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Cos'è
la SIAE ?
La Società Italiana degli Autori ed Editori
(SIAE) è un ente il cui scopo generale è la tutela giuridica ed economica
delle opere dell'ingegno e dei
diritti connessi di autori, editori e di ogni altro titolare di diritti
d'autore.
Quali
sono le sue funzioni istituzionali ?
1) la concessione di autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere
protette dalla legge;
2) la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dalla
utilizzazione delle opere stesse.
In sostanza esercita istituzionalmente un ruolo di intermediazione tra creatore
e utilizzatore delle opere dell’ingegno.
Chi può
beneficiare dell'attività svolta dalla SIAE ?
Le funzioni sopra descritte sono svolte soltanto per conto e nell'interesse dei
soci ed iscritti alla SIAE stessa, oppure di chi le abbia affidato tale incarico
("mandato") perché non può o non vuole creare un rapporto di tipo
associativo con l’Ente.
E'
obbligatorio iscriversi alla SIAE ?
L'iscrizione alla SIAE non è obbligatoria. La SIAE è un intermediario che
svolge attività nell’interesse degli autori solo previo mandato o iscrizione
facoltativa. Questi ultimi possono, in alternativa, gestire autonomamente i loro
diritti senza corrispondere alla SIAE quota di iscrizione e provvigioni.
Quali sono le
Sezioni della SIAE e che diritti tutelano ?
Per l'adempimento degli scopi sopra descritti, le opere dell'ingegno sono
assegnate alle Sezioni appresso elencate:
1)
Sezione lirica.
La sezione lirica tutela i diritti relativi all'esercizio delle facoltà di
rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione
cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di
diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
Opere assegnate: le opere
liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe.
2)
Sezione musica.
La sezione musica tutela i diritti relativi all'esercizio delle facoltà di
pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e
grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di
procedimenti analoghi.
Opere assegnate: i brani
staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di
opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie,
compresi i relativi eventuali testi letterari.
3)
Sezione drammatica, operette e riviste (D.O.R.).
La sezione DOR tutela i diritti relativi all'esercizio delle facoltà di
rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione
cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di
diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
Opere assegnate: le opere
drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe.
4)
Sezione opere letterarie e arti figurative (O.L.A.F.).
La sezione OLAF tutela i diritti relativi all'esercizio delle facoltà di
riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo
riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione
e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
Opere assegnate: le opere
scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte
figurativa e le fotografie.
5)
Sezione cinema.
La sezione cinema tutela i diritti relativi alla proiezione pubblica ed alla
televisione.
Se l’autore si iscrive alla SIAE può inoltre affidarle la gestione dei
compensi derivanti anche da altre forme di utilizzazione (come la ridiffusione
via cavo, via satellite, via etere) o il noleggio delle opere cinematografiche o
assimilate riprodotte su supporti videografici.
Opere assegnate: le opere
cinematografiche.
Le
opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono
assegnate alle varie Sezioni secondo il genere delle opere stesse.
Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie Sezioni, per le opere
rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facoltà di riproduzione
meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi
radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa o telediffusa.
Quali sono i
requisiti per associarsi alla SIAE in qualità di "iscritti ordinari"
?
Possono assumere la qualifica di iscritti ordinari le persone fisiche o
giuridiche italiane che siano titolari, in via originaria o derivata, di diritti
di autore o di diritti connessi e siano:
a) autori;
b) editori;
c) concessionari di diritti di rappresentazione;
d) produttori o concessionari di opere cinematografiche;
e) fotografi;
f) interpreti o artisti esecutori;
g) produttori di dischi grammofonici o strumenti analoghi;
h) imprese di radiodiffusione e di televisione e i loro eredi o aventi causa.
Gli autori possono essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione
economica delle loro opere siano stati ceduti purché gli aventi causa li
abbiano affidati alla Società per la loro protezione.
Come
si articola il procedimento di iscrizione ?
L'interessato deve presentare alla SIAE apposita domanda di iscrizione.
Sulle domande di iscrizione delibera il presidente. In caso di accettazione, la
deliberazione determina la data di decorrenza degli effetti della iscrizione.
É ogni caso ammesso ricorso, da parte del
richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio
di amministrazione che decide in via definitiva.
Quali sono
gli effetti dell’iscrizione ?
L'iscrizione alla SIAE ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la
protezione dell'opera.
Quanto dura
l’impegno dell’iscritto nei confronti della SIAE ?
L'iscrizione impegna l'iscritto per la durata di dieci anni a decorrere dalla
data indicata nella delibera di accoglimento della relativa domanda.
Essa si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non
manifesti una diversa volontà con dichiarazione presentata almeno sei mesi
prima della scadenza del decennio.
L'iscritto, tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di durata degli
impegni assunti dalla SIAE, nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente
alla suddetta dichiarazione.
Se il diritto ha una durata inferiore ai dieci anni l'iscrizione s'intende
limitata alla durata del diritto stesso.
Quali sono
gli oneri economici a carico degli iscritti ?
Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella
misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.
Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme
riscosse dalla SIAE nell'espletamento dei compiti affidatile.
L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di
due anni consecutivi è dichiarato decaduto dalla sua qualità di iscritto.
Come si perde
la qualità di iscritto ?
L'iscrizione si perde:
a) se viene meno il requisito dalla cittadinanza italiana;
b) per dimissioni dell’iscritto;
c) per decadenza dovuta al mancato pagamento della quota associativa;
d) per radiazione;
e) per morte;
f) per esaurimento della durata del diritto protetto.
Chi
sono gli iscritti straordinari ?
Possono essere iscritti alla SIAE, in qualità di iscritti straordinari, le
persone fisiche o giuridiche straniere che appartengano a una delle categorie
seguenti:
a) autori;
b) editori;
c) concessionari di diritti di rappresentazione;
d) produttori o concessionari di opere cinematografiche;
e) fotografi;
f) interpreti o artisti esecutori;
g) produttori di dischi grammofonici o strumenti analoghi;
h) imprese di radiodiffusione e di televisione e i loro eredi o aventi causa.
Gli iscritti straordinari devono osservare le stesse norme previste per gli
ordinari, salvo quelle relative al pagamento della quota associativa.
Tuttavia debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione
aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.
Chi sono i
"mandanti" ?
Sono coloro che non vogliono o non possono (perché non in possesso dei
requisiti necessari) associarsi alla SIAE.
La SIAE ha la facoltà di accettare mandati:
a) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere
o diritti;
b) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere in
manifestazioni di carattere occasionale e saltuario, purché non si tratti di
persone già iscritte e radiate per fatti che abbiano causato alla SIAE grave
pregiudizio materiale o morale, o che comunque abbiano reso incompatibili i
rapporti di queste con la SIAE stessa.
Chi
può assumere la qualità di socio ?
La qualità di socio può essere attribuita, su domanda, solamente agli iscritti
ordinari che abbiano un'anzianità di iscrizione alla SIAE di almeno cinque anni
e appartengano alle seguenti categorie:
1) autori;
2) editori;
3) concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche;
4) produttori o concessionari di opere cinematografiche.
I richiedenti debbono essere in possesso dei requisiti particolari
previsti nell’art. 19 del DPR n. 1842/62 (Approvazione dello Statuto della
SIAE).
Qual'è
il procedimento per diventare soci ?
Le domande degli iscritti ordinari dirette a conseguire la qualità di socio
sono istruite dalla Direzione generale che le trasmette, con le proprie
osservazioni, al Consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti
Commissioni di sezione.
Il provvedimento del Consiglio, che accoglie o respinge la domanda, è
comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di reiezione della
domanda e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, può proporre,
contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle Commissioni di
sezione, la quale decide in via definitiva.
Qual'è la
differenza tra iscritti ordinari e soci ?
La distinzione tra soci e iscritti ordinari ha rilevanza unicamente agli effetti
delle elezioni dei membri delle Commissioni di sezione.
A parte ciò, tutte le norme contenute nello statuto e nei regolamenti della
SIAE che riguardano gli iscritti ordinari sono applicabili anche ai soci.
Tuttavia, di questi ultimi non può essere dichiarata la decadenza per mancato
pagamento della quota, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della SIAE di
recuperare la somma di cui essa sia creditrice.
Quali
sono le sanzioni applicabili ad iscritti e soci ?
All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario che
contravvengano a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque vengano meno
ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni di seguito elencate, salvo eventuali
provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale.
Le sanzioni sono:
1) il richiamo;
2) la pena pecuniaria fino a lire trecentomila;
3) la radiazione.
Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria può essere accompagnata dalla
sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci
anni.
La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da
parte della SIAE, delle opere e dei diritti, anche se questi, posteriormente
alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad
altri.
Quali
sono le condizioni per l'inflizione delle sanzioni ?
Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.
La pena pecuniaria è inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per
maggiore gravità di essi;
b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;
c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri
documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto
dell'attività della SIAE.
Qual’è il
procedimento per l'applicazione delle sanzioni ?
Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte dal presidente
della SIAE, su proposta della Commissione di sezione competente, previa
contestazione degli addebiti.
La sanzione della radiazione è applicata dalla Commissione dei ricorsi.
Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è ammesso ricorso,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei ricorsi.
Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione.
É data notizia nel bollettino sociale di
ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia
altrimenti disposto in considerazione di particolari circostanze di fatto.
I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla Commissione dei ricorsi,
sono comunicati dal presidente della Società a tutti coloro nei cui confronti
le sanzioni sono state pronunciate.
Quali sono le
sanzioni applicabili al mandante ?
Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile
e penale, al mandante che venga meno ai propri obblighi, può essere inflitta
dal presidente della SIAE, su proposta della Commissione di sezione competente e
previa contestazione degli addebiti, una penale fino a lire trecentomila.
É ammesso ricorso, nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei ricorsi.
Il mandato può essere denunciato dal presidente della SIAE, su parere conforme
della Commissione dei ricorsi, prima della sua scadenza, per fatti che rendano
incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la SIAE.
É ammesso ricorso, nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione.
Cos'è
e a cosa serve il "bollino SIAE" che si trova apposto su CD,
musicassette, videocassette, software, ecc. ?
L'art. 181 - bis della legge sul diritto d’autore prevede che la SIAE apponga
un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in
movimento, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a
qualunque titolo a fine di lucro.
Il contrassegno SIAE svolge due funzioni fondamentali: è un efficace mezzo di
lotta alla contraffazione (un prodotto privo di bollino è sicuramente pirata) e
agevola le procedure di calcolo dei diritti d'autore.
Quali
sono le caratteristiche del contrassegno ?
Il contrassegno, normalmente, contiene il titolo dell'opera, il nome
dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un numero
progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a
qualsiasi altra forma di distribuzione.
Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di rilascio, tenuto
conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema
distributivo, il contrassegno può non contenere l'indicazione dettagliata di
alcuni degli elementi sopra detti.
In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al
produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di
risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei
soggetti richiedenti il servizio.
Dove
viene collocato il contrassegno SIAE ?
Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo
tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere
rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
Nei casi in cui tali modalità non risultino compatibili con le esigenze della
commercializzazione di taluni prodotti, la SIAE autorizza l'apposizione del
contrassegno sull'involucro esterno della confezione.
Qual'è la
procedura per il rilascio del contrassegno ?
I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della
richiesta dell’interessato, il quale deve presentano apposita richiesta su
modulistica predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata
della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la
liceità dei supporti.
La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli
autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve
essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di
sfruttamento da parte del richiedente.
La SIAE può richiedere la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione
dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.
Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di trenta
giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:
a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi
rilevanti ai fini dell'apposizione;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
La SIAE può, comunque, sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato
pagamento dei relativi oneri.
Quali
sono le sanzioni per la violazione delle norme relative al contrassegno SIAE ?
Per rendere effettiva l’operatività di questo strumento l’art. 171- ter
della legge sul diritto d'autore punisce con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque, a fini di
lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od
altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,
l’apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce,
utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o
cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le
misure di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi.
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