LA TUTELA PENALE CONTRO LE INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA E LE IMMAGINI "RUBATE" NEL DOMICILIO
di Pietro Martino

Art. 615 - bis Codice Penale
Interferenze illecite nella  vita  privata.

«Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini  attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla  stessa  pena  soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I  delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia  si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato»

Con l'introduzione di questo reato nel Codice Penale, ad opera dell'art. 1 della Legge 98/1974, il legislatore ha voluto colmare una lacuna dell'ordinamento penale che si era determinata a seguito del rapido progresso tecnologico che rendeva possibile la realizzazione di fatti lesivi dell'altrui libertà personale, ma totalmente leciti in quanto non corrispondenti alla fattispecie astratta di cui all'art. 614 c.p. (violazione di domicilio).

In effetti, attraverso determinati strumenti (quali macchine fotografiche, cineprese, registratori, ecc.), è possibile procurarsi immagini o notizie attinenti alla vita privata di un soggetto pur senza introdursi nell'abitazione dello stesso, nel luogo di privata dimora o nelle appartenenze di queste.

Proprio questo comportamento il legislatore ha voluto rendere penalmente rilevante con l'introduzione dell'art. 615 bis; comportamento che, essendo privo dell'elemento dell'introduzione di cui all'art. 614 c.p., sarebbe altrimenti rimasto nella sfera del lecito.

E' evidente come il bene giuridico tutelato dalla norma si identifichi con un particolare aspetto della libertà personale costituito dalla riservatezza personale che qui viene garantita contro ogni ingerenza esterna realizzata non attraverso l'introduzione in un luogo privato, ma attraverso l'uso di particolari strumenti acustici o sonori.

Non a caso il reato è inserito nel titolo XII del Codice Penale che comprende tutti i delitti contro la persona, ed in particolare nella sez. IV che tutela l'inviolabilità del domicilio; pertanto, alla base della incriminazione dei fatti di interferenza illecita vi è comunque la libertà domestica, intesa come possibilità di estrinsecare liberamente la propria personalità all'interno del proprio domicilio senza intrusioni o interferenze arbitrarie, visto anche il principio generale dell'inviolabilità del domicilio sancito dall'art. 14 della nostra Costituzione.

Quanto agli elementi costitutivi del reato c'è da dire, innanzitutto, che per "strumenti di ripresa visiva o sonora" devono intendersi tutti quegli strumenti che consentono la fissazione di immagini o suoni (come macchine fotografiche, miniregistratori, cineprese, ecc.).
Non vi rientrano, invece, quei mezzi di acquisizione di notizie che non ne consentono la fissazione (ad esempio, microfoni, pedinamenti, ecc.). Allo stesso modo, non integra il reato di cui all'articolo in esame, bensì quello di cui all'art. 617 bis, l'installazione di una microspia telefonica, in quanto tale attività è finalizzata all'intercettazione telefonica e non è uno "strumento di ripresa visiva o sonora" diretto ad ottenere indebitamente notizie attinenti all'altrui vita privata.

Con riferimento al momento consumativo del reato, bisogna distinguere l'ipotesi descritta al primo comma, c.d. delitto di indiscrezione, che si consuma nel momento in cui il reo acquisisce le notizie o le immagini attinenti alla vita personale della vittima, da quella descritta al secondo comma, c.d. delitto di divulgazione, che si consuma se e quando la notizia è rivelata (ossia portata a conoscenza di una o più persone determinate) o diffusa (ossia portata a conoscenza di un numero particolare di persone).
Peraltro, se la persona che acquisisce la notizia è, poi, anche quella che la diffonde, sorge il delicato problema del rapporto tra le due fattispecie. La dottrina e la giurisprudenza, in realtà, non hanno fornito una soluzione costante in ordine a tale problema, essendo piuttosto ferme su due posizioni opposte.
In effetti, secondo un certo orientamento, in tale caso deve parlarsi di un concorso di reati; altri, invece, ritengono che nel delitto di divulgazione il fatto dell'acquisizione della notizia costituisca, piuttosto, un antefatto non punibile.
Dal nostro punto di vista, e basandosi sulla descrizione normativa, si può ad ogni modo concludere per il concorso di reati visto che le due fattispecie sono descritte, dall'articolo in esame, come totalmente autonome l'una dall'altra.
Pertanto, se è possibile ritenere che un individuo possa commettere il solo reato di cui al secondo comma dell'art. 615 bis (senza essersi procurato le notizie divulgate, visto che la norma non lo specifica), è altrettanto possibile sostenere che, nel caso in cui sia lo stesso soggetto a raccogliere e a divulgare la notizie, i due reati debbano concorrere.

Per completezza si deve far riferimento a ipotesi dubbie di realizzazione del reato così risolte dalla Corte di Cassazione:

- l'abitacolo chiuso di un'autovettura non rientra nella sfera di tutela dell'articolo in esame, in quanto si deve fare riferimento alla nozione civilistica di "luogo di privata dimora" che presuppone un soggiorno, anche breve, ma di una certa durata in un luogo; pertanto, se manchi un pur minimo grado di stabilità, come nella sosta momentanea o nel pernottamento nell'autovettura, non potrà rinvenirsi il concetto di dimora e di conseguenza non sarà integrata la fattispecie delittuosa (Cass. Sez. VI, 149373/81);

- il reato non sussiste se chi ha captato la notizia era il destinatario della notizia stessa. La norma tende a tutelare la sfera di riservatezza della vita individuale contro le interferenze illecite, ma sempre che tali interferenze provengano da terzi rimasti estranei alla conversazione oggetto di registrazione (Cass. Sez. VI, 147394/81).