RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Rinnovo contratti collettivi di lavoro per le categorie
artistiche
Arrangiatori
I compensi fissati per gli arrangiatori - sia nel caso di arrangiamenti musicali per l'orchestra e il canto sia nel caso di arrangiamenti per sola orchestra sono i seguenti:
a) brani
da un minimo di 25 battute a un massimo di 100 battute:
Complessi
dal 1.1.1989
fino a 15 elementi
lire 250.000
lire 310.000
oltre 15 elementi
lire 338.000
lire 416.000
per ogni battuta in più (battute reali)
fino a 15 elementi
lire 3.500
lire 4.500
oltre 15 elementi
lire 4.620
lire 5.700
b) brani
inferiori a 25 battute
per ogni battuta
fino a 15 elementi
lire 4.800
lire 6.000
oltre 15 elementi
lire 6.100
lire
7.800
E' stato
inoltre concordato che nel caso l'Azienda richieda
espressamente di ricostruire brani
musicali attraverso l'ascolto in cuffia
per il loro successivo arrangiamento, i predetti compensi vengono
maggiorati del 30%. A tal fine vi
preghiamo di voler porre in
essere ogni utile
accorgimento affinché tale
forma di
utilizzazione degli
arrangiatori sia sempre
comprovata da necessità aziendali
che non
possono essere soddisfatte
diversamente.
Si è infine precisato che i c.d. "stacchi"
musicali vanno considerati brani a sé stanti e pertanto gli stessi vanno
liquidati sulla base delle tariffe
sopra riportate a seconda del numero delle "battute" di ciascuno
"stacco".
Da parte delle OO.SS.
ci è stato richiesto,
ai fini
di una maggiore occupazione,
di ripartire gli arrangiamenti fra
un numero
maggiore di addetti considerato, anche, le sempre
crescenti necessità produttive. Da parte nostra, pur comprendendo le argomentazioni sindacali che ci sentiamo
di condividere, abbiamo precisato
che in ogni caso l'utilizzazione
di un maggior numero di
arrangiatori non può che derivare da
reali necessità produttive fermo restando,
in ogni caso, che la scelta
degli addetti cui affidare gli
arrangiamenti compete all'Azienda sulla
base di valutazioni
tecnico-professionali.
Cantanti
I compensi minimi giornalieri stabiliti per i cantanti
sono i seguenti:
1) Produzioni
televisive
Compenso base di lire 130.000
Ulteriore compenso di
lire 60.000
per ogni giornata di prestazione eccedente la prima.
2) Produzioni
radiofoniche
Compenso giornaliero di lire 65.000
Nel caso i
cantanti scritturati per la
televisione possiedano almeno due
dei requisiti di cui appresso andrà loro corrisposto
un compenso minimo giornaliero di
lire 450.000 ed un ulteriore compenso di lire
250.000 per ogni giornata di prestazione eccedente la prima.
I requisiti citati sono i seguenti:
a) aver
effettuato almeno
10 prestazioni in programmi televisivi del genere "spettacolo"
direttamente realizzati dalla
RAI. Ai fini del calcolo delle
predette prestazioni non si
considerano pertanto: i
programmi per
ragazzi, i
programmi culturali,
le trasmissioni
giornalistiche, le
riprese esterne,
i programmi
pubblicitari, le trasmissioni
di categoria.
Non si considereranno, inoltre,
le prestazioni per le sigle
di programmi,
le presenze
in spettacoli promozionali, i ritorni nello stesso programma anche se realizzato a puntate
e trasmesso in più giornate;
b) aver
partecipato come protagonista fisso ad una serie
di trasmissioni televisive di almeno 3 puntate;
c) aver
effettuato uno show personale trasmesso in prima serata;
d) aver
esercitato con continuità la professione
di cantante di musica leggera, raggiungendo una posizione di
notorietà a carattere nazionale o
internazionale in un periodo di almeno 5 anni.
Nei compensi di cui sopra sono ricomprese le seguenti
prestazioni:
1) la
registrazione della base, qualunque
sia il
tempo impiegato per
effettuarla;
2) l'attività
di studio che non potrà eccedere le 6
ore di prova e/o di registrazione;
3) il
tempo impiegato per il
trucco, la
vestizione, lo
strucco, la svestizione ecc.
In caso
le prestazioni
eccedano i
limiti orari
di cui
sopra sarà corrisposto il
10 per cento del compenso base per
ogni ora di eccedenza o, nel caso di durata inferiore, la corrispondente
frazione.
In caso di
prestazione notturna dopo
le 24
e fino alle 6 il relativo
compenso è aumentato del 25 per cento.
In caso di prestazioni festive il relativo compenso è
aumentato del 25 per cento,
se domenicali, o del
50 per
cento se
effettuate nelle altre
festività previste dalla legge.
E' stato
infine concordato che ai cantanti che hanno la residenza abituale in luogo
diverso da quello nel quale sono convocati verranno
rimborsate le spese di viaggio sostenute per raggiungere il luogo della
convocazione nei limiti delle
tariffe ferroviarie previste
per la
prima classe. Detto rimborso
spese sarà
riconosciuto esclusivamente per le
convocazioni necessarie per rendere la prestazione contrattualmente
dovuta escludendo in ogni caso,
altre eventuali
spese connesse
al viaggio
effettuato (supplemento rapido, vagone
letto, prenotazione obbligatoria, ecc.) nonché le spese sostenute per il
rientro nella residenza abituale.
Direttori d'orchestra RF a cachet
Il compenso minimo giornaliero è stato elevato a lire
170.000.
Coretti di musica leggera e vocalisti di musica leggera
Fermo restando la
normativa e i compensi di
cui alla
nostra circolare SP/AS/5579 del
24 febbraio 1984
relativi ai coretti di musica leggera, è stata introdotta una diversa
regolamentazione per quei vocalisti
di musica leggera che vengono direttamente
contattati dall'Azienda
senza, quindi, essere preventivamente individuati da un "capo
coro".
In altre parole la
nuova normativa è applicabile a quei
vocalisti che di volta in
volta sono utilizzati dall'Azienda anche per costituire un coretto sotto la
direzione di un istruttore
di cantanti
anch'esso individuato dall'Azienda,
senza che intercorra un
rapporto stabile fra i vocalisti e
l'istruttore stesso.
Ai vocalisti di musica leggera andrà corrisposto un
compenso giornaliero di lire 100.000 che viene elevato del 30% solo nel caso le
prestazioni vengano rese in video e cioè quando si effettuano registrazioni
e/o esecuzioni con riprese televisive.
La durata
complessiva delle
prestazioni è
stata fissata
in 6
ore giornaliere suddivisibili in
due turni la cui durata è determinata dalle esigenze della produzione.
Qualora la
prestazione si protragga oltre le 6
ore e 15
minuti andrà corrisposto un ulteriore compenso di lire 25.000
giornaliere.
Suggeritori
Precisato che
per poter svolgere la propria attività i
suggeritori sono tenuti ad utilizzare tutti gli idonei strumenti tecnici, anche
elettronici, messi a disposizione
dall'Azienda, il nuovo minimo giornaliero
è stato fissato in
lire 63.000
fermo restando gli incrementi annuali derivanti dalla variazione dell'indennità
di contingenza. Considerate le variazioni di detta indennità verificatesi
nel 1987, vi informiamo che a decorrere dal 1.1.1988 il minimo giornaliero del
suggeritore è fissato in lire 64.595.
Significative modifiche
ha subito
l'art. 4
relativo al
trattamento economico e normativo in caso di malattia o infortunio. La
nuova normativa, del tutto analoga a quella stabilita per i figuranti e i
ballerini, prevede la conservazione del posto entro i limiti della durata della
scrittura nel caso di infortunio sul lavoro e per un periodo
non superiore ad un terzo
dell'intera scrittura
nel caso
di malattia
o infortunio
extra professionale.
Nel periodo di
malattia il suggeritore è tenuto
a giustificare l'assenza tramite certificazione medica e l'Azienda,
attraverso un proprio medico di fiducia, può effettuare
i necessari
accertamenti nelle
fasce orarie espressamente
indicate nell'accordo.
Per quanto riguarda il trattamento economico,
il testo dell'accordo indica chiaramente i limiti di detto trattamento.
Precisiamo soltanto che nel caso in favore dell'interessato non siano stati
effettuati dalla nostra Azienda
versamenti contributivi tali da consentire l'erogazione
da parte dell'INPS del trattamento di malattia,
l'indennità di cui ai punti b) e c) dell'art. 4, sarà pari al 100% del
minimo contrattuale e dell'eventuale superminimo - entro
il massimale di lire 130.000 -
anziché, rispettivamente, del 40% e del 20%.
L'accordo ha infine stabilito che in caso il
suggeritore debba svolgere la
propria attività
"fuori sede"
allo stesso
andrà corrisposta una maggiorazione del compenso giornaliero di lire 61.000.
Figuranti
Numerose e
significative sono state le variazioni apportate
all'accordo relativo ai figuranti. Premesso
che per quanto riguarda il
trattamento di malattia e
infortunio è
stata introdotta
la stessa
normativa sopra illustrata
per i suggeritori, il nuovo accordo
ha ridotto da 11
a 10 ore
l'impegno giornaliero dei figuranti stabilendo un
compenso più elevato per le
prestazioni eccedenti le 10 ore. I compensi giornalieri che hanno subito
notevoli incrementi, sono stati fissati nelle seguenti misure:
a) figuranti:
giorni non festivi
dal 1.1.1989
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 30.000
lire 38.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 35.000
lire 41.800
festività
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 45.000
lire 57.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 49.500 lire 62.700
b) figuranti
speciali:
giorni non festivi
dal 1.1.1989
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 34.000
lire 48.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 37.400
lire 52.800
festività
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 51.000
lire 70.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 56.100
lire 76.500
Ai fini della
durata della prestazione
andrà considerato
l'arco orario intercorrente dall'ora
di convocazione
al termine
effettivo della prestazione
lavorativa escludendo,
da tale computo, il periodo
di tempo necessario per il trucco.
L'indennità da corrispondersi
nel caso sia
richiesto il
trucco totale (tutto il
corpo) è stata elevata a
lire 10.000 giornaliere ed è
stata istituita un'indennità giornaliera
per il
trucco speciale
pari a lire 5.000.
E' stata
inoltre elevata a lire
5.000 l'indennità
giornaliera relativa all'abito da sera richiesto al figurante ed andrà
corrisposta una indennità di lire 2.000 giornaliere
qualora per l'uso in scena al lavoratore venga richiesto di usare un proprio abito.
Per quanto riguarda
il rimborso spese
di trasporto si è concordato
che saranno rimborsate le spese documentate
sostenute per
l'uso del taxi qualora il
lavoro termini oltre le
ore 24 oppure nel
caso il figurante venga convocato prima delle ore 6.
Pertanto, a
decorrere dalla
data di sottoscrizione dell'accordo,
il rimborso spese del taxi andrà
corrisposto solo su presentazione di idonea documentazione
escludendosi la possibilità di rimborsare forfettariamente dette spese.
Si è infine stabilito
di corrispondere un
rimborso spese forfettario
di lire 8.000 giornaliere nel caso l'Azienda non provveda a fornire un cestino
nell'arco orario di normale
consumazione del pasto.
Premesso che in ogni caso al figurante
può essere fornito
il cestino,
o in
alternativa il
Ballerini
I nuovi
minimi di
retribuzione giornaliera fissata per
questa categoria sono stati i seguenti
dal
1.1.1989
1° ballerino
lire 71.500
lire 73.600
solista
lire 64.440
lire 66.250
ballerino
lire 60.000
lire 61.600
Detti minimi,
come per il
passato, saranno
rivalutati annualmente, a
decorrere dal 1° gennaio di un importo pari all'incremento verificatosi per
l'indennità di contingenza nell'anno solare precedente. Per effetto di tale
rivalutazione vi
comunichiamo che a decorrere dal 1.1.1988
la predetta retribuzione giornaliera viene fissata come segue:
1° ballerino
lire 73.240
solista
lire 66.105
ballerino
lire 61.620
Il nuovo contratto regolamenta,
inoltre, anche il rapporto di lavoro degli assistenti coreografi.
L'assunzione dei
predetti lavoratori
avverrà, come per
il passato, per chiamata diretta.
L'unico requisito professionale richiesto
è quello di aver già
maturato un'esperienza
analoga o,
se si tratta
della prima utilizzazione in tale ruolo,
di aver almeno svolto l'attività di ballerino
La retribuzione giornaliera degli assistenti coreografi
è stata fissata in lire 78.650
e, a decorrere dal 1°
gennaio 1989, in
lire 80.960. Detta
retribuzione, come
per gli altri lavoratori, subirà
incrementi annuali derivanti dall'aumento dell'indennità di contingenza
verificatasi nell'anno solare precedente e pertanto
per effetto di tale
incremento, a decorrere dal 1.1.1988 andrà corrisposta una retribuzione
giornaliera di lire 80.470. Nel caso l'assistente-coreografo debba seguire un
corpo di ballo costituito da ballerini
che godono della
maggiorazione del 20%
o del
30% della
a) dallo
stesso importo riconosciuto ai primi
ballerini che sono stati assunti
come "attrazioni"
oppure
b) dello
stesso importo riconosciuto ai
solisti o ai ballerini
di fila quando nel corpo di ballo sono
presenti solo dette categorie
assunte anch'esse come "attrazioni".
Per le
scritture fuori piazza, è
stata confermata la
corresponsione di un'indennità giornaliera pari a quella fissata per il
restante personale in caso di trasferta a forfait,
indennità che, come già a
voi noto, è stata fissata in sede
di rinnovo del contratto
collettivo di
lavoro per gli impiegati ed
operai, in lire 61.000 giornaliere.
In sede di trattativa il sindacato ci ha richiesto di estendere la c.d.
"indennità fuori sede" anche ad alcuni casi di residenti nella stessa
regione nella quale è situata la
sede aziendale
che scrittura
il ballerino.
Da parte
nostra abbiamo confermato il
criterio in atto dando
peraltro assicurazione che saremmo
intervenuti sul piano gestionale
per casi del tutto
particolari e a tal fine vi
preghiamo di volerceli
segnalare, per le necessarie
valutazioni, qualora in futuro si dovessero presentare.
Considerate inoltre,
le sempre
maggiori difficoltà
incontrate dalla categoria
per ottenere dalle
Ferrovie dello
Stato le
tariffe ridotte previste per i viaggi degli artisti teatrali, si è
convenuto di rimborsare, su presentazione di
idonea documentazione,
le spese di viaggio in prima
classe sostenute dal lavoratore per
raggiungere la Sede
Aziendale nella quale lo stesso
è stato assunto, con
esclusione di ogni eventuale altra
spesa (supplemento rapido, vagone letto, ecc.).
In merito
all'orario di lavoro è stato precisato che viene
assorbito in detto orario il tempo necessario per lo spostamento fra un
set e l'altro di lavoro. Ovviamente
detto assorbimento sarà
possibile solo nel
caso lo spostamento stesso avvenga
nell'ambito di un turno
orario già prefissato essendo sempre possibile senza operare
"assorbimenti" di orari, effettuare convocazioni
in luoghi
diversi anche nell'ambito della
stessa giornata quando siano stati stabiliti due turni di lavoro.
Per quanto
riguarda la retribuzione
e le modalità
di pagamento della stessa, nel
confermare le
maggiorazioni di
retribuzione previste dall'accordo sottoscritto
nel dicembre
del 1985
relativamente alle "attrazioni",
considerato che
l'attuale sistema
di pagamento
degli interessati è del tutto analogo a
quello degli altri lavoratori
assunti a tempo determinato,
sono state abolite
le clausole
che prevedevano la
corresponsione di anticipi per prestazioni
superiori ai
sette giorni. Ovviamente andranno concessi
anticipi sulle competenze
maturate ma non ancora a "ruolo", con
la stessa modalità
e criteri
in atto
per la generalità del personale e su richiesta degli interessati.
Relativamente all'indennità scarpine, nel confermarvi
la normativa in atto, vi comunichiamo che
l'indennità stessa
è stata
elevata a
lire 1.500 giornaliere.
In merito al
trattamento di malattia ed
infortunio vi informiamo che è
stata introdotta la stessa regolamentazione
già illustrata per i
suggeritori. In particolare
ribadiamo che in ogni caso ai ballerini e agli assistenti
coreografi andrà
corrisposto, in caso
di malattia
o di infortunio extra
professionale, il seguente trattamento economico:
a) il
minimo contrattuale, compreso
l'eventuale superminimo, per i primi tre
giorni di malattia;
b) il
40% del minimo contrattuale
e dell'eventuale supermimino, con un massimale
di lire
52.000 giornaliere,
dal 4°
al 20° giorno di malattia;
c) il
20% del minimo contrattuale
e dell'eventuale supermimino, con un massimale di lire 26.000, dal 21° giorno
di malattia.
Nel caso
il lavoratore
non sia
in possesso
dei previsti
requisiti contributivi necessari
per ottenere dall'INPS
l'indennità di malattia -
requisiti che andranno verificati sulla base dei versamenti effettuati solo
dalla RAI
- andrà
garantito, entro
il massimale
di lire
130.000
Ricordiamo che il trattamento di cui sopra andrà
corrisposto per un periodo non superiore
ad un
terzo dell'intera scrittura essendo
previsto dall'accordo la
risoluzione del rapporto di lavoro nel
caso lo stato di malattia
e/o di infortunio
si protragga oltre tali
limiti. Ricordiamo, inoltre, che
è facoltà dell'Azienda far
accertare lo stato
di malattia seguendo la stessa procedura in atto per la generalità del
personale.
****
Gli accordi sottoscritti il 28 dicembre 1987 scadranno
il 31 dicembre 1989.
La parte economica di detti accordi va applicata ai
contratti individuali in atto al 28 dicembre
scorso anche se stipulati in data
anteriore e per l'intero periodo di
durata del contratto stesso.
Gli aumenti economici
assorbiranno, fino
a concorrenza dei
nuovi minimi,
gli eventuali
Restiamo ad disposizione per ogni eventuale chiarimento
dovesse occorrere e porgiamo distinti saluti.
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
ACCORDO FIGURANTI
ART. 1
Ai fini del presente accordo si intende:
- per
figurante colui che sostiene sulla
scena, isolato
o in gruppo, un'azione
scenica semplice, senza prendere la parola;
- per
figurante speciale colui che sostiene sulla
scena, normalmente isolato
ed in primo piano, azioni sceniche di una certa complessità.
Il figurante speciale può prendere la parola per voci
di fondo.
ART. 2
I compensi per le prestazioni dei figuranti e dei figuranti
speciali sono fissati come segue:
a) figuranti:
giorni non festivi
dal 1.1.1989
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 30.000
lire 38.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 35.000
lire 41.800
festività infrasettimanali:
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 45.000
lire 57.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 49.500
lire 62.700
b) figuranti
speciali:
giorni non festivi
dal 1.1.1989
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 34.000
lire 48.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 37.400
lire 52.800
festività infrasettimanali:
- per prestazioni entro le 10 ore
lire 51.000
lire 70.000
- per prestazioni oltre le 10 ore
lire 56.100
lire 76.500
Chiarimento a verbale
Ai fini dell'applicazione dei compensi di cui al
presente articolo, l'arco di
impegno della
prestazione ha
inizio dall'ora
di convocazione del
figurante ed ha termine alla fine della prestazione lavorativa.
ART. 3
Ai figuranti ai quali sia richiesto il trucco totale
(tutto il corpo), sarà corrisposta, nelle
giornate in cui il trucco stesso
venga richiesto, una indennità giornaliera
di lire 10.000; nel caso
venga richiesto il trucco speciale
verrà corrisposta una indennità giornaliera di lire 5.000.
ART. 4
Nel caso in
cui ai figuranti sia
richiesto l'abito
da sera verrà loro
corrisposta una indennità di lire 5.000. Detta
indennità sarà pari a lire 2.000
giornaliere qualora al figurante venga richiesto il proprio abito.
ART. 5 - MALATTIA E INFORTUNIO
Nel caso
di infortunio
sul lavoro
dello scritturato,
l'Azienda gli conserverà il
posto per l'intero periodo di scrittura. Nel caso di malattia o infortunio
extra professionale la conservazione
del posto
è fissata, entro il limiti di
durata della scrittura, in
un periodo pari ad 1/3 di
quello dell'intera scrittura.
Trascorsi i
suddetti periodi di
conservazione del posto la
scrittura si risolverà di diritto.
L'assicurazione obbligatoria
per le
malattie, effettuata
presso l'INPS comprenderà il pagamento da parte di questo dell'indennità
di malattia.
Durante i periodi
di conservazione
del posto
sopra indicati l'Azienda
corrisponderà ai
figuranti un
assegno integrativo
dell'indennità giornaliera liquidata ai figuranti medesimi dall'INPS.
Nel caso di malattia, di infortunio extra professionale
o di infortunio sul lavoro la misura di detto assegno sarà pari:
a) per
i primi 3 giorni di
malattia al
minimo contrattuale, compreso l'eventuale superminimo;
b) dal
4° al
20° giorno di
malattia al
40% del minimo contrattuale giornaliero, compreso l'eventuale supermimino, con un massimo di lire
52.000;
c) dal
21° giorno di malattia al 20% del minimo contrattuale giornaliero, compreso
l'eventuale supermimino, con un massimo di lire 26.000.
La Società ha il diritto di far constatare la malattia
del figurante tanto al principio
che nel decorso, anche agli
effetti di
impedire che il lavoratore
non perfettamente guarito riprenda eventualmente
servizio. Il figurante non può rifiutarsi di sottoporsi agli
accertamenti predetti sotto pena di perdere i benefici del trattamento.
Il figurante assente per malattia non può lasciare il suo domicilio
senza essere stato espressamente autorizzato dal medico. In caso contrario la
sua assenza dal lavoro si
considera ingiustificata. Potrà
derogarsi a tale norma
soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come ad esempio, il
ricovero immediato
in un luogo di
cura) o,
previa comunicazione all'Azienda, in
caso di espressa autorizzazione, per
fini curativi, del medico di fiducia del figurante.
Il figurante assente per malattia è tenuto sin dal
primo giorno di assenza dal lavoro
a trovarsi nel domicilio
comunicato al
datore di
lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo:
- dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Il figurante che -
ricorrendo le condizioni
di cui al precedente ottavo
comma - non possa osservare tale
fascia oraria, è tenuto a dare preventiva comunicazione
all'Azienda della diversa fascia oraria
di reperibilità da osservare.
Chiarimento a verbale
Nel caso
il figurante
non in possesso
dei prescritti
requisiti contributivi, non
percepisca l'indennità giornaliera da parte dell'INPS il trattamento
economico di cui al quinto
comma sarà interamente a
carico dell'Azienda.
ART. 6
Nel caso il
figurante venga convocato alle ore
6 o prima delle
ore 6 e quando la prestazione lavorativa termina oltre le ore 24 saranno
rimborsate le spese documentate sostenute per il taxi.
ART. 7
Nel caso il figurante venga impegnato nel periodo
di normale consumazione del
pasto, qualora l'Azienda non
provveda a
fornire un
cestino, sarà corrisposto un rimborso spese forfettario di lire 8.000
giornaliere.
ART. 8
Il presente accordo scadrà il 31.12.1989.
ACCORDO BALLERINI
Il rapporto sarà costituito a tempo determinato e
risulterà da atto scritto nel quale saranno indicati:
1) la
data di inizio e di termine del rapporto medesimo;
2) la
categoria assegnata al ballerino ai sensi dell'art. 4;
3) il
titolo della produzione;
4) il
trattamento economico.
E' data
facoltà all'Azienda - qualora il ballerino non sia già vincolato a terzi da
altri impegni di lavoro - di prorogare, con un preavviso di almeno 48
ore, la
scrittura alle medesime
condizioni, quando la
proroga sia richiesta da esigenze
contingenti ed imprevedibili
e si riferisca alla stessa
attività lavorativa per la quale la scrittura è stata stipulata.
All'atto della scrittura il ballerino dovrà
presentare:
a) il
libretto di
lavoro o il
documento sostitutivo
previsto dalle vigenti disposizioni;
b) i
libretti delle
assicurazioni sociali
obbligatorie o
documenti validamente sostitutivi;
c) lo
stato di famiglia;
d) gli
altri documenti eventualmente richiesti dall'Azienda.
L'Azienda può
far accertare da un
sanitario di sua fiducia lo stato
di salute del ballerino e condizionare
la scrittura all'esito della
visita medica.
All'atto della costituzione del rapporto di lavoro la
ballerina è tenuta a dichiarare
l'eventuale stato di
gravidanza. In mancanza
di tale dichiarazione,
qualora in costanza di rapporto
venga accertato che la ballerina si trovava
in stato di
gravidanza sin dalla
costituzione del
Il ballerino
scritturato dall'Azienda non può
prestare la
propria opera contemporaneamente presso terzi.
ART. 2 - SCRITTURA FUORI PIAZZA
Il ballerino deve
dichiarare e,
se richiesto,
provare alla RAI la sua
residenza. La dichiarazione di
residenza conserva validità per sei mesi e, se non revocata
o modificata prima dello
scadere di
detto termine, si intende
tacitamente rinnovata per eguali periodi successivi.
Le modificazioni
di residenza
non hanno
effetto sulle
scritture già perfezionate.
Nel caso di
scrittura "fuori piazza" al ballerino sarà
corrisposto un rimborso spese
giornaliero forfettario pari a
quello giornaliero fissato per la
generalità del personale in caso di trasferta (lire 61.000).
L'Azienda, inoltre,
rimborserà al ballerino le spese di viaggio sulla base delle
tariffe ferroviarie
per la
prima classe
su presentazione
dei giustificativi di spesa.
Nota a verbale
L'importo del
rimborso spese
giornaliero sarà
rivisto ove
dovessero intervenire accordi
integrativi aziendali
che dovessero
disciplinare
ART. 3 - PROTESTA
L'Azienda potrà
risolvere anticipatamente il rapporto
di lavoro
con il ballerino, che,
per dichiarazione scritta dai competenti organi artistici aziendali,
risulti insufficiente.
La protesta, che
dovrà essere comunicata all'interessato per
iscritto con la indicazione sommaria dei motivi
che la hanno determinata, potrà essere effettuata dopo la
fine delle
prestazioni della
terza giornata
di scrittura.
In caso di risoluzione della scrittura per protesta, al
ballerino competerà esclusivamente la
retribuzione delle giornate effettivamente
lavorate, e nell'ipotesi e nei limiti dell'art.
2, il rimborso delle spese
di viaggio per il rientro in sede.
Ai fini retributivi i ballerini si suddividono nelle
seguenti categorie:
- 1°
ballerino
- solista
- ballerino
E' classificato
"1° ballerino! il ballerino cui l'Azienda affida, all'atto
dell'assunzione, tale ruolo.
E' classificato
"solista" il ballerino come tale scritturato dall'Azienda.
Rientra nelle mansioni
del "solista" l'esecuzione
delle azioni mimiche, delle
caratterizzazioni, delle
figurazioni solistiche e
degli interventi vocali che gli saranno richiesti.
Il ballerino è altresì tenuto