Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842
(in Gazz. Uff., 26 gennaio, n. 23 )

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Titolo I
SEDE ED OGGETTO

Art. 1.

La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ha sede in Roma.

Art. 2.

La Società esercita le mansioni e le funzioni che sono previste dalla legge di cui all'art. 1 nonchè da altre disposizioni legislative. La Società ha per oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi in Italia e all'estero. Rientrano in particolare nelle sue funzioni: la concessione, per conto e nell'interesse dei propri soci e iscritti, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere protette dalla legge: la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dalla utilizzazione delle opere stesse. É compreso negli scopi della Società lo studio dei problemi relativi:

a) al diritto di autore e ai diritti connessi;

b) allo sviluppo ed alla diffusione del patrimonio letterario e artistico italiano, con particolare riguardo alle categorie di opere che formano oggetto dell'attività di intermediazione da parte della Società.

Art. 3.

La Società può assumere per conto dello Stato, di enti o privati, servizi comunque collegati con la diffusione delle opere dell'ingegno, nonchè servizi di accertamento e di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti.

Titolo II
DELLA TUTELA DELLE OPERE

Art. 4.

La Società svolge la propria attività di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e iscritti (ordinari e straordinari), nonchè di coloro che gliene abbiano affidato il mandato. La Società può delegare l'esercizio generale o parziale della propria attività in Paesi stranieri anche ad enti o privati italiani e stranieri.

Art. 5.

Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno vengono assegnate alle Sezioni appresso elencate.

1) Sezione lirica opere assegnate: le opere liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe; diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

2) Sezione musica.

Opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari;

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

3) Sezione drammatica, operette e riviste (D.O.R.).

Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe;

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

4) Sezione opere letterarie e arti figurative (O.L.A.F.).

Opere assegnate: le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le fotografie;

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

5) Sezione cinema.

Opere assegnate: le opere cinematografiche;

Diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica ed alla televisione. Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie Sezioni secondo il genere delle opere stesse. Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie Sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facoltà di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa o telediffusa.

Art. 6.

La tutela dei diritti connessi al diritto di autore è esercitata dalla Società con modalità determinate con apposite norme regolamentari.

Titolo III
DEGLI ISCRITTI E SOCI

Capo I
Degli iscritti ordinari.

Art. 7.

Possono essere iscritti alla Società, in qualità di iscritti ordinari, le persone fisiche o giuridiche italiane che siano titolari, in via originaria o derivata, di diritti di autore o di diritti connessi e siano:

a) autori;

b) editori;

c) concessionari di diritti di rappresentazione;

d) produttori o concessionari di opere cinematografiche;

e) fotografi;

f) interpreti o artisti esecutori;

g) produttori di dischi grammofonici o strumenti analoghi;

h) imprese di radiodiffusione e di televisione e i loro eredi o aventi causa.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono parificati ai cittadini italiani. Gli autori possono essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione economica delle loro opere siano stati ceduti purchè gli aventi causa li abbiano affidati alla Società per la loro protezione. Sulle domande di iscrizione delibera il presidente. In caso di accettazione, la deliberazione determina la data di decorrenza degli effetti della iscrizione. É ogni caso ammesso ricorso, da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione che decide in via definitiva. All'iscritto può essere anche riconosciuta, agli effetti sociali, la appartenenza a più categorie fra quelle indicate nel primo comma di questo articolo. Le particolari qualifiche relative alle categorie di cui sopra, dichiarate dall'interessato, possono essere accertate dalla Società per gli effetti e con le modalità determinate dal regolamento generale.

Art. 8.

L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dal regolamento generale, nonchè delle limitazioni nell'esercizio dei diritti poste da norme statutarie e regolamentari al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizzazione economica o, comunque, di proteggere, nel quadro degli interessi generali della Società, gli interessi dei singoli iscritti. Le disposizioni suddette diventano obbligatorie per gli iscritti nel ventesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino sociale.

Art. 9.

L'iscritto deve presentare alla Società, per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformità alle prescrizioni regolamentari. Ogni opera è assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o più delle Sezioni indicate nell'art. 5. L'accettazione della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle competenti Sezioni spettano al direttore generale. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato, il dichiarante può ricorrere al Consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle Commissioni di sezione interessate. La tutela dei diritti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 può essere affidata dal direttore generale a quella fra le Sezioni cui in prevalenza sono assegnate le varie opere così utilizzate. L'iscritto rimane impegnato anche pei suoi eredi a conservare il mandato alla Società per la protezione dei diritti su opere già dichiarate alla Società stessa, per il tempo che ancora occorresse, al momento della sua morte, per compiere il periodo di tempo indicato dal successivo art. 11, ivi compreso l'obbligo di corrispondere i contributi di cui al successivo art. 12.

Art. 10.

L'iscrizione alla Società ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente art. 9, in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della Sezione alla quale detta opera è assegnata ai sensi dell'art. 5, con le modalità stabilite dal regolamento generale. Per talune Sezioni il regolamento generale potrà disporre l'obbligo per l'iscritto di dichiarare alla Società tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione, delle quali abbia o acquisti diritti. Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Società ed i criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere sono stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della competente Commissione di sezione. La Società non può concedere permessi per la utilizzazione gratuita dell'opera.

Art. 11.

L'iscrizione alla Società impegna l'iscritto per la durata di dieci anni a decorrere dalla data indicata nella delibera di accoglimento della relativa domanda. Essa si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volontà con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del decennio. L'iscritto, tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Società, nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente alla dichiarazione suddetta. L'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a dieci anni.

Art. 12.

Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla Società nell'espletamento dei compiti affidatile. L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi è dichiarato decaduto dalla sua qualità di iscritto. La decadenza è pronunciata dalla Commissione o dalle Commissioni di sezione competenti. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della pronuncia di decadenza, questi ha facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva.

Art. 13.

I proventi derivanti dalle concessioni di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalità stabilite per ciascuna Sezione dalle relative norme regolamentari.

Art. 14.

L'iscrizione si perde:

a) allorchè viene meno il requisito dalla cittadinanza italiana;

b) per dimissioni, ai sensi e con gli effetti dell'art. 11;

c) per decadenza, ai sensi dell'art. 12;

d) per radiazione, ai sensi dell'art. 26, n. 3;

e) per morte;

f) nel caso previsto dall'art. 11, ultimo comma.

Capo II
Degli iscritti straordinari - Dei mandanti.

Art. 15.

Possono essere iscritti alla Società, in qualità di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengano a una delle categorie di cui all'art. 7. Ad essi si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14. Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.

Art. 16.

Gli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 possono essere disposti, per quanto attiene agli iscritti straordinari, limitatamente agli autori della parte musicale o della parte letteraria di brevi composizioni musicali.

Art. 17.

La Società ha la facoltà di accettare mandati:

a) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere o diritti;

b) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale e saltuario, purchè non si tratti di persone già iscritte e radiate per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale o morale, o che comunque abbiano reso incompatibili i rapporti di queste con la Società.

Le categorie di titolari di diritti di autore o di diritti connessi, nonchè di opere o di diritti per le quali possono essere accettati mandati, saranno determinate con norme regolamentari. Spetta al Consiglio di amministrazione stabilire la misura delle provvigioni dovute alla Società per l'esercizio del mandato. La durata e ogni altra modalità del mandato saranno determinate di volta in volta con l'osservanza delle norme regolamentari relative a tale categoria di rapporti.

Art. 18.

La Società ha la facoltà di assumere la rappresentanza di enti stranieri similari per la tutela delle opere e per l'esercizio di diritti di autore o di diritti connessi dei loro aderenti, in Italia e anche fuori del territorio dello Stato.

Capo III
Dei soci.

Art. 19.

La qualità di socio può essere attribuita, su domanda, solamente agli iscritti ordinari che abbiano un'anzianità di iscrizione alla Società di almeno cinque anni e appartengano alle seguenti categorie:

1) autori;

2) editori;

3) concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche;

4) produttori o concessionari di opere cinematografiche.

I richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:

a) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e tali che appaiano incompatibili con la qualità di socio;

b) non avere compiuto, nel quinquennio precedente la domanda, atti rivelatori di particolare disconoscimento dei doveri sociali e non essere stati colpiti da sanzioni disciplinari previste dallo statuto;

c) avere riscosso dalla Società - a seconda delle varie categorie e qualifiche - somme non inferiori a quelle indicate in apposita tabella, deliberata nei modi fissati dall'art. 22, e nei periodi in essa stabiliti, salvo le eccezioni previste nella tabella medesima, sia per la determinazione dei proventi computabili, sia per il genere delle opere da cui debbono derivare, sia per il numero e la qualità di determinate opere;

d) se editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe, avere depositato presso la Società, prima della presentazione della domanda, un numero di edizioni musicali a stampa di opere di compositori italiani nella forma grafica abituale e definitiva, stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 22. Non concorrono a costituire il numero minimo di composizioni stampate, richiesto come sopra, quelle composizioni l'autore della cui musica sia il titolare o il legale rappresentante dell'impresa. Le Commissioni delle Sezioni alle quali sono assegnate le opere di cui sopra giudicheranno sulla eventuale equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove questi non siano tutti della stessa specie;

e) se concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, avere dichiarato alla Società, prima della presentazione della domanda, un numero di opere assegnate alla tutela della Sezione D.O.R. non inferiore a quello stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 22. La qualità di socio nella categoria dei concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche può essere altresì attribuita all'erede titolare dei diritti di autore di opere assegnate alla tutela della Sezione D.O.R. che non siano dichiarate alla Società da un concessionario e semprechè, nel quinquennio precedente la domanda, abbia riscosso dalla Società, per le opere predette, somme non inferiori ad un terzo di quelle fissate per i detti concessionari. La qualità di socio non può essere conferita che a uno solo dei coeredi; qualora, quindi, gli eredi siano più di uno, essi dovranno provvedere alla necessaria designazione.

Le disposizioni di questo articolo e di quelli successivi si osservano, in quanto applicabili, anche nei riguardi delle persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere a) e b), di chi ne abbia la legale rappresentanza.

Art. 20.

L'iscritto ordinario che sia, per più categorie, in possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 19 deve indicare nella domanda in quale categoria (autore, editore, concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, produttore o concessionario di opere cinematografiche) intenda essere ammesso come socio. Deve essere altresì precisata la qualifica, allorchè si tratti di autori o editori con più qualifiche tra quelle elencate nell'art. 38. Non è ammesso il cumulo dei proventi derivanti da diverse categorie. É invece ammesso, nell'ambito di ciascuna categoria, il cumulo dei proventi derivanti dalle diverse qualifiche, purchè l'iscritto abbia raggiunto almeno il 70% dei minimi stabiliti relativamente alla qualifica precisata nella domanda, nonchè complessivamente il 30% dei minimi pertinenti alle altre qualifiche possedute.

Art. 21.

L'assemblea delle Commissioni di sezione, su proposta motivata della Commissione di sezione competente, può attribuire la qualità di socio ad autori, o editori, o produttori di opere cinematografiche, iscritti ordinari anche se non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, in considerazione dei meriti acquisiti nella loro attività professionale, intesa ad incrementare il patrimonio letterario, artistico e scientifico della Nazione. Tale nomina deve essere deliberata dall'assemblea delle Commissioni di sezione, col voto favorevole della metà più uno, sia del complesso dei membri autori, sia del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

Art. 22.

Le tabelle indicate nella lettera c), nella lettera d) e nella lettera e) dell'art. 19 sono predisposte dal Consiglio di amministrazione, su conforme parere della Consulta legale, sentite le Commissioni di sezione interessate, e possono essere variate con la stessa procedura, purchè siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente determinazione. Le variazioni avranno decorrenza a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse vengono deliberate.

Art. 23.

Le domande degli iscritti ordinari dirette a conseguire la qualità di socio sono istruite dalla Direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, al Consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni di sezione. Il provvedimento del Consiglio, che accoglie o respinge la domanda, è comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di reiezione della domanda e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, può proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle Commissioni di sezione, la quale decide in via definitiva.

Art. 24.

La discriminazione tra soci e iscritti ordinari ha rilevanza unicamente agli effetti delle elezioni dei membri delle Commissioni di sezione a norma dell'art. 38. Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Società, le quali riguardano gli iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Di questi ultimi non può tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Società di recuperare la somma di cui essa sia creditrice. Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche, decade da detta qualità allorquando cessi tale sua attività ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nelle tabelle di cui all'art. 19, un quarto sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere c), d), e) del medesimo articolo.

Art. 25.

I rapporti intercorrenti tra la Società e il socio o iscritto costituente un'impresa non avente personalità giuridica, concernono unicamente chi ne sia imprenditore nel momento in cui viene instaurato il rapporto d'iscrizione o di attribuzione della qualità di socio. In caso di associazioni o società di fatto gli associati o i soci debbono designare quello fra di loro nei cui confronti debbono intercorrere i rapporti con la Società.

Titolo IV
SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E DEI SOCI

Art. 26.

All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario i quali contravvengano a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale. Le sanzioni sono:

1) il richiamo;

2) la pena pecuniaria fino a lire trecentomila;

3) la radiazione.

Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria può essere accompagnata dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni. La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Società, delle opere e dei diritti, anche se questi, posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri.

Art. 27.

Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.

La pena pecuniaria è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;

b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;

c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività della Società.

Nei casi di particolare gravità derivanti da inosservanza, da parte di chi abbia la qualità di socio, dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci, sia nei confronti della Società stessa, alla sanzione della pena pecuniaria è accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni. La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Società. Per chi abbia la qualità di socio, la radiazione è altresì inflitta allorchè venga meno il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 19.

Art. 28.

Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte dal presidente della Società, su proprosta della Commissione di sezione competente costituita nei modi indicati dall'art. 41, previa contestazione degli addebiti. La sanzione della radiazione è applicata dalla Commissione dei ricorsi. Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei ricorsi. Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione. É data notizia nel bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto in considerazione di particolari circostanze di fatto. I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla Commissione dei ricorsi, sono comunicati dal presidente della Società a tutti coloro nei cui confronti le sanzioni sono state pronunciate.

Art. 29.

Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile e penale, al mandante che venga meno ai propri obblighi, può essere inflitta dal presidente della Società, su proposta della Commissione di sezione competente e previa contestazione degli addebiti, una penale fino a lire trecentomila. É ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei ricorsi. Il mandato può essere denunciato dal presidente della Società, su parere conforme della Commissione dei ricorsi, prima della sua scadenza, per fatti che rendano incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la Società. É ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

I ricorsi previsti dagli articoli 28 e 29 sospendono l'applicazione della sanzione. Tuttavia, se il ricorso si riferisce ad una sanzione di pena pecuniaria, la Direzione generale potrà tenere accantonato, nelle operazioni di liquidazione dei diritti, l'importo indicato dal provvedimento impugnato, sino a quando non sarà intervenuto il provvedimento definitivo. Le norme da seguire nei procedimenti previsti dal presente titolo sono dettate dal regolamento generale.

Titolo V
ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 31.

Sono organi della Società: il presidente; il Consiglio di amministrazione; le Commissioni di sezione; l'assemblea delle Commissioni di sezione; la Consulta legale; la Commissione dei ricorsi; il direttore generale; il consigliere giuridico.

Art. 32.

Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione. Egli ha la rappresentanza legale della Società.

Il presidente:

1) presiede, se non sia diversamente stabilito, gli organi collegiali della Società;

2) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilità di bilancio;

3) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli articoli 635 e 642 del Codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

4) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti della Società.

In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.

Art. 33.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un membro del Consiglio di amministrazione, da lui designato.

Art. 34.

Il Consiglio di amministrazione è composto: del presidente della Società, che lo presiede; di tre membri autori, eletti dall'assemblea delle Commissioni di sezione, di cui almeno uno autore di musica ed uno autore di opere drammatiche; di tre membri editori e produttori, eletti dall'assemblea delle Commissioni di sezione di cui almeno uno editore di musica. Ne fanno altresì parte: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero delle finanze. Il Consiglio di amministrazione nomina il proprio segretario.

Art. 35.

Al Consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione della Società.

Esso inoltre delibera: 1) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione; 2) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti.

Esso, infine, propone all'approvazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione: a) le eventuali modifiche del presente statuto; b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche; c) la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti articoli 12 e 15; d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale; e) l'assunzione dei servizi indicati nell'art. 3.

Il Consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea delle Commissioni di sezione, alla quale deve sottoporli per la ratifica, nella sua prima riunione.

Art. 36.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ravvisi opportuno o quando gliene venga fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti. Normalmente è convocato tre volte l'anno. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, incluso il presidente.

Art. 37.

Le Commissioni di sezione sono presiedute dal presidente della Società e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito indicate:

per la Sezione lirica, commissari n. 4, dei quali: un autore della parte musicale ed un autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; due editori di dette opere e congiuntamnte concessionari di diritti di rappresentazione;

per la Sezione musica, commissari n. 20, dei quali: sei autori di musica, di cui due di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori, operette, riviste e opere analoghe e di composizioni sinfoniche, e quattro di composizioni varie; quattro autori della parte letteraria di composizioni varie; dieci editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione;

per la Sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 12, dei quali: cinque autori di opere drammatiche o di genere affine, un autore della parte musicale ed un autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe; tre concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche o affini; due editori di operette, riviste e opere analoghe e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

per la Sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n. 4, dei quali: due autori e due editori di opere letterarie o figurative;

per la Sezione cinema, commissari n. 4, dei quali: un autore di opere cinematografiche (autore di soggetti o di sceneggiature ovvero direttore artistico) e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche.

Ogni Commissione di sezione, nella sua prima adunanza, provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno. Il direttore della Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario.

Art. 38.

I commissari di Sezione sono eletti dai soci della Società appartenenti alle varie categorie con separata votazione e con voto diretto e segreto. Per essere elettore occorre che la qualità di socio sussista alla data in cui sono indette le elezioni e sia conservata alla data di votazione.

I soci sono raggruppati, agli effetti delle elezioni e delle separate votazioni per categoria, come segue:

I) Categoria autori: a) della parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; b) di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche; c) di brani staccati di operette, riviste e opere analoghe; d) della parte musicale di composizioni varie; e) della parte musicale di operette, riviste e opere analoghe; f) della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; g) della parte letteraria di composizioni varie; h) di opere drammatiche; i) della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe; l) di opere letterarie; m) di soggetti e di sceneggiature di opere cinematografiche compresi i direttori artistici;

II) Categoria editori; a) di opere liriche; b) di musica; c) di operette, riviste e opere analoghe; d) di opere letterarie. Gli editori di opere liriche e di operette, riviste e opere analoghe debbono essere congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione e quelli di musica concessionari di diritti di esecuzione;

III) Categoria concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche;

IV) Categoria produttori o concessionari di opere cinematografiche. Per le opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione, la categoria e le qualifiche sono attribuite in base al genere delle opere stesse.

Ciascun socio esprime il suo voto unicamente per i candidati di quella fra le categorie sopra indicate alla quale egli appartiene. A commissari di Sezione sono eleggibili i soci che appartengano alle categorie che abbiano la qualifica indicata, per ciascun commissario, nell'articolo precedente. Il socio che abbia più qualifiche entro la categoria cui appartiene è eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche possedute. Il socio persona giuridica è eleggibile nella persona fisica del suo rappresentante, ovvero anche di colui che sia dal socio stesso a tal fine designato, purchè di età non inferiore a venticinque anni compiuti ed in possesso dei requisiti indicati nella lettera a) dell'art. 19.

Art. 39.

Le elezioni sono indette dal presidente della Società con delibera, che fissa il giorno e il luogo, pubblicata nel Bollettino sociale almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni stesse. La procedura delle elezioni e le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al precedente art. 38 sono fissate dal regolamento generale. In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza, durante il triennio, del socio eletto, questi è di diritto sostituito, per il periodo residuo, dal candidato che aveva ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti della stessa categoria e qualifica. In mancanza di soci aventi i requisiti necessari, la competente Commissione di sezione provvederà alla relativa designazione, tra i soci della categoria e della qualifica corrispondenti, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. In caso di sostituzione della persona eletta in rappresentanza di un ente, lo stesso ente potrà designare il successore che dovrà ottenere il gradimento della Commissione di sezione con la maggioranza di cui sopra.

Art. 40.

La Commissione di sezione ha funzioni consultive e di conciliazione, oltre alle attribuzioni specificamente previste da questo statuto e dal regolamento generale. La Commissione esprime il parere previsto dall'art. 10 sulla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla Sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere. Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno, sulle questioni che interessano la Sezione o che ad essa sono sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare. La Commissione interviene per conciliare le controversie tra gli iscritti circa rapporti comunque soggetti alla competenza della Sezione, semprechè ne sia richiesta da tutti gli interessati. Per la validità delle riunioni della Commissione di sezione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, escluso il presidente.

Art. 41.

La Commissione di sezione, quando deve decidere sui provvedimenti di sanzioni previsti dagli articoli 28 e 29, è composta del direttore generale che la presiede e di due membri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione fra i componenti della Commissione stessa. Il direttore della Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo e ha funzioni di segretario.

Art. 42.

L'assemblea delle Commissioni di sezione è composta dei membri delle Commissioni di sezione.

L'assemblea: 1) delibera le eventuali modifiche del presente statuto; 2) approva il regolamento generale della Società, sottopostole dal Consiglio di amministrazione, e le eventuali modifiche; 3) designa il presidente della Società; 4) nomina i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori, della Consulta legale e della Commissione dei ricorsi; 5) determina il compenso dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, e le indennità per i membri della Consulta legale; 6) determina, su proposta del Consiglio di amministrazione la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti articoli 12 e 15; 7) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale; 8) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'assunzione dei servizi di cui all'art. 3; 9) approva il regolamento della Cassa di previdenza dei soci e le sue eventuali modifiche.

Il segretario del Consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea.

Art. 43.

L'assemblea delle Commissioni di sezione è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno entro il mese di maggio, per l'approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio e del bilancio preventivo del futuro esercizio. L'assemblea viene convocata, in via straordinaria, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno dalla metà dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà del complesso dei membri autori e di almeno la metà del complesso dei membri editori, concessionari e produttori. Le votazioni in seno all'assemblea per la nomina del membri elettivi del Consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere gli amministratori autori, e i membri editori, concessionari e produttori, per eleggere gli amministratori editori e produttori. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta, ad eccezione di quella concernente la designazione del presidente della Società, per cui occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.

Art. 44.

La Consulta legale è composta: del presidente della Società, che la presiede; di sei membri, nominati dall'assemblea delle Commissioni di sezione tra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto di autore; di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; del rappresentante del Ministero delle finanze indicato all'art. 34; di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; del consigliere giuridico della Società, che ha anche funzioni di segretario.

La Consulta nella sua prima adunanza provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno.

Art. 45.

La Consulta legale dà parere a richiesta del presidente su questioni in materia di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alla tutelabilità o alla caduta in pubblico dominio di opere dell'ingegno. Dà, altresì, parere su ogni questione giuridica di particolare interesse per la Società che le venga sottoposta dal presidente. Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole da questo statuto e dai regolamenti.

Art. 46.

Il Comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto di autore, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione dei pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, è costituito in seno alla Consulta legale ed è composto dei rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze, di due giuristi designati dal Consiglio di amministrazione e del consigliere giuridico che ha anche funzioni di segretario.

Art. 47.

La Commissione dei ricorsi è composta di un consigliere di Stato, che la presiede, nominato per un triennio dal presidente del Consiglio di Stato, e di quattro componenti effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea delle Commissioni di sezione, pariteticamente, e cioè due autori e due editori, quali componenti effettivi, e un autore ed un editore quali supplenti. Con l'ufficio di presidente e di componente della Commissione dei ricorsi sono incompatibili gli uffici di membro del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di sezione. I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il corrispondente posto del componente effettivo. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno due dei componenti. Un funzionario della Società, designato dal presidente della Società, funge da segretario.

Art. 48.

Il Presidente e i componenti degli organi collegiali della Società durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri elettivi dei Collegi, che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati dal presidente decaduti dall'ufficio. Contro la decisione adottata dal presidente è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva. Le cariche di cui agli articoli 32, 34, 44 e 47 che si rendessero vacanti entro il triennio, possono essere reintegrate per il periodo residuo con le stesse modalità espressamente previste per ciascuna carica.

Art. 49.

Alle riunioni degli organi collegiali della Società possono partecipare, senza diritto di voto, quei funzionari e quegli esperti la cui presenza sia reputata opportuna dal presidente.

Art. 50.

Il direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al precedente art. 35.

Il direttore generale: 1) dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici della Società; 2) provvede a porre in esecuzione le deliberazioni degli organi della Società e sovraintende alla gestione della Società; 3) adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti della Società la nomina, la revoca ed ogni altro provvedimento nei riguardi del personale; 4) nomina e revoca gli agenti della Società, a norma di regolamento; 5) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società; 6) esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 51.

Il consigliere giuridico assiste la Presidenza e la Direzione generale per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione della Società, i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicità e i compiti indicati alla lettera a) dell'art. 2. Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società. Il consigliere giuridico è nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione.

Titolo VI
ORDINAMENTO INTERNO

Art. 52.

La Società è organizzata in uffici centrali e periferici e si vale di rappresentanze all'estero. L'ufficio centrale, denominato Direzione generale, è costituito in sezioni e in servizi. La competenza della Direzione generale, la sua ripartizione in sezioni e servizi e le attribuzioni di ciascuno di essi, come pure l'ordinamento, la classificazione e la competenza degli uffici periferici, sono stabiliti dai regolamenti della Società. La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e le modalità del loro funzionamento sono stabilite con ordinanza del Consiglio di amministrazione.

Titolo VII
AMMINISTRAZIONE

Art. 53.

Il patrimonio della Società è costituito; a) dai beni immobili e mobili di proprietà della Società; b) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Società; c) da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata destinata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio; d) dai beni immobili e mobili, dai titoli e dai valori derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve permanente e straordinaria, costituite a norma del successivo art. 58.

Art. 54.

L'esercizio finanziario si inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 55.

I proventi della Società sono costituiti: a) dai contributi dovuti dagli iscritti; b) dalle provvigioni sui servizi; c) dalle rendite; d) dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da qualunque altra somma che a qualsivoglia titolo ad essa pervenga o spetti in relazione alla propria attività.

Art. 56.

Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa e contabile.

Art. 57.

Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea delle Commissioni di sezione nei termini di cui al precedente art. 43, sono sottoposti al Consiglio di amministrazione. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una relazione illustrativa alla quale va allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 58.

La Società deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a L. 1.000.000.000 che sarà incrementata mediante la destinazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultati dai conti consuntivi annuali. Sul rimanente 50%, una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo alla Cassa di previdenza dei soci e altre quote alle Casse di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti. L'ammontare di tali quote è determinato dal Consiglio di amministrazione. Alla formazione della riserva permanente si potrà provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal Consiglio di amministrazione, subordinatamente alle disponibilità di bilancio. A fronte della riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera del Consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili. Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione.

Art. 59.

Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I revisori effettivi sono designati, rispettivamente: uno dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal presidente della Corte dei conti e due dall'assemblea delle Commissioni di sezione. A questa spetta altresì la designazione di due dei revisori supplenti, mentre l'altro revisore supplente è designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il posto di revisore effettivo. I revisori durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. I revisori effettivi, nella loro prima riunione, nominano tra di loro il presidente, che a sua volta designa il suo sostituto in caso di assenza o impedimento. Il presidente del Collegio dovrà essere scelto tra i revisori designati da una delle pubbliche Amministrazioni di cui al secondo comma del presente articolo. Al Collegio dei revisori spetta la verifica delle scritture della Società e la revisione contabile del conto consuntivo. Il conto consuntivo, ogni anno, trenta giorni prima di essere sottoposto all'approvazione, deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60.

Il regolamento generale della Società stabilisce le norme per l'esecuzione di questo statuto e quelle transitorie eventualmente necessarie. I regolamenti vigenti rimangono in vigore sino all'approvazione dei nuovi, in quanto le relative disposizioni non siano in contrasto con quelle contenute in questo statuto.

Art. 61.

La Società che, in conformità della norma contenuta nell'art. 48-bis dello statuto modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643, ha provveduto alla costituzione della "Cassa di previdenza dei soci della Società Italiana degli Autori ed Editori" con propria gestione e propria regolamentazione, potrà promuoverne l'erezione in ente morale. Lo statuto della Cassa stabilirà, tra l'altro, i particolari requisiti che dovranno avere i soci della Società per la loro iscrizione alla Cassa stessa.

Allegato 1
I TABELLA prevista dall'art. 19 - lettera c) dello statuto della S.I.A.E.

A - Per gli autori, gli incassi sono costituiti dalle somme percepite al netto delle provvigioni sociali. I minimi di incasso devono essere raggiunti dall'iscritto complessivamente durante i cinque anni solari precedenti quello in cui è presentata la domanda, nella misura appresso indicata per le varie categorie di opere:

Sezione lirica

parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe                L. 1.800.000

parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe . .. . . . . . . " 600.000

Sezione musica

brani staccati di opere liriche, balletti, oratori, e opere analoghe e composizioni sinfoniche L. 3.500.000

brani staccati di operette, riviste e opere analoghe . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.500.000

parte musicale di composizioni varie . . . " 4.000.000

parte letteraria di composizioni varie . . " 2.400.000

Sezione D.O.R.

opere drammatiche . . . . . . . . . . . . L. 2.400.000

parte musicale di operette, riviste e opere analoghe e di ogni altra opera assegnata alla Sezione D.O.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000.000

parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000.000

Sezione O.L.A.F. opere letterarie . . . . . . . . . . . . . L. 2.400.000 (per le opere letterarie concorrono a formare il minimo di incasso le somme percepite dalla Società per il servizio di timbratura dei frontespizi delle opere degli stessi autori pubblicate in volume).

Sezione cinema

soggetti, sceneggiature e direzione arti- stica di opere cinematografiche .. . L. 6.000.000

B - I proventi derivanti dalle utilizzazioni delle opere assegnate alla Sezione musica:

1) quando esse siano, in prevalenza, create appositamente per la colonna sonora del film in cui sono incluse;

2) quando esse non siano, in prevalenza, create appositamente per la colonna sonora del film in cui sono incluse;

3) quando esse siano eseguite in balli e manifestazioni con ballo o dalle bande musicali, allorchè i proventi siano attribuiti per intero al compositore;

4) quando esse siano eseguite negli spettacoli dei "grandi circhi", per i quali siano state espressamente composte, in eccedenza al limite di programmazione fissato dalle norme regolamentari per ciascun compositore ed i proventi siano stati tuttavia attribuiti al compositore stesso in base alle eccezioni previste dalle norme suddette, sono computati, ai fini della determinazione dei minimi d'incasso per ottenere la qualità di socio, in ragione del 50% per quanto riguarda le opere di cui al punto 1) e in ragione del 20% per quanto riguarda le opere di cui ai punti 2), 3) e 4).

C - Gli autori di opere assegnate alla Sezione D.O.R., scritte appositamente per la radio e la televisione, e gli autori di opere, assegnate alla stessa Sezione, di genere teatrale diverso da quello delle opere drammatiche propriamente dette, sono, agli effetti dei minimi di incasso, equiparati agli autori dei testi letterari di operette e riviste.

D - I proventi spettanti agli autori di opere comunque assegnate alla Sezione D.O.R., quando derivano dalla utilizzazione effettuata nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi e telericeventi, sono computati, nella determinazione dei minimi di incasso, in ragione del 20% del loro ammontare.

E - I proventi derivanti dalla radiodiffusione o televisione delle opere create su commissione per una tale destinazione, sono computati, ai fini della determinazione dei minimi di incasso, in ragione del 20% del loro ammontare.

F - Gli autori della parte letteraria di composizioni varie, al fine di conseguire la qualità di socio, debbono aver depositato presso la Società, prima della presentazione della domanda, almeno 50 testi letterari di opere di compositori italiani, edite secondo i criteri previsti dalla II tabella.

G - I proventi spettanti ai traduttori, riduttori, elaboratori di altra opera originaria, a qualsiasi Sezione assegnata, sono computati, nella determinazione dei minimi di incasso, in ragione del 20% del loro ammontare, ma in ogni caso tali proventi non possono concorrere in misura superiore alla metà dei minimi stabiliti per il riconoscimento della qualità di socio autore.

H - Per i proventi derivanti dalle opere letterarie, assegnate alla Sezione O.L.A.F., la percentuale massima a favore degli autori, da prendere in considerazione ai fini dei minimi di incasso, sarà del 15% anche se i contratti di edizione, dai quali i proventi stessi derivano, ne attribuiscano agli autori una percentuale maggiore.

I - I proventi spettanti agli autori di soggetti e di sceneggiature ed ai direttori artistici di opere cinematografiche, sono computati, ai fini della determinazione dei minimi di incasso, solo in caso di retribuzione mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche delle opere stesse.

L. - Per gli editori e per i concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, gli incassi sono costituiti dalle somme percepite al netto delle provvigioni sociali.

I minimi di incasso devono essere raggiunti dall'iscritto complessivamente durante i cinque anni solari precedenti quello in cui è presentata la domanda, nella misura appresso indicata per le varie categorie, con i coefficienti di riduzione previsti alla lettera B punti 1) e 2):

Sezione lirica opere assegnate alla tutela della Sezione . . L. 12.000.000

Sezione musica opere assegnate alla tutela della Sezione . . L. 20.000.000

Sezione D.O.R. diritti di rappresentazione di opere drammatiche . . . . . . . L. 12.000.000

operette, riviste e opere analoghe . . . . . L. 12.000.000

Sezione O.L.A.F. opere letterarie . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000 (per le opere letterarie, in luogo degli incassi di cui sopra, possono essere computate le somme percepite dalla Società per il servizio di timbratura frontespizi di opere edite dall'iscritto. In tal caso, il minimo è fissato in L. 400.000 per il periodo di cinque anni solari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda).

M - Non sono computati, ai fini della determinazione dei minimi di incasso per ottenere la qualità di socio, i proventi spettanti agli autori ed editori, derivanti da sub-edizioni italiane di edizioni straniere di opere musicali con o senza parole assegnate alla Sezione musica.

N - Per gli autori o editori di operette, riviste e opere analoghe e per i concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, che non svolgano abitualmente tale attività, non si tiene conto - per la determinazione dei minimi di incasso - dei proventi loro liquidati dalla Società allorquando detti autori, editori o concessionari siano stati cointeressati in qualsiasi modo nella rappresentazione di tali opere, come attori, registi, interpreti, artisti esecutori, capocomici, impresari o produttori di film e di dischi.

O - Per gli autori della parte musicale e della parte letteraria di composizioni varie non si tiene conto - per la determinazione dei minimi di incasso - dei proventi loro liquidati dalla Società relativi ai periodi durante i quali detti autori siano stati cointeressati in qualsiasi modo nella esecuzione di tali composizioni come attori, interpreti, artisti esecutori, capocomici, impresari o produttori di film e di dischi.

P - Per i produttori o concessionari di opere cinematografiche che abbiano, comunque, l'esercizio della facoltà di proiezione, in luogo di un minimo di incasso è richiesto che essi abbiano, nei cinque anni solari precedenti quello in cui è presentata la domanda:

prodotto almeno 8 film spettacolari o 20 cortometraggi ammessi alle provvidenze governative oppure distribuito per la proiezione 20 film italiani;

ovvero: affidato alla Società il servizio di segnalazione passaggi nelle sale cinematografiche per almeno 50 film, anche non nazionali.

Allegato 2
II TABELLA prevista dall'art. 19 - lettera d) dello statuto della S.I.A.E.

Numero minimo delle edizioni musicali a stampa, nella forma grafica abituale e definitiva, di opere di compositori italiani che gli editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe debbono avere depositato, alternativamente come segue, presso la Società, prima della presentazione della domanda per ottenere la qualità di socio:

250 edizioni per canto e pianoforte, o per pianoforte solo, o equivalenti;

50 edizioni per orchestrina, per un complesso di almeno sei strumenti;

50 distinte edizioni per banda (partiture e parti complete) oppure 100 partiture per banda;

5 opere o operette in tre atti, oppure 10 opere o operette in uno o due atti, oppure 15 balletti; 30 brani sinfonici (partiture e parti complete).

Allegato 3
III TABELLA prevista dall'art. 19 - lettera e) dello statuto della S.I.A.E.

Per i concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, il numero minimo delle opere che debbono essere depositate presso la Società prima della presentazione della domanda per ottenere la qualità di socio è il seguente:

5 opere di autori italiani; oppure:

25 opere di autori stranieri.

In ogni caso deve essere riservata all'autore o al traduttore iscritto alla S.I.A.E. una quota parte dei proventi derivanti dalle licenze ed autorizzazioni per la utilizzazione dell'opera. Per l'erede titolare del diritto di rappresentazione di opere drammatiche si prescinde dal numero delle opere depositate alla Società.