RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

Rinnovo contratti collettivi di lavoro per le categorie artistiche

Arrangiatori

I compensi  fissati per gli arrangiatori  -  sia nel  caso di arrangiamenti musicali per l'orchestra e il canto sia nel caso di arrangiamenti  per sola orchestra sono i seguenti:

a)   brani da un minimo di 25 battute a un massimo di 100 battute:

Complessi                                                   dal 1.1.1989

fino a 15 elementi       lire 250.000                 lire 310.000

oltre 15 elementi        lire 338.000                  lire 416.000

per ogni battuta in più (battute reali)

fino a 15 elementi       lire   3.500                    lire   4.500

oltre 15 elementi        lire   4.620                    lire   5.700

b)   brani inferiori a 25 battute

per ogni battuta

fino a 15 elementi       lire   4.800                    lire   6.000

oltre 15 elementi        lire   6.100                     lire   7.800

E'  stato inoltre concordato che nel caso l'Azienda  richieda espressamente di ricostruire  brani musicali attraverso l'ascolto in  cuffia  per il loro successivo arrangiamento, i predetti compensi vengono maggiorati del 30%. A tal fine  vi  preghiamo di  voler porre in  essere  ogni utile accorgimento affinché  tale  forma  di  utilizzazione  degli  arrangiatori   sia  sempre comprovata  da  necessità  aziendali  che  non  possono  essere soddisfatte diversamente.

Si è infine precisato che i c.d. "stacchi" musicali vanno considerati brani a sé stanti e pertanto gli stessi vanno liquidati sulla  base delle tariffe sopra riportate a seconda del numero delle "battute" di ciascuno "stacco".

Da parte delle OO.SS.  ci  è  stato  richiesto,  ai  fini  di  una maggiore occupazione,  di ripartire gli  arrangiamenti  fra  un  numero  maggiore di addetti  considerato,  anche,  le sempre crescenti necessità produttive. Da parte nostra,  pur comprendendo le argomentazioni sindacali che ci sentiamo di condividere,  abbiamo precisato che in  ogni caso l'utilizzazione  di un maggior  numero  di  arrangiatori non  può che derivare  da reali necessità produttive fermo restando,  in ogni caso,  che la scelta degli  addetti cui affidare gli arrangiamenti compete all'Azienda  sulla  base  di valutazioni tecnico-professionali.

Cantanti

I compensi minimi giornalieri stabiliti per i cantanti sono i seguenti:

1)   Produzioni televisive

Compenso base di lire 130.000

Ulteriore compenso  di  lire  60.000  per ogni giornata di prestazione eccedente la prima.

2)   Produzioni radiofoniche

Compenso giornaliero di lire 65.000

Nel caso  i cantanti scritturati  per la televisione  possiedano almeno due dei requisiti di  cui appresso  andrà loro  corrisposto un  compenso minimo giornaliero di lire 450.000  ed un  ulteriore compenso di lire  250.000 per ogni giornata di prestazione eccedente la prima.

I requisiti citati sono i seguenti:

a)   aver  effettuato  almeno  10  prestazioni in  programmi televisivi del genere "spettacolo"  direttamente  realizzati  dalla  RAI. Ai fini del calcolo  delle predette  prestazioni non  si  considerano  pertanto: i programmi  per  ragazzi,   i  programmi   culturali,  le  trasmissioni     giornalistiche,  le  riprese  esterne,  i  programmi  pubblicitari, le  trasmissioni  di  categoria.   Non  si  considereranno,   inoltre,  le prestazioni per le  sigle  di  programmi,  le  presenze  in spettacoli     promozionali,  i ritorni nello stesso programma anche  se realizzato a  puntate e trasmesso in più giornate;

b)   aver partecipato come protagonista fisso ad una serie  di trasmissioni televisive di almeno 3 puntate;

c)   aver effettuato uno show personale trasmesso in prima serata;

d)   aver  esercitato con continuità la  professione di  cantante di musica leggera, raggiungendo una posizione di notorietà a carattere nazionale  o internazionale in un periodo di almeno 5 anni.

Nei compensi di cui sopra sono ricomprese le seguenti prestazioni:

1)   la registrazione della base,  qualunque  sia  il  tempo  impiegato per effettuarla;

2)   l'attività di studio che non potrà eccedere le  6  ore di prova e/o di registrazione;

3)   il  tempo impiegato per  il  trucco,  la  vestizione,  lo  strucco, la svestizione ecc.

In  caso  le  prestazioni  eccedano  i  limiti  orari  di  cui  sopra  sarà corrisposto il 10  per cento del compenso base per ogni ora di eccedenza o, nel caso di durata inferiore, la corrispondente frazione.

In caso  di  prestazione  notturna dopo  le  24  e fino alle 6  il relativo compenso è aumentato del 25 per cento.

In caso di prestazioni festive il relativo compenso è aumentato  del 25 per cento,  se domenicali,  o  del  50  per  cento  se  effettuate  nelle altre festività previste dalla legge.

E'  stato infine concordato che ai cantanti che hanno la residenza abituale in luogo diverso da quello nel quale sono convocati verranno  rimborsate le spese di viaggio sostenute per raggiungere il luogo della  convocazione nei limiti  delle tariffe  ferroviarie  previste  per  la  prima  classe. Detto rimborso  spese  sarà  riconosciuto  esclusivamente  per   le  convocazioni necessarie per rendere la prestazione contrattualmente dovuta escludendo in ogni  caso,   altre   eventuali   spese  connesse   al  viaggio  effettuato (supplemento rapido,  vagone letto, prenotazione obbligatoria, ecc.) nonché le spese sostenute per il rientro nella residenza abituale.

Direttori d'orchestra RF a cachet

Il compenso minimo giornaliero è stato elevato a lire 170.000.

Coretti di musica leggera e vocalisti di musica leggera

Fermo restando  la  normativa e i compensi  di  cui  alla  nostra circolare SP/AS/5579  del 24  febbraio 1984  relativi ai coretti di musica leggera, è stata introdotta una diversa regolamentazione per quei  vocalisti di musica leggera che vengono  direttamente  contattati  dall'Azienda  senza, quindi, essere preventivamente individuati da un "capo coro".

In altre parole la  nuova normativa è applicabile a quei  vocalisti  che di volta in volta sono utilizzati dall'Azienda anche per costituire un coretto sotto la  direzione di  un  istruttore  di  cantanti  anch'esso individuato dall'Azienda,  senza che intercorra  un rapporto stabile fra  i vocalisti e l'istruttore stesso.

Ai vocalisti di musica leggera andrà corrisposto un compenso giornaliero di lire 100.000 che viene elevato del 30% solo nel caso le prestazioni vengano rese in video e cioè quando si effettuano registrazioni  e/o esecuzioni con riprese televisive.

La  durata  complessiva  delle  prestazioni  è  stata  fissata  in   6  ore giornaliere suddivisibili  in due turni  la cui durata è  determinata dalle esigenze della produzione.

Qualora  la  prestazione si  protragga oltre le  6  ore  e 15  minuti andrà corrisposto un ulteriore compenso di lire 25.000 giornaliere.

Suggeritori

Precisato  che per poter svolgere  la  propria attività  i suggeritori sono tenuti ad utilizzare tutti gli idonei strumenti tecnici, anche elettronici, messi  a disposizione  dall'Azienda,  il nuovo minimo  giornaliero  è stato fissato  in  lire  63.000  fermo restando gli  incrementi annuali derivanti dalla variazione dell'indennità  di contingenza.  Considerate le variazioni di detta indennità verificatesi nel 1987, vi informiamo che a decorrere dal 1.1.1988 il minimo giornaliero del suggeritore è fissato in lire 64.595.

Significative  modifiche  ha  subito  l'art.   4  relativo  al  trattamento economico e normativo in caso di malattia o infortunio. La nuova normativa, del tutto analoga a quella stabilita per i figuranti e i ballerini, prevede la conservazione del posto entro i limiti della durata della  scrittura nel caso di infortunio sul lavoro  e per un  periodo non superiore ad  un terzo dell'intera   scrittura   nel   caso  di   malattia   o   infortunio  extra professionale.

Nel periodo  di malattia il  suggeritore è tenuto  a giustificare l'assenza tramite certificazione medica e l'Azienda,  attraverso un proprio medico di fiducia,  può  effettuare  i  necessari  accertamenti  nelle  fasce  orarie espressamente indicate nell'accordo.

Per quanto riguarda il trattamento economico,  il testo dell'accordo indica chiaramente i limiti di detto trattamento. Precisiamo soltanto che nel caso in favore dell'interessato non siano stati effettuati  dalla nostra Azienda versamenti contributivi tali da consentire l'erogazione  da parte dell'INPS del trattamento di malattia,  l'indennità di cui ai punti b) e c) dell'art. 4, sarà pari al 100% del minimo contrattuale e dell'eventuale superminimo - entro  il massimale di lire 130.000  -  anziché, rispettivamente, del 40% e del 20%.

L'accordo ha infine stabilito che in caso il suggeritore debba  svolgere la propria   attività  "fuori  sede"   allo  stesso   andrà   corrisposta  una maggiorazione del compenso giornaliero di lire 61.000.

Figuranti

Numerose  e significative sono  state le  variazioni  apportate all'accordo relativo ai figuranti.  Premesso che per quanto riguarda  il trattamento di malattia  e  infortunio  è  stata  introdotta  la  stessa  normativa  sopra illustrata per i suggeritori,  il nuovo accordo ha  ridotto da 11  a 10 ore

l'impegno giornaliero dei figuranti stabilendo un compenso  più elevato per le prestazioni eccedenti le 10 ore. I compensi giornalieri che hanno subito notevoli incrementi, sono stati fissati nelle seguenti misure:

a)   figuranti:

giorni non festivi                                                   dal 1.1.1989

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 30.000          lire 38.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 35.000           lire 41.800

festività

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 45.000           lire 57.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 49.500            lire 62.700

b)   figuranti speciali:

giorni non festivi                                                   dal 1.1.1989

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 34.000           lire 48.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 37.400            lire 52.800

festività

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 51.000           lire 70.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 56.100            lire 76.500

Ai fini  della durata  della prestazione  andrà  considerato  l'arco orario intercorrente   dall'ora  di  convocazione  al   termine   effettivo  della prestazione  lavorativa  escludendo,  da tale computo,  il periodo di tempo necessario per il trucco.

L'indennità da  corrispondersi  nel caso  sia  richiesto  il  trucco totale (tutto  il  corpo)  è stata elevata a lire  10.000  giornaliere ed  è stata istituita un'indennità  giornaliera per  il  trucco  speciale  pari  a lire 5.000.

E'  stata inoltre elevata a  lire  5.000  l'indennità  giornaliera relativa all'abito da sera richiesto al figurante ed andrà corrisposta una indennità di lire 2.000  giornaliere qualora per  l'uso in scena  al lavoratore venga richiesto di usare un proprio abito.

Per quanto  riguarda  il  rimborso spese  di trasporto si è  concordato che saranno rimborsate  le  spese  documentate  sostenute  per  l'uso  del taxi qualora il  lavoro  termini oltre le  ore 24  oppure nel  caso il figurante venga convocato prima delle ore 6.  Pertanto,  a  decorrere  dalla  data di sottoscrizione dell'accordo,  il rimborso spese del taxi  andrà corrisposto solo su presentazione di idonea documentazione  escludendosi la possibilità di rimborsare forfettariamente dette spese.

Si è infine  stabilito di  corrispondere un  rimborso  spese forfettario di lire 8.000 giornaliere nel caso l'Azienda non provveda a fornire un cestino nell'arco  orario di normale consumazione  del pasto.  Premesso che in ogni caso al  figurante può essere  fornito  il  cestino,  o  in  alternativa il predetto rimborso spese,  solo per una sola volta nel  corso della giornata anche  nel  caso  la  prestazione  ricomprenda  l'arco  orario  di  normale consumazione sia del pranzo  che della  cena,  precisiamo  che  il rimborso spese  o il  cestino andranno  riconosciuti  anche in  caso di convocazione nell'arco orario previsto per i turni mensa del restante personale.

Ballerini

I  nuovi minimi  di  retribuzione giornaliera fissata  per questa categoria sono stati i seguenti

                                                                        dal 1.1.1989

1° ballerino                  lire 71.500                         lire 73.600

solista                          lire 64.440                         lire 66.250

ballerino                       lire 60.000                        lire 61.600

Detti  minimi,  come per  il  passato,  saranno  rivalutati  annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di un importo pari all'incremento verificatosi per l'indennità di contingenza nell'anno solare precedente. Per effetto di tale rivalutazione  vi  comunichiamo  che a decorrere dal  1.1.1988  la predetta retribuzione giornaliera viene fissata come segue:

1° ballerino                  lire 73.240

solista                          lire 66.105

ballerino                      lire 61.620

Il nuovo contratto regolamenta,  inoltre, anche il rapporto di lavoro degli assistenti coreografi.

L'assunzione  dei predetti  lavoratori  avverrà,  come per  il passato, per chiamata  diretta.  L'unico requisito professionale  richiesto  è quello di aver  già maturato  un'esperienza  analoga  o,  se  si  tratta  della prima utilizzazione in tale ruolo,  di aver almeno svolto l'attività di ballerino con una certa continuità.  Agli  assistenti-coreografi  andrà  applicata la stessa  normativa prevista  dall'accordo  dei ballerini (orario  di lavoro, scrittura fuori piazza, ecc.).

La retribuzione giornaliera degli assistenti coreografi è  stata fissata in lire 78.650  e,  a decorrere dal 1°  gennaio 1989,  in  lire  80.960. Detta retribuzione,  come  per gli altri  lavoratori,  subirà  incrementi annuali derivanti dall'aumento dell'indennità di contingenza verificatasi nell'anno solare precedente e pertanto  per effetto di  tale  incremento, a decorrere dal 1.1.1988 andrà corrisposta una retribuzione giornaliera di lire 80.470. Nel caso l'assistente-coreografo debba seguire un corpo di ballo costituito da  ballerini che godono  della  maggiorazione  del  20%  o  del  30% della retribuzione (c.d.  attrazioni), la retribuzione dell'assistente-coreografo sarà maggiorata:

a)   dallo  stesso importo riconosciuto ai  primi ballerini che  sono stati assunti come "attrazioni"

oppure

b)   dello stesso  importo riconosciuto ai solisti o ai  ballerini  di fila quando nel corpo di ballo  sono presenti solo  dette categorie assunte anch'esse come "attrazioni".

Per  le  scritture fuori piazza,  è  stata confermata  la corresponsione di un'indennità giornaliera pari a quella fissata per il restante personale in caso di trasferta a forfait,  indennità che,  come già a voi noto,  è stata fissata  in  sede  di  rinnovo del contratto collettivo  di  lavoro per gli impiegati  ed operai,  in lire 61.000 giornaliere. In sede di trattativa il sindacato ci ha richiesto di estendere la c.d. "indennità fuori sede" anche ad alcuni casi di residenti nella stessa regione nella quale  è  situata la sede  aziendale  che  scrittura  il  ballerino.  Da  parte  nostra  abbiamo confermato il  criterio  in  atto dando peraltro assicurazione  che saremmo intervenuti  sul piano gestionale  per casi  del tutto particolari e  a tal fine vi  preghiamo di  volerceli segnalare,  per le necessarie valutazioni, qualora in futuro si dovessero presentare.

Considerate  inoltre,   le  sempre  maggiori  difficoltà  incontrate  dalla categoria  per ottenere  dalle  Ferrovie  dello  Stato  le  tariffe ridotte previste per i viaggi degli artisti teatrali, si è convenuto di rimborsare, su presentazione di  idonea  documentazione,  le spese di  viaggio in prima classe sostenute dal lavoratore  per raggiungere  la  Sede  Aziendale nella quale lo  stesso  è stato assunto,  con esclusione di ogni  eventuale altra spesa (supplemento rapido, vagone letto, ecc.).

In  merito all'orario di  lavoro è  stato precisato che viene  assorbito in detto orario il tempo necessario per lo spostamento fra un set e l'altro di lavoro.  Ovviamente  detto assorbimento  sarà  possibile solo  nel  caso lo spostamento stesso  avvenga nell'ambito di  un turno  orario già prefissato essendo sempre possibile senza operare "assorbimenti" di orari, effettuare convocazioni  in  luoghi  diversi anche nell'ambito  della  stessa giornata quando siano stati stabiliti due turni di lavoro.

Per  quanto  riguarda  la retribuzione  e le  modalità  di pagamento della stessa,   nel   confermare  le  maggiorazioni   di   retribuzione  previste dall'accordo  sottoscritto  nel   dicembre  del   1985  relativamente  alle "attrazioni",   considerato  che  l'attuale  sistema  di   pagamento  degli interessati è del tutto analogo a  quello degli altri  lavoratori assunti a tempo  determinato,  sono  state abolite  le  clausole  che  prevedevano la corresponsione di  anticipi  per  prestazioni  superiori  ai  sette giorni. Ovviamente andranno  concessi  anticipi  sulle competenze  maturate  ma non ancora a  "ruolo",  con  la  stessa  modalità  e  criteri  in  atto  per la generalità del personale e su richiesta degli interessati.

Relativamente all'indennità scarpine, nel confermarvi la normativa in atto, vi comunichiamo  che  l'indennità  stessa  è  stata  elevata  a  lire 1.500 giornaliere.

In merito  al  trattamento di  malattia  ed infortunio vi  informiamo che è stata introdotta  la  stessa  regolamentazione  già   illustrata   per  i suggeritori.  In particolare ribadiamo che in ogni caso ai ballerini e agli assistenti  coreografi  andrà  corrisposto,   in  caso  di  malattia  o  di infortunio extra professionale, il seguente trattamento economico:

a)   il minimo contrattuale,  compreso l'eventuale superminimo, per i primi  tre giorni di malattia;

b)   il 40%  del minimo contrattuale  e dell'eventuale  supermimino, con un massimale  di  lire  52.000  giornaliere,  dal    al  20°  giorno di malattia;

c)   il 20%  del minimo contrattuale  e dell'eventuale  supermimino, con un massimale di lire 26.000, dal 21° giorno di malattia.

Nel  caso  il  lavoratore  non  sia  in  possesso  dei  previsti  requisiti contributivi  necessari  per ottenere  dall'INPS l'indennità di  malattia - requisiti che andranno verificati sulla base dei versamenti effettuati solo dalla  RAI  -   andrà  garantito,   entro  il  massimale  di  lire  130.000 giornaliere,   un  importo  giornaliero  pari  al  minimo   contrattuale  e all'eventuale superminimo.

Ricordiamo che il trattamento di cui sopra andrà corrisposto per un periodo non  superiore   ad  un  terzo   dell'intera   scrittura  essendo  previsto dall'accordo  la risoluzione  del rapporto di lavoro  nel caso  lo stato di malattia  e/o di  infortunio  si  protragga oltre tali  limiti. Ricordiamo, inoltre,  che è facoltà dell'Azienda  far accertare  lo  stato  di malattia seguendo la stessa procedura in atto per la generalità del personale.

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Gli accordi sottoscritti il 28 dicembre 1987 scadranno il 31 dicembre 1989.

La parte economica di detti accordi va  applicata  ai contratti individuali in atto al 28  dicembre scorso anche se  stipulati in data anteriore  e per l'intero periodo di  durata  del contratto  stesso.  Gli  aumenti economici assorbiranno,   fino  a   concorrenza  dei  nuovi   minimi,  gli  eventuali superminimi che fossero stati concessi all'atto della stipula dei contratti individuali.

Restiamo ad disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse occorrere e porgiamo distinti saluti.

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
ACCORDO FIGURANTI
 

ART. 1

Ai fini del presente accordo si intende:

-    per figurante colui che sostiene  sulla scena,  isolato  o  in gruppo, un'azione scenica semplice, senza prendere la parola;

-    per  figurante speciale  colui che sostiene  sulla  scena, normalmente  isolato ed in primo piano, azioni sceniche di una certa complessità.

Il figurante speciale può prendere la parola per voci di fondo.

ART. 2

I compensi per le prestazioni dei  figuranti e dei figuranti  speciali sono fissati come segue:

a)   figuranti:

giorni non festivi                                                      dal 1.1.1989

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 30.000              lire 38.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 35.000               lire 41.800

festività infrasettimanali:

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 45.000                 lire 57.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 49.500                  lire 62.700

b)   figuranti speciali:

giorni non festivi                                                         dal 1.1.1989

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 34.000                 lire 48.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 37.400                   lire 52.800

festività infrasettimanali:

- per prestazioni entro le 10 ore       lire 51.000                  lire 70.000

- per prestazioni oltre le 10 ore       lire 56.100                   lire 76.500

Chiarimento a verbale

Ai fini dell'applicazione dei compensi di cui al presente  articolo, l'arco di  impegno  della  prestazione  ha  inizio  dall'ora  di  convocazione del figurante ed ha termine alla fine della prestazione lavorativa.

ART. 3

Ai figuranti ai quali sia richiesto il trucco totale (tutto il corpo), sarà corrisposta,  nelle giornate in cui  il trucco stesso  venga richiesto, una indennità giornaliera  di lire 10.000;  nel caso venga richiesto  il trucco speciale verrà corrisposta una indennità giornaliera di lire 5.000.

ART. 4

Nel caso  in  cui ai  figuranti sia richiesto  l'abito  da  sera verrà loro corrisposta una indennità di lire 5.000.  Detta indennità sarà pari  a lire 2.000 giornaliere qualora al figurante venga richiesto il proprio abito.

ART. 5 - MALATTIA E INFORTUNIO

Nel  caso  di  infortunio  sul  lavoro  dello  scritturato,  l'Azienda  gli conserverà il posto per l'intero periodo di scrittura. Nel caso di malattia o infortunio  extra professionale la  conservazione  del  posto  è fissata, entro il limiti  di durata della scrittura,  in  un periodo pari ad  1/3 di quello dell'intera scrittura.

Trascorsi  i suddetti  periodi di  conservazione del posto  la scrittura si risolverà di diritto.

L'assicurazione  obbligatoria per  le  malattie,  effettuata  presso l'INPS comprenderà il pagamento da parte di questo dell'indennità di malattia.

Durante i periodi  di  conservazione  del  posto  sopra  indicati l'Azienda corrisponderà   ai   figuranti   un   assegno   integrativo  dell'indennità giornaliera liquidata ai figuranti medesimi dall'INPS.

Nel caso di malattia, di infortunio extra professionale o di infortunio sul lavoro la misura di detto assegno sarà pari:

a)   per  i primi 3  giorni di  malattia  al  minimo contrattuale, compreso l'eventuale superminimo;

b)   dal 4°  al  20° giorno  di  malattia  al  40%  del minimo contrattuale giornaliero,  compreso l'eventuale supermimino, con un massimo di lire 52.000;

c)   dal 21° giorno di malattia al 20% del minimo contrattuale giornaliero, compreso l'eventuale supermimino, con un massimo di lire 26.000.

La Società ha il diritto di far constatare la malattia  del figurante tanto al  principio che nel  decorso,  anche  agli  effetti  di  impedire  che il lavoratore non perfettamente guarito  riprenda  eventualmente  servizio. Il figurante non può rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti predetti sotto pena di perdere i benefici del trattamento.

Il figurante assente per malattia non  può lasciare il suo  domicilio senza essere stato espressamente autorizzato dal medico. In caso contrario la sua assenza dal lavoro  si  considera ingiustificata.  Potrà  derogarsi  a tale norma soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come ad esempio, il  ricovero  immediato  in  un  luogo  di  cura)  o,  previa comunicazione all'Azienda,  in  caso di espressa  autorizzazione,  per fini curativi, del medico di fiducia del figurante.

Il figurante assente per malattia è tenuto sin dal primo  giorno di assenza dal lavoro  a trovarsi  nel domicilio comunicato  al  datore  di  lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo:

-    dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Il figurante che -  ricorrendo le  condizioni  di cui  al precedente ottavo comma -  non possa osservare tale fascia oraria, è tenuto a dare preventiva comunicazione  all'Azienda della diversa fascia  oraria  di reperibilità da osservare.

Chiarimento a verbale

Nel   caso  il  figurante   non   in  possesso  dei   prescritti  requisiti contributivi,  non percepisca l'indennità giornaliera da parte dell'INPS il trattamento  economico di  cui al  quinto  comma sarà  interamente a carico dell'Azienda.

ART. 6

Nel caso  il  figurante venga convocato alle  ore 6  o prima delle  ore 6 e quando la prestazione lavorativa termina oltre le ore 24 saranno rimborsate le spese documentate sostenute per il taxi.

ART. 7

Nel caso il figurante venga impegnato nel periodo  di  normale consumazione del pasto,  qualora l'Azienda  non  provveda  a  fornire  un  cestino, sarà corrisposto un rimborso spese forfettario di lire 8.000 giornaliere.

ART. 8

Il presente accordo scadrà il 31.12.1989.

ACCORDO BALLERINI

  ART. 1 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto sarà costituito a tempo determinato e risulterà da atto scritto nel quale saranno indicati:

1)   la data di inizio e di termine del rapporto medesimo;

2)   la categoria assegnata al ballerino ai sensi dell'art. 4;

3)   il titolo della produzione;

4)   il trattamento economico.

E'  data facoltà all'Azienda - qualora il ballerino non sia già vincolato a terzi da altri impegni di lavoro - di prorogare, con un preavviso di almeno 48  ore,  la  scrittura alle  medesime  condizioni,  quando la  proroga sia richiesta da  esigenze  contingenti ed  imprevedibili  e  si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale la scrittura è stata stipulata.

All'atto della scrittura il ballerino dovrà presentare:

a)   il  libretto  di  lavoro  o il  documento  sostitutivo  previsto dalle vigenti disposizioni;

b)   i  libretti  delle  assicurazioni  sociali  obbligatorie  o  documenti validamente sostitutivi;

c)   lo stato di famiglia;

d)   gli altri documenti eventualmente richiesti dall'Azienda.

L'Azienda  può far accertare da  un  sanitario di  sua fiducia lo  stato di salute  del  ballerino e condizionare  la scrittura  all'esito della visita medica.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro la ballerina è  tenuta a dichiarare   l'eventuale   stato   di  gravidanza.   In  mancanza  di  tale dichiarazione,  qualora in  costanza  di  rapporto  venga accertato  che la ballerina si  trovava in  stato di  gravidanza  sin dalla  costituzione del rapporto medesimo, questo si risolverà di diritto, con decorrenza immediata per colpa e fatto dell'interessata.

Il  ballerino scritturato dall'Azienda  non può prestare  la  propria opera contemporaneamente presso terzi.

ART. 2 - SCRITTURA FUORI PIAZZA

  Si  ha  scrittura "fuori  piazza"  quando il  ballerino  debba  eseguire le prestazioni convenute in una sede RAI sita in capoluogo di  Regione diverso da quello in cui egli, ai sensi del comma seguente, si considera risiedere.

  Il ballerino si ritiene  residente nel capoluogo della  Regione nell'ambito della quale o  ha residenza anagrafica o ha  stabile abitazione  o esercita normalmente la propria attività professionale.

Il ballerino deve  dichiarare  e,  se  richiesto,  provare alla  RAI la sua residenza.  La dichiarazione di residenza conserva validità per sei mesi e, se non revocata  o modificata  prima dello  scadere  di  detto  termine, si intende tacitamente rinnovata per eguali periodi successivi.

Le  modificazioni  di  residenza  non  hanno  effetto  sulle  scritture già perfezionate.

Nel caso  di  scrittura "fuori  piazza"  al ballerino  sarà  corrisposto un rimborso  spese giornaliero forfettario pari  a quello  giornaliero fissato per la generalità del personale in caso di trasferta (lire 61.000).

L'Azienda,  inoltre, rimborserà al ballerino le spese di viaggio sulla base delle  tariffe  ferroviarie  per  la  prima  classe  su  presentazione  dei giustificativi di spesa.

Nota a verbale

L'importo  del  rimborso  spese  giornaliero  sarà  rivisto  ove  dovessero intervenire  accordi  integrativi  aziendali   che  dovessero  disciplinare diversamente la materia.

ART. 3 - PROTESTA

L'Azienda  potrà risolvere anticipatamente il  rapporto  di  lavoro  con il ballerino,  che,  per dichiarazione scritta dai competenti organi artistici aziendali, risulti insufficiente.

La protesta,  che dovrà essere comunicata all'interessato per  iscritto con la indicazione sommaria dei motivi  che la hanno  determinata, potrà essere effettuata  dopo  la  fine  delle  prestazioni   della  terza  giornata  di scrittura.

In caso di risoluzione della scrittura per protesta, al ballerino competerà esclusivamente  la  retribuzione delle giornate effettivamente  lavorate, e nell'ipotesi e nei limiti dell'art.  2,  il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

  ART. 4 - CATEGORIE E FORMAZIONE DEL BALLETTO

Ai fini retributivi i ballerini si suddividono nelle seguenti categorie:

-    1° ballerino

-    solista

-    ballerino

E'  classificato "1° ballerino! il ballerino cui l'Azienda affida, all'atto dell'assunzione, tale ruolo.

E'  classificato "solista" il ballerino come tale scritturato dall'Azienda.

Rientra nelle mansioni  del "solista"  l'esecuzione  delle  azioni mimiche, delle caratterizzazioni,  delle figurazioni solistiche  e  degli interventi vocali che gli saranno richiesti.

Il  ballerino  è  altresì  tenuto  ad  eseguire  le  azioni  mimiche  e gli interventi vocali che gli saranno richiesti.

Salvo  il  caso  in  cui le  particolari  esigenze  dello  spettacolo  o le caratteristiche   tecnico-artistiche  richieste   al   balletto  comportino esclusivamente o prevalentemente il ruolo di "1° ballerino" e di "solista", il balletto comprenderà:

-    nel caso di formazione da 12 a 15 elementi: almeno 10 ballerini;

-    nel caso di formazione da 16 a 19 elementi: almeno 12 ballerini;

-    nel caso di formazione di 20 elementi: almeno 14 ballerini.

Chiarimento a verbale

Nel caso  un  corpo di  ballo sia costituito  da un numero  di elementi con qualifica di "ballerino" inferiore a dieci, al ballerino stesso è garantito il trattamento economico del "solista".

ART. 5 - PASSAGGIO TEMPORANEO DI CATEGORIA

Al ballerino e al solista che sostituisca temporaneamente il 1° ballerino o che comunque sia chiamato a svolgere mansioni di 1° ballerino spetterà, per tutta  la  durata  della sostituzione,  in aggiunta  alla  sua retribuzione giornaliera  un assegno pari alla  differenza tra  lo stipendio individuale effettivamente percepito ed il minimo del 1° ballerino.

Il  passaggio temporaneo  di  categoria  è  ammesso  soltanto  nel  caso di malattia, infortunio o impossibilità di sostituzione del 1° ballerino.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO

Per la retribuzione stabilita il  ballerino sarà  tenuto a  prestare la sua opera,   complessivamente  tra  sala  e  studio,   per  36  ore  di  lavoro settimanale, da suddividersi in 6 giorni.

Le prove di sala saranno suddivise in due prestazioni di 3 ore ciascuna con un intervallo di un'ora.  In caso di orario unico di sala prova,  sarà di 4 ore e 30'.  Nel caso di spettacoli  di soli balletti,  le prove di sala non potranno superare le 4 ore e 30'.

Le  prove  in  studio  avranno  la  durata  di  6  ore  continuative  oltre l'intervallo per la mensa, con la possibilità di passaggio in sala nel caso di necessità di ulteriori prove relative al balletto o ai balletti in corso di esecuzione nel turno di lavoro.

In caso di orario misto  (in sala e  in studio)  l'intervallo minimo tra un turno e l'altro sarà di un'ora.

In tali prestazioni non è computabile il tempo impiegato per la struccatura e la svestizione e l'intervallo fra le due prestazioni.

I  riposi  del balletto saranno  di 10  minuti ogni ora e  mezza precisa di lavoro per la sala prove.

Il tempo di spostamento fra un set e l'altro di lavoro assorbe  l'orario di lavoro ordinario.

ART. 7 - MINIMI DI RETRIBUZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La retribuzione giornaliera del ballerino  sarà quella fissata nell'accordo economico allegato al presente accordo.

Nota a verbale

Le parti convengono che al ballerino e al solista cui vengano richieste con continuità  l'esecuzione  di  azioni  mimiche,   di  caratterizzazioni,  di figurazioni solistiche,  di azioni  sceniche,  di interventi di recitazione e/o di canto e di acrobazia,  la retribuzione  giornaliera viene maggiorata

del  20%;  ai  primi ballerini,  ai  quali  vengano  richieste  le medesime prestazioni, la predetta maggiorazione viene fissata nel 30%.

ART. 8 - INDENNITA' SPECIALE

In considerazione della particolari caratteristiche del rapporto  di lavoro dei ballerini che comporta scritture di durata limitata sarà corrisposta ai medesimi una speciale indennità pari al 40%  della retribuzione giornaliera prevista  dalla tabella allegata  al  presente  accordo  in  sostituzione e pagamento forfettario  all'indennità  sostitutiva  delle  ferie,  della 13^ mensilità,  del  trattamento di  fine  rapporto ed,  in genere, degli altri benefici contrattuali goduti dai dipendenti della RAI.

Tale indennità,  dato il suo carattere,  non è computabile a nessun effetto nella retribuzione.

ART. 9 - TRUCCO E VESTIZIONE

Qualora sia richiesto ai  ballerini il  trucco  totale  (tutto  il corpo) o parziale  (busto,  arti  superiori  e  capo,  trasfigurazione  del  viso  e parrucche pesanti)  verrà loro corrisposta, nelle giornate in cui il trucco stesso sia richiesto,  una indennità giornaliera  pari al 15  per cento dei minimi di retribuzione previsti dall'accordo economico allegato al presente accordo.

Il ballerino,  quando  richiesto,  dovrà presentarsi al  lavoro  truccato e vestito.

Se  l'Azienda vuol procedere  direttamente alla truccatura  può invitare il ballerino a presentarsi  per il trucco,  nonché per la  vestizione, fino ad un'ora e mezza  prima  dell'inizio  di  un  turno  di  lavoro.  Qualora sia richiesto un tempo maggiore,  al ballerino sarà riconosciuto,  per tutta la durata  del trucco,  un compenso  pari al 50  per cento della  quota oraria della retribuzione giornaliera.

Le prove dei costumi saranno di norma fissate nell'intervallo fra due turni di lavoro,  intervallo che nel caso di turni misti è di due ore e mezzo. Le eventuali  prove  dei  costumi  effettuate  presso  ditte  esterne  saranno retribuite  con un  compenso  pari  a due ore di  lavoro  calcolate  a paga normale.

ART. 10 - INDENNITA' SCARPINE

La  Società  fornirà  ai  ballerini  gli  scarpini  per  l'esecuzione dello spettacolo.

Al ballerino sarà corrisposta inoltre una speciale indennità giornaliera di lire 1.500  a titolo di rimborso forfettario spese per gli scarpini  per le prove,  ginocchiere,  gomitiere  ed indumenti,  in genere, per l'esecuzione delle prove stesse. Tale indennità non è computabile a nessun effetto nella retribuzione.

ART. 11 - LAVORO STRAORDINARIO NORMALE E NOTTURNO, LAVORO FESTIVO

Il ballerino non potrà  rifiutarsi  di  compiere  a  richiesta dell'Azienda lavoro straordinario diurno e notturno e lavoro festivo, salvo giustificati motivi  di  impedimento.  La  durata  complessiva giornaliera non  potrà di regola superare le 7 ore in sala prove e le 10 ore in studio.

Sono  considerate ore di  lavoro  straordinario  quelle  eccedenti l'orario normale di  cui all'art.  6.  Qualora si  renda  necessario  il  ricorso ad ulteriori  prestazioni   oltre  la  seconda  prestazione   giornaliera,  lo straordinario decorrerà dalla fine della seconda prestazione stessa.

Sono considerate ore  di  lavoro  straordinario  notturno  quelle eccedenti l'orario normale di cui all'art. 6 e comprese fra le ore 24 e le ore 8.

E'  considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni festivi  di cui all'art. 13.

Il lavoro straordinario è retribuito:

a)   per la  prima mezz'ora  o frazione  di  mezz'ora:  con la retribuzione spettante per mezz'ora, maggiorata del 40 per cento;

b)   per  ogni  mezz'ora  successiva   o  frazione  di   mezz'ora:  con  la  retribuzione spettante per mezz'ora, maggiorata dell'80 per cento.

Il  lavoro  straordinario notturno  verrà  compensato  con  la retribuzione relativa al lavoro eseguito maggiorata del 100 per cento.

Il lavoro  festivo verrà compensato  con la  retribuzione oraria maggiorata del 40 per cento.

La maggiorazione maggiore assorbirà la minore.

Per retribuzione oraria si intenderà la retribuzione giornaliera divisa per sei.

ART. 12 - TRASFERTE

Ai ballerini inviati in missione competerà,  oltre al  rimborso delle spese di viaggio,  l'indennità di  trasferta nella misura  stabilita  di relativi accordi aziendali.

ART. 13 - GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi:

-    il giorno di riposo settimanale, il quale è dovuto per le scritture di almeno  sette  giorni  e  deve  essere  comunicato  al  ballerino  con  preavviso  di 48  ore; in caso di preavviso inferiore o di spostamento del  giorno  di riposo già fissato senza un  preavviso di  48  ore, al ballerino spetterà  la  maggiorazione di retribuzione prevista  per il lavoro festivo nonché un giorno di riposo compensativo;

-    il 1° gennaio;

-    il 6 gennaio;

-    il 25 aprile;

-    il 1° maggio;

-    il 15 agosto;

-    il 1° novembre;

-    l'8 dicembre;

-    il 25 dicembre;

-    il 26 dicembre;

-    il giorno di Pasqua;

-    il lunedì di Pasqua;

-    la festa del Patrono locale (per Roma il 29 giugno).

Il ballerino non chiamato a prestare  la sua opera  nelle predette giornate avrà  diritto  alla  retribuzione  giornaliera  ed  alla  indennità  di cui all'art. 8.

Il ballerino chiamato a prestare la sua opera nelle  suddette giornate avrà diritto,  oltre  al  trattamento di  cui sopra,  al pagamento  delle ore di lavoro effettuate, calcolato e maggiorato ai sensi dell'art. 11.

Il ballerino chiamato  a prestare  la  sua opera nelle  festività religiose soppresse dalla legge n.  54 del 1977 avrà diritto, oltre alla retribuzione giornaliera  ed alla indennità di  cui all'art.  8,  al pagamento delle ore effettivamente prestate calcolate a paga normale.

Chiarimento a verbale

Salva la  prima settimana di  scrittura il  giorno  di  riposo  deve essere effettuato  non prima  del    e non oltre il  10°  giorno  consecutivo di lavoro.

In caso di scritture non superiori a 30 giorni il regime dei riposi innanzi previsto può essere, d'accordo tra le parti, regolato diversamente.

ART. 14 - ASSENZE

Il ballerino è tenuto a trovarsi sul posto di  lavoro,  pronto per iniziare la prestazione, nell'ora fissata per l'inizio della prestazione medesima.

Ogni causa di forza maggiore,  che non gli consenta di raggiungere il luogo di  lavoro  in  tempo utile per l'inizio  della prestazione,  dovrà  da lui essere  comunicata   all'Azienda  nel  più  breve  tempo  possibile,  salvo giustificato motivo di impedimento.

ART. 15 - MALATTIA E INFORTUNIO

Nel  caso  di  infortunio  sul  lavoro  dello  scritturato,  l'Azienda  gli conserverà il posto per l'intero periodo di scrittura. Nel caso di malattia o infortunio  extra professionale la  conservazione  del  posto  è fissata, entro i limiti  di  durata  della scrittura,  in  un periodo pari a  1/3 di quello dell'intera scrittura.

Trascorsi  i suddetti  periodo di  conservazione del  posto la scrittura si risolverà di diritto.

L'assicurazione obbligatoria  per le  malattie,  effettuata  presso l'INPS, comprenderà il pagamento da parte di questo dell'indennità di malattia.

Durante  i periodi di  conservazione  del  posto  sopra  indicati l'Azienda corrisponderà   ai   ballerini   un   assegno   integrativo  dell'indennità giornaliera liquidata ai ballerini medesimi dall'INPS.

Nel caso di malattia, di infortunio extra professionale o di infortunio sul lavoro la misura di detto assegno sarà pari:

a)   per i primi 3  giorni di  malattia  al  minimo  contrattuale, compreso l'eventuale superminimo;

b)   dal 4°  al  20° giorno  di  malattia  al  40%  del minimo contrattuale  giornaliero,  compreso l'eventuale supermimino, con un massimo di lire 52.000;

c)   dal 21° giorno di malattia al 20% del minimo contrattuale giornaliero, compreso l'eventuale supermimino, con un massimo di lire 26.000.

La Società ha  il diritto  di far constatare secondo le  norme di  legge la malattia del ballerino tanto  al  principio  che  nel  decorso,  anche agli effetti  di impedire che il  lavoratore non  perfettamente guarito riprenda eventualmente servizio. Il ballerino non può rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti predetti sotto pena di perdere i benefici del trattamento.

Il ballerino assente per malattia non può lasciare il suo domicilio senza essere stato espressamente autorizzato  dal  medico  di  cui  al  2° comma dell'art.  5  della legge 20  maggio 1970  n. 300. In caso contrario la sua assenza dal lavoro  si  considera ingiustificata.  Potrà  derogarsi  a tale norma soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come ad esempio, il  ricovero  immediato  in  un  luogo  di  cura)  o,  previa comunicazione all'Azienda,  in  caso di espressa  autorizzazione,  per fini curativi, del medico di fiducia del lavoratore.

Il ballerino assente per malattia è tenuto sin dal primo giorno  di assenza dal  lavoro  a trovarsi  nel domicilio comunicato  al  datore  di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo:

-    dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Il ballerino che -  ricorrendo le  condizioni di cui al  precedente settimo comma -  non possa osservare tale fascia oraria, è tenuto a dare preventiva comunicazione  all'Azienda della  diversa fascia oraria di  reperibilità da osservare.

Chiarimento a verbale

Nel   caso  il  ballerino,   non  in  possesso  dei   prescritti  requisiti contributivi,  non percepisca l'indennità giornaliera da parte dell'INPS il trattamento  economico di  cui al  quinto  comma sarà  interamente a carico dell'Azienda.

ART. 16 - ASSICURAZIONE PER INFORTUNI

La Società assicurerà il ballerino per il rischio di  infortunio sul lavoro in modo che gli sia garantito un indennizzo di L. 50.000.000 per il caso di morte,  di  L.  60.000.000  per il  caso  di  invalidità  permanente totale specifica e di  L.  35.000.000  per gli altri casi di invalidità permanente totale,  fermo  restando per il caso  di invalidità permanente  parziale un indennizzo proporzionale ai predetti massimali.

Il ballerino è tenuto, sotto pena di decadenza dal diritto di cui sopra, ad enunciare l'infortunio prima di allontanarsi  dall'ambiente di  lavoro e, a richiesta della Società,  di sottoporsi agli accertamenti sanitari che essa riterrà opportuni.

ART. 17 - NORME DISCIPLINARI

Il ballerino è tenuto  ad  osservare  oltre  le  disposizioni  del presente accordo  anche quelle  emanate dall'Azienda.  Le  violazioni  alle predette disposizioni ed agli  obblighi giuridici  e di comportamento  propri al suo rapporto di lavoro con l'Azienda potranno essere punite come segue:

1.   rimprovero verbale

2.   rimprovero scritto

3.   multa non superiore alla metà della retribuzione giornaliera

4.   multa non superiore ad un giorno di retribuzione

5.    risoluzione in tronco della scrittura.

La multa di  cui al  punto 4.  può essere applicata per  quelle mancanze le quali,  anche  in  considerazione  delle circostanze speciali  che le hanno provocate,  non siano così gravi da rendere applicabile la punizione di cui al punto 5.,  ma abbiano tuttavia  tale  rilievo  da  non  trovare adeguate sanzioni in quelle dei punti 1. 2. e 3.

Il provvedimento previsto al punto 5. si applica nei confronti di ballerini colpevoli  di  mancanze  relativa  a   doveri  anche   non  particolarmente richiamati  nel presente  accordo,  le  quali siano di  tale  entità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto.

Le sanzioni disciplinari non pregiudicano  le  eventuali responsabilità per danno nelle quali sia incorso il ballerino.

Le mancanze, salvo quelle per le quali sono previsti i provvedimenti di cui ai punti 1. e 5., devono essere tempestivamente contestate al lavoratore in modo che a questi,  prima dell'applicazione del provvedimento disciplinare, sia data la possibilità di giustificarsi.

ART. 18 - ANTICIPATA RESCISSIONE DELLA SCRITTURA

L'anticipata rescissione del  rapporto  di  lavoro,  non  dovuta  a ragioni disciplinari,  obbliga  la  parte  inadempiente  al  pagamento a favore dell'altra della somma che il  ballerino avrebbe  percepito  dal  giorno di interruzione del rapporto  fino  al  termine di  scadenza  della scrittura, salvo i maggiori danni.

ART. 19 - RECLAMI E CONTROVERSIE

Tutti  i  reclami  di  puro  carattere  individuale  dovranno   seguire  le consuetudinarie norme disciplinari aziendali.

In caso di mancato accordo sarà  esperito un tentativo di  conciliazione da effettuarsi fra i rappresentanti sindacali del ballerino e la Società.

ART. 20 - ASSISTENTE COREOGRAFO

Il  presente  accordo si  applica  anche  agli  assistenti  coreografi che, assunti come tali, abbiano svolto l'attività di ballerino.

La retribuzione giornaliera dell'assistente coreografo è pari a  quello del 1° ballerino maggiorata del 10%;  allo stesso andrà inoltre riconosciuto lo stesso importo di cui godono i primi ballerini o i ballerini  e/o i solisti cui sia stato riconosciuto  il  trattamento  di  cui  alla  nota  a verbale dell'art. 7.

ART. 21 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 1989.

Esso si intenderà rinnovato tacitamente di  anno in anno  qualora una delle parti non ne dia regolare disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

Dichiarazione a verbale

Il presente  contratto  non  si  applica  ai  numeri  di  attrazione  ed ai ballerini  facenti parte  di  complessi  di  ballo o di  altre formazioni artistiche, organicamente  precostituite  alle  dipendenze  di un  capo complesso o di un capo comico munito di nulla osta di agibilità e impegnati dall'Azienda  con contratto di  rappresentazione,  sempre che si  tratti di complessi  chiamati  ad  eseguire  in  prevalenza  un   proprio  repertorio coreografico su musiche fornite o indicate dai complessi medesimi.

Letto confermato e sottoscritto

RETRIBUZIONE GIORNALIERA BALLERINI

                                                           dal 1.1.1989

1° ballerino                lire 71.500              lire 73.600

solista                       lire 64.440              lire 66.250

ballerino                     lire 60.000              lire 61.600

Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive dell'indennità di contingenza in atto alla data del 1.1.1987. le retribuzioni medesime saranno maggiorate al    gennaio di  ciascun anno  sulla base  dell'indennità di contingenza maturata nell'anno solare precedente.

ACCORDO SUGGERITORI

  ART. 1

La scrittura deve risultare da apposito  documento sottoscritto e scambiato fra le parti prima dell'inizio delle prestazioni.

Il documento di scrittura dovrà specificare, tra l'altro, il programma o il titolo  dell'opera,  le  date  di  inizio  e  di  termine  della scrittura, l'ammontare del compenso.

Il  suggeritore scritturato dall'Azienda  è tenuto  a  prestare  la propria opera  utilizzando,  eventualmente,  i  necessari  strumenti  tecnici anche elettronici (trascrizione su tabelloni, cartelloni, c.d. "gobbi") e non può prestare la propria opera contemporaneamente presso terzi.

ART. 2

Il compenso minimo giornaliero è fissato in lire 63.000.

Tale compenso è riferito ad un orario di ore 6 e mezzo giornaliere. Per gli eventuali prolungamenti sarà corrisposto un compenso pari alla quota oraria (quoziente fra il compenso giornaliero e ore  6  e mezzo) maggiorata del 20 per cento,  per la prima  ora o frazioni di ora,  e del 25 per cento per le ore, o frazioni, successive alla prima ora.

Il compenso di cui sopra è comprensivo dell'indennità  di contingenza nella misura in atto al 1.1.1987.

Il compenso medesimo sarà maggiorato, dal 1° gennaio di ciascun anno, delle eventuali variazioni di contingenza intervenute nell'anno precedente.

ART. 3

Sono giorni festivi:

-    il 1° gennaio;

-    il 6 gennaio;

-    il 25 aprile;

-    il 1° maggio;

-    il 15 agosto;

-    il 1° novembre;

-    l'8 dicembre;

-    il 25 dicembre;

-    il 26 dicembre;

-    il giorno di Pasqua;

-    il lunedì di Pasqua;

-    la festa del Patrono locale (per Roma il 29 giugno).

Nelle predette giornate è dovuto al suggeritore:

-    se  chiamato  a prestare  la  propria opera,  la quota giornaliera del compenso pattuito maggiorata al compenso di cui all'art. 2;

-    se non chiamato a prestare la propria  opera,  il solo compenso di cui all'art. 2.

Il suggeritore chiamato  a prestare la sua opera nelle  festività religiose soppresse  dalla legge n.  54  del 1977  avrà  diritto,  oltre  al compenso giornaliero  pattuito,  al  pagamento  delle  ore  effettivamente  prestate calcolate a paga normale.

ART. 4 - MALATTIA E INFORTUNIO

Nel  caso  di  infortunio  sul  lavoro  dello  scritturato,  l'Azienda  gli conserverà il posto per l'intero periodo di scrittura. Nel caso di malattia o infortunio  extra professionale la  conservazione  del  posto  è fissata, entro i limiti  di  durata  della scrittura,  in  un periodo pari a  1/3 di quello dell'intera scrittura.

Trascorsi  i suddetti  periodi di  conservazione del posto la  scrittura si risolverà di diritto.

L'assicurazione obbligatoria  per le  malattie,  effettuata  presso l'INPS, comprenderà il pagamento da parte di questo dell'indennità di malattia.

Durante  i periodi di  conservazione  del  posto  sopra  indicati l'Azienda corrisponderà   al  suggeritore   un  assegno   integrativo  dell'indennità giornaliera liquidata allo stesso dall'INPS.

Nel caso di malattia, di infortunio extra professionale o di infortunio sul lavoro la misura di detto assegno sarà pari:

a)   per i primi 3  giorni di  malattia  al  minimo  contrattuale, compreso l'eventuale superminimo;

b)   dal 4°  al  20° giorno  di  malattia  al  40%  del minimo contrattuale giornaliero,  compreso l'eventuale superminimo, con un massimo di lire 52.000;

c)   dal 21° giorno di malattia al 20% del minimo contrattuale giornaliero,  compreso l'eventuale superminimo, con un massimo di lire 26.000.

La Società ha  il diritto  di far constatare secondo le  norme di  legge la malattia del suggeritore tanto al  principio che  nel  decorso,  anche agli effetti  di impedire che il  lavoratore non  perfettamente guarito riprenda eventualmente  servizio.  Il suggeritore non può  rifiutarsi  di sottoporsi agli  accertamenti  predetti   sotto  pena  di  perdere   i  benefici  del trattamento.

Il suggeritore assente per malattia non può lasciare il suo domicilio senza essere stato espressamente autorizzato dal medico. In caso contrario la sua assenza  dal lavoro  si  considera ingiustificata.  Potrà  derogarsi a tale norma soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come ad esempio, il  ricovero  immediato  in  un  luogo  di  cura)  o,  previa comunicazione all'Azienda,  in caso  di  espressa autorizzazione,  per fini curativi, del medico di fiducia del suggeritore.

Il suggeritore assente per  malattia  è  tenuto  sin  dal  primo  giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al  datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo:

-    dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Il suggeritore che -  ricorrendo le condizioni di cui  al precedente ottavo comma -  non possa osservare tale fascia oraria, è tenuto a dare preventiva comunicazione  all'Azienda della diversa fascia  oraria  di reperibilità da osservare.

Chiarimento a verbale

Nel  caso  il  suggeritore,   non  in  possesso  dei  prescritti  requisiti contributivi,  non percepisca l'indennità giornaliera da parte dell'INPS il trattamento   economico  di cui al quinto  comma sarà  interamente a carico dell'Azienda.

ART. 5

Qualora il suggeritore sia chiamato  a svolgere parte della  prestazione in luogo diverso da quello per il  quale è stato scritturato  avrà  diritto ad una  maggiorazione  del  compenso  pari  al   rimborso   spese  forfetario giornaliero fissato per la  generalità  del personale in  caso di trasferta (lire 61.000).

ART. 6

Il presente accordo scadrà il 31.12.1989.

ART. 7

L'Azienda opererà le trattenute per contributi sindacali previo rilascio di deleghe annuali individuali sottoscritte  dagli  interessati.  Ogni delega dovrà specificare  le generalità del  suggeritore, l'Associazione sindacale alla  quale  deve  essere  devoluto  il  contributo  nonché  l'importo  del contributo mensile.

Chiarimenti a verbale

Le  parti si  danno atto che,  nel determinare il compenso  giornaliero dei suggeritori regolati dal presente accordo,  esse hanno inteso assicurare ai suggeritori stessi  un  trattamento  contrattuale  non  inferiore  a quello stabilito dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti della RAI.

In conseguenza il compenso fissato comprende oltre il minimo di stipendio e la contingenza,  ogni altro elemento contrattuale avente riflessi economici nonché  la  previdenza  aziendale,  il  tutto valutato  e conteggiato nella misura  del  40  per  cento  del  minimo  stipendiale  e  dell'indennità di contingenza.

In caso di  anticipata cessazione del programma rispetto  alla  data ultima prevista dal contratto individuale è dovuto al lavoratore un  preavviso non inferiore  ad  un  quinto  della  durata  della  scrittura.  Verrà  inoltre corrisposta  una  somma  pari  al  20%  del  minimo  e  della  indennità di contingenza per ciascuna giornata intercorrente fra  l'effettiva cessazione  del rapporto di lavoro e la data ultima prevista dal contratto individuale.

Qualora  l'Azienda non provveda  al preavviso  nei termini di  cui sopra al lavoratore verrà corrisposta per  ciascuna  giornata  intercorrente  fra la effettiva cessazione del rapporto di lavoro  e la data ultima  indicata nel contratto individuale, una somma determinata con i seguenti criteri:

A) - durata effettiva del rapporto di lavoro inferiore o pari alla metà del periodo massimo previsto dalla scrittura: 50% del minimo giornaliero e dell'indennità di contingenza;

B) - durata effettiva del rapporto di lavoro superiore alla  metà  e fino a due terzi del periodo massimo previsto dalla scrittura: 30% del minimo giornaliero e dell'indennità di contingenza;

C) - durata effettiva del rapporto di lavoro superiore a due terzi: 20% del minimo giornaliero e dell'indennità di contingenza.

In caso di  contratti di  durata pari o superiore a tre  mesi  (90 giorni), agli  effetti del  pagamento  delle  somme  sopra  specificate,  il periodo intercorrente fra la data effettiva della cessazione del rapporto di lavoro e  la  data  ultima  prevista  dal contratto individuale viene ridotto di quattordici giorni.

Il presente accordo si applica ai  ballerini,  ai suggeritori, ai figuranti nonché ai  professori  d'orchestra e agli  artisti  del  coro  assunti "per produzione" con contratto a tempo determinato.

L'idoneità conseguita nelle selezioni per  ballerini impegna le parti solo nel caso di realizzazione della produzione per la quale la selezione stessa è stata indetta.

Roma, 26 maggio 1988

VERBALE D'ACCORDO

Le  parti convengono  che a decorrere dal 1  marzo  1992  il rimborso spese giornaliero da corrispondere ai ballerini scritturati "fuori  piazza" viene fissato in lire 73.500.

CONTRATTO CCNL RAI-CANTANTI 28/12/87  31/12/89 SCADENZA

Cantanti

I compensi minimi giornalieri stabiliti per i cantanti sono i seguenti:

1)   Produzioni televisive

Compenso base di lire 130.000

Ulteriore compenso  di  lire  60.000  per ogni giornata di prestazione eccedente la prima.

2)   Produzioni radiofoniche

Compenso giornaliero di lire 65.000

Nel caso i cantanti  scritturati per la  televisione possiedano  almeno due dei  requisiti di  cui appresso  andrà loro corrisposto  un compenso minimo giornaliero di lire  450.000  ed un ulteriore compenso di  lire 250.000 per ogni giornata di prestazione eccedente la prima.

I requisiti citati sono i seguenti:

a)   aver effettuato  almeno  10  prestazioni in  programmi  televisivi del genere  "spettacolo"  direttamente  realizzati dalla  RAI. Ai fini del calcolo  delle predette  prestazioni non  si  considerano  pertanto: i programmi  per   ragazzi,   i  programmi  culturali,  le  trasmissioni giornalistiche,  le  riprese  esterne,  i  programmi  pubblicitari, le trasmissioni  di   categoria.   Non  si  considereranno,  inoltre,  le prestazioni  per le  sigle di  programmi,  le  presenze  in spettacoli promozionali,  i ritorni nello stesso programma anche se  realizzato a puntate e trasmesso in più giornate;

b)   aver partecipato come protagonista fisso ad una serie  di trasmissioni televisive di almeno 3 puntate;

c)   aver effettuato uno show personale trasmesso in prima serata;

d)   aver esercitato  con continuità  la professione di cantante  di musica leggera, raggiungendo una posizione di notorietà a carattere nazionale  o internazionale in un periodo di almeno 5 anni.

Nei compensi di cui sopra sono ricomprese le seguenti prestazioni:

1)   la  registrazione della base,  qualunque  sia il  tempo  impiegato per effettuarla;

2)   l'attività di studio che non potrà eccedere le  6  ore di prova e/o di registrazione;

3)   il  tempo impiegato per  il  trucco,  la  vestizione,  lo  strucco, la svestizione ecc.

In  caso  le  prestazioni  eccedano  i  limiti  orari  di  cui  sopra  sarà corrisposto il 10  per cento del compenso base per ogni ora di eccedenza o, nel caso di durata inferiore, la corrispondente frazione.

In  caso  di  prestazione  notturna dopo  le 24  e fino alle  6 il relativo compenso è aumentato del 25 per cento.

In caso di prestazioni festive il relativo compenso è aumentato del  25 per cento,  se  domenicali,  o  del 50  per  cento  se  effettuate  nelle altre festività previste dalla legge.

E'  stato infine concordato che ai cantanti che hanno la residenza abituale in luogo diverso da quello nel quale sono convocati  verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute per raggiungere il luogo  della convocazione nei limiti delle  tariffe  ferroviarie  previste  per  la  prima  classe. Detto rimborso  spese  sarà  riconosciuto  esclusivamente  per  le convocazioni necessarie per rendere la prestazione contrattualmente dovuta escludendo in ogni  caso,   altre   eventuali   spese  connesse al  viaggio  effettuato (supplemento rapido, vagone letto, prenotazione obbligatoria, ecc.) nonché le spese sostenute per il rientro nella residenza abituale.

CONTRATTO NAZIONALE LAVORO RAI
DIRETTORI D'ORCHESTRA - ARRANGIATORI
VALIDITA': ACCORDO 28/12/87 - SCADENZA 31/12/89

DIRETTORE D'ORCHESTRA

                                                                AUMENTO

Compenso minimo giornaliero     L. 170.000           +70%

ARRANGIATORI

a)   Brani da un minimo di 25 battute a un massimo di 100 battute:

COMPLESSI:               da subito           dal 1.1.1989     AUMENTO

                                                                             TOTALE

fino a 15 elementi       lire 250.000        lire 310.000       +51%

oltre 15 elementi        lire 338.000        lire 416.000       +60%

NUOVO ARTICOLO (+30%)

fino a 15 elementi       lire 325.000        lire 403.000

oltre 15 elementi        lire 439.400        lire 540.800

PER OGNI BATTUTA IN PIU' (BATTUTE REALI)

fino a 15 elementi       lire   3.500        lire   4.500

                                                                     +60%

oltre 15 elementi        lire   4.620        lire   5.700

b)   Brani inferiori a 25 battute

Per ogni battuta:

fino a 15 elementi       lire   4.800        lire   6.000

                                                                     +60%

oltre 15 elementi        lire   6.100        lire   7.800

NUOVO ARTICOLO: Gli "stacchi" musicali vanno considerati brani a sé stanti.

Nel  caso  l'Azienda richieda  espressamente di  ricostruire brani musicali attraverso l'ascolto in cuffia i predetti compensi vengono  maggiorati  del 30%.

Roma, 29/12/87

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
RETI TELEVISIVE
SEDI REGIONALI
CENTRI DI PRODUZIONE

Suggeritori e ballerini - compensi giornalieri dal 1/1/1992

A  seguito  delle  variazioni  dell'indennità  di  contingenza verificatesi nell'anno 1991,  i nuovi minimi giornalieri da corrispondere alle categorie in oggetto, a decorrere dal 1/1/1992, sono i seguenti:

Categorie         Minimi dall'1/1/1992      Minimi maggiorati dall'1/1/92

                                                (art. 7 accordo 28/12/1987)

Suggeritore            L. 74.730.=                        --

Assistente coreografo  "  94.065.=                        --

Primo Ballerino        "  86.124.=                   L. 111.961.=

Solista                "  78.211.=                   "   93.853.=

Ballerino              "  73.193.=                   "   87.832.=

Il   giorno   7    giugno   1989   nella   sede   della   Direzione   della RAI-Radiotelevisione  Italiana,  si sono incontrati per la RAI  l'avv. Aldo Monina ed il rag. Alessandro Dauri, e la FILIS-CGIL, FIS-CISL, FILSIC-UIL e SAI-FILIS-CGIL e Coordinamento Attori FIS-CISL.

Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  della  avvenuta  ripresa  delle trattative per il rinnovo del  contratto di lavoro  per la regolamentazione dei rapporti  di  prestazione degli attori  e si impegnano  a proseguire il confronto per arrivare ad una rapida conclusione.

Con la sottoscrizione del presente accordo,  le parti intendono conclusa la trattativa sul diritto dell'attore rispetto all'uso della lingua italiana e all'integrità audiovisiva dello stesso.

Le  parti concordano  sull'esigenza di  una  completa  valorizzazione delle professionalità degli attori  italiani  per rendere  competitivo  il nostro patrimonio artistico e culturale  nella previsione di una  diffusione senza frontiere della produzione di spettacoli.

La RAI a tal fine,  in osservanza degli accordi internazionali sulla libera circolazione dei lavoratori e in regime di assoluta reciprocità in materia, si impegna a realizzare  le  proprie produzioni  in  lingua  italiana  ed a scritturare  attori italiani rispettandone il  diritto ad  esprimersi nella propria lingua (così come ogni attore europeo)  durante la fase di ripresa, realizzazione e post-sincronizzazione dell'opera.

La RAI richiederà analogo impegno anche nei contratti di appalto di proprie produzioni

Eventuali eccezioni saranno  esaminate  nel  corso  delle  riunioni  di cui all'ultimo comma.

Nel  rispetto  dell'integrità  audiovisiva  singola,  attori  non  italiani potranno essere scritturati  ove particolari  esigenze lo richiedessero. In tal caso sarà cura dell'Azienda  darne opportuna e  preventiva segnalazione alle Organizzazioni Sindacali.

La Rai  darà  comunicazione  preventiva  e  tempestiva  alle Organizzazioni Sindacali dei progetti avviati alla produzione.

Tali comunicazioni riguarderanno:

1)   avvio e tempi della produzione

2)   responsabile del casting, regista e funzionario addetto

3)   nome della casa di produzione e della rete nel caso  di affidamento in appalto.

Per una verifica  della situazione  del settore ed  un  esame  dei problemi specifici che  di  volta  in  volta  dovessero  presentarsi,  la RAI e le Organizzazioni Sindacali  si  riuniranno  trimestralmente   in  appositi incontri.

CONTRATTO NAZIONALE LAVORO RAI
VOCALISTI-CORISTI
VALIDITA': ACCORDO 28/12/87 - SCADENZA 31/12/89

VOCALISTI - CORISTI (ex coretti musica leggera TV-RADIO)

-    La   durata  giornaliera  delle  prestazioni è  fissata  in   6  ore suddivisibili in 2 turni.

-    COMPENSO: cachet giornaliero RADIO = L. 100.000

prestazioni VIDEO (+30%) = L. 130.000

-    Qualora la  prestazione si  protragga oltre 6  ore  e 15  minuti verrà corrisposto un ulteriore compenso di L. 25.000 giornaliere.

-    Tale compenso comprende le prestazioni di  assolo e di voce  guida sia per la radiofonia che per il video.

-    MALATTIA: valgono  le  norme   contrattuali  previste  per   le  altre categorie artistiche.

Roma, gennaio 1988

 

TABELLA PAGA PER BALLERINI - SOLISTI - 1^ BALLERINI - ASSISTENTI COREOGRAFI

SCRITTURATI IN RAI-TV - Aggiornam. contingenza dal 1/1/92

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                   ACCORDO 28/12/1987 - SCADENZA 31/12/1989

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PAGA BASE PAGA BASE   ART. 8    TOTALE   SCARPINE E MAGGIOR.                             

ASS.TE COREOGR.  +30%     94.065     119.902    47.961   167.863     1.500

ASS.TE COREOGR.                94.065       37.626   131.691     1.500

1^ BALLERINO     +30%        86.124     111.961    44.784   156.745     1.500

1^ BALLERINO                      86.124       34.450   120.574     1.500

SOLISTA          +20%             78.211     93.853    37.541   131.394     1.500

SOLISTA                                 78.211    31.284   109.495     1.500

BALLERINO        +20%           73.193    87.832    35.133   122.965     1.500

BALLERINO                             73.193    29.277   102.470     1.500

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            QUOTE ORARIE STRAORDINARIE E COMPENSI AGGIUNTIVI

                          ART.11    ART.11  ART.11/13   ART.9     ART.9

                           200%      180%      140%    T.Trucco  15% p.b.

                                                                 trucco 

                                                          50%    Totale 

ASS.TE COREOGR.  +30%     39.697    35.971    27.977     ---       ---  

ASS.TE COREOGR.           31.355    28.220    21.949     ---       ---  

1^ BALLERINO     +30%     37.320    35.588    26.124     9.330    16.794

1^ BALLERINO              28.708    25.837    20.096     7.177    12.919

SOLISTA          +20%     31.284    28.156    21.899     7.821    14.078

SOLISTA                   26.070    23.463    18.249     6.518    11.732

BALLERINO        +20%     29.277    26.350    20.494     7.319    13.175

BALLERINO                 24.398    21.959    17.078     6.099    10.979

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- CONTINGENZA: Applicata al 1^ gennaio di ogni anno

- TRASFERTA  : Viene liquidata quando uno scritturato da un Centro TV viene inviato a lavorare fuori  sede.  L'ammontare è pari a quello previsto per le categorie stabili della Rai.

- INDENNITA' : SCRITTURATI FUORI SEDE -  Viene erogata  quando la scrittura  avviene in luogo diverso dalla  residenza dello scritturato.

Minimo previsto L. 73.500 dal 1/3/92.

- VIAGGI: Il rimborso agli scritturati residenti fuori dalla sede CPTV  e in caso di trasferta è previsto contrattualmente.

- VENDITA  DI  PROGRAMMI ALL'ESTERO: è  regolamentata  dall'accordo  con la  SACIS  del 22  marzo 1966  (SACIS -  Via Tomacelli 139 Roma, Tel. 680041 - fax 6878824)

- PROVA COSTUMI: presso sartorie esterne 2 ore a quota ordinaria.

In relazione all'EVOLUZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI SPETTACOLI che, per la  loro realizzazione  possono richiedere ai ballerini  prestazioni sempre più complesse ed  articolate e,  tenuto conto che nell'art.  4 del C.C.N.L. dei  ballerini  la  previsione  dell'esecuzione  di  azioni  sceniche  deve ritenersi non ricorrente, ma del tutto eccezionale, mentre per il futuro le predette prestazioni potranno  essere richieste  con frequenza, si conviene quanto segue:

-    la retribuzione  giornaliera del ballerino  e  del  solista,  al quale venga richiesta l'esecuzione  di azioni mimiche, di caratterizzazioni, di  figurazioni  solistiche,  di  azioni  sceniche,  di  interventi di recitazione e/o di canto e di acrobazia, viene maggiorata del 20%;

-    nel caso che al primo ballerino venga  richiesta l'effettuazione delle predette  prestazioni   la  relativa  retribuzione  giornaliera  viene aumentata del 30%.

MALATTIA E INFORTUNIO

Nel caso di malattia, di infortunio extra professionale e di infortunio sul lavoro, la retribuzione sarà pari, da parte della RAI:

a)   per i primi 3  giorni di  malattia  al  minimo  contrattuale, compreso l'eventuale superminimo;

b)   dal    al  20° giorno  di  malattia  al 40%  del minimo contrattuale giornaliero,  compreso l'eventuale superminimo, con un massimo di lire 52.000;

c)   dal 21° giorno di malattia al 20% del minimo contrattuale giornaliero, compreso l'eventuale superminimo, con un massimo di lire 26.000.

In  aggiunta  a  quanto  sopra,  l'indennità  economica  malattia  da parte dell'INPS va  fatta su  specifica richiesta del lavoratore  all'INPS stesso come da circolare disponibile presso la sede del sindacato.

Roma, Aprile 1992

F.U.L.S. - C.I.S.L.  
FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

- AI BALLERINI

- AI COREOGRAFI E ASSISTENTI

Oggetto: selezioni ballerini in TV

Dopo alcuni disguidi avvenuti nelle ultime selezioni  è opportuno precisare le modalità di partecipazione alle audizioni.

Queste modalità scaturiscono da alcune richieste  che la categoria ha fatto nell'ultimo rinnovo contrattuale e che sono:

1)   la selezione base deve prevedere due prove

     A) una di classico

     B) una di moderno

Dopo queste  due prove si    il  giudizio  di idoneità e  quindi gli  idonei sono ammessi alla selezione per la produzione.

2)   I ballerini che partecipano alla  selezione  devono  essere assicurati  contro gli infortuni dalla RAI.

3)   Il ballerino deve  essere  iscritto  al  collocamento  quindi  non può  essere minorenne, e deve essere di cittadinanza italiana.

A questi adempimenti, si aggiungono anche regole interne della RAI, tipo al verifica delle  giornate lavorative  del singolo ballerino ed  altre, norme che l'Azienda di volta in volta autonomamente si determina.

E' chiaro che per ottemperare a tutti questi adempimenti ci vuole del tempo ed ecco perché la RAI vuole conoscere per tempo i nomi dei partecipanti.

E'  inammissibile  pensare  che  fare  una  selezione  dove  in  moti  casi partecipano 120  persone  si  possa improvvisare,  presentandosi al momento della selezione senza aver comunicato a nessuno il nominativo.

Poiché certe regole le abbiamo volute noi, anche per difendere la categoria da scelte delle volte non chiare  dobbiamo  prima essere noi a rispettarle. Invitiamo quindi tutti a seguire  le indicazioni che  sempre con puntualità ed unici in tal senso diamo alla categoria.

Sicuri che sarà tenuto conto di questo richiamo, vi porgo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

F.U.L.S. - C.I.S.L.
FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
MODALITA' PER LA SCRITTURA DEI BALLERINI, SOLISTI E 1° BALLERINI IN RAI.

-    Avviene sulla base di un regolamento emanato  autonomamente dalla RAI.

Riteniamo   utile  sintetizzare  da   parte  nostra  le   norme  ed  i  comportamenti essenziali di tale regolamento.

-    Per essere qualificati BALLERINI e SOLISTI, per le esigenze della RAI,  è obbligatorio superare una  selezione base;  solo dopo il superamento di  tale  selezione si  può partecipare alle  audizioni  per programmi specifici.  Quindi è interesse del ballerino che non ha  mai  fatto la  selezione base accertarsi prima di  ogni audizione se alla  scelta per il programma è contestualmente abbinata una selezione base.

-    Per  essere  scritturati  come    ballerini  la  RAI  può effettuare scrittura diretta oppure, se riterrà opportuno, richiedere audizione.

SCRITTURA DELLA DURATA FINO A TRENTA GIORNI

-    La stessa può avvenire senza audizione,  rimanendo in linea di massima  la precedenza a colui  che ha effettuato precedentemente  la selezione base.

PER LE SCRITTURE SUPERIORI A TRENTA GIORNI

-    La RAI nell'indire audizione deve specificare il numero  dei ballerini necessari o comunque che è intenzionata a scritturare  e tale numero è vincolato per l'Azienda.  Da tale numero è escluso il quantitativo dei primi ballerini che la RAI intende scritturare in quanto  non soggetti obbligatoriamente ad audizione.

 

Alla fine  dell'audizione la RAI comunicherà i nomi  dei  ballerini da scritturare.

SCRITTURA PER I PRIMI BALLERINI

-    Il 1° ballerino può essere scritturato solo dagli uffici personale dei Centri TV.

     Il 1° ballerino invitato a partecipare ad un  programma dal Produttore dal  Regista,  dal Coreografo  o da Funzionari TV  deve immediatamente  comunicare  all'Ufficio Personale  tale  scelta  e  chiederne conferma  ufficiale.  Nel  caso  l'Ufficio Personale non  confermasse l'impegno,     l'invito alla partecipazione non è da ritenere perfezionato.

PASSAGGI DI CATEGORIA

-    Fatto salvo programmi:  di solo "balletto",  produzioni di prosa e per scrittura  fino  a  30  giorni,  la  scrittura  in  programmi  a cicli settimanali o per puntata,  il ballerino che raggiunge la qualifica di 1°  ballerino  non  può  più  retrocedere  a  scritture  di  solista o  ballerino di fila.

Roma, 19 dicembre 1983