prestare la sua opera nelle
predette giornate avrà diritto
alla retribuzione
giornaliera ed alla indennità
di cui all'art. 8.
Il ballerino chiamato a prestare la sua opera nelle
suddette giornate avrà diritto, oltre
al trattamento di
cui sopra, al pagamento
delle ore di lavoro effettuate, calcolato e maggiorato ai sensi dell'art.
11.
Il ballerino chiamato
a prestare la sua opera nelle festività
religiose soppresse dalla legge n. 54
del 1977 avrà diritto, oltre alla retribuzione giornaliera
ed alla indennità di cui
all'art. 8, al pagamento
delle ore effettivamente prestate calcolate a paga normale.
Chiarimento a verbale
Salva la prima
settimana di scrittura il
giorno di
riposo deve essere
effettuato non prima
del 7° e non oltre il 10°
giorno consecutivo di
lavoro.
In caso di scritture non superiori a 30 giorni il
regime dei riposi innanzi previsto può essere, d'accordo tra le parti, regolato
diversamente.
ART. 14 - ASSENZE
Il ballerino è tenuto a trovarsi sul posto di
lavoro, pronto per iniziare
la prestazione, nell'ora fissata per l'inizio della prestazione medesima.
Ogni causa di forza maggiore,
che non gli consenta di raggiungere il luogo di
lavoro in
tempo utile per l'inizio della
prestazione, dovrà da lui
essere comunicata
all'Azienda nel
più breve
tempo possibile,
salvo giustificato motivo di impedimento.
ART. 15 - MALATTIA E INFORTUNIO
Nel caso
di infortunio
sul lavoro
dello scritturato,
l'Azienda gli conserverà il
posto per l'intero periodo di scrittura. Nel caso di malattia o infortunio
extra professionale la conservazione
del posto
è fissata, entro i limiti di durata della
scrittura, in un periodo pari a 1/3
di quello dell'intera scrittura.
Trascorsi i
suddetti periodo di
conservazione del posto la scrittura si risolverà di diritto.
L'assicurazione obbligatoria
per le malattie,
effettuata presso l'INPS,
comprenderà il pagamento da parte di questo dell'indennità di malattia.
Durante i
periodi di conservazione
del posto
sopra indicati l'Azienda
corrisponderà ai
ballerini un
assegno integrativo
dell'indennità giornaliera liquidata ai ballerini medesimi dall'INPS.
Nel caso di malattia, di infortunio extra professionale
o di infortunio sul lavoro la misura di detto assegno sarà pari:
a) per
i primi 3 giorni di
malattia al
minimo contrattuale,
compreso l'eventuale superminimo;
b) dal
4° al
20° giorno di
malattia al
40% del minimo contrattuale
giornaliero, compreso
l'eventuale supermimino, con un massimo di lire 52.000;
c) dal
21° giorno di malattia al 20% del minimo contrattuale giornaliero, compreso
l'eventuale supermimino, con un massimo di lire 26.000.
La Società ha il
diritto di far constatare secondo
le norme di legge la malattia del ballerino tanto al principio
che nel
decorso, anche agli effetti di impedire che il lavoratore
non perfettamente guarito riprenda
eventualmente servizio. Il ballerino non può rifiutarsi di sottoporsi agli
accertamenti predetti sotto pena di perdere i benefici del trattamento.
Il ballerino assente per malattia non può lasciare il
suo domicilio senza essere stato espressamente autorizzato
dal medico
di cui
al 2° comma dell'art.
5 della legge 20
maggio 1970 n. 300. In caso
contrario la sua assenza dal lavoro si considera ingiustificata.
Potrà derogarsi
a tale norma soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come
ad esempio,
Il ballerino assente per malattia è tenuto sin dal
primo giorno di assenza dal
lavoro a trovarsi
nel domicilio comunicato al datore di lavoro
in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo:
- dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Il ballerino che -
ricorrendo le condizioni di
cui al precedente settimo comma -
non possa osservare tale fascia oraria, è tenuto a dare preventiva
comunicazione all'Azienda della
diversa fascia oraria di reperibilità
da osservare.
Chiarimento a verbale
Nel caso
il ballerino,
non in
possesso dei
prescritti requisiti
contributivi, non percepisca
l'indennità giornaliera da parte dell'INPS il trattamento
economico di cui al quinto
comma sarà interamente a
carico dell'Azienda.
ART. 16 - ASSICURAZIONE PER INFORTUNI
La Società assicurerà il ballerino per il rischio di
infortunio sul lavoro in modo che gli sia garantito un indennizzo di L.
50.000.000 per il caso di morte, di
L. 60.000.000
per il caso
di invalidità
permanente totale specifica e di L.
35.000.000 per gli altri
casi di invalidità permanente totale, fermo restando per il caso di
invalidità permanente parziale un
indennizzo proporzionale ai predetti massimali.
Il ballerino è tenuto, sotto pena di decadenza dal
diritto di cui sopra, ad enunciare l'infortunio prima di allontanarsi
dall'ambiente di lavoro e, a richiesta della Società, di sottoporsi agli accertamenti sanitari che essa riterrà
opportuni.
ART. 17 - NORME DISCIPLINARI
Il ballerino è tenuto
ad osservare
oltre le
disposizioni del presente
accordo anche quelle emanate dall'Azienda. Le
violazioni alle predette
disposizioni ed agli obblighi
giuridici e di comportamento propri
al suo rapporto di lavoro con l'Azienda potranno essere punite come segue:
1. rimprovero
verbale
2. rimprovero
scritto
3. multa
non superiore alla metà della retribuzione giornaliera
4. multa
non superiore ad un giorno di retribuzione
5. risoluzione
in tronco della scrittura.
La multa di cui
al punto 4.
può essere applicata per quelle
mancanze le quali, anche
in considerazione
delle circostanze speciali che
le hanno provocate, non siano così
gravi da rendere applicabile la punizione di cui al punto 5.,
ma abbiano tuttavia tale
rilievo da
non trovare adeguate sanzioni in quelle dei punti 1. 2. e 3.
Il provvedimento previsto al punto 5. si applica nei
confronti di ballerini colpevoli di
mancanze relativa
a doveri
anche non
particolarmente richiamati nel
presente accordo, le
quali siano di tale entità da
non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto.
Le sanzioni disciplinari non pregiudicano
le eventuali responsabilità
per danno nelle quali sia incorso il ballerino.
Le mancanze, salvo quelle per le quali sono previsti i
provvedimenti di cui ai punti 1. e 5., devono essere tempestivamente contestate
al lavoratore in modo che a questi, prima
dell'applicazione del provvedimento disciplinare, sia data la possibilità di
giustificarsi.
ART. 18 - ANTICIPATA RESCISSIONE DELLA SCRITTURA
L'anticipata rescissione del
rapporto di
lavoro, non
dovuta a ragioni
disciplinari, obbliga
la parte
inadempiente al pagamento a
favore dell'altra della somma che il ballerino
avrebbe percepito
dal giorno di interruzione
del rapporto fino
al termine di
scadenza della scrittura,
ART. 19 - RECLAMI E CONTROVERSIE
Tutti i
reclami di
puro carattere
individuale dovranno
seguire le consuetudinarie
norme disciplinari aziendali.
In caso di mancato accordo sarà
esperito un tentativo di conciliazione
da effettuarsi fra i rappresentanti sindacali del ballerino e la Società.
ART. 20 - ASSISTENTE COREOGRAFO
Il presente
accordo si applica
anche agli
assistenti coreografi che,
assunti come tali, abbiano svolto l'attività di ballerino.
La retribuzione giornaliera dell'assistente coreografo
è pari a quello del 1° ballerino
maggiorata del 10%; allo stesso
andrà inoltre riconosciuto lo stesso importo di cui godono i primi ballerini o
i ballerini e/o i solisti cui sia
stato riconosciuto il
trattamento di
cui alla nota
a verbale dell'art. 7.
ART. 21 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 1989.
Esso si intenderà rinnovato tacitamente di
anno in anno qualora una delle parti non ne dia regolare disdetta almeno
tre mesi prima della scadenza.
Dichiarazione a verbale
Il presente contratto
non si
applica ai
numeri di
attrazione ed ai ballerini facenti parte di
complessi di
ballo o di altre formazioni
artistiche, organicamente precostituite
alle dipendenze
di un capo complesso o di un
capo comico munito di nulla osta di agibilità e impegnati dall'Azienda con contratto di rappresentazione,
sempre che si tratti di
complessi chiamati
ad eseguire
in prevalenza
un proprio
repertorio coreografico su musiche fornite o indicate dai complessi
medesimi.
Letto confermato e sottoscritto
RETRIBUZIONE GIORNALIERA BALLERINI
dal
1.1.1989
1° ballerino
lire 71.500
lire 73.600
solista
lire 64.440
lire 66.250
ballerino
lire 60.000
lire 61.600
Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive
dell'indennità di contingenza in atto alla data del 1.1.1987. le retribuzioni
medesime saranno maggiorate al 1°
gennaio di ciascun anno
sulla base dell'indennità
di contingenza maturata nell'anno solare precedente.
ACCORDO SUGGERITORI
La scrittura deve risultare da apposito
documento sottoscritto e scambiato fra le parti prima dell'inizio delle
prestazioni.
Il documento di scrittura dovrà specificare, tra
l'altro, il programma o il titolo dell'opera,
le date
di inizio
e di termine della
scrittura, l'ammontare del compenso.
Il suggeritore
scritturato dall'Azienda è tenuto
a prestare
la propria opera utilizzando, eventualmente, i
necessari strumenti
tecnici anche elettronici (trascrizione su tabelloni, cartelloni, c.d.
"gobbi") e non può prestare la propria opera contemporaneamente
presso terzi.
ART. 2
Il compenso minimo giornaliero è fissato in lire
63.000.
Tale compenso è riferito ad un orario di ore 6 e mezzo
giornaliere. Per gli eventuali prolungamenti sarà corrisposto un compenso pari
alla quota oraria (quoziente fra il compenso giornaliero e ore
6 e mezzo) maggiorata del 20
per cento, per la prima
ora o frazioni di ora, e del
25 per cento per le ore, o frazioni, successive alla prima ora.
Il compenso di cui sopra è comprensivo dell'indennità
di contingenza nella misura in atto al 1.1.1987.
Il compenso medesimo sarà maggiorato, dal 1° gennaio
di ciascun anno, delle eventuali variazioni di contingenza intervenute nell'anno
precedente.
ART. 3
Sono giorni festivi:
- il
1° gennaio;
- il
6 gennaio;
- il
25 aprile;
- il
1° maggio;
- il
15 agosto;
- il
1° novembre;
- l'8
dicembre;
- il
25 dicembre;
- il
26 dicembre;
- il
giorno di Pasqua;
-
il
lunedì di Pasqua;
- la
festa del Patrono locale (per Roma il 29 giugno).
Nelle predette giornate è dovuto al suggeritore:
- se
chiamato a prestare
la propria opera, la quota giornaliera del compenso pattuito maggiorata al
compenso di cui all'art. 2;
- se
non chiamato a prestare la propria opera,
il solo compenso di cui all'art. 2.
Il suggeritore chiamato
a prestare la sua opera nelle festività
religiose soppresse dalla legge n.
54 del 1977
avrà diritto,
oltre al compenso
giornaliero pattuito,
al pagamento
delle ore
effettivamente prestate calcolate a paga normale.
ART. 4 - MALATTIA E INFORTUNIO
Nel caso
di infortunio
sul lavoro
dello scritturato,
l'Azienda gli conserverà il
posto per l'intero periodo di scrittura. Nel caso di malattia o infortunio
extra professionale la conservazione
del posto
è fissata, entro i limiti di durata della
scrittura, in
un periodo pari a 1/3 di
quello dell'intera scrittura.
Trascorsi i
suddetti periodi di
conservazione del posto la scrittura
si risolverà di diritto.
L'assicurazione obbligatoria
per le malattie,
effettuata presso l'INPS,
comprenderà il pagamento da parte di questo dell'indennità di malattia.
Durante i
periodi di conservazione
del posto
sopra indicati l'Azienda
corrisponderà al
suggeritore un
assegno integrativo
dell'indennità giornaliera liquidata allo stesso dall'INPS.
Nel caso di malattia, di infortunio extra professionale
o di infortunio sul lavoro la misura di detto assegno sarà pari:
a) per
i primi 3 giorni di
malattia al
minimo contrattuale,
compreso l'eventuale superminimo;
b) dal
4° al
20° giorno di
malattia al
40% del minimo contrattuale giornaliero, compreso l'eventuale superminimo, con un massimo di lire
52.000;
c) dal
21° giorno di malattia al 20% del minimo contrattuale giornaliero, compreso l'eventuale superminimo, con un massimo di lire
26.000.
La Società ha il
diritto di far constatare secondo
le norme di legge la malattia del suggeritore tanto al
principio che nel decorso,
anche agli effetti di impedire che il lavoratore
non perfettamente guarito riprenda
eventualmente servizio.
Il suggeritore non può rifiutarsi
di sottoporsi agli accertamenti predetti
sotto pena
di perdere
i benefici
del trattamento.
Il suggeritore assente per malattia non può lasciare
il suo domicilio senza essere stato espressamente autorizzato dal medico. In
caso contrario la sua assenza dal
lavoro si considera ingiustificata.
Potrà derogarsi a tale
norma soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come ad esempio, il
ricovero immediato
in un
luogo di
cura) o,
previa comunicazione
Il suggeritore assente per
malattia è
tenuto sin
dal primo
giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al
datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo:
- dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Il suggeritore che -
ricorrendo le condizioni di cui al
precedente ottavo comma - non possa
osservare tale fascia oraria, è tenuto a dare preventiva comunicazione
all'Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
Chiarimento a verbale
Nel caso
il suggeritore,
non in
possesso dei
prescritti requisiti
contributivi, non percepisca
l'indennità giornaliera da parte dell'INPS il trattamento
economico di cui al quinto
comma sarà interamente a
carico dell'Azienda.
ART. 5
Qualora il suggeritore sia chiamato a svolgere parte della prestazione
in luogo diverso da quello per il quale è stato scritturato
avrà diritto ad una
maggiorazione del compenso
pari al
rimborso spese forfetario giornaliero fissato per la generalità del
personale in caso di trasferta
ART. 6
Il presente accordo scadrà il 31.12.1989.
ART. 7
L'Azienda opererà le trattenute per contributi
sindacali previo rilascio di deleghe annuali individuali sottoscritte dagli interessati.
Ogni delega dovrà specificare le
generalità del suggeritore, l'Associazione sindacale alla
quale deve
essere devoluto
il contributo
nonché l'importo
del
Chiarimenti a verbale
Le parti
si danno atto che, nel determinare il compenso
giornaliero dei suggeritori regolati dal presente accordo,
esse hanno inteso assicurare ai suggeritori stessi
un trattamento contrattuale
non inferiore
a quello stabilito dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti
della RAI.
In conseguenza il compenso fissato comprende oltre il
minimo di stipendio e la contingenza, ogni
altro elemento contrattuale avente riflessi economici nonché
la previdenza
aziendale, il
tutto valutato e conteggiato
nella misura del
40 per
cento del
minimo stipendiale
e dell'indennità di
contingenza.
In caso di anticipata
cessazione del programma rispetto alla
data ultima prevista dal contratto individuale è dovuto al lavoratore un preavviso non inferiore
ad un quinto della
durata della
scrittura. Verrà
inoltre corrisposta una
somma pari
al 20%
del minimo
e della
indennità di
Qualora l'Azienda
non provveda al preavviso
nei termini di cui sopra al lavoratore verrà corrisposta per
ciascuna giornata
intercorrente fra la
effettiva cessazione del rapporto di lavoro
e la data ultima indicata
nel contratto individuale, una somma determinata con i seguenti criteri:
A) - durata effettiva del rapporto di lavoro inferiore
o pari alla metà del periodo massimo previsto dalla scrittura: 50% del minimo
giornaliero e dell'indennità di contingenza;
B) - durata effettiva del rapporto di lavoro superiore
alla metà
e fino a due terzi del periodo massimo previsto dalla scrittura: 30% del
minimo giornaliero e dell'indennità di contingenza;
C) - durata effettiva del rapporto di lavoro superiore
a due terzi: 20% del minimo giornaliero e dell'indennità di contingenza.
In caso di contratti
di durata pari o superiore a tre
mesi (90 giorni), agli
effetti del pagamento delle somme
sopra specificate,
il periodo intercorrente fra la data effettiva della cessazione del
rapporto di lavoro e la
data ultima
prevista dal contratto
individuale viene ridotto di quattordici giorni.
Il presente accordo si applica ai ballerini, ai
suggeritori, ai figuranti nonché ai professori
d'orchestra e agli artisti del coro
assunti "per produzione" con contratto a tempo determinato.
L'idoneità conseguita nelle selezioni per
ballerini impegna le parti solo nel caso di realizzazione della
produzione per la quale la selezione stessa è stata indetta.
Roma, 26 maggio 1988
VERBALE D'ACCORDO
Le parti
convengono che a decorrere dal 1
marzo 1992
il rimborso spese giornaliero da corrispondere ai ballerini scritturati
"fuori piazza" viene
fissato in lire 73.500.
CONTRATTO CCNL RAI-CANTANTI 28/12/87 31/12/89 SCADENZA
Cantanti
I compensi minimi giornalieri stabiliti per i cantanti
sono i seguenti:
1) Produzioni
televisive
Compenso base di lire 130.000
Ulteriore compenso di lire 60.000
per ogni giornata di prestazione eccedente la prima.
2) Produzioni
radiofoniche
Compenso giornaliero di lire 65.000
Nel caso i cantanti
scritturati per la televisione
possiedano almeno due dei
requisiti di cui appresso andrà
loro corrisposto un compenso minimo
giornaliero di lire 450.000
ed un ulteriore compenso di lire
250.000 per ogni giornata di prestazione eccedente la prima.
I requisiti citati sono i seguenti:
a) aver
effettuato almeno
10 prestazioni in
programmi televisivi del
genere "spettacolo"
direttamente realizzati
dalla RAI. Ai fini del calcolo
delle predette prestazioni non si
considerano pertanto: i
programmi per
ragazzi, i
programmi culturali,
le trasmissioni
b) aver
partecipato come protagonista fisso ad una serie
di trasmissioni televisive di almeno 3 puntate;
c) aver
effettuato uno show personale trasmesso in prima serata;
d) aver
esercitato con continuità la professione di cantante
di musica leggera, raggiungendo una posizione di notorietà a carattere
nazionale o internazionale in un
periodo di almeno 5 anni.
Nei compensi di cui sopra sono ricomprese le seguenti
prestazioni:
1) la
registrazione della base, qualunque
sia il tempo
impiegato per effettuarla;
2) l'attività
di studio che non potrà eccedere le 6
ore di prova e/o di registrazione;
3) il
tempo impiegato per il
trucco, la
vestizione, lo
strucco, la svestizione ecc.
In caso
le prestazioni eccedano
i limiti
orari di
cui sopra
sarà corrisposto il 10 per
cento del compenso base per ogni ora di eccedenza o, nel caso di durata
inferiore, la corrispondente frazione.
In caso
di prestazione
notturna dopo le 24
e fino alle 6 il relativo
compenso è aumentato del 25 per cento.
In caso di prestazioni festive il relativo compenso è
aumentato del 25 per cento,
se domenicali,
o del 50
per cento
se effettuate
nelle altre festività previste dalla legge.
E' stato
infine concordato che ai cantanti che hanno la residenza abituale in luogo
diverso da quello nel quale sono convocati
verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute per raggiungere il
luogo della convocazione nei limiti
delle tariffe ferroviarie previste
per la prima
classe. Detto rimborso spese
sarà riconosciuto
esclusivamente per le
convocazioni necessarie per rendere la prestazione contrattualmente dovuta
escludendo in ogni caso, altre eventuali
spese connesse al
viaggio effettuato
(supplemento rapido, vagone letto, prenotazione obbligatoria, ecc.) nonché le
spese sostenute per il rientro nella residenza abituale.
CONTRATTO NAZIONALE LAVORO RAI
DIRETTORI D'ORCHESTRA - ARRANGIATORI
VALIDITA': ACCORDO 28/12/87 - SCADENZA 31/12/89
DIRETTORE D'ORCHESTRA
AUMENTO
Compenso minimo giornaliero
L. 170.000
+70%
ARRANGIATORI
a) Brani
da un minimo di 25 battute a un massimo di 100 battute:
COMPLESSI:
da subito
dal 1.1.1989 AUMENTO
TOTALE
fino a 15 elementi
lire 250.000
lire 310.000 +51%
oltre 15 elementi
lire 338.000
lire 416.000 +60%
NUOVO ARTICOLO (+30%)
fino a 15 elementi
lire 325.000
lire 403.000
oltre 15 elementi
lire 439.400
lire 540.800
PER OGNI BATTUTA IN PIU' (BATTUTE REALI)
fino a 15 elementi
lire 3.500 lire
4.500
+60%
oltre 15 elementi
lire 4.620 lire
5.700
b) Brani
inferiori a 25 battute
Per ogni battuta:
fino a 15 elementi
lire 4.800 lire
6.000
+60%
oltre 15 elementi
lire 6.100 lire
7.800
NUOVO ARTICOLO: Gli "stacchi" musicali vanno
considerati brani a sé stanti.
Nel caso
l'Azienda richieda espressamente di ricostruire
brani musicali attraverso l'ascolto in cuffia i predetti compensi vengono
maggiorati del 30%.
Roma, 29/12/87
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
RETI TELEVISIVE
SEDI REGIONALI
CENTRI DI PRODUZIONE
Suggeritori e ballerini - compensi giornalieri dal
1/1/1992
A seguito
delle variazioni
dell'indennità di
contingenza verificatesi nell'anno 1991, i nuovi minimi giornalieri da corrispondere alle categorie in
oggetto, a decorrere dal 1/1/1992, sono i seguenti:
Categorie
Minimi dall'1/1/1992
Minimi maggiorati dall'1/1/92
(art. 7 accordo 28/12/1987)
Suggeritore
L. 74.730.=
--
Assistente coreografo
" 94.065.=
--
Primo Ballerino
" 86.124.=
L. 111.961.=
Solista
" 78.211.=
" 93.853.=
Ballerino
" 73.193.=
" 87.832.=
Il giorno
7 giugno
1989 nella
sede della
Direzione della
RAI-Radiotelevisione Italiana,
si sono incontrati per la RAI l'avv.
Aldo Monina ed il rag. Alessandro Dauri, e la FILIS-CGIL, FIS-CISL, FILSIC-UIL e
SAI-FILIS-CGIL e Coordinamento Attori FIS-CISL.
Le parti
si danno
reciprocamente atto
della avvenuta
ripresa delle trattative per
il rinnovo del contratto di lavoro
per la regolamentazione dei rapporti
di prestazione degli attori
e si impegnano a proseguire il confronto per arrivare ad una rapida
conclusione.
Con la sottoscrizione del presente accordo,
le parti intendono conclusa la trattativa sul diritto dell'attore
rispetto all'uso della lingua italiana e all'integrità audiovisiva dello
stesso.
Le parti
concordano sull'esigenza di una completa
valorizzazione delle professionalità degli attori
italiani per rendere
competitivo il nostro
patrimonio artistico e culturale nella
previsione di una diffusione senza
frontiere della produzione di spettacoli.
La RAI a tal fine,
in osservanza degli accordi internazionali sulla libera circolazione dei
lavoratori e in regime di assoluta reciprocità in materia, si impegna a
realizzare le proprie produzioni in
lingua italiana
ed a scritturare attori
italiani rispettandone il diritto
ad esprimersi nella propria lingua
(così come ogni attore europeo) durante
la fase di ripresa, realizzazione e post-sincronizzazione dell'opera.
La RAI richiederà analogo impegno anche nei contratti
di appalto di proprie produzioni
Eventuali eccezioni saranno
esaminate nel
corso delle
riunioni di cui all'ultimo
comma.
Nel rispetto
dell'integrità audiovisiva singola,
attori non
italiani potranno essere scritturati
ove particolari esigenze lo
richiedessero. In tal caso sarà cura dell'Azienda
darne opportuna e preventiva
segnalazione alle Organizzazioni Sindacali.
La Rai darà
comunicazione preventiva e
tempestiva alle
Organizzazioni Sindacali dei progetti avviati alla produzione.
Tali comunicazioni riguarderanno:
1) avvio
e tempi della produzione
2) responsabile
del casting, regista e funzionario addetto
3) nome
della casa di produzione e della rete nel caso
di affidamento in appalto.
Per una verifica della
situazione del settore ed
un esame
dei problemi specifici che di
volta in
volta dovessero
presentarsi, la RAI e le
Organizzazioni Sindacali si
riuniranno trimestralmente
in appositi incontri.
CONTRATTO NAZIONALE LAVORO RAI
VOCALISTI-CORISTI
VALIDITA': ACCORDO 28/12/87 - SCADENZA 31/12/89
VOCALISTI - CORISTI (ex coretti musica leggera
TV-RADIO)
- La
durata giornaliera
delle prestazioni è fissata in
6 ore suddivisibili in 2
turni.
- COMPENSO:
cachet giornaliero RADIO = L. 100.000
prestazioni VIDEO (+30%) = L. 130.000
- Qualora
la prestazione si protragga oltre 6 ore
e 15 minuti verrà
corrisposto un ulteriore compenso di L. 25.000 giornaliere.
- Tale
compenso comprende le prestazioni di assolo
e di voce guida sia per la
radiofonia che per il video.
- MALATTIA:
valgono le norme contrattuali
previste per
le altre categorie
artistiche.
Roma, gennaio 1988
TABELLA PAGA PER BALLERINI - SOLISTI - 1^ BALLERINI -
ASSISTENTI COREOGRAFI
SCRITTURATI IN RAI-TV - Aggiornam. contingenza dal
1/1/92
---------------------------------------------------------------------------
ACCORDO 28/12/1987 - SCADENZA 31/12/1989
------------------------------------------------------------------------
PAGA BASE PAGA BASE ART.
8 TOTALE
SCARPINE E MAGGIOR.
ASS.TE COREOGR. +30%
94.065 119.902 47.961
167.863 1.500
ASS.TE COREOGR.
94.065
37.626 131.691
1.500
1^ BALLERINO
+30%
86.124 111.961 44.784
156.745 1.500
1^ BALLERINO
86.124
34.450 120.574
1.500
SOLISTA
+20% 78.211
93.853 37.541
131.394 1.500
SOLISTA
78.211 31.284
109.495 1.500
BALLERINO
+20%
73.193 87.832
35.133 122.965
1.500
BALLERINO
73.193 29.277
102.470 1.500
---------------------------------------------------------------------------
QUOTE ORARIE STRAORDINARIE E COMPENSI AGGIUNTIVI
ART.11
ART.11 ART.11/13
ART.9 ART.9
200%
180% 140%
T.Trucco 15% p.b.
trucco
50% Totale
ASS.TE COREOGR. +30%
39.697 35.971
27.977 ---
---
ASS.TE COREOGR.
31.355 28.220
21.949 ---
---
1^ BALLERINO
+30% 37.320
35.588 26.124
9.330 16.794
1^ BALLERINO
28.708 25.837
20.096 7.177
12.919
SOLISTA
+20% 31.284
28.156 21.899
7.821 14.078
SOLISTA
26.070 23.463
18.249 6.518
11.732
BALLERINO
+20% 29.277
26.350 20.494
7.319 13.175
BALLERINO
24.398 21.959
17.078 6.099
10.979
---------------------------------------------------------------------------
- CONTINGENZA: Applicata al 1^ gennaio di ogni anno
- TRASFERTA :
Viene liquidata quando uno scritturato da un Centro TV viene inviato a lavorare
fuori sede. L'ammontare è pari a quello previsto per le categorie stabili
della Rai.
- INDENNITA' : SCRITTURATI FUORI SEDE -
Viene erogata quando la scrittura avviene
in luogo diverso dalla residenza
dello scritturato.
Minimo previsto L. 73.500 dal 1/3/92.
- VIAGGI: Il rimborso agli scritturati residenti fuori dalla sede CPTV
e in caso di trasferta è previsto contrattualmente.
- VENDITA DI
PROGRAMMI ALL'ESTERO: è regolamentata dall'accordo con
la SACIS
del 22 marzo 1966
(SACIS - Via Tomacelli 139
Roma, Tel. 680041 - fax 6878824)
- PROVA COSTUMI: presso sartorie esterne 2 ore a quota
ordinaria.
In relazione all'EVOLUZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI
SPETTACOLI che, per la loro
realizzazione possono richiedere ai
ballerini prestazioni sempre più
complesse ed articolate e,
tenuto conto che nell'art. 4
del C.C.N.L. dei ballerini la
previsione dell'esecuzione
di azioni
sceniche deve ritenersi non
ricorrente, ma del tutto eccezionale, mentre per il futuro le predette
prestazioni potranno essere
richieste con frequenza, si
conviene quanto segue:
- la
retribuzione giornaliera del
ballerino e
del solista,
al quale venga richiesta l'esecuzione
di azioni mimiche, di caratterizzazioni, di
figurazioni solistiche,
di azioni
sceniche, di
interventi di recitazione e/o di canto e di acrobazia, viene maggiorata
del 20%;
- nel
caso che al primo ballerino venga richiesta
l'effettuazione delle predette prestazioni
la relativa
retribuzione giornaliera
viene aumentata del 30%.
MALATTIA E INFORTUNIO
Nel caso di malattia, di infortunio extra professionale
e di infortunio sul lavoro, la retribuzione sarà pari, da parte della RAI:
a) per
i primi 3 giorni di
malattia al
minimo contrattuale,
compreso l'eventuale superminimo;
b) dal
4° al
20° giorno di
malattia al 40%
del minimo contrattuale giornaliero,
compreso l'eventuale superminimo, con un massimo di lire 52.000;
c) dal
21° giorno di malattia al 20% del minimo contrattuale giornaliero, compreso
l'eventuale superminimo, con un massimo di lire 26.000.
In aggiunta
a quanto
sopra, l'indennità
economica malattia
da parte dell'INPS va fatta
su specifica richiesta del
lavoratore all'INPS stesso come da
circolare disponibile presso la sede del sindacato.
Roma, Aprile 1992
F.U.L.S. - C.I.S.L.
FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
- AI BALLERINI
- AI COREOGRAFI E ASSISTENTI
Oggetto: selezioni ballerini in TV
Dopo alcuni disguidi avvenuti nelle ultime selezioni
è opportuno precisare le modalità di partecipazione alle audizioni.
Queste modalità scaturiscono da alcune richieste
che la categoria ha fatto nell'ultimo rinnovo contrattuale e che sono:
1) la
selezione base deve prevedere due prove
A) una di classico
B) una di moderno
Dopo queste due prove si dà il
giudizio di idoneità e
quindi gli idonei sono
ammessi alla selezione per la produzione.
2) I
ballerini che partecipano alla selezione
devono essere assicurati
contro gli infortuni dalla RAI.
3) Il
ballerino deve essere iscritto al
collocamento quindi non può
essere minorenne, e deve essere di cittadinanza italiana.
A questi adempimenti, si aggiungono anche regole
interne della RAI, tipo al verifica delle giornate
lavorative del singolo ballerino ed
altre, norme che l'Azienda di volta in volta autonomamente si determina.
E' chiaro che per ottemperare a tutti questi
adempimenti ci vuole del tempo ed ecco perché la RAI vuole conoscere per tempo
i nomi dei partecipanti.
E' inammissibile
pensare che
fare una
selezione dove
in moti
casi partecipano 120 persone
si possa improvvisare,
presentandosi al momento della selezione senza aver comunicato a nessuno
il nominativo.
Poiché certe regole le abbiamo volute noi, anche per
difendere la categoria da scelte delle volte non chiare
dobbiamo prima essere noi a
rispettarle. Invitiamo quindi tutti a seguire
le indicazioni che sempre
con puntualità ed unici in tal senso diamo alla categoria.
Sicuri che sarà tenuto conto di questo richiamo, vi
porgo cordiali saluti.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
F.U.L.S. - C.I.S.L.
FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
MODALITA' PER LA SCRITTURA DEI BALLERINI, SOLISTI E 1°
BALLERINI IN RAI.
- Avviene
sulla base di un regolamento emanato autonomamente
dalla RAI.
Riteniamo utile
sintetizzare da
parte nostra
le norme
ed i comportamenti essenziali di tale regolamento.
- Per
essere qualificati BALLERINI e SOLISTI, per le esigenze della RAI,
è obbligatorio superare una selezione
base; solo dopo il superamento di
tale selezione si
può partecipare alle audizioni
per programmi specifici. Quindi
è interesse del ballerino che non ha mai
fatto la selezione base
accertarsi prima di ogni audizione
se alla scelta per il programma è
contestualmente abbinata una selezione base.
- Per
essere scritturati
come 1°
ballerini la
RAI può effettuare
scrittura diretta oppure, se riterrà opportuno, richiedere audizione.
SCRITTURA DELLA DURATA FINO A TRENTA GIORNI
- La
stessa può avvenire senza audizione, rimanendo
in linea di massima la precedenza a
colui che ha effettuato
precedentemente la selezione base.
PER LE SCRITTURE SUPERIORI A TRENTA GIORNI
-
La
RAI nell'indire audizione deve specificare il numero
dei ballerini necessari o comunque che è intenzionata a scritturare
e tale numero è vincolato per l'Azienda.
Da tale numero è escluso il quantitativo dei primi ballerini che la RAI
intende scritturare in quanto non
soggetti obbligatoriamente
ad audizione.
Alla fine dell'audizione la
RAI comunicherà i nomi dei ballerini da scritturare.
SCRITTURA PER I PRIMI BALLERINI
- Il
1° ballerino può essere scritturato solo dagli uffici personale dei Centri TV.
Il 1° ballerino invitato a partecipare ad un
programma dal Produttore dal Regista,
dal Coreografo o da Funzionari TV deve
immediatamente comunicare
all'Ufficio Personale tale
scelta e
chiederne conferma ufficiale. Nel
caso l'Ufficio Personale non
confermasse l'impegno,
l'invito alla partecipazione non è da ritenere perfezionato.
PASSAGGI DI CATEGORIA
- Fatto
salvo programmi: di solo
"balletto", produzioni di
prosa e per scrittura fino
a 30
giorni, la
scrittura in
programmi a cicli
settimanali o per puntata, il
ballerino che raggiunge la qualifica di 1° ballerino non
può più
retrocedere a
scritture di
solista o ballerino di fila.
Roma, 19 dicembre 1983