DUE SENTENZE DEL TAR LAZIO ANNULLANO PARZIALMENTE LO STATUTO SIAE
di Alessia M. Michela Giurdanella

Con due sentenze, pubblicate rispettivamente il 10 e il 20 maggio 2002, il Collegio giudicante della Terza sezione ter del TAR Lazio annulla parte dello Statuto SIAE, componendo così contraddizioni intrinseche al medesimo ed abolendo alcuni privilegi a favore di certe categorie.
Con la prima sentenza del 10 maggio il Collegio giudicante stabilisce che la SIAE è tenuta a corrispondere i proventi derivanti alla Classe 1 (balli e trattenimenti con ballo con esecuzioni mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo – es. discoteche) agli aventi diritto, senza poter invece riservare ingiustificatamente una cospicua parte di essi (il 50 %) ad altre classi della Sezione Musica (in particolare, balli ed intrattenimenti con ballo con esecuzioni dal vivo) sulla base del fatto che queste ultime siano "meno considerate". Il Collegio ribadisce altresì che la SIAE è tenuta a perfezionare il metodo di campionamento in base al quale vengono calcolate le corresponsioni di diritto, arricchendolo di criteri più precisi.
Con la stessa sentenza e la successiva del 20 maggio, il Collegio dichiara illegittima e scriminante la suddivisione in categorie (associati ordinari e straordinari) nella misura in cui questa consenta l’accesso al diritto di voto in assemblea ai soli associati ordinari e, parallelamente, disponga soltanto per essi la ripartizione dei compensi in base al "criterio reddituale", escludendo parimenti la categoria dei titolari dei ccdd. "diritti connessi" dalla percezione dei relativi diritti.
Di seguito, la versione integrale delle due sentenze.

Compensi spettanti alla sezione balli e trattenimenti con ballo con esecuzioni mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo – compensi spettanti alla sezione balli e trattenimenti con ballo con esecuzioni dal vivo – annullamento parziale Statuto SIAE – criteri di campionamento – ricorso collettivo

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, composto dai Signori
……., Presidente,
……., Consigliere,
……., Consigliere, relatore,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. …., proposto dall’avv. ………, nonché dal sig. ………… (autore SIAE, pos. n. ……), dalla …… s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (editore musicale SIAE, pos. n. ……) e dalla …… s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore (produttore discografico SIAE, pos. n. …), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ………., ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via ….,

CONTRO

- la SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI – SIAE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati …….. ed elettivamente domiciliata in Roma, viale della letteratura n. 30 e

- il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria

E NEI CONFRONTI

dei sigg. ……. (autore), ………. (artista interprete ed esecutore) e ……… (mandante), nonché della …….. EDIZIONI MUSICALI, corrente in Fiumicino (Roma), della ……… RECORDS, corrente in Roma e della RADIO ………., corrente in Roma, in persona dei ri-spettivi legali rappresentanti pro tempore, controinteressati, non costituiti nel presente giudizio,

PER L’ANNULLAMENTO

A) – della deliberazione n. 22 del 7 marzo 2001, con cui il Commissario straordina-rio della SIAE ha approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, la ripartizione dei proventi relativi alle utilizzazioni delle opere assegnate alla Sezione Musica;

B) – dell'elaborato prodotto dal gruppo di lavoro, nominato dalla Commissione della Se-zione Musica SIAE, da questa approvato l’8 settembre 2001;

C) – del verbale della seduta della Commissione della Sezione Musica in pari data;

D) – del DM 2 marzo 2001, recante l’approvazione dei criteri per la ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto per l'anno 2001, come adottati dalla Sezione Musica SIAE;

E) – d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle sole Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 14 febbraio 2002 il Cons. dott. ……….. e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati ……….;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1. – L'avv. …….. ed il sig. …………. assumono d'essere autori e titolari in via originaria di diritti d’autore, il primo, di opere musicali varie e il secondo in prevalenza di musica dance, eseguita in discoteche e locali da ballo. LA …… s.r.l. assume d’essere una casa editrice musicale e titolare in via derivata di diritti d’autore di opere musicali varie, soprattutto di opere musicali dance, eseguite in discoteche e locali da ballo. LA ……… s.n.c. assume a sua volta d’essere un’impresa produttrice fonografica, nonché una casa editrice musicale e, quindi, titolare di diritti di riproduzione fonomeccanica (c.d. diritti connessi), oltre che titolare in via derivativa di diritti d’autore di opere musicali.
L’avv. …….. e consorti dichiarano, pertanto, d’aver diritto a partecipare alla ripartizione degli incassi della Classe 1) SIAE (balli e trattenimenti con ballo con esecuzioni mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo)
L’avv. ………. e consorti rendono altresì noto che, in forza del DPR 31 maggio 1999, il Governo, in considerazione della grave situazione gestionale dell'ente, ha nominato un Commissario straordinario per la SIAE, dapprima investito dei soli poteri del Presidente e del CDA e, con il successivo DPR 22 dicembre 2000, pure di quelli degli organi elettivi degli autori e degli editori associati, una volta venuti a naturale scadenza.
Nello stesso periodo, è entrato in vigore l’art. 7, c. 1 del Dlg 29 ottobre 1999 n. 419, che, nel definire la SIAE un ente pubblico a base associativa, ha inoltre stabilito l’emanazione di un nuovo Statuto (poi adottato con DM 4 giugno 2001), nonché l'obbligo d’informare la gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. L’art. 7 ha ancora disposto che i criteri di ripartizione di tali proventi sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del Ministro vigilante (nella specie, dei beni e delle attività culturali). Pertanto, poiché per l'anno 2001 il nuovo Statuto non era stato ancora emanato, il sistema di ripartizione annuale de quo è rimasto regolato dal combinato disposto dell’art. 7, c. 7 del Dlg 419/1999 e del vecchio Statuto (approvato con DPR 19 maggio 1995 n.223), ancora ultrattivo.

2. – Per tale anno, all'interno della Commissione della Sezione Musica SIAE, che l’avv. ……. e consorti assumono essere la più importante delle cinque esistenti - costituendo i compensi derivanti dall'utilizzo delle opere musicali oltre il 90% delle somme distribuite dalla SIAE ai propri aderenti - , è stato costituito un gruppo di lavoro per lo studio e la risoluzione dei problemi inerenti a detta ripartizione.
Nella riunione dell'8 settembre 2000, la Commissione della Sezione Musica ha preso in esame i criteri della nuova ordinanza di ripartizione per l’anno 2001 e, in particolare, il documento all’uopo approntato dal predetto gruppo di lavoro, recante le linee-guida sull'ordinanza de qua, per estrapolarvi appunto detti criteri generali da sottoporre all’approvazione del Ministero vigilante.
La Commissione ha deliberato d’inviare a quest’ultimo il documento elaborato dal gruppo di lavoro, stralciandone i punti relativi ai fattori critici e limitandolo all'enunciazione dei soli principi generali, con l'aggiunta della Classe VI, specificatamente prevista per le utilizzazioni telematiche. Con DM 2 marzo 2001, il Ministro per i beni e le attività culturali ha approvato i criteri di ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore, tra gli aventi diritto, per l'anno 2001, come adottati dalla Commissione. A sua volta, in base a ciò, il Commissario straordinario ha adottato la deliberazione n. 22 del 7 marzo 2001, con cui: "... Visto l'art. 7, comma 7, del Decreto Legislativo n.419 del 29.10.1999, Visti gli artt.10 e 13 dello Statuto Sociale, nonché l'art.85 del Regolamento Generale della Società…; Rilevata la urgenza di deliberare al più presto le nuove norme ripartitorie che regolino l'attribuzione agli aventi diritto dei proventi derivanti dalle nuove forme di utilizzazione emerse nella recente realtà di mercato, con particolare riguardo alle utilizzazioni su reti telematiche e/o di telecomunicazione…; Ritenuto che quanto sopra integra anche il presupposto delle ‘eccezionali esigenze’ che, ai sensi dello art. 85 - secondo comma - del Regolamen-to Generale vigente, consentono la modificazione della normativa ripartitoria con effetto sui proventi relativi al corrente anno…", ha stabilito i nuovi criteri ripartitori degli incassi effettuati dal 10 gennaio 2001, abrogando ogni precedente e contraria statuizione al riguardo.


3. – Avendo l’avv. …….. e consorti avuto conoscenza della deliberazione n. 22 /2001 e del presupposto DM 2 marzo 2001 solo dopo varie vicissitudini ed un’istanza d’accesso ex art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241, essi adiscono questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando tali provvedimenti e gli atti loro propedeutici. Al riguardo, i ricorrenti deducono in punto di diritto:

A)-la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 7, c. 7, II per. del Dlg 419/1999 e degli artt. 10, c. 3 e 36, u.c. del DPR 223/1995, la violazione dell'art. 1 della l 241/1990 e l'incompetenza dell’autorità emanante;

B)- la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 7, II per. del Dlg 419/1999 e dell’art. 10, c. 3 del DPR 223/1995 sotto altro profilo, nonché dell'art. 85, c. 2, ult. per. del regolamento generale SIAE e dell'art.3 della l. 241/1990 e l’eccesso di potere per errore nei presupposti e per difet-to di motivazione;

C)- la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, c. 7, II per. del Dlg 419/1999 e l’eccesso di potere per errore nei presupposti e per disparità di trattamento;

D)– la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 4 (ult. per.) e 7 del Dlg 419/1999 e l’eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e d’uguaglianza ex art. 3 Cost.
Con motivi aggiunti notificati il 14 novembre 2001 e depositati il successivo giorno 28, i ricorrenti, appresa l’esistenza della deliberazione commissariale n. 72 dell’11 luglio 2001 - recante integrazioni all’impugnata deliberazione n. 22/2001 -, deducono ancora:

E) – l’illegittima emanazione del nuovo provvedimento, che, in base al principio d’annualità della ripartizione dei predetti proventi, non può esser assunto dal solo Commissario straordinario e, comunque, non può non può eludere tale principio con l’uso surrettizio dell’urgenza o con la pretesa necessità d’apportare ulteriori disposizioni di dettaglio;

F) – l’illegittima esclusione, per gli incassi relativi alle musiche eseguite mediante strumenti meccaniche in balli e trattenimenti danzanti, delle composizioni relative a programmi descritti in moduli che presentino irregolarità di compilazione.

Resiste in giudizio l’intimata SIAE, la quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per:

A)– tardività dell’impugnazione della deliberazione n. 22/ 2001;

B) – insussistenza di un interesse comune ai ricorrenti, appartenenti a categorie diverse in ambito SIAE, tale da legittimare nella specie la proposizione di un gravame collettivo;

C) – difetto d’interesse specifico in capo alla ricorrente .. …… s.n.c.;

D) – difetto d’impugnazione degli atti inerenti alla nomina e all’estensione dei poteri del Commissario straordinario;

E) – relativamente ai motivi aggiunti, erronea loro notificazione in mani proprie, anziché al procuratore costituito dell’ente intimato. Quest’ultimo, come del resto il resistente Ministero dei beni e delle attività culturali, eccepisce puntualmente pure l’infondatezza della pretesa attorea. I controinteressati sigg. …….. e consorti, ancorché ritualmente intimati, non si sono costituiti nel presente giudizio.

4. – Le parti costituite hanno ritualmente depositato documenti e memorie conclusionali. Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2002, su conforme richiesta dei patroni di parte, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. – Come già accennato in epigrafe e più diffusamente nelle premesse in fatto, la res controversa prende le mosse dall’impugnazione, collettivamente spiegata da alcuni soggetti iscritti alla SIAE in posizioni differenti, dell’atto che fissa i criteri di ripartizione, per l'anno 2001, dei diritti sui proventi derivanti dall’uso di opere e composizioni musicali, in una con i provvedimenti presupposti.

2. – Nella specie, il Collegio reputa che non vi sia necessità d’integrare il contraddittorio processuale con chicchessia, giacché la natura d’atto generale, riconoscibile nell’impugnata deliberazione commissariale n. 22 del 7 marzo 2001 recante, appunto, la fissazione di detti criteri, esclude a priori la possibilità di configurare posizioni di controinteresse (giurisprudenza consolidata: cfr., da ultimo, CGA, 2 febbraio 1999 n. 17; Cons. St., III, 5 dicembre 2000, par. n. 288/2000), ancorché una o più concrete statuizioni colà contenute vi siano state inserite in conformità o in relazione a voti espressi dagli organi rappresentativi (arg. ex Cons. St., IV, 22 giugno 2000 n. 3489).

3. – In ordine, poi, alle svariate questioni preliminari di rito, va anzitutto disattesa l’eccezione d’irricevibilità, per tardiva impugnazione della deliberazione stessa, in quanto non v’è prova seria ed evidente dell’effettiva piena conoscenza, da parte dell’ avv. ……..e consorti, di tale provvedimento in un tempo precedente alla proposizione del ricorso in epigrafe.
Manifestamente infondata è l’eccezione di difetto giurisdizione di questo Giudice, relativamente all’impugnazione dell’ordinanza ripartitoria citata, perché se ne assume il carattere meramente riproduttivo delle linee-giuda a suo tempo assunte, nella riunione dell'8 settembre 2000, dalla Commissione della Sezione musica, in base ad un documento all’uopo approntato dal gruppo di lavoro costituito nel suo seno. Come già detto in premessa, la Commissione ha preso in esame tale documento, recante le linee-guida sull'ordinanza de qua, per estrapolarvi i criteri generali per la ripartizione dei proventi per il 2001, da sottoporre al Ministero vigilante e da questi approvati con DM 2 marzo 2001. A parte che tale DM è stato ritualmente impugnato in questa sede, a guisa d’atto presupposto della deliberazione n. 22/2001, quest'ultima, pur se dovuta nell’an, risulta assai più precisa, dettagliata e cogente delle linee-guida elaborate dalla Commissione della Sezione musica SIAE, di per sé sole mero atto preparatorio di tale deliberazione e, come tali, prive d’altro contenuto che quello programmatico delle future statuizioni sull’argomento. In ogni caso, i ricorrenti si sono gravati pure avverso tali linee-guida, considerandole vicende endoprocedimentali presupposte alla deliberazione n. 22/2001, onde esse non possono sfuggire, negli ovvi limiti dei motivi di ricorso, al vaglio di legittimità di questo Giudice, indipendentemente dalla circostanza che la materiale ripartizione in sé di proventi già accertati, impingendo su posizioni di diritto soggettivo perfetto, ricada nella cognizione dell’AGO.

Ancora da rigettare è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso collettivo, svolto, come s’è detto, da soggetti SIAE appartenenti a varie categorie, a causa di un preteso conflitto di interessi tra loro. In linea di mero principio, non sfugge al Collegio l'insegnamento, ormai consolidato, della giurisprudenza secondo cui il ricorso collettivo va considerato come proposto da un'unica parte, ancorché soggettivamente complessa e non da più parti, onde esso va dichiarato inammissibile quando, prima o nel corso del giudizio, si verifichi un conflitto di interessi tra i ricorrenti (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 17 luglio 2000 n. 3927). Nondimeno, nella specie, tale conflitto ovviamente non si ravvisa in capo ai ricorrenti…………. perché entrambi autori musicali, onde per essi v’è totale comunanza di interessi da far valere in via d’azione.

Né tampoco tale conflitto potrebbe riguardare ……… s.n.c., pur se titolare di soli c.d. "diritti connessi" ex art. 72, I c. della l. 22 aprile 1941 n. 633, nella sua qualità d’impresa produttrice fonografica e di casa editrice musicale, fermo restando che essa risulta iscritta in via ordinaria alla SIAE, Sezione Musica, in forza della deliberazione commissariale n. 50 del 18 luglio 2000 (in atti). Invero, il riconoscimento legislativo dei diritti connessi e dei sottostanti interessi è evidentemente ispirato alla considerazione, comune alle principali legislazioni in materia, che le attività di produzione, di duplicazione, di distribuzione, di noleggio, di prestito, nonché d'autorizzazione al noleggio ed al prestito del disco fonografico o d’altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci siano, secondo un modello conformativo specificamente stabilito dalla stessa l. 633/1941 in varia guisa assimilabili, affini o strettamente interrelati alla manifestazione sensibile dell’oggetto del diritto d'autore vero e proprio. Certo, l’oggetto della protezione accordata dalla legge è sì nel senso che i diritti connessi siano qualificabili non come mera opera dell’ingegno, bensì come riproduzione di un’attività creativa originale incorporata in un supporto acconcio, ma, in disparte la sostanziale unitarietà del regime sanzionatorio nei confronti di entrambe le categorie e pur nell’autonomia dei diritti connessi rispetto al diritto dell’autore dell’ opera riprodotta, v’è una comunanza pure degli interessi tra tali soggetti, atteso che l’ art. 73, I c. della l. 633/1941 attribuisce loro un compenso da ripartire in modo equo. Né basta: su questa scia si muove pure l’art. 3, c. 4 della l. 5 febbraio 1992 n. 93, in base al quale anche ai titolari di tali diritti connessi spetta una quota di ripartizione per la vendita di nastri ed altri supporti magnetici nuovi, all’evidente scopo di salvaguardare l’interesse di detti titolari dall’eventuale riproduzione privata (anche all’infinito) di opere protette. È appena da far presente che:

A)– avendo l’art. 7, c. 7 del Dlg 29 ottobre 1999 n. 419 stabilito l’obbligo della SIAE di ripartire annualmente tutti i proventi dei diritti d’autore, nella relativa deliberazione vanno coinvolti pure i compensi dei titolari di diritti connessi;

B) – né l’iscrizione della ricorrente in forza della citata deliberazione n. 50/2000, né l’emanazione medio tempore della deliberazione commissariale n. 89 del 27 agosto 2001, recante l’iscrizione della ricorrente stessa nella categoria degli associati straordinari ai fini del nuovo Statuto SIAE (atti, questi, peraltro dalla stessa impugnati in separata sede), costituiscono vicende opponibili all’interesse attoreo a contestare in questa sede il metodo di ripartizione dei proventi in argomento.

Analoghe considerazioni valgono anche per la ricorrente ……… s.r.l., nella sua veste di casa editrice musicale e di titolare in via derivata di diritti d’autore di opere musicali varie, soprattutto di opere musicali dance, eseguite in discoteche e locali da ballo, in relazione a quelle da essa edite e così rappresentate.

La resistente SIAE afferma, tuttavia ed ancora nei confronti della medesima ……… s.n.c., il conflitto di interessi specifico tra essa ed i ricorrenti autori musicali, con riguardo al motivo di gravame inerente al calcolo della ripartizione dei proventi de quibus con il criterio del c.d. "doppio punteggio" a favore delle opere musicali edite, rispetto a quelle inedite. Anche quest’eccezione non coglie nel segno: si ha conflitto di interessi, ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale collettivo, solo quando l’accoglimento della domanda e, quindi, la consequenziale rimozione dell’atto impugnato determini l’effetto al contempo di giovare ad alcuni e di nuocere ad altri ricorrenti, nel senso che questi ultimi sono in realtà veri e propri controinteressati all’impugnazione così spiegata. Occorre, quindi, tener conto che l'interesse azionato va qualificato non solo dalla lesione alla propria sfera soggettiva proveniente dall’atto di cui si chiede l’annullamento, ma pure dall'utilità giuridica che da quest'ultimo il ricorrente intende ritrarre. Applicando questa regola per la valutazione dell' ammissibilità del ricorso collettivo, l'esistenza del conflitto di interessi va vista alla stregua dell'esito dell'impugnazione e, in particolare, dell’effetto derivante dall'accoglimento della domanda siccom’è concretamente formulata e non anche dalla mera rimozione dell’atto impugnato, dovendosi infatti aver esclusivo riguardo a quale sarà poi il vero assetto di interessi che la P.A. soccombente è tenuta a fornire in sede di riemanazione in relazione al contenuto ed ai limiti del giudicato d’accoglimento ed al consequenziale nuovo assetto degli interessi, solo dal quale si potrà verificare se ed in qual misura quest’ultimo giovi ad alcuni ricorrenti soltanto, danneggiando altri. In applicazione di tale definizione nella specie, s’avrà che il paventato conflitto si potrebbe verificare solo se la rimozione in parte qua della deliberazione impugnata, relativamente al criterio del "doppio punteggio" ed in accoglimento della relativa domanda, determinasse la scelta netta di un criterio alternativo tale da ridondare in danno solo agli editori ed in vantaggio solo agli autori, In realtà, il criterio de quo è stato censurato per la sua irragionevolezza e non anche per il sol fatto d’esistere, onde l’utilità sperata da tutti i ricorrenti consiste nel pervenire, in sede di riemanazione, alla definizione di un criterio diverso, atto a fornire un più equilibrato assetto di interessi nella materia della ripartizione dei proventi tra opere edite ed opere inedite.

4. – Passando all’esame delle questioni di merito, il ricorso in epigrafe s’appalesa sì fondato e meritevole d’accoglimento, ma nei soli limiti e per le considerazioni qui di seguito indicate.


5.1. – Dei motivi di gravame, è da accogliere il quarto mezzo d’impugnazione, nella parte in cui i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 7, c. 7 del Dlg 419/ 1999 e dello Statuto SIAE (DPR 19 maggio 1995 n. 223) e l’eccesso di potere sotto vari profili, in relazione al riparto dei proventi dei diritti d’autore, come stabiliti dall’ atto impugnato per la Sezione Musica per l’anno 2001.
Al riguardo, giova rammentare, come s’è accennato già nelle premesse in fatto, nella riunione dell'8 settembre 2000, la Commissione della Sezione Musica ha preso in esame i criteri della nuova ordinanza di ripartizione dei proventi per l’anno 2001, sulla scorta del documento all’uopo approntato da un gruppo di lavoro costituito per l’occasione. La Commissione ha deliberato d’inviare al Ministero vigilante detto documento, recante le linee-guida sull'ordinanza di ripartizione per il 2001, limitandone l'enunciazione ai soli principi generali, con l'aggiunta della Classe VI, specificamente prevista per le utilizzazioni telematiche. Con DM 2 marzo 2001, il Ministro per i beni e le attività culturali ha approvato i criteri di ripartizione dei proventi dell'esa-zione dei diritti d'autore, tra gli aventi diritto, come adottati dalla Commissione; a sua volta, in base a ciò, il Commissario straordinario ha adottato la deliberazione n. 22 del 7 marzo 2001, ha stabilito i nuovi criteri ripartitori degli incassi effettuati dal 10 gennaio 2001, abrogando ogni precedente e contraria statuizione al riguardo.
Ora, l'art.3, lett. b) dell'impugnata deliberazione stabilisce che: "… gli incassi relativi alle esecuzioni musicali mediante strumento meccanico effettuate in occasione di balli e trattenimenti danzanti sono suddivisi e ripartiti con i seguenti criteri e modalità:

1) Una quota del 50% di detti incassi è utilizzata per un riparto sulla base di un campionamento delle esecuzioni musicali in balli e trattenimenti con ballo effettuate con strumento meccanico ... L'ammontare complessivo della suddetta quota del 50% è suddiviso fra le composizioni elencate nel campione, attribuendo a ciascuna com-posizione tanti punti quante sono le relative esecuzioni...

2) Una quota del 21% è at-tribuita alla Ripartizione supplementare di Classe I Ballo…, di cui all'art. 11, lett. C) …

3) Una quota del 5% è attribuita alla Ripartizione supplementare di classe I Concertino… di cui all'art. 11, lett. D)…

4) Una quota del 24% è attribuita alla Ripartizione supplementare di Classe V…". Insomma, l'atto impugnato dispone che solo il 50% dei diritti incassati è attribuito sulla base di un campionamento (di cui si vedrà meglio infra) delle effettive esecuzioni musicali, la restante parte venendo ripartito con criteri indiretti, a vantaggio di altri classi della Sezione Musica.

Tale metodo, in disparte l’immotivata irragionevolezza di una contribuzione imposta a favore di esecuzioni aventi poca o punta corrispondenza con i brani musicali effettivamente eseguiti con mezzi meccanici, s’appalesa altresì in patente contrasto con il principio ex art. 7, commi 4 e 7 del Dlg 419/1999, che impone alla SIAE l'obbligo d’applicare, nel riparto dei predetti proventi, criteri di massima trasparenza e di corrispondenza tra il contributo sugli incassi degli spettacoli con musica e partecipazione alla suddivisione del relativo provento.

Il criterio in parola, mercé le aliquote dei proventi riservate a favore dei soggetti partecipanti nei due semestri precedenti alle ripartizione dei compensi del ballo dal vivo e, rispettivamente, alla ripartizione della Sezione musica (più precisamente, per chi ha conseguito compensi dall’esecuzione per ballo di opere musicali con strumenti meccanici di varie fonti), pone un sistema di ripartizione non solo poco trasparente (non essendone chiari le ragioni e gli effetti), ma soprattutto, in sostanza, inidoneo a descrivere l’ammontare effettivamente spettante a ciascun autore delle opere coinvolte. Tale irrazionalità non vien meno, anzi è enfatizzata dalla differente rilevanza, rettamente sottolineata dai ricorrenti, degli introiti cui danno luogo le esecuzioni d’ogni brano musicale, a seconda che siano eseguiti dal vivo o con strumenti meccanici, specie nei casi in cui, oggidì, molte discoteche hanno sia sale con musica eseguita dal vivo, sia sale con musica registrata. Né basta: detto storno di risorse a favore di soggetti terzi, diversi dagli autori le cui opere musicali sono effettivamente riprodotte mediante strumenti meccanici, né direttamente coinvolti da tali esecuzioni appare ictu oculi non razionale in sé, né rispondente alla ratio dell’art. 7 del Dlg 419/1999. Ciò è vieppiù significativo, se si tien conto che siffatta ripartizione concerne la musica registrata, che rappresenta più della metà delle esecuzioni nei trattenimenti di ballo, onde a più forte ragione il metodo prescelto si risolve nella sostanziale ed arbitraria (perché immotivata e non rispondente ad una funzione che la legge attribuisce realmente alla SIAE) ablazione di una certa quantità di risorse, astrattamente di per sé spettanti a remunerare i titolari del diritto d’autore, a favore di altri autori, le cui opere, appartenenti ad altre classi, hanno minor richiamo presso il pubblico e, quindi, minori proventi.

5.2. – Non sfugge al Collegio che, in tal modo, l’atto impugnato appare evidentemente volto a conseguire risultati di natura solidaristica, di cui l’intimata SIAE dà invero contezza nella memoria conclusionale del 30 gennaio 2002, in relazione alla già citata circostanza della prevalenza, nei trattenimenti danzanti in discoteca, della musica da strumento meccanico.
Nondimeno, ritiene anzitutto il Collegio di precisare, disattendendo l’eccezione dell’ente intimato, che la censura attorea sull’illegittimità di tal metodo di ripartizione è presente in modo preciso già nel ricorso introduttivo, onde ogni considerazione sull’eventuale inammissibilità della stessa va disattesa.

In secondo luogo, sotto un profilo meramente materiale si potrebbe pure accedere alla tesi difensiva della SIAE, secondo cui lo storno del 50% dei diritti spettanti agli autori dei brani eseguiti con strumenti meccanici a favore degli autori della musica dal vivo serve a ristorare questi ultimi perché meno considerati. Tuttavia, in disparte il fatto che l'aliquota della ripartizione è cresciuta nel tempo, per stessa ammissione della SIAE, dal 5 al 50% dei proventi, il fine che detta P.A. si prefigge non può legittimamente esser perseguito mercé la sostanziale espropriazione dei diritti degli autori più rappresentati, per il sol fatto che il gusto musicale del pubblico sia mutato nel tempo abbandonando le altre forme musicali e che, quindi, gli autori di queste ultime non godono di sufficienti proventi. Entrambe le asserzioni dell’ente intimato si risolvono in una petizione di principio, per le seguenti ragioni:

A)– l’art. 7, c. 1 del Dlg 419/1999 e l’art. 1 dello Statuto SIAE non introducono la competenza solidaristica dell’ente nell’esercizio delle funzioni di diretta riscossione e ripartizione dei proventi dei diritti d’autore;

B) – detta competenza neppure è implicitamente inferibile dalla struttura associativa dell’ente stesso, di per sé neutra a tal fine;

C) – la remunerazione degli autori non può in modo diretto provenire, per legge, se non dai proventi ritratti dallo sfruttamento solo delle loro opere dell’ingegno. Pertanto, la legittimità di una siffatta scelta, attraverso un mero atto amministrativo (ancorché a contenuto generale), è nella specie del tutto insussistente perché l’art. 12, II c. della l. 633/1941 concede al solo autore il diritto esclusivo sia di pubblicare l'opera, sia d’utilizzarla economicamente in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati dalla legge e non da una discrezionale (rectius, arbitraria) statuizione amministrativa sul punto non fondata su una norma legittimante ad hoc.

Ma, anche a ritenere necessaria od opportuna una scelta solidaristica peraltro neppure motivata in sede di statuizione, questa non tiene conto che l’art. 20, c. 1 del nuovo Statuto SIAE già prevede espressamente, mercé la contribuzione a carico di autori (nella misura del 4% dei diritti d’autore) e degli editori ed altri soggetti (nella misura del 2%), l’esercizio, da parte della SIAE stessa, di forme di solidarietà attraverso un autonomo fondo come sopra alimentato

5.3. – Parimenti da condividere è l’assunto attoreo che censura l’impugnata deliberazione commissariale sul metodo, da essa prescelto, sul metodo di campionatura delle esecuzioni de quibus, in base al quale effettuare la distribuzione del 50% dei relativi incassi. Al riguardo, l’atto impugnato stabilisce che il campione in argomento è costituito "… attraverso rilevazioni delle esecuzioni, effettuate direttamente dalla Società mediante propri incaricati, di durata non inferiore a 90 minuti per singola manifestazione e ad almeno 1600 ore complessive per semestre; ed integrato con i dati relativi ad un terzo dei programmi consegnati dagli organizzatori, individuati con criteri di selezione statistica…".

Non sfugge al Collegio che, in linea di mero principio, detta rilevazione non possa avvenire, stante l’alto numero dei locali da verificare e la loro ampia diffusione nel territorio nazionale, se non attraverso metodi statistici ed accertamenti a campione.

Ciò non toglie, però, che il sistema da scegliere deve avere un'architettura efficace, verificabile e, se del caso, modificabile in corso d’opera, perché capace d'apprendere dai propri eventuali errori. Si tratta, perciò, d’approntare acconci strumenti che consentano all’ente, cui la legge e lo Statuto attribuiscono la primaria funzione d'accertamento e riscossione dei proventi per remunerare i diritti d’autore, un serio e penetrante controllo sugli adempimenti documentali dei soggetti obbligati, potenziando e non diminuendo il sistema di rilevamento statistico a campione nei locali da ballo, attraverso l'accesso, l’ispezione e la diretta verifica da parte degli organi accertatori. Non basta quindi predicare l'integrazione dell’accertamento in situ per 1/3 dai programmi redatti dai gestori dei locali, per affermare l’efficacia dell’azione accertatrice, in quanto anche detti moduli devono formare oggetto di verifica e non possono limitarsi a costituirne parte integrante, a guisa di delega dell’ente intimato ai gestori dei locali, a causa dell'evidente e non risolto conflitto di interessi tra i soggetti così coinvolti. In altri termini, affinché vi sia una seria deterrenza dell’evasione degli obblighi contributivi e per superare la lamentata inaffidabilità dei programmi redatti dagli stessi gestori dei locali in cui avvengono le esecuzioni imponibili,occorre rammentare che pure il contenuto di tali moduli va verificato in quanto tale e non può sostituire, sia pure in parte, l’accertamento spettante in via esclusiva all’ente intimato. E ciò s’appalesa più rilevante perché l’accertamento a campione dev’essere integrato, secondo l’atto impugnato, da programmi a loro volta selezionati secondo non meglio definiti e, dunque, potenzialmente arbitrari criteri di selezione statistica.

5.4. – Parimenti da accogliere, ma nei limiti e con le precisazioni di cui appresso, è l’ultimo motivo del ricorso introduttivo, che censura l’assoggettamento a ripartizione i proventi derivanti dall’uso della musica su reti telematiche.

In linea di mero principio, siffatta scelta non sarebbe di per sé sola meritevole di doglianza, in quanto essa è rivolta e remunerare gli autori per l’utilizzazione, ormai sempre più diffusa presso un vasto pubblico, delle loro opere musicali, riprodotte in formato o su supporto elettronici, nell’àmbito delle telecomunicazioni o in occasione di collegamenti in reti telematiche. Al riguardo, invero, la deliberazione n. 22/2001 ha statuito che siano soggetti all’esazione del diritto d’autore il prelevamento di files musicali da reti telematiche (downloading) e il caricamento e la diffusione pubblica di questi ultimi attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazioni (streaming/ webcasting). La stessa delibera prevede altresì, per lo streaming o il webcasting, che "…i compensi incassati per la diffusione di files musicali a mezzo rete telematica e/o di telecomunicazioni sono attribuite semestralmente alle composizioni elencate nei singoli consegnati alla SIAE a cura dei content providers … nel caso in cui vengano consegnati report di utilizzazioni concernenti incassi relativi ad importi per i quali il Consiglio di Amministrazione, su parere della Commissione di Sezione non riterrà conforme a criteri di economicità la ripartizione analitica, i compensi incassati saranno attribuiti a coloro che abbiano concorso alla ripartizione di cui alla precedente lettera a, proporzionalmente all'ammontare dei relativi rendiconti analitici…".

Sennonché appunto tale lata discrezionalità del CDA della SIAE, relativamente ai casi in cui non è conveniente pervenire alla ripartizione analitica, appare non ancorata ad alcun parametro predefinito, ma condizionata alla sola clausola generale dell’ economicità. Questa, però, è di per sé vaga e, quindi, arbitraria, perché la sua determinazione concreta è rimessa all’apprezzamento di chi poi potrebbe profittare del relativo effetto redistributivo. In altri termini, la questione consiste non tanto nell'enunciazione di principio dell’assenza di convenienza quale limite per abbandonare la ripartizione analitica, quanto, piuttosto, nell’assenza di un limite certo e verificabile e, soprattutto, nella conseguenza del riversamento del provento ai beneficiari dei diritti di downloading, la quale, a sua volta, non discende dalla legge, né può inferirsi da alcun principio rigoroso (e nella specie, neppure enunciato). Occorre, quindi, che i criteri d’economicità non prescindano perlomeno da un parametro, fisso o variabile, non importa, purché non irragionevole, che stabilisca la soglia minima al di sotto della quale non v’è più remuneratività nella ripartizione analitica, all’uopo fissando un rimedio che, invece d’offrire una minima remunerazione, si trasformi nell’ablazione di risorse a favore di soggetti in altro modo già beneficati, mercé un giudizio reso di volta in volta e, addirittura, con l’apporto di questi ultimi.

6.1. – Viceversa, gli altri motivi di gravame non hanno pregio alcuno e vanno integralmente disattesi.

6.2. – In particolare, in ordine al primo motivo d’impugnazione, anzitutto il lamentato vizio d'incompetenza del Commissario straordinario è inammissibile, perché il DM 2 marzo 2001, recante l’approvazione ministeriale delle linee-guida per la ripartizione dei proventi de quibus, ha riguardato esclusivamente queste ultime e non anche i singoli aspetti del riparto dei diritti d'autore tra gli aventi diritto per l'anno 2001. Inoltre, i ricorrenti hanno omesso d’impugnare, ai fini della legittimazione commissariale all’emanazione dell’impugnata deliberazione n. 22/2001, il DPR con cui sono stati conferiti al Commissario i poteri sostitutivi del Presidente della SIAE.

Per la restante parte, si può anche condividere l’assunto attoreo per cui, fino all’ emanazione del nuovo Statuto della SIAE - nella specie, ancora non emanato al momento in cui è stata assunta la deliberazione n. 22/2001 - , occorra far riferimento al vecchio Statuto, letto alla luce dell’art. 7, c. 7 del Dlg 419/1999, da considerare ex se immediatamente precettivo.
Ma non per ciò solo si deve escludere che, sol perché il criterio di ripartizione dei proventi de quibus debba esser fissato annualmente, non si possano dettare, per evidenti ragioni di funzionalità dell’ente, criteri di massima al riguardo, lasciando agli organi di gestione della SIAE, nel rispetto dei principi di trasparenza (art. 7, c. 7, I per.) e di separazione delle gestioni (art. 7, c. 6), l’attuazione di siffatti parametri. D’ altronde, il principio rappresentativo, che è fondamento di un ente, quale la SIAE, a struttura associativa (art. 7, c. 1; art. 1 del nuovo Statuto), non impone agli organi elettivi (ossia alle Commissioni delle varie Sezioni) che debbano intromettersi nella fissazione dei criteri di ripartizione fino alla minuta regolazione d’ogni aspetto della questione, conformando i poteri presidenziali sul punto in modo così minuzioso e stringente da annullarne di fatto la competenza ad emanare la deliberazione di ripartizione. Siffatta conclusione, infatti, non è prescritta dall’art. 7, c. 7, né è da esso implicitamente inferibile mercé il mero richiamo alla cadenza annuale della ripartizione, né tampoco sarebbe coerente con la natura consultiva delle delibere delle Commissioni sezionali. È appena da osservare che i soggetti interessati possono sì far valere il proprio diritto d’audizione davanti a tali organi rappresentativi, ma ciò non esclude provvedimenti in difformità, né la mancata considerazione degli assunti di costoro.

Infine, non si può dire illegittima o intrusiva dei poteri consultivi delle Commissioni sezionali la creazione ex novo della Classe VI, giacché, in disparte l’assenza di qualsivoglia principio di prova dell’interesse attoreo sul punto, non v’è alcuna patente contraddizione tra tale scelta e le linee-guida.

6.3. – Per quanto, poi, attiene al secondo mezzo di gravame, giova anzitutto far presente che:

A)– le linee-guida e gli atti impugnati hanno per oggetto specifico ed incontrovertibile i criteri di ripartizione dei proventi per il solo anno 2001, ogni riferimento a periodi precedenti, cui i ricorrenti fanno cenno, rimanendo regolati dagli atti pregressi e non impugnati in questa sede;

B)– in ogni caso, il richiamo all’art. 85, c. 2 reg. SIAE riguarda non l’intera deliberazione n. 22/2001, ma la sola parte realmente innovativa di questa rispetto alle linee-guida, cioè la parte in cui è istituita la predetta Classe VI.

Ciò posto, il citato art. 85, c. 2, nel consentire la possibilità di modificare, in caso di eccezionali e motivate esigenze, gli atti di ripartizione già emanati ed anche con effetto sui proventi relativi allo stesso anno di pubblicazione (purché liquidati nell' anno successivo), fissa una potestà cautelare in capo all’ente per fronteggiare vicende eccezionali ed imprevedibili, espressiva del generale principio sotteso all’art. 7, c. 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Proprio per questo, a differenza di ciò che opinano i ricorrenti, l’art. 85, c. 2 non appare travolto dalla regola dell’annualità ex art. 7, c. 7 del Dlg 419/1999 per la fissazione dei criteri di ripartizione, muovendosi le funzioni poste dalle due norme su piani logico-giuridici distinti e non incompatibili, perché rispondono l’una ad esigenze improvvise e non fronteggiabili con gli strumenti ordinari e l’altra alle normali, programmate e verificate necessità gestionali dell’ente. Pertanto, l’art. 85, c. 2 non solo non contraddice la regola dell’annualità, né i poteri presidenziali in materia di ripartizione, ma soprattutto non abbisogna della previa audizione del parere della Commissione, perché superfluo, se non addirittura contrastante con la funzione interinale e d’urgenza sottesa a tale norma.

6.4. – Neppure la censura sull’omessa considerazione, da parte della Commissione, dei diritti connessi s’appalesa meritevole d’accoglimento.

Infatti, per un verso, tale manchevolezza si può tecnicamente considerare non un’ omissione vera e propria, bensì solo l’assenza di un quid novi rispetto alla precedente disciplina sul punto - di cui, però, i ricorrenti non assumono la viziosità - , la quale, quindi, rimane ultrattiva anche per l’anno 2001. Per altro verso, tale ultrattività, in assenza di specifica censura, non è di per sé illegittima o, comunque, non può esser così ritenuta per il sol fatto che la Commissione non s’è pronunciata sull’argomento dei diritti connessi, giacché non si verificano lacune nella disciplina per l’anno 2001, né è dimostrata l’incompatibilità della normativa preesistente con il regime introdotto dal Dlg 419/1999.

6.5. – Va rigettata pure la prima parte del quarto motivo, con cui i ricorrenti la-mentano il differente trattamento, ai fini dell’attribuzione dei proventi relativi a ciascun ballo o trattenimento con ballo tra le composizioni musicali elencate nel corrispondente programma consegnato alla SIAE dal titolare del permesso, tra le opere edite e quelle inedite.

In virtù dell'art.3, lett. a), par. 1) dell’impugnata deliberazione, la ripartizione de qua si basa sul fatto che sono attribuiti due punti a ciascuna composizione elencata se edita ed un punto a quella inedita, all’uopo intendendosi edite le composizioni il cui schema di riparto preveda la partecipazione di uno o più editori, il cui repertorio sia amministrato dalla SIAE stessa, fermo restando che il valore di ciascun punto è pari al quoziente fra l'ammontare degli incassi complessivi ed il numero complessivo dei punti come sopra attribuiti.

Ora, se è materialmente vera la considerazione attorea, secondo cui quanto maggiore è il numero delle composizioni edite eseguite in una serata, tanto minore sarà il valore del punteggio spettante al titolare di una composizione inedita, non per ciò solo il criterio così adottato è inficiato da manifesta irrazionalità. Detta considerazione muove, infatti, da un assunto oggettivamente indimostrato, quello, cioè, per cui sussistano opere musicali inedite e pur nondimeno di successo, tali, quindi, da esser ingiustamente penalizzate dal citato criterio di riparto. Ma così non è, essendo dato di comune esperienza, aldilà di vicende eccezionali, che il successo di un’opera difficilmente può prescindere dalla sua edizione e, più in generale, da una manifestazione sensibile non occasionale, atta a raggiungere la sensibilità di un pubblico il più ampio possibile e, quindi, l’evenienza del successo. Poiché non è compito della SIAE promuovere o premiare gli autori ancora non famosi o titolari di opere inedite, il maggior favore accordato alle opere edite non solo discende direttamente dalla loro attitudine alla diffusione ed al soddisfacimento del gusto del pubblico, ma intende compensare i costi d’edizione e diffusione delle opere stesse ed evitare abusi. Il meccanismo del c.d. "doppio punteggio" non vuol penalizzare gli autori a vantaggio degli editori, ma, in ultima analisi e senza che ciò implichi qualsivoglia coazione nei riguardi di chi non intende profittarne, promuove ed incentiva l’edizione delle opere musicali, quale primo, pur se non esaustivo, serio strumento di loro diffusione e successo.

Infine, per quanto attiene ai motivi aggiunti, prescindendo da ogni eccezione di rito per infondatezza degli stessi, s’avrà che:

A)– spetta al Commissario, che sostituisce tutti gli organi monocratici o collegiali dell’ente, assumere le modifiche reputate più opportune per correggere, anche in corso d’esercizio, i criteri di ripartizione in parola;

B)– l’esclusione, ai fini della ripartizione degli incassi e del relativo accertamento, dei programmi che presentino gravi lacune o irregolarità compilative, diversamente da ciò che ritengono i ricorrenti, serve proprio a correggere quella parte del già censurato sistema di campionatura, ossia la parte concernente l’uso di moduli illeggibili e, perciò, inutilizzabili alla ricostruzione analitica delle esecuzioni.

7. – Il ricorso in epigrafe va, quindi, accolto, nei termini fin qui esaminati, ma la novità della questione e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, accoglie il ricorso n. ….. in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l'impugnata deliberazione commissariale n. 22/2001 meglio indicata in premessa, con salvezza degli atti ulteriori dell’ente intimato in sede di riemanazione.

Spese compensate.

Ordina all’Autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2002.

……….., PRESIDENTE

……….., ESTENSORE

Sentenza n. 4123/02 pubblicata tramite deposito in Segreteria il 10 maggio 2002

Soci ordinari e straordinari - titolari di diritti connessi – regole di sbarramento - posizioni di privilegio - criterio reddituale - parziale annullamento dello Statuto SIAE - criteri di ripartizione dei compensi - Fondo di solidarietà -

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma sez. 3°- ter composto dai Signori

………….., Consigliere,
………….., Consigliere relatore,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. …….., proposto dall’Avv. …….. e consorti (come da elenco allegato alla presente), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati …………. ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via ………,

CONTRO

la SOCIETA’ ITALIANA AUTORI ED EDITORI – SIAE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ……… ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale della Letteratura n. 30 e

il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria

E NEI CONFRONTI

Del sig. …… (autore), ……….. (mandante) e ……… (artista, interprete ed esecutore), nonché di ……. s.n.c. (editore musicale), ….. Records, corrente in Roma (produttore discografico) e RADIO ……, corrente in Roma (impresa di radiodiffusione), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, controinteressati, non costituiti nel presente giudizio

PER L’ANNULLAMENTO

A) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze 4 giugno 2001, recante l’approvazione dello Statuto della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE);

B) dello Statuto SIAE nella versione pubblicata in G.U. n. 166 del 19 luglio 2001;

C) dello Statuto SIAE, nella versione pubblicata in G.U. n. 188 del 14 agosto 2001, con la correzione degli errori verificati nella pubblicazione in G.U. n. 166/2001;

D) della deliberazione del Commissario straordinario SIAE n. 89 del 27 agosto 2001, con cui, a’ sensi dell’art. 2, n. 2 di tale Statuto le Società ……, …… s.r.l., … s.r.l., … s.r.l., …. s.r.l., ……. s.r.l., ….. s.r.l., …. s.r.l., (già iscritte alla SIAE come produttori di fonogrammi e simili nella sezione Musica, quota editori) sono state ammesse alla SIAE in qualità di associati straordinari ed alle quali saranno direttamente attribuite, dopo il loro effettivo incasso, i compensi ex art. 73 della l. 22 aprile 1941, n. 633, con le modalità e nella misura ex art. 23 del RD 18 maggio 1942 n. 1369 e DPCM 1° settembre 1975, fermo restando che i compensi spettanti a’ sensi dell’art. 3, c. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 93 saranno ripartiti sulla base del rapporto percentuale tra il numero dei supporti fonografici prodotti e messi in commercio dai singoli produttori ed il numero complessivo di tutti i supporti registrati e messi in commercio nel territorio italiano durante il medesimo anno solare;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle sole Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 14 febbraio 2002 il Cons. dott. ……… ed uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati ……..;

Ritenuto il fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

L’Avv. ……… e consorti assumono d’essere autori o editori, titolari in via originaria di diritti d’autore o di diritti connessi su opere musicali e, per tali ragioni, d’essere iscritti in varie posizioni presso la SIAE.

L’Avv. …… e consorti rendono altresì noto che l’art. 7, c. 1 del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 419, recante il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali in attuazione della delega ex artt. 11 e 14 della l. 15 marzo 1997 n. 59, ha provveduto ad aggiornare compiti e funzioni della SIAE, all’uopo definendolo ente a base associativa. In particolare, la SIAE è tenuta a svolgere, tra l’altro, l’attività d’intermediazione per i diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione e riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, per assicurare la miglior tutela dei diritti nell’ambito della società dell’informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno. L’art. 7 del d. lgs. 419/99 rinvia poi allo Statuto la definizione degli assetti organizzativi e funzionali dell’ente.

Nondimeno, l’avv. …….. e consorti ritengono il nuovo Statuto non rispondente ai principi ex art. 7 del d.lgs. 419/99 e, quindi, l’impugnano innanzi a questo Giudice con il ricorso in epigrafe, in una con il DM di approvazione e le deliberazioni commissariali d’ammissione jussu judicis alla SIAE di alcuni titolari di diritti connessi. Al rigurdo, i ricorrenti deducono in punto di diritto vari profili d’illegittimità, con riguardo alla posizione degli associati straordinari ed alla contribuzione al Fondo di solidarietà. A differenza degli intimati controinteressati, resiste in giudizio la SIAE, che eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa attorea. Anche l’intimato Ministero s’è costituito nel presente giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2002, su conforme richiesta dei patroni di parte, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione del Collegio

DIRITTO

1 – Come già accennato in epigrafe e più diffusamente nelle premesse in fatto, la res controversa prende le mosse dall’impugnazione, collettivamente spiegata da alcuni soggetti iscritti alla SIAE in posizioni differenti, del nuovo statuto sociale, approvato con DM 4 giugno 2001, in una con i provvedimenti commissariali inerenti all’ammissione jussu judicis alla SIAE di alcuni titolari di diritti connessi.

2.1 – Nella specie, il Collegio reputa che non vi sia necessità d’integrare il contraddittorio processuale con chicchessia, giacchè la natura d’atto generale, riconoscibile nell’impugnato Statuto, esclude a priori la possibilità di configurare posizioni di controinteresse (giurisprudenza consolidata: cfr., da ultimo, CGA, 2 febbraio 1999 n. 17, Cons. St., III, 5 dicembre 2000, par. n. 288/2000).

2.2 – In ordine, poi, alle svariate questioni preliminari di rito sollevate dalla resistente SIAE, il Collegio osserva che, nonostante siano stati depositati svariati atti e documenti a cura dei patroni dell’ente stesso, quest’ultimo si è formalmente costituito in giudizio solo all’udienza pubblica del 14 febbraio 2002, non essendo stata rinvenuta in atti alcuna procura ad litem di data certa anteriore. In tal caso, il Collegio non può tener in alcun conto delle eccezioni sollevate dalla SIAE, fuorché quelle dei predetti patroni all’udienza pubblica e di cui s’è dato debitamente atto nel relativo processo verbale.

2.3 – Ciò posto, va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in epigrafe, relativamente all’impugnazione degli atti diversi dal nuovo Statuto della SIAE, perché solo a quest’ultimo (ed agli atti immediatamente connessi) si riferiscono le procure ad litem annesse al ricorso in epigrafe.

2.4 – Per ciò che attiene poi all’eccezione d’inammissibilità del ricorso stesso per difetto dell’interesse attuale all’impugnazione, l’intimata SIAE parte dalla considerazione, che essa reputa scontata, che una gran parte dei ricorrenti, compreso l’avv. ….., godrebbero di per sé dei requisiti statutari per ottenere l’automatica iscrizione, nel nuovo assetto organizzativo dell’ente, nella posizione di associati ordinari pleno jure.

L’eccezione è infondata e va disattesa.

Non sfugge certo al Collegio il ben noto principio, secondo cui un atto a contenuto generale, recante norme per l’ammissione dei soggetti che devono partecipare a costituire la base di un ente a struttura associativa – qual è la SIAE a’ sensi dell’art. 7, c. 1 del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 - , non è ex se autonomamente ed immediatamente impugnabile, tranne che fissi regole di sbarramento alla partecipazione dei soggetti interessati alla vita sociale dell’ente cui l’atto si riferisce, svuotandone l’astratta legittimazione discendente o dal previgente assetto sociale, o dalle medesime norme (nella specie, sul diritto d’autore) alla cui cura l’ente è preposto. Ebbene, questo è appunto il caso che riguarda i ricorrenti, all’uopo non potendosi condividere l’assunto della SIAE per cui una parte di essi avrebbe già il titolo per l’iscrizione nella categoria degli associati ordinari.

Invero, l’art. 2 dell’impugnato statuto prevede due categorie di aderenti alla SIAE: A) - gli associati ordinari che, a’ sensi del successivo c. 5, "…godono dei diritti e sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dai regolamenti adottati dai competenti organi sociali…"; B) - gli associati straordinari, i quali, pur se tenuti a corrispondere una quota associativa, essendo privi dei requisiti, in via transitoria o definitiva, per l’ammissione tra gli associati ordinari, non godono dei diritti sociali spettanti agli altri e, anzi, soggiacciono alle statuizioni assunte da questi ultimi sui criteri di ripartizione dei compensi per le loro opere. In particolare, sono associati straordinari, oltre ai titolari di diritti connessi, coloro che han conseguito proventi inferiori al doppio del contributo associativo annuo vigente alla data di presentazione della domanda (art. 2, c. 3, lett. b)o coloro che, pur avendo percepito tali somme, abbiano conferito il mandato alla SIAE da meno di un anno (art. 2, c. 3, lett. a). D’altro canto, il nuovo statuto demanda inoltre all’assemblea degli associati, su proposta del Consiglio d’amministrazione, (o, in difetto, come nella specie, al Commissario straordinario) il compito di suddividere gli attuali iscritti, soci e mandanti SIAE, tra le due categorie degli associati, ordinari e straordinari, oltre alla fissazione della quota associativa annua e del regolamento elettorale e all’individuazione dei soggetti, tra gli associati ordinari, titolari dell’elettorato passivo. Come si vede, i poteri assembleari a riguardo, sono così e tanto penetranti, da risolvere la citata asserzione della SIAE in una mera petizione di principio, posto che gli organi dell’ente possono fissare, addirittura in misura arbitraria e, comunque ad libitum, l’effettiva soglia d’ingresso tra gli associati ordinari fin da quando stabiliscono la quota associativa annuale.

In tal caso, a nulla vale indicare, come han fatto i patroni dell’intimata SIAE, in lire 300.000 per gli autori ed in lire 1.300.000 per gli editori il limite minimo d’iscrizione per discriminare la sussistenza, o meno, dell’interesse ad agire in capo ai ricorrenti, atteso che la facoltà di variazione della quota associativa, essendo riferita all’entità dei proventi ritratti da ciascun iscritto nell’anno considerato, impedisce l’accertamento oggettivo ed a priori dell’effettiva soglia d’ingresso di costoro tra gli associati ordinari. Da ciò discende che, per definizione e salva la prova (non fornita) che tutti o una parte dei ricorrenti siano già stati iscritti tra gli associati ordinari, nessuno di essi può averne la giuridica ed inoppugnabile certezza e, quindi, esser privo dell’interesse all’impugnazione.

2.5 – Se poi la predetta eccezione è, in realtà, rivolta a far constare un conflitto d’interessi specifico tra i ricorrenti che dovrebbero automaticamente ottenere l’ammissione tra gli associati ordinari e quelli che ipso jure non possono essere associati straordinari (perché son solo titolari di diritti connessi), nell’ambito di un unico ricorso collettivo, comunque essa non coglie nel segno.

Si ha conflitto d’interessi, ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale collettivo, solo quando l’accoglimento della domanda e, quindi, la consequenziale rimozione dell’atto impugnato determini l’effetto al contempo di giovare ad alcuni e di nuocere ad altri ricorrenti, nel senso che questi ultimi sono in realtà veri e propri controinteressati all’impugnazione così spiegata. Occorre, quindi, tener conto che l’interesse azionato va qualificato non solo dalla lesione prodotta alla propria sfera soggettiva proveniente dall’atto di cui si chiede l’annullamento, ma pure dall’utilità giurdica che da quest’ultimo il ricorrente intende ritrarre. Applicando questa regola per la valutazione dell’ammissibilità del ricorso collettivo, l’esistenza del conflitto d’interessi va vista alla stregua dell’esito dell’impugnazione e, in particolare, dell’effetto derivante dall’accoglimento della domanda siccom’è concretamente formulata e non anche dalla mera rimozione dell’atto impugnato. Si deve infatti aver esclusivo riguardo a quale sarà il vero assetto di interessi che la P.A. soccombente è tenuta a fornire in sede di riemanazione in relazione al contenuto ed ai limiti del giudicato d’accoglimento ed al consequenziale nuovo assetto degli interessi, solo dal quale si potrà verificare se ed in qual misura, quest’ultimo giovi ad alcuni ricorrenti soltanto, danneggiando altri.

In applicazione di tale definizione nella specie, s’avrà che il paventato conflitto di potrebbe verificare solo se la rimozione in parte qua della deliberazione impugnata, relativamente alla doppia categoria di iscritti alla SIAE ed in accoglimento della relativa domanda, determinasse necessariamente il mantenimento tout court non solo delle due categorie di associati, ma soprattutto della titolarità dei diritti connessi come requisito esclusivo per l’ammissione agli associati straordinari. In realtà, il criterio de quo è stato censurato in sé, con effetto paritario, in caso di sua rimozione, in riguardo di tutti gli iscritti alla SIAE, onde l’utilità sperata da tutti i ricorrenti, consiste nel pervenire, in sede di riemanazione, alla definizione di un criterio diverso, atto a fornire un più equilibrato assetto nella ripartizione dei diritti spettanti alle varie categorie di iscritti, segnatamente per la partecipazione di tutti costoro alla vita sociale.

3. – Passando all’esame delle questioni di merito, il ricorso in epigrafe s’appalesa sì fondato e meritevole d’accoglimento, ma nei soli limiti e per le considerazioni qui di seguito indicati.

4.1 – Va accolto il primo mezzo di gravame, con cui i ricorrenti lamentano, a causa della posizione di monopolista della tutela dei diritti d’autore riconosciuta in capo alla SIAE, l’irragionevole differenza di regime tra gli associati ordinari e quelli straordinari, che si riverbera dull’effettività di detta tutela.

Al riguardo, il Collegio non può che condividere l’assunto attoreo, che prende le mosse dalla giurisprudenza costituzionale sulla funzione della SIAE (cfr. C. Cost., 15 maggio 1990, n. 241), all’uopo rammentando che la SIAE, appunto per la sostanziale insostituibilità dell’attività d’intermediazione – di cui essa è titolare in esclusiva e per la quale esercita in condizione di sostanziale monopolio la gestione dei diritti d’utilizzazione delle opere tutelate -, è tenuta ad offrire la migliore tutela dei diritti d’autori, editori e titolari di diritti connessi. Invero, poiché chiunque intenda ottenere la giusta ed efficace remunerazione, in ogni possibile contesto, dall’altrui sfruttamento dei diritti derivanti dalla sua opera dell’ingegno non può che affidarsi alla SIAE, quest’ultima diviene monopolista di fatto in soggetta materia. In tal caso, la SIAE ha l’obbligo di contrattare a favore di chi ne richieda i servigi e soggiace al divieto, sancito dall’art. 2957 c. c., d’effettuare discriminazioni arbitrarie o trattamenti deteriori tra coloro che coeteris paribus all’ente si rivolgono per la tutela effettiva del diritto d’autore. In particolare, la SIAE, non può legittimamente porre, pur nell’ampia discrezionalità organizzativa, regole che, mediante la restrizione dell’accesso di alcuni titolari di diritti alla gestione sociale, non solo limitino solo ad alcuni beneficiari la pienezza dei poteri gestori, ma soprattutto, così facendo, attribuiscano a costoro il potere di: A) - disporre dell’intera massa dei proventi dei diritti d’autore; B) - mantenere ad libitum ai margini dell’ente una quota di altri beneficiari; C) - impedire di fatto a questi ultimi ogni rappresentatività anche sulle decisioni che direttamente ineriscano alla loro personale posizione.

Già nel previgente ordinamento, a parità di norme fondamentali sulla tutela del diritto d’autore, ma in un contesto in cui la legge istitutiva della SIAE le lasciò ampie facoltà statutarie, la netta distinzione dei soggetti associati alla SIAE stessa tra soci ed iscritti ordinari, valevole sia per l’elezione dei membri delle commissioni delle sezioni di cui l’ente era (ed è) articolato, sia per il godimento dei diritti previdenziali spettanti ai soli soci espressamente riconosciuti dallo Statuto o dal regolamento del Fondo di solidarietà, non fu di per sé ritenuta contraria alla l. 633/41, mancando sul punto una specifica disciplina primaria conformativa della potestà autoorganizzativa dell’ente.

Nondimeno, furono censurate, per evidente violazione dei criteri di logicità, razionalità ed eguaglianza su cui si sarebbe dovuta fondare detta potestà in materia, quelle norme dello Statuto SIAE di cui al DPR 20 ottobre 1962, n. 1842 (e successive modifiche) e del regolamento del Fondo di solidarietà del 1979, che posero tale differenza tra soci ed iscritti ordinari circa le regole sull’elettorato attivo e passivo e sul godimento dei benefici previdenziali, laddove sic et simpliciter solo ai primi e non anche ai secondi furono attribuiti i relativi diritti (cfr. Cons. St., VI, 10 febbraio 1992, n. 97). La ragione della censura, non diversamente da ciò che accade oggidì, fu rinvenuta proprio nella circostanza che, pur sussistendo in astratto la possibilità per ogni iscritto, che possedesse l’anzianità minima d’iscrizione ed avesse incassato una somma per diritti d’autore superiore all’ammontare determinato in anticipo rispetto all’anno cui si riferisse la domanda d’associazione, ad assumere la qualità di socio, in realtà tale vicenda era meramente virtuale. Infatti, poiché solo i soci erano pleno jure componenti dell’assemblea dell’ente – competente a deliberare eventuali modifiche statutarie o regolamentari e ad eleggere i membri del consiglio di amministrazione – e poiché al CDA spettava di predisporre le tabelle cui far riferimento, per i guadagni percepiti, affinchè l’iscritto potesse acquisire la qualità di socio, di fatto solo i soci avrebbero potuto liberamente determinare le condizioni (di censo) necessarie per la partecipazione all’istituto associativo. Tale posizione d’assoluta preminenza, riservata ai soli soci nell’ente rispetto agli associati e basata soltanto su mere ragioni di successo commerciale, sarebbe stata neutra se i parametri per il conseguimento della qualifica di socio fossero stati oggettivi e non liberamente manipolabili senza l’apporto di terzi. Nella misura in cui, invece, lo Statuto diede loro la concreta possibilità di mantenere il pieno controllo del conferimento della qualità di socio, mercè l’elevazione discrezionale del dato economico di riferimento, ciò costituì un’ingiusitficata ed illogica discriminazione a danno degli associati ordinari.

Non sembra al Collegio che tali principi siano venuti meno per effetto dell’art. 7, c. 1 del d.lgs. 419/99, recante il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali in attuazione della delega ex artt. 11 e 14 della l. 15 marzo 1997 n. 59 e, in particolare, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni della SIAE, cui è stata attribuita la qualità di ente a base associativa. Infatti, la SIAE è tenuta a svolgere, tra l’altro, la attività di intermediazione per i diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione e riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, per assicurare la miglior tutela dei diritti nell’ambito della società dell’informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno. In sostanza, l’art. 7, c. 4 del d. lgs. 419/99 rinvia sì all’organizzazione ed il funzionamento dell’ente allo Statuto, ma stabilisce, anzi, ribadisce due principi essenziali: A) – la necessità di un’adeguata presenza di autori ed editori nrgli organi dell’ente; B) – la ripartizione dei proventi dell’esazione dei diritti d’autore, tra gli aventi diritto, in relazione all’effettivo apporto di ciascuno di essi alla formaziome dei proventi stessi. In tal caso, non può legittimamente l’impugnato Statuto né derogare all’effettività della base associativa che connota l’ente, né tampoco introdurre differenze tra categorie di associati (il passaggio dall’una all’altra delle quali sia sostanzialmente rimesso non a dati oggettivi e neutri, ancorchè in continuo divenire, bensì al mero arbitrio degli appartenenti all’una nei confronti dell’altra), né, addirittura, ad escludere a priori e fattualmente per sempre dall’associazione i soggetti che non hanno titolo per essere associati ordinari e non rientrano nei presupposti per esser associati straordinari, restando del tutto al di fuori dell’ente, pur essendo titolari di diritti d’autore. A nulla varrebbe allora predicare che, in fondo, la limitazione del diritto elettorale attivo e passivo ad alcuni soggetti (associati ordinari) rispetto ad altre categorie particolari dei titolari del diritto d’autore (associati straordinari), sol perché basata su criteri oggettivi, non ridonderebbe in danno a loro, maxime per il timore di lesione delle posizioni di diritto soggettivo tutelate dalla legge 22 aprile 1941 n. 633.

Già il meccanismo censuario stabilito dall’impugnato Statuto, ai fini dell’eventuale passaggio dall’una all’altra categoria, stabilisce un sistema "aperto" solo in astratto, sia perché è rimesso all’arbitrio degli associati ordinari e degli organi statutari da essi composti o nominati, sia perché non prevede, a compensazione di ciò, alcun serio controllo dell’operato di tali associati anche quando dispongano, in via diretta o mediata, dei proventi dei diritti d’autore spettanti agli associati straordinari.

Tale meccanismo vale, a più forte ragione, nei riguardi dei soggetti totalemente esclusi dall’associazione e che possono restarlo sine die per il sol fatto di non riuscire a conseguire il minimo reddito indispensabile per l’accesso alla posizione di associato ordinario. Ad onta di ciò che afferma l’art. 2, commi 1 e 2 dello Statuto e come rettamente affermano i ricorrenti, le posizioni evincibili dalle norme citate sono tre e non due, ossia quelle degli associati ordinari e degli associati straordinari e quella, non meglio definita e che con quest’ultima condivide l’assenza di partecipazione alla vita associativa, dei soggetti esclusi. La vicenda di costoro è altrettanto abnorme di quella degli associati straordinari, ma con l’aggravante che, mentre la posizione di questi ultimi potrebbe, a condizioni diverse da quelle attuali e come meglio si vedrà appresso, essere in parte giustificata in presenza di adeguate e stringenti garanzie, lo statuto non concede ai soggetti esclusi la concreta possibilità dell’associazione optimo jure, né, in cambio di ciò, garantisce qualunque forma di controllo su quell’attività degli associati ordinari che incida direttamente sui loro interessi patrimoniali ed associativi.

Come si vede, quindi, la questione non consiste tanto nell’astratta possibilità di prevedere, in assenza di uno specifico divieto di legge sul punto, categorie differenziate di iscritti alla SIAE ed ordinate in relazione alla qualità degli interessi e delle esigenze dei soggetti coinvolti, soprattutto se ciò può determinare la semplificazione operativa della gestione dell’ente e la più efficace realizzazione dei diritti di tutti.

Si può, invero, discettare sull’efficacia e sulla ragionevolezza di un sistema che differenzi le posizioni verso ed all’interno della SIAE essenzialmente sulla scorta di un dato censuario, il cui effetto condiziona, come s’è accennato, pure il presupposto temporale, ossia quello della necessità d’attendere un anno dal conferimento del mandato dell’ente, chè il mero decorso del tempo, se non accompagnato dal possesso del requisito reddituale, non determina alcun automatico passaggio dalla categoria degli associati straordinari a quella degli associati ordinari. Anzi, siffatto sistema, ben lungi dal concedere rilevanza agli artisti professionisti come tali e dall’attribuire loro una posizione commisurata al loro talento rispetto a coloro che solo occasionalmente producono opere dell’ingegno (dilettanti), in realtà offre un trattamento migliore a quei soggetti che, magari con maggiore e migliore organizzazione di mezzi, realizzino più elevati profitti. Il Collegio è tuttavia consapevole del fatto che obiettive esigenze di razionalizzazione del mercato artistico possano indurre, per quanto l’ente non sia un’impresa e debba salvaguardare pure le esigenze di chi non fa o di chi fa pochi profitti, a scelte organizzative acconce, o comunque a garantire la giusta remunerazione degli autori e degli editori di maggior successo, se del caso anche mediante metodi di gestione dell’ente che realizzino pure questi obiettivi. Non spetta certo al Collegio indicare quali debbano essere gli strumenti più adeguati a tal fine, ma occorre che, se si vuol mantenere una certa qual diversità di posizioni tra gli iscritti, tali differenze: A) - non dissimulino quella nociva e già censurata preminenza di una categoria di soci nei riguardi delle altre e, soprattutto, di coloro che aspirino all’associazione; B) – rispondano a razionali, reali e motivate necessità di un migliore e più efficace raggiungimento delle missioni affidate all’ente, ma sempre escludendo posizioni di privilegio o di svantaggio; C) – siano introdotte solo se l’ente dimostri, con un accertamento serio di tutti gli interessi coivolti, che solo questo metodo, e non anche la gestione degli altri servizi ex art. 7, c. 1 della l. 419/99, possa realizzare tali obiettivi; D) – anche qualora accordino una preminenza soltanto ad alcuni di questi interessi, siano comunque ad tempus, non contrastino con l’utilità sociale e non eludano, come invece accade con il testo attuale dell’impugnato Statuto, i controlli necessari perché possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (art. 41, commi II e III, Cost.)

La ragione di ciò è semplice: poiché la SIAE gode sì di un monopolio legale nella promozione della cultura e nella diffusione delle opere dell’ingegno di carattere creativo, ma nell’esclusivo interesse dei relativi titolari, l’ente è tenuto ad attuare comportamenti non arbitrariamente discriminatori non solo nei rapporti negoziali con costoro, ma anche nell’effusione della discrezionalità autorganizzatoria, affinchè gli effetti di questa non servano ad eludere gli obblighi inerenti a quelli. I vincoli ex art. 2597 c.c. e quelli derivanti dello stesso art. 7 del d. lgs. 419/99 sono facilmente scavalcati ed elusi in un ordinamento, quale quello delineato dall’impugnato statuto, che consente l’acquisizione di posizioni di supremazia a favore di determinati soggetti, senza nel contempo prevedere strumenti atti ad evitare un loro esercizio abusivo. In parole più semplici, si può certo accordare un favor per gli iscritti SIAE economicamente più rilevanti o più dinamici, ma solo e nella misura in cui ciò non si trasformi in un privilegium fattualmente sempiterno e nella definitva preterminssione dei soggetti deboli. In caso contrario, la scelta organizzativa è manifestamente illegittima, anzi incostituzionale, posto che detto favor sarebbe in aperto contrasto con i fini dell’utilità sociale dell’iniziativa economica ed ostacolerebbe il programma d’eliminazione delle disuguaglianze di fatto ex art. 3, II c., Cost. Quest’ultimo, in particolare, che va attuato già nei confronti dei poteri privati, a più forte ragione vale per la conformazione delle funzioni organizzative degli enti pubblici, che devono garantire a’ sensi del successivo art. 97, legalità, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa pure per ciò che attiene alla conposizione ed al funzionamento dei relativi corpi rappresentativi.

4.2 – Anzi, la possibilità di rinvenire nell’ordinamento settoriale della SIAE stessa altri strumenti più razionali per garantire le indiscusse differenze ponderali tra i vari soci all’interno dell’ente, appare al Collegio significativo per accogliere anche il secondo motivo d’impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano che il meccanismo di preclusione all’adesione all’ente come associati ordinari contrasta con le regole poste dall’art. 4 dello statuto sulla composizione delle liste elettorali e dell’assemblea.

L’art. 4 prevede che i candidati dell’assemblea si presentino in liste contrapposte ove siano presenti soggetti appartenenti a diverse fasce reddituali, dimodochè siano rappresentate tutte le componenti di autori ed editori iscritti anche con riguardo al loro censo.

Così, l’assemblea è già di per sé in grado, grazie a questo sistema elettorale preposto alla sua formazione, di pervenire ad una composizione effettivemente rappresentativa di tutti i diversi interessi patrimoniali degli aderenti alla SIAE, nella misura in cui le fasce reddituali servono appunto a fornire la rappresentazione esaustiva delle esigenze sottese ai diversi livelli di reddito, ai fini di una gestione dell’ente coerente con queste ultime. Questa essendo la finalità essenziale dell’istituto, evidente s’appalesa la contraddittorietà con il precedente art. 2, relativamente alla norma, colà contenuta, dell’esclusione per ragioni economiche della categoria degli associati ordinari. Osserva, infatti, il Collegio che, per nell’indubbia differenza funzonale dei due istituti, non v’è ragione evidente di mantenere la differente disciplina tra le categorie su base censuaria, se poi il meccanismo elettorale per la composizione dell’assemblea è preordinata a fornirne una composizione che rispecchi, tra l’altro, pure tale dato censuario e, quindi ad introdurvi una rappresentanza non solo per categorie professionali, ma pure per interessi patrimoniali.

Rettamente pertanto i ricorrenti assumono che, in base al principio ex art. 4, è compito del regolamento elettorale ponderare adeguatamente la rilevanza, ai fini dell’assegnazione di un numero di seggi adeguato anche alla rappresentanza censuaria, ed il peso delle varie fasce reddituali. In tal caso, scolora la necessità che lo statuto stesso rechi ulteriori sbarramenti, aventi uno scopo sostanzialmente identico a quello delle regole elettorali, all’ingresso dei soggetti "minori" ed alla loro partecipazione pleno jure alla vita sociale. Infatti, lo Statuto grazie a dette regole, pone già di per sé un’adeguata risposta alle accennate esigenze promananti dagli interessi patrimoniali più cospicui di alcuni tra gli iscritti alla SIAE, tali che la gestione dell’ente non sia espressione esclusiva della rappresentanza di una moltitudine di artisti dilettanti e/o beneficiari di compensi minuscoli, in danno alle giuste necessità degli artisti professionisti e delle imprese appartenenti alle fasce più elevate.

Anzi, mentre lo sbarramento all’ingresso, se non motivato da evidenti e inderogabili esigenze, non risponde ad alcun interesse pubblico e, addirittura si pone in aperto contrasto con valori costituzionali forti, il diritto che lo statuto accorda ai titolari di diritti d’autore meno ricompensati, di partecipare alla vita associativa sì pleno jure, ma secondo la propria fascia reddituale, implica il riconoscimento della differente rilevanza dei relativi interessi patrimoniali, senza che ciò si trasformi nell’esclusione o nell’emarginazione dei soggetti deboli.

Resta così accolto pure il sesto motivo di ricorso, avente appunto ad oggetto l’illegittima assenza di una disciplina precisa e specifica nei riguardi di coloro che, non avendo ab initio i presupposti per l’iscrizione come associati ordinari, non rientrano, pur se titolari del diritto d’autore, neppure tra gli associati straordinari.

4.3 - Sulla scorta di queste considerazioni, la caducazione dello sbarramento all’ingresso della posizione d’associato ordinario determina il travolgimento automatico pure dell’impugnato art. 23 dello statuto, nella parte in cui, dando facoltà all’assemblea, su proposta del CDA ed a maggioranza qualificata (oggidì, al Commissario straordinario), di disciplinare il passaggio degli attuali soci ed iscritti alla SIAE nelle nuove posizioni di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, li suddivide tra associati ordinari e straordinari. In sede di necessaria riemanazione conseguente all’annullamento in parte qua del citato art. 2, si dovrà provvedere sia sulle predette posizioni sia, conseguentemente, sulla prima applicazione delle stesse, in base alla norma transitoria ex art. 23.

Invero, tanto le norme di sbarramento all’accesso alla posizione d’associato ordinario, quanto quelle sulla differenza tra le categorie d’associato ordinario e d’associato straordinario sono immediatamente operative erga omnes e non pongono clausole di salvaguardia per gli attuali iscritti alla SIAE. In tal caso, è fondato il timore dei ricorrenti, ancorchè oggi iscritti optimo jure presso l’ente stesso, d’essere inquadrati in posizione deteriore o, addirittura, d’essere esclusi dall’associazione alla SIAE, attraverso detto art. 23, per difetto del possesso del requisito d’associato ordinario. Parimenti fondato è l’assunto attoreo secondo il quale, appunto a cagione dell’assenza di una norma di salvaguardia ad hoc, vi è un’indubbia situazione deteriore degli attuali iscritti SIAE, rispetto a coloro che otterranno l’associazione ordinaria a regime, in quanto, mentre questi ultimi non potranno perderne la qualifica se non nei soli casi stabiliti dall’art. 2, c. 4 dello statuto, gli altri, soggiacendo alla valutazione ex art. 23, possono "retrocedere" a posizioni inferiori o non godere mai dell’associazione stessa, senza non solo alcuna salvezza, ma neppure alcuna considerazione dei rapporti pregressi con l’ente.

Ancorav da accogliere è la doglianza attorea sull’illegittima discriminazione tra gli stessi associati ordinari, mercè un apposito regolamento adottato dall’assemblea a maggioranza qualificata, ai fini del riconoscimento solo ad una parte di costoro dell’elettorato passivo. Osserva al riguardo il Collegio che, per un verso, non può una fonte subordinata stabilire regole direttamente inerenti ai diritti degli associati ed al funzionamento degli organi rappresentativi dell’ente e, per altro verso, detta previsone, peraltro estremamente vaga, tende a collidere con le norme elettorali che già prevedono, per tali organi, una composizione basata sulle fasce reddituali degli associati stessi.

Infine, è da ritenere legittima, con ciò accogliendo pure il quinto motivo di ricorso, la collocazione dei titolari dei soli diritti connessi in un contesto associativo separato da quello dei titolari dei diritti d’autore e ciò per un’evidente considerazione. I titolari di tali diritti, essendo autonomamente inquadrati tra gli associati straordinari, sono esclusi dall’attività associativa e da ogni forma di rappresentanza, anche e soprattutto per ciò che riguarda la ripartizione dei proventi relativi, senza che sussista alcuna garanzia contro eventuali abusi e senza che essi possano statuire alcunchè sul punto.

5. – Viceversa, non ha pregio alcuno e va integralmente disatteso il settimo motivo di gravame, con cui i ricorrenti lamentano l’illegittima, a loro dire, previsione dell’obbligo di contribuzione a carico di editori, produttori e concessionari, in assenza di una legge ad hoc, nei riguardi del Fondo di solidarietà senza godimento corrispettivo d’alcuna prestazione. Osserva, invero, il Collegio che tale asserzione non solo è una mera petizione di principio, ma addirittura è eventuale e futura, l’art. 20 dello Statuto rinviando al regolamento del Fondo stesso le modalità di fruizione delle prestazioni d’assistenza solidale. Né s’appalesa irragionevole in sé, essendo metodo comune in tutti i contesti analoghi, la previsione di una ritenuta contributiva per l’alimentazione del Fondo de quo. Infine, non è conducente il richiamo all’art. 1, c. 1 del d. lgs. 419/99, in quanto tale disposizione significa solo che la disciplina degli enti pubblici non economici colà stabilita riguarda soltanto questi ultimi e non anche gli enti di previdenza, che restano regolati dalle loro normative peculiari e non certo che gli enti ex d. lgs. 419/99 sia inibita qualunque forma d’assistenza.

Parimenti da respingere è l’ottavo motivo, in quanto, a differenza di ciò che opinano i ricorrenti, la comunicazione del bilancio preventivo dell’ente al Ministero vigilante di per sé non implica alcuna menomazione dei relativi poteri di quest’ultimo, l’art. 13, c. 1, lett. c) del d. lgs. 419/99 (la cui applicazione non è esclusa dal precedente art. 7, c. 4, II per.) appunto stabilendo espressamente la potestà tutoria ministeriale sui bilanci e sui rendiconti dell’ente intimato.

6. – Il ricorso in epigrafe va, quindi, accolto nei termini fin qui esaminati, ma la novità della questione e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, in parte dichiara inammissibile il ricorso n. …… in epigrafe e l’accoglie per la restante parte e per l’effetto annulla parzialmente, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l’impugnato Statuto della SIAE, approvato con il DM 4 giugno 2001 meglio indicato in premessa, con salvezza degli atti ulteriori dell’ente intimato in sede di riemanazione.

Spese compensate.

Ordina all’Autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2002.

………, Presidente

………, Estensore

Sentenza n. 4485/02 pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20 maggio 2002.