LA
TUTELA PENALE CONTRO LE INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA E LE IMMAGINI
"RUBATE" NEL DOMICILIO
di
Pietro Martino
Art.
615 - bis Codice Penale
Interferenze illecite nella vita
privata.
«Chiunque,
mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente
notizie o immagini attinenti alla
vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa
pena soggiace, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi
indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela
della persona offesa; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto
e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio,
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o
servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato»
Con
l'introduzione di questo reato nel Codice Penale, ad opera dell'art. 1 della
Legge 98/1974, il legislatore ha voluto colmare una lacuna dell'ordinamento
penale che si era determinata a seguito del rapido progresso tecnologico che
rendeva possibile la realizzazione di fatti lesivi dell'altrui libertà
personale, ma totalmente leciti in quanto non corrispondenti alla fattispecie
astratta di cui all'art. 614 c.p. (violazione di domicilio).
In
effetti, attraverso determinati strumenti (quali macchine fotografiche,
cineprese, registratori, ecc.), è possibile procurarsi immagini o notizie
attinenti alla vita privata di un soggetto pur senza introdursi nell'abitazione
dello stesso, nel luogo di privata dimora o nelle appartenenze di queste.
Proprio
questo comportamento il legislatore ha voluto rendere penalmente rilevante con
l'introduzione dell'art. 615 bis; comportamento che, essendo privo dell'elemento
dell'introduzione di cui all'art. 614 c.p., sarebbe altrimenti rimasto nella
sfera del lecito.
E'
evidente come il bene giuridico tutelato dalla norma si identifichi con un
particolare aspetto della libertà personale costituito dalla riservatezza
personale che qui viene garantita contro ogni ingerenza esterna realizzata non
attraverso l'introduzione in un luogo privato, ma attraverso l'uso di
particolari strumenti acustici o sonori.
Non
a caso il reato è inserito nel titolo XII del Codice Penale che comprende tutti
i delitti contro la persona, ed in particolare nella sez. IV che tutela
l'inviolabilità del domicilio; pertanto, alla base della incriminazione dei
fatti di interferenza illecita vi è comunque la libertà domestica, intesa come
possibilità di estrinsecare liberamente la propria personalità all'interno del
proprio domicilio senza intrusioni o interferenze arbitrarie, visto anche il
principio generale dell'inviolabilità del domicilio sancito dall'art. 14 della
nostra Costituzione.
Quanto
agli elementi costitutivi del reato c'è da dire, innanzitutto, che per
"strumenti di ripresa visiva o sonora" devono intendersi tutti quegli
strumenti che consentono la fissazione di immagini o suoni (come macchine
fotografiche, miniregistratori, cineprese, ecc.).
Non vi rientrano, invece, quei mezzi di acquisizione di notizie che non ne
consentono la fissazione (ad esempio, microfoni, pedinamenti, ecc.). Allo stesso
modo, non integra il reato di cui all'articolo in esame, bensì quello di cui
all'art. 617 bis, l'installazione di una microspia telefonica, in quanto tale
attività è finalizzata all'intercettazione telefonica e non è uno
"strumento di ripresa visiva o sonora" diretto ad ottenere
indebitamente notizie attinenti all'altrui vita privata.
Con
riferimento al momento consumativo del reato, bisogna distinguere l'ipotesi
descritta al primo comma, c.d. delitto di indiscrezione, che si consuma
nel momento in cui il reo acquisisce le notizie o le immagini attinenti alla
vita personale della vittima, da quella descritta al secondo comma, c.d. delitto
di divulgazione, che si consuma se e quando la notizia è rivelata (ossia
portata a conoscenza di una o più persone determinate) o diffusa (ossia portata
a conoscenza di un numero particolare di persone).
Peraltro, se la persona che acquisisce la notizia è, poi, anche quella che la
diffonde, sorge il delicato problema del rapporto tra le due fattispecie. La
dottrina e la giurisprudenza, in realtà, non hanno fornito una soluzione
costante in ordine a tale problema, essendo piuttosto ferme su due posizioni
opposte.
In effetti, secondo un certo orientamento, in tale caso deve parlarsi di un
concorso di reati; altri, invece, ritengono che nel delitto di divulgazione il
fatto dell'acquisizione della notizia costituisca, piuttosto, un antefatto non
punibile.
Dal nostro punto di vista, e basandosi sulla descrizione normativa, si può ad
ogni modo concludere per il concorso di reati visto che le due fattispecie sono
descritte, dall'articolo in esame, come totalmente autonome l'una dall'altra.
Pertanto, se è possibile ritenere che un individuo possa commettere il solo
reato di cui al secondo comma dell'art. 615 bis (senza essersi procurato le
notizie divulgate, visto che la norma non lo specifica), è altrettanto
possibile sostenere che, nel caso in cui sia lo stesso soggetto a raccogliere e
a divulgare la notizie, i due reati debbano concorrere.
Per
completezza si deve far riferimento a ipotesi dubbie di realizzazione del reato
così risolte dalla Corte di Cassazione:
-
l'abitacolo chiuso di un'autovettura non rientra nella sfera di tutela
dell'articolo in esame, in quanto si deve fare riferimento alla nozione
civilistica di "luogo di privata dimora" che presuppone un soggiorno,
anche breve, ma di una certa durata in un luogo; pertanto, se manchi un pur
minimo grado di stabilità, come nella sosta momentanea o nel pernottamento
nell'autovettura, non potrà rinvenirsi il concetto di dimora e di conseguenza
non sarà integrata la fattispecie delittuosa (Cass. Sez. VI, 149373/81);
-
il reato non sussiste se chi ha captato la notizia era il destinatario della
notizia stessa. La norma tende a tutelare la sfera di riservatezza della vita
individuale contro le interferenze illecite, ma sempre che tali interferenze
provengano da terzi rimasti estranei alla conversazione oggetto di registrazione
(Cass. Sez. VI, 147394/81).