LIBRO QUINTO
Del Lavoro
TITOLO X
Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

CAPO I
Della disciplina della concorrenza
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2595
Limiti legali della concorrenza.

1. La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge [2596, 2598 ss.; 41 Cost.] [e dalle norme corporative] (1) (2)
(1) Per il riferimento alle norme corporative, v. sub art. 1 prel.
(2) V. l. 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Art. 2596
Limiti contrattuali della concorrenza.

1. Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto [2725]. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni [2125, 2557].

2. Se la durata del patto non e' determinata o e' stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto e' valido per la durata di un quinquennio [222 trans.].

Art. 2597
Obbligo di contrattare nel caso di monopolio.

1. Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare [2932] con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento [1679, 1680].

Sezione II
Della concorrenza sleale

Art. 2598
Atti di concorrenza sleale.

1. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563 ss., 2569 ss.] e dei diritti di brevetto [2584 ss.], compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [1175].

Art. 2599
Sanzioni.

1. La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e da' gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti [2600].

Art. 2600
Risarcimento del danno.

1. Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore e' tenuto al risarcimento dei danni [2043].

2. In tale ipotesi puo' essere ordinata la pubblicazione della sentenza [120 c.p.c.].

3. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

Art. 2601
Azione delle associazioni professionali.

1. Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria (1).
(1) Per il riferimento alle associazioni professionali, v. sub art. 847.