FAQ SIAE
a cura di Massimo Prosperi

Cos'è la SIAE ?
La
Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente il cui scopo generale è la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi di autori, editori e di ogni altro titolare di diritti d'autore.

Quali sono le sue funzioni istituzionali ?
1) la concessione di autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere protette dalla legge;
2) la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dalla utilizzazione delle opere stesse.
In sostanza esercita istituzionalmente un ruolo di intermediazione tra creatore e utilizzatore delle opere dell’ingegno.

Chi può beneficiare dell'attività svolta dalla SIAE ?
Le funzioni sopra descritte sono svolte soltanto per conto e nell'interesse dei soci ed iscritti alla SIAE stessa, oppure di chi le abbia affidato tale incarico ("mandato") perché non può o non vuole creare un rapporto di tipo associativo con l’Ente. 

E' obbligatorio iscriversi alla SIAE ?
L'iscrizione alla SIAE non è obbligatoria. La SIAE è un intermediario che svolge attività nell’interesse degli autori solo previo mandato o iscrizione facoltativa. Questi ultimi possono, in alternativa, gestire autonomamente i loro diritti senza corrispondere alla SIAE quota di iscrizione e provvigioni.

Quali sono le Sezioni della SIAE e che diritti tutelano ?
Per l'adempimento degli scopi sopra descritti, le opere dell'ingegno sono assegnate alle Sezioni appresso elencate: 

1) Sezione lirica.
La sezione lirica tutela i diritti relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

Opere assegnate
: le opere liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe.

2) Sezione musica.
La sezione musica tutela i diritti relativi all'esercizio delle facoltà di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

Opere assegnate
: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari.

3) Sezione drammatica, operette e riviste (D.O.R.).
La sezione DOR tutela i diritti relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

Opere assegnate
: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe.

4) Sezione opere letterarie e arti figurative (O.L.A.F.).
La sezione OLAF tutela i diritti relativi all'esercizio delle facoltà di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

Opere assegnate
: le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le fotografie.

5) Sezione cinema.
La sezione cinema tutela i diritti relativi alla proiezione pubblica ed alla televisione.
Se l’autore si iscrive alla SIAE pu
ò inoltre affidarle la gestione dei compensi derivanti anche da altre forme di utilizzazione (come la ridiffusione via cavo, via satellite, via etere) o il noleggio delle opere cinematografiche o assimilate riprodotte su supporti videografici.
Opere assegnate
: le opere cinematografiche.

Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie Sezioni secondo il genere delle opere stesse.
Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie Sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facoltà di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa o telediffusa.

Quali sono i requisiti per associarsi alla SIAE in qualità di "iscritti ordinari" ?
Possono assumere la qualifica di iscritti ordinari le persone fisiche o giuridiche italiane che siano titolari, in via originaria o derivata, di diritti di autore o di diritti connessi e siano:
a) autori;
b) editori;
c) concessionari di diritti di rappresentazione;
d) produttori o concessionari di opere cinematografiche;
e) fotografi;
f) interpreti o artisti esecutori;
g) produttori di dischi grammofonici o strumenti analoghi;
h) imprese di radiodiffusione e di televisione e i loro eredi o aventi causa.
Gli autori possono essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione economica delle loro opere siano stati ceduti purché gli aventi causa li abbiano affidati alla Società per la loro protezione.

Come si articola il procedimento di iscrizione ?
L'interessato deve presentare alla SIAE apposita domanda di iscrizione.
Sulle domande di iscrizione delibera il presidente. In caso di accettazione, la deliberazione determina la data di decorrenza degli effetti della iscrizione.
É ogni caso ammesso ricorso, da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.

Quali sono gli effetti dell’iscrizione ?
L'iscrizione alla SIAE ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera.

Quanto dura l’impegno dell’iscritto nei confronti della SIAE ?
L'iscrizione impegna l'iscritto per la durata di dieci anni a decorrere dalla data indicata nella delibera di accoglimento della relativa domanda.
Essa si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volontà con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.
L'iscritto, tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla SIAE, nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente alla suddetta dichiarazione.
Se il diritto ha una durata inferiore ai dieci anni l'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto stesso.

Quali sono gli oneri economici a carico degli iscritti ?
Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.
Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla SIAE nell'espletamento dei compiti affidatile.
L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi è dichiarato decaduto dalla sua qualità di iscritto.

Come si perde la qualità di iscritto ?
L'iscrizione si perde:
a) se viene meno il requisito dalla cittadinanza italiana;
b) per dimissioni dell’iscritto;
c) per decadenza dovuta al mancato pagamento della quota associativa;
d) per radiazione;
e) per morte;
f) per esaurimento della durata del diritto protetto.

Chi sono gli iscritti straordinari ?
Possono essere iscritti alla SIAE, in qualità di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengano a una delle categorie seguenti:
a) autori;
b) editori;
c) concessionari di diritti di rappresentazione;
d) produttori o concessionari di opere cinematografiche;
e) fotografi;
f) interpreti o artisti esecutori;
g) produttori di dischi grammofonici o strumenti analoghi;
h) imprese di radiodiffusione e di televisione e i loro eredi o aventi causa.
Gli iscritti straordinari devono osservare le stesse norme previste per gli ordinari, salvo quelle relative al pagamento della quota associativa.
Tuttavia
debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.

Chi sono i "mandanti" ?
Sono coloro che non vogliono o non possono (perché non in possesso dei requisiti necessari) associarsi alla SIAE.
La SIAE ha la facoltà di accettare mandati:
a) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere o diritti;
b) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale e saltuario, purché non si tratti di persone già iscritte e radiate per fatti che abbiano causato alla SIAE grave pregiudizio materiale o morale, o che comunque abbiano reso incompatibili i rapporti di queste con la SIAE stessa. 

Chi può assumere la qualità di socio ?
La qualità di socio può essere attribuita, su domanda, solamente agli iscritti ordinari che abbiano un'anzianità di iscrizione alla SIAE di almeno cinque anni e appartengano alle seguenti categorie:
1) autori;
2) editori;
3) concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche;
4) produttori o concessionari di opere cinematografiche.
I richiedenti debbono essere in possesso dei requisiti particolari previsti nell’art. 19 del DPR n. 1842/62 (Approvazione dello Statuto della SIAE).

Qual'è il procedimento per diventare soci ?
Le domande degli iscritti ordinari dirette a conseguire la qualità di socio sono istruite dalla Direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, al Consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni di sezione.
Il provvedimento del Consiglio, che accoglie o respinge la domanda, è comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di reiezione della domanda e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, può proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle Commissioni di sezione, la quale decide in via definitiva.

Qual'è la differenza tra iscritti ordinari e soci ?
La distinzione tra soci e iscritti ordinari ha rilevanza unicamente agli effetti delle elezioni dei membri delle Commissioni di sezione.
A parte ciò, tutte le norme contenute nello statuto e nei regolamenti della SIAE che riguardano gli iscritti ordinari sono applicabili anche ai soci.
Tuttavia, di questi ultimi non può essere dichiarata la decadenza per mancato pagamento della quota, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della SIAE di recuperare la somma di cui essa sia creditrice.

Quali sono le sanzioni applicabili ad iscritti e soci ?
All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario che contravvengano a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni di seguito elencate, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale.
Le sanzioni sono:
1) il richiamo;
2) la pena pecuniaria fino a lire trecentomila;
3) la radiazione.
Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria può essere accompagnata dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.
La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della SIAE, delle opere e dei diritti, anche se questi, posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri.

Quali sono le condizioni per l'inflizione delle sanzioni ?
Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.
La pena pecuniaria è inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;
b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;
c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività della SIAE.

Qual’è il procedimento per l'applicazione delle sanzioni ?
Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte dal presidente della SIAE, su proposta della Commissione di sezione competente, previa contestazione degli addebiti.
La sanzione della radiazione è applicata dalla Commissione dei ricorsi.
Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei ricorsi.
Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione.
É data notizia nel bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto in considerazione di particolari circostanze di fatto.
I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla Commissione dei ricorsi, sono comunicati dal presidente della Società a tutti coloro nei cui confronti le sanzioni sono state pronunciate.

Quali sono le sanzioni applicabili al mandante ?
Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile e penale, al mandante che venga meno ai propri obblighi, può essere inflitta dal presidente della SIAE, su proposta della Commissione di sezione competente e previa contestazione degli addebiti, una penale fino a lire trecentomila.
É ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei ricorsi.
Il mandato può essere denunciato dal presidente della SIAE, su parere conforme della Commissione dei ricorsi, prima della sua scadenza, per fatti che rendano incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la SIAE.
É ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione.

Cos'è e a cosa serve il "bollino SIAE" che si trova apposto su CD, musicassette, videocassette, software, ecc. ?
L'art. 181 - bis della legge sul diritto d’autore prevede che la SIAE apponga un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Il contrassegno SIAE svolge due funzioni fondamentali: è un efficace mezzo di lotta alla contraffazione (un prodotto privo di bollino è sicuramente pirata) e agevola le procedure di calcolo dei diritti d'autore.

Quali sono le caratteristiche del contrassegno ?
Il contrassegno, normalmente, contiene il titolo dell'opera, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno può non contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi sopra detti.
In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.

Dove viene collocato il contrassegno SIAE ?
Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
Nei casi in cui tali modalità non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la SIAE autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione.

Qual'è la procedura per il rilascio del contrassegno ?
I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta dell’interessato, il quale deve presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceità dei supporti.
La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente.
La SIAE può richiedere la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.

Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:
a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
La SIAE può, comunque, sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.

Quali sono le sanzioni per la violazione delle norme relative al contrassegno SIAE ?
Per rendere effettiva l’operatività di questo strumento l’art. 171- ter della legge sul diritto d'autore punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi.

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